ACCORDO CON IL PRIVATO PER L’ATTUAZIONE DELL’AMBITO DENOMINATO “CÁ BASSE”
ALLEGATO A
COMUNE DI SAN XXXXXXXX IN PERSICETO
Provincia di Bologna
ACCORDO CON IL PRIVATO PER L’ATTUAZIONE DELL’AMBITO DENOMINATO “CÁ BASSE”
Ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, dell’art. 11, commi 2 e ss. della Legge n°241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 23 della Legge Regionale 19 dicembre 2002, n°37.
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni conseguente effetto di legge TRA
1. Il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (BO), con sede in Xxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale 00874410376, Partita IVA 00525661203, di seguito denominato “Amministrazione Comunale”, in persona del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a San Xxxxxxxx in Persiceto (BO) il 25 aprile 1971, domiciliato per la carica a San Xxxxxxxx in Persiceto in Xxxxx Xxxxxx x. 00, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del “Comune” ed in forza di quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. ----- del ----
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2. Il Consorzio dei Partecipanti di San Xxxxxxxx in Persiceto, con sede in Xxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale di seguito denominato “Soggetto Attuatore”, in persona del presidente pro- tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a il e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio e che interviene nel presente atto in nome, per conto e in qualità di legale rappresentante del Consorzio del Partecipanti di San Xxxxxxxx in Persiceto, proprietario delle aree interessate dal presente accordo, distinte al Foglio 101, mappali n. 13, n. 532, n. 1312.
Premesso che:
- Il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ha approvato, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 e 39 del 07/04/2011, rispettivamente il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), entrati in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’approvazione (11/05/2011), ai sensi dell’art. 32, comma 12 della LR n. 20/2000;
- La Legge Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” dispone per i Comuni l'elaborazione del Piano Operativo Comunale (POC) che, in conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC), individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, da realizzare tramite Piano Urbanistico Attuativo (PUA), nell'arco temporale di cinque anni;
- L’art. 18 della Legge Regionale n. 20/2000 consente agli enti locali, qualora ricorrano le ragioni di rilevante interesse pubblico e sussista la compatibilità di quanto concordato con le scelte di pianificazione dettate dagli strumenti di pianificazione generale dell’ente, di concludere accordi con soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati e qualora tali accordi attengano al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica generali;
- La Legge Regionale n. 16/2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012” all’art. 4, comma 15, dispone per i Comuni di cui all’art. 1 della Legge 122/2012 la possibilità, allo scopo di favorire la ripresa dell’attività delle comunità insediate, di
attuare le previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC), ancorchè privo di Piano Operativo Comunale (POC), con la presentazione o l’adozione entro il 31/12/2015 di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica o privata;
- la medesima LR 20/2000 sopra richiamata, all’art. 30, comma 10, prevede che, per identificare le aree o gli edifici nei quali realizzare gli interventi attuativi, il Comune possa attivare una consultazione pubblica al fine di accertare la disponibilità degli interessati ad intervenire e di effettuare un’istruttoria tecnica sulle proposte di intervento in relazione agli obiettivi e agli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal Piano Strutturale Comunale (PSC);
- l’art. 9 dello Statuto comunale recita: “Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, attraverso un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali e delle aree agricole, nell'ambito di strumenti urbanistici sovra-comunali e nel rispetto dei valori ambientali.”
- ai sensi delle norme sopraccitate, con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013, l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare una procedura di consultazione pubblica al fine di accertare la disponibilità degli interessati ad avanzare proposte di attuazione delle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC), con lo scopo di procedere alla sottoscrizione di Accordi con il Privato (ex. Art. 18 LR 20/00);
- è interesse dell’Amministrazione Comunale, così come indicato nella delibera sopraccitata, il raggiungimento di obiettivi strategici, di seguito brevemente riportati:
1. riqualificazione urbanistica, ricucitura degli ambiti consolidati, rigenerazione degli ambiti storici;
2. potenziamento qualitativo e quantitativo della città pubblica attraverso il consolidamento del sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali (funzioni pubbliche, infanzia, terza età, etc.);
3. attuazione delle quote di ERS - Edilizia Residenziale Sociale, come strumento per realizzare le politiche abitative dell’amministrazione;
4. qualificazione energetica e sismica degli interventi edilizi;
5. dare risposta ad esigenze legate all’espansione, potenziamento e valorizzazione di attività produttive/terziarie sul territorio, attraverso uno strumento che consenta di valutarne la sostenibilità.
- è inoltre interesse dell’Amministrazione, assoggettare ciascun intervento attuativo del Piano Strutturale Comunale (PSC) ad un “contributo di sostenibilità”, a favore del Comune, commisurato, ai sensi della perequazione urbanistica definita dall’art. 7 della LR 20/2000, alla valorizzazione immobiliare generata attraverso l’assegnazione dei diritti Edificatori e declinato nella cessione di aree o in alternativa nella realizzazione di opere e/o nel concorso economico alla realizzazione di dotazioni territoriali;
- è infine interesse dell’Amministrazione il contenimento delle quantità edificatorie ad uso residenziale di nuova previsione ed il mantenimento di una densità urbanistica medio-bassa, in continuità con l’esistente, garantendo un equilibrio tra domanda e offerta di nuovi alloggi. Da ciò ne consegue la scelta di privilegiare indici edificatori attestati sul minimo previsto dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e di subordinare eventuali indici edificatori superiori ad una dettagliata valutazione di sostenibilità, nonché ad una presenza di interventi di pubblica utilità particolarmente rilevanti;
- in data 26/09/2013, con prot. 43062, il Consorzio dei Partecipanti di San Xxxxxxxx in Persiceto ha inoltrato la propria “Domanda di inserimento dell’ambito o intervento tra gli strumenti attuativi del PSC”;
- con la proposta presentata è stata prevista l’attuazione delle seguenti aree:
a) la porzione dell’ambito “XXX.XX XVII”, di proprietà del Soggetto Attuatore, censita in catasto al Foglio n°101, mappali n. 13 e n. 532;
b) l’ambito “XXX.XX IX”, di proprietà del Soggetto Attuatore e censito in catasto al Foglio n°20, mappale n. 1312;
- l’Amministrazione Comunale ha condotto la concertazione con gli interessati ed ha esaminato le proposte pervenute, al fine di definire e condividere i termini e le condizioni di intervento sulle aree in esame, sulla base degli elaborati e delle proposte presentate nell’ambito della concertazione e sulla base dei criteri approvati con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013;
- il Soggetto Attuatore, in questa sede, dichiara di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni poste dal Comune per l’assegnazione dei diritti edificatori, meglio descritte nell’articolato del presente atto e nei relativi allegati;
- il presente accordo diverrà efficace solo a seguito dell’approvazione, da parte dell’organo competente, del relativo Piano Urbanistico Attuativo (PUA), secondo le modalità previste dalla LR 16/2012, qualora questo venga presentato entro il termine del 31/12/2015 (salvo eventuali proroghe). Scaduto tale termine l’efficacia del presente accordo è subordinata al recepimento dello stesso nell’ambito dell’approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) o di sue varianti.
- il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi da realizzarsi entro l’ambito ARS interessato dalla proposta, sarà condizionato alla preventiva approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e al convenzionamento in tale sede delle cessioni di aree e/o opere, nonché della realizzazione di opere a carico dei Soggetti Attuatori, individuate sulla base di una adeguata definizione progettuale dell’intervento stesso;
Evidenziato che:
- sussistono le ragioni di rilevante interesse pubblico, di cui al comma 2 dell’art. 18 della LR 20/00, al fine di sottoscrivere il presente accordo, in quanto gli interventi oggetto del medesimo consentono all’Amministrazione Comunale di acquisire impegni specifici in ordine alla realizzazione di interventi e/o opere, funzionali a rispondere alle esigenze già espresse dall’Amministrazione Comunale, ad acquisire impegni relativamente al rafforzamento delle quote di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e all’incremento del patrimonio immobiliare da destinare a finalità pubbliche, il tutto in linea con gli obiettivi stabiliti dalla pianificazione urbanistica generale (PSC). In particolare la proposta presenta prevede:
- la cessione dell’intero ambito ARS sito nella frazione di San Xxxxxx della Decima e la realizzazione su questo di attrezzature per l’atletica ed il ciclismo;
- la cessione al patrimonio comunale di un quantitativo rilevante di aree, in prevalenza strade, marciapiedi e aree per la sosta, destinate alla pubblica circolazione e attualmente non di proprietà pubblica;
- la realizzazione di una pista di pattinaggio su rotelle all’aperto;
- l’introduzione di una nuova viabilità ad andamento est-ovest che, nell’ottica di un suo futuro sviluppo, fornirà l’opportunità di un collegamento trasversale per il territorio urbanizzato a sud di San Xxxxxxxx in Persiceto, alternativo rispetto a quanto offerto dalla via Xxxxxx Xxxxx e dalla tangenziale;
- lo sviluppo di un edificato a carattere semi-estensivo in linea con quanto già esistente.
Ritenuto altresì:
di condividere le valutazioni fatte dal Servizio Urbanistica in merito alla compatibilità delle scelte di pianificazione qui concordate in quanto il presente accordo attiva scelte che sono in linea con gli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorio sanciti dagli strumenti vigenti di pianificazione generale del territorio;
tutto ciò premesso e richiamato, tra l’Amministrazione Comunale e i Soggetti Attuatori si conviene e si stipula quanto segue, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della LR n. 20/2000.
Art. 1 – Conferma delle Premesse
1. Le parti danno atto che le premesse, le definizioni e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
Art. 2 – Impegni del Soggetto Attuatore
1. Il Soggetto Attuatore dichiara di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni poste dal Comune per l’assegnazione dei diritti edificatori, meglio descritte nell’articolato del presente atto e nei relativi allegati. Esso assume gli obblighi di cui al presente accordo per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, obbligandosi a rispettare il presente accordo e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi eventuali aventi causa.
2. Allo stesso modo i diritti e le facoltà riconosciute, per effetto del presente accordo, si intendono riconosciuti anche agli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna a consegnare all’Amministrazione Comunale, entro il termine di anni 5 dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA). Qualora il PUA venga presentato oltre il termine indicato dall’art. 4, comma 15, della L.R. 16/2012 e cioè entro il 31/12/2015 (salvo eventuali proroghe), il Soggetto Attuatore è consapevole che l’efficacia del presente accordo è subordinata al recepimento dello stesso nell’ambito del Piano Operativo Comunale (POC) ove verranno indicati eventuali tempistiche diverse per la presentazione del PUA.
4. Il PUA di cui al punto precedente dovrà essere redatto sulla base degli allegati al presente accordo e nel rispetto di tutte le norme, i requisiti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle norme vigenti, corredato da relativa convenzione urbanistica, nella quale saranno più precisamente definiti:
a) i termini per la presentazione dei titoli abilitativi delle opere di urbanizzazione;
b) i tempi e i modi di definizione delle opere e/o impianti da realizzare;
c) i tempi e i modi della realizzazione delle opere e della cessione delle aree;
d) le garanzie a fronte del rispetto degli impegni assunti;
e) tempi e modi di trasferimento al Comune della proprietà delle opere da realizzare;
f) la quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e l’eventuale scomputo degli stessi a fronte della realizzazione diretta delle stesse opere di urbanizzazione;
g) i tempi e i modi di gestione delle eventuali procedure di esproprio.
Gli elaborati grafici allegati al presente accordo costituiscono riferimento puramente indicativo e non debbono essere ritenuti vincolanti per la redazione e l’approvazione del PUA.
5. Al Soggetto Attuatore vengono assegnati 14.585 mq di SU da realizzarsi nella porzione dell’ambito “XXX.XX XVII” di proprietà dello stesso. A fronte di questo il Soggetto Attuatore si impegna ad accettare i seguenti obblighi, condizionatamente alla effettiva realizzazione dell’intervento edilizio, che sarà sancita dall’approvazione del PUA di cui al punto 3 (nonché alla sottoscrizione del relativo atto di Convenzione):
a) cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale almeno una quota pari al 30% della Superficie Territoriale di proprietà, individuata nella totalità dell’ambito “XXX.XX_IX”, e per la parte restante da individuarsi nell’ambito edificabile “XXX.XX XVII”. Su tali aree il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto potrà fare atterrare capacità edificatorie da altri ambiti, secondo i meccanismi perequativi previsti dal PSC;
b) a cedere all’Amministrazione Comunale a titolo di “contributo di sostenibilità”:
- una porzione dell’ambito “AG/X.XX_I” pari a 4.400 mq, così come individuata nella planimetria allegata al presente accordo;
- 80.000 mq di viabilità pubblica, attualmente di proprietà del Consorzio dei Partecipanti di San Xxxxxxxx in Persiceto, da individuarsi nell’ambito urbano della frazione di San Xxxxxx della Decima, previo frazionamento delle stesse a cura e spese del Soggetto Attuatore. Anche tutte le restanti procedure tecnico/amministrative (comprensive dei
relativi oneri/costi) legate alla cessione di queste aree, ivi comprese le spese notarili saranno a carico del Soggetto Attuatore;
- le aree necessarie alla realizzazione della vasca di laminazione del Comparto C2.13 “Bolina”, pari a circa 1.250 m3, la cui posizione ed estensione dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale, sulla base di un progetto condiviso con il gestore e con il competente Consorzio di Bonifica;
- le aree strettamente necessarie alla realizzazione della vasca di laminazione del Comparto B4.5 “Ex- Veneta”, finalizzate a mantenere l’invarianza idraulica sul comparto, la cui posizione ed estensione dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale, sulla base di un progetto condiviso con il gestore e con il competente Consorzio di Bonifica;
c) a progettare, realizzare e collaudare secondo le specifiche che saranno fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale, a titolo di “contributo di sostenibilità”:
- Attrezzature per l’atletica ed il ciclismo, secondo il progetto che sarà approvato dall’Amministrazione Comunale sull’area indicata con la sigla “XXX.XX_IX”, per un importo non superiore ad € 300.000 (gli eventuali maggiori costi potranno essere detratti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per gli edifici da realizzare con meccanismi da definire in sede di convenzione urbanistica);
- Pista di pattinaggio su rotelle all’aperto da realizzarsi su un’area di proprietà del Comune presso le scuole “Romagnoli”, secondo il progetto che sarà approvato dall’Amministrazione Comunale, per un importo non superiore ad € 120.000 (gli eventuali maggiori costi potranno essere detratti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per gli edifici da realizzare con meccanismi da definire in sede di convenzione urbanistica);
- Nuova viabilità di distribuzione degli ambiti edificabili a sud del Capoluogo, secondo il progetto che sarà approvato dall’Amministrazione Comunale e dagli altri Enti interessati, sulla base dello schema indicativo allegato al presente accordo. Tutti i costi superiori ad € 300.000 relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di cui al presente punto, potranno essere detratti degli oneri di urbanizzazione secondaria, dovuti per gli edifici da realizzare, con meccanismi da definire in sede di convenzione urbanistica;
d) ad assegnare, in luogo dell’impegno a realizzare la quota di Edilizia Residenziale Sociale ERS (così come previsto dall’art. 2, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC), tramite bando pubblico le unità immobiliari residenziali realizzate in diritto di superficie, secondo la particolare forma della Concessione ventinovennale rinnovabile, con canoni annuali calmierati rispetto ai prezzi di mercato. Tutte le quote di edificabilità che non saranno assegnate secondo questa modalità dovranno sottostare all’obbligo di realizzare la quota ERS secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 10 del PSC.
e) a realizzare gli standard di verde pubblico e di parcheggio pubblico, pari almeno alla quota minima richiesta dal PSC.
7. Qualora le aree su cui realizzare le opere a titolo di “contributo di sostenibilità” di cui al punto c) del precedente paragrafo, fatte salve le cessioni a completo carico del Soggetto Attuatore stabilite al x.xx b) del medesimo paragrafo, non si trovino nella disponibilità del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto o del Soggetto Attuatore, questo sarà tenuto ad acquisire tali aree prima dell’inizio dei lavori e cederle al Comune al termine di questi. Nel caso in cui l’acquisizione non sia possibile, il Comune potrà attivare le necessarie procedure espropriative. Nel caso in cui il Comune non completi le procedure di esproprio entro una data utile per l’inizio dei lavori da parte del Soggetto Attuatore (che dovrà essere sancita dalla convenzione urbanistica), il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente le opere previa escussione delle relative garanzie depositate.
8. Il Soggetto Attuatore si obbliga, in caso di cessione delle aree interessate dall’accordo stesso a un altro soggetto, ad allegare negli atti di vendita il presente accordo, pena la decadenza dello stesso, specificandone il contenuto, così da costituire parte integrante dell’atto e far aderire i terzi acquirenti agli obblighi ivi previsti.
Art. 3 – Impegni del Comune
1. L’Amministrazione Comunale si impegna ad avviare la procedura di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) qualora risulti conforme al presente Accordo e rispetti quanto previsto al comma 5 dell’articolo 2. Il PUA sarà approvato secondo le procedure previste dall’art. 35 della
L.R. 20/2000 e dall’art. 4 della LR 16/2012 qualora venga presentato entro la data del 31/12/2015 (salvo eventuali proroghe), in caso contrario l’approvazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 35 della L.R. 20/2000 previo inserimento dello stesso a POC. Qualora il PUA trasmesso non risulti conforme all’Accordo sottoscritto e in particolare non rispetti gli impegni stabiliti al precedente art. 2, l’Amministrazione Comunale potrà non procedere all’avvio della procedura e la proposta verrà respinta.
2. L’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare le eventuali procedure di esproprio necessarie all’acquisizione delle aree su cui realizzare le opere pubbliche previste dal presente accordo quale “contributo di sostenibilità”, secondo quanto indicato al punto 7 del precedente articolo 2. Nel caso in cui, entro tre anni dall’approvazione del primo PUA presentato dal soggetto attuatore, le aree necessarie alla realizzazione della nuova viabilità di distribuzione degli ambiti edificabili a sud del Capoluogo, almeno per quanto riguarda il tratto tra via Budrie e via Bassa, non siano ancora state acquisite da parte del Comune, decadrà l’obbligo di cui al punto 3 bis ultimo paragrafo.
Art. 3bis – Attuazione per stralci
Il PUA di cui all’art. 2 potrà essere presentato anche su uno stralcio dell’ambito XXX.XX_XVII, prevedendo l’attuazione parziale della SU assegnata col presente atto. La SU attuata nei singoli stralci dovrà essere commisurata all’estensione degli stessi per non prefigurare una densità edilizia troppo elevata (nello stralcio stesso o in quelli successivi) e non in linea con gli obiettivi del bando di cui in premessa. I singoli stralci dovranno essere individuati in continuità con l’edificato urbano esistente e dovranno avere una estensione ed una collocazione funzionale in relazione alle infrastrutture ed alle reti tecnologiche esistenti. Gli obblighi di cui all’art. 2 dovranno essere proporzionati all’edificabilità che viene messa in gioco nel singolo stralcio, fatte salve le seguenti prescrizioni:
- Il primo stralcio attuativo dovrà comunque prevedere la cessione, entro 30 giorni dall’approvazione del relativo PUA e comunque contestualmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, dell’intera area denominata XXX.XX_IX;
- Non potrà essere attuato uno stralcio che preveda l’attuazione di SU superiore a 4.000 mq senza aver prima ultimato e collaudato almeno il tratto da via Budrie a via Bassa della nuova viabilità di distribuzione degli ambiti edificabili a sud del Capoluogo di cui all’art. 2, paragrafo 5, punto c);
Art. 4 – Validità dell’accordo
1. Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 l’efficacia del presente accordo è subordinata alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato. A tal proposito, ai sensi dell’art. 4, comma 15, della LR 16/2012, il presente accordo, con il quale si prevede l’attuazione di parte delle “previsioni del PSC che risulta approvato alla data del 20/05/2012”, può essere immediatamente attuato, tutto o in parte, con la presentazione o l’adozione entro il 31/12/2015 (salvo proroghe) di PUA di iniziativa privata o pubblica, in deroga alle disposizioni della LR 20/2000 che attengano all’efficacia dei piani e alla obbligatorietà degli strumenti di pianificazione operativa e attuativa. In questo caso la sua efficacia è subordinata all’approvazione del suddetto PUA. Scaduto tale termine l’efficacia del presente accordo è subordinata al recepimento dello stesso nell’ambito dell’approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) o di sue varianti.
2. Il presente accordo resterà valido per 5 anni dalla sottoscrizione, al termine dei quali decadranno tutti gli impegni e tutti i diritti sanciti dallo stesso. Qualora il presente accordo venga recepito dal POC, i termini per la sua attuazione potranno essere ivi ridefiniti.
Art. 5 – Spese derivanti dal presente accordo
1. Saranno a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese tecniche derivanti dall’applicazione ed esecuzione del presente accordo. Saranno altresì a carico dello stesso tutte le spese, di qualsiasi natura, relative al frazionamento e trasferimento della proprietà delle aree oggetto del presente accordo.
Art. 6 – Richiami normativi
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 18 della LR 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Art. 7 – Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente Accordo e che non fossero definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui è stato notificato il provvedimento amministrativo, deferite all’organo giudiziario competente per materia del Foro di Bologna, con esclusione del giudizio arbitrale.
Allegati:
- Tav. 4 trasmessa rappresentante le aree interessate dal presente accordo
- Schemi della nuova viabilità di collegamento con la via Xxxxxx