Capitolato Speciale – Condizioni normative della polizza All Risks
Capitolato Speciale – Condizioni normative della polizza All Risks
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
Effetto: | dalle ore 24.00 del 30/06/2018 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 30/06/2019 |
Indice
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate 5
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 10
Art. 3 – Partite Assicurate 11
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 13
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 13
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 13
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia 14
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione 15
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 16
Art. 10 - Interpretazione del contratto 16
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società 16
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 16
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 17
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 18
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge 18
Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione 19
Art. 18 - Trattamento dei dati 19
Art. 19 – Estensione territoriale 19
Art. 20 – Clausole vessatorie 19
ART. 21 - Coassicurazione e Delega 19
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione 20
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione 20
Art.2 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura 20
1. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro 20
2. Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi 20
3. Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione 21
5. Oneri di controllo e collaudo 21
6. Onorari di architetti, professionisti e consulenti 21
9. Ricorso terzi e locatari 22
14. Differenziale storico artistico 23
17. Smottamento e franamento del terreno 24
21. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli 27
22. Guasti alle apparecchiature elettroniche 27
Art. 4 – Enti esclusi dall’assicurazione 29
Sezione 4 – Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00
Art. 1 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro 30
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro 30
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno 30
Art. 4 – Mandato dei periti 31
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 31
Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale 33
Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause 34
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo 34
Art. 9 – Rinuncia al diritto di surrogazione 34
Art. 10 – Anticipo indennizzi 34
Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita 35
Art. 14 – Estensione territoriale 35
Art. 15 – Calcolo del premio 35
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Attività e caratteristiche del rischio: | La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. |
Allagamento: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni |
Annualità assicurativa: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza |
anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. | |
Apparecchiature elettroniche: | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Apparecchiature per il rilevamento dell’inquinamento, del rumore, delle dispersioni anche se connesse o al servizio di fabbricati, reti e impianti; |
Assicurato: | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione - Le Aziende del Gruppo AMAG: AMAG SPA - AMAG RETI GAS SPA e AMAG RETI IDRICHE SPA |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Automezzi: | Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente. |
Azienda: | Le Aziende del Gruppo AMAG : AMAG SPA - AMAG RETI GAS SPA e AMAG RETI IDRICHE SPA |
Comunicazioni: | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione |
Contenuto e beni differenti dai fabbricati: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce “Macchine” del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati e delle reti ed impianti come definite nella corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al |
P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati” o “Reti e Impianti”. Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico. | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione - Le Aziende del Gruppo AMAG: AMAG SPA - AMAG RETI GAS SPA e AMAG RETI IDRICHE SPA |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati. |
Danni indiretti: | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danni materiali diretti e consequenziali: | I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purchè in conseguenza dell’evento stesso. |
Fabbricato: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Fabbricati in corso di ristrutturazione. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa |
stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. | |
Fermentazione: | Trasformazione chimica della materia organica. |
Franamento: | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Furto: | Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
Guasti alle apparecchiature elettroniche: | Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: una avaria o “failure”, corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; un guasto o “fault”, corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma. |
Guasti alle macchine: | i danni di guasti e/o rotture di macchine come definite nel presente articolo derivanti da fenomeni di natura meccanica od elettrica interna (ivi compreso il fenomeno elettrico), inclusi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da: incuria, negligenza, imperizia; difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio; incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; corpi estranei. Non sono considerati "Guasti alle macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni garantiti dalla presente polizza purché derivanti da causa esterna alle cose assicurate con la sola eccezione del guasto che sia conseguenza di un guasto alle “Apparecchiature Elettroniche” di comando, controllo e regolazione delle macchine stesse. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Macchine: | Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere. |
Mancato freddo: | Xxxxx subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabileai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. |
Massimale per sinistro o limite di indenizzo: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Opere d’arte: | Quadri, dipinti, mosaici, xxxxxx, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo. |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Rapina: | La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
Reti ed impianti: | Macchine, meccanismi, apparecchi, apparecchiature elettroniche, impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento) relativi o al servizio delle reti di distribuzione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, termica, calore e raffreddamento e della rete fognaria e relativi impianti di depurazione, anche all’aperto, interrate e/o aeree e che comunque riguardino le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio locativo: | La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Smottamento: | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Società: | L’Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici. |
Sovraccarico neve: | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o struttre tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terzi interessati: | Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione. |
Ubicazione: | Luoghi ove si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione. |
Valore intero: | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. |
Valori: | Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi |
e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all’Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, quali a titolo esemplificativo:
attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
studio, progettazione, realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione di impianti concernenti il servizio idrico integrato consistente in:
o ricerca, captazione, trattamento, adduzione, distribuzione, vendita e trasporto di acqua per qualsiasi uso;
o collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
o depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;
o stoccaggio, trattamento e smaltimento dei prodotti di risulta. analisi di laboratorio;
produzione, acquisto, trasporto, distribuzione, vendita di energia elettrica; produzione, acquisto, trasporto, distribuzione, vendita di energia termica; acquisto, trasporto, distribuzione, vendita di gas di qualunque uso;
esecuzione di lavori di posa in opera, manutenzione e riparazione di tubature e/o impianti;
esecuzione di scavi, reinterri e quant’altro attinente la realizzazione e l’esercizio delle reti, degli impianti e dei manufatti;
attività in settori complementari, affini, collegati quali:
o illuminazione pubblica, compresa la realizzazione, la gestione, la manutenzione e messa a norma di sistemi semaforici e di illuminazione votiva;
o sistemi informativi territoriali e ambientali;
o elaborazione dati;
o ricerca scientifica e sperimentazione;
o reti di fonia e trasferimento dati;
o teleriscaldamento, teleraffredamento, produzione combinata di calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
o erogazione di servizi in materia energetica compresa consulenza in materia di risparmio energetico, gestione di impianti termici;
o attuazione, costruzione, gestione, manutenzione, rinnovo di opere pubbliche, opere di urbanizzazione, centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
o proprietà, gestione e manutenzione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, cani e canili, parchi, giardini, boschi, piante e alberi, scuole di istruzione e formazione professionale, compresi i danni subiti e arrecati dagli allievi, piscine, palestre, campi e impianti polisportivi e ricreativi, corsi di attività sportive non aventi carattere professionale;
o servizi di sorveglianza, anche armata;
consulenza ed assistenza tecnica e ammnistrativa ad Aziende ed Enti anche estranei al Gruppo AMAG
S.p.A. che operano in settori similari e/o collegati;
partecipare a raggruppamenti di qualsiasi natura, finalizzati ad assumere commesse nell’ambito del settore di pertinenza e/o collegati;
il provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare la conoscenza e le tecnologie del settore, ivi compresa la formazione professionale;
promuovere, costituire, assumere, sia direttamente che indirettamente, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, aventi oggetto analogo, in Italia e all’estero;
assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;
presso le sedi dell’Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolta entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.
Xxxxxx intendersi comprese, sin dall’origine, tutte le attività e competenze esplicate “a nuovo” non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall’ultima scadenza anniversaria del presente contratto.
In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà essere rescisso da una o dall’altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Art. 3 – Partite Assicurate
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore |
1 | Fabbricati | Valore intero | € 18.000.000,00 |
2 | Fabbricati soggetti a vincolo | Valore intero | € 0,00 |
3 | Contenuto | Valore intero | € 12.000.000,00 |
4 | Reti ed Impianti, limitatamente a depurazione e fognatura | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 |
5 | Reti ed Impianti, altri e diversi da depurazione e fognatura | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 |
6 | Ricorso terzi e locatari | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 |
7 | Rischio locativo | Primo rischio assoluto | € 500.000,00 |
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore |
8 | Onorari professionisti e spese peritali | Primo rischio assoluto | € 150.000,00 |
9 | Demolizione e sgombero | Primo rischio assoluto | € 500.000,00 |
10 | Danni da contaminazione | Primo rischio assoluto | € 250.000,00 |
11 | Guasti alle apparecchiature elettroniche | Primo rischio assoluto | € 100.000,00 |
12 | Furto e rapina | Primo rischio assoluto | € 50.000,00 |
12a | Valori in cassaforte | Primo rischio assoluto | € 30.000,00 |
12b | Valori ovunque riposti | Primo rischio assoluto | € 2.500,00 |
12c | Portavalori | Primo rischio assoluto | € 10.000,00 |
13 | Maggiori costi | Primo rischio assoluto | € 250.000,00 |
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 1 (uno) con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2019.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le Parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni economico-normative, per un’ ulteriore annualità.
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30/06/2018.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’articolo “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui
all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. - CF e PIVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861;
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:
✓ 13,00%
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 19 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 21 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente.
ART. 22 - Coassicurazione e Delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato
dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui
firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
Sulla base di quanto previsto dalle Definizioni, Condizioni Generali e Particolari della presente Polizza, la Società si impegna a risarcire l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali originati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, ai beni assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx anche presso terzi, Dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall’assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l’Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.
Sono altresì assicurati:
a) anche in deroga all'art. 1912 c.c., i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo.
b) anche in deroga all’art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l’Assicurato devono rispondere.
La Surrogazione della Società è inoltre consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con Sentenza Definitiva da parte della Corte dei Conti.
Art.2 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura
1. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata stabilito alla partita 9) dell’articolo 3 della Sezione 1 sotto la voce “Demolizione e sgombero”, risarcisce:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.
2. Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza,
anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.
3. Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro, la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
Fermo restando quanto previsto nell’articolo definito “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”, la presente estensione, inoltre, copre le spese di demolizione, sgombero, smantellamento del patrimonio non danneggiato nonché le altre spese derivanti dall’imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
La garanzia sarà prestata con il limite del 15% dell'importo pagabile a termini di polizza.
4. Opere di Fondazione
La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente, a seguito di:
a) mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
b) leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; Anche nel caso di ricostruzione su altra area, se per causa di forza maggiore.
5. Oneri di controllo e collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro.
6. Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l’indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita.
7. Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all’assicurato le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 6) e 7) saranno prestate entro il limite indicato nella partita 8) dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Onorari professionisti e spese peritali”.
8. Spese ricerca guasto
La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni al servizio dei fabbricati che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; è inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Spese ricerca guasto”.
9. Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto nella partita 6) dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Ricorso terzi e locatari” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’assicurato stesso.
10. Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nella partita 12) dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Maggiori costi” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.
Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
11. Ricostruzione archivi
La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall’assicurato.
Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
12. Maggiori costi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella partita 12) dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Maggiori costi” delle spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano con l’utilizzo, presso od all’interno di beni distrutti o danneggiati a seguito di eventi indennizzabili ai sensi del presente Contratto, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo: spese per locazioni temporanee, utilizzo di beni e strutture sostitutive, prestazioni di terzi, trasporto e lavoro straordinario di dipendenti, trasferimento e riallocazione di beni e servizi, ecc…).
13. Contaminazione
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella partita 12) dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Contaminazione” per i danni conseguenti ai costi di bonifica e ripristino delle attrezzature ed impianti e loro componenti, inclusi anche i materiali soggetti a consumo, relativi alla gestione del ciclo idrico integrato (acqua potabile e fognatura), in conseguenza di contaminazione degli stessi da parte di sostanze comunque introdotte nella rete, ancorché per fatto doloso da parte di terzi. Sono compresi in garanzia i maggiori costi derivanti all’Assicurato per mantenere in funzione i servizi e/o le attività, nonché quelli relativi allo smaltimento dei residui delle sostanze contaminate e contaminanti.
14. Differenziale storico artistico
La Società risponde in eccedenza agli importi indennizzabili e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 voce “Differenziale storico artistico” per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari
qualità storiche o artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale. Si intende inoltre risarcibile la perdita economica derivante all’assicurato in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del bene.
La presente garanzia viene prestata in deroga totale all’art. 1907 c.c. e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
15. Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
a) Le insegne
b) Le cose poste all’aperto non per normale destinazione.
I danni causati da pioggia, grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.
Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
c) I danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
d) I danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari, a condizione che l’immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:
e) Da valanghe e slavine
f) Ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
16. Eventi sociopolitici
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Eventi sociopolitici”.
17. Smottamento e franamento del terreno
Relativamente ai danni subiti dei beni assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta massi la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Smottamento e franamento del terreno”.
18. Furto e rapina
È condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all’interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree, anche all’aperto, recintate – ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l’autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d) in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 90% del danno indennizzabile.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:
- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviari, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
Relativamente ai valori, il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita 12a) dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Valori in Cassaforte” nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc….. con i limiti di indennizzo previsti nella partita 12b) dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Valori ovunque riposti”.
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
L’assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell’interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nella partita 12b) dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Valori ovunque riposti”.
L’assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente dell’assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:
e) che l’autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
f) che il furto sia commesso durante l’orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:
g) ai fini della presente xxxxxxxx, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
h) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui l’Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.
Si precisa che l’assicurazione comprende la rapina quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
i) la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.;
j) relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nella partita 11b) dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Valori ovunque riposti”;
k) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno dell’assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo “annuo”;
l) in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
La garanzia “Furto e rapina” viene prestata con i limiti di indennizzo previsti nella partita 11) dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 alla voce “Furto e Rapina”.
19. Portavalori
Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) rapina
commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.
Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall’assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.
La garanzia è prestata nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
La garanzia “Portavalori” viene prestate con i limiti di indennizzo previsti nella partita 11c) dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 alla voce “Portavalori”.
20. Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita “Contenuto”, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
21. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli
Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a Euro 250.000,00 per sinisto e per anno assicurativo.
22. Guasti alle apparecchiature elettroniche
La Società risponde dei danni causati alle apparecchiature elettroniche, come da definizione di polizza, per guasti e/o rotture, da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi
contenuti;
- i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.
L’indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.
La garanzia viene prestata, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo previsti nella partita 11) dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato 1 alla voce “Guasti alle apparecchiature elettroniche”.
L’assicurazione è estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendosi per tali quelle che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all’aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/I indicate in polizza. Sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.
Durante lo spostamento a mezzo aeree con linee aeree regolari e ferroviari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
Art. 3 – Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all’art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo del Legale Rappresentante della Contraente accertato con sentenza passata in giudicato nonché dell’Assicurato se soggetto diverso dalla Contraente; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri, salvo il diritto di surrogazione stabilito all’articolo definito “Oggetto della Copertura”;
d) siccità, deperimento, difetti e disturbi di funzionamento, graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell’impianto stesso che hanno provocato il danno;
e) Infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi constatati in sede di inventario;
f) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
g) trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) inquinamento di aria, acqua, suolo ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
i) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo o collasso strutturale derivante da errori di progettazione;
j) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie definite “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” e “Ordinanze di Autorità – Oneri di urbanizzazione”;
k) limitatamente agli Enti ricompresi nelle definizioni di “Macchine” e “Apparecchiature Elettroniche”, i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall’Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore.
l) limitatamente agli Enti ricompresi nelle definizioni di “Apparecchiature Elettroniche”, i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
m) qualora si verifichi una rottura e/o un guasto meccanico del macchinario stesso quale conseguenza di un danno risarcibile a termini della garanzia “Guasti alle apparecchiature elettroniche”, dette rotture o guasti si intendono comunque esclusi dalla copertura prestata dalla presente polizza.
n) La società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:
- Terremoto, xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, bradisismo
- Inondazioni, alluvioni allagamenti;
- guasti, rotture meccaniche, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi
Tutto quanto sopra, punti da a) ad m), salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente Assicurazione. In quest’ultimo caso la Società sarà obbligata solo per quanto riferibile al danno non altrimenti escluso.
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.
Art. 4 – Enti esclusi dall’assicurazione
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
2. beni aventi valore storico o artistico per la quota di valore eccedente €. 25.000,00 per oggetto;
3. il valore del terreno;
4. strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
5. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’assicurato;
6. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
7. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
8. aeromobili e natanti;
9. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri
Art. 1 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell’apposita scheda dell’Allegato 1 alla voce “Xxxxxxx risarcimento per sinistro”.
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società
L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell’articolo definito “precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura” alla voce “spese peritali”.
Art. 4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all’articolo definito “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell’ articolo definito “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo
(escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del
sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento.
m) Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell’apposita scheda dell’Allegato 1 sotto la voce “Adeguamento antisismico”, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Relativamente alla partita fabbricati, entro 180 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione, la Società avrà la facoltà di provvedere con proprie risorse economiche alla valutazione del costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, attraverso il ricorso ad una Società di Stima benevisa ad entrambe le parti.
Le risultanze della valutazione verranno comunicate dalla Società al Contraente e, se accolte verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza del premio o della rata di premio.
I nuovi valori assicurati costituiranno stima accettata tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e la Società.
Fino alla data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente l’Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c
Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause
Si conviene tra le parti che:
a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall’ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’assicurato.
e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d’arte, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l’applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell’applicazione della deroga proporzionale.
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Art. 9 – Rinuncia al diritto di surrogazione
Salvo quanto previsto nell’articolo definito “Oggetto della copertura”, relativamente ai danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa e/o Contabile di Amministratori e Dipedenti della Contraente, resta convenuto che la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, a condizione che l’Assicurato o le Autorità competenti non abbiano essi stessi esercitato l’azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
Art. 10 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.12 – Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 13 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione “assicurazione del costo di rimpiazzo”.
Art. 14 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Art. 15 – Calcolo del premio
Per il calcolo del premio si rinvia all’Allegato 1 contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l’ammontare del premio complessivo annuo.
Allegato 1 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio
Partite e somme assicurate
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore | Tasso Imp.le | Premio annuo imponibile | Imposte | Premio annuo lordo |
1 | Fabbricati | Valore intero | € 18.000.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
2 | Fabbricati soggetti a vincolo | Valore intero | € 0,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
3 | Contenuto | Valore intero | € 12.000.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
4 | Reti ed Impianti, limitatamente a depurazione e fognatura | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
5 | Reti ed Impianti, altri e diversi da depurazione e fognatura | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
6 | Ricorso terzi e locatari | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
7 | Rischio locativo | Primo rischio assoluto | € 500.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
8 | Onorari professionisti e spese peritali | Primo rischio assoluto | € 150.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
9 | Demolizione e sgombero | Primo rischio assoluto | € 500.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
10 | Danni da contaminazione | Primo rischio assoluto | € 250.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
11 | Guasti alle apparecchiature elettroniche | Primo rischio assoluto | € 100.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
12 | Xxxxx e rapina | Primo rischio assoluto | € 50.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
12a | Valori in cassaforte | Primo rischio assoluto | € 30.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
12b | Valori ovunque riposti | Primo rischio assoluto | € 2.500,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore | Tasso Imp.le | Premio annuo imponibile | Imposte | Premio annuo lordo |
12c | Portavalori | Primo rischio assoluto | € 10.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
13 | Maggiori costi | Primo rischio assoluto | € 250.000,00 | .....‰ | €............................ | €...................... | €............................ |
TOTALE | €............................ |
Limiti di indennizzo
n° | Garanzia | Massimo risarcimento per ubicazione in % sulla preesistenza | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per annualità |
Ogni e qualunque evento o causa con i seguenti sottolimiti: | - | € 50.000.000,00 | € 50.000.000,00 | |
8 | Spese ricerca guasto | - | € 25.000,00 | € 50.000,00 |
11 | Ricostruzione archivi | - | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
13 | Differenziale storico artistico | - | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 |
14 | Eventi atmosferici | 50% della somma assicurata | € 10.000.000,00 | € 10.000.000,00 |
16 | Eventi sociopolitici | 50% della somma assicurata | € 10.000.000,00 | € 10.000.000,00 |
18 | Smottamento e franamento del terreno | - | € 10.000.000,00 | € 10.000.000,00 |
21 | Fenomeno elettrico | - | € 50.000,00 | € 100.000,00 |
Adeguamento antisismico | 15% della somma assicurata | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
Franchigie e scoperti
n° | Garanzia | Scoperto | Franchigia o minimo scoperto | Xxxxxxx scoperto |
1 | Ogni e qualunque evento o causa salvo quanto segue: | - | € 2.500,00 | - |
8 | Spese ricerca guasto | - | € 250,00 | - |
14 | Eventi atmosferici | 10% | € 5.000,00 | € 25.000,00 |
16 | Eventi sociopolitici | 10% | € 10.000,00 | - |
18 | Smottamento e franamento del terreno | 10% | € 25.000,00 | - |
19 | Furto e rapina | - | € 500,00 | - |
Mezzi di chiusura insufficienti | 10% | € 500,00 | - | |
Con destrezza | 10% | € 500,00 | - | |
Enti all’aperto | 15% | € 500,00 | - | |
A bordo veicoli | 10% | € 500,00 | - | |
20 | Portavalori | - | - | - |
21 | Fenomeno elettrico | - | € 250,00 | - |
La Società | Il Contraente |