CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO 2 AMBITO 2.5
Allegato 5.2.5 – Schema Capitolato speciale di Polizza Lotto 2 ambito 2.5
Aci Informatica S.p.A.
CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO 2 AMBITO 2.5
COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
CIG 766560408A
Tra: Aci Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in : Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente
POLIZZA RCT/O N.
Contraente : ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale : Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx
Broker : Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2021
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: SI
Tacito rinnovo : NO
INDICE
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI | |
Art. 2.1 | |
Art. 2.2 | |
Art. 2.3 | - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede |
Art. 2.4 | |
Art. 2.5 | |
Art. 2.6 | |
Art. 2.7 | |
Art. 2.8 | |
Art. 2.9 | |
Art. 2.10 | - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni |
Art. 2.11 | |
Art. 2.12 | |
Art. 2.13 | |
Art. 2.14 | |
Art. 2.15 | |
Art. 2.16 | |
Art. 2.17 | |
Art. 2.18 | |
Art. 2.19 | |
Art. 2.20 | |
Art. 2.21 | |
Art. 2.22 | |
Art. 2.23 | |
Art. 2.24 | - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
Art. 2.25 | - Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Impresa |
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E | |
Art. 3.1 | |
Art. 3.2 | |
Art. 3.3 | |
Art. 3.4 | |
Art. 3.5 | - Estensione della garanzia alle malattie professionali (RCO) |
Art. 3.6 | |
Art. 3.7 | |
Art. 3.8 | |
Art. 3.9 | |
Art. 3.10 | |
Art. 3.10.1 | |
Art. 3.10.2 | |
Art. 3.10.3 |
Art. 3.10.4 | |
Art. 3.10.5 | |
Art. 3.10.6 | |
Art. 3.10.7 | |
Art. 3.10.8 | |
Art. 3.10.9 | |
Art. 3.10.10 | |
Art. 3.10.11 | |
Art. 3.10.12 | |
Art. 3.10.13 | - Xxxxx causati da non dipendenti |
Art. 3.10.14 | |
Art. 3.10.15 | |
Art. 3.10.16 | - Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi |
Art. 3.10.17 | - Proprietà e/o gestione di cassonetti o contenitori rifiuti |
Art. 3.10.18 | |
Art. 3.10.19 | - Proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali |
Art. 3.10.20 | - Rimozione veicoli |
Art. 3.10.21 | - Manifestazioni sportive, culturali, ecc. |
Art. 3.10.22 | |
Art. 3.10.23 | - Danni a veicoli sotto carico e scarico |
Art. 3.10.24 | - Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato |
Art. 3.10.25 | - Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori |
Art. 3.10.26 | |
Art. 3.10.27 | |
Art. 3.10.28 | - Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne |
Art. 3.10.29 | |
Art. 3.10.30 | - Interruzione e/o sospensione attività |
Art. 3.10.31 | |
Art. 3.10.32 | |
Art. 3.10.33 | |
Art. 3.10.34 | - Danni da scavo, posa e reinterro |
Art. 3.10.35 | |
Art. 3.10.36 | |
Art. 3.10.37 | |
Art. 3.10.38 | - Xxxxx subiti da lavoratori temporanei |
Art. 3.10.39 | - Rivalsa I.N.A.I.L., I.N.P.S. e/o altri istituti previdenziali |
Art. 3.10.40 | |
Art. 3.10.41 | - D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 |
Art. 3.11 | |
Art. 3.12 | |
Art. 4.1 | |
Art. 4.2 | |
SEZIONE 5 – SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO |
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:
il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata,
per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse.
Attività della Contraente: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o
delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A..
Contaminazione: la trasmissione od il deposito su di uno specifico bene, strumento o
recipiente di sostanze alterate da microrganismi o parassiti (c. microbiologica) o da componenti chimici (c. chimica), che ne causano un mancato o limitato utilizzo.
Contraente: Aci Informatica S.p.A.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno: qualunque pregiudizio, cagionato a terzi o prestatori d’opera, suscettibile di valutazione economica.
Danno Corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi
compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno Materiale: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione,
deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene
dedotta dall’indennizzo e resta a carico della Contraente o dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico
dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all’Assicurato.
Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di
indennizzo in caso di sinistro.
Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il
numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Perdite patrimoniali: Ogni danno immateriale, di natura patrimoniale o non patrimoniale,
che non sia conseguenza di danni materiali e corporali cagionati a terzi.
Polizza: il documento che prova e regolamenta l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo e resta a carico della Contraente o dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: la Compagnia Assicuratrice.
Dipendenti o Personale i dipendenti di ruolo e fuori ruolo, anche a tempo determinato, i
dirigenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, occasionali o accessori e, in generale, i soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato, anche se distaccati presso altri Enti, Consorzi o Aziende.
La Società La Contraente
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Qualora l’Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Art. 2.2 - Gestione del contratto
La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Xxxxxx Italia SpA
- Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contrente è tenuto a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.
La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.
Art. 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, cosi come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.
La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.
In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’art.2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.
Art. 2.4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., della Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Art. 2.6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
− l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
− al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Per retribuzione annua lorda si intende la somma di:
• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati all’INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
• gli emolumenti lordi versati dalla Contraente ai:
a) prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato);
b) collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati).
Art. 2.8 - Regolazione del premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Sezione 6 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè il totale delle retribuzioni corrisposte nel periodo di riferimento per il conteggio del premio a consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta formalmente corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 2.9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all’art. 2.14 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo.
Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 2.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
In deroga a quanto disposto dall’art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.
Art. 2.11 - Forma delle comunicazioni
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 2.13 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.
Art. 2.14 - Obbligo di documentazione dei sinistri
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
− sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
− sinistri senza seguito;
− sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 2.15 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero per la garanzia RCO, mentre per la garanzia RCT in Usa, Canada e Messico opera solo per le mostre, fiere e convegni.
Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.
Art. 2.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 2.20 - Obblighi della Contraente
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come stabilito dall’art. 1891 del C.C.
Art. 2.21 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker o alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 2.22 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2.23 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 2.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c.
e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Xxxxxx Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società Xxxxxx Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
La Società La Contraente
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.
L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Art. 3.1 - Oggetto e operatività dell’Assicurazione
A) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
La Società sì obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e dell’art. 13 del DLgs 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga anche e temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende o da lavoratori parasubordinati (XX.XX.XX , XX.XX.XXX, ed interinali), assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui è prestata l’assicurazione;
2. al sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del DLGS 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente
dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C.
Art. 3.2 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.
Art. 3.3 – Novero di terzi
Si prende atto fra le parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O.
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:
1. qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
2. per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 3.4 – Esonero denuncia posizioni INAIL (RCO)
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL fermo l’obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.
Art. 3.5 – Estensione della garanzia alle malattie professionali (RCO)
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.
L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
• in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto
• per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per malattie professionali conseguenti:
a) all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali della Contraente/Assicurato;
b) all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali della Contraente/Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
• per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell’Assicurato, ispezione per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 3.6 – Obbligo dell’Assicurato in caso di sinistro RCO
la Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro", solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
Art. 3.7 – Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze del danno in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione mossa contro l’Assicurato entro il limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società ed la Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce però le spese incontrate dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Art. 3.8 – Buona fede INAIL
Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.
Art. 3.9 – Responsabilità Civile Personale
L’assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale per danni corporali e/o danni materiali:
a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Azienda di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Azienda si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant’altro ad essa riconducibile;
b) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti;
c) dei soggetti:
- impiegati in lavori socialmente utili,
- utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Azienda,
- partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages, inserimento lavorativo e quant’altro assimilabile,
per danni cagionati a terzi nell’ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Azienda stessa.
E’ inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo dalla Contraente, non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, per l’attività prestata presso e per contro dello stesso Assicurato.
La presente estensione di garanzia è per danni a terzi e per danni a prestatori di lavoro.
In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l’Assicurato o fra di loro.
Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.
Art. 3.10 – Estensioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
Art. 3.10.1 – Colpa grave
Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
Art. 3.10.2 – Xxxxx ad ospiti e visitatori derivanti da furto
RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C,C.). La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 3.000,00 per ogni danneggiato e di Euro 50.000,00 per anno, con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.
Art. 3.10.3 – Gestione mense e bar
RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all’interno di strutture della Contraente. E’ altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta
inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
Art. 3.10.4 – Proprietà e/o gestione distributori automatici
RC derivante dalla proprietà e/o gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi.
Art. 3.10.5 – Disinfestazione
RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
Art. 3.10.6 – Danni cagionati da apparecchiature in comodato
RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo.
Art. 3.10.7 – Proprietà apparecchiature concesse in comodato a terzi
RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo.
Art. 3.10.8 – Lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione
RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari, impianti e fabbricati. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentale).
Art. 3.10.9 – Officine, falegnamerie, cabine elettriche, ecc.
RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l’attività dichiarata in polizza.
Art. 3.10.10 – Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni
RC connessa all’esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
Art. 3.10.11 – Proprietà e conduzione fabbricati
Responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito, prova, donazione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad
esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne), parchi, parchi gioco e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto , a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.). La garanzia è estesa anche alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati.
Art. 3.10.12 – Danni da furto con uso di attrezzature dell’Assicurato
l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l’azione delittuosa, di attrezzature dell’Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all’assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di Euro 75.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Art. 3.10.13 – Xxxxx causati da non dipendenti
RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell’Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività.
Art. 3.10.14 – Proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici
RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta, franchigia Euro 500,00;
Art. 3.10.15 – Proprietà e conduzione di strade
Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all’esterno della proprietà della Contraente, alla cui manutenzione provvede l’ente.
Art. 3.10.16 – Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi
RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi fiere, mostre, mercati e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; sono compresi anche i danni agli arredi; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre all’organizzazione/patrocini/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo.
La garanzia è operante anche per i danni alle strutture, arredi, stand presenti nei luoghi sede delle manifestazioni fino al limite di Euro 40.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 3.10.17 – Proprietà e/o gestione di cassonetti o contenitori rifiuti
RC derivante dalla proprietà e/o gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e rifiuti in genere, ovunque ubicati e posizionati.
Art. 3.10.18 – Committente conduzione/gestione impianti di distribuzione
RC derivante dalla proprietà, conduzione e gestione di impianti di distribuzione gas, acqua, rete fognaria e simili e i servizi di opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente.
Art. 3.10.19 – Proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali
RC derivante dalla proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali (compreso gru, macchine operatrici etc.).
Art. 3.10.20 – Rimozione veicoli
RC per danni a veicoli di terzi rimossi con autogru di proprietà del Comune, la garanzia è operante a favore della Contraente nella sua qualità di committente qualora il servizio di rimozione veicoli sia eseguito da terzi incaricati dal Comune di Cento.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 ed un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro/anno.
Art. 3.10.21 – Manifestazioni sportive, culturali, ecc.
RC derivante dall’esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione di attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, anche svolte tramite CRAL o altre Associazioni aventi autonoma personalità giuridica.
Art. 3.10.22 – Prelievo, trasporto, consegna merci
RC derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
Art. 3.10.23 – Danni a veicoli sotto carico e scarico
L’assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto. La presente estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per ogni mezzo danneggiato.
Art. 3.10.24 – Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato
RC per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ciascun veicolo danneggiato.
Art. 3.10.25 – Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
RC per i danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per anno assicurativo e con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art. 3.10.26 – Xxxxx a cose in consegna e/o custodia
RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque titolo o destinazione. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo e per sinistro e con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art. 3.10.27 – Danni a condutture e impianti sotterranei
RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzie è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per anno e per sinistro, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art. 3.10.28 – Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne
RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 50.000,00 per anno e per sinistro, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art- 3.10.29 – Danni da cedimento e/o franamento del terreno
RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 100.000,00. Per i danni a cose in genere questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 e per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00.
Art. 3.10.30 – Interruzione e/o sospensione attività
RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 50.000,00.
Art. 3.10.31 – Appaltatori
Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze.
Art. 3.10.32 – Committenza veicoli
RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati. Questa specifica estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00.
Art. 3.10.33 – Danni da incendio
RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla
presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Art. 3.10.34 – Danni da scavo, posa e reinterro
RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato o commissionati a terzi.
Art. 3.10.35 – Squadre antincendio e di protezione civile
RC derivante dall’esercizio dell’attività delle squadre antincendio e di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato e/o da volontari.
Art. 3.10.36 – Decreto Legislativo 81/2008 (ex D.lgv. 626/94)
Ferma restando l’esclusione dei sinistri causati volontariamente dalla Contraente, la società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell’inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare al Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).
La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dalla Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti della Contraente stesso.
Art. 3.10.37 – Decreto Legislativo 494/96
L’assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi del DLgs 494/96 e successive modifiche nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo.
Le imprese esecutrici dei lavori, nonché titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi.
Art. 3.10.38 – Xxxxx subiti da lavoratori temporanei
L’assicurazione deve ritenersi valida per eventuali danni subiti da Lavoratori temporanei di cui alla Legge 196/97, nel caso in cui l’INAIL eserciti azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Art. 3.10.39 – Rivalsa I.N.A.I.L., I.N.P.S. e/o altri istituti previdenziali
La Società risponde delle conseguenze dell’azione di surroga/rivalsa che l’INAIL, l’INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti della Contraente per quanto loro personalmente imputabile.
Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Art. 3.10.40 – Danni da inquinamento accidentale
La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 200.000,00 con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 15.000,00.
Art. 3.10.41 – D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
Perdite patrimoniali, cagionate a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non é invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Amministrazione o alle persone di cui essa debba rispondere.
La garanzia è prestata con un sottolimite tra Euro 300.000,00 per sinistro e in aggregato annuo.
L'assicurazione R.C.T. non comprende inoltre i danni:
- rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale; sono comunque compresi i danni da erogazione di acqua alterata per qualunque causa;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimangono comunque efficaci le estensioni di garanzia di cui all’art. 10;
- impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
- dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- organismi geneticamente modificati;
- fenomeni elettromagnetici;
- detenzione o impiego di esplosivi da parte dell’Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dell’Azienda (quali ad esempio gli incaricati della sorveglianza);
- fuochi d’artificio;
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Azienda.
L'assicurazione R.C.T. / R.C.O. non comprende inoltre i danni:
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati.
Il pagamento di ogni indennizzo per danni a cose sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 250,00, qualora le condizioni di polizza non prevedano franchigie e/o scoperti di diversa entità, nel qual caso saranno applicati solo questi ultimi.
La Società La Contraente
SEZIONE 4 - SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 4.1 – Massimale di garanzia – limiti di risarcimento
La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, fino alla concorrenza dell’importo massimo di seguito indicato.
per ogni sinistro con il limite per persona con il limite per danneggiata danni a cose RCT 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 | |||
RCO | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 |
In presenza di un sinistro in serie, la franchigia fissa verrà applicata una sola volta. I danni corporali verranno risarciti senza applicazione di franchigia.
Analogamente, anche la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro opera senza applicazione di franchigia.
In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.
Per i sinistri ad essa denunciati, la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all’importo della franchigia, e provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, ad inviare alla Azienda la appendice di riepilogo e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.
Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Azienda provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 4.2 – Conteggio del premio
Il premio annuo è così calcolato:
Retribuzioni | Tasso annuo lordo ‰ | Totale premio annuo lordo |
Euro 30.000.000,00 | Euro |
La Società La Contraente
SEZIONE 5 - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO
Garanzia Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro/annualità assicurativa |
Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente convenuto | == | € 250,00 | Massimali di polizza |
Danni ad ospiti e visitatori derivanti da furto (3.10.2) | == | € 100,00 per sinistro | € 3.000,00 per ogni danneggiato con il limite di e 50.000,00 annuo |
Danni da furto con uso di attrezzature dell’Assicurato (Art. 3.10.12) | == | Frontale | € 75.000,00 |
Proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici (Art. 3.10.14) | == | € 500,00 | Massimali di polizza |
Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi (Art. 3.10.16) | == | Frontale | € 40.000,00 |
Rimozione veicoli (Art. 3.10.20) | == | Frontale | € 25.000,00 |
Danni a veicoli sotto carico e scarico (Art. 3.10.23) | == | € 200,00 per ogni mezzo danneggiato | Massimali di polizza |
Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato (Art. 3.10.24) | == | € 200,00 per ogni mezzo danneggiato | Massimali di polizza |
Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 3.10.25) | 10% | € 250,00 | € 100.000,00 |
Danni a cose in consegna e/o custodia (Art. 3.10.26) | 10% | € 250,00 | € 50.000,00 |
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 3.10.27) | 10% | € 250,00 | € 100.000,00 |
Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne (Art. 3.10.28) | 10% | € 250,00 | € 50.000,00 |
Danni da cedimento e/o franamento del terreno (Art. 3.10.29) | = | € 250,00 per i danni a cose in genere | € 100.000,00 |
10% | € 1.500,00 per i danni ai fabbricati | ||
10% | € 2.500,00 | € 50.000,00 | |
Danni da incendio (Art. 3.10.33) | 10% | € 250,00 | € 100.000,00 |
Danni da inquinamento accidentale (Art. 3.10.40) | 10% | Minimo € 1.500,00 massimo € 15.000,00 | € 200.000,00 |
D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (Art. 3.10.41) | == | Frontale | € 300.000,00 |
La Società La Contraente
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
(L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).
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