CONSIGLIO DI BACINO " POLESINE"
CONSIGLIO DI BACINO " POLESINE"
CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL’ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “ POLESINE”
Capo I: Disposizioni generali
Definizioni
ATO Indica l'Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”.
Articolazione Tariffaria Indica lo strumento con cui l’Ente consente al Gestore di conseguire i Ricavi Garantiti definendo le diverse tipologie di utenza e per ciascuna di queste, il valore della quota fissa, gli scaglioni di consumo e le rispettive tariffe unitarie, nonché i corrispettivi relativi alle attività regolate dalla Convenzione.
Assemblea d’Ambito Indica l’assemblea dei comuni facenti parte dell’Ambito territoriale otti- male “Polesine”
Consiglio di Bacino Indica il Consiglio di Bacino “Polesine” istituito come convenzione di Comuni ricompresi nell’ATO, ai sensi della ex L. n. 36 del 5 gen- naio 1994, sostituita dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e della L.R. n. 17/2012.
Banche Commerciali Indica gli istituti di credito che concedono finanziamenti a breve termine al Gestore.
Carta della Qualità del Servizio
Indica il documento allegato alla Convenzione, predisposto e adottato dal Gestore ai sensi del D.P.C.M. del 29 aprile 1999, successivamente appro- vato dall'Consiglio di Bacino “Polesine”. Fissa i livelli di qualità garantiti, i relativi criteri di misurazione, le condizioni di tutela degli Utenti nonché i casi e le modalità dei Rimborsi per mancato rispetto dei livelli minimi del Servizio.
Componenti della Tariffa Indica le componenti della Tariffa calcolate mediante l’applicazione dei cri- xxxx del Metodo tariffario idrico.
Conguaglio Indica il meccanismo, da attivare secondo quanto previsto agli Art. 23 della Convenzione al fine di conguagliare i minori o maggiori Ricavi rispetto ai ricavi previsti nel Metodo tariffario idrico.
Convenzione Indica la convenzione di affidamento del Servizio denominata Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta tra il Gestore ed il Consiglio di Bacino “Polesine”
Costi Operativi Indica i costi operativi relativi al Servizio previsti dal Piano d’Ambito secondo le modalità definite nel Metodo tariffario idrico.
Database Infrastrutture Indica il data base, collegato al Sistema Informativo Territo- riale (S.I.T.), tenuto dal Gestore e condiviso dal Consiglio di Bacino “Polesine”, contenente le informazioni relative alle infrastrutture del Servizio, come previsto dal Disciplinare Tecnico.
Database Libro Cespiti Indica il data base tenuto dal Gestore e contenente le informazioni e i dati relativi ai cespiti e alle loro variazioni.
Data di Calcolo Dell’indennità
Indica, con riferimento alla scadenza naturale della Convenzio- ne, la data che cade almeno 12 mesi prima di tale scadenza, e con riferi- mento ai casi di scadenza anticipata della Convenzione, la medesi- ma data di scadenza anticipata.
Disciplinare Tecnico Indica l’Allegato 1 della Convenzione.
Efficienza, Efficacia ed Economicità
Costituiscono i principi cui il Gestore si attiene nello svolgimento del Ser- vizio così come definiti all’art. 141 comma 1 del DLgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
Enti Finanziatori Indica gli istituti di credito e/o investitori istituzionali e/o gli altri fi- nanziatori che sottoscrivono con il Gestore il contratto di finanziamento a medio/lungo termine relativo al Servizio.
Enti Locali Indica gli enti locali aderenti alla convenzione obbligatoria del Consiglio di Bacino “Polesine”.
Equilibrio Economico e Finanziario
Indica la capacità del Gestore di generare flussi di cassa ai sensi di quanto previsto all’art. 149 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 ed in parti- colare il mantenimento, entro i limiti ivi previsti, degli indicatori all’Allegato “Piano di Ambito”.
Forza Maggiore Indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, che non sia stato possibile impedire utilizzando la do- vuta diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di tale parte ai sensi della Convenzione.
Gestione Ordinaria del Servizio
Indica la gestione del Servizio come descritta all'art. 43 comma 3 della Con- venzione.
Gestore Indica Polesine Acque S.p.A. con sede in Rovigo in Via X. Xxxx da Xxxxxxxx, 11 - REA 123391 C.C.I.A.A. di Rovigo
C.F. e P. Iva IT01063770299
Gestore Subentrante Indica il soggetto che sostituisce il Gestore nel Servizio ai sensi della Con- venzione ai sensi della Convenzione.
Immobilizzazioni in corso
Indica i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai forni- tori di immobilizzazioni materiali e/o immateriali di pertinenza del Servizio come risultanti dal Database Libro Cespiti.
Incassi Indica le somme incassate dal Gestore in relazione all’applicazione dell’Articolazione Tariffaria.
Indennità Indica le somme che il Gestore Subentrante corrisponde al Gestore uscente ai sensi della Convenzione.
Livelli del Servizio Indica gli Standard Tecnici e gli Standard Organizzativi.
Manuale della Qualità Indica il manuale della qualità indicato nella Convenzione.
Manuale della Sicurezza Indica il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.
Metodo tariffario idrico E’ il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, basato per gli anni 2014 e 2015 sulla regolazione per schemi regolatori di cui all’Articolo 12 Allegato A) Deliberazione AEEG 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR, applicabile a tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Modello Gestionale Indica le modalità di organizzazione adottate dal Gestore per lo svolgimento del Servizio così come previste nel Piano d’Ambito.
Perimetro del Servizio Indica il perimetro del Servizio indicato dalla Convenzione.
Periodo Regolatorio Indica il numero di anni intercorrenti tra due revisioni ordinarie. Il primo perio- do regolatorio ha durata quattro anni, dal 2014 al 2017.
Piano d’Ambito Indica l’ Allegato 2 della Convenzione, predisposto dal Consi- glio di Bacino “Polesine” conformemente a quanto previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 come di volta in volta modificato e/o integrato.
Piano di Emergenza Indica il piano di emergenza di cui all' art. 37 della Convenzio- ne.
Piano Economico e Xxxxx- xxxxxx
Indica il piano economico finanziario redatto ai sensi dell’art. 149, comma 4 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, di cui al Piano d’Ambito, come di volta in volta integrato e/o modificato anche a mezzo di Revisione, ovve- ro come modificato su istanza degli Enti Finanziatori al fine di assicura- re il mantenimento in ogni momento dell’Equilibrio Economico Finanzia- rio.
Piano di Gestione delle In- terruzioni del Servizio
Indica il piano di gestione delle interruzioni fissato dalla Convenzione.
Piano di Prevenzione della Emergenza Idrica
Indica il piano di prevenzione della emergenza idrica di cui all’ Art. 38 della Convenzione.
Piano di Prevista Entrata In Esercizio
Indica il documento predisposto dal Gestore relativamente al momento di en- trata in esercizio delle Immobilizzazioni in Corso alla fine di ogni Periodo Regolatorio cui ciascun POI Consuntivo si riferisce e consegnato all’Consiglio di Bacino “Polesine” entro lo stesso termine previsto per il POI Preventivo Preliminare.
Piano Xx Xxxxxxx e Ridu- zione Delle Perdite
Indica il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie previsto dalla Convenzione.
Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie
Indica il piano di rilevamento delle utenze fognarie previsto dalla Convenzione.
Poi Consuntivo Indica il Piano Operativo degli Interventi presentato al Consiglio di Bacino “Polesine” dal Gestore ai sensi della Convenzione e del Disci- plinare Tecnico.
Poi Preventivo Indica il Piano Operativo degli Interventi redatto ai sensi della Con- venzione con durata che si estende sul Periodo Regolatorio e approvato dal Consiglio di Bacino “Polesine”. E’ lo strumento operativo con cui il Ge- store è autorizzato a realizzare gli investimenti in esso contenuti e con cui si individua il dettaglio di tutti gli interventi previsti in ogni obiettivo e funzio- nali al raggiungimento del relativo Standard Tecnico associato a ciascun obiettivo.
Poi Preventivo Preliminare Indica il POI presentato all’Consiglio di Bacino “Polesine” dal Gestore nei tempi e nei modi previsti dall' art. 17 della Convenzione.
Programma degli Interventi Indica lo sviluppo, su tutto il periodo di concessione, del livello annua- le di spesa prevista su ciascun obiettivo e contenuto nel Piano d’Ambito come di volta in volta modificato ai sensi degli artt. 17, 20, 22, 24 della Convenzione.
Regolamento del Servizio Indica il regolamento del servizio di cui all'art. 34 della Convenzione ri- portato in Allegato alla Convenzione.
Relazione Annuale sugli Investimenti (RAI)
Indica il documento di consuntivo che il Gestore è tenuto a predisporre ai sensi della Convenzione.
Revisione Indica la Revisione Ordinaria e straordinaria.
Revisione Ordinaria Indica la Revisione Ordinaria secondo quanto previsto dalla Con- venzione.
Revisione Straordinaria Indica la Revisione Straordinaria secondo quanto previsto dalla Conven- zione.
Ricavi Indica le somme fatturate dal Gestore a seguito dell’applicazione dei cor- rispettivi delle attività regolate.
Xxxxxx Xxxxxxxxx Indica il corrispettivo spettante al Gestore, proveniente dalle attività rego- late dalla Convenzione.
Ricognizione Si intende la rilevazione cartografica delle opere e degli impianti relativi al Servizio attraverso il Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.). Ai sensi della normativa vigente, il Gestore cura l’aggiornamento dell’atto di Ri- cognizione entro i termini stabiliti dalla Convenzione.
Rimborsi Indica gli indennizzi corrisposti all’Utente in caso di mancato rispetto da par- te del Gestore dei livelli specifici indicati dalla Carta della Qualità del Servizio.
Servizio Indica il Servizio Idrico Integrato così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e ad usi industriali in ambi- to civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO, inte- so sia come gestione del Servizio che come attuazione del Programma degli Interventi previsti nel Piano d’Ambito.
Standard Organizzativi Indica gli indicatori stabiliti dal Consiglio di Bacino “Polesine”, ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione, elencati nel Disciplinare Tecnico.
Standard Tecnici Indica gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi come indicati nel Disciplinare Tecnico.
Tariffa Indica la tariffa attraverso cui il Consiglio di Bacino “Polesine” determina il livello annuale dei Ricavi Garantiti che il Gestore ha diritto di percepire.
Utente Indica il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l’esecuzione di una prestazio- ne relativa al Servizio, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.
Utenze Deboli Indica gli Utenti così indicati nella Carta della Qualità del Servizio e/o gli Utenti indicati in ogni altro atto del Consiglio di Bacino “Polesine”
Art. 1 Regime giuridico – Affidamento del Servizio
1. Il regime giuridico prescelto per la gestione del Servizio, ai sensi della deliberazione dell’Assemblea del Consorzio AATO “Polesine” n. 14 del 15.11.2011 (prot. n. 1708) è la gestione in house providing ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio di Bacino “Polesine” affida in via esclusiva la gestione del Servizio al Gestore alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostan- ziale della medesima.
3. La Società Polesine Acque S.p.A., di seguito denominata Gestore, accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostan- ziale della medesima.
4. Il Consiglio di Bacino è rappresentato da …. nella sua qualità di…. Il Gestore è rappresentato da … nella sua qualità di Presidente della Società.
Art. 2 Strumenti per l’esercizio del controllo analogo
1. Il Consiglio di Bacino “Polesine” riconosce al Gestore autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del servizio e per quanto oggetto della presente Convenzione, nei limiti del controllo analogo esercitato dai Comuni titolari del capitale sociale attraverso l'Assemblea di coordinamento Intercomunale dei soci di cui all’art. 43 dello Statuto di Polesine Acque S.p.A. e costituito con convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Gestore è tenuto a conformarsi ai pareri preventivi dell’Assemblea di Coordinamento Inter- comunale in ordine alle questioni fondamentali e strategiche ex art. 30 D. Lgs. 267/2000.
3. La Società Polesine Acque SpA, di seguito denominata Gestore, accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostan- ziale della medesima.
4. Il Comune socio, singolarmente e/o con altri Comuni dell’Ambito, ha diritto di effettuare nei confronti dell’organo amministrativo della società proposte attuative della presente Convenzio- ne.
Art. 3 Definizione dell'affidamento
1. Il Consiglio di Bacino “Polesine”, nell'affidare la gestione del Servizio, immette il Gestore nel possesso dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio stesso, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, fermo restando quanto stabilito dalla presente Convenzione.
2. Il Consiglio di Bacino “Polesine” conserva il controllo del Servizio e, per l'esercizio dei propri po- xxxx e diritti, ottiene dal Gestore le informazioni necessarie specificate nelle seguenti disposizioni, in particolare quelle previste al Capo IV della Convenzione.
3. Il Gestore espleta il Servizio ai sensi della Convenzione. Fatto salvo quanto previsto in seguito, la gestione è a rischio del Gestore il quale percepisce dall’Utente le somme derivanti dall’applicazione dell’Articolazione Tariffa.
Art. 4 Durata della Convenzione
1. La gestione affidata al Gestore scade il 31.12.2038.
Art. 5 Responsabilità del Gestore
1. Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati.
2. Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione nonché da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia. Resta inteso che, fermo quanto in seguito indicato, il Gestore è, altresì, vincolato al rispetto di eventuali successive modifiche legislative o regolamentari.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione degli impianti, delle opere e delle ca- nalizzazioni affidate al momento della concessione, di quelle successivamente affidate al Gestore nonché di quelle realizzate direttamente dallo stesso Xxxxxxx. Tutti gli impianti, le opere e le ca- nalizzazioni del Servizio di cui al presente articolo restano di proprietà degli Enti Locali.
4. Il Gestore tiene manlevati il Consiglio di Bacino “Polesine” e gli Enti Locali dell’Ambito “Pole- sine” nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni danno o pregiudizio che possa de- rivare a terzi in relazione alla gestione del Servizio, salvo in caso di dolo o colpa dei soggetti anzidet- ti.
5. Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, previste dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
Art. 6 Immobilizzazioni, attività, passività e obbligazioni del Servizio
1. Ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le immobilizzazioni, le attività e le passi- vità relative al Servizio sono trasferite al Gestore che subentra nei relativi obblighi purché il Consi- glio di Bacino “Polesine” garantisca l’equilibrio economico e finanziario del Gestore.
2. Dalla data di efficacia della Convenzione, il Gestore ha la facoltà di subentrare nelle obbligazioni sottoscritte dagli Enti Locali per la gestione del Servizio, ovvero da chi erogava il Servizio in prece- denza.
3. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti even- tualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori e/o con le Banche Commerciali – devono in- cludere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l’esercizio della facoltà del Gestore Su- bentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della Convenzione.
Art. 7 Assunzione di personale
1. Il Gestore osserva e fa osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie. Il Gestore applica tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore idrico, cura che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osserva e fa osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento a quelle previste in materia di prevenzione degli infortuni sul la-
voro dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
Capo II: Oggetto ed estensione della gestione
Art. 8 Oggetto della Convenzione
1. L'affidamento del Servizio consente l'utilizzo delle infrastrutture del Servizio esistenti sul Perimetro del Servizio consistenti in impianti, opere e canalizzazioni, per tutta la durata della Convenzione. Dette infrastrutture, conformemente alle deliberazioni assunte dai competenti organi del Consi- glio di Bacino “Polesine”, sono affidate in concessione ai sensi del comma 1° dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Sono altresì affidati in concessione gli impianti, le opere e le cana- lizzazioni realizzati nel periodo di durata della Convenzione secondo le modalità di seguito pat- tuite.
Art. 9 Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti
1. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni costituenti le infrastrutture del Servizio affidate in con- cessione al Gestore sono riportati nel Database Infrastrutture (rif. Disciplinare Tecnico). Tale da- tabase non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge e accoglie solo le infrastrutture relative al Servizio (con esclusione di fabbricati, attrezzature di misura e controllo, mobili e arredi, xx- xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ed elettroniche, costruzioni leggere).
Nel Database Libro Cespiti il Gestore registra gli interventi di manutenzione straordinaria com- piuti sugli impianti, le opere e le canalizzazioni censite nel Database Infrastrutture e le nuove opere realizzate dallo stesso Gestore nel corso della durata della Convenzione. Nel Database Li- bro dei Cespiti sono contenuti tutti gli investimenti relativi al servizio e realizzate dal Gestore, compreso quindi i fabbricati, le attrezzature di misura e controllo, mobili e arredi, autovetture, automezzi, macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, costruzioni leggere, eccetera.
2. Le parti si danno atto che il Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti sono in corso di ve- rifica e completamento, operazioni che dovranno essere concluse dal Gestore entro 6 mesi dalla stipu- la della presente Convenzione, con redazione di documenti secondo le modalità previste dal Discipli- nare Tecnico. Decorso tale termine, nei 12 mesi successivi i contenuti del Database Infrastrutture sono sottoposti a verifica in contraddittorio con il Consiglio di Bacino “Polesine”. L’Ente e il Gestore controfirmano l'elenco definitivo dei beni risultante dalla suddetta procedura. Nella prima Revi- sione utile sono quindi definite le eventuali variazioni tariffarie derivanti dal censimento di beni non inclusi nell’elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del Servizio a salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario.
Il Gestore è tenuto ad aggiornare annualmente e a trasmettere al Consiglio di Bacino entro il termi- ne stabilito nel Disciplinare Tecnico allegato, il Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti secondo quanto emerge dalla Ricognizione o dai suoi aggiornamenti.
Art. 10 Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni
1. Il Gestore dà atto di avere già a disposizione tutti i progetti e i documenti in proprio possesso ri- guardanti gli impianti, le opere e le canalizzazioni affidati del Servizio.
2. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che l’eventuale utilizzazione degli impianti, delle opere, e delle canalizzazioni relative al Servizio, per attività diverse da quelle attinenti il Servizio stesso, non è disciplinata dalla Convenzione.
3. Il Gestore si impegna ad adeguare alle vigenti normative in materia di tecnica e sicurezza gli im-
pianti, le opere, e le canalizzazioni, nei tempi e con le modalità previste nel Piano d’Ambito, ferme restando le disposizioni previste a salvaguardia dell’equilibrio economico e finanziario del Gestore di seguito indicate qualora vi fossero adeguamenti non compresi nelle previsioni finan- ziarie del Piano d'Ambito.
4. Il Gestore può utilizzare gli impianti e gli altri beni strumentali afferenti il Servizio per lo svolgi- mento di ulteriori attività commerciali, purché sia salvaguardato il primario interesse della ge- stione del Servizio. Il Consiglio di Bacino “Polesine” vigila sull’utilizzo di tali impianti e attrez- zature al fine della salvaguardia dell’interesse dell’utenza. I costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività non entrano a far parte dei costi operativi gravanti sulla Tariffa.
Art. 11 Servizi di fognatura e depurazione
1. I servizi di fognatura e depurazione consistono nel collettamento in pubblica fognatura e nella depurazione delle acque reflue, civili e industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate.
2. Sono attualmente ancora escluse dal Servizio le fognature bianche e tutta la parte delle fognature miste relative alla raccolta delle acque meteoriche (griglie, caditoie stradali e relativi allacciamenti). In tal senso le Parti si danno reciprocamente atto che la gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tali infrastrutture, e in generale di tutte quelle esclusivamente adibite al trasporto di acque meteoriche non fanno parte del Servizio e, pertanto non sono disciplinate dalla Convenzione, ma possono essere invece regolamentate da appositi contratti di servizio, che prevedano l’integrale copertura economica da parte degli Enti Locali interessati. Si dà altresì atto che è in- tenzione del Consiglio di Bacino “Polesine”, inserire nel Sistema Idrico Integrato anche tale ser- vizio e che questo sarà oggetto di apposita tariffazione, impegnandosi le parti sin da ora ad inte- grare in tal senso la presente Convenzione.
3. Le tariffe per il collettamento e la depurazione dei reflui industriali conferiti in pubblica fognatura, ivi incluse le acque meteoriche contaminate ad esse assimilate ai sensi della normativa vigente, sono determinate ai sensi di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 155 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
Art. 12 Esclusività del Servizio
1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di svolgere il Servizio all'interno del Perimetro del Servizio.
2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e le canalizzazioni esistenti necessarie allo svolgimento del Servizio e quelle che sono realizzate in un momento successivo anche in attuazione del Piano d'Ambito.
3. Per quanto riguarda i nuovi allacciamenti alla rete idrica e fognaria la loro realizzazione è sogget- ta al regime di concorrenza e non è pertanto di esclusiva competenza del Gestore.
4. Ciascun Utente può provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti alla conduttura stradale, con esclusione dell’operazione di derivazione dalla conduttura stessa e delle relative manovre sulla rete idrica che restano di esclusiva competenza del Gestore. Lo stesso man- tiene l’esclusiva competenza in merito all’installazione e manutenzione del contatore. Gli Utenti dovranno rispettare le specifiche tecniche normalizzate indicate nell’allegato al Regolamento del Servizio. Resta a carico dell’Utente ogni eventuale onere aggiuntivo dovuto alla non conformità dell’opera alle prescrizioni del Regolamento del Servizio.
Art. 13 Definizione del Perimetro del Servizio
1. Il Gestore svolge il Servizio all’interno del Perimetro del Servizio costituito dai confini am- ministrativi dei seguenti Comuni: Adria (solamente per quanto riguarda i servizi di fognatu- ra e depurazione), Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Ber- xxxxxxx, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castagnaro (VR), Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Cavarzere (VE), Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Cre- spino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Vi- ro, Rosolina, Rovigo, San Xxxxxxx di Venezze, Salara, San Bellino, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
Art. 14 Revisione del Perimetro del Servizio
1. Il Consiglio di Bacino “Polesine”, previo accordo con il Gestore, ha facoltà di modificare il Peri- metro del Servizio nei seguenti casi:
a) A seguito di apposita determinazione della Regione che ridefinisce gli Ambiti Territoriali Ottimali.
b) Per effetto della cessazione delle gestioni esistenti di cui all’art. 15 della Convenzione.
2. Nelle fattispecie richiamate al comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Bacino “Polesine” procede a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario come previsto all'art. 26 mediante Re- visione Straordinaria.
Art. 15 Gestioni esistenti
1. Il Gestore prende atto che nell’ATO “Polesine” è mantenuta alla società “Società Acque Potabi- li S.p.A.” la gestione in concessione del Servizio di acquedotto sul territorio del Comune di Adria in virtù del principio di continuità nella erogazione del servizio;
2. In caso di scadenza o risoluzione anticipata della predetta concessione, il Consiglio di Bacino “Polesine”, nel rispetto di quanto previsto all’art. 14 della Convenzione e in accordo con il Gesto- re, avvia, almeno tre mesi prima della scadenza o risoluzione, un’istruttoria finalizzata a verifica- re la consistenza delle infrastrutture, le passività, i costi di gestione, il personale dipendente, i vo- lumi erogati, i ricavi e, in generale, tutti i dati dei servizi gestiti.
3. Il Gestore prende altresì atto che il Consiglio di Bacino “Polesine” verifica la compatibilità con la normativa vigente della concessione esistente di cui al comma 1 del presente articolo. Il Consiglio di Bacino “Polesine” accerta il permanere dei presupposti normativi che consentano la gestione in regime di concessione esistente e, qualora questi vengano meno, l’Ente, sempre nel rispetto di quanto previsto all’art. 14 della Convenzione e assieme ai soggetti interessati, avvia, comunicando a mezzo di raccomandata AR o P.E.C., la procedura di istruttoria che si conclude entro i termini previsti nella comunicazione di avvio. Anche in questo caso l’istruttoria consente di verificare la consistenza delle infrastrutture, le passività, i costi di gestione, il personale dipendente, i volumi erogati, i ricavi e, in generale, tutti i dati del Servizio gestito.
4. Alla cessazione delle concessioni esistenti di cui al comma 1, avvenuta per scadenza naturale, sca- denza anticipata oppure per il venir meno dei presupposti normativi, e compiuta l’istruttoria e, se del caso, la Revisione Straordinaria per la modifica del Perimetro del Servizio, a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario, la gestione, ove consentito dalla vigente normativa sull’affidamento del servizio, passa al Gestore che, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 152 del 3
aprile 2006, assume le immobilizzazioni, le attività e le passività ivi inclusi i mutui degli Enti Lo- cali gestiti in regime di concessione esistente e riceve in concessione d’uso gratuita le infrastruttu- re realizzate dagli Enti Locali. Per quanto riguarda invece le opere realizzate dal gestore esistente, il Consiglio di Bacino “Polesine” riconosce in Tariffa al Gestore il costo di dette opere in termini di ammortamento e remunerazione sul valore contabile al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei contributi pubblici a fondo perduto, delle eventuali rivalutazioni e degli allacci realizzati con contributo da parte dell’Utente. Il Consiglio di Bacino “Polesine” riconosce in Tariffa al Gestore l’ammortamento con aliquote nel limite massimo consentito dal Metodo tariffario idrico.
Art. 16 - Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi
1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, le infrastrutture realizzate dagli Enti Lo- cali e/o da terzi nei casi previsti dagli artt. 10, 14 e 15 della Convenzione.
2. Eventuali opere e interventi del Servizio successivamente realizzati dagli Enti Locali o da loro società patrimoniali di cui al comma 13 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, sono affidati al Gesto- re in concessione d’uso gratuita, seguendo le procedure previste all’art. 157 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Il Gestore ne assicura l'utilizzazione ai fini dello svolgimento del Servizio. Il Consiglio di Bacino “Polesine” e il Gestore verificano preventivamente la compatibilità dell’opera con il Programma degli Interventi e, più in generale, con il Piano d’Ambito e, ai fini della presa in consegna dell’opera, si riservano la facoltà di fornire prescrizioni tecniche a carattere vincolante. Nelle convenzioni di cui all’157 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 i sog- getti coinvolti riportano una stima dei costi di gestione di tali interventi e il Consiglio di Bacino “Po- lesine”, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 26, procede alla Revisione Straordinaria secondo le modalità previste dall’art. 22.
Capo III: Piano d’Ambito, Tariffa e Revisioni
Art. 17 Programma degli Interventi e Piano d'Ambito
1. Il Gestore accetta il Piano d’Ambito redatto ai sensi dell’art.149 del D. Lsg. n. 152 del 3 aprile 2006 e in particolare il Programma degli Interventi, i relativi obblighi in materia di investimenti, i Livel- li del Servizio e la Tariffa, come di volta in volta modificati ed aggiornati ai sensi della normati- va vigente e della Convenzione.
2. Gli investimenti di cui al Programma degli Interventi sono classificati sotto forma di obiettivi strut- turali che il Gestore raggiunge nei tempi e modi stabiliti dal Piano d'Ambito. Gli “obiettivi strut- turali” sono riportati nel Disciplinare Tecnico e denominati Standard Tecnici dal Disciplinare Tecnico. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è verificato mediante gli indicatori che misurano l’efficacia degli interventi realizzati dal Gestore come specificato nel Disciplinare Tecnico. In ca- so di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, si applicano le penalità pre- viste all‘art. 50 della Convenzione.
3. Entro il 30 novembre dell’ultimo anno del Periodo Regolatorio, il Gestore predispone e trasmet- te al Consiglio di Bacino “Polesine” il POI Preventivo Preliminare riferito al Periodo Regolato- rio successivo, in cui specifica, secondo le modalità del Disciplinare Tecnico, gli investimenti, distinti per obiettivo e determinati entro il limite della spesa annua prevista dal Programma degli In- terventi, in modo da consentire il raggiungimento di tutti gli Standard Tecnici individuati dal Con- siglio di Bacino.
4. Il POI Preventivo Preliminare è predisposto dal Gestore entro il limite della capacità di spesa previ- sta, per ciascun obiettivo e complessivamente, dal Programma degli Interventi. In caso contrario il
Consiglio di Bacino “Polesine” può rinviare il POI Preventivo Preliminare al Gestore il quale, in tal caso, entro il termine previsto del 31 dicembre dell’ultimo anno del Periodo Regolatorio, rettifica le somme in esso contenute al fine di ricondurle ai livelli di spesa annua massima previsti, per ciascun obiettivo e complessivamente, dal Programma degli Interventi. In caso di non conformità ai limiti di spesa prevista dal Programma degli Interventi oppure di mancata presentazione del POI Preventivo Preliminare nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico, il Consiglio di Bacino “Polesi- ne” applica le penalità di cui all’art. 50.
5. Il Gestore, in un momento successivo l’approvazione della Revisione Ordinaria, adegua il POI Preventivo Preliminare al fine di recepire le eventuali modifiche apportate al Programma degli Interventi a seguito della Revisione Ordinaria e lo trasmette al Consiglio di Bacino “Polesi- ne”. Il POI Preventivo Preliminare modificato a seguito di quanto stabilito in sede di Revisione Ordinaria e approvato dal Consiglio di Bacino “Polesine” entro il 28 febbraio del primo anno del Periodo Regolatorio successivo prende il nome di POI Preventivo.
6. In attesa dell’approvazione del POI Preventivo Preliminare, il Gestore è autorizzato a realizzare gli interventi in esso contenuti anche nell’eventualità che i tempi di approvazione superino il termine stabilito.
Art. 18 Standard Organizzativi
1. I livelli minimi di qualità del Servizio garantiti dal Gestore sono denominati nel Piano di Ambito “Standard Organizzativi” e sono riportati nel Disciplinare Tecnico.
2. Agli Standard Organizzativi è commisurata la Tariffa del Servizio. In caso di modifiche dei Livelli del Servizio ad essi associati che variano i costi riconosciuti, il Consiglio di Bacino “Polesine” approva preventivamente la modifica della Tariffa a salvaguardia dell’equilibrio economico e finanziario del Gestore.
3. Ad ognuno degli Standard Organizzativi è connesso un indicatore rappresentato da un livello numerico che individua la grandezza di riferimento di ciascuno degli Standard Organizzativi e con- sente di verificarne il raggiungimento.
4. Gli Standard Organizzativi sono da mantenere o da raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano d'Ambi- to.
Art. 19 Ricavi Garantiti, Tariffa del Servizio e Articolazione Tariffaria
1. Il Gestore riconosce che la Tariffa e l’Articolazione Tariffaria sono determinate dal Consiglio di Bacino “Polesine” applicando i criteri del Metodo tariffario idrico e della normativa vigente, ed approvate dall’AEEGSI.
2. Il Gestore prende atto che i Ricavi Garantiti costituiscono il corrispettivo totale del Servizio e che, dunque, nessun altro compenso può essere richiesto per la fornitura del Servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla Revisione, a salvaguardia dell’equilibrio economico e finanziario del Gestore.
3. La Tariffa, indicata nel Piano d’Ambito, determinata dal Consiglio di Bacino “Polesine”, per cia- scun anno del periodo di affidamento, sarà oggetto di aggiornamento annuale in sede di predispo- sizione dell’Articolazione Tariffaria applicando il tasso programmato d’inflazione del DPEF più recente alle Componenti della Tariffa, fatte salve le revisioni ammesse dalla normativa.
Art. 20 Revisione Ordinaria
1. La Revisione Ordinaria ha luogo con cadenza stabilita dalla normativa vigente, si conclude entro
il 31 dicembre dell’ultimo anno di ciascun Periodo Regolatorio e si svolge rinviando alla Revi- sione Ordinaria successiva l’esame dell’ultimo anno del Periodo Regolatorio.
2. In sede di Revisione Ordinaria, il Consiglio di Bacino “Polesine” verifica e, se del caso, modifica e/o conguaglia:
x. Xx spesa investita sostenuta per il raggiungimento di ciascuno degli Standard Tecnici e il to- tale del capitale investito;
b. Le aliquote di ammortamento applicate, il livello degli ammortamenti sostenuti nel Periodo Regolatorio e l’entrata in ammortamento delle Immobilizzazioni in Corso esistenti alla fine del medesimo periodo;
c. il raggiungimento degli Standard Tecnici;
d. il raggiungimento degli Standard Organizzativi;
e. l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione e ogni altro evento suscettibi- le di penalità ai sensi dell'art. 50;
f. i ricavi conseguiti nel Periodo Regolatorio e in quello precedente;
g. l’entità dei volumi fatturati nel Periodo Regolatorio;
h. i Costi Operativi Effettivi sostenuti nel Periodo Regolatorio.
Tali verifiche potranno avere effetti in ordine alla Revisione Ordinaria in base a quanto stabilito al presente articolo.
3. In sede di Revisione Ordinaria, e a seguito di verifica dell’effettivo capitale investito nei cespiti attinenti al Servizio di cui al comma 2 lett. a) che precede, come risultante dal Database Libro Cespiti, il Consiglio di Bacino “Polesine” procede al riallineamento del capitale investito. Ciò può comportare variazioni della Tariffa per gli anni successivi e determinare eventuali congua- gli. A tali variazioni si procede rideterminando le Componenti della Tariffa relative all’ammortamento ed alla remunerazione del capitale investito nel limite massimo della spesa per investimenti prevista dal Piano d'Ambito, incluse le Immobilizzazioni in Corso risultanti al 31 dicembre dell’ultimo anno del Periodo Regolatorio oggetto di Revisione.
4. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2, lettera b) che precede:
i. Il Consiglio di Bacino “Polesine” verifica l’esatto importo degli ammortamenti e quantifi- ca l’entità dello scostamento da recuperare sulla Tariffa del Periodo Regolatorio successi- vo. Il Consiglio di Bacino “Polesine” ridetermina e riconosce altresì il nuovo importo della remunerazione che deriva dalla modifica degli ammortamenti.
ii. Il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa qualora gli ammortamenti risultassero mag- giori per effetto di aliquote di ammortamento superiori al livello consentito dal Metodo ta- riffario idrico.
iii. Le Immobilizzazioni in Corso sono rendicontate singolarmente nel Piano di Prevista En- trata in Esercizio al fine di consentire al Consiglio di Bacino “Polesine” di adeguare il livello degli ammortamenti da riconoscere in Tariffa.
Il Consiglio di Bacino “Polesine” procede altresì ad aggiornare ai valori correnti fino all’anno pre- cedente alla Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito ed inclusivi, per l’anno in corso, del tasso programmato di inflazione del più recente DPEF, i valori della spesa per investimento prevista dal Programma degli Interventi.
5. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2, lettere c), d) ed e) che precede, in se- de di Revisione Ordinaria ulteriori variazioni della Tariffa hanno luogo nei seguenti casi:
a. Applicazione delle penalità all'art. 50 che segue per mancato raggiungimento di almeno uno degli Standard Tecnici;
b. applicazione delle penalità all'art. 50 per mancato rispetto degli Standard Organizzativi e degli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione.
6. A seguito della verifica di cui al comma 2, lettera f) che precede:
a. Qualora l’ammontare complessivo dei Ricavi nel Periodo Regolatorio oggetto della Revi- sione Ordinaria si discosti rispetto ai Ricavi Garantiti dal Piano d'Ambito nel medesimo Pe- riodo Regolatorio, si procede al Conguaglio da riconoscere entro il Periodo Regolatorio successivo.
b. Su iniziativa del Consiglio di Bacino “Polesine” o su proposta del Gestore qualora, in virtù dell’applicazione del precedente comma, non si raggiunga o si superi il risultato atteso di re- cupero o restituzione dei Ricavi Garantiti fino od oltre i limiti ivi riportati, si procede ai ne- cessari Conguagli.
7. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2 lettera g) del presente articolo, in sede di Revisione Ordinaria, qualora risulti nel Periodo Regolatorio precedente uno scostamento dei volumi erogati rispetto a quelli programmati, il Consiglio di Bacino “Polesine” adegua la previ- sione dei volumi erogati e determina le conseguenti modifiche alla Tariffa
Art. 21 Revisione Straordinaria dell’Articolazione Tariffaria
1. Anche su iniziativa del Gestore, il Consiglio di Bacino “Polesine” può rivedere in via straor- dinaria e in qualsiasi momento le tariffe applicate e/o la struttura dell’articolazione tariffaria tramite una diversa determinazione delle tipologie dell’Utenza e dei relativi scaglioni di con- sumo qualora imposte da nuove disposizioni superiori.
Art. 22 Revisione Straordinaria
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 26, il Consiglio di Bacino “Polesine”, di sua iniziativa, oppure, su richiesta del Gestore, ove non risulti possibile ricorrere agli altri strumenti previsti dal- la Convenzione, ai fini del mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, procede alla stesura e alla approvazione della Revisione Straordinaria entro 120 giorni dalla comunicazione con raccomandata A.R. da parte del Gestore per il verificarsi di uno degli eventi di seguito elen- cati:
a. modifica del Perimetro del Servizio;
b. variazione significativa delle infrastrutture che incide sui costi della gestione del Servi- zio;
c. intervenuti mutamenti legislativi, regolamentari o derivanti da accordi di programma;
d. variazioni del Metodo tariffario idrico disposte dalle autorità competenti;
e. obbligazioni non conosciute all’atto dell’affidamento;
f. eventi di Forza Maggiore, che determinino, tra l’altro, Costi Operativi Effettivi supe- riori ai Costi Operativi;
g. significativo minore livello di investimenti realizzati rispetto a quelli previsti dal Piano d’Ambito;
h. variazione sugli interventi ai sensi di quanto previsto dall’art. 24.
2. Per quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e) g) e h), il Consiglio di Bacino “Polesine” provvede a modificare il Piano d’Ambito e quindi la Tariffa con effetti a partire dal verificarsi dell’evento o
degli eventi che hanno causato l’alterazione di una o più variabili in esso contenute.
3. Qualora la variazione dei Ricavi di cui al presente comma dipenda da uno scostamento dei volumi erogati rispetto a quelli programmati il Consiglio di Bacino, oltre a dare attuazione a quanto previ- sto al precedente paragrafo del presente comma, modifica il Piano d’Ambito adeguando la previsio- ne dei volumi erogati e quindi lo sviluppo futuro del livello della Tariffa.
4. Per quanto previsto alla lettera g) del presente articolo, qualora l’esame della Relazione Annuale sugli Investimenti evidenzi significativi scostamenti, il Consiglio di Bacino può rivedere la Ta- riffa al fine di recuperare, entro l’anno di avvio della procedura, ammortamenti e remunerazione del capitale relativi alle somme non investite e previste dal Piano di Ambito. Qualora si prospet- tino significativi scostamenti, il Consiglio di Bacino, oltre a dare attuazione a quanto previsto al presente comma, può in qualsiasi momento intervenire per modificare il Piano di Ambito ride- terminando i livelli di spesa e gli Standard Tecnici.
Art. 23 Disposizioni comuni alla Revisione Ordinaria e Straordinaria
1. La revisione Ordinaria e Straordinaria è svolta dal Consiglio di Bacino “Polesine” applicando quanto previsto negli articoli precedenti. Il documento di revisione, nonché i relativi fogli elettro- nici di calcolo, devono essere inviati al Gestore almeno 45 giorni prima della loro approvazione da parte dell’Consiglio di Bacino “Polesine” affinchè il Gestore possa far pervenire le proprie os- servazioni. Trascorso tale termine la proposta di Revisione, Ordinaria o Straordinaria, si intende accettata.
2. In tutti i casi di Revisione ai sensi della Convenzione, il Gestore e il Consiglio di Bacino ne in- formano preventivamente gli Enti Finanziatori, onde consentire agli stessi:
(i) di verificare che, ad esito della Revisione proposta, sia assicurato il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario e/o
(ii) di verificare se sia opportuno procedere, su istanza ed in consultazione con questi, ad una revisione del Piano Economico Finanziario.
3. In tutti i casi di Revisione, il Consiglio di Bacino garantisce al Gestore il mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario salvo nei casi in cui rilevi un’alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario dovuta a colpa o dolo del Gestore.
Art. 24 Varianti al POI Preventivo e al Programma degli Interventi
1. Le varianti di cui al presente articolo sono costituite da variazioni al Programma degli Inter- venti e al POI Preventivo oppure, in alternativa, al POI Preventivo Preliminare, che causino la modifica degli interventi previsti in ciascun obiettivo senza implicare la variazione della Ta- riffa. Qualora la modifica causi invece la variazione della Tariffa, si procede alla Revisione Straordinaria secondo quanto previsto all’art. 22 della Convenzione.
2. Le varianti al Programma degli Interventi di cui al comma 1 devono essere approvate dal Consi- glio di Bacino “Polesine”.
3. Nel caso particolare in cui la proposta di variante provenga dal Gestore e derivi da motivi legati a mutamenti normativi e/o urgenze indifferibili, lo stesso deve comunicare la proposta al Consiglio di Bacino “Polesine” e, decorsi 45 giorni dalla comunicazione, con data certa in forma scritta, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Consiglio di Bacino, la proposta si con- sidera approvata.
4. In caso di mancato accordo sulla necessità di effettuare una variante o sui criteri per realizzarla, il Consiglio di Bacino “Polesine” decide in merito alla stessa, garantendo al Gestore il mantenimento
dell’Equilibrio Economico e Finanziario e sollevando lo stesso dalle responsabilità connesse a tale decisione.
Art. 25 Gratuità della concessione e costo di funzionamento del Consiglio di Ba- cino “Polesine”
1. Ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le infrastrutture idriche degli Enti Locali sono affidate al Gestore in concessione di uso gratuita, per tutta la durata della concessione.
2. Il costo di funzionamento del Consiglio di Bacino “Polesine” è posto a carico della tariffa ai sensi dell’art. 154 comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/11 nonché ai sensi dell’art. 28 – allegato A delibera AEEGSI 643/2013.
Art. 26 Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio Economico e Fi- nanziario
1. Le parti convengono che i termini e le condizioni di cui alla Convenzione e allegati assicurano l’Equilibrio Economico Finanziario del soggetto Gestore per l’intera durata dell’affidamento, ai sensi dell’art.149 del D. Lgs. n. 152/06.
2. Le parti convengono che, qualora durante il periodo di affidamento si verifichi un'alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario non causata da colpa o dolo del Gestore, quest’ultimo, a mezzo di raccomandata A.R, avanza in forma scritta al Consiglio di Bacino “Polesine” richie- sta motivata di riequilibrio presentando adeguata documentazione. Al fine di ristabilire e/o man- tenere l’Equilibrio Economico Finanziario, il Consiglio di Bacino “Polesine”, valutata e accerta- ta l’esclusione di responsabilità da parte del Gestore ovvero la mancata distribuzione ai soci de- gli utili derivanti dall’attività relativa al Servizio, provvede senza indugio ed in ogni caso entro e non oltre 90 gg. dalla ricezione della richiesta di cui al presente comma, a:
i. rivedere il Piano d’Ambito, il Programma degli interventi, il POI e gli atti che lo compongo- no;
ii. rivedere il Piano Economico Finanziario e adottare (anche su indicazione degli Enti Finan- ziatori) gli altri strumenti che si rendessero necessari o comunque opportuni.
Le parti possono comunque adottare di comune accordo ogni altra ulteriore ed eventuale misura di riequilibrio ritenuta opportuna,
3. Nel caso in cui non sia raggiunta una comune intesa sulla valutazione al precedente comma 2 entro il termine ivi previsto, il Consiglio di Bacino “Polesine” nomina non oltre 15 giorni dal termine suddetto, un consulente terzo affinché predisponga, entro i 30 giorni successivi alla nomina, una proposta per il raggiungimento di siffatta intesa.
La proposta del consulente terzo contribuisce al raggiungimento dell’intesa tra le parti ma non assume carattere vincolante per il Consiglio di Bacino “Polesine” che si esprime dopo l’esame della proposta del consulente terzo e le posizioni delle parti in contraddittorio.
4. Ove le parti non raggiungano un accordo circa la necessità di procedere a un riequilibrio economi- co finanziario e/o le eventuali misure di riequilibrio da adottare a tal fine, consultati anche gli Enti Finanziatori e decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di 30 giorni previsti per formu- lare la proposta da parte del consulente, il Gestore ha facoltà di recedere dalla Convenzione.
Capo IV: Controllo
Art. 27 Poteri di controllo e sostitutivi del Consiglio di Bacino “Polesine”.
1. Il Gestore presta ogni collaborazione per consentire al Consiglio di Bacino “Polesine” lo svolgi- mento delle funzioni ispettive e di controllo attribuite dalla normativa vigente, anche in concorso con gli organi della Regione, del Ministero competente e dell’AEEG che le esercitano sulla scorta dei dati trasmessi dal Consiglio di Bacino e dal Gestore.
2. Il Consiglio di Bacino “Polesine” controlla, in particolare, il Servizio e l’attività del Gestore al fi- ne di:
a) assicurare la corretta applicazione della Tariffa a garanzia dell’equilibrio eco- nomico e finanziario del Gestore;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei Livelli del Servizio previsti dal Piano d'Ambito;
c) valutare l’andamento economico-finanziario del Servizio;
d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attua- zione del Piano d'Ambito.
3. Per la realizzazione di quanto sopra, il Consiglio di Bacino “Polesine” ha definito nel Discipli- nare Tecnico, ai sensi dei successivi Art. 29 e Art. 31 della Convenzione, le procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche che il Gestore accetta integralmente con la sottoscrizione della Convenzione.
4. In caso di inadempienza del Gestore agli obblighi che derivano dalla Legge o dalla Convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi del Servizio, il Consiglio di Bacino “Polesine”, consultati gli Enti Finanziatori, interviene ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 152 3 aprile 2006.
Art. 28 Obblighi del Gestore
1. Per permettere il controllo del Servizio, il Gestore osserva le disposizioni del Metodo tariffario idrico e, ad integrazione, della Convenzione e dei suoi Allegati.
2. Il Gestore sottopone a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di società abilitata, da individuarsi a mezzo di gara ad evidenza pubblica.
3. Per permettere l'applicazione del Metodo tariffario idrico, il Gestore redige il conto economico per ciascun anno del Servizio separatamente da ogni altra attività, anche dello stesso genere.
4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in for- ma riclassificata come previsto dal Codice Civile.
5. Previa pianificazione preventiva tra il Consiglio di Bacino “Polesine” ed il Gestore, anche con riguardo alla copertura dei relativi costi su un idoneo sistema di controllo, il Gestore sot- topone a certificazione tecnica, da parte di professionisti di gradimento dell’Ente, la propria atti- vità svolta su ciascun Periodo Regolatorio. La certificazione riguarda, in particolare, la veridici- tà dei dati trasmessi al Consiglio di Bacino, la congruità dei prezzi e accerta che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei Costi Operativi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi /benefici.
6. Tutte le certificazioni suddette attestano in particolare che i dati comunicati al Consiglio di Ba- cino “Polesine” siano conformi alle procedure definite in accordo con il Gestore previste dal-
la Convenzione e dalle Linee guida costi e ricavi inclusi nel Servizio.
7. Previo preavviso scritto entro 15 giorni, il Gestore consente l’effettuazione da parte del Consi- glio di Bacino “Polesine” di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga ragionevolmente opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edi- fici, opere ed impianti attinenti il Servizio, anche in fase di costruzione. Nella richiesta di ac- cesso sono indicati il personale responsabile del lavoro, i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché le ragioni della verifica.
8. Il Gestore collabora in ogni caso per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino “Polesine” ha facoltà di disporre durante tutto il periodo dell’affidamento, ai sensi del punto i) del comma 2 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, garantendo comunque l’Equilibrio Economico Finanziario qualora tali sistemi di control- lo integrativi comportino costi aggiuntivi.
9. Il Gestore predispone un sistema tecnico adeguato per controllare il corretto svolgimento del Servizio, secondo quanto stabilito al punto h) del comma 2 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. In particolare, per le acque potabili, il Gestore si impegna a informare periodica- mente gli utenti, attraverso i canali di comunicazione ritenuti più opportuni, della qualità dell’acqua erogata.
10. Il Gestore individua, al suo interno, l’ufficio preposto alla trasmissione sistematica del flusso informativo nei tempi e nei modi previsti al Capo IV della Convenzione.
Art. 29 Obblighi di comunicazione
1. Il Gestore adempie a tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
2. Il Gestore trasmette e aggiorna nelle modalità e nei tempi previsti dall’art. 9 il Database Infrastrut- ture e il Database Libro Cespiti. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità prevista dalla Convenzione.
3. Il Gestore predispone il POI Preventivo Preliminare nei tempi e nei modi previsti all’Art. 14 e al Di- sciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
4. Il Gestore sottopone a certificazione i dati del Servizio al comma 1 dell’Art. 31. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’art. 50.
5. Il Gestore predispone la Relazione Annuale sugli Investimenti e il POI Consuntivo nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico dal quale risultino il consuntivo delle spese sostenute per ogni intervento e per ciascun obiettivo, gli Standard Tecnici conseguiti e le spese complessive sostenute. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
7. Il Gestore provvede alla ricognizione dei costi di costruzione delle opere del Servizio realizzate me- diante lavori affidati in appalto e/o effettuati in economia e a trasmettere al Consiglio di Bacino “Po- lesine” i dati di cui al Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
8. Il Gestore comunica al Consiglio di Bacino “Polesine” i dati economici, patrimoniali e finanziari, nei tempi e secondo le modalità al Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
9. Il Gestore compila e trasmette al Consiglio di Bacino “Polesine” la tabella degli standard della Carta della Qualità del Servizio, nei tempi e secondo le modalità al Disciplinare Tecnico. In caso di manca- ta o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
10. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino “Polesine” di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo adotta ai sensi della Convenzione. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’ Art. 50.
11. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino “Polesine” di tutti i contributi tecnici dalla stessa richiesti, nei tempi e secondo le modalità al Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
12. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio rientra anche la trasmis- sione al Consiglio di Bacino “Polesine” del resoconto sugli standard di qualità previsti dalla Carta della Qualità del Servizio, nei tempi e secondo le modalità al Disciplinare Tecnico. In caso di manca- ta o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
13. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino “Polesine” del report sull’applicazione della tariffa industriale alle utenze autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, nei tempi e secondo le modalità al Disci- plinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità all’Art. 50.
14. Gli obblighi di comunicazione relativi agli standard organizzativi e tecnici decorrono dal 1° gennaio 2015.
In particolare:
▪ nel caso di modifica degli standard organizzativi e/o tecnici, per il primo anno successivo al- la modifica stessa;
▪ nel caso di revisione del perimetro del servizio, limitatamente ai territori interessati, per il primo anno di gestione;
non trovano applicazione le penalità previste dalla Convenzione.
Art. 30 Modalità di relazione con gli Enti Locali
1. Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessa- rio all’esecuzione delle opere e degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio previsti nel Piano d’Ambito, è rilasciato al Gestore o comunque effettuato sollecitamente dal Consiglio di Bacino “Polesine” competente e, comunque, nei tempi e secondo le modalità necessarie al regolare svolgi- mento del Servizio e degli interventi del Piano d’Ambito.
2. Le concessioni di derivazione d’acqua sono intestate al Consiglio di Bacino “Polesine”, mentre gli espropri e gli altri atti relativi ai diritti reali su beni di terzi sono intestati ai Comuni competenti per territorio. Tutte le spese per l’ottenimento di quanto sopra sono a carico del Ge- store e trovano integrale copertura tariffaria a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario del Gestore. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione si provvederà ad adem- piere a quanto sopra riportato.
3. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le procedure di ri- lascio di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di Bacino “Polesine”, per quan- to di propria competenza, supporta il Gestore nei rapporti con gli enti competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.
Art. 31 Comunicazione dati sul Servizio
1. Il Gestore comunica al Consiglio di Bacino “Polesine” i dati e le informazioni al presente artico-
lo e agli Art. 28 e Art. 29. Tali dati riguardano:
a. Gli standard Organizzativi;
b. I Dati economico-finanziari relativi al Servizio;
c. La Relazione Annuale sugli Investimenti con indicazione dei tempi di realizzazione, gli eventuali scostamenti e le relative motivazioni;
d. Il POI Consuntivo secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico con indicazione degli Standard Tecnici raggiunti in attuazione del POI Preventivo o Preliminare e le spese sostenute per ciascun obiettivo e complessivamente.
2. Il Gestore prende atto che i tempi per la comunicazione dei suddetti dati sono specificati nel Disci- plinare Tecnico, per ciascuna tipologia di dati.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che:
a. la definizione delle procedure di comunicazione degli Standard Organizzativi e delle mo- dalità di controllo del raggiungimento dei medesimi;
b. la definizione delle procedure di comunicazione dei dati gestionali ed economici non- ché l’individuazione di ulteriori dati significativi;
c. la determinazione dei criteri per l’applicazione delle penalità per mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione, fermo restando l’importo massimo della penalità stabilita per ogni inottemperanza all’art. 50;
sono concordate con il Gestore. Resta inteso che gli obblighi di comunicazione riguardanti gli Standard Organizzativi di cui al Disciplinare Tecnico iniziano a decorrere dal secondo anno di ge- stione.
4. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino “Polesine” di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è te- nuto ad adottare ai sensi della Convenzione. In particolare il Gestore trasmette al Consiglio di Bacino “Polesine” la Carta della Qualità del Servizio, il Regolamento del Servizio, il POI Preventivo Preliminare e il POI Consuntivo, il Manuale della Sicurezza, il Manuale della Qua- lità, il Piano di Emergenza, il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite, il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio e il Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie.
Art. 32 Carta della Qualità del Servizio
1. Il Gestore persegue la tutela dell’Utente attraverso i criteri della Carta della Qualità del Ser- vizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità e gli standard minimi di continuità e regolarità del Servizio.
2. Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, predispone la Carta della Qualità del Servizio sulla base delle relative linee guida nazionali, sottoponendola alla approva- zione del Consiglio di Bacino “Polesine”. La Carta della Qualità del Servizio entra in vigo- re dalla data indicata nell’atto di approvazione da parte del Consiglio di Bacino “Polesine”. In caso di mancata predisposizione della Carta della Qualità del Servizio entro il termine di 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione si applicano le penalità previste dalla Convenzione.
3. I successivi aggiornamenti vengono trasmessi dal Gestore al Consiglio di Bacino “Polesine” che, previa verifica e concertazione con i soggetti interessati, provvede poi alla approvazione degli atti definitivi.
4. Il Gestore, fermo restando quanto previsto dall’art. 26, attua ogni altra misura di tutela attiva
dei diritti dell’Utente e di sostegno alle Utenze Deboli disposta dal Consiglio di Bacino “Polesi- ne”, il quale comunque garantisce al Gestore l’ammontare dei ricavi previsti.
Art. 33 Autonomia del Gestore nell’ambito delle prerogative del Consiglio di Bacino “Polesine”
1. Il Consiglio di Bacino “Polesine” riconosce al Gestore autonomia organizzativa e gestionale nel- la conduzione del Servizio e di quanto oggetto della Convenzione. L’autonomia si realizza anche nella assunzione di potestà regolamentare in ordine alla organizzazione generale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui all’art. 34 (Regolamento del Servizio), nell’adozione di norme e prescrizioni riguardanti l’accettabilità e il controllo dei reflui di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e in ogni altra materia connessa alla migliore organizza- zione del Servizio e alla tutela attiva dell’Utente nel quadro di specifiche linee guida e norme regolamentari approvate dal Consiglio di Bacino “Polesine”.
2. Tutti gli atti regolamentari predisposti dal Gestore, unitamente ad ogni loro parziale modi- fica ritenuta necessaria nell’arco di tempo oggetto della Convenzione, prima di essere defini- tivamente adottati, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Bacino “Polesine”.
3. Il Gestore osserva le linee guida e le norme regolamentari del Consiglio di Bacino “Polesine” e as- sume gli adempimenti conseguenti. In caso di adempimenti che alterano l’equilibrio Economico e Finanziario del Gestore, il Consiglio di Bacino “Polesine” interviene ai sensi dell’art. 26.
Art. 34 - Regolamento del Servizio
1. Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, predispone una revisione organica del Regolamento del Servizio esistente sulla base delle relative linee guida nazionali e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di Bacino “Polesine”. Il Regolamento del Servizio entra in vigore dalla data indicata nell’atto di approvazione. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio nel termine di 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione si applicano le penalità all’art. 50 della Convenzione, salvo quanto previsto all’art. 51.
2. I successivi aggiornamenti vengono trasmessi dal Gestore al Consiglio di Bacino “Polesine” che, previa verifica e concertazione con i soggetti interessati, provvede poi alla approvazione degli atti definitivi.
Art. 35 Manuale della Sicurezza
1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicu- rezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale della Sicurezza entro il suddetto termine si applica la penalità all’art. 50 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 51.
Art. 36 Sistema della qualità e relativo Manuale
1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore adotta il sistema di qualità sulla base del Manuale della Qualità. In caso di mancata adozione del sistema di qualità entro il suddetto termine si applica la penalità all’art. 50 della Convenzione, fatto comunque sal- vo quanto previsto all’art. 51.
Art. 37 Piano di Emergenza
1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore predispone e adotta il Piano di Emergenza e lo sottopone ad approvazione del Consiglio di Bacino “Polesine” e degli enti pubbli- ci eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata ado- zione del Piano di Emergenza entro il suddetto termine si applica la penalità all’art. 50 della Con- venzione, fatto comunque salvo quanto all’art. 51.
Art. 38 Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica
1. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore predispone il Piano di Preven- zione delle Emergenze Xxxxxxx in conformità con le linee guida indicate all’allegato 6 del
D.P.C.M. 4 marzo 1996 e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di Bacino “Polesine”, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Comuni, Province, Regione). Il Piano di Prevenzione delle Emergenze Xxxxxxx può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti. In caso di mancata predisposizione del Piano di Prevenzione delle Emergenze Xxxxxxx si applica la penalità all’art. 50 della Convenzione, fatto salvo quanto all’art. 51.
2. Il Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica, per ciascun sistema o sottosistema acque- dottistico, individua:
a. ai sensi del 6.3.2 dell’Allegato 6 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, valori di soglia non in- feriori a 100 l/ab/g e valori di crisi non inferiori a 70 l/ab/g di dotazione effettiva all’utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in parti- colari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamen- to alle dotazioni del Piano di Ambito;
b. le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infra- strutturale disponibile o realizzabile in tempi congrui per l’utilizzo delle risorse stesse;
c. le misure di prevenzione.
3. Nell’individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore:
a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
b) individua i tipi di trattamento per la loro potabilizzazione;
c) individua l’accessibilità alle risorse;
d) quantifica i costi unitari di erogazione.
4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c) del comma 2, il Gestore, in re- lazione alla dotazione infrastrutturale disponibile o realizzabile in tempi congrui per l’utilizzo delle risorse stesse, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da enti co- munque coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti enti per le determinazioni di merito.
5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore è tenuto ad attivare, senza indugio, le proce- dure del Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica, dandone comunicazione al Consiglio di Bacino “Polesine”, ai Sindaci ed alle ASL del territorio interessato, nonché alla regione Veneto, indicando:
a. le cause del rischio di deficienza idrica;
b. l’estensione del territorio e della popolazione interessata;
c. le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
d. la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.
6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica il Gestore comunica ai soggetti indicati al presen- te articolo il ripristino delle condizioni di normalità.
Art. 39 Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite
1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore si dota di un Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite idriche e fognarie e lo sottopone alla preventiva approva- zione del Consiglio di Bacino “Polesine”. In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale ob- bligo si applica la penalità all’art. 50 della Convenzione.
Art. 40 Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio
1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore adotta il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio e lo sottopone alla preventiva approvazione del Consiglio di Bacino “Polesine”. In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità all’art. 50 della Convenzione.
Capo V: Regime fiscale
Art. 41 Imposte, tasse, canoni
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale sta- biliti dallo Stato, dalla Regione e/o dal/dai Comune/Comuni dell’Ambito, ivi comprese le im- poste relative agli immobili ed i canoni di cui all’art. 35 del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 e sue successive integrazioni e modificazioni.
2. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione, nessuna ec- cettuata od esclusa.
3. Tutti gli oneri al presente articolo trovano integrale copertura tariffaria a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario del Gestore.
Capo VI: Esecuzione e termine della Convenzione
Art. 42 Divieto di subconcessione
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il Servizio sotto pe- na dell'immediata risoluzione della medesima ai sensi dell'Art. 51 che segue, con tutte le conse- guenze di legge e con l'incameramento da parte del Consiglio di Bacino “Polesine” della garanzia prestata dal Gestore ai sensi della presente Convenzione.
Art. 43 Continuità del Servizio dopo la scadenza
1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, il Consiglio di Bacino “Polesine” ha facol- tà di prorogare di 1 (uno) anno il termine della Convenzione dopo la scadenza naturale oppure an- ticipata, con un preavviso di almeno 120 giorni e senza alcuna pretesa di riconoscimento di in- dennità aggiuntive da parte del Gestore, il quale garantisce per il predetto periodo la sola Gestione Ordinaria del Servizio.
2. Con l’accordo del Gestore tale periodo può essere ulteriormente prorogato di un altro anno.
3. Nel periodo di proroga del Servizio ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Gestore continua la gestione del Servizio percependo la Tariffa, applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione rivalutata secondo quanto previsto all’articolo 19 della Convenzione. Il Gestore non può peggiorare i Livelli del Servizio e non ha l’obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento se non quelli strettamente necessari a mantene- re gli Standard Organizzativi dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Con- venzione, purché il livello di investimenti per l’effettuazione degli stessi non superi quello dell’anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata dalla Convenzione.
Art. 44 Restituzione delle opere e canalizzazioni
1. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione così come in caso di riscatto, recesso, re- voca o annullamento, tutte le opere e attrezzature inizialmente affidate al Gestore e quelle suc- cessivamente realizzate a spese del Consiglio di Bacino “Polesine”, dagli Enti Locali o da terzi e parimenti affidate in concessione al Gestore sono restituite al Consiglio di Bacino “Polesine” o al soggetto da questo indicato in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento derivante dall’uso, ai sensi dell’art. 151 comma 2 lett. m) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Le opere sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria se- guono la disciplina del comma 2 del presente articolo. Resta inteso che su tali opere, il Gestore potrà utilizzare l’ammortamento finanziario sui relativi investimenti.
2. Il Gestore consegna al Gestore Subentrante tutti i beni da esso realizzati, in corso di realizzazio- ne o comunque da esso finanziati, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento derivante dall’uso, ai sensi dell’art. 151 comma 2 lett. m) del D.Lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Piano d’Ambito. La determinazione dell’indennità è effettuata alla Data di Calcolo dell’indennità, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 delle Deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/idr, sommando le se- guenti voci:
i. il valore dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati e facenti parte integrante del Servizio, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, così come risultanti dal Database Libro Cespiti e dalle scritture contabili del Gestore ovvero, nel ca- so in cui tali beni non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore, ivi compresi gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali.
ii. le eventuali penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto e sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli one- ri finanziari connessi e/o a qualsiasi titolo derivanti dai finanziamenti contratti con gli En- ti Finanziatori e/o le Banche Commerciali. Resta inteso che il Gestore non ha diritto ad ottenere le penali di cui al presente punto nella fattispecie di risoluzione a lui imputabile.
2. Al valore così ottenuto sono sottratti, ove già non sottratti in sede di iscrizione, gli eventuali contri- buti pubblici a fondo perduto.
3. I valori dei beni realizzati al precedente comma 1 sono valutati sulla base dell'aggiorna-
mento più recente del Database Libro Cespiti del Gestore fermo restando la necessità di effet- tuare il conguaglio dopo l’avvenuta chiusura dei libri contabili del Gestore, sia stata corrisposta integralmente l'indennità e sia quindi subentrato nel Servizio il Gestore Subentrante.
4. Il conguaglio di cui al comma 2 che precede può comprendere:
• una componente negativa volta a recuperare gli eventuali ammortamenti che il Gesto- re non aveva titolo a riscuotere in Tariffa perché già inclusi nel valore dell’indennità al- la sua Data di Calcolo;
• una componente positiva volta a riscattare l’eventuale valore residuo delle opere rea- lizzate successivamente alla valutazione di cui al comma 2 che precede;
• una componente negativa volta a recuperare le eventuali penalità contrattuali, fermo restando il limite all’Art. 50, comma 13, per l’impossibilità di recuperarla prima della scadenza, naturale o anticipata, della Convenzione.
5. In caso di scadenza, risoluzione, riscatto, recesso, revoca e/o annullamentodella Convenzione, il Gestore continua, comunque, la Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione e integrale pagamento dell’indennità da parte del Gestore Subentrante.
6. Il Gestore Subentrante provvede al pagamento al Gestore dell’indennità di cui al presente artico- lo, al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e/o comunque fi- nanziati dal Gestore, fermo restando che la Convenzione resta in vigore fino all’avvenuto in- tegrale pagamento, da parte del Gestore Subentrante, dell’indennità dovuta al Gestore. Qualora la selezione del Gestore Subentrante avvenga secondo le forme dell'evidenza pub- blica, il Consiglio di Bacino “Polesine” bandisce, a tal fine, una gara per l’affidamento del Servizio, almeno un anno prima della scadenza della Convenzione, oppure prontamente in caso di risoluzione o di recesso.
7. Fino all’individuazione del Gestore Subentrante, all’avvenuta sostituzione del Gestore e al conte- stuale pagamento dell’indennità, il Consiglio di Bacino “Polesine” garantisce l’Equilibrio Economi- co e Finanziario al Gestore il quale è, a sua volta, tenuto a continuare nella Gestione Ordinaria del Servizio.
8. Alla chiusura dei libri contabili del Gestore, si calcola il conguaglio di cui al presente articolo. In caso di conguaglio a favore del Gestore, il Gestore Subentrante corrisponde quanto dovuto en- tro 3 mesi dalla conclusione del procedimento di calcolo. In caso di ritardato pagamento del conguaglio da parte del Gestore Subentrante, il Consiglio di Bacino “Polesine” si riserva il diritto di prelevare le somme dovute dalla fideiussione che il Gestore Subentrante ha consegna- to in sede di gara o comunque in sede di affidamento del Servizio. A tal fine, il Consiglio di Bacino prevede, nel bando di gara o comunque in sede di affidamento del Servizio, l’obbligo del Gestore Subentrante di prestare fideiussione per un importo adeguato e concordato con il Gestore. In caso di conguaglio a favore, invece, del Gestore Subentrante, il Gestore si impegna a corri- spondere quanto percepito in eccesso entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento. Il Consiglio di Bacino, a garanzia del Gestore Subentrante, si riserva il diritto di trattenere la fideiussione fino alla conclusione del procedimento di pagamento del riscatto dei beni.
9. Il Consiglio di Bacino “Polesine” compie tutto quanto necessario per l’adempimento degli obblighi del presente articolo, e tra l’altro, prevede espressamente nell’eventuale bando di gara ovvero nella delibera per l’affidamento del Servizio, successivamente alla scadenza della Convenzione, l’obbligo del Gestore Subentrante ad adempiere a quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5, pe- na la revoca dell’aggiudicazione ovvero dell’affidamento.
Art. 45 Riscatto del Servizio
1. Il Consiglio di Bacino “Polesine” può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della Convenzione, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 24 R.D. n. 2578 del 15 otto-
bre 1925 e DPR 902 del 4 ottobre 1986.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni suc- cessivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali allo svolgimento del Servizio.
3. In tal caso al Gestore è riconosciuta l’indennità, come determinata ai sensi del precedente art.
44. Inoltre, è riconosciuta al Gestore, a ristoro del mancato profitto, un’indennità aggiuntiva calco- lata ai sensi della lettera c) dell’art. 24 R.D. 2578 del 15 ottobre 1925. L’efficacia del riscatto di cui al presente articolo è soggetta al previo pagamento al Gestore delle indennità al pre- sente comma.
Art. 46 Recesso per causa di Forza Maggiore
1. Il Consiglio di Bacino “Polesine” e/o il Gestore possono recedere unilateralmente dalla Con- venzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore con durata continuativa superiore a 12 mesi o che pre- cluda comunque inequivocabilmente l’affidamento del Servizio. In caso di recesso ai sensi del presente articolo, trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni all’art. 44.
2. In ogni caso di recesso, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fi- no ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.
Art 47 Revoca per motivi di pubblico interesse o intervenuti mutamenti normativi
1. Fermo restando quanto disposto all’art. 51, il Consiglio di Bacino “Polesine” può revocare l’affidamento del Servizio e la Convenzione per motivi di pubblico interesse, o per causa di in- tervenuti mutamenti normativi. In tale evenienza il Consiglio di Bacino “Polesine” ne dà tempestiva comunicazione scritta al Gestore a mezzo di raccomandata A.R. e, per conoscen- za, agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali.
2. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse o intervenuti mutamenti normativi, il Consiglio di Bacino “Polesine” avvia le procedure di cui all’art. 44 per effettuare un nuovo affidamento e, comunque, il Gestore ha diritto al pagamento dell’indennità determinata sempre ai sensi dell’art. 44, fermo restando che la Convenzione rimane in vigore a tutti gli effetti fino ad avvenuta sostitu- zione e a integrale pagamento dell’indennità da parte del Gestore Subentrante.
3. In ogni caso di revoca, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.
Art. 48 – Annullamento giudiziale
1. Nel caso di affidamento del Servizio annullato a seguito di decisione definitiva del Giudice amministrativo, il Gestore ha diritto al pagamento dell’indennità determinata ai sensi dell’art. 44, ferma restando la vigenza della Convenzione fino all’avvenuto integrale pagamento dell’indennità da parte del Gestore Subentrante.
2. In ogni caso di annullamento giudiziale, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.
Capo VII: Xxxxxxxx, Xxxxxxxx e Contenzioso
Art. 49 Cauzione e sanzioni pecuniarie
1. Si dà atto che il Gestore ha prestato la garanzia fideiussoria di cui all’art. 151 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità e le condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, sotto forma di fideiussione assicurativa con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell’art. 1944 c.c., e precisamente con polizza n.
… contratta da Polesine Acque Spa con … in favore del Consiglio di Bacino “Polesine” quale beneficiario della stessa.
2. Il Gestore reintegra, se del caso, una volta all’anno la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio di Bacino “Polesine”, pena la risoluzione della Convenzione dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
3. Il Gestore si impegna entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione a pre- stare ogni ulteriore garanzia assicurativa tale da coprire i rischi derivanti da proprie inadem- pienze e comunque da danni causati al Consiglio di Bacino “Polesine” e a terzi, ivi inclusi gli En- ti Locali.
4. Il Consiglio di Bacino “Polesine” ha facoltà di aggiornare l’importo della cauzione fino al 5% del fatturato risultante dal bilancio del Gestore relativo all'anno precedente l'aggiornamento, qualo- ra l'importo della cauzione scenda al di sotto dell’1% del fatturato.
5. La cauzione di cui al comma 1 del presente articolo è a garanzia del pagamento da parte del Ge- store dell'eventuale conguaglio all’articolo 44 a favore del Gestore Subentrante.
Art. 50 Penalità
1. Il Consiglio di Bacino “Polesine” verifica annualmente il rispetto degli standard organizzativi e degli obblighi di comunicazione a seguito della documentazione trasmessa dal Gestore e, in caso di mancato o parziale rispetto, quantifica sempre annualmente l’importo delle penalità da applicare successivamente in sede di Revisione Ordinaria.
2. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Tecnici e/o degli Standard Organizzativi, al Gestore sono applicate le penalità di cui al presente articolo e al Disciplinare Tecnico. Il Consiglio di Bacino “Polesine” si riserva il diritto di rivalersi sul Gestore per il ri- sarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi, ivi compresa la Pubbli- ca Amministrazione.
3. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Tecnici previsti dal Disciplinare Tecnico, il Consiglio di Bacino “Polesine” proporzionalmente al risultato raggiunto su ogni obiettivo, applica la penalità del 1% alla relativa spesa indicata nel POI preventivo.
4. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Organizzativi:
a. Il Consiglio di Bacino “Polesine” applica le penalità previste nel Disciplinare Tecnico, a causa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di riferimento ivi previ- ste;
b. Il Gestore effettua indennizzi automatici all’Utente, come previsto dalla Carta della Qualità del Servizio (ALLEGATO N. 3).
5. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previ- sti dai precedenti artt. 27, 28, 29, 30 della Convenzione, il Consiglio di Bacino “Polesine”
applica, per ciascuna inottemperanza, le penalità previste nel Disciplinare Tecnico (Parte V), di importo fino a un massimo del 2% dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito per l’anno in corso, fatto comunque salvo quanto all’art. 51 della Convenzione.
6. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi degli dei precedenti artt. 35, 36, 37 della Convenzione secondo le scadenze temporali ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto all’art. 51 della Convenzione, si applicano le seguenti penalità:
1. Una penalità di importo fino all’1% del dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emer- genza;
2. Una penalità di importo fino allo 0,5% del dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del sistema di qualità di cui all'art. 36.
7. In caso di mancata o parziale redazione del Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti e dell’aggiornamento della Ricognizione nei termini all' Art. 9 e Art. 29 e in caso di mancata predisposizione del Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie, si applica, per ognuno, la penalità fino al 1% dei ricavi garantiti previsti per ogni anno di ritardo, salvo quanto all'art. 51 della Convenzione.
8. In caso di mancata predisposizione nei termini previsti del Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica, mancata adozione nei termini previsti del Piano di Ricerca e Riduzio- ne delle Perdite e del Piano di Gestione delle Interruzioni al Servizio, si applica una penalità fino a un massimo dello 0,5% dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione dei piani ai medesimi articoli.
9. In caso di mancata o parziale predisposizione della Carta della Qualità del Servizio o di mancata o parziale adozione della medesima nei termini previsti dalla Convenzione, il Consiglio di Bacino “Polesine” applica una penalità compresa tra l’1% e il 2% dei ricavi ga- rantiti previsti dal Piano d'Ambito, salvo quanto all’art. 51 della Convenzione.
10. In caso di mancata o parziale predisposizione o adozione del Regolamento del Servizio nei termini previsti dalla Convenzione, il Consiglio di Bacino “Polesine” applica una penalità compresa tra l’1% e il 2%, dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, salvo quanto previsto all’art. 34 della Convenzione.
11. Fermo restando quanto ai seguenti commi, le penalità previste dal presente articolo, ad esclusione dei Rimborsi, sono applicate in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa, secondo quanto di- sposto all'art. 18.
12. In ogni caso, prima di procedere all’applicazione delle penalità il Consiglio di Bacino “Polesi- ne” provvede alla contestazione tramite comunicazione scritta con data certa al Gestore (con copia per conoscenza agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali) dell’inadempimento che ha da- to origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell’ammontare della penalità da appli- care. Il Gestore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, tramite comunicazione scritta con data certa, può formulare le proprie deduzioni e difese in merito, trasmettendole per conoscenza anche agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali. Il Consiglio di Bacino “Polesine” non può adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 45 giorni dall’invio della contestazione, o in un tempo più breve previo consenso degli Enti Finanziatori e/o delle Banche Commerciali, ed in tale provvedimento indica le ragioni per le quali ha inteso acco- gliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.
13. L’ammontare complessivo delle penalità di cui al presente articolo non può nel Periodo Regolatorio essere superiore al sei percento (6%) del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti nel medesimo Pe- riodo Regolatorio. A causa del limite massimo previsto al precedente periodo, le penalità calcola- te, ancorché non applicate, non possono superare, complessivamente nel Periodo Regolatorio, il 15% del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti calcolato sul medesimo Periodo Regolatorio, pena la risoluzione della Convenzione ai sensi dell’art. 51.
Art. 51 Sanzione risolutoria e recesso
A. Risoluzione della Convenzione per inadempimento del Gestore.
1 Le parti convengono che la Convenzione si risolve di diritto in caso di scioglimento del Gestore ai sensi dell’art. 1353 c.c.
2. È dedotta in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’interruzione generale del servizio di acquedotto o di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi e una popolazione uguale o superiore a 100.000 abitanti, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
3. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Bacino “Polesine”, nei seguenti casi di:
x. Xxxxxxxx gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
b. Gravi inadempienze ai disposti della Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla Convenzione di se- guito elencati:
- Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti,
- Obbligo di adozione e rispetto della Carta della Qualità del Servizio,
- Obbligo di adozione del Regolamento del Servizio,
- Obbligo di adozione del Manuale della Sicurezza,
- Obbligo di adozione di un Sistema della Qualità,
- Obbligo di adozione del Piano di Emergenza,
- Obbligo di adozione del Piano di Rilevamento delle Utenze fognarie,
- Art. 21 bis Aggiornamenti annuali della Ricognizione,
- Cauzioni e Sanzioni Pecuniarie,
e fatta salva l’applicazione delle penalità previste dalla Convenzione, può risolvere la Convenzio- ne previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori e/o le Ban- che Commerciali, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di messa in mora, eventualmen- te anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
Costituisce motivo di risoluzione anche il superamento del tetto di penalità del periodo regola- torio di cui all’Art. 50.
4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all’espletamento delle procedure di controllo da parte del Consiglio di Bacino “Polesine”, e fatta salva l’applicazione delle penalità previste all’art. 50 della Convenzione, il Consiglio di Bacino “Polesine” invia al Gestore, a mezzo di comunicazione scritta con data certa con copia da trasmettere agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali, formale diffida ad adempiere in un termine in ogni caso non inferiore a 45 giorni, secondo quanto previsto nel Disci- plinare Tecnico.
5. Gli Enti Finanziatori possono prevenire la risoluzione della Convenzione notificando al Consiglio di Bacino “Polesine” e al Gestore, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 che prece- dono, loro intenzione di intervenire a porre rimedio all’inadempimento del Gestore, direttamente o indirettamente e nei limiti di legge, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Ge- store adempia, anche indicando al Consiglio di Bacino un soggetto dotato di tutti i necessari requisiti tecnici, amministrativi ed economico-finanziari che, su decisione del Consiglio di Ba-
cino medesimo, adempia in luogo del Gestore. Il Consiglio di Bacino, ricevuta la comunicazione con raccomandata A.R. di voler porre rimedio, si esprime entro 30 giorni per comunicare agli Enti Finanziatori e al Gestore il proprio assenso a procedere. Dalla avvenuta ricezione di assenso da parte del Consiglio di Bacino decorrono al massimo 90 giorni per consentire di porre rimedio all'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorsi inutilmente (a) i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ovvero (b) l’ulteriore termine di cui al presente comma, il Consiglio di Bacino “Polesine” può risolvere la Convenzione, fermo restando che l’efficacia di tale risoluzione è subordinata all’avvenuto integrale pagamento al Gestore dell’indennità dovutagli ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.
6. Il Consiglio di Bacino “Polesine” si rivale prioritariamente sulla cauzione di cui all’Art. 49 al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente articolo.
B. Risoluzione della Convenzione per inadempimento del Consiglio di Bacino “Polesine”
1. In caso di inadempienza del Consiglio di Bacino “Polesine” agli obblighi della Convenzione il Gestore ha diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa formale diffida con raccomandata A.R. ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si considera risolta di diritto. In tal caso il Gestore restituisce al Gestore Subentrante dalla data di risoluzione le opere e gli impianti esisten- ti così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della Convenzione, al Gestore Subentrante, entro 90 giorni dalla data di risoluzione, previo pagamento, da parte del Gestore Subentrante, anche a titolo temporaneo o parziale, dell’indennità, fatto salvo il risarci- mento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.
C. Recesso
1. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione in caso di mancato accordo sul raggiun- gimento e mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario anche a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, dandone comunicazione scritta all’altra Par- te (e per conoscenza agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali). Il recesso è efficace decorsi 90 giorni dall’invio di detta comunicazione e, comunque, solo all’avvenuto integrale paga- mento al Gestore dell’indennità dovutagli ai sensi dell’art. 44.
2. Entro il termine di cui al precedente n.1, la Parte non recedente può prevenire il recesso dell’altra Parte offrendo di modificare le condizioni della Convenzione al fine di ripristinare l’Equilibrio Economico Finanziario. Le parti concordano tuttavia che tra le modifiche della Convenzione al presente comma in nessun caso può rientrare l’estensione del termine di durata della Convenzione.
3. Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che, qualora l'apertura di una procedura concor- suale in capo al Gestore sia motivo di revoca degli affidamenti allo stesso concessi dagli Enti Finanziatori, tale revoca costituisce, per il Consiglio di Bacino “Polesine”, giusta causa di re- cesso dalla Convenzione.
4. In tutti i casi di risoluzione e/o recesso sopra previsti alle lettere A, B e C si applicano le previ- sioni all’art. 44 che precede, restando inteso che, in tutte le suddette ipotesi, la Convenzione resta in vigore a tutti gli effetti fino all’avvenuto integrale pagamento al Gestore dell’indennità dovutagli ai sensi dell’Art. 44 che precede e che il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Suben- trante.
Art. 52 – Negoziazione in buona fede
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Consiglio di Bacino “Polesine” e il Gestore, in
dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la Conven- zione stessa, ed in particolare l’obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servi- zio. Resta tuttavia inteso che in caso di controversia per un valore superiore ad Euro 500.000 l’obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio sarà limitata alla sola Ge- stione Ordinaria.
2. In caso di controversia, le parti si impegnano ad avviare in merito un negoziato in buona fede, anche mediante il ricorso al parere o alla mediazione di esperti esterni, che dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di composizione della stessa.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Consiglio di Bacino “Polesine” e il Gesto- re, in dipendenza della Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo.
Art. 53 Elezione di domicilio
1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a Ro- vigo in Via X. Xxxx da Xxxxxxxx 11, ed il Consiglio di Bacino “Polesine” a Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00.
Art. 54 Cessione di crediti
1. Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione.
Art. 55 Enti Finanziatori e/o Banche Commerciali
1. Il Gestore comunica annualmente al Consiglio di Bacino “Polesine”, entro il 31 maggio di cia- scun anno, l’elenco degli Enti Finanziatori, con specifica indicazione dell’ammontare del finanzia- mento in linea capitale o delle linee di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanzia- mento.
2. Le parti riconoscono che si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 (Risoluzione) comma 2 e 160 (Privilegio sui Crediti) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e che quindi, anche con riferimento all’indennità, tutte le somme, ad eccezione dei beni strumentali alla gestione del Servizio, sono de- stinate prioritariamente al soddisfacimento delle ragioni di credito degli Enti Finanziatori e/o delle Banche Commerciali fino ad integrale estinzione delle stesse.
3. Il Consiglio di Bacino “Polesine” presta fin d’ora il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) agli Enti Finanziatori tutti i crediti o parte degli stessi, vantati a qualsiasi titolo (per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsiasi natura) maturati e/o matu- randi ai sensi, o comunque in relazione, alla Convenzione.
Capo VIII: Disposizioni finali e transitorie
Art. 56 Allegati
Sono allegati alla Convenzione per farne parte integrante e sostanziale i seguenti atti: Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N. 1), comprensivo di:
a) Mappa del Perimetro del Servizio (Parte I);
b) Indirizzi generali e normativa di riferimento (Parte II);
c) Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e penalità (Parte III) che comprende:
- Sezione I) Standard tecnici: definizioni, metodologie di verifica e calcolo penalizzazioni;
- Sezione II) Standard Organizzativi: definizioni, metodologie di verifica e calcolo delle penalizzazioni.
Piano d’Ambito (ALLEGATO N. 2);
Allegati al contratto di utenza (ALLEGATO N. 3), comprensivi di:
a) Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Parte I) che comprende:
- Sezione I) Regolamento di acquedotto;
- Sezione II) Regolamento di fognatura e depurazione;
- Allegati al Regolamento;
b) Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato (Parte II) che comprende:
- Sezione I) Aspetti generali;
- Sezione II) Standard di qualità del Servizio Idrico Integrato;
Art. 57 Disposizione fiscale e finale
1. Le parti chiedono che questa privata scrittura sia conservata nella raccolta del Notaio autenti- cante.