Contract
C O M U N E D I O L G I A T E C O M A S C O
Provincia di Como
CONTRATTO DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO (AA. SS. 2016/17, 2017/18, 2018/19 CON FACOLTA’ DI PROROGA PER GLI XX.XX. 2019/20, 2020/21).
Repubblica Italiana
L’anno duemilasedici il giorno del mese di
in Olgiate Comasco, nella Casa comunale, avanti a me dott.
, Segretario comunale del predetto Comune, Pubblico ufficiale per la ricezione del presente atto nel rispetto del combinato disposto dell’art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, sono comparsi senza l’assistenza di testimoni, avendone le parti espressamente rinunciato, me consenziente, i Signori :
a)- , nato a il giorno
nella sua qualità di Responsabile del Servizio
del Comune di Olgiate Comasco ( C. F./P. IVA 00417080132), il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n. del di seguito nel presente atto denominato semplicemente «concedente»;
b)- , nato a il , residente in , via n. , C.F. in qualità di legale rappresentante/procuratore, come da procura agli atti,
dell’impresa con sede in , via n. codice fiscale e partita IVA
, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«concessionaria»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che in seguito di gara a procedura aperta, il cui report di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del servizio n. in data
, la concessione relativa a quanto in oggetto specificata è stata aggiudicata al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso del % sul prezzo posto a base d’asta di € 4,50= a pasto, di cui € 0,02= non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto della concessione
Il Concedente, come sopra rappresentato, concede alla Concessionaria
che, come sopra rappresentata accetta senza riserva alcuna, il servizio di refezione scolastica riservata agli alunni delle scuole primarie di Olgiate Comasco e al personale docente autorizzato alla sorveglianza dell’Istituto Comprensivo di Olgiate Comasco.
Articolo 2. Obblighi della Concessionaria.
Il concedente concede il servizio di cui al precedente articolo alla Concessionaria sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e nel capitolato Speciale, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. del
, che, sottoscritti dalla Concessionaria per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto di concessione, anche se materialmente non vengono allegati.
Articolo 3. Obblighi della Concessionaria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.
La Concessionaria dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti dall’azienda concessionaria e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso così come indicato all’art.
118 comma 6 del Codice Contratti. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o
dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. La Concessionaria si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
Articolo 4. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
La Concessionaria ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalle legge 12 marzo 1999 n. 68.----- ovvero ---------------------
Articolo 5. Durata della concessione.
La concessione del servizio in argomento ha la durata di 3 (tre) anni scolastici (2016/17, 2017/18, 2018/19), con facoltà di proroga per i due anni scolastici successivi (2019/20, 2020/21). L’inizio del servizio avrà decorrenza dal mese di settembre 2016 in coincidenza con l’attivazione presso l’Istituto Comprensivo del servizio di refezione scolastica. La Concessionaria si è resa disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto di concessione. Il Comune di Olgiate Comasco, alla scadenza della presente concessione, valuterà l’opportunità di prorogare il servizio laddove ravvisi un preminente interesse pubblico e l’operato della ditta stessa sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità, richiesti nel primo appalto e non vi siano state contestazioni rilevanti, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza dell’operato prestato dalla ditta concessionaria nel corso del periodo del presente appalto; i servizi che saranno oggetto di proroga contrattuale sono gli stessi indicati nel Capitolato d’appalto.
Articolo 6. Corrispettivo della concessione
Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € =
(euro ), dedotto lo sconto del ,00% ( percento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € 4,50=, di cui € 0,02= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo della concessione è stimato in € =, oltre Iva. Articolo 7. Variazione quantitativa e qualitativa dei servizi.
Le variazioni positive o negative del numero dei pasti annui indicati in via presunta nel Capitolato d’appalto non daranno diritto alla variazione delle condizioni economiche pattuite.
Articolo 8. Aggiornamento prezzi.
La Concessionaria potrà richiedere, dal secondo anno del servizio, la revisione del corrispettivo con riferimento all’indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati elaborato dell’Istat, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 9. Cauzione definitiva.
La Concessionaria, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente concessione, ha costituito cauzione definitiva di €
= ( ), mediante
n. in data
rilasciata da - agenzia di . (L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% rispetto a quello calcolato applicando l’art. 113 del Codice dei Contratti visto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 75 comma 7 del medesimo Codice dei Contratti). La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Concessionaria. La garanzia prestata dovrà avere validità sino a sei mesi successivi alla scadenza del contratto di concessione e verrà svincolata, con apposito atto, solo allo scadere del suddetto periodo previa avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra le parti. Articolo 10. Assicurazioni.
La concessionaria si assume ogni responsabilità , sia civile che penale, prevista dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dalla presente concessione e le responsabilità derivanti da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all’ingerimento da parte dei commensali dei cibi preparati contaminati e/o avariati forniti dalla medesima. La concessionaria ha presentato a copertura della responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi del servizio, compresa la copertura per rischi
da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio apposita polizza assicurativa RCT, con massimali non inferiori a quelli fissati nel Capitolato d’appalto.
La Concessionaria si impegna a mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata della concessione, a comunicare eventuali annullamenti o disdette e, in quest’ultima ipotesi, a sostituire le polizze disdettate. La Concessionaria si impegna altresì a trasmettere le quietanze relative alle annualità successive.
La Concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore della Concessionaria da parte di società assicuratrici.
La Concessionaria si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese e i danni che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della Concessionaria ed in ogni caso da questa rimborsate.
La Concessionaria è sempre responsabile, sia verso il Concedente, sia verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure
responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati nell’espletamento del servizio che potessero derivare al Concedente o ai terzi. dei contratti.
Articolo 11. Adempimenti in materia antimafia.
Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del c.d. Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in base alla documentazione rilasciata da --.
Articolo 12. Adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.
I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
La Concessionaria ha comunicato alla Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E’fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.
Articolo 13. Recesso.
Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto di concessione previo il pagamento dei servizi già eseguiti.
Articolo 14. Risoluzione del contratto di concessione.
Le ipotesi di risoluzione del contratto sono previste nel Capitolato d’appalto. La Concessionaria incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal Concedente, salvo l’ulteriore risarcimento del danno per l’eventuale nuova concessione e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.
Articolo 15. Controversie.
Tutte le controversie in ordine alla concessione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Articolo 16. Spese contrattuali.
Sono a carico della Concessionaria, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 23.05.1924 n. 827 tutte le spese del contratto di concessione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
Articolo 17. Registrazione.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del presente contratto di concessione sono soggetti al pagamento dell’I.V.A.. si richiede pertanto la registrazione del contratto a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Articolo 18. Codice di comportamento.
La Concessionaria è consapevole che “la sottoscrizione del presente atto comporta assoggettamento alle norme previste nel Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e nel codice dell’Ente, nella
consapevolezza che le violazioni alle disposizioni riportate nei codici di comportamento comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale”, così come previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Olgiate Comasco. La Concessionaria medesima dichiara di aver ricevuto in data odierna copia del succitato codice di comportamento dei dipendenti.
Articolo 19. Trattamento dei dati personali.
Il Concedente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa la Concessionaria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto di concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di concessione si rinvia alle norme di legge in vigore.
Del presente atto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono con me.
Questo atto consta di n. ( ) intere facciate e n. righe sin qui della facciata dattiloscritta da persona di mia fiducia.
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
L’Ufficiale Rogante
Contratto firmato digitalmente ai sensi del D.L. n. 82/2005 e ss. mm. e ii.