CAPITOLO I
CAPITOLO I
- SEZIONE AMMINISTRATIVA -
Art. 1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera al piano di impiego, di arredi in conglomerato ligneo, accessori e complementi di arredo, materassi, guanciali ed altre attrezzature destinate agli edifici adibiti a Residenza Universitaria “Don Bosco”, “Buti” e “Mariscoglio” di Pisa, oltre allo smaltimento di arredi e accessori in dismissione.
L'accesso alla residenza universitaria “Don Bosco”, attualmente in fase di ristrutturazione, avviene tramite un percorso pedonale dall’area di parcheggio interna.
Il fabbricato è composto da due corpi composti ad L distribuiti su quattro piani fuori terra. Sono presenti quattro corpi scala ed un vano ascensore per la distribuzione ai piani superiori.
Al piano terra sono collocati l’ingresso, la maggior parte degli spazi comuni ed i vani tecnici. Gli alloggi degli studenti hanno tutti ingresso dal primo e dal secondo piano. Alcuni alloggi sono interamente dislocati al piano di accesso, altri sono duplex con ingresso e soggiorno-cucina collocati ad un livello diverso rispetto a quello delle camere.
Dal piano primo si accede a n.12 appartamenti di differenti metrature per un totale di n.46 posti letto, oltre a n.1 appartamento ad uso del portiere.
Dal piano secondo si accede a n.22 appartamenti di differenti metrature per un totale di n.101 posti letto.
L’accesso alla residenza universitaria “Buti”, oltre che dall’ingresso principale posto sulla via Vespucci, avviene anche dall’ingresso dal cancello carrabile sulla via Francesco da Buti. Il resede su questo lato può essere utilizzato per le operazioni di carico e scarico delle forniture. Il fabbricato è composto da tre piani fuori terra. Al piano terra si trovano locali tecnici e spazi comuni della residenza (lavanderia, sala studio, ecc.). Gli alloggi degli studenti si trovano al primo piano (n. 10 camere di metrature varie per un totale di n.15 posti letto) ed al secondo piano (n.8 camere di metrature varie per un totale di n.10 posti letto).
L’accesso alla Residenza “Mariscoglio”, oltre che dall’ingresso principale di via Venezia Giulia, avviene anche dal parcheggio tergale raggiungibile dal cancello carrabile posto su via Umbria. Il fabbricato è composto da cinque piani fuori terra. Al piano terra si trovano locali tecnici, alcuni spazi comuni della residenza e n.8 alloggi bilocali con accesso indipendente dall’esterno per un totale di n.14 posti letto, oltre n.1 alloggio ad uso del portiere. Dal secondo piano sono accessibili gli alloggi duplex disposti su due livelli per un totale di n.80 posti letto. Al piano quarto sono accessibili dal ballatoio esterno n.10 alloggi bilocali per un totale di 20 posti letto.
La fornitura di cui in appalto sarà aggiudicata mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il progetto esecutivo relativo alla stessa stabilisce specifiche e inderogabili caratteristiche tecniche dei singoli mobili, intrinseche dei materiali e della serramentistica relativa ad essi, oltre alla definizione di tutte le misure complessive dei mobili e dei singoli componenti.
Le caratteristiche tecniche sopra menzionate, insieme alle condizioni di esecuzione, sono state valutate a seguito di gare di appalto di questo stesso ente e di altri enti aventi ad oggetto forniture analoghe, di appropriata analisi del mercato di riferimento e risultano compiutamente individuate in maniera vincolante e inderogabile dal progetto esecutivo, a cui si aggiunge una contenuta incidenza dei costi di manodopera (cd. fornitura standardizzata).
Sono altresì compresi nell’appalto tutti gli oneri:
- di imballaggio;
- di trasporto e scarico;
- di mezzi di carico e scarico per collocare gli arredi e gli elettrodomestici al piano di utilizzo;
- di montaggio secondo le planimetrie allegate al presente Capitolato;
- di scollegamento e collegamento elettrico di eventuali e se necessari punti luci/prese;
- di allacciamento degli elettrodomestici alle linee elettriche esistenti (piani cottura, tv, postazione pc, ecc.);
- di pulizia dei locali dai residui del montaggio;
- di trasporto dei materiali di imballaggio e di risulta alla pubblica discarica, a qualunque distanza si trovi;
- necessari a rendere gli arredi ed elettrodomestici perfettamente funzionanti e pronti all’uso;
- per le prestazioni dei connessi servizi di garanzia e di manutenzione per tutta la durata della garanzia di cui al successivo art. 15;
- per la redazione di schede tecniche di ogni singolo elemento di arredo recante l'indicazione delle caratteristiche dei materiali costruttivi, le dimensione, e tutto ciò che necessita al fine della quantificazione del carico di incendio che dovrà essere riportata nella scheda stessa.
E’ onere dell’operatore economico, prima di presentare l’offerta, di verificare anche mediante richiesta di sopralluogo la corrispondenza delle misure indicate negli elaborati grafici. Ogni eventuale correzione al dimensionamento definitivo della fornitura deve essere comunque concordato con l’Azienda e il conseguente aggiornamento delle tavole grafiche della fornitura è ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore garantisce inoltre la possibilità di produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della prima fornitura con le medesime caratteristiche.
Art. 2 Quantità
La quantità degli elementi da fornire corrisponde a quanto indicato nel computo metrico estimativo.
Le quantità specificate potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il quinto dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 106 del Codice Appalti D.lgs. 50/2016.
Art. 3 Importo dell’appalto
L’importo stimato della fornitura e posa in opera, posto a base di gara, è pari ad €
141.587,00 (oltre IVA) come risulta dal computo metrico estimativo del progetto.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 23.052,64 calcolati sulla base degli elementi contenuti negli elaborati di progetto
Al momento non sono previste sovrapposizioni di lavorazioni, e quindi non si reputa necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.. Pertanto non sono stati calcolati oneri per la sicurezza a causa di interferenza con altre lavorazioni o operazioni. Gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 4 Termini e luoghi di consegna.
Lo smaltimento dei vecchi arredi e la consegna della nuova fornitura, nonché il completamento delle operazioni di montaggio, installazione e allacciamento, compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione, dovranno essere conclusi complessivamente entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto a cura della Direzione dell’Esecuzione in contraddittorio con l’appaltatore.
Indicativamente le operazioni di smaltimento, fornitura e posa in opera per ciascuna residenza interessata dovranno procedere per piano, iniziando dal piano più alto proseguendo successivamente ai piani inferiori.
Al momento dell’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del Verbale di Consegna della fornitura verrà concordato con la Direzione dell’esecuzione il cronoprogramma della consegna, degli smaltimenti e del montaggio.
Al termine delle operazioni suddette gli arredi, i complementi e gli elettrodomestici dovranno
essere perfettamente funzionanti, pronti all’impiego specifico ed all’uso pieno e incondizionato.
L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Azienda, prima dell’avvio delle consegne, il
nominativo di uno o più referenti organizzativi, aventi esperienza di forniture di analogo tipo. L’Appaltatore, tramite il referente organizzativo, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell’appalto. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico e/o del personale dell’Appaltatore per ragioni di disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nell’esecuzione della fornitura.
In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui al successivo art. 18, lett.a).
I luoghi di consegna saranno presso la Residenze Universitarie:
“Don Bosco” – via S. Giovanni Bosco, Pisa; “Buti” – Via Amerigo Vespucci, Pisa; “Mariscoglio” – via Venezia Giulia, Pisa.
Art. 5 Documentazione delle consegne
Alle consegne della fornitura, che avverranno presso i fabbricati indicati al precedente art. 4, dovrà essere presente, al fine di verificare il corretto recapito dei colli sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il referente organizzativo individuato dall’Appaltatore.
Art. 6 Direttore dell’esecuzione
L’Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell’esecuzione di cui all’art.
101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori operativi/Assistenti, individuati tra il proprio personale tecnico o di altro ente, che dovrà occuparsi dell’esecuzione e della contabilità della fornitura, secondo le indicazioni del D.M. n.49 del 7 marzo 2018.
La nomina del Direttore dell’esecuzione interverrà contestualmente all’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Art. 7 Modalità di esecuzione
L’Appaltatore deve effettuare le forniture dei beni oggetto di appalto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.
L’Azienda acquisisce la proprietà dei beni oggetto di appalto solo dopo che gli stessi siano stati consegnati, installati e verificati da parte del Direttore dell’esecuzione con le modalità indicate al successivo articolo 9.
Art. 8 Avvio dell’esecuzione del contratto
L'esecuzione della fornitura e posa in opera degli elementi di arredo di cui al presente Capitolato potrà avere inizio solo una volta sottoscritto il verbale di consegna redatto dal Direttore dell’esecuzione in contraddittorio con l’Appaltatore, previo concordamento del cronoprogramma della consegna e del montaggio.
Detto Verbale verrà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto di appalto, fatta salva la possibilità, in caso di urgenza, di procedere anche nelle
more della stipulazione del contratto ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 è sempre autorizzata la consegna del contratto in via d’urgenza prevista dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Art. 9 Verifiche preliminari – verifiche di conformità parziali
Al termine della fornitura e installazione presso ogni singolo piano, potrà essere disposta dal RUP una verifica parziale di quanto eseguito. Gli arredi, i complementi di arredo, gli elettrodomestici e gli accessori installati dall’Appaltatore, prima di essere dichiarati idonei, dovranno essere sottoposti a prove preliminari di funzionamento allo scopo di confermare la corrispondenza ai parametri e ai requisiti indicati dall’Azienda. Saranno inoltre verificate la potenza dichiarata degli elettrodomestici, l’assemblaggio degli arredi e degli accessori e quant’altro l’Azienda ritenga influente ai fini della regolare esecuzione della fornitura.
I risultati di dette operazioni dovranno risultare da appositi verbali di visita di conformità.
Qualora i beni non risultassero idonei l’Appaltatore dovrà tempestivamente provvedere, a proprie spese, alla sostituzione con altri idonei entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’accertamento o, nel caso si tratti di deficienze non strutturali, procedere immediatamente alla riparazione.
Art. 10 Verifica di conformità della fornitura
Al termine dell’esecuzione del contratto, il Direttore dell’Esecuzione, a fronte della comunicazione della Ditta esecutrice di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con il referente della stessa e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni (ai sensi dell’Art. 25 D.M. 49/2018)
Il Certificato di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera verrà redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio, diverrà definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Alle operazioni di verifica l’Appaltatore può farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’Appaltatore è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giungono il Direttore dell’esecuzione e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all’operatore economico, tempestivamente, a mezzo di PEC.
I beni che risultassero deteriorati durante l’esecuzione di prove, accertamenti, ed analisi, tese ad accertare la conformità della fornitura ed eseguite nel corso delle operazioni di verifica di conformità, sono a carico dell’Appaltatore il quale si impegna a reintegrarli a proprie spese.
L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati alla verifica di conformità entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l’avvenuto rifiuto, o dalla data della PEC dell’Azienda di notifica del rifiuto, ove l’Appaltatore non abbia presenziato alla verifica di conformità. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all’art. 18 lett. b).
La conformità della fornitura e messa in opera dei beni non esonera comunque l’Appaltatore per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica della conformità ma vengano accertate in seguito. Si applica a tal fine quanto previsto al successivo art. 15.
Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione dell’esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità della fornitura ai sensi dell’Art. 102 D. Lgs 50/2016.
Il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo una volta decorso il periodo prescritto dalla legislazione vigente. Decorso tale termine la conformità degli arredi si intende verificata, ancorché non sia intervenuto l’atto formale di approvazione della verifica.
Art. 11 Modalità di pagamento
Al termine delle operazioni di smaltimento e di fornitura e messa in opera dei nuovi arredi, attestata mediante il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal DE, verrà corrisposta all’Appaltatore una rata, nella misura del 80% del corrispettivo contrattuale mediante emissione di certificato di pagamento.
Si precederà al pagamento della rata di saldo del 20% al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso, in caso di esito positivo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
L’Appaltatore dovrà presentare in contemporanea con la fattura, tutte le certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi relative ai beni forniti ed installati, pena la non corresponsione degli importi dovuti, oltre a tutte le verifiche di corrispondenza ai criteri minimi ambientali in ottemperanza al DM 11/01/2017 – CAM Arredi interni – Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 – decreto correttivo D.M. 03/07/2019 - Allegato 1 al D.M. del 30/06/2021.
Si procederà ai pagamenti, con le cadenze sopraindicate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Le fatture intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’Allegato A della normativa sopracitata:
▪ Il riferimento al contratto;
▪ Il n. CIG 9115649785
▪ L’indicazione della sede presso la quale è stata consegnata la merce;
▪ La descrizione del prodotto e l’indicazione del prezzo unitario relativo, che dovrà essere conforme a quanto indicato nella Lista delle Categorie di Fornitura presentata dalla Ditta, utilizzando le unità di misura indicate in detta Lista.
I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:
Codice univoco ufficio: LUB6UB Nome ufficio: Sede Pisa
L’Azienda è inoltre soggetta all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.1 del D.L.
n.50 del 2 aprile 2017 convertito in legge il 21 giugno 2017 con la L. n.96; le fatture dovranno
pertanto recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 della L.R.T. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine di versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all’autorità competente, ed il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del D.U.R.C.; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Ditta per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Azienda
segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il Pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto dall’art.30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro
5.000,00 (cinquemila) procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.
Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.
Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’appalto. Gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’appalto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di verifica di inadempienza a tali obblighi da parte dell’Appaltatore, l’Azienda procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente
Art. 13 Invariabilità dei prezzi
I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l’intera durata dell’esecuzione del contratto perché espressi dell’Appaltatore in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che la Ditta stessa ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia.
L’Appaltatore, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole.
La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
Inoltre l’Appaltatore si impegna ad applicare lo stesso ribasso di gara sui prezzi di listino degli articoli che l’Azienda intende eventualmente ordinare in aggiunta a quelli compresi nel presente Capitolato, per un periodo di 1 (uno) anno dalla data del verbale di verifica di conformità.
Art. 14 Disposizioni per eventuali prestazioni aggiuntive
Qualora l’Azienda, per mezzo della Direzione dell’esecuzione, richiedesse e ordinasse all’Appaltatore delle modifiche o variazioni, attribuibili a mutate esigenze della stessa, queste verranno liquidate sulla base o dei prezzi di offerta o di nuovi prezzi da concordare a misura, a giudizio della Direzione dell’esecuzione, a seconda della tipologia delle prestazioni aggiuntive.
In nessun caso l’Azienda procederà al pagamento di prestazioni non previste dal contratto di
appalto e non autorizzati da un ordine a firma della Direzione dell’esecuzione.
Art. 15 Garanzia e manutenzione
L’Appaltatore garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti, per un periodo di 5 (cinque) anni sugli elettrodomestici, le attrezzature e gli arredi forniti ed installati, decorrenti dalla data della verifica di conformità di cui all’art. 10, fatto salvo il caso in cui questi siano imputabili al cattivo uso o dolo, come previsto dal DM 11/01/2017 – CAM Arredi interni – Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 – e dal decreto correttivo D.M. 03/07/2019.
L’Appaltatore è quindi obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente Capitolato, eventualmente emersi nei beni forniti durante il periodo sopraindicato, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati, da mancata rispondenza a quanto prescritto dall’Azienda o da mancata esecuzione della manutenzione periodica.
Entro 60 (sessanta) ore dalla data di ricevimento della comunicazione (a mezzo PEC) con cui l’Azienda notifica i difetti riscontrati, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose o guaste.
Se ciò non fosse sufficiente l’Appaltatore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione.
Qualora, trascorsi i termini suddetti, l’Appaltatore non abbia adempiuto ai suoi obblighi, l’Azienda applicherà le penali di cui all’art. 18. L’Azienda si riserva inoltre il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l’importo alla Ditta stessa.
I vizi occulti che si dovessero manifestare anche dopo il periodo di garanzia saranno risolti sempre a cura e spese dell’Appaltatore entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC. Nel caso in cui l’Appaltatore non assolva a tale obbligazione l’Azienda provvederà in proprio, addebitando i costi dell’intervento all’Appaltatore stesso.
E’ posto a carico dell’Appaltatore anche l’obbligo del risarcimento all’Azienda di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti, e/o anomalie funzionali degli elettrodomestici, fino alla fine del periodo di garanzia dichiarato.
L’Appaltatore è altresì tenuto ad effettuare, per tutta la durata della garanzia offerta in sede di gara, interventi annuali di manutenzione ordinaria su tutti i beni forniti. Le operazioni a carico dell’Appaltatore per ogni controllo periodico sono quelle di seguito descritte e non esaustive:
- verifica e regolazione della movimentazione delle cerniere delle ante mobili;
- verifica e regolazione dello scorrimento delle guide delle cassettiere;
- verifica del funzionamento della serratura delle ante e cassetti ed eventuale sostituzione.
- verifica e eventuale regolazione della stabilità di librerie, sedie e doghe dei letti.
- controllo del buon funzionamento degli elettrodomestici offerti.
L’esecuzione di tali interventi è condizione indispensabile per lo svincolo della fidejussione indicata al successivo art. 22, che sarà restituita all’Appaltatore al termine del periodo di garanzia offerto previa consegna di attestazione di avvenuta verifica annuale.
Art. 16 Assistenza tecnica
L’Appaltatore è tenuto a garantire, per tutta la durata della garanzia, un servizio di assistenza tecnica mediante personale qualificato, per l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione non compresi nel presente Capitolato, da effettuarsi entro 72 (settantadue) ore dal ricevimento di specifica richiesta, telefonica o a mezzo PEC.
Il mancato intervento nei tempi sopraindicati comporterà l’applicazione delle penali indicate al successivo art. 18, fatto salvo il diritto dell’Azienda di far eseguire ad altri soggetti gli interventi necessari addebitandone l’importo all’Appaltatore.
Art. 17 Garanzia da evizione
L’Appaltatore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l’onere di garantire all’Azienda il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
Art. 18 Penali
In caso di inadempimenti da parte dell’appaltatore alle obbligazioni imposte dal presente
Capitolato si applicheranno le seguenti penalità:
a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all’1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal precedente art. 4. Ove il ritardo riguardasse l’intera fornitura e per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
b) in caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati all’art. 10 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo sull’intervento.
c) in caso di mancato intervento di assistenza tecnica entro i termini indicati al precedente art. 16, verrà applicata una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sull’intervento.
L’Azienda preleverà l’ammontare delle penali emettendo apposite fatture in esclusione IVA ex. art. 15, DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione finale dei crediti10
Capitolato Speciale d’Appalto:
Fornitura e posa in opera di arredi, accessori, complementi di arredo ed elettrodomestici, oltre allo smaltimento di vecchi arredi, per le Residenze Universitarie Don Bosco, Buti e Mariscoglio di Pisa.
dell’Appaltatore. Se questi mancano o risultano insufficienti, l’ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all’art. 22. In tali casi l’importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla decurtazione della stessa.
Qualora l’ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle altre ipotesi indicate nel presente Capitolato, l’Azienda procederà all’incameramento della cauzione.
Sarà inoltre esperita l’azione in danno nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’eventuale maggiore spesa che l’Azienda dovesse sostenere per il completamento della fornitura mediante il ricorso ad altre imprese.
Art. 19 Risoluzione di diritto del contratto
L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all’art. 108,
comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al
comma 2 del richiamato art. 108.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto l’Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l’Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l’Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
Art. 20 Recesso del contratto
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4- ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011, l’Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, con le modalità stabilite dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In caso di recesso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell’esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.
Art. 21 Subappalto
L’appaltatore è tenuto a eseguire in proprio la fornitura e posa in opera compresa nel contratto.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, né può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto, ma è altresì consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente
subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.
Art. 22 Cauzione definitiva
L’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà presentare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva in favore dell’Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d’importo pari al 10 % dell’importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui a sopra citato art. 103 comma 1.
La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nella limite massimo dell’80% dell’importo garantito. Il rimanente 20% sarà svincolato e restituito alla Ditta una volta emesso il certificato di verifica di conformità.
La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca
dell’aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell’Appaltatore.
In riferimento al periodo di garanzia e manutenzione previsto dall’art. 15 del presente Capitolato, è inoltre onere dell’Appaltatore di presentare, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, apposita fidejussione con garanzia “a prima richiesta” per un importo pari al 7% dell’importo contrattuale, la quale sarà svincolata e restituita al dell’Appaltatore unicamente a seguito di attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione di avvenuta effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria previsti dal sopracitato articolo.
L’importo delle garanzie sopra indicate è ridotto secondo le modalità indicate dall’articolo 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.
Nel caso di danno derivante da inadempienze dell’Appaltatore, l’Azienda ha facoltà di deliberare l’incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l’obbligo per l’Appaltatore di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell’Azienda della relativa richiesta, sempre che l’Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso.
Art. 23 Stipulazione del contratto e spese contrattuali
Il contratto di appalto è stipulato “a misura”.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla o sul valore attribuito alla quantità.
La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma
di scrittura privata in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’incaricato, sottoscrittore del contratto, dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con al sola esclusione dell’I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
L’Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare l’invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni,
di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l’Azienda può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, con possibilità di procedere all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, incamerando la cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.
Art. 24 Prescrizioni in materia di sicurezza
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
Essa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Prima di procedere all’aggiudicazione l’Azienda procede in capo all’operatore economico designato quale aggiudicatario dell’appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:
1. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui
all’articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
2. nomina del medico competente di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore, ai sensi del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è tenuto:
1. ad impiegare nell’esecuzione dall’appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell’informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
2. ad utilizzare nell’esecuzione dall’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle
vigenti norme di legge e di buona tecnica;
3. a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell’Azienda appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
4. a concordare con i competenti uffici dell’Azienda le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc…
5. a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti
pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente;
6. a non procedere a qualsiasi titolo all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi,
ecc.. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
7. ad osservare nei confronti del personale impiegato nell’appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
8. a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.
Ai sensi dell’art. 24 comma 1, L.R.T. 38/2007 e s.m. l’Appaltatore ha altresì l’obbligo di informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 25 Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e, nell’esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall’Azienda, comporta la risoluzione
automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
A tale scopo l’Appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT/RCO/RC-PROFESSIONALE, in cui venga esplicitamente indicato che l’Azienda viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
La polizza RCT/O dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per
sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
La polizza RC-PROFESSIONALE dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Azienda al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all’Azienda l’eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.
Art.26 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’
ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procedure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.
Art.27 Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei Contratti. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
Art.28 Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente all’appalto ove l’Azienda fosse attore o convenuto, resta
intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.
Art. 29 Domicilio dell’appaltatore
Ai fini del presente contratto l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Pisa.
Art. 30 Trattamento dati personali
I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato saranno trattati dall’Azienda nel rispetto di quanto previsto in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento come previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, articoli 13 e 14.
Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, 36 50132 Firenze, nella persona del rappresentante legale dell’Ente, contattabile all’indirizzo di posta elettronica presidente@dsu.toscana.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Quirico S.r.l. contattabile all’indirizzo di
posta elettronica dpo@dsu.toscana.it
Art. 31 Responsabile del procedimento e accesso agli atti
L’accesso agli atti della presente procedura di gara viene disciplinato in base all’art. 53 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 32 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché dalle norme vigenti in materia.
CAPITOLO II
- SEZIONE TECNICA -
Art. 33 Caratteristiche generali e descrizione degli arredi
Le misure rilevate dalle schede, riferite alla fornitura, si intendono indicative e dovranno prevedere una verifica sul posto da parte dell’Appaltatore prima dell’avvio della fornitura
Per una descrizione più dettagliata si rimanda all’ELENCO PREZZI nonché agli allegati per
l’esecuzione dell’appalto.
Per alcuni prodotti è richiesto il rispetto dei requisiti ambientali (C.A.M.) così come definiti dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione ed in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dei decreti specifici emessi dal Ministero dell’Ambiente:
• D.M. 13/12/2013
• ALLEGATO 2 del 17/01/2014 al D.M. 13/12/2013
• D.M. 11/01/2017
• ALLEGATO 1 del 28/01/2017 al D.M. 11/01/2017
• D.M. CORRETTIVO del 03/07/2019
• ALLEGATO 1 del 14/07/2021 al D.M. 30/06/2021
Nei prezzi indicati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari la presentazione di adeguate campionature, rilevamenti, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte, nonché gli oneri per gli interventi annuali di manutenzione ordinaria per tutto il periodo di assistenza offerto.
Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato per la nuova fornitura, oltre a tutto quanto previsto per lo smaltimento degli arredi in dismissione.
Si rimanda inoltra a quanto già evidenziato all’art.1 del Capitolo I della Sezione
Amministrativa.
Gli elementi arredo: l’ARMADIO, lo SCAFFALE/LIBRERIA, le SCARPIERE ed il LETTO saranno realizzati in agglomerato ligneo (EN 309) densità 620kg/mc con emissioni di formaldeide < 0,080 mg/mc, ossia < 65% classe E1, e Classe 1 di reazione al fuoco; i pannelli avranno spessori mm 18, 22, 25, 30, placcati e controplaccati in laminato HPL 9/10; i bordi perimetrali saranno realizzati in ABS di spessore mm 2 raggiato (ante e frontalini); tutti gli elementi di arredo dovranno essere rispondenti ai requisiti e alle disposizioni costruttive
adottate dai paesi CEE per la tutela della salute secondo le norme DIN 6875, e precisamente rispondenti alle norme di riferimento:
• D.M. 9 aprile 1994, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistiche-alberghiere
• Resistenza al fuoco: CLASSE 1 per tutti gli arredi e CLASSE 1 IM per gli articoli imbottiti (materassi, cuscini, ecc.)
• UNI EN 13986/2015 Emissione formaldeide
• UNI EN 15185/2011 Resistenza delle superfici all’abrasione
• UNI EN 12720/2009 Resistenza delle superfici alle macchie
• UNI EN 9242 Resistenza dei bordi al calore
• UNI 9300 Resistenza delle superfici a ritenere lo sporco
• UNI 9241/87 A275/1989 Resistenza alla sigaretta
• UNI EN 15187/2007 Resistenza delle superfici alla luce
• UNI 9429/2015 Resistenza agli sbalzi termici
• UNI EN 16122/2012 Flessione dei piani
• UNI EN 14749/2016 Flessione con carico concentrato
• UNI EN 14749/2016 Resistenza dei supporti dei piani
• UNI EN 14074/2005 Durata delle guide dei cassetti
• UNI EN 16122/2012 Resistenza del fondo dei cassetti
• UNI 8457/2008 Piccola fiamma su una faccia
• UNI 9174/2010 Pannello radiante
• UNI EN 12722/2013 Resistenza al calore secco
• UNI EN 12721/2013 Resistenza al calore umido
Qualora per la costruzione dei suddetti arredi dovessero essere impiegati materiali da costruzione classificati secondo le Euroclassi, questi dovranno presentare classificazione equivalente alla Classe 1 di reazione al fuoco, essere adatti al tipo di impiego (verticale/orizzontale) e, soprattutto, risultare correttamente certificati.
ARMADIO A DUE ANTE (allegato A) – Armadio composto da: n.2 ante apribili con cassettiera e n.2 ripiani intermedi, oltre palo appendiabiti e grucce.
SCARPIERA (allegato B), dimensioni indicative cm 80x45x80 h, n.2 ante con serratura e n.1 ripiano interno delle medesime caratteristiche costruttive di cui agli arredi precedentemente descritti.
Il LETTO (allegato C) dovrà essere composto da: struttura metallica periferica autoportante verniciata, contenente le doghe in faggio, smontabili; fascia perimetrale, con funzione di contenimento per il materasso, realizzata in agglomerato ligneo placcato in laminato in coordinamento con gli altri complementi di arredo, delle dimensioni indicative mm 25x70h; n.4 gambe verniciate colore alluminio con piede in plastica regolabile. La luce libera sotto la fascia perimetrale fino al pavimento dovrà essere di circa cm 20/25. Per le dimensioni vedere ALLEGATO GRAFICO C ed ELENCO PREZZI.
SCAFFALE/LIBRERIA (allegato D) realizzato con stesse finiture e materiali previsti per gli elementi degli armadi, fianchi preforati per permettere lo spostamento dei piani intermedi. Essendo previsto l’appoggio a terra gli elementi saranno completi dei sistemi di ancoraggio di sicurezza alla parete. Dimensioni indicative: 80x30x210h, n.4 ripiani intermedi riposizionabili.
La colorazione delle ante degli armadi, degli scaffali, delle scarpiere, ecc. dovrà essere definita
al momento dell’aggiudicazione dal Direttore dell’Esecuzione, da prediligere le colorazioni
chiare pastello e/o sbiancate.
I ripiani degli armadi e delle librerie e tutto ciò che è previsto colorato dovranno essere in coordinamento alla colorazione adottata.
La colorazione della struttura portante e di tutto ciò che è previsto in colore essenza di legno, indicativamente dovrà essere in finitura legno sbiancato e comunque da definire al momento dell’aggiudicazione dal Direttore dell’Esecuzione.
MOBILE BAGNO dimensioni indicative cm 60x25xh60 realizzato in multistrato rivestito in laminato hpl 9/10 con finitura bianca, dotato di n.2 ante frontali con maniglie, completo di accessori per l’ancoraggio in sospensione a parete.
I MATERASSI ed i CUSCINI dovranno essere ignifughi omologati classe 1 IM.
Il materasso, dimensioni indicative cm 80x190, h18/20cm, dovrà essere con struttura a molle rivestite in feltro compatto, imbottito con i seguenti requisiti, o analoghi:
-molleggio costituito da non meno di 154 molle biconiche, non inferiori nel diametro a mm 2,2 in acciaio, collegate tra loro con spirale in filo di acciaio ad alta resistenza non inferiori, per diametro, a mm. 1,3;
-imbottitura sul lato invernale e sul lato estivo costituita da falda in poliestere autoestinguente da 200 gr/mq;
-piani di imbottitura doppiamente isolati dal sistema di molleggio con isolante in lastre di feltro agugliato autoestinguente di grammatura non inferiore a 1200 gr/mq. Lastre in poliuretano espanso flessibile autoestinguente di densità non inferiore a 25 Kg/mc di spessore di mm 15 circa. Rivestimento in tessuto di poliestere 100% grammatura circa 200gr/mq;
-fascia perimetrale dello stesso tessuto di rivestitura con lamina di poliuretano espanso autoestinguente applicato sulla parte interna; sui lati lunghi della fascia dovranno essere collocate due maniglie.
-imbottitura e tessuto esterno in fibre anallergiche ed ignifughe.
-colore grezzo.
Il coprimaterasso dovrà essere in cotone, misure cm 90x200, h con 18/20, con cappuccio con elastici agli angoli, antiacaro, ignifugo e traspirante.
Il guanciale ignifugo, di dimensioni indicative cm 50x80, dovrà avere imbottitura in fibre anallergiche rivestita con tessuto resistente in puro cotone lavabile in acqua a 30°, oltre ad essere completo di copriguanciale ignifugo.
Per materasso e cuscino è richiesta la consegna con imballo sottovuoto.
La SEDIA per postazione STUDIO e per ambiente CUCINA con seduta ergonomica monoscocca e struttura cromata, colorazione da definire con la D.E., impilabile. Dotata di certificazione di materiale ignifugo in classe 1 e rispondente alle prove di ribaltamento secondo la norma UNI EN 1022. Le sedute saranno da utilizzare all’interno degli alloggi per gli studenti in abbinamento alle scrivanie delle camere ed ai tavoli da pranzo degli ambienti soggiorno- cucina.
Il DIVANO a DUE POSTI e la POLTRONCINA (allegato E), da collocarsi all’interno degli alloggi per studenti (divani) e degli spazi collettivi di socializzazione (divani e poltrone), dovranno essere di tipo sfoderabile e realizzati in tessuto ignifugo con imbottitura ignifuga classe 1 IM. Articoli similari a quelli della linea Le Corbusier - modelli LC1 e LC2. Colore a scelta della D.E.
La struttura dei manufatti dovrà essere realizzata in tubo tondo diametro 25 mm, verniciato in finitura argento RAL 9006 o nella finitura cromata; fusto in compensato di legno multistrato;
imbottitura in poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM - C.S.E. RF4/83, schiumato a freddo indeformabile, con portanza a zone differenziate, densità differenziata; piedini antiscivolo in materiale plastico di colore in accordo alla struttura e ai tessuti.
I TAVOLI BASSI (allegato F), complementi di arredo per le aree relax comuni, in nobilitato con Classe 1 di reazione al fuoco, dimensioni indicative 100x40x36h (versione rettangolare) e 80dx36h (versione rotonda), colore a scelta della D.E. in accordo con divani e poltroncine da impiegare nelle medesime aree.
La PIASTRA ELETTRICA A DUE FUOCHI, modello similare a piastra Candy vers. CDE32/1X, tensione 230V, con piano e manopole in acciaio inox, potenza riscaldante di ciascun elemento di 1500W, dimensioni indicative del prodotto 28x50x4,5 cm
Per le apparecchiature elettriche dovranno essere rispettati i disposti delle seguenti direttive europee:
- 2012/19/UE del 04/07/12 e 2018/849/UE del 30/05/18 (RAEE);
- 2011/65/UE del 08/06/11 e 2015/863/UE del 31/03/15 (sostanze pericolose di apparecchiature elettriche);
- 2014/35/UE del 26/02/14 e successive integrazioni e armonizzazioni (limiti di tensione del materiale elettrico);
- 2014/30/UE del 26/02/2014 e successive integrazioni e armonizzazioni (compatibilità elettromagnetica);
- Regolamento UE n.66/2014 del 14/10/14 e Regolamento UE 2016/2282 del 30/11/2016 (progettazione ecocompatibile dei piani cottura e cappe da cucina).
Le LAMPADE da TAVOLO e da COMODINO dovranno presentare una struttura in materiale plastico. Trasformatore elettronico di sicurezza 220/230V - 12V, doppia accensione. Complete di lampadina LED 7.2W=450LM (equiv. 50 W) e vetro di protezione, luce bianco caldo 3000 K. A norma CE a doppia protezione, classe energetica A+. Braccio e riflettore orientabili, colore e finitura a scelta della D.E.
I corpi illuminanti dovranno rispettare il Regolamento UE 2017/1369 del 04/07/2017 per l'etichettatura del consumo energetico.
Per tutte le apparecchiature elettriche/elettrodomestici/corpi illuminanti è richiesta la conformità alle seguenti direttive europee:
- 2012/19/UE del 04/07/12 e 2018/849/UE del 30/05/18 (RAEE);
- 2011/65/UE del 08/06/11 e 2015/863/UE del 31/03/15 (sostanze pericolose di apparecchiature elettriche);
- 2014/35/UE del 26/02/14 e successive integrazioni e armonizzazioni (limiti di tensione del materiale elettrico);
- 2014/30/UE del 26/02/14 (compatibilità elettromagnetica);
L’APPENDIABITI di tipo a piantana a tre bracci con struttura solida e stabile per evitare il ribaltamento. Realizzato in materiale metallico rifinito con verniciatura di protezione e antiruggine, con doppio aggancio superiore e inferiore per gli abiti e pomelli plastici di protezione.
Il PERSONAL COMPUTER per postazione fissa di controllo e monitoraggio (portineria) dovrà essere completo di monitor 24", Cpu I7, ram 8gb, hd 1 Tb, vga ati hd5450 2gb - S.O. Microsoft Windows Ultima Versione Disponibile - mouse, tastiera, schede integrate, audio e video.
Il DESK RECEPTION COMPLETO DI BANCONE (allegato G) per l’allestimento della nuova Portineria dovrà essere composto da una parete attrezzata, di dimensioni indicative di 3,02 m di larghezza e 2,10 m di altezza, e comprenderà un bancone informazioni con banco di lavoro nella parte interna, n. 2 vetri apribili soprastanti con movimento a scorrere e dotati di chiusura a chiave dall'interno del locale su n. 2 infissi a vetri fissi laterali.
Il banco di lavoro avrà dimensioni indicative ml 3,02 di lunghezza, con profondità utile 60 cm (profondità complessiva di 90 cm) e altezza da terra di 75 cm con sagomatura sul lato destro senza spigoli vivi con lunghezza indicativa di 197 cm e profondità 60 cm. Il bancone informazioni soprastante avrà una larghezza complessiva di 56 cm (vedi allegato G). Il bancone a servizio dell'utenza avrà un’altezza di 120 cm da terra. La struttura del bancone, del banco lavoro e degli infissi è costituita da un telaio di legno massello o MDF irrigidito e rivestito da pannelli di legno compensato multistrato e bilanciato, intercapedine riempita con listelli di legno di irrigidimento e supporto per ferramenta. Rivestimento in pannelli impiallacciati sulle due facce (tranciato di legno o multilaminare) essenza naturale di rovere sbiancato od altra essenza a scelta della D.E.; dotato di canalina elettrificabile sottopiano per tutta la lunghezza in acciaio verniciato completa di vertebra salita cavi; pannello frontale dello stesso materiale del piano, arretrato rispetto al fronte. Verniciatura ignifuga a poro aperto trasparente, semilucida, poliestere o ad acqua. Il predetto banco sarà completo di n. 3 forature con tappo per inserimento accessori elettrificazione/video.
Nel prezzo è compreso la fornitura e posa in opera di ulteriori complementi certificati in Classe 1 di reazione al fuoco: n.1 armadio-casellario; n.1 cassettiera da scrivania su ruote; n.1 sedia senza braccioli per scrivania, girevole a 5 razze in acciaio, ricoperta da carter in nylon o simili, su ruote autofrenanti, sedile regolabile in altezza a gas e bordo anteriore arrotondato in tessuto ignifugo classe 1 di colore a scelta della D.E., supporto schienale mobile, schienale separato dal sedile, regolabile in altezza, in profondità, nonché l'inclinazione dello stesso, in tessuto ignifugo classe 1, e sviluppata nel segmento operativo rispondente alle esigenze poste dalla normativa internazionale in materia di posti di lavoro con uso di video terminali (dimensioni indicative della sedia: h schienale da terra cm 95/108; profondità cm 54; larghezza cm 46; h seduta cm 48/61).
La portineria sarà delimitata lateralmente da una seconda parete attrezzata con le medesime caratteristiche di quella frontale con dimensioni indicative di 307 cm di lunghezza e 210 cm di altezza. La parete sarà composta da una fascia opaca sormontata da vetro fisso trasparente (eventuale apertura sarà da concordare con la D.E.) oltre alla porta di accesso alla portineria completa di serratura di sicurezza.
Per una maggior comprensione dell’allestimento della nuova Portineria della Residenza Don Bosco si rimanda all’Allegato G.
I TAVOLI PER LA SALA STUDIO dovranno essere utilizzabili sui 4 lati indistintamente e complanari per poter essere accostati in composizioni variabili con caratteristiche estetiche e costruttive analoghe a quelle dei tavoli già presenti all’interno della sala studio. Saranno realizzati con piano in agglomerato ligneo 620kg/mc, spessore mm 30, Classe 1 di reazione al fuoco, bordi arrotondati e finitura in laminato; gambe realizzate in tubolare d’acciaio con piedini regolabili.
Art. 34 Qualità e provenienza dei materiali
I materiali occorrenti per la esecuzione della fornitura, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle migliori qualità nelle loro rispettive specie e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione dell’Esecuzione, saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designati per qualità, natura, idoneità, durata e possibilità di applicazione.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti gli elementi di arredo finiti, dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc.., scelti ad esclusiva cura dell’Ditta/e appaltatrice/i, la quale non potrà quindi sollevare eccezioni od accampare diritti di compensi di qualsiasi genere, qualora, in corso di esercizio di fabbrica, stabilimento, ecc.., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti richiesti oppure venissero a mancare e fosse pertanto obbligata a ricorrere ad altre fonti di produzione anche ubicate in località diverse o tali da rendere più onerosa la fornitura. Resta comunque stabilito che, anche tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco ed i compensi a corpo, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.
Art. 35 Campionatura
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature.
All’operatore economico risultato aggiudicatario verrà richiesto, prima dell’aggiudicazione definitiva, l’invio, entro 30 (trenta) giorni, a proprie spese, compreso il trasporto e montaggio, dei campioni di seguito indicati, presso le Residenze Universitarie Don Bosco, Buti e Mariscoglio di Pisa, previa comunicazione al referente che sarà debitamente indicato:
Tariffa Corrispondente | Descrizione Sintetica | Quantità di campioni |
002 | Fornitura e posa in opera di SCARPIERA | 1 |
005 | Fornitura e posa in opera di SEDIA | 1 |
006 | Fornitura e posa in opera di POLTRONCINA – ALL. H | 1 |
007 | Fornitura e posa in opera di DIVANO a DUE POSTI – ALL. H | 1 |
008 | Fornitura e posa in opera di LAMPADA da TAVOLO | 1 |
009 | Fornitura e posa in opera di LAMPADA da COMODINO | 1 |
020 | Fornitura e posa in opera di MATERASSO SINGOLO | 2 |
021 | Fornitura e posa in opera di GUANCIALE | 1 |
All’Appaltatore verrà inoltre richiesto di trasmettere, con il suddetto invio, le certificazioni di cui devono essere corredati i prodotti da fornire, così come specificate nel presente Capitolato e nel Computo Metrico Estimativo.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere l’invio dei campioni relativi anche agli altri elementi offerti dall’Appaltatore.
Art. 36 C.A.M. (criteri minimi ambientali)
In ottemperanza dell’art. 34 del D.lgs 50/2016 e s.m.i i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i
requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare il
migliore prodotto sotto il profilo ambientale lungo tutto il corso del proprio ciclo di vita. Preliminarmente alla definizione dell’appalto è stata predisposta la ricognizione degli arredi in dotazione all’interno delle tre residenze per valutare la reale esigenza dei nuovi acquisti che prevedono sia la sostituzione di arredi ammalorati, non riparabili o non più presenti all’interno degli alloggi, e di arredi e complementi con prestazioni corrispondenti alle normative in vigore in materia di salute, sicurezza e prevenzione incendi. Il computo metrico allegato all’appalto tiene quindi in considerazione i costi che si dovranno affrontare per lo smaltimento dei beni da sostituire i quali saranno disassemblati nei singoli materiali e/o componenti e conferiti presso gli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati localmente.
Nell’elenco prezzi, all’interno delle descrizioni di alcuni dei beni richiesti sono richiamate sinteticamente le specifiche tecniche corrispondenti ai criteri ad oggi vigenti secondo il D.M. 11/01/2017 ed i suoi allegati, secondo il correttivo D.M. 03/07/2019 e le integrazioni previste dal D.M. 30/06/2021.
I produttori dei beni devono essere in grado di fornire certificati, eventuali marchiature e rapporti di prova al fine della verifica dei requisiti richiesti.
• Sostanze Pericolose: dichiarazione del legale rappresentante con allegata relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori, dell’assenza dal prodotto (componenti, parti o materiali usati) delle sostanze SVHCs di cui all’art.59 del Regolamento CE n.1907/2006 in concentrazioni superiori allo 0,10% sul peso, delle sostanze e miscele elencate dal Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) e di placcature al cadmio, nickel e cromo esavalente su componenti che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle; rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità per le concentrazioni massime di additivi a base di cadmio, piombo, mercurio, cromo VI, arsenico e selenio, ftalati addizionati e nickel.
• Emissioni di formaldeide: rapporto di prova emesso da un organismo di valutazione della conformità con metodi di cui alla norma EN 13986 - All.B o altri certificati che attestino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.
• Contaminanti legno riciclato: rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità, o Marchio Ecolabel UE, o altra dichiarazione certificata come indicata dalla norma che attesti l’eventuale concentrazione degli elementi e/o composti contaminanti.
• COV: rapporti di prova, così come indicati dalla norma, per la verifica del contenuto di composti organici volatili nei prodotti vernicianti utilizzati.
• Residui sostanze chimiche tessili/pelli: rapporti di prova del rispetto dei limiti di arilammine nelle tinture, metalli pesanti estraibili ed emissioni di formaldeide libera.
• Sostenibilità/legalità del legno: certificazioni rilasciate da organismi di valutazione della conformità per quanto riguarda la prova di origine sostenibile e responsabile con garanzia della catena di custodia riferita alla provenienza del prodotto, o relativa al
contenuto di riciclato.
• Plastica riciclata: certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità o autodichiarazione ambientale verificata di tipo II conforme ISO 14021, che attesti il contenuto medio di riciclato.
• Rivestimenti: istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e informazioni sulle caratteristiche dei materiali utilizzati con allegati i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 - Appendice I (D.M. 11/01/2017).
• Materiali di imbottitura: verifiche con autodichiarazione dell’appaltatore di cui all’Allegato 1 - Appendice II (D.M. 11/01/2017) per le schiume poliuretaniche.
Inoltre tutti i prodotti dovranno garantire la propria disassemblabilità al fine vita dell’oggetto ai sensi del paragrafo 3.2.11 dell’Allegato 1 del 28/01/2017 al D.M. 11/01/2017 e gli imballaggi dovranno rispettare le caratteristiche di cui al paragrafo 3.2.12 del medesimo allegato.
I prodotti forniti dovranno essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza. L’offerente dovrà fornire rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare si richiedono rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità per la rispondenza alla norma UNI/TR 11653:2016, per le sedute da ufficio, e alla norma UNI/TR 11654:2016 per le scrivanie, i tavoli, i mobili contenitori e gli schermi per ufficio.
La durata della garanzia dei prodotti esplicitata in forma scritta dovrà avere la durata di almeno 5 anni dall’acquisto con disponibilità anni da parte del produttore di parti di ricambio per almeno 5.
Per quanto riguarda la fornitura di prodotti tessili si deve far riferimento all’Allegato 1 del 14/07/2021 che ha abrogato l’Allegato 3 del 28/01/2017.
• Restrizione di sostanze chimiche da testare sul prodotto finito: etichettatura o rapporti di prova così come indicati dalla norma che dimostrino che i prodotti forniti non contengano le sostanze estremamente preoccupanti di cui all’art.57 del Regolamento (CE) n.1907/2006 iscritte nell’allegato XIV, né le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio se in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le sostanze riportante nella tabella dalla norma nei limiti di concentrazione stabiliti.
• Durabilità e caratteristiche tecniche: etichettatura o rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n.765/2008 per eseguire le prove richiamate nella tabella di cui al punto 2 dell’All.1 14/07/2021 al fine di verificare le caratteristiche prestazionali dei tessuti.
• Imballaggi: in monomateriale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.
Art. 37 Standard Sociali Minimi
In conformità al D.M. 06/06/2012 Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici i beni oggetto dell’appalto devono essere prodotti in considerazione degli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi dove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso delle Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Art. 38 Smontaggio e smaltimento arredi
Sono comprese nell’appalto le prestazioni di smontaggio arredi (eventuale), trasporto manuale degli arredi dal piano di alloggio fino al sito di posizionamento del mezzo di trasporto, carico sul mezzo, viaggi fino al sito di conferimento, scarico e smaltimento presso discarica autorizzata (inclusi gli oneri di smaltimento) e rispettivi viaggi di ritorno, compresa qualsiasi altra lavorazione correlata a detto smaltimento. Sono compresi gli spostamenti con mezzo a motore in quantità necessaria al trasporto di tutti gli arredi da smaltire.
Nell’onere di facchinaggio e smaltimento è compreso l’impiego di operatori atti alla
movimentazione degli arredi dagli alloggi al carico su mezzo di trasporto e scarico in discarica