LEGNO E ARREDAMENTO PMI - CONFAPI
LEGNO E ARREDAMENTO PMI - CONFAPI
Maggio 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
18 aprile 2017 | 1° giugno 2016 | 31 maggio 2019 | |
Parti stipulanti | Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
CCNL | 25 ottobre 2013 | 1° giugno 2013 | 31 maggio 2016 |
Parti stipulanti | Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali. Rientrano nel campo di applicazione del c.c.n.l. le seguenti attività e produzioni. Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando il materiale acquistato – segherie che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o trattamento chimico del legno per la conservazione - trattamento, deposito, stagionatura, immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, "medium density" e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai, ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio - fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci, fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, abs, pvc, poliestere rinforzato, polipropilene, ecc. Le industrie boschive e forestali comprendono: - le industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone); - le segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al punto precedente. |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | Dal 1.5.2017 Aumenti dal 1.3.2018 e dal 1.3.2019. Saranno definiti dalle parti, in relazione all’andamento dell’indice IPCA generale, entro i mesi di marzo 2018 e di marzo 2019. Lavoratori in inserimento. I lavoratori privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda, percepiscono per un periodo di 18 mesi un minimo tabellare ridotto del 10% rispetto a quello della cat. AE1. Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino al raggiungimento del massimo previsto. L’elemento perequativo viene erogato ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto stabilito dal c.c.n.l.; l'importo è comprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e non concorre al calcolo del tfr. Nel caso di ricorso alla Cigo per un periodo superiore a 20 settimane o alla Cigs, l’elemento perequativo non viene erogato. |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della normale retribuzione, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le assenze dovute a malattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto, nonché le assenze per permessi che non superino nel complesso un mese nell’arco dell’anno. |
Premio di risultato | La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini della competitività aziendale. |
Cat. | Minimo tabellare | Indennità di contingenza | Edr |
AD3 | 1.919,71 | 531,30 | 10,33 |
AD2 | 1.785,78 | 528,03 | 10,33 |
AD1 | 1.651,84 | 528,03 | 10,33 |
AC4 | 1.517,92 | 528,03 | 10,33 |
AC3 | 1.383,98 | 522,49 | 10,33 |
AC2 | 1.383,98 | 522,49 | 10,33 |
AC1 | 1.267,91 | 522,49 | 10,33 |
AS3 | 1.383,98 | 522,49 | 10,33 |
AS2 | 1.250,04 | 522,49 | 10,33 |
AS1 | 1.196,47 | 518,30 | 10,33 |
AE3 | 1.129,51 | 518,30 | 10,33 |
AE2 | 1.062,54 | 515,30 | 10,33 |
AE1 | 892,89 | 512,79 | 10,33 |
Scatti di anzianità | |||
Cat. | Importo | Cat. | Importo |
AD3 | 15,00 | AS3 | 11,00 |
AD2 | 14,00 | AS2 | 9,50 |
AD1 | 13,00 | AS1 | 9,50 |
AC4 | 12,00 | AE3 | 9,00 |
AC3 | 10,00 | AE2 | 8,50 |
AC2 | 10,00 | AE1 | 8,00 |
AC1 | 9,50 |
Elemento perequativo | |
fino al 31.5.2017 | dal 1.6.2017 |
13 euro/mese per 12 mensilità | 18 euro/mese per 12 mensilità |
DATI RETRIBUTIVI | |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il ricorso al lavoro straordinario, che deve essere contenuto in 250 ore annuali, è ammesso in casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti come deroga/eccezione dalla legge. Inoltre l’azienda può ricorrere allo straordinario in relazione a: - necessità connesse alla manutenzione degli impianti; - termini di consegna vincolanti e/o presentazioni commerciali del prodotto; - adempimenti amministrativi e di legge per scadenze inderogabili; - ritardi nella consegna delle materie prime; - realizzazione del campionario; - improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti; - lavori in trasferta in Italia e all’estero. Ai soli effetti del trattamento economico per lavoro straordinario, le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti (fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario), sono considerate utili per il raggiungimento dell’orario contrattuale. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla quota oraria di: minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo. |
Altre voci | Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita ai lavoratori la cui mansione prevalente consiste nel maneggio di denaro con responsabilità per errori. L’indennità è commisurata al 6% del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza. Indennità per lavori nocivi e pericolosi. Operai, erogazione di un'indennità speciale, commisurata al 10% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, per le ore di effettiva prestazione nei lavori di seguito indicati: - lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili; posa in opera degli infissi ad un'altezza non inferiore a 4,50 metri da terra o dal pavimento; - lavori in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi. Intermedi, erogazione di una maggiorazione della retribuzione, commisurata al 10% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, per le ore di effettiva prestazione in lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 6,50% dei minimi di paga base tabellare. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 174. Numero di mensilità: 13. Retribuzione. E’ costituita dai seguenti elementi: minimo tabellare, scatti di anzianità, eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale, indennità di contingenza, eventuali indennità continuative di ammontare determinato. Interruzioni del lavoro (operai): se causate da forza maggiore, al lavoratore trattenuto in azienda compete la normale retribuzione. Nelle industrie boschive e forestali l’operaio a economia riceve la retribuzione per la prima mezz’ora. Anzianità di servizio (impiegati e intermedi): le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio (nell’ambito del periodo di conservazione del posto) non interrompono l’anzianità di servizio agli effetti e nei limiti previsti dal c.c.n.l. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 4 aree (direzionale, gestione/coordinamento, specialistica, esecutiva), suddivise in livelli retributivi. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 18). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni pertinenti a diversi livelli viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 40 giorni lavorativi per gli operai; - 3 mesi per gli intermedi e gli impiegati; il limite di 3 mesi può essere raggiunto anche cumulando più periodi nell’arco temporale di un anno per gli intermedi e per il passaggio alle cat. AD1-AD2 degli impiegati e nell’arco temporale di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie degli impiegati. Passaggio di categoria. Passaggio da operaio a intermedio: - l’anzianità decorre nuovamente ai fini degli scatti; - l’anzianità prestata nella categoria di provenienza è utile nella misura del 50% agli effetti del preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. Passaggio da operaio a impiegato o da intermedio a impiegato: - l’anzianità decorre nuovamente ai fini degli scatti; - l’anzianità prestata nella categoria di provenienza è utile nella misura del 50% agli effetti del preavviso in caso di dimissioni. |
Periodo di prova | Durata: periodi di effettiva prestazione. |
Tipo di prestazione | Maggiorazioni % | ||
Operai | Intermedi | Impiegati | |
straordinario feriale | 28% | 28% | 28% |
straordinario festivo | 50% | 50% | 60% |
straordinario notturno | 50% | 50% | 50% |
straordinario festivo notturno | 60% | 70% | 70% |
notturno | 30% | 30% | 30% |
notturno (turni avvicendati) | 30% | 30% | 30% |
festivo (anche a turni avvicendati) | 40% | 40% | 40% |
Categoria | Durata |
Quadri - Impiegati AD1-AD2 | 6 mesi |
Impiegati (altre categorie) | 3 mesi |
Intermedi | 1 mese |
Operai AS3 | 9 settimane |
Operai AS2 | 6 settimane |
Operai AS1 e AE2 | 4 settimane |
Operai AE1 | 2 settimane (prorogabile a 3 settimane) |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Riduzione (impiegati). Il periodo di prova è ridotto: - a 3 mesi per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; - a 2 mesi per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Malattia e infortunio: il periodo di prova interrotto per malattia o infortunio può essere completato se il lavoratore è in grado di riprendere servizio entro i seguenti termini decorrenti dall’inizio dell’assenza: - operai, entro 15 giorni in caso di malattia ed entro 20 giorni in caso di infortunio; - intermedi, entro 25 giorni sia per malattia che per infortunio; impiegati/quadri, entro 40 giorni sia per malattia che per infortunio. Lavoro a tempo determinato Il periodo di prova non può essere reiterato in caso di nuova assunzione nella medesima azienda, sia con contratto a termine che a tempo indeterminato entro 24 mesi per le medesime funzioni. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali con riposo di norma al sabato. L’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale calcolata su un periodo di 12 mesi. Regimi di orario con articolazioni diverse da quella contrattuale: l’orario può essere articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori al limite contrattuale e settimane con prestazioni inferiori, da compensare nell’arco di 12 mesi; le prestazioni eccedenti l’orario normale non costituiscono straordinario e quelle dopo la 41esima ora settimanale sono retribuite con la maggiorazione del 10%. Flessibilità: per esigenze di carattere produttivo/organizzativo, le aziende possono disporre l’effettuazione, anche per singoli reparti, di prestazioni fino a 45 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell’arco di 12 mesi consecutivi, da compensare con equivalenti riposi. I lavoratori che prestano almeno 30 ore, dopo l’orario normale di 40 settimanali, maturano 4 ore di permesso retribuito. Lavoratori discontinui. L’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali. Turnisti. I lavoratori che effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere beneficiano di un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto. In caso di impossibilità tecnica di fruire del riposo, i lavoratori hanno comunque diritto ad una pausa retribuita di 10 minuti e ad un compenso sostitutivo per la parte residua pari alla quota oraria della retribuzione maggiorata del 5% (la maggiorazione è omnicomprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali). |
Banca ore | Confluiscono in banca ore i permessi rol-ex festività non fruiti entro l’anno di maturazione e (a richiesta del lavoratore) le ore di lavoro straordinario prestate oltre le 80 nell’anno solare. Le ore accantonate devono essere fruite entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello nel quale la prestazione straordinaria è stata effettuata. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota giornaliera (1/26) della normale retribuzione. |
Ferie | Maturazione: 4 settimane per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia che comporti ricovero ospedaliero. |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi ROL: 64 ore che maturano per ogni anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per dodicesimi se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Per i turnisti su tre turni avvicendati la riduzione è di 72 ore annue. I permessi per riduzione di orario non fruiti entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione vengono liquidati con le competenze del mese o accantonati, a richiesta del lavoratore, in banca ore. Permessi ex festività: 32 ore di permessi individuali retribuiti, che maturano per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). I permessi per ex festività non fruiti entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione vengono liquidati con le competenze del mese o accantonati, a richiesta del lavoratore, in banca ore. Ex festività del 4 novembre: il compenso pari a 1/26 della retribuzione mensile previsto per l’ex festività del 4 novembre è assorbito nella retribuzione relativa ai permessi per riduzione di orario. |
Categoria | Durata |
Quadri – Impiegati AD1-AD2 | 15 settimane |
Impiegati (altre categorie) | 8 settimane |
Intermedi | 5 settimane |
Operai AS e AE2-AE3 | 5 settimane |
Operai AE1 | 3 settimane |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Operai dopo il 210° giorno di malattia: in caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. Aspettativa. Nei 30 giorni precedenti la scadenza del termine di conservazione del posto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino a tre mesi. In caso di patologie gravi (tumorali e leucemiche) che comportino terapie salvavita, il lavoratore ha diritto ad un'aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 365 giorni, da richiedere per iscritto con almeno 3 mesi di preavviso sulla scadenza del periodo di comporto. Lavoro a tempo determinato: il periodo di conservazione del posto è pari a un terzo della durata del contratto con un minimo di 30 giorni. |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata). |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione normale per un massimo di 12 mesi. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore un congedo di 16 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di miglioramento culturale e professionale, intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti oppure altre iniziative di formazione professionale ritenute idonee dall’azienda, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Nel caso di frequenza di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo i permessi retribuiti sono elevati a 250 ore pro- capite, comprensive delle prove di esame. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai corsi è elevato a 2/3. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 3% della forza occupata; in ogni reparto deve comunque essere garantito il regolare svolgimento dell’attività produttiva. Nelle aziende che occupano fino a 25 dipendenti può fruire dei permessi un solo lavoratore. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare l’1% della forza occupata (con arrotondamento all’unità superiore della frazione decimale pari o superiore a 0,5). Nelle unità produttive fino a 149 dipendenti può comunque assentarsi un lavoratore. Il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le assenze per ferie, malattia e altri congedi. |
Altri permessi e aspettative | Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un componente la sua famiglia anagrafica. Il permesso deve essere utilizzato entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità. I permessi sono cumulabili con quanto previsto per l’assistenza ai disabili dall’art. 33, L. n. 104/1992. Congedo per motivi familiari. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari indicati dall’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 e relativo regolamento di attuazione, concernenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. (coniuge, figli e in mancanza loro discendenti prossimi, genitori e in mancanza loro ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere altresì richiesto per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti per lutto (vedi). Durante il periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto. Riabilitazione tossicodipendenti, ludopatici e altri. Lavoratore tossicodipendente: il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 3 anni. Il periodo di assenza è considerato aspettativa non retribuita. Lavoratore ludopatico: il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 2 anni. Il periodo di assenza è considerato aspettativa non retribuita. Lavoratore affetto da disordine alimentare: il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 12 mesi. Il periodo di assenza è considerato aspettativa non retribuita. Familiari dei soggetti in riabilitazione: al lavoratore, familiare di un soggetto tossicodipendente, ludopatico o affetto da disordine alimentare, che abbia la necessità, attestata dal servizio pubblico, di concorrere al programma di riabilitazione, compete un periodo di aspettativa non retribuita. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Quando l’assenza supera le 24 ore ha inoltre |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
Per singola malattia: 13 mesi. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell’arco di 30 mesi consecutivi. | Operai – eventi di durata fino a 12 giorni | |
dal 1° al 3° giorno | 85% | |
dal 4° al 210° giorno | 100% | |
Operai – eventi di durata superiore a 12 giorni | ||
dal 1° al 210° giorno | 100% | |
Intermedi e Impiegati | ||
primi 6 mesi | 100% | |
7 mesi successivi | 50% |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
diritto ad una indennità pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. Nel caso di trasferta con pernottamento fuori sede per periodi prolungati, la misura dell’indennità è ridotta al 20% dopo il primo mese. Operai, l’indennità non compete: - agli operai comandati a prestare attività fuori dallo stabilimento ma entro i limiti territoriali del comune o comunque entro un raggio di 5 km. dallo stabilimento; - agli operai che normalmente o in lunghi periodi dell’anno sono adibiti ad attività fuori sede. Impiegati e intermedi, nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica prevalente delle mansioni svolte, l’indennità di missione può essere concordata direttamente con l’azienda. Ore di viaggio. Quando la trasferta ha una durata inferiore a 24 ore, per il tempo di viaggio che eccede quello che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione (minimo tabellare, indennità di contingenza, terzo elemento). Analogo trattamento spetta per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno. | |
Trasferimento | In caso di trasferimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per il lavoratore e la famiglia) e di trasloco, è dovuta un’indennità determinata come segue: - operai senza familiari a carico, 17/30 del minimo di retribuzione e dell’indennità di contingenza; - operai con carico di famiglia, 34/30 della stessa base di computo; - impiegati e intermedi senza familiari a carico, 1/2 mensilità della retribuzione normale; - impiegati e intermedi con carico di famiglia, 1 mensilità della retribuzione normale. Per impiegati e intermedi le indennità sono ridotte del 50% qualora l’azienda fornisca un alloggio nella nuova residenza. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione (fino ad un massimo di 3 mesi per gli operai). |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Durata minima: 6 mesi. Riduzioni della durata massima: - per gli apprendisti in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire, la durata è ridotta di 10 mesi, così ripartiti: primo periodo, 3 mesi; secondo periodo, 3 mesi; terzo periodo, 4 mesi; - per gli apprendisti in possesso di laurea inerente, la durata è di 24 mesi per tutte le categorie. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: la formazione professionalizzante è pari ad almeno 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Periodo di prova: quello ordinario previsto per la categoria di inquadramento iniziale. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso: - durante lo svolgimento del rapporto, il preavviso è quello ordinario previsto per la categoria di appartenenza; - al termine del periodo di apprendistato, il preavviso è quello ordinario previsto per la categoria di destinazione finale. Stabilizzazione degli apprendisti. Le aziende occupano almeno 10 dipendenti non possono assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova e quelli risolti per dimissioni o licenziamento per giusta causa). Per le aziende che occupano meno di 10 dipendenti la soglia percentuale è ridotta al 30%. E’ comunque consentita l’assunzione di un apprendista. |
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Trova applicazione l’accordo interconfederale 22.12.2016. All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall’art. 4 del D.M. 12.10.2015, al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e della relativa quota percentuale così stabilita: - 1° anno 45%; - 2° anno 55%; - 3° anno 65%; - 4° anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe |
Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
XX0 | 0-00 | XX0 | XX0 | 1-12 | AS1 |
13-24 | AD2 | 13-24 | AS2 | ||
25-36 | AD3 | 25-36 | AC1 | ||
AD2 | 1-12 | AC4 | AS3 | 1-12 | AS1 |
13-24 | AD1 | 13-24 | AS2 | ||
25-36 | XX0 | 00-00 | XX0 | ||
XX0 | 1-12 | AC3 | AS2 | 1-12 | AE3 |
13-24 | AC4 | 13-24 | AS1 | ||
25-36 | AD1 | 25-36 | AS2 | ||
AC4 | 1-12 | AC1 | AS1 | 1-12 | AE2 |
13-24 | AC3 | 13-24 | AE3 | ||
25-36 | AC4 | 25-36 | AS1 | ||
AC3 | 1-12 | AC1 | AE3 | 1-12 | AE1 |
13-24 | AC2 | 13-24 | AE2 | ||
25-36 | AC3 | 25-36 | XX0 | ||
XX0 | 0-00 | XX0 | XX0 | 1-10 | AE1 |
13-24 | AC1 | 11-24 | AE2 | ||
25-36 | AC2 | ||||
(1) Categoria di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Categoria di riferimento per la retribuzione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
dovuta. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Trova applicazione l’accordo interconfederale 22.12.2016. L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene inquadrato, anche ai fini retributivi e in coerenza con il percorso formativo, come segue: - percorsi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale, seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale; - percorsi di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. | |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. I lavoratori assunti a tempo determinato non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’unità produttiva (valore medio dei 6 mesi precedenti). Le frazioni risultanti dal calcolo percentuale sono arrotondate all’unità superiore. Possono comunque essere utilizzati fino a 10 contratti a termine, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nell’impresa. La predetta percentuale può essere elevata con accordo aziendale. Esclusioni: non rientrano nel computo i contratti stipulati per: attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; allestimento di stand fieristici, show-room; attività connesse a corners ed esposizioni; attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili sul mercato; avvio di nuove attività per una durata non superiore a 14 mesi (il periodo è elevato a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno); lancio di un prodotto o di un servizio innovativo a carattere sperimentale, per una durata non superiore a 12 mesi (la durata è prorogabile per ulteriori 12 mesi con accordo aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione riguarda: avvio di nuove attività per una durata non superiore a 14 mesi (il periodo è elevato a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno); lancio di un prodotto o di un servizio innovativo a carattere sperimentale, per una durata non superiore a 14 mesi; altre ipotesi previste da accordi territoriali/aziendali. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto per effetto di una successione di contratti conclusi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di: attività stagionali; attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; allestimento di stand fieristici, show-room; attività connesse a corners ed esposizioni; attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili sul mercato. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, è consentita l’anticipazione fino a 2 mesi rispetto all’inizio del congedo o la posticipazione di un mese rispetto al rientro in servizio del lavoratore sostituito. Particolarità: periodo di prova (vedi), malattia (vedi). |
Lavoro a tempo parziale | Clausole elastiche. Nei casi che giustificano il lavoro supplementare, le parti possono prevedere la variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero la variazione in aumento della sua durata. Le variazioni sono richieste con un preavviso di 2 giorni lavorativi. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Lavoro supplementare. Le casistiche che possono giustificare la richiesta di prestazioni supplementari (che non devono comportare: il superamento delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale, né il superamento della differenza tra l’orario a tempo pieno e l’orario ridotto per il part-time verticale) sono le seguenti: incrementi di produzione, confezionamento, spedizione del prodotto; attività a carattere stagionale; installazioni e montaggi soggetti a particolari condizioni climatico-ambientali; collocazione sul mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; sostituzione di una posizione rimasta vacante per risoluzione del rapporto; partecipazione a fiere e mostre; sostituzione di lavori assenti per ferie, permessi, aspettative; sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ma idonei ad altre mansioni; esigenze di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con i normali assetti produttivi; manutenzione/ripristino degli impianti; esigenze particolari connesse a termini di consegna vincolanti e/o presentazioni commerciali del prodotto; adempimenti amministrativi e di legge legati a scadenze inderogabili; ritardi nella consegna delle materie prime; realizzazione del campionario; improvvise e non programmate richieste dei clienti. Trattamento economico: spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20%. Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta); - in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente e totalmente inabile che assuma connotazione di gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Somministrazione di lavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a domicilio | Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. |
Maggiorazioni | % |
Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività | 22,00 |
Indennità sostitutiva del tfr | 5,00 |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Il diritto di assemblea durante l’orario di lavoro è esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti, per un massimo di 8 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: - 3 componenti nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti; - 4 nelle unità da 101 a 150 dipendenti; - 5 nelle unità da 151 a 200 dipendenti; - 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 7 nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 8 nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 9 nelle unità di maggiori dimensioni. Rappresentanti per la sicurezza: il c.c.n.l. richiama il disposto dell’xxx.xxx. 20.9.2011. |
Permessi retribuiti | RSU: dispone di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 2 ore per ciascun dipendente in forza presso l’unità produttiva; nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore viene aumentato di 15 minuti per ogni dipendente con un incremento massimo di 120 ore. I permessi attribuiti alle RSU assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23, L. n. 300/1970, nonché quelli concessi per consuetudine alla Commissione interna ove esistente. Rappresentanti per la sicurezza: il c.c.n.l. richiama il disposto dell’xxx.xxx. 20.9.2011. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 8 ore mensili (cumulabili per quadrimestre), per un massimo di: - 2 esponenti per ciascuna organizzazione, per le aziende fino a 300 dipendenti; - 3 esponenti per ciascuna organizzazione, per le aziende oltre 300 dipendenti. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Arco: - a carico azienda: 1,80% dal 1.1.2016; 1,90% dal 1.7.2017; 2% dal 1.7.2018; 2,10% dal 1.1.2019; le aliquote percentuali sono calcolate sugli elementi della retribuzione utili per il computo del tfr; - a carico lavoratore: 1,30% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (30% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza). |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo Altea: - a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità (l’obbligo contributivo decorre dal 1° agosto 2014). |
Polizze assicurative | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Contributi contrattuali | Ente bilaterale. Contribuzione a carico delle aziende aderenti al sistema: A) Fondo sicurezza: - 18 euro/anno (1,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le aziende prive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le altre aziende. B) Fondo sviluppo bilateralità: - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno, per lo sviluppo dell’apprendistato; - 3 euro/anno (0,25 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo parziale, per lo sviluppo dell’apprendistato. C) Fondo sostegno al reddito: 28 euro/anno (2,33 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro: - 8 euro/anno (0,66 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, per l’introduzione ed il sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale, nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello; - 12 euro/anno (1 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate di assistenza contrattuale. Aziende non aderenti. I datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano i relativi contributi erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario sostitutivo, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. L’elemento incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il tfr. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo è ragguagliato all’orario di lavoro. |
Categoria | Durata * |
AS3-AS2-AS1 | 21 giorni |
AE2 | 14 giorni |
AE1 | 7 giorni |
* Giorni di calendario |
Categoria | Anzianità di servizio | |||
fino a 2 anni | da 3 a 5 anni | da 6 a 15 anni | oltre 15 anni | |
AC2 | mezzo mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
AC1 | mezzo mese | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |
Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 15 anni | oltre 15 anni | |
AD2-AD1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
AC4-AC3-AS2 | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
AE3-AE2 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |
Operai
Intermedi
Impiegati
Quadri
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
5 mesi
4 mesi
3 mesi
AD3
oltre 10 anni
da 6 a 10 anni
fino a 5 anni
Anzianità di servizio
Categoria
Preavviso
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Trattamento di fine rapporto | Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di contingenza, scatti di anzianità, aumenti di merito ed analoghe eccedenze mensili sul minimo contrattuale, premio di produzione, premi e provvigioni, maggiorazioni per turni avvicendati, tredicesima mensilità ed ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente, cottimi, indennità maneggio denaro, indennità di mensa. |