CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - Xxxxx
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OTTICHE RIGIDE, OTTICHE FLESSIBILI, SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA – AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto, costituito da un unico lotto è l’espletamento del servizio di manutenzione di ottiche rigide, ottiche flessibili e sistemi di videoendoscopia presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale mediante l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016
Art. 2 – REQUISITI TECNICI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria nello svolgimento del servizio descritto dovrà, per quanto di sua competenza, applicare metodi propri dei Sistemi di Qualità Aziendali come definiti nelle norme della serie UNI-EN; ISO 9000 edizione 2000 ed in conformità a quanto previsto dalle norme di buona tecnica e della legislazione vigente.
Dovrà in particolare essere rispettata la normativa vigente con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 106/2009;
Il personale direttamente impiegato nel corso delle attività manutentiva dovrà possedere un’esperienza comprovata e specifica nel settore e un’adeguata formazione.
Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore, secondo quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42 (D.Lgs 46/97) relativa ai Dispositivi Medici e tener conto del livello di criticità associato alle caratteristiche tecniche di ogni singolo strumento.
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente vale come implicita dichiarazione di conoscenza degli strumenti oggetto dell’appalto, della tecnologia di costruzione degli stessi e della capacità di mantenerlo o riportarle in efficienza lasciando inalterate le iniziali caratteristiche costruttive in accordo con le disposizioni della Direttiva CEE 93/42 (d.Lgs 46/97) relativa ai dispositivi medici e xx.xx. e dal nuovo regolamento europeo DM 745/2017.
Art. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell’osservanza delle prescrizioni stabilite nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto, nonché dalle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l’altro, l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell’appalto, l’assunzione del rischio d’impresa.
Per le modalità di esecuzione del servizio, si rimanda integralmente a quanto indicato nell’allegato 1 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di 24 mesi.
Potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del suo valore.
Si fa presente che l’affidatario del servizio non potrà vantare alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l’intero ammontare del contratto o qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine oppure nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo di fornitura.
L’affidatario del servizio è tenuto a eseguire tutte le richieste di manutenzione che la Stazione Appaltante trasmetterà prima della data di scadenza del servizio, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità del contratto.
Art. 5 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo stimato del servizio, calcolato in base allo storico degli interventi effettuati negli ultimi due anni, è di € 210.000,00 iva esclusa
Art. 6 - VARIAZIONE NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
I dati indicati nel presente capitolato sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti a modifiche negli assetti organizzativi dell’azienda sanitaria.
L’Azienda Sanitaria potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa relativa ai servizi richiesti in nelle condizioni contrattuali e degli oneri di natura fiscale ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.
Art. 8 - PERIODO DI PROVA POST AGGIUDICAZIONE
La ditta aggiudicataria del servizio dovrà superare un periodo di prova della durata di sei (6) mesi, decorrente dalla data di inizio esecuzione contrattuale. In tale periodo da parte del personale dell’Azienda sanitaria saranno effettuate verifiche di piena rispondenza all’offerta e alle caratteristiche del servizio richieste dalle condizioni contrattuali. Durante o alla fine del periodo di prova, in casi di inidoneità riscontrate, il Responsabile del Procedimento potrà proporre la risoluzione del contratto, da effettuarsi mediante semplice preavviso di 30 giorni da comunicarsi con PEC al fornitore. In tal caso nulla sarà dovuto alla ditta, eccezion fatta per il pagamento delle attività correttamente eseguite e sarà incamerata per intero la cauzione definitiva a titolo di penale.
Decorso tale periodo, senza contestazioni e senza comunicazione di risoluzione del contratto, lo stesso si intende automaticamente confermato fino alla sua naturale scadenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 9 – PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE.
L’esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e formato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
Si allega al presente Capitolato, il documento “Note informative sui Rischi Aziendali” contenente l’informazione sui principali rischi presenti nell’Azienda e le indicazioni integrative di tipo preventivo per le imprese appaltatrici che vi operano. Si segnala in proposito che il servizio preposto a fornire tutte le indicazioni utili per lo svolgimento delle attività secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) è il Servizio di Prevenzione-Protezione Aziendale contattabile ai recapiti telefonici 0434/399503 e 398677.
Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell’attività della ditta aggiudicataria (oneri di sicurezza aziendali), dalla stessa dichiarati nella propria offerta.
Considerato che tutte le attività indicate nel presente capitolato verranno svolte nei locali della ditta aggiudicataria, limitandosi all’interno dell’Azienda Sanitaria la sola attività di consegna e ritiro materiali, e che quindi rientrano tra le attività previste all’art. 3-bis del D.Lgs 81/2008, non si ritiene necessaria la valutazione dei rischi interferenziali. L’eventuale necessità di interventi in loco comporterà la redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.
La Ditta impiegherà personale dipendente di sicura moralità che dovrà mantenere nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. La Ditta aggiudicataria trasmetterà per iscritto l’elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l’indicazione completa delle generalità, delle qualifiche, delle mansioni ricoperte e si impegna a mantenere lo stesso personale per tutta la durata contrattuale; ogni variazione di personale deve essere comunicata alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie. La Ditta è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale dipendente nell’adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria, ecc. Si richiama al rispetto del comma 8 del DLgs 81/08 e xx.xx. che stabilisce l’obbligo per l’appaltatore o subappaltatore di munire il proprio personale, nello svolgimento dell’attività appal- tata o subappaltata, di appositi tesserini di riconoscimento, corredati di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Gli stessi lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento
ART. 10 - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La ditta, con la sottoscrizione del presente contratto/della presente convenzione, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell’Azienda Sanitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa AAS n. 5 nei confronti della medesima/del medesimo Impresa/Associazione temporanea di Imprese/Professionista/Altro nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto/della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della ASFO, approvato con il decreto n. 50 del 30/1/2015 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
A tal fine la ditta dà atto che l’ASFO gli ha trasmesso copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo. Si impegna inoltre a sottoscrivere il patto di integrità adottato dall’ASFO che si allega alla procedura di gara.
Il codice di comportamento è in ogni caso pubblicato sul sito internet aziendale
xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxx0/xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxx_XXX0.xxx
Le ditte fornitrici di beni o servizi devono sottoscrivere il patto di integrità adottato dall’AsFO che si allega alla procedura di gara.
Art. 11 – CONTROLLO QUALITÀ
ASFO, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell’aggiudicatario, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità e funzionalità del servizio svolto.
Agli effetti della verifica qualitativa, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna (in caso di riparazione presso la ditta) o la firma apposta sul verbale di lavoro non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni, difformità o contestazioni nell’esecuzione della fornitura che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo dello strumento o a seguito di controlli a campione che l’ASFO si riserva di fare.
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario, prima dell’esecuzione del contratto ed a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, dovrà costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, una garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA), che potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della sta- zione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia sarà considerata come rinuncia, da parte della Ditta, al servizio in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla Ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla Ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.
In caso di inadempimenti contrattuali l’Amministrazione esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva a presidio di tutte le obbligazioni principali ed accessorie a carico della Ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni ed imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, per la garanzia provvisoria.
Art. 13 - SUBAPPALTO
I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto, salvo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarando in offerta le parti che intendono subappaltare.
I subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all’osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica (codice Univoco Ufficio UFO2ET). Le fatture sono assoggettate alla normativa dello “split payment”.
Ai fini dell’autorizzazione all’emissione della fattura la ditta dovrà presentare, con cadenza mensile un consuntivo con dettaglio delle attività effettuate nel periodo, come meglio specificato nell’allegato 1.
Le fatture saranno liquidate dopo l’accertata regolare esecuzione da parte del tecnico preposto e pagate con mandato della Tesoreria dell’ASFO entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse.
La presentazione dei documenti richiesti a corredo delle fatture costituirà condizione necessaria alla liquidazione delle stesse.
Qualora si verificassero contestazioni o in caso di carenza anche di uno solo dei documenti richiesti il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza.
Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
In caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
(salvaguardia per eventuali modifiche della specifica norma di legge. La presente clausola si considera come non apposta qualora le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla L. n. 136 del 2010 vengano abrogate. La sospensione in tutto o in parte dell’efficacia delle citate disposizioni, ovvero la modifica delle stesse, determina l’obbligo per le parti di revisione della presente clausola allo scopo di adeguarla alle sopravvenienze normative).
Art. 16 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria è responsabile di assicurare la continuità del servizio di manutenzione alle apparecchiature oggetto del presente Capitolato.
Qualora la richiesta di prestazioni non fosse soddisfatta entro i termini previsti dal contratto (nei termini di ritardata consegna, ritardato ritiro, mancata sostituzione, ecc) senza che la ditta aggiudicataria abbia dato valide giustificazioni scritte, per ogni giorno di ritardo alla ditta sarà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale, con una penale minima di € 100,00/giorno, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo, restando intesa la facoltà del soggetto contraente di valutare ed addebitare i danni occorsi a seguito del mancato intervento di ripristino della strumentazione in questione.
Si precisa che per stabilire la decorrenza del ritardo farà fede la data e l’ora di trasmissione della richiesta di intervento a mezzo fax o posta elettronica.
Le suddette penali verranno comunicate all’aggiudicatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero
sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, l’Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo
L’AsFO si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 12, anche in presenza di uno dei seguenti casi:
1) per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinarie di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, nel qual caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare diritti, pretese e/o richieste di indennizzo dovute a qualsiasi titolo;
2) qualora la ditta non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori;
3) dopo cinque/anno formali contestazioni riguardanti il servizio;
4) per sospensione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata e liquidazione del fornitore;
5) per successione, cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda Sanitaria.
L’enumerazione non è esaustiva. L’Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge.
L’Azienda procederà inoltre alla risoluzione contrattuale in danno dell’Aggiudicatario nel caso:
1) di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art.6 del presente capitolato. L’AAS 5, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali contro-deduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
2) di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Azienda ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
3) di inottemperanza delle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i..
Si richiama in materia di risoluzione del contratto, per quanto qui non espresso, l’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Art. 17 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Azienda Sanitaria potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente+
, la continuità del servizio nei seguenti casi:
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;
d) grafi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);
e) cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva;
f) in relazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa;
g) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’integrità;
Art. 18 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta fornitrice, questa AsFO a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali fatto salvo il diritto di questa AsFO di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.
Art. 19– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, è competente il foro di Pordenone.
Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE
Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’AsFO di Pordenone tratterà i dati personali delle persone fisiche che rappresentano la Ditta che partecipa alla procedura di affidamento del servizio unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto d’appalto.
Il conseguente trattamento di dati personali avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la Ditta Concorrente dichiara di aver ricevuto in allegato alla procedura.
Art. 20-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CONTO DEL TITOLARE
Qualora la Ditta appaltatrice per svolgere il servizio oggetto del presente capitolato debba trattare dati personali dei quali è titolare L’AsFO di Pordenone, questa sarà designata, limitatamente al trattamento eseguito per conto del Titolare, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
L’AsFO” di Pordenone, Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà con atto successivo e previa valutazione dell’impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, a designare quale Responsabile del trattamento la Ditta appaltatrice, fornendole le istruzioni in merito, con particolare riguardo alle modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento a cui la stessa dovrà attenersi nell’esecuzione dei trattamenti di dati personali in per conto del Titolare.
Art. 20-ter MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La Ditta appaltatrice dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l’affidamento del servizio soddisfi i requisiti del Regola-mento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti e il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di
violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato.
La Ditta appaltatrice assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall’art. 28 lettera “h” del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato.
La Ditta appaltatrice, si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartire.
Art. 21 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari di contratto e nelle norme di partecipazione alla gara, si rinvia alle disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.
Art. 22 – INFORMAZIONI
Si comunica che:
• Direttore della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie dell’AsFO è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
• Lo stesso xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx è responsabile del Procedimento della procedura in oggetto
• Referente tecnico è il p.i. Xxxxxxx Xxxxxxxx
(tel 0000 000000 e-mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx)
• Referente per la pratica amministrativa è Xxxxxxx Xxxxx
(tel. 0000 000000 fax 0000 000000 e-mail xxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx)
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L’impresa concorrente dichiara di aver esaminato tutte le clausole nelle presenti Condizioni particolari di contratto e nelle Norme di partecipazione, di averne compreso la portata e gli effetti e di approvarne il contenuto, senza riserva alcuna.
Dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole previste dal CSA: Art. 4 (Durata del servizio), art. 14 (Fatturazione e pagamento), 16 (Penalità e risoluzione del contratto), art. 17 (Clausola risolutiva espressa) e art. 19 (Definizione delle controversie).
Firma digitale del legale rappresentante della ditta