CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126 pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rap- presentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxx- ducci nato a Roma il 26.09.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.10.2020
E
FONDAZIONE SAN XXXXXXXXXX ONLUS, con sede legale in GENOVA, XXX XXXXX XXXXX 0, 00000 pec: fonda-
xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx codice fiscale 95025370107, rappresentata dal PRESIDENTE XXXXXX XXX S.J., nato a CHIERI il 16-01-1950.
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) nel 2007 è stata avviata una collaborazione fra il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università di Genova e la Fonda- zione San Xxxxxxxxxx – ONLUS, avente ad oggetto la Mediazione Comunitaria, ovvero progetti di formazione e ricerca-azione aventi come obiettivo una maggior coesione sociale, l’empowerment di persone in condizioni di fragilità, il passaggio dalla coesistenza alla convivenza con un principio di interazione positiva, attraverso co- noscenze, abilità e competenze di gestione costruttiva dei conflitti;
b) tale collaborazione si è realizzata attraverso la stipula e la sottoscri- zione di convenzioni tra le Parti e di una lettera di intenti, in data 3.1.2017, che hanno condotto alla costituzione di un gruppo di la- voro e di ricerca volto a promuovere, in un’ottica interdisciplinare e interistituzionale, l’inclusione e la coesione sociale contrastando la frammentazione dei territori e della persona;
c) il gruppo informale di lavoro e di riflessione interdipartimentale così costituitosi ha condiviso numerose iniziative formative e sul campo relazionando il Magnifico Rettore del proprio operato;
d) in data 3.10.2017 le Parti hanno sottoscritto una convenzione qua- dro per la durata di tre anni e successivamente, in data 23 novembre 2017, di un Accordo Attuativo per progetto “Mediazione tra azione e processi” tra la Fondazione San Xxxxxxxxxx Onlus e il Diparti- mento di Scienze della Formazione;
e) l’Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbli- che e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.
f) le parti intendono quindi proseguire nella collaborazione già intra- presa che ha portato: all’organizzazione di un Corso gratuito 2017- 18, 2018-19 e nel 2020 in modalità digitale “Operare con le persone senza dimora. Un approfondimento sull’emarginazione urbana- grave”; alla creazione di uno sportello di consulenza antropologica,
a cura del Laboratorio Mondi Multipli; allo sviluppo di un Progetto di mediazione comunitaria 2018 dal titolo “Giovani, mediazioni e territori”; allo svolgimento di un Corso di perfezionamento univer- sitario “Mediazione comunitaria in ambiti sociali complessi” 2018- 2019; all’avvio della Clinica Legale in materia di immigrazione e asilo; sono inoltre state intraprese numerose altre iniziative sulle te- matiche e gli obiettivi della Convenzione quadro e presentate di- verse proposte progettuali in ambito comunitario.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Finalità della presente convenzione è la prosecuzione delle attività svolte nel precedente triennio, continuando la diffusione dell’approc- cio culturale alla mediazione, con un forte coinvolgimento di stu- denti, docenti, ricercatori, operatori, cittadini, comprese persone in condizione svantaggiata. L’interdisciplinarità, l’intersettorialità e la proiezione nazionale e internazionale continueranno a essere assunti fondamentali delle azioni progettate e proposte.
Oggetto di questa collaborazione sono le seguenti aree:
- ricerca applicata da attuarsi mediante la raccolta e analisi dei dati risultato delle esperienze formative e di terza missione, sempre con un gruppo di lavoro interdisciplinare e avvalendosi di metodologie
e strumenti complementari;
- didattica e formazione da attuarsi mediante il coinvolgimento degli studenti per tesi di laurea, prove finali, crediti di tirocinio, oltre alla progettazione e svolgimento di corsi di aggiornamento professionale, perfezionamento o post-laurea;
- terza missione da attuarsi mediante il coinvolgimento delle realtà che si riferiscono alla Fondazione San Xxxxxxxxxx ONLUS e della rete territoriale ad essa collegata, per la realizzazione di azioni e attività sui territori, in collaborazione con le istituzioni presenti, sensibilizza- zione e diffusione delle tematiche della mediazione, restituzione a tutti gli attori coinvolti delle attività formative e di ricerca attraverso pubblicazioni, seminari, ecc.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano cia- scuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:
- per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA: Xxxx Xxxxxxx,
ricercatrice di lingua e traduzione spagnola del Dipartimento di Scienze della Formazione;
- per la FONDAZIONE SAN XXXXXXXXXX – ONLUS: Xxxxxx
De Xxxxx, responsabile delle attività culturali e dei servizi alla persona.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e la Fondazione San Xxxxxxxxxx Xxxxx, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le
Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che in- dividueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sus- sistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di compe- tenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e della Fonda- zione Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx coinvolti nei progetti collaborativi og- getto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reci- proca collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso
pubblicazioni congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulga- tive e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’oppor- tunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risul- tati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi re- stando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà og- getto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Con- venzione.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro della Fon- dazione Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx assume tutti gli oneri relativi all’applica- zione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti, dei laureati e ospitati presso la Fondazione San Xxxxxxxxxx Xxxxx.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Fondazione San Xxxxxxxxxx Xxxxx ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le at- tività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti, i laureati, che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali della Fondazione San Xxxxxxxxxx Xxxxx, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. la Fondazione San Xxxxxxxxxx Onlus garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impe- gnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Con- venzione presso i locali dell’Università.
3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza,
ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in rela- zione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che ver- ranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finan- ziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà compe- tente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente atto si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Fondazione San Xxxxxxxxxx Xxxxx Il Presidente
Padre Xxxxxx Xxx S.J.