OFFERTA DI TRANSAZIONE
Veneto Banca S.p.A. REGOLAMENTO
AI POSSESSORI DI AZIONI VENETO BANCA
Funzione Proponente | Direzione Mercato |
Direzione Centrale | Direzione Mercato |
Società destinatarie | Veneto Banca (esclusa Succursale Bucarest), bancApulia, BIM |
Destinatari | Tutte le Funzioni |
Firmatari autorizzati | CDA del 09/01/2017 |
In vigore da | 10 gennaio 2017 |
Versione | 1 |
Scadenza | Nessuna |
Sommario
3. NOZIONE DI PERDITA TEORICA 6
5. ESCLUSIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE 8
6. DESTINATARI CON AZIONI VB DEPOSITATE PRESSO L’ISTITUTO OD UNA DELLE BANCHE DEL GRUPPO VENETO BANCA 9
7. DESTINATARI CON AZIONI VB NON DEPOSITATE PRESSO L’ISTITUTO OD UNA DELLE BANCHE DEL GRUPPO VENETO BANCA 10
8. PROPOSTA COMMERCIALE INTEGRATIVA 11
9. EFFETTI TRANSATTIVI E RINUNCE DEGLI ADERENTI 11
11. DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA 13
12. MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OFFERTA 13
13. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 14
14. TRANSAZIONI INDIVIDUALI 16
Veneto Banca S.p.A. promuove presso una vasta parte della propria base sociale, se munita di determinati requisiti, un’offerta di transazione, con l’erogazione di un indennizzo in contanti, calcolato quale percentuale dell’eventuale perdita teorica sofferta in conseguenza dell’acquisto delle proprie azioni od obbligazioni convertibili, se effettuato presso una banca del Gruppo Veneto Banca nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016.
L’indennizzo è corrisposto a tacitazione di ogni diritto, pretesa, ragione ed eccezione nei confronti di Veneto Banca S.p.A., delle altre banche del Gruppo Veneto Banca, nonché dei soggetti che saranno di seguito indicati, con conseguente improponibilità nei loro confronti di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile), per qualunque ragione o causa riferita, o comunque riferibile, a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni Veneto Banca S.p.A. effettuate in qualunque tempo dall’azionista, o al loro mancato disinvestimento.
L’adesione all’Offerta permette di evitare i tempi e i costi di eventuali giudizi, mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo tra l’aderente all’offerta e Veneto Banca S.p.A., che garantisce il pagamento dell’indennizzo a prescindere da un accertamento o riconoscimento di responsabilità e al verificarsi della condizione sospensiva a cui l’efficacia dell’offerta è subordinata.
L’offerta, in quanto finalizzata a prevenire il rischio di contenzioso, deve intendersi rivolta a coloro che assumano di poter legittimamente avanzare delle pretese nei confronti di Veneto Banca S.p.A. o delle altre banche del Gruppo e non, quindi, agli azionisti in quanto tali.
La corresponsione dell’indennizzo non determinerà, in capo agli aderenti all’offerta, un obbligo di restituzione delle azioni Veneto Banca S.p.A., che resteranno, quindi, nella piena titolarità degli aderenti medesimi.
Il presente regolamento (il “Regolamento”) contiene le condizioni ed i termini che disciplinano l’offerta di transazione (l’“Offerta”) formulata da Veneto Banca S.p.A. (“Veneto Banca”, la “Banca”, l’”Istituto” od anche solo “VB”) al fine di prevenire le liti che potrebbero insorgere con i propri azionisti in relazione a titoli azionari (“Azioni VB”) ed obbligazionari convertibili (“Obbligazioni Convertibili VB”) emessi da Veneto Banca (le Azioni VB e le Obbligazioni Convertibili VB saranno in seguito congiuntamente indicate come i “Titoli VB”), se acquistati o sottoscritti presso l’Istituto o una delle banche del Gruppo Veneto Banca, ivi comprese quelle oggetto di incorporazione, acquisizione od altre operazioni straordinarie che abbiano determinato una successione nei relativi diritti ed obblighi da parte dell’Istituto o delle altre banche del Gruppo Veneto Banca (“Banche del Gruppo Veneto Banca”), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016 (“Periodo di Riferimento”).
Veneto Banca S.p.A., con sede legale Xxxxxx X.X. Xxxx'Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX), Centro Direzionale - Xxx Xxxxxxxx Xxx, 000 - 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX), Codice ABI: 5035.1 -
C.C.I.A.A. TV n. 88163, C.F./P.IVA/Registro Imprese di Treviso n. 00208740266, Capitale Sociale Euro 1.373.460.103,00 i.v., aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritta all'Albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1.
Veneto Banca, a puro titolo transattivo e senza che da ciò possa essere desunto, neppure implicitamente, alcun suo riconoscimento di responsabilità, offre a coloro i quali assumano di aver subito un pregiudizio in conseguenza di condotte dell’Istituto o delle Banche del Gruppo Veneto Banca e siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al successivo punto 4 (“Destinatari”), un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo (“Indennizzo”) pari al 15% (quindici per cento)1 della perdita teorica (come infra
1 L’entità dell’indennizzo potrebbe non risultare esattamente pari al 15% della Perdita Teorica, in ragione di eventuali arrotondamenti.
meglio definita) sofferta in conseguenza degli acquisti di Titoli VB avvenuti nel Periodo di Riferimento, ciò a fronte della rinuncia da parte dei Destinatari aderenti all’Offerta (“Aderenti”), mediante sottoscrizione di un accordo transattivo con l’Istituto (“Accordo Transattivo”), ad ogni ulteriore diritto, pretesa, ragione ed eccezione relativi, connessi od in qualunque modo riferiti o riferibili ai Titoli VB, e quindi, in via esemplificativa e non anche limitativa, anche:
(i) alle modalità di emissione e collocamento di Titoli VB da parte dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca;
(ii) alla prestazione, da parte dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, di qualunque servizio od attività di investimento a favore degli Aderenti in relazione a Titoli VB;
(iii) a qualunque operazione di investimento e/o disinvestimento effettuata dagli Aderenti in Titoli VB;
(iv) alle modalità di determinazione del prezzo delle Azioni VB;
(v) alle modalità di conversione delle Obbligazioni Convertibili VB;
(vi) alla correttezza e completezza delle informazioni e comunicazioni fornite dall’Istituto e dalle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, tra esse, in particolare, quelle offerte in ambito pre-assembleare, assembleare, bilancistico e finanziario, ivi compresi i comunicati stampa, i prospetti informativi e la documentazione negoziale o dispositiva utilizzata in occasione della prestazione di servizi ed attività di investimento;
(vii) alla validità ed efficacia della documentazione negoziale e dispositiva relativa alla prestazione, a favore degli Aderenti, di servizi e attività di investimento aventi ad oggetto Titoli VB;
(viii) ad eventuali agevolazioni finanziarie concesse agli Aderenti a fronte della carenza di liquidità determinata dalla difficoltà di smobilizzo delle Azioni VB ed a segnalazioni alla Centrale Rischi che dovessero essere state effettuate dall’Istituto nei confronti degli Aderenti medesimi;
(ix) a qualunque violazione, irregolarità e/o non conformità a norme di legge e regolamentari contestata, o che dovesse essere contestata, dalle competenti Autorità all’Istituto, alle altre Banche del Gruppo Veneto Banca e/o a loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi;
(x) a disparità di trattamento tra gli azionisti;
(xi) ad ogni operazione, negoziazione, contratto, intesa, affidamento, investimento, scelta, o comportamento che possano aver trovato causa o ragione - o che comunque si siano fondati, anche solo in parte - su tutto quanto fin qui menzionato;
(xii) nonché alle conseguenze pregiudizievoli, attuali e/o future, che, da tutte le suindicate circostanze, possano essere derivate agli Aderenti e/o a loro eventuali cointestatari/coinvestitori/comunisti e/o aventi causa.
La corresponsione dell’Indennizzo non determinerà, in capo agli Aderenti, un obbligo di restituzione delle Azioni VB da essi detenute, che resteranno, quindi, nella piena titolarità degli Aderenti medesimi.
L’indennizzo dovrà intendersi corrisposto a tacitazione di ogni e qualsivoglia diritto, pretesa, ragione ed eccezione degli Aderenti nei confronti dell’Istituto, delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, nonché, senza necessità di accettazione, condivisione, assenso o dichiarazione alcuna da parte di essi, di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con conseguente improponibilità di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile) nei confronti di tutte le predette persone fisiche e/o giuridiche, con riferimento a tutte le circostanze di cui sopra e, comunque, ad ogni altro fatto, evento e conseguenza, anche ove sin qui non dedotti, in qualunque modo connessi o riferiti ad operazioni di investimento/disinvestimento in ogni tempo effettuate dagli Aderenti in Titoli VB, oltre che all’esercizio dei diritti sociali, economici ed amministrativi, da essi derivanti.
L’esatta entità dell’Indennizzo sarà calcolata in misura percentuale rispetto alla complessiva perdita teorica sofferta (“Perdita Teorica”), che è stata determinata con l’applicazione al Periodo di Riferimento del criterio LIFO (“last in first out”), in cui la prima vendita del periodo decurta l’ultimo acquisto effettuato. Le modalità di determinazione della Perdita Teorica sono meglio illustrate nell’allegato sub 1.
L’Offerta è esclusivamente rivolta ai Destinatari, ossia a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di seguito indicati:
Requisiti soggettivi
(i) fossero titolari di Azioni VB al 31/12/2016;
(ii) siano persone fisiche (ivi compresi i dipendenti ed ex dipendenti delle società del Gruppo Veneto Banca, salve le esclusioni precisate dal Regolamento), anche se titolari di ditta/e individuale/i;
(iii) siano società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) o enti no profit (Onlus, fondazioni, associazioni ed enti religiosi)
(iv) siano curatele fallimentari (nel caso in cui si riferiscano a persone giuridiche rientranti nel perimetro dell’Offerta).
Requisiti oggettivi:
Oltre ad essere in possesso di uno dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv):
(v) abbiano acquistato le Azioni VB nel Periodo di Riferimento mediante: (a) sottoscrizione di aumenti di capitale negli anni 2007 o 2014; (b) conversione di prestito obbligazionario sottoscritto nell’anno 2013 e convertito anticipatamente nell’anno 2014; (c) acquisti dalla Banca sulle cc.dd. “negoziazioni autorizzate dal CdA” (ovvero quelle effettuate a richiesta degli azionisti tramite filiale sulla base della normativa interna pro tempore vigente); (d) acquisti da altri soci (cc.dd. “trasferimenti inter vivos”) effettuati entro la data del 28/08/2015 (data di approvazione della semestrale relativa all’esercizio 2015); (e) “aperture di libro” (ovvero aumenti di capitale finalizzati all’ampliamento della base sociale); (f) successione mortis causa ad esclusione di quanto indicato al punto 5.(vi) (“Esclusioni Soggettive ed Oggettive”).
Tra i Xxxxxxxxxxx devono intendersi ricompresi anche i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati che, sempre nel Periodo di Riferimento, abbiano acquisito Titoli VB avvalendosi dell’intermediazione dell’Istituto o delle Banche del Gruppo Veneto Banca, ma
che detengano attualmente le Azioni VB in deposito presso istituti di credito od intermediari terzi (“Destinatari Non Depositanti”).
5. ESCLUSIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE
Non rientrano tra i Destinatari, e non potranno quindi aderire all’Offerta, coloro i quali:
(i) non fossero titolari di Azioni VB alla data del 31/12/2016;
(ii) siano società di capitali od enti di qualunque natura, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto 4.(ii), oppure siano consorzi, cooperative e Pubbliche Amministrazioni;
(iii) siano investitori istituzionali o professionali;
(iv) alla data di loro adesione all’Offerta, abbiano già promosso, nei confronti dell’Istituto e/o di altre Banche del Gruppo Veneto Banca, giudizi civili, ferma restando, con riferimento a tali azionisti, la possibilità di definire accordi transattivi individuali di cui infra al punto 14;
(v) sulla base dei parametri indicati dalle Autorità di vigilanza, potrebbero essere stati coinvolti in episodi di c.d. “capitale finanziato” (l’esclusione, in tal caso, deve intendersi riferita a tutte le Azioni VB da essi detenute e non solo a quelle presuntivamente finanziate);
(vi) abbiano acquisito Azioni VB per effetto di donazioni, oppure di successioni mortis causa, in tal ultimo caso qualora il de cuius, a propria volta, abbia acquistato le Azioni VB in un momento temporale non rientrante nel Periodo di Riferimento;
(vii) abbiano effettuato trasferimenti inter vivos successivi alla data del 28/08/2015 (data di approvazione della semestrale relativa all’esercizio 2015);
(viii) abbiano acquistato Azioni VB avvalendosi esclusivamente dell’intermediazione di istituti/intermediari diversi dall’Istituto e dalle altre Banche del Gruppo Veneto Banca;
(ix) abbiano rivestito, o ricoprano, in seno all’Istituto od alle altre società del Gruppo Veneto Banca, a partire dal 1° gennaio 2007, le cariche di: (a) componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) componenti del Collegio Sindacale; (c) Consigliere Delegato; (d) Direttore Generale; (e) Vice Direttore Generale; e loro stretti familiari (entro il primo grado);
(x) abbiano rivestito, o ricoprano, in seno all’Istituto od alle altre società del Gruppo Veneto Banca, a partire dal 1° gennaio 2007 ruoli di dirigenza apicale e rientrino nella classificazione di cui allo IAS24, alla data di esecuzione delle operazioni; e loro stretti famigliari (entro il primo grado);
(xi) nella loro veste, attuale o pregressa, di amministratori, sindaci, collaboratori e dipendenti dell’Istituto e/o delle Banche del Gruppo Veneto Banca, siano stati destinatari, con riferimento alle modalità di emissione, collocamento, intermediazione, smobilizzo e quant’altro dei Titoli VB, di provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia o della Consob o siano stati coinvolti, con riferimento a condotte poste in essere nell’espletamento delle loro mansioni, in procedimenti penali che, alla data di adesione all’Offerta, non si siano ancora conclusi con provvedimenti di archiviazione, proscioglimento o assoluzione;
(xii) abbiano acquisito Azioni VB per effetto di adesione all’aumento di capitale 2016;
(xiii) comunque, tutti coloro i quali non siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente punto 4.
Non sarà comunque erogato l’Indennizzo, neppure a favore di Xxxxxxxxxxx, in relazione ad Azioni VB:
(i) acquistate in un momento temporale non rientrante nel Periodo di Riferimento;
(ii) che, prima della data di pubblicazione dell’Offerta, siano state vendute, cedute o comunque trasferite a terzi; in tal caso, le predette Azioni VB saranno scorporate dagli acquisti effettuati secondo il criterio LIFO (c.d. “last in-first out”);
(iii) ricevute a titolo di dividendo o di premio di fedeltà.
Per coloro i quali abbiano le Azioni VB, in tutto o in parte, depositate presso l’Istituto od una delle Banche del Gruppo Veneto Banca (“Azioni VB Depositate”), il numero di Azioni VB Depositate che concorreranno a determinare l’Indennizzo sarà calcolato sulla base delle risultanze della documentazione contabile dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, applicando il metodo LIFO (come meglio illustrato nell’allegato sub 1). La sottoscrizione dell’Accordo Transattivo comporterà la conferma, da parte dell’Aderente, del numero di Azioni VB di cui egli è titolare; è quindi importante che l’Aderente dichiari al
personale della propria filiale di riferimento dell’Istituto o delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca (“Filiale di Riferimento”) eventuali trasferimenti, od altre operazioni di disposizione, che abbiano avuto ad oggetto le proprie Azioni VB effettuati dopo il 31 dicembre 2016, tali per cui il numero di Azioni VB da indennizzare sia inferiore rispetto a quello calcolato dall’Istituto. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’Aderente, l’Istituto e le altre Banche del Gruppo Veneto Banca si riservano di assumere ogni più opportuna iniziativa, ivi compresa quella di escludere l’Aderente che le abbia rilasciate dalla possibilità di conseguire l’Indennizzo o, qualora esso sia già stato corrisposto, di attivarsi per ottenerne la restituzione.
I Destinatari Non Depositanti, per poter aderire all’Offerta, dovranno documentare il numero di Azioni VB di loro proprietà depositate presso istituti/intermediari terzi, mediante la consegna, alla propria Filiale di Riferimento (se ancora correntisti) o alla filiale da essi prescelta tra quelle dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca (se non correntisti), dell’estratto conto al 31 dicembre 2016 del deposito titoli acceso presso istituto/intermediario terzo su cui siano registrate le Azioni VB possedute, ovvero di altra documentazione rilasciata dagli istituti/intermediari depositari comunque attestante il numero di Azioni VB depositate presso di essi, documentazione che il Destinatario Non Depositante, qualora esibita in copia, dovrà attestare essere conforme all’originale e corrispondente alla situazione contabile al medesimo riferibile presso i suddetti istituti/intermediari depositari alla data di sottoscrizione dell’Accordo Transattivo.
L’Istituto, prima di confermare l’adesione all’Offerta al Destinatario Non Depositante e di quantificare l’Indennizzo, si riserva di effettuare tutte le necessarie verifiche, fermo restando che l’Istituto erogherà l’Indennizzo sulla base dei seguenti principi:
a) qualora il numero di Azioni VB risultante dalla copia dell’estratto conto titoli sia inferiore rispetto a quello risultante dalla movimentazione a libro soci dell’Istituto, l’Indennizzo sarà corrisposto tenendo conto di quanto indicato nella copia dell’estratto conto;
b) qualora il numero di Azioni VB risultante dalla copia dell’estratto conto titoli sia superiore rispetto a quello risultante dalla movimentazione a libro soci dell’Istituto, l’Indennizzo sarà corrisposto tenendo conto di quanto risultante da tale movimentazione, considerato che eventuali acquisti effettuati dopo il trasferimento di
Azioni VB sul conto deposito presso altro istituto/intermediario non possono essere stati intermediati dalle Banche del Gruppo Veneto Banca e - in quanto tali - sono esclusi dal perimetro dell’Offerta (secondo quanto sopra indicato).
8. PROPOSTA COMMERCIALE INTEGRATIVA
All’Indennizzo si affianca una proposta commerciale dedicata agli Aderenti (“Proposta Commerciale Integrativa”), in virtù della quale essi potranno beneficiare, presso l’Istituto od una delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca con cui intrattengano rapporti, oppure, nel caso di Destinatari Non Depositanti che abbiano aderito all’Offerta, presso l’Istituto od una delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca con cui intendano intrattenere rapporti (“Banca di Riferimento”), di una serie di agevolazioni su conto corrente, deposito vincolato e mutuo ipotecario.
Condizioni per beneficiare di tali agevolazioni sono che l’Aderente abbia sottoscritto l’Accordo Transattivo con l’Istituto nell’ambito dell’Offerta e che si sia verificata la Condizione Sospensiva (o che l’Istituto vi abbia rinunciato).
Per maggiori informazioni sulla Proposta Commerciale Integrativa (di cui è consultabile una sintesi nell’allegato sub 2 al presente Regolamento), si rimanda ai Fogli Informativi disponibili a semplice richiesta del Cliente presso le Filiali dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, oltre che sul sito internet dell’Istituto.
La Proposta Commerciale Integrativa sarà fruibile presso la Banca di Riferimento. Nel caso in cui ve ne fosse più d’una, l’Aderente, ivi compresi i Destinatari Non Depositanti che abbiano aderito all’Offerta, potranno fruirne solo presso una di tali Banche di Riferimento, che essi avranno la facoltà di scegliere.
9. EFFETTI TRANSATTIVI E RINUNCE DEGLI ADERENTI
Agli Aderenti sarà richiesto di sottoscrivere l’Accordo Transattivo, disciplinato dagli artt. 1965 e ss. cod. civ., con cui essi rinunceranno a qualunque diritto, pretesa, ragione ed eccezione nei confronti dell’Istituto, delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, nonché, senza necessità di accettazione, condivisione, assenso o dichiarazione alcuna da parte di essi, di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con conseguente improponibilità di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile) nei confronti di tutte le predette persone fisiche e/o giuridiche, con riferimento a tutte le
circostanze di cui sopra al punto 2 e, comunque, ad ogni altro fatto, evento e conseguenza, anche ove sin qui non dedotti, in qualunque modo connessi o riferiti ad operazioni di investimento/disinvestimento in ogni tempo effettuate dagli Aderenti in Titoli VB, oltre che all’esercizio dei diritti sociali, economici ed amministrativi, da essi derivanti.
Gli Aderenti, inoltre, si obbligheranno per sé e, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., per i propri cointestatari/coinvestitori/comunisti e/o aventi causa:
(i) a rinunciare al diritto, all’azione ed agli atti, e comunque a determinare l’estinzione, di qualunque procedimento, ivi compresi quelli dinanzi ad organismi di mediazione e conciliazione o per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, eventualmente già promosso nei confronti dell’Istituto, delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, nonché di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con rinuncia, in ogni caso, ad avvalersi delle decisioni rese nell’ambito dei predetti procedimenti;
(ii) a provvedere, nelle forme di legge ed entro quindici giorni dall’accredito dell’Indennizzo, alla remissione di ogni querela ovunque ed in ogni tempo eventualmente presentata, anche contro ignoti, per fatti in qualsivoglia modo connessi alle circostanze di cui sopra al punto 2;
(iii) a non impugnare, per qualunque ragione e/o titolo, l’Accordo Transattivo sottoscritto con l’Istituto;
(iv) a rinunciare definitivamente al reclamo eventualmente già presentato all’Istituto e/o ad altre Banche del Gruppo Veneto Banca in relazione alle circostanze di cui al punto 2.
Infine, gli Aderenti, per effetto e dal momento del pagamento dell’Indennizzo, surrogheranno espressamente l’Istituto in ogni diritto che essi avrebbero potuto far valere nei confronti di soggetti terzi, ivi compresi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, sempre in relazione alle circostanze di cui sopra al punto 2.
10.CONDIZIONE SOSPENSIVA
L’efficacia dell’Offerta è sospensivamente condizionata al fatto che ad essa aderiscano azionisti portatori di un numero di Azioni VB complessivamente pari ad almeno l’80% (ottanta per cento) delle Azioni VB complessivamente oggetto dell’Offerta medesima (la “Condizione Sospensiva”).
La Condizione Sospensiva è stabilita a beneficio dell’Istituto, che potrà comunque rinunciarvi in qualunque momento.
L’eventuale avveramento della Condizione Sospensiva, o la rinuncia ad essa da parte dell’Istituto, sarà comunicato, con modalità indirizzate al pubblico indistinto e sul sito internet dell’Istituto, entro il 30 aprile 2017 e comunque, in caso di proroga dei termini di validità dell’Offerta, non oltre il 30 giugno 2017.
Qualora, entro la data del 30 giugno 2017, la Condizione Sospensiva non si fosse avverata o l’Istituto non avesse comunicato la propria rinuncia ad avvalersene, l’Offerta dovrà intendersi definitivamente decaduta e priva di effetti, di tal che da essa non potrà discendere alcun obbligo, impegno, vincolo e/o responsabilità, nemmeno di natura pre- contrattuale, a carico dell’Istituto.
11.DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA
Le adesioni all’Offerta dovranno pervenire all’Istituto, con le modalità indicate al successivo punto 12, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 15 marzo 2017 (“Periodo di Adesione”).
12.MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OFFERTA
Ai Xxxxxxxxxxx sarà inviata una comunicazione informativa sull’Offerta, nella quale, oltre alle condizioni e termini che la disciplinano, saranno precisate le modalità di adesione alla stessa.
Ai Destinatari è data la possibilità di manifestare il proprio interesse, non vincolante, all’Offerta sia accedendo alla sezione dedicata attraverso il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx, sia recandosi presso la filiale della Banca di Riferimento. In filiale ai Destinatari verranno consegnati, con attestazione di avvenuta consegna:
(i) il Regolamento ed i relativi allegati;
(ii) la proposta di Accordo Transattivo ed i dettagli di calcolo dello schema compensativo personalizzato;
(iii) il modulo per l’accettazione della proposta di Accorto Transattivo.
Qualora l’Aderente si determini a perfezionare la propria adesione all’Offerta, verrà al medesimo consegnata una copia del modulo di accettazione della proposta di Accordo Transattivo, con attestazione di avvenuta consegna.
13.PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’esito dell’Offerta sarà comunicato, con modalità indirizzate al pubblico indistinto e sul sito internet dell’Istituto, entro il 30 aprile 2017 (o, in caso di proroga, comunque non oltre il 30 giugno 2017).
In caso di avveramento della Condizione Sospensiva, o di rinuncia alla stessa da parte dell’Istituto, tanto l’accredito dell’Indennizzo, quanto l’attivazione delle condizioni commerciali, avverranno entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’avveramento della Condizione Sospensiva o della rinuncia ad essa da parte dell’Istituto.
Di seguito verranno schematicamente riassunte le principali tempistiche dell’Offerta:
Termine | Attività | Modalità |
10 gennaio 2017 - 15 marzo 2017 | Manifestazione di interesse all’Offerta da parte del Azionista Destinatario dell’Offerta | Ciascun Azionista Destinatario dell’Offerta, se interessato all’Offerta, può manifestare il proprio interesse: • accedendo alla sezione dedicata attraverso il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx e registrandosi; |
• recandosi presso la propria filiale di riferimento o altra filiale prescelta. | ||
La manifestazione di interesse non è vincolante. | ||
Adesione da parte dei Destinatari dell’Offerta | Ciascun Destinatario dell’Offerta, ivi compresi i Destinatari Non Depositanti, se interessato all’Offerta, potrà aderirvi recandosi presso la propria filiale di riferimento. | |
Ai Destinatari verranno consegnati, con attestazione di avvenuta consegna: (i) il Regolamento ed i relativi allegati; (ii) la proposta di Accordo Transattivo ed i dettagli di calcolo dello schema compensativo personalizzato; (iii) il modulo per l’accettazione della proposta di Accorto Transattivo. | ||
Qualora l’Aderente si determini a perfezionare la propria adesione all’Offerta, verrà al medesimo consegnata una copia del modulo di accettazione della proposta di Accordo Transattivo, con attestazione di avvenuta consegna. |
Perfezionamento dell’adesione all’Offerta | I Destinatari, una volta conosciuta l’entità dell’indennizzo e valutate le singole condizioni e termini dell’Accordo Transattivo, potranno perfezionare la propria adesione all’Offerta presso la propria Filiale di Riferimento, portando con sé: • copia della carta di identità o del passaporto2; • in caso di persone giuridiche, il documento che attesti i suoi poteri di firma (al riguardo, si prega di verificare la documentazione da esibire con la Filiale di Riferimento). I Destinatari Non Depositanti dovranno portare con sé – oltre a quanto sopra indicato – anche la documentazione descritta al punto 7 del presente Regolamento. | |
Aprile 20173 | Comunicazione sull’avveramento della Condizione Sospensiva o sulla rinuncia alla stessa | L’esito dell’Offerta sarà comunicato dall’Istituto nel mese di aprile 2017 mediante apposito annuncio comunicato con modalità indirizzate al pubblico indistinto e sul sito internet dell’Istituto. Tutte le filiali dell’Istituto e delle Banche del Gruppo Veneto Banca saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni del caso. |
da Aprile 20174 | Pagamento dell’Indennizzo e attivazione dell’Offerta Commerciale Integrativa | Versamento in unica soluzione da parte dell’Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di avveramento della Condizione Sospensiva o di rinuncia alla stessa, sul conto corrente indicato dall’Aderente nel modulo di accettazione dell’Accordo Transattivo. |
2 Per minori o persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, si prega di prendere contatto con la Filiale di Riferimento per concordare la documentazione a supporto dei poteri di firma da produrre prima della sottoscrizione dell’Accordo Transattivo.
In caso di Azioni VB soggette a usufrutto, si prega di contattare la Filiale di Riferimento per conoscere gli specifici termini e condizioni dell’Accordo Transattivo, nonché per prendere accordi per la relativa sottoscrizione.
3 Ovvero entro la diversa data, comunque compresa entro il 30 giugno 2017, che l’Istituto potrà rendere nota in caso di proroga del periodo di adesione all’Offerta anche mediante apposito annuncio comunicato con modalità indirizzate al pubblico indistinto e sul sito internet dell’Istituto.
4 Nel caso in cui l’Istituto decidesse di estendere il periodo entro cui è possibile aderire all’Offerta di Transazione, questo termine sarà ridefinito di conseguenza.
14.TRANSAZIONI INDIVIDUALI
Resta inteso che, fin quando non sia stata sottoscritta e ricevuta dall’Istituto l’accettazione di ciascun Destinatario della proposta di Accordo Transattivo, tanto detto Destinatario, quanto l’Istituto (così come le altre Banche del Gruppo Veneto Banca) sono e resteranno pienamente liberi di gestire le proprie posizioni e disporre delle proprie pretese e dei propri diritti relativamente alle materie oggetto della proposta medesima, nonché di esercitarli in ogni competente sede.
ALLEGATO SUB 1
Modalità di determinazione della Perdita Teorica
La modalità di determinazione della Perdita Teorica delle azioni Veneto Banca, nel periodo di riferimento, per i soggetti destinatari dell’Offerta, viene effettuata nel seguente modo:
1. Individuazione della quantità di azioni nel periodo di riferimento con criterio LIFO.
2. La quantità individuata viene valorizzata al prezzo ufficiale in vigore alla data di esecuzione dell’operazione solo per le tipologie esplicitate nel Regolamento.
3. A tale importo vengono sottratti tutti i dividendi netti eventualmente percepiti ma calcolati per la sola quantità di azioni in perimetro con conteggio a LIFO.
Il criterio LIFO (Last In – First Out) non effettua la semplice sottrazione del numero di azioni vendute al numero di azioni acquistate nel periodo, ma le azioni vendute interessano, e quindi azzerano, gli acquisti effettuati prima della vendita stessa in base al criterio cronologico.
Per maggior chiarezza, si considerino i seguenti esempi.
Esempio 1
Azionista destinatario dell’Offerta che al 31 dicembre 2016 detiene nr. 367 azioni Veneto Banca, derivanti dalla seguente movimentazione:
Operazione | Anno di esecuzione | Tipologia di operazione come da Regolamento | Nr. azioni acquistate | Nr. azioni vendute |
A | 2001 | Trasferimento inter vivos | 250 | |
B | 2003 | Conversione Prestito Obbligazionario | 30 | |
C | 2007 | Aumento di Capitale | 30 | |
D | 2009 | Vendita | 110 | |
E | 2014 | Conversione Prestito Obbligazionario | 167 | |
Saldo al 31 dicembre 2016 | 367 |
Il numero di azioni in ambito, utilizzate per il conteggio della quantità LIFO sono:
1. l’operazione C di 30 azioni di Aumento di Capitale 2007,
2. l’operazione D di 110 azioni vendute a Banca,
3. l’operazione E di 167 azioni rinvenienti da conversione Prestito Obbligazionario 2013- 2017 convertito anticipatamente nel 2014.
Il numero di azioni escluse dall’ambito sono:
1. l’operazione A di 250 azioni perché non rientrante nel periodo di riferimento,
2. l’operazione B di 30 azioni perché non rientranti nel periodo di riferimento.
Calcolo del numero azioni a LIFO
Controllo le vendite, 110 azioni (operazione D), questa vendita decurta il carico precedente rientrante nel periodo di riferimento (operazione C) di 30 azioni.
Pertanto l’operazione D abbatte C e la rimanenza (-110 + 30 = - 80) non viene considerata dal conteggio perché l’acquisto che dovrebbe essere interessato da ulteriore decurtazione riguarda azioni fuori perimetro (operazione B per nr. 30 azioni e operazione A per nr. 50 azioni).
- 110 (operazione D del 2009) + 30 (operazione C del 2007) = 0
La quantità LIFO nel periodo risulta di 167 azioni dell’operazione E: [(-110+30)=0 + 167]=167
Se avessimo adottato la mera somma di acquisti e vendite nel periodo il risultato sarebbe stato:
167- 110 +30 = 87
Esempio 2
Azionista destinatario dell’Offerta che al 31 dicembre 2016 detiene nr. 397 azioni Veneto Banca, derivanti dalla seguente movimentazione:
Operazione | Anno di esecuzione | Tipologia di operazione come da Regolamento | Nr. azioni acquistate | Nr. azioni vendute |
A | 2001 | Trasferimento inter vivos | 250 | |
B | 2003 | Conversione Prestito Obbligazionario | 30 | |
C | 2007 | Donazione | 60 | |
D | 2009 | Vendita | 110 | |
E | 2014 | Conversione Prestito Obbligazionario | 167 | |
Saldo al 31 dicembre 2016 | 397 |
Il numero di azioni in ambito, utilizzate per il conteggio della quantità LIFO sono:
1. l’operazione C di 60 azioni di Donazione,
2. l’operazione D di 110 azioni vendute a Banca,
3. l’operazione E di 167 azioni rinvenienti da conversione Prestito Obbligazionario 2013- 2017 convertito anticipatamente nel 2014.
Il numero di azioni escluse dall’ambito sono:
1. l’operazione A di 250 azioni perché non rientrante nel periodo di riferimento,
2. l’operazione B di 30 azioni perché non rientranti nel periodo di riferimento.
Calcolo del numero azioni a LIFO
Controllo le vendite, 110 azioni (operazione D), questa vendita decurta il carico precedente rientrante nel periodo di riferimento (operazione C) di 60 azioni.
Pertanto l’operazione D abbatte C e la rimanenza (-110 + 60 = - 50) non viene considerata dal conteggio perché l’acquisto che dovrebbe essere interessato da ulteriore decurtazione
riguarda azioni fuori perimetro (operazione B per nr. 30 azioni, e operazione A per nr. 50 azioni).
-110 (operazione D del 2009) + 60 (operazione C del 2007) = 0
La quantità LIFO nel periodo risulta di 167 azioni dell’operazione E: [(-110+60)=0 + 167]=167
Se avessimo adottato la mera somma di acquisti e vendite nel periodo il risultato sarebbe stato:
167 - 110 + 60 = 117
Esempio 3
Azionista destinatario dell’Offerta che al 31 dicembre 2016 detiene nr. 400 azioni Veneto Banca, derivanti dalla seguente movimentazione:
Operazione | Anno di esecuzione | Tipologia di operazione come da Regolamento | Nr. azioni acquistate | Nr. azioni vendute |
A | 2001 | Trasferimento inter vivos | 250 | |
B | 2003 | Conversione Prestito Obbligazionario | 30 | |
C | 2007 | Aumento di Capitale | 30 | |
D | 2009 | Vendita | 110 | |
E | 2014 | Successione | 200 | |
Saldo al 31 dicembre 2016 | 400 |
Il numero di azioni in ambito, utilizzate per il conteggio della quantità LIFO sono:
1. l’operazione C di 30 azioni di Aumento di Capitale 2007,
2. l’operazione D di 110 azioni vendute a Banca,
3. l’operazione E di 200 azioni rinvenienti da successione. Attenzione che per la casistica successione viene verificata la quantità LIFO in perimetro del de cuius , in questo caso ipotizziamo che fossero in perimetro il 50% delle azioni ricevute in successione. Pertanto la quantità considerata per il conteggio a LIFO sarà di nr 100 azioni.
Il numero di azioni escluse dall’ambito sono:
1. l’operazione A di 250 azioni perché non rientrante nel periodo di riferimento,
2. l’operazione B di 30 azioni perché non rientranti nel periodo di riferimento.
Calcolo del numero azioni a LIFO:
Controllo le vendite, 110 azioni (operazione D), questa vendita decurta il carico precedente rientrante nel periodo di riferimento (operazione C) di 30 azioni.
Pertanto l’operazione D abbatte C e la rimanenza (-110 + 30 = - 80) non viene considerata dal conteggio perché l’acquisto che dovrebbe essere interessato da ulteriore decurtazione riguarda azioni fuori perimetro (operazione B per nr. 30 azioni e operazione A per nr. 50 azioni).
-110 (operazione D del 2009) + 30 (operazione C del 2007) = 0
La quantità LIFO nel periodo risulta di 100 azioni dell’operazione E: [(-110+30)=0 + 100]=100
Se avessimo adottato la mera somma di acquisti e vendite nel periodo il risultato sarebbe stato:
100 (solo quota successione in perimetro) - 110 + 30 = 20
CALCOLO DEL CONTROVALORE INVESTITO
Individuato il numero di azioni LIFO del periodo di riferimento, vengono valorizzate al prezzo ufficiale in vigore al momento di esecuzione, le sole tipologie di operazioni individuate nel Regolamento.
CALCOLO DEI DIVIDENDI
Per le sole azioni individuate per il “calcolo del controvalore investito”, sono conteggiati i dividendi netti eventualmente percepiti.
CALCOLO DELLA PERDITA TEORICA
La perdita teorica è conteggiata come Quantità derivante dal controvalore investito meno i dividendi percepiti.
CALCOLO INDENNIZZO
Indennizzo = Perdita teorica * 15%
ALLEGATO SUB 2
Proposta Commerciale Integrativa
In aggiunta all’Indennizzo indicato nel regolamento dell’Offerta, agli Aderenti che abbiano firmato l’Accordo Transattivo è stata riservata un’Offerta Commerciale Integrativa (“Offerta Commerciale Integrativa”) che prevede la possibilità di beneficiare delle seguenti agevolazioni e servizi a condizioni di particolare favore:
Deposito Vincolato a tasso agevolato scadenza 3 anni
• Possibilità di sottoscrivere, entro 6 mesi dalla data di indennizzo, un contratto di Deposito vincolato a tre anni destinato alle somme conseguite a titolo di Indennizzo e ad eventuali somme di denaro messe a disposizione dall’Aderente, per massimo cinque volte l’entità dell’Indennizzo e con una soglia massima di Euro 200.000,00 (duecentomila/00 Euro);
• Tasso d’interesse del 3% lordo annuo;
• Liquidazione annuale degli interessi;
• Per le Persone Fisiche (Tornaconto “PerTe”), possibilità di recedere anticipatamente ed immediatamente dal vincolo. In conseguenza dell’esercizio di tale recesso, la partita vincolata perde per il periodo intercorrente tra la data dell’ultimo accredito effettuato o, in assenza di accrediti, dalla data di costituzione del vincolo, fino alla data dello svincolo, il beneficio del tasso di remunerazione particolare applicato e, di conseguenza, sulla stessa non sarà riconosciuto alcun interesse;
• Per le Imprese Aderenti, possibilità di prenotazione dello svincolo che diventa effettivo trascorsi 35 giorni dalla data di prenotazione: trascorsi i 35 giorni la partita vincolata viene riaccreditata sul conto corrente ordinario con valuta corrispondente al giorno di riaccredito e vengono liquidati gli interessi maturati dall’ultimo accredito o, in assenza di accrediti già effettuati, dalla data di costituzione del vincolo, fino alla data di efficacia dello svincolo;
• Il tutto, secondo quanto meglio specificato nei fogli informativi.
Deposito Vincolato a tasso agevolato scadenza 10 anni
• Possibilità di sottoscrivere, entro 6 mesi dalla data di indennizzo, un contratto di Deposito vincolato a dieci anni destinato alle somme conseguite a titolo di Indennizzo e ad eventuali somme di denaro messe a disposizione dall’Aderente, per massimo cinque volte l’entità dell’Indennizzo e con una soglia massima di Euro 200.000,00 (duecentomila/00 Euro);
• Tasso d’interesse del 5% lordo annuo;
• Liquidazione degli interessi al termine del quinto e decimo anno;
• Per le Persone Fisiche (Tornaconto “PerTe”), possibilità di recedere anticipatamente ed immediatamente dal vincolo. In conseguenza dell’esercizio di tale recesso, la partita vincolata perde per il periodo intercorrente tra la data dell’ultimo accredito effettuato o, in assenza di accrediti, dalla data di costituzione del vincolo, fino alla data dello svincolo, il beneficio del tasso di remunerazione particolare applicato e, di conseguenza, sulla stessa non sarà riconosciuto alcun interesse;
• Per le Imprese Aderenti, possibilità di prenotazione dello svincolo che diventa effettivo trascorsi 35 giorni dalla data di prenotazione: trascorsi i 35 giorni la partita vincolata viene riaccreditata sul conto corrente ordinario con valuta corrispondente al giorno di riaccredito e vengono liquidati gli interessi maturati dall’accredito o, in assenza, dalla data di costituzione del vincolo, fino alla data di efficacia dello svincolo;
• Il tutto, secondo quanto meglio specificato nei fogli informativi.
Gli Aderenti all’Offerta possono decidere di investire in entrambi i depositi vincolati sopra indicati. In tal caso, l’importo complessivo investito nei due depositi non può essere superiore a 5 volte l’importo dell’Indennizzo, con un tetto massimo complessivo pari a euro 200.000,00.
La Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun Depositante una copertura fino a euro 100.000,00 (articolo 96 e seguenti del Testo Unico Bancario). La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera considerando l’ammontare complessivo detenuto da un cliente nei suoi depositi presenti all’interno della Banca. Nel caso di rapporti cointestati, il relativo saldo viene diviso per il numero dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a ciascuno spettante. La liquidità di ammontare fino a euro 100.000,00 è garantita dall’operatività del suddetto Fondo e non è quindi assoggettabile alle misure, tra cui il “bail-in”, disciplinate
dalla normativa sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Mutuo Casa (solo clientela privata e fruibile una sola volta per ogni Atto Transattivo)
• Mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione della casa senza spese di istruttoria, di incasso rata e di perizia (es. risparmio fino a euro 1.704,00 per un mutuo di euro 100.000,00 a 30 anni);
• Rientrano nell’agevolazione i seguenti prodotti:
- Mutuo ipotecario “WelcHome”
- Mutuo ipotecario “Sempre Sereno”
- Mutuo ipotecario “Open”
- Mutuo ipotecario “Progetto Casa”
• L’agevolazione prevista è da ritenersi valida per 24 mesi dalla liquidazione dell’indennizzo;
• L’agevolazione è riservata agli Aderenti all’Offerta che abbiano sottoscritto l’Accordo Transattivo e che siano persone fisiche;
• L’aderente all’Offerta può cedere la possibilità di godere di questa agevolazione al coniuge o a parenti in linea diretta (genitori e figli);
• La concessione del mutuo, rimessa alla piena discrezione della Banca, è in ogni caso tassativamente subordinata al positivo esito della consueta istruttoria da parte della Banca, anche sotto il profilo del merito creditizio del richiedente;
• Il tutto, secondo quanto meglio specificato nei fogli informativi.
Conto Corrente agevolato
• Persone Fisiche: Conto Corrente “PerTe”, con canone mensile pari a zero (anziché 4€), per 3 anni dall’apertura;
• Imprese: Conto Corrente “PMI PerTe”, con canone mensile pari a zero (anziché 8€), per 2 anni dall’apertura;
• Agevolazioni fruibili entro 6 mesi dalla dalla liquidazione dell’indennizzo;
• Il tutto, secondo quanto meglio specificato nei fogli informativi.
La Proposta Commerciale è parte essenziale ed inscindibile dell’Offerta di Transazione. Condizione essenziale per poter beneficiare della Proposta Commerciale è:
• l’accettazione dell’Offerta di Transazione mediante la stipula del relativo Accordo Transattivo con la Banca, nei termini previsti dal presente Regolamento, e
• l’avveramento della Condizione Sospensiva indicata nel Regolamento, o la rinuncia alla medesima da parte della Banca.
L’Aderente all’Offerta rimane comunque del tutto libero di decidere, a propria discrezione, se beneficiare, o meno, di una o più delle agevolazioni sopra descritte.
Le agevolazioni sopra descritte, ove richieste dall’Azionista Destinatario dell’Offerta che ha firmato l’Accordo Transattivo previsto dall’Offerta, saranno rese disponibili dalla Banca previo accertamento delle condizioni per aderirvi secondo le usuali istruttorie interne, fermo
– per quanto riguarda il mutuo – le ulteriori limitazioni più sopra indicate.
Per le ulteriori informazioni sulle agevolazioni e condizioni contrattuali dei prodotti sopra citati si rinvia ai Fogli Informativi a disposizione della clientela presso le filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.