TERMINI E CONDIZIONI DI SVILUPPO DI SOFTWARE Premesse
TERMINI E CONDIZIONI DI SVILUPPO DI SOFTWARE
Premesse
I termini e le condizioni di seguito riportati si applicano ad ogni contratto stipulato da SACE SRL a socio unico (di seguito il Fornitore) con il Cliente (di seguito il Committente) relativo allo sviluppo e alla realizzazione di un software personalizzato (di seguito il Software).
Le attività di sviluppo e realizzazione del Software saranno regolate secondo i presenti termini e
condizioni e secondo quanto previsto nell’Allegato Tecnico_Descrizione del Processo di Progettazione fino a validazione (All.1) e nell’ Allegato Tecnico_Specifiche tecniche e funzionali (All.2) che costituiscono parte integrante del Contratto.
Il Committente dichiara di avere letto attentamente e compreso i presenti termini e condizioni che si intendono integralmente accettati con l’accettazione dell’offerta commerciale e/o trasmissione dell’ordine e/o sottoscrizione della conferma d’ordine.
Resta inteso che questi termini e condizioni prevarranno su qualsiasi condizione generale o particolare del Committente, a meno che non sia espressamente pattuito il contrario per iscritto e che qualsiasi comportamento del Fornitore non potrà mai intendersi come accettazione implicita di tali condizioni generali o particolari.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue. Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contenuto del presente atto.
Art. 2 Oggetto
ll Committente affida al Fornitore, che accetta, lo sviluppo e la realizzazione di un Software
personalizzato come da specifiche contenute nell’All.2 e secondo il processo di progettazione descritto
nell’All.1.
Art. 3 Esecuzione
Le Parti hanno concordato i tempi necessari per la realizzazione delle fasi del progetto, gli scopi e i risultati da conseguire.
Il Fornitore si impegna a sviluppare e realizzare il Software sulla base delle specifiche tecnico/funzionali definite ed esplicitate dal Committente nell’All.2 che dovrà essere consegnato al momento dell’ordine, salvo diversi accordi scritti con il Committente.
Il Fornitore per lo sviluppo del Software si avvale della propria organizzazione, di proprio personale e mezzi e opera sulla base delle istruzioni vincolanti ricevute dal Committente.
Ogni eventuale modifica delle specifiche tecnico/funzionali richiesta dal Committente (a seguito dell’ordine) deve essere concordata per iscritto tra le Parti. Per eventuali modifiche il Committente corrisponderà al Fornitore ulteriori compensi che verranno calcolati sulla base delle tariffe eventualmente indicate nell’offerta commerciale o secondo quanto emerso a seguito dell’analisi della richiesta del Committente.
Le Parti convengono che la realizzazione delle modifiche potrà determinare il differimento dei
termini di consegna del software indicati nell’offerta
commerciale.
Le Parti si danno espressamente atto che i
<<performance level>> eventualmente indicati negli Allegati si riferiscono, ove non diversamente previsto, alle sole centraline elettroniche e al Software fornito dal Fornitore, mentre la verifica dei <<performance
level>> dell’intera catena (sensori input, centraline elettroniche/software, valvole di output) rimane sotto la responsabilità del Committente.
Art. 4 Consegna e collaudo
Il Fornitore consegnerà al Committente il Software entro quarantacinque giorni lavorativi seguenti il
termine indicato nell’offerta commerciale corredato della necessaria documentazione d’uso.
Il Fornitore provvederà ad eseguire l’installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware che si trovano presso il Committente, affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale.
Il Committente ha l’obbligo di effettuare il collaudo alla presenza dei dipendenti designati dal Fornitore.
Il collaudo deve essere svolto entro 30 giorni dalla consegna/installazione del Software presso la sede del Committente, salvo diversi accordi scritti.
Nel caso in cui il Committente non si renda disponibile ad effettuare le operazioni di collaudo nei termini previsti, le Parti stabiliscono che il collaudo si intende effettuato con esito positivo.
Le Parti redigono contestualmente un verbale di collaudo steso in contraddittorio e rilasciato in duplice copia e debitamente sottoscritto.
Il Committente sarà tenuto, a pena di decadenza, a contestare tramite pec o raccomandata AR, eventuali difformità o vizi del Software, entro 60 giorni dalla scoperta e non oltre due anni dal collaudo.
Il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo in caso di esito positivo del collaudo.
Art. 5 Garanzie
Il Fornitore si impegna a garantire gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità o i vizi riscontrati dal Committente rispetto alle specifiche
tecnico/funzionali indicate nell’All.2.
La garanzia non sarà dovuta dal Fornitore qualora il Committente abbia accettato il Software e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili.
La garanzia è esclusa in caso di difformità o vizi conseguenti a errori od omissioni determinati dal Committente o da malfunzionamento del software a lui esclusivamente imputabile oppure nel caso di uso del software da parte del Committente o di terzi in modo non conforme alle istruzioni ricevute dal Fornitore o comunque da cause non imputabili al Fornitore.
Art. 6 Responsabilità del Committente
Il Committente costruttore della macchina/veicolo in cui viene installato il Software sviluppato dal Fornitore ha la piena responsabilità per ogni conseguenza
diretta e/o indiretta che potrà verificarsi dall’uso della
macchina/veicolo.
Il Committente garantisce che la macchina/veicolo verrà fabbricata e/o utilizzata e/o commercializzata nel pieno rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei prodotti e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il Committente garantisce che i sistemi critici per la sicurezza devono comprendere un arresto di emergenza per spegnere il controllo principale togliendo la tensione di alimentazione. Tutti i componenti finalizzati a tale scopo devono essere installati in modo tale che la funzione di alimentazione possa essere tolta in qualsiasi momento e i
componenti per l’arresto di emergenza devono essere facilmente accessibili all’operatore.
Durante l’attività di progettazione e collaudo, qualora siano necessarie attività che comportino rischi per cose e/o persone, a titolo esemplificativo e non esaustivo (utilizzo della macchina per prova, test, debug etc., uso di hardware e/o software non ancora pienamente conformi ai requisiti) sarà esclusiva responsabilità del Committente svolgere
un’appropriata valutazione dei rischi e adottare tutte le misure idonee a garantire e salvaguardare la sicurezza nei propri luoghi di lavoro e del proprio personale, conformemente alle normative vigenti.
In tutti i casi in cui il Committente richieda una riduzione delle funzioni di sicurezza a scopo di validazione durante le operazioni di progettazione e collaudo, il Committente dovrà fornire un verbale di coordinamento da lui sottoscritto che indichi le misure di sicurezza che saranno adottate sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Il Committente ha la piena responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si verifichino durante le suddette attività.
Il Committente si impegna a definire ed esplicitare nell’All.2 le specifiche tecnico/funzionali del Progetto e a consegnarle al Fornitore al momento dell’ordine, salvo diversi accordi scritti con il Committente.
In particolare tali specifiche tecnico/funzionali, con riferimento alle funzioni di sicurezza richieste e/o suggerite da eventuali disposizioni legislative e/o norme tecniche applicabili alla macchina/veicolo realizzato dal Committente e alle relative logiche di reazione devono intendersi, ad ogni effetto, quali istruzioni e direttive vincolanti per il Fornitore.
A tal proposito il Committente, con la sottoscrizione di questo Contratto, dichiara di essere stato espressamente reso edotto dal Fornitore in ordine al possibile eventuale impatto sulla sicurezza della macchina/veicolo di tali specifiche tecnico/funzionali e, a seguito di ciò, di aver confermato al Fornitore di procedere attenendosi alle istruzioni impartite.
Fermo restando che qualsivoglia intervento del Fornitore nel corso dello sviluppo del Software, non potrà mai intendersi come una modifica del ruolo di mero esecutore attribuito allo stesso.
Il Committente si impegna a tenere il Fornitore indenne e manlevato da contestazioni e/o azioni
giudiziarie esperite nei suoi confronti dall’utilizzatore finale e/o da terzi e relative ad asseriti difetti della macchina/veicolo.
Il Committente si impegna a tenere il Fornitore indenne e manlevato da contestazioni e/o azioni giudiziarie esperite nei suoi confronti per asserita violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativi e/o connessi alla macchina/veicolo.
Art. 7 Limitazioni di responsabilità del Fornitore
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze dirette e/o indirette causate da guasti o malfunzionamenti della machina/veicolo.
In particolare nei seguenti casi:
•il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti causati da errato montaggio o da cattiva, insufficiente od omessa manutenzione della macchina/ veicolo.
•il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per uso erroneo da parte del Committente o
dell’utilizzatore finale del Software o se il sistema è
programmato in modo da pregiudicare o mettere a
rischio la sicurezza generale della macchina/ veicolo, anche alla luce delle istruzioni espressamente formulate dal Committente con riferimento alle funzioni di sicurezza, alle relative logiche di reazione e alla loro conformità alle normative di settore.
Ferma ogni disposizione inderogabile di legge, in ogni caso in via contrattuale ed extracontrattuale la responsabilità del Fornitore nei confronti del Committente non potrà eccedere la metà del
corrispettivo effettivamente versato, al netto dell’iva, dal Committente al Fornitore per lo sviluppo del Software.
Art. 8 Autorizzazione al subappalto
Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Committente, per l’esecuzione delle attività relative allo sviluppo del Software, il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi o professionisti da esso selezionati, anche senza dare comunicazione al Committente.
Art. 9 Obblighi nei confronti del personale impiegato dal Fornitore
Il Fornitore si impegna a sviluppare e realizzare il Software avvalendosi di persone di adeguata professionalità legate allo Fornitore da un rapporto di lavoro conforme alle vigenti norme di legislazione sociale.
Il Fornitore si impegna ad osservare nei confronti del proprio personale dipendente, adibito alla realizzazione del Software, tutte le vigenti disposizioni in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria, di assicurazione sociale e previdenziale, di prevenzione degli infortuni e assicurazione antinfortunistica, nonché tutte le vigenti disposizioni legislative in materia di tutela del lavoro.
Il Fornitore si impegna altresì ad osservare, nei confronti dei dipendenti adibiti nello sviluppo del Software, tutte le previsioni dei vigenti contratti collettivi applicabili nel caso di specie, praticando un trattamento economico e normativo non inferiore a quello contemplato in detti contratti e, comunque, non inferiore a quello di legge.
Il Fornitore si impegna a fornire al Committente, su richiesta di quest'ultimo, tutta la documentazione atta a comprovare che lo stesso ha assolto agli obblighi di cui ai punti precedenti.
Art. 10 Corrispettivo
ll compenso dovuto per lo sviluppo del Software è specificato nell’offerta commerciale e verrà corrisposto secondo le modalità in essa descritte.
Le Parti convengono che, per ulteriori attività non espressamente indicate nell’offerta commerciale, il Committente riconoscerà compensi ulteriori che saranno calcolati sulla base delle tariffe
eventualmente indicate nell’offerta commerciale o determinati dal Fornitore secondo quanto emerso a seguito di approfondimento, previa approvazione scritta del Committente.
Art. 11 Licenza d’uso del Software
Alle condizioni e nelle modalità di seguito indicate, il Fornitore licenziante concede al Committente licenziatario che accetta, il diritto di utilizzare in via non esclusiva e a tempo indeterminato il Software
indicato nell’offerta commerciale, corredato della necessaria documentazione d’uso.
Il Software viene fornito in formato eseguibile, con esclusione della possibilità di ottenere il codice sorgente di cui il Fornitore resta proprietario esclusivo.
Il Software è di proprietà del Fornitore ed è tutelato dalla legge sul diritto d’autore, sul copyright, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre leggi nazionali applicabili.
Al Fornitore viene riconosciuta la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul Software sviluppato e in particolare:
a) l’insieme dei diritti morali, dovendosi considerare il
Fornitore l’unico autore del Software;
b) i diritti di utilizzazione economica del Software, fatta salva l’autorizzazione alla commercializzazione e distribuzione del Software nella macchina per cui è stato progettato;
c) di ogni diritto d’autore relativo alla documentazione
elaborata per la progettazione del Software.
Il Committente avrà il diritto di utilizzare il Software nei limiti di quanto stabilito nei presenti termini e condizioni e dello scopo negoziale previsto dalle Parti.
Il Committente non potrà disporre, né in tutto, né in parte, della documentazione logica e/o di progetto del Software.
Il Committente non potrà decodificare, trasformare, adattare o riassemblare il Software o parti di esso, né creare prodotti derivati dal Software o fare copie, tradurre o alterare documenti relativi al Software sui quali il Fornitore vanti un qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale.
Il Committente assumerà nei confronti del Fornitore ogni più opportuna iniziativa o cautela per evitare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale sul Software licenziato, anche ad opera di terzi.
Il Committente si impegnerà affinché qualunque soggetto facente parte della propria organizzazione e che sia legittimamente autorizzato ad usare il Software rispetti i limiti di utilizzo indicati nel presente atto.
Qualora dall’esecuzione dell’attività di sviluppo del Software conseguissero risultati brevettabili o comunque altrimenti proteggibili, le Parti riconoscono e dichiarano che la titolarità e il diritto di sfruttamento economico spetteranno in via esclusiva al Fornitore che potrà attivarsi al fine di conseguire la migliore
tutela, a nome proprio, in Italia e all’estero.
Art. 12 Riservatezza
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti nell’attività di sviluppo del Software saranno ritenute strettamente confidenziali e saranno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dello stesso.
Ciascuna Parte, al fine di prevenire la rivelazione a terzi di tali informazioni, adotterà ogni opportuna cautela atta a proteggere le proprie informazioni riservate e a prevenirne la divulgazione.
Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservato il contenuto delle condizioni e dei relativi allegati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le Parti dichiarano e riconoscono che le informazioni confidenziali includono:
a) dati, conoscenze tecniche, processi, formule, know- how (sia esso brevettabile o non), sviluppi, invenzioni, software inclusi codici sorgente;
b) documentazione, diagrammi, disegni, foto, schemi, formule, schizzi, rilievi, campioni, flow-charts, lavori tecnici, sperimentali e di sviluppo;
c) esperienze, tecnologie, modelli, prototipi, manuali, metodi, banche dati e altre informazioni nella titolarità e sotto il controllo della Parte Divulgante;
d)soluzioni tecniche derivanti da attività di pianificazione, calcolo, simulazione, costruzione e sviluppo di prototipi;
e) informazioni di mercato, di vendita, prezzi e costi, liste di clienti, dati d’inventario, piani di mercato e di business, esigenze tecnico-commerciali di clienti,
accordi con clienti, dipendenti, licenziatari e fornitori, dati e notizie relativi a qualsiasi aspetto della produzione.
Fatto salvo quanto sopra previsto, le Parti si danno reciprocamente atto che non saranno soggette ad alcun obbligo, né ad alcuna restrizione relativamente a tutte le informazioni confidenziali per le quali possono provare che:
a) sono divenute di pubblico dominio prima della loro divulgazione, oppure in seguito a questa, ma in tal caso in assenza di ogni colpa che le possa essere imputabile;
b) sono state ricevute in maniera lecita da terzi senza restrizione, né violazione del presente accordo, sempre che gli stessi terzi non abbiano obblighi di
riservatezza nei confronti dell’altra Parte rispetto a tali informazioni;
c)l’impiego o la divulgazione sono stati autorizzati per
iscritto dalla Parte da cui esse provengono;
d) sono state divulgate per ottemperare ad un ordine o provvedimento di una pubblica autorità la cui inosservanza comporti sanzioni. In detta ipotesi la Parte Xxxxxxxxx si obbliga ad informare la Parte Divulgante in merito alla richiesta ricevuta
dall’autorità e alle informazioni confidenziali che
verranno comunicate.
Ognuna delle Parti tratterà le informazioni confidenziali dell’altra Parte con la massima segretezza e come se si trattasse di informazioni confidenziali proprie. A tale fine ognuna delle Parti si impegna:
a) a trattare con la massima segretezza tali informazioni e ad adottare tutte le precauzioni e misure di sicurezza volte a proteggere e scongiurare ogni rischio di accesso, utilizzo, divulgazione non autorizzati delle stesse;
b) ad utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente per lo scopo del presente progetto;
c)a non divulgare a soggetti terzi le informazioni confidenziali ricevute e/o conosciute senza il
preventivo consenso scritto dell’altra Parte;
d)a non duplicare, riprodurre, copiare, registrare, in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo, una o più di una delle informazioni confidenziali ricevute e/o detenute;
e) a restituire e/o distruggere, a semplice richiesta della Parte Divulgante, tutti i documenti e i supporti di qualsiasi genere (ivi comprese le copie e gli estratti), ricevuti e/o detenuti che contengano o si riferiscano alle informazioni confidenziali.
Pertanto ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che il personale coinvolto nello sviluppo del Software che verrà a conoscenza di tali informazioni confidenziali rispetterà i menzionati obblighi, ferma restando la responsabilità di ciascuna Parte per gli eventuali inadempimenti dei propri dipendenti e/o collaboratori.
Ognuna delle Parti si impegna ad avvisare
tempestivamente l’altra Parte di ogni eventuale uso e/o divulgazione non autorizzati delle informazioni confidenziali comunicate e/o conosciute e a fornire alla stessa tutta l’assistenza necessaria per far cessare tali condotte.
In nessun caso la divulgazione da una Parte all’altra di proprie informazioni confidenziali potrà essere interpretata come riconoscimento in capo alla Parte Ricevente di un qualsivoglia diritto di proprietà industriale e/o intellettuale e/o cessione e/o licenza di sfruttamento delle suddette informazioni che restano nella titolarità esclusiva della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si astiene dal dare corso a qualsivoglia attività di protezione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale derivanti da tali informazioni e di eventuali sviluppi da esse derivanti e/o ad esse collegati e/o connessi, senza pretendere alcunché a qualsivoglia titolo o ragione.
Il vincolo di riservatezza resterà in vigore durante
tutta l’attività di sviluppo del Software e anche dopo
la sua cessazione per un periodo di 5 anni.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Il Fornitore garantisce il pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali in tutte le fasi di sviluppo del Software.
Il trattamento dei dati personali da parte del Fornitore avverrà nei termini e secondo le modalità indicati
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR, consultabile in versione completa nel sito internet www.sace- xxx.xxx.
Ciascuna Parte si impegna a mantenere reciprocamente indenne l'altra da ogni pretesa risarcitoria derivante da eventuali trattamenti illeciti di dati personali derivanti dall’inosservanza del GDPR e della normativa nazionale applicabile.
Art. 14 Clausola risolutiva espressa
Il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456
c.c. e con effetto immediato, tramite invio di PEC o raccomandata AR nei seguenti casi:
- qualora una delle Parti venga dichiarata fallita o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale, ovvero promuova una procedura di concordato stragiudiziale con i propri creditori o venga posta in liquidazione;
- in caso di mancata osservanza da parte del Committente dei termini di pagamento previsti nell’offerta indipendentemente dall’importo;
- per violazione degli obblighi previsti ai sensi degli artt. 11 e 12;
-per mancata definizione delle specifiche tecnico/funzionali da parte del Committente nei termini di cui all’art. 3.
Art. 15 Foro competente e legge applicabile
Per ogni controversia relativa o comunque connessa al progetto di sviluppo del Software, compresi i profili extracontrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna con esclusione di qualunque foro concorrente.
La legge applicabile ai rapporti fra le Parti è quella italiana.
Art. 16 Comunicazioni e domiciliazione delle parti
Le Parti risultano domiciliate presso le relative sedi sociali.
Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al contratto dovranno essere effettuate con scambio di corrispondenza scritta a mezzo PEC o raccomandata AR.
Art. 17 Disposizioni finali
Il mancato esercizio di ciascuna parte dei diritti derivanti dal presente atto (e più in generale dei propri diritti) non costituirà una rinuncia a tali diritti, né opererà in modo tale da impedirne l’esercizio futuro.
È fatto divieto al Committente di cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e/o i propri diritti o obblighi da esso derivanti.
L’invalidità o l’inefficacia, totale o parziale, di una o più clausole contenute nel presente atto non inciderà sulla validità delle altre clausole o della restante parte della clausola.
La disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una clausola valida ed efficace la cui portata sarà la più simile possibile a quella della clausola originale.
Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si intendono applicabili in quanto compatibili le disposizioni del codice civile in materia di contratti in generale e di appalto.
Data e luogo
Il Committente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificamente i seguenti articoli: Art. 4 (Consegna e collaudo); Art. 5 (Garanzie); Art. 6 (Responsabilità del Committente); Art. 7 (Limitazioni di responsabilità del Fornitore); Art. 11 (Licenza d’uso del Software); Art.12 (Riservatezza); Art. 13 (Trattamento dei dati personali); Art 14 (Clausola risolutiva espressa); Art. 15 (Foro competente e legge applicabile); Art. 17 (Disposizioni finali).
Data e luogo
Il Committente
Allegati:
All.1 Descrizione del Processo di Progettazione fino a validazione
All.2 Specifiche tecniche e funzionali