REPUBBLICA ITALIANA AMMINISTRAZIONE DI SICULIANA
REPUBBLICA ITALIANA AMMINISTRAZIONE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) Rep. n. …
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 70 LOCULI CIMITERILI A STRUTTURA PREFABBRICATA E OPERE EDILI CONNESSE .
L’anno duemiladiciassette, il giorno … del mese di …, presso la Sede dell’Amministrazione di Siculiana (AG) in Xxxxxx X. Xxxxxx, 00, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario comunale del Comune di Siculiana, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi:
DA UNA PARTE:
il Geom. Laureato Tuttolomondo nato a Montallegro il 26/12/1953 il quale dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Siculiana – P.I. n. 00238120844 che rappresenta quale responsabile dell’Area tecnica – Urbanistica ed Edilizia nominato con Determina Sindacale n. 24 del 14/09/2015 con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 51, comma 3, della
L. 142/90 come recepita nella Regione Sicilia con la L.R. n. 48/1991 e di cui all’art.
107 del d.lgs. 267/2000 e autorizzato ai sensi di legge e dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di
G.M. n. 58 del 22/08/2014 e s.m.i. alla stipula del presente contratto; DA UNA PARTE:
- … nato a … (…) il … (C.F. …), residente a … in via … (oppure, domiciliato per la carica presso …) n. …, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’operatore economico …, in qualità di … (rappresentate legale), con sede a … (…) in via … n. …,
C.F. … - P.I.V.A … (inserire eventualmente o acquisire agli atti la posizione INPS …, la posizione INAIL …, la posizione Cassa Edile … mentre per le Società di Capitali la composizione societaria), quale risulta dalla visura … (della C.C.I.A.A. di … in data
…), depositata agli atti dell’Amministrazione prot. n. …, di seguito denominato “Operatore economico”.
I comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2006, convengono quanto segue:
- che con determinazione n. … del … (indicare riferimenti di area e/o settore e/o ufficio), efficace, è stato approvato il progetto … (esecutivo - definito dei lavori di …, indicare tipologia), comprensivo dello schema del presente contratto, per complessivi € … (in cifre e lettere) di cui €… a base di gara, ed € … per oneri di sicurezza, finanziato per …, inserito programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell’articolo 21 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con … (deliberazione di Giunta Comunale n. … del … e del Consiglio Comunale n. … del …), atti esecutivi a termine di legge (in relazione all’importo dei lavori);
- che con successiva determinazione n. … del …, efficace, è stato indetto appalto pubblico secondo i criteri … (indicare tipologia, ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016);
- che l’appalto venne aggiudicato, a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con determina del … (indicare soggetto) n. … del …, efficace, all’Operatore economico … (indicare anagrafica) per l’importo complessivo di € … (in cifre e lettere) + I.V.A. …% (oppure, per l’importo di euro … al netto del ribasso d’asta del
… per cento, oltre oneri per la sicurezza di euro …, per un totale di euro … oltre IVA);
- che il Responsabile unico del procedimento, di seguito denominato per esemplificazione “RUP”, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizione per dar corso alla sottoscrizione del contratto (oppure, che l’Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali previsti dalla procedura di gara).
Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art.1 oggetto e prezzo del contratto
…, nella sua qualità di … dell’Amministrazione di … in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce concede ed affida all’Operatore economico …, che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto dei lavori di … (indicare lavori), nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione (oppure, sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal Capitolato Speciale d’appalto e dall’elenco prezzi unitari espressamente allegati al presente contratto nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati) al prezzo complessivo di € … (in cifre e in lettere) al netto d’I.V.A. così suddiviso:
€ … (in cifre e in lettere) per lavori a netto di ribasso del …% (in cifre e lettere);
€ … (in cifre e in lettere) per oneri di sicurezza e costo del lavoro non soggetti al ribasso.
Il contratto è stipulato interamente … (“appalto a corpo” qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; “appalto a misura” qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto).
Art.2 anticipazione prezzo e termini di pagamento
È prevista un’anticipazione del …% (oppure, pari al 20 per cento sul valore stimato dell’appalto di euro …) sul valore stimato dell’appalto, pari a € … (in cifre e lettere) entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, previa presentazione di apposita garanzia da parte dell’Operatore economico, ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo oggetto del contratto pari a € … (in cifre e lettere), oltre all’I.V.A. al … %, viene così liquidato … (indicare modalità), a cura del Tesoriere comunale … (indicare istituto di credito) mediante accredito sul c.c. bancario dedicato n. … intestato all’Operatore economico a ciò venendo espressamente autorizzata l’Amministrazione che resta, pertanto espressamente esonerata da ogni responsabilità.
L’Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Operatore economico si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di … (…) della notizia sull’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1660 codice civile, e il Responsabile unico del procedimento prima dell’autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro … dalla presentazione della relazione finale dei lavori. Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, precisando che per il saldo l’Operatore economico dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art.3 ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura … (accertata annualmente con decreto Ministeriale), ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga … dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460, del codice civile.
Art.4 cessione dei crediti
La cessione dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione a titolo di
corrispettivo di appalto può essere effettuata dall’Operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione mediante ... (indicare modalità; oppure, con raccomandata a.r.; oppure, con il sistema della notificazione degli atti giudiziari). La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all’Amministrazione qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante … (indicare modalità; oppure, con raccomandata a.r.).
In ogni caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
(oppure, per la cessione del credito le Parti rinviano espressamente alle disposizioni della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, “Disciplina della cessione dei crediti d’impresa”). Art.5 obblighi dell’Operatore economico
L’Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l’osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori individuata nel … (con i compiti indicati dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016), delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell’elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall’Operatore economico, a conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata.
L’Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile
del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l’avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori. In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di … trascorso il quale provvederà a comunicare l’avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.
L’Operatore economico è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all’opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista …, del Direttore lavori …, del Responsabile di cantiere …, del Responsabile unico del procedimento … Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.
Art.6 termini contrattuali e consegna lavori
In particolare, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene stabilito in … (in cifre e lettere) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all’Operatore economico.
Qualora l’Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori (oppure, il direttore dell’esecuzione del contratto) fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, l’Operatore economico può
chiedere di recedere dal contratto con nota da inoltrare entro ... Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’Operatore economico ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore a …
Ove l’istanza dell’Operatore economico non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Operatore economico ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La consegna dei lavori viene effettuata, pertanto con il processo verbale di consegna lavori nel quale l’Operatore economico dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l’accesso al luogo dei lavori, con l’intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese. L’Operatore economico non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dell’Operatore economico per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
Resta inteso che l’Operatore economico non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art.7 sospensione lavori e proroghe
Qualora ricorrano circostanze speciali (ovvero, cause imprevedibili e/o ragioni
climatiche) che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori, d’ufficio o su istanza, se possibile con l’intervento dell’Operatore economico o di un suo legale rappresentante, può disporre la sospensione dei lavori con apposito verbale, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Il verbale di sospensione è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Al di fuori di tali ipotesi, la sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile unico del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Operatore economico può chiedere, con nota scritta, la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione l’Operatore economico ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo è dovuto all’Operatore economico negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della sospensione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa
dell’esecuzione del contratto e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Operatore economico è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’Operatore economico in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’Operatore economico non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali (compresi i c.d. periodi di ferie) sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla all’Operatore economico alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.
L’Operatore economico che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e comunque con almeno … giorni.
In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Operatore economico per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Amministrazione.
Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l’Operatore economico non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altri operatori economico e/o ditte e/o imprese e/o fornitori, se questo non abbia tempestivamente denunciato - in forma scritta - al Responsabile unico del procedimento e alla Direzione lavori il ritardo imputabile a detti operatori economico e/o ditte, imprese e/o fornitori.
Art.8 revisione prezzi
Le variazione del valore economico del presente contratto sono individuate nel Capitolato Speciale d’Appalto (oppure, le parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell’art. 1664, del codice civile).
Ogni variante ai prezzi dovrà essere approvata dal Responsabile unico del procedimento e oggetto di apposito atto aggiuntivo o di sottomissione nella stessa forma del presente contratto, precisando che le variazione dei prezzi in aumento o in diminuzione sono valutate secondo i seguenti parametri … (indicare quali) solo per l’eccedenza rispetto al … (dieci) per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
L’Operatore economico dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa
principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Operatore economico.
Art.9 varianti in corso d’opera
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d’opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall’articolo 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Le varianti, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, in aumento o in diminuzione, devono essere finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il limite del … originario del contratto pena la risoluzione del contratto.
In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.
Art.10 garanzie
L’Operatore economico ha presentato, agli atti dell’Amministrazione prot. n. …, garanzia definitiva mediante … (indicare tipologia, cauzione o polizza assicurativa o fideiussione bancaria) di cui agli artt. 93 e 103, del Decreto Legislativo n. 50/2016 della …, n. … del … per una somma assicurata pari a € … (in cifre e lettere) pari al .. % dell’importo contrattuale a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Amministrazione, e una polizza assicurativa n. … rilasciata da … pari € … (in cifre e lettere) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (anche dal servizio di vigilanza e connessa responsabilità ex art. 2051 del codice civile sulla porzione di demanio stradale comunale oggetto di affidamento; oppure, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Operatore economico ha prestato cauzione definitiva di euro …, ai sensi dell’art. 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. … emessa in data … dalla … Agenzia di … via .. n. … L’operatore economico ha prestato le garanzie previste dall’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come da polizza di assicurazione n. … emessa in data … dalla … Agenzia di … via ... n… Sono
a carico dell’Operatore economico le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni come stabilito dall’art. 14 del D.M. n. 145/2000, dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’opera risponde direttamente ed esclusivamente l’Operatore economico).
Le garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell’Operatore economico ed eventuale subappaltatrice/tori.
L’Amministrazione:
a) ha il diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Operatore economico;
b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
c) può richiedere all’Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Operatore economico.
La garanzia dev’essere integrata ogni volta che l’Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Operatore economico.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Operatore economico ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
Art.11 collaudo
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi (oppure, dodici mesi, in relazione alla complessità dell’opera) dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (oppure, il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori).
Per i collaudi in corso d’opera le Parti rinviano alle previsioni di legge e al Capitolato Speciale d’Appalto, e l’Amministrazione si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l’ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta all’Operatore economico che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. L’Operatore economico in quest’ultimo caso è autorizzata a richiedere la stesura di verbale in contraddittorio circa lo stato delle opere, per poter essere garantita dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Operatore economico e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Operatore economico stesso è tenuta ad eseguire entro … quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l’esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell’Operatore economico. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669, del Codice Civile, l’Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione con ogni mezzo prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Nel caso la Direzione dei lavori venga svolta da un tecnico esterno all’Amministrazione è reso obbligatorio il collaudo in corso d’opera e finale.
Art.12 ritardo del collaudo e avvio procedura per l’accordo bonario Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l’avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all’articolo 205, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Art.13 custodia cantieri
L’Operatore economico deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art.14 inizio lavori, obblighi di consegna e informazione
L’Operatore economico si obbliga a presentare al Responsabile unico del procedimento prima dell’inizio lavori e comunque entro … giorni dalla data del verbale di consegna quanto segue …
Si da atto che è stato presentato il piano di sicurezza e risulta allegato al presente contratto.
Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza sopra citati da parte dell’Operatore economico, previa formale costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r. (oppure, indicare sistema alternativo), costituisce causa espressa di risoluzione di diritto del contratto.
Resta inteso che prima dell’inizio dei lavori si provvede alla verifica della persistenza delle condizione di esecuzione del contratto.
Art.15 cessione contratto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
In deroga al comma precedente, l’Amministrazione può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo, alla modifica soggettiva dell’Operatore economico a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l’insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata all’Operatore economico nei termini sopra descritti.
Art.16 comunicazioni via posta elettronica o fax
Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l’uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per l’Amministrazione pec …, il fax …, per l’Operatore economico pec …, il fax …
Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell’apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all’altra mediante … (lettera raccomandata, telegramma, telefono), ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.
Art.17 subappalto
L’Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni
… previste nell’offerta (oppure, per il subappalto le Parti rinviano alle condizioni di gara e al verbale di aggiudicazione), e in ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo complessivo del contratto.
In caso di subappalto l’Operatore economico provvede al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di un lavoro pubblico.
Le Parti concordano che l’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste.
L’Operatore economico dovrà, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte) con obbligo di esporlo. Il cartellino, corredato di fotografia, contiene le generalità del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro (cfr. la legge
n. 136/2010 e la Circolare Ministero del Lavoro n. 5, dell’11 febbraio 2011).
È stata acquisita con nota prot. n. … del …, agli atti dell’Aministrazione, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo.
Per quanto non previsto si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art.18 obblighi retributivi dell’Operatore economico
L’Operatore economico, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L’Operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Operatore economico anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui crediti dell’Operatore economico ove quest’ultima risulti inadempiente agli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e provvederà in caso d’inadempimento accertato o segnalato dall’ispettorato al lavoro a una detrazione del …% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati a garanzia degli obblighi suddetti anche
avvalendosi dell’apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti sia dell’Operatore economico che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagamento all’Operatore economico della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità dell’Operatore economico, il Responsabile unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’Operatore economico.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Operatore economico non può opporre eccezioni all’Amministrazione di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.
Resta inteso che l’Operatore economico risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e l’Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.
Art.19 recesso e risoluzioni
L’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all’Operatore economico con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall’articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
L’Amministrazione ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall’articolo 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
In ogni caso sono motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456, del codice civile e dell’articolo 21 sexies, della Legge n. 241 del 1990:
a) l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;
b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell’esecuzione del presente contratto nei seguenti casi … (indicare precise ipotesi);
e) l’esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte;
f) delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti;
g) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
h) del piano di sicurezza e coordinamento, con l’avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec (oppure, indicare altro mezzo) prima di dare corso alla risoluzione.
Resta inteso che se l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il Responsabile unico del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Operatore economico deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Operatore economico, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010. Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o mediante pec.
Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto
l’Operatore economico, entro… giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l’Amministrazione. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall’Operatore economico per rifiutare e/o ritardare l’adempimento dell’obbligo a immettere l’Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.
Le Parti concordano che il recesso per l’Amministrazione è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell’Operatore economico, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Art.20 ritardi e penali
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell’Operatore economico una penale pecuniaria del … ‰ (in lettere e cifre) sull’importo complessivo dell’appalto di cui al precedente articolo 1.
La penale si applica in via automatica scaduti … giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni accertati dall’Amministrazione.
La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all’applicazione con detrazione a carico dell’Operatore economico.
È compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l’esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori.
Art.21 domicilio legale e controversie
Per gli effetti e l’esecuzione del presente contratto l’Operatore economico dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede dell’Amministrazione, ne consegue che Foro esclusivo competente è quello di …
Art.22 clausola di manleva
L’Operatore economico terrà sollevato ed indenne l’Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall’Operatore economico stesso.
Art.23 riservatezza
L’Operatore economico con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, è in capo all’Amministrazione che dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza.
È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l’Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza.
Art.24 spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’articolo 40,
del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.
Art.25 norme di chiusura e firme
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento … (ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d’Appalto e all’Elenco prezzi unitari, allegati al presente contratto, nonché per rinvio agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti dell’Amministrazione presso l’ufficio …), sottoscritta da entrambe le Parti, che l’Operatore economico dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche per le parti non materialmente allegate, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura.
Le Parti espressamente dichiarano - avendone conoscenza certa - che lo schema del presente contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la presenza di clausole vessatorie.
L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’Operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell’Amministrazione; la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su … facciate e rimanenti … righe a video escluse le firme, viene da me Ufficiale Rogante letto a video, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali (oppure, opponendo le loro firme elettroniche), ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell’art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’Ordinamento giuridico (oppure, se l’atto viene sottoscritto con firma autografa delle parti, scansionato successivamente ossia trasformato di conseguenza in documento informatico, sottoscritto con firma digitale da parte dell’ufficiale rogante: “Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto scritto con mezzi elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su n. … pagine a video, dandone personale lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma autografa sul testo cartaceo dell’atto pubblico e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dello stesso da loro sottoscritto. Io Ufficiale Rogante di seguito all’acquisizione digitale dell’atto pubblico ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale, verificata nella loro regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’ordinamento giuridico).
L’OPERATORE ECONOMICO …- Codice Fiscale: …- Certificatore firma digitale: …-
Validità firma digitale dal … al ….- Firma digitale nr.: … (cfr. art. 43 del D.C.P.M. 30 marzo 2009 per la marcatura temporale)
IL DIRIGENTE …- Codice Fiscale: …- Certificatore firma digitale: …- Validità firma
digitale dal … al ….- Firma digitale nr.: …
UFFICIALE ROGANTE …- Codice Fiscale: …- Certificatore firma digitale: …- Validità firma digitale dal … al ….- Firma digitale nr.: …