FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
Fondo Scuola Espero
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
1
iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 145
STATUTO
approvato dall'Assemblea dei Delegati il 23 novembre 2016
(e modificato dal CdA nella seduta del 23 marzo 2022)
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici
Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Collegio dei Sindaci- Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 – Direttore generale
Art. 27 – Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 - Incarichi di gestione
Art. 29 - Depositario
Art. 30 - Conflitti di interesse
Art. 31 - Gestione amministrativa
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 - Modalità di adesione
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 39 – Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
ART. 1 - DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA, DURATA, SEDE E RECAPITI
1. È costituito il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola FONDO PENSIONE ESPERO”, in forma abbreviata Fondo pensione Espero, di seguito denominato Fondo,in attuazione di quanto previsto:
a) dall’Accordo quadro nazionale stipulato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;
b) dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001 pubblicato nel S.O. n.133 del 9-6-1999;
c) nonché dall’Accordo istitutivo stipulato dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come “Agenzia”, con Cgil, Cisl,Uil, Confsal, Cida e Cgil Scuola, Cisl scuola, Uil Scuola, Confsal-Snals, Cida-Anp e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001;
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
ART. 2 - FORMA GIURIDICA
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 145.
ART. 3 - SCOPO
0.Xx Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
ART. 4 - REGIME DEL FONDO
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
ART. 5 – DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’articolo 1 del presente statuto assunti con:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi; in tal caso si applica l’art. 12 e l’eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.
2. Sono altresì destinatari del Fondo:
a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, per i quali sono stati sottoscritti i relativi accordi collettivi ritenuti conformi dal Consiglio di amministrazione del Fondo Espero con delibera del 24 aprile 2007, appartenenti ai seguenti settori:
- personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro in data 27 febbraio 2007 tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL;
- personale della British Council Italia per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra British Council e FLC CGIL in data 24/04/2007;
- personale della F.U.L.G.I.S. (Federazione Urban Lab Genoa International School) per il quale è stato sottoscritto un apposito accordo integrativo aziendale tra F.U.L.G.I.S. e FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL in data 13 maggio 2011.
b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.
c) i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero ai sensi dell’art. 12 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi e successive modificazioni e integrazioni) per tali soggetti l’adesione e la contribuzione sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione
3. Possono inoltre essere destinatari del Fondo i lavoratori appartenenti ai settori citati nella lettera a, comma 2, che non rientrano negli accordi siglati a condizione che venga sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l’accordo istitutivo del fondo pensione Espero costituisca soggetto firmatario dell’accordo collettivo che riguarda l’ulteriore gruppo di destinatari. L’adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione.
4. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai commi precedenti, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati “lavoratori associati”;
b) l’amministrazione dell’Istruzione e gli Enti, d’ora in poi denominati “Amministrazioni” che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati “pensionati”;
d) i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 2 e 3, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite ai sensi dell’art. 8 comma 7 lettera b) del D. Lgs. 252/05;
e) i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti e dei beneficiari; tali soggetti possono rimanere iscritti ad Espero anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico.
5. Per i lavoratori del settore pubblico, l’adesione avviene mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente.
6.Per i lavoratori del settore privato, l’adesione può avvenire mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente o con silenzio-assenso.
7. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multi comparto, che prevede comparti comparti differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta.
2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e riportato nella Nota Informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
ART. 7 – SPESE
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente e del datore di lavoro. Qualora l’adesione si realizzi tramite il sito del Fondo o il portale Stipendi P.A. previsto dall'articolo 1 comma 197 della legge n. 391/04 il costo “una tantum” non verrà addebitato all’associato;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente:
i. - in percentuale dei contributi versati comprensivi della quota a carico del datore di lavoro.
b.2) indirettamente a carico dell’aderente:
i. - in percentuale del patrimonio del singolo comparto.
c) Spese a cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) in caso di riscatto della posizione individuale;
c.3) in caso di anticipazioni;
c.4) in caso di modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
c.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, ovvero:
e.1) spese una tantum di avvio;
e.2) spese periodiche di erogazione;
e.3) spesa una tantum revoca.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
ART. 8 – CONTRIBUZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
1. Il finanziamento del Fondo in base alle norme previste dal D. Lgs. n. 124/1993 viene attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando.
0.Xx misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle amministrazioni e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124 (di seguito “Decreto”).
3.Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico Le amministrazioni che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 90 giorni rispetto al termine previsto, sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.
4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
6. La contribuzione dei fiscalmente a carico può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del D. Lgs n. 252/2005 (c.d. contribuzioni da abbuoni).
7. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operativa definite con apposita regolamentazione del Fondo.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
ART. 8 BIS – CONTRIBUZIONE PER I DIPENDENTI PRIVATI
0.Xx finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
0.Xx misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3.Ferme restando le misure minime di cui al comma 2 riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4.E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5.L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
0.Xx costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione dei fiscalmente a carico può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
0.Xx posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente di cui all’articolo 7, c. 1 lett. b1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
0.Xx posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
0.Xx fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
0.Xx Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 10 bis, 12, 12 bis, 13 e 13 bis è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del D. Lgs. n. 124/1993 e del D. Lgs. n. 252/2005, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
ART. 10 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:
a. pensione complementare di vecchiaia;
b. pensione complementare di anzianità;
c. Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX).
2. L’aderente matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il Predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8 comma 7 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
3. L’aderente matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un’età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
5 L’aderente, all’atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.
6 L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 2, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
7. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 2, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 6 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
8. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
9. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
10. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
11. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intero posizione individuale .
12.L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
13. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
14. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle
condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art, 12, commi 6,7.
ART. 10 BIS – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER I DIPENDENTI PRIVATI
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8 bis comma 7 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
0.Xx fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3.L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4.L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6.Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7.Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli artt. 12 bis e 13 bis, ovvero la prestazione pensionistica.
0.Xx caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intero posizione individuale.
9.L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10.L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11.Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12.L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 bis commi 5 e 6.
ART. 11 - EROGAZIONE DELLA RENDITA
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
ART. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
1.L’aderente nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.
2.L’aderente dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l’esercizio di una delle seguenti opzioni:
a) riscatto della posizione individuale.
b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/93.
0.Xx mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all’art. 1, comma 1, e all’art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.
0.Xx costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l’aderente che abbia maturato un’anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 bis, del D.Lgs. 124/93.
0.Xx caso di morte dell’aderente prima del pensionamento ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’aderente deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’aderente. In mancanza anche di disposizioni dell’aderente la posizione resta acquisita dal Fondo.
6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
ART. 12 BIS – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI PRIVATI
1.L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2.Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 252/2005 l’intera posizione individuale maturata;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
0.Xx caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
0.Xx di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
0.Xx Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
0.Xx trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
ART. 13 - ANTICIPAZIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI
1. L’aderente da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sull’intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all’art.10, comma 1, lettera c) del Dlgs 124/93.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
4. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
5. Il Fondo concede, ai sensi dell’art.7, comma 4 del D.Lgs.124/93, l’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.
6. Le anticipazioni per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
ART. 13 BIS - ANTICIPAZIONI PER I DIPENDENTI PRIVATI
1.L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2.Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3.Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
0.Xx fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5.Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
ART. 14 – ORGANI DEL FONDO
1. Sono organi del Fondo:
a. L’Assemblea dei Delegati;
b. Il Consiglio di Amministrazione;
c. Il Presidente e il Vice Presidente;
d. Il Collegio dei Sindaci
e. il Direttore Generale
Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono altresì presenti le Funzioni Fondamentali.
ART. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1. L’Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, 30 in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto dei principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora, uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
4. Ai sensi del DPCM 29 ottobre 2008, i rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati secondo la procedura del citato decreto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che provvede a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito dall’Amministrazione di riferimento che vi provvederà nel termine più sollecito possibile.
ART. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – ATTRIBUZIONI
1. L’Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a. approva il bilancio ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposti in conformità alle norme del presente statuto ed alle disposizioni della COVIP;
b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 18;
c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
x. xxxxxx i componenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto dal successivo articolo 24;
e. determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f. esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci e della società incaricata della revisione legale dei conti;
g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio dei Sindaci;
h. determina la quota delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell’attività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
i. delibera, su proposta dell’Organo di Controllo, la attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni nonché sull’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti e sulla relativa revoca dell’incarico per giusta causa;
j. delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a. modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;
b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 37.
ART. 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, ovvero a mezzo telegramma o telefax almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno; entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
4. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare motivata almeno 1/10 dei Delegati ovvero da 6 componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Delegati. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell’art. 16, comma 3,lettera a) del presente Statuto, l’Assemblea dei delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti .
7. Ogni Delegato ha diritto a un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
8. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
0.Xx verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
0.Xx Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 18 componenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2.L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni, ai sensi del DPCM 29 ottobre 2008, e dalle XX.XX. firmatarie della fonte istitutiva a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati;
b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati.
Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.
La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3.Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
0.Xx perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6.Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
ART. 19 –CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI
1.Qualora, nel corso del mandato, uno o più amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per la sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, elezioni da svolgersi entro 50 giorni dalla notifica della cessazione.
2.Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
0.Xx per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4.Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
ART. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non sono attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
c) definisce la politica di remunerazione;
d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
f) definisce i piani d’emergenza;
g) effettua la valutazione interna del rischio;
h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
j) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
k) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
o) nomina il Direttore generale;
p) propone all’Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
q) individua gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della COVIP e di quanto indicato all’articolo 34 del presente statuto;
r) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della COVIP;
s) predispone la nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e la aggiorna ove ciò sia reso necessario, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e di quanto stabilito dalla COVIP;
t) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
u) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
v) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto, il depositario e stipula la relativa convenzione;
w) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto, il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
x) individua le compagnie di assicurazione e/o gli Enti Previdenziali cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto, e stipula le relative convenzioni;
y) propone all’Assemblea l’importo da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale sulla contribuzione;
z) indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea e convoca l’Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, nei limiti e secondo i poteri previsti al riguardo dal regolamento elettorale;
z-bis) può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
z-ter) il Consiglio è competente per l’adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni Covip;
z-quater) predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;
z-quinques) delibera sull’espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;
z-sexies) segnala riferisce alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
z-septies) valuta l’esigenza di un regolamento applicativo del presente statuto e eventualmente predispone il testo sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
z-octies) definisce con l’Istituto di previdenza obbligatoria le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili per la gestione del Fondo anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all’art. 34, comma 2;
z-nonies) definisce l’entità della quota “una tantum” di iscrizione al Fondo a carico del lavoratore.
ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ
1. Le convocazioni da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione, sono effettuate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento ovvero a mezzo telegramma o telefax, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione eletto dalla Assemblea è convocato, per la prima volta, dal Consigliere anagraficamente più anziano.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario. Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere x), z bis ) z quater) z quinques) z-octies) e art. 22, comma 1 è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) h) u) v) s ), sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f) del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 108/2020.
3 - bis. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
ART. 22 - PRESIDENTE
1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti le Amministrazioni e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
a. sovrintende al funzionamento del Fondo;
b. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
c. tiene i rapporti con la COVIP e con le Parti istitutive;
d. effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitti di interesse ed in materia di andamento della gestione;
e. trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
f. trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
g. predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
h. riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
i. svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica contestualmente all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
6. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
ART. 23 - IL COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE
1. Il Collegio dei Sindaci composto da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: per l’elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Sindaci della lista; in difetto l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
0.Xx Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
ART. 24 - IL COLLEGIO DEI SINDACI - ATTRIBUZIONI
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una Società di Revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell’Assemblea. Il Collegio formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
ART. 25 - IL COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ
1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio, mediante lettera raccomandata a.r. o fax ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento.
2- bis. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Sindaci si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio dei Sindaci si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
ART. 26 - DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
ART. 27 - FUNZIONI FONDAMENTALI
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale che stabilisce, i termini e le modalità di trasmissione dell’informativa al Consiglio di amministrazione al quale spetta il compito di deliberare le azioni da intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ART. 28 – INCARICHI DI GESTIONE
1.Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
ART. 29 - DEPOSITARIO
1.Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2.Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 252/2005.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, sulla richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4.Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
ART. 30 - CONFLITTI DI INTERESSE
0.Xx gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
ART. 31 – GESTIONE AMMINISTRATIVA
0.Xx Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Note informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2.Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3.Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
0.Xx Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
ART. 32 - SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO
0.Xx Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
0.Xx Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3.Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
ART. 33 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D’ESERCIZIO
1.L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2.Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
0.Xx bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
ART. 34 – MODALITÀ DI ADESIONE
1.L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4.L’iscrizione al Fondo decorre dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo e previa convalida dello stesso.
La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
0.Xx raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. Con riferimento ai soggetti destinatari pubblici dipendenti, le adesioni potranno essere raccolte attraverso l’accesso autenticato al Portale Stipendi NoiPA previsto dalla normativa vigente e, in tal caso, l’obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell’aggiornamento della retribuzione.
0.Xx caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
0.Xx caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
ART. 35 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
ART. 36 – COMUNICAZIONI E RECLAMI
0.Xx Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
ART. 37 - MODIFICA DELLO STATUTO
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
ART. 38 - CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
1.Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2.L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’art. 1.
0.Xx Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
0.Xx caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
ART. 39 - RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.