CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
(modello /tipo)
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:
la Società [società] , con sede in [località] , in persona del legale rappresentante, cod. fisc. [c.f. ] , di seguito denominata “Sponsor”;
e
l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo n. 6 di Modena , con sede in Modena , in persona del legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc. [c.f. ] di seguito denominata “sponseè”;
premesso
- che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del P.O.F., un progetto per [titolo del progetto] e previsto nel programma annuale un’iniziativa/attività [iniziativa/attività]);
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.
- che alla Scuola sono note le finalità dell’attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dalla Scuola stessa
- che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/12/2016 i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall’art. 33 D.M. 44/2001
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Obblighi dell’Istituzione scolastica
L'Istituzione scolastica si obbliga:
- a realizzare nel periodo [periodo] la seguente iniziativa/attività/progetto [iniziativa/attività/progetto] come previsto nel P.O.F. e/o nel programma annuale;
- ad inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto e/o sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor, il nome dello Sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica: …………………..
Art.2 Obblighi dello sponsor.
Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di € [ importo ] nel modo seguente: [ modalità ] . (Oppure: Lo Sponsor realizzerà per tali prestazioni l’allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi e attrezzature per le attività didattiche con annessa fornitura di materiale specifico per ……[ laboratorio di informatica, e/o laboratorio di arte e immagine, e/o laboratorio musicale, e/o laboratorio intercultura, e/o laboratorio diversamente abili, e/o laboratorio di scienze naturali, e/o nuovi laboratori, e/o palestra, e/o biblioteca, e/o per la pulizia e la sanificazione degli ambienti; materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax, ecc.), e/o per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta fotocopie, ecc. ]……). (Oppure: Lo Sponsor realizzerà il luogo virtuale della scuola). (Oppure: Lo Sponsor realizzerà …[.altre opzioni. ] …).
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
Art.3 Facoltà di recesso
A norma dell’art. 1373 cod. civ. l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
Art. 4 Risoluzione del contratto
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.
La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor.
In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all’Amministrazione scolastica.
Il mancato pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento.
Art. 5 Diritto d'uso dell'immagine.
Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.
Art.6 Pubblicità.
Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto,
di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.
La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.
Art. 7 Limiti di responsabilità.
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Nell’ambito delle sue attività -relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti – lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all’approvazione del Dirigente Scolastico.
Art. 8 Clausola di non esclusività.
Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime ad una singola iniziativa o attività prevista nel Pof della scuola.
Art.9 Esecutività
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, e di sottoporre il relativo contratto al Consiglio d’Istituto, che si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:
1. ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale;
4. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale disdicevole per la moralità pubblica;
6. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.”
Art.10 Durata
Il presente contratto avrà efficacia dal …………… al ……………
Art.11 Trattamento dei dati
I dati personali raccolti in applicazione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I dati possono essere oggetto di comunicazione / diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del contratto.
Art.12 Trattamento fiscale
Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell’autonomia scolastica.
Art. 13 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art.14 Spese ed oneri fiscali
Sono a carico dello Sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
[località] , [data] Firme