ACCORDO TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E BANCA D’ITALIA PER L’ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE
Ministero della Giustizia
ACCORDO TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E BANCA D’ITALIA PER L’ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE
DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE N. 89 del 2001
Il Ministero della giustizia e la Banca d’Italia
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinante gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 89, disciplinante il diritto ad una equa riparazione di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione;
CONSIDERATO che il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani riceve e gestisce per il pagamento un rilevante numero di decreti di corte d’appello relativi a indennizzi e spese conseguenti al contenzioso di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 che interferisce con l’ordinato svolgimento dei pagamenti che fanno capo al Ministero per l’ordinaria attività istituzionale;
CONSIDERATO che la Banca d’Italia, anche quale esercente la Tesoreria dello Stato, ha interesse al regolare ed efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti pubblici;
sottoscrivono l’Accordo seguente
al fine di accrescere l’efficienza della gestione dei pagamenti delle somme riconosciute dalle competenti corti d’appello a favore dei beneficiari degli indennizzi liquidati ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.
1. Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo disciplina le modalità attraverso le quali la Banca d’Italia presta collaborazione temporanea al Ministero della giustizia nelle attività preparatorie del pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto dalle competenti corti d’appello a titolo di indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 e delle relative spese processuali. Tale collaborazione consiste nella compilazione delle minute dei titoli di spesa da sottoporre alla firma del competente dirigente del Ministero della giustizia con le modalità indicate negli articoli seguenti e con l’accordo esplicito che il Ministero non potrà mai addebitare alla Banca d’Italia errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi.
2. Referente per l’esecuzione dell’Accordo
Il Ministero si impegna a nominare un referente responsabile al quale la Banca d’Italia potrà rivolgersi senza formalità, al fine di una sollecita definizione delle problematiche che dovessero insorgere nello svolgimento di tutte le attività disciplinate dal presente Accordo, ivi comprese quelle necessarie per dare attuazione allo stesso.
3. Registrazione dei decreti di corte d’appello in apposito database
I decreti di corte d’appello sono annotati, a cura del Ministero della giustizia, in un apposito database informatico, contrassegnati da un numero d’ordine assegnato in base alla data di notifica, con i seguenti dati:
a) corte d’appello che ha emesso il decreto;
b) estremi completi del decreto;
c) nominativo del creditore;
d) data di notifica del decreto in forma esecutiva e data di scadenza del termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
e) data di decorrenza degli interessi.
4. Abilitazioni all’accesso alle procedure informatiche
Il Ministero della giustizia abilita la Banca d’Italia ad operare, da remoto, sul database indicato nell’articolo precedente, che diviene così condiviso; la Banca d’Italia implementa il database con i dati relativi alle attività compiute tempo per tempo a norma del presente Accordo.
Il Ministero abilita altresì la Banca d’Italia all’accesso al sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, SICOGE, ai fini della predisposizione delle minute dei mandati di pagamento da sottoporre alla firma del competente dirigente del Ministero della giustizia.
5. Consegna dei decreti di corte d’appello
Con cadenza settimanale, il Ministero della giustizia consegna alla Banca d’Italia - Succursale di Roma, con sede in xxx xxx Xxxxx, 00, le copie notificate dei decreti di corte d’appello pervenuti nel corso della settimana precedente (in originale se notificati con modalità tradizionale, in copia non conforme se notificati a mezzo posta elettronica certificata), unitamente ad una distinta di accompagnamento che indica il numero complessivo dei decreti e il numero d’ordine assegnato nel database.
La Banca d’Italia riceve i decreti e restituisce una copia della distinta sottoscritta.
6. Trattamento dei decreti da parte della Banca d’Italia
La Banca d’Italia - Succursale di Roma:
a) apre un fascicolo cartaceo per ciascun decreto ricevuto;
b) richiede al legale del creditore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in base a un modello fornito dal Ministero della giustizia, le informazioni necessarie per la compilazione del mandato informatico;
c) effettua il calcolo dell’importo da corrispondere per ciascun decreto sulla base di uno schema di liquidazione predisposto dal Ministero della giustizia che evidenzia, distintamente, per l’equo indennizzo: sorte liquidata dalla corte d’appello, misura del tasso degli interessi e importo dovuto a tale titolo; per le spese processuali: compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, esborsi e, in caso di distrazione delle spese al legale, ritenuta d’acconto;
d) provvede – accedendo alla procedura SICOGE – a redigere le minute dei mandati di pagamento, da sottoporre ai controlli di competenza del Ministero e alla firma del competente dirigente dello stesso.
Gli interessi sono conteggiati con decorrenza dalla data indicata nel database ed evidenziata con un tratto rosso dal Ministero sul provvedimento della corte d’appello.
La Banca svolge le attività indicate nei commi precedenti seguendo esclusivamente l’ordine registrato nel database.
I fascicoli cartacei relativi ai decreti di corte d’appello per i quali si è concluso l’iter delineato negli articoli precedenti sono restituiti, con cadenza settimanale, al Ministero della giustizia, che ne rilascia ricevuta.
7. Responsabilità delle parti
Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilità che fanno capo al Ministero a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e non esonera lo stesso dall’onere di controllare, nella forma e nella sostanza, i singoli mandati predisposti con le modalità previste dal presente Accordo.
La Banca d’Italia non assume, né nei confronti del Ministero né nei confronti di terzi, responsabilità per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi, né responsabilità connesse con la detenzione dei decreti di corte d’appello e non ha alcun obbligo di conservazione o archiviazione della documentazione ricevuta dal Ministero ai sensi del presente Accordo.
8. Durata e modifiche
Il presente Accordo diviene efficace con la nomina del referente indicato nell’art. 2 ed ha la durata di due anni da tale data.
La Banca d’Italia e il Ministero della giustizia si riservano di rivedere i termini del presente Accordo, in base alla concreta esperienza di collaborazione, anche con scambi di corrispondenza.
Roma, 18 maggio 2015
PER LA BANCA D’ITALIA
Il Direttore Generale
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia