CONTRATTO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA
FOGLIO INFORMATIVO
CONTRATTO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA
Persone Giuridiche
( valido dal 21 Ottobre 2017 )
Redatto ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo n.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003 come modificata dal Decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 13 Ottobre 2010 n. 141.
Le informazioni pubblicizzate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile.
SEZIONE 1
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
Euroansa S.p.a.
Sede legale: Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx
Partita IVA/ Codice Fiscale: 04526210960 - Numero REA: MI-1754591 Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.
Iscrizione elenco mediatori OAM n° M191 (iscrizione verificabile sul sito xxx.xxxxxxxxx-xx.xx) E.mail: xxxxxxxx@xxx.xx – Sito Internet: xxxxxxxx.xx
Numero Verde: 800-461042
Dati del soggetto che entra in rapporto con il cliente (collaboratore):
Nome e cognome …………………………………………………….………………………
Qualifica ……………………………………………………………………………….………….
P.I…………………………………………………………………………………………..….…….
Telefono ……………………………………………………………………………..…………..
e.mail ……………………………………………………………………………………………….
SEZIONE 2
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONSULENZA CREDITIZIA
CARATTERISTICHE
La mediazione creditizia è l’attività professionale con la quale vengono messe in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine di pervenire alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma. La concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche o da altri Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco generale o nell’Elenco speciale previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993 (T.
U. Bancario).
L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l’OAM- Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.
La mediazione creditizia presuppone che nello svolgimento della loro attività i mediatori non siano legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza.
I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’Intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest’ultimo. Non rientra nella mediazione creditizia la conclusione di contratti di finanziamento, nonché l’effettuazione, per conto di Banche o di altri Intermediari Finanziari, di erogazioni di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questo, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Non è consentita la consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente.
L’attività svolta da Euroansa S.p.a. comprende sia l’attività di mediazione creditizia che l’attività di consulenza.
L’attività di consulenza si configura nel fornire al cliente informazioni, finalizzate all’erogazione di una forma di finanziamento, affinché possa analizzare le sue operazioni di credito in essere e/o da intraprendere e le esigenze Aziendali, allo scopo di prendere decisioni razionali e pianificare consapevolmente gli interventi da eseguire.
Euroansa S.p.a. opera con una pluralità di Banche e Intermediari Finanziari convenzionati e non convenzionati, senza essere legata ad alcuno di essi da vincoli di esclusiva.
RISCHI
La mediazione creditizia non garantisce l’effettiva erogazione, da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario, del finanziamento richiesto dal cliente. Può accadere, quindi, di non riuscire a reperire sul mercato del credito una Banca o un Intermediario Finanziario disponibili a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.
SEZIONE 3
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA
ONERI A CARICO DEL CLIENTE
1) PROVVIGIONI
Il compenso dovuto a Euroansa S.p.a. per il servizio di consulenza e mediazione creditizia viene quantificato come segue:
TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO | PROVVIGIONE MASSIMA SUL VALORE EROGATO OMNICOMPRENSIVA |
Credito Ipotecario | 6,00 |
Credito Chirografario | 6,00 |
Prestito Partecipativo | 6,00 |
Locazione Finanziaria | 6,00 |
Factoring | 6,00 |
Scoperti di conto corrente | 6,00 |
2)PENALI
Nel caso in cui il cliente receda dal contratto non viene posta a suo carico alcuna penale, ancorché consentito dalla normativa vigente (ex art. 1382 C.C.).
SEZIONE 4
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE E LA CONSULENZA CREDITIZIA
DIRITTI DEL CLIENTE
1) Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di potere asportare, presso i locali del mediatore creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, il presente FOGLIO INFORMATIVO su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2) Quando il mediatore creditizio presenta al cliente prodotti, operazioni o servizi di una banca o di un intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all’intermediario erogante, il cliente ha diritto di ricevere dal mediatore creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l’invio del Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire per tale via.
3) Il cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di consulenza e mediazione creditizia idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, il
mediatore creditizio, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, ne informa il cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
4) Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di consulenza e mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi.
5) Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di consulenza e mediazione creditizia in qualsiasi momento, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il suo domicilio, con lettera Raccomandata R/R.
6) Nel caso in cui il mediatore creditizio riceva commissioni da più istituti finanziatori, il cliente-consumatore ha diritto di ricevere, su sua espressa richiesta, informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni corrisposte da ciascun finanziatore.
7) Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
1) Il cliente si impegna ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione di documenti richiesti dall’Istituto Finanziario erogatore, sottoscrizioni, garanzie) nonché a fornire alla società i documenti richiesti e le relative informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico.
2) Il cliente ha l’obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
3) Il cliente ha l’obbligo di dichiarare espressamente l’esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
OBBLIGHI DEL MEDIATORE
1) Il mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra ulteriore normativa.
2) Il mediatore creditizio deve adeguare l’attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto.
3) Il mediatore creditizio deve basare la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
4) Il mediatore creditizio è tenuto al rispetto del segreto professionale.
5) Il mediatore creditizio, ex art. 1759 C.C., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso.
LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE
1) Il contratto di consulenza e mediazione creditizia ha una durata massima di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti; viene escluso, pertanto, ogni tipo di rinnovo tacito.
2) Il cliente prende atto che se il finanziamento non dovesse essere erogato da Banche o Intermediari Finanziari o fosse erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente, né specificatamente il motivo.
3) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle Banche a agli altri Intermediari Finanziari, anche nell’ipotesi di sospensione o interruzione nell’erogazione del finanziamento richiesto.
4) Il cliente prende infine atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto, a nessun titolo, responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell’attività di mediazione e consulenza.
5) Eventuali reclami relativi ai servizi prestati da Euroansa S.p.a. o dai suoi collaboratori dovranno essere inoltrati tramite lettera raccomandata a.r. da inviarsi a Euroansa S.p.a. – Servizio Reclami - Xxx xx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) o tramite mail all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Nel reclamo dovranno essere indicati: il nominativo ed il recapito del cliente, i dati del contratto di mediazione creditizia qualora stipulato, il nominativo del/dei collaboratore/i che ha/hanno gestito la pratica per conto di Euroansa S.p.a, ed i motivi del reclamo.
6) Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di consulenza e mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
LEGENDA
“Mediatore Creditizio”, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
“Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma”, l’attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall’art. 121 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fideiussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
“Cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Xxxxxx o Intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.
“Consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
“Locale aperto al pubblico”, il locale accessibile al pubblico adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.
“Tecniche di comunicazione a distanza”, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.
“Servizi accessori”, i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest’ultimo, ancorché su base obbligatoria.
“Intermediari Finanziari”, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’Elenco generale o nell’Elenco speciale previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
“TAEG”, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l’art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
“ISC”, è l’Indicatore Sintetico di Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua del credito concesso. Nel calcolo dell’ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.