UFFICIO IV
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali
UFFICIO IV
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00 - Xxxx CIG: 8618082A3D - CPV: 42933000-5.
CAPITOLATO SPECIALE
Sommario
NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE 4
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI 4
ART. 1.3.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 5
ART.1.3.2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA 6
ART. 1.4.1 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE 7
ART. 1.4.2 - CATALOGO DEI PRODOTTI DA EROGARE 8
ART. 1.4.3 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA 9
ART. 1.4.4 - CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI 9
ART. 1.4.6 - SCHEDA - CHIAVE ELETTRONICA O ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO 15
ART. 1.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE 15
ART. 1.6 - CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE 16
ART. 1.7 - RISCHI DELLA CONCESSIONE 16
ART. 1.8.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI 17
ART. 1.8.2 - FORZA MAGGIORE 17
ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE 18
ART. 1.10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE 18
ART. 1.11 - CONTABILIZZAZIONE 19
ART. 1.12 - RIFORNIMENTO - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 19
ART. 1.13 - ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE 21
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO 22
ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 22
ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO 22
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE 23
ART. 3.1 – DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 23
ART. 3.2 – COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS) 23
ART. 3.3 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE 24
ART. 3.4 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE 24
ART. 3.5 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 24
ART. 3.6 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 25
ART. 3.7 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
ART. 3.10 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE 27
ART. 3.12 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI
ART. 3.13 - SICUREZZA - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR) 30
ART. 3.15 – CESSIONE E SUB-CONCESSIONE 32
ART. 4.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO 33
ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA 34
ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA 36
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO 38
ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO 38
ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI 39
ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 39
NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Xxxxx e di Regolamento vigenti in materia.
ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI
Nell’ambito del presente documento sono usati i seguenti acronimi e definizioni:
Amministrazione | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Stazione Concedente (Concedente). |
Concessionario | L’Operatore che stipula la Concessione con l’Amministrazione. |
Capitolato Speciale | Il presente documento. |
Contratto | Il contratto stipulato tra l’Amministrazione e il Concessionario. |
Prestazione | Il servizio oggetto del presente documento. |
Codice | Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 |
Regolamento | DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. |
CS | Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario con il compito di coordinare le attività previste per la Concessione e fungere da referente operativo per l’Amministrazione e il DEC. |
RUP | Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che cura il coordinamento e la gestione di tutte le attività e procedure inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. |
DEC | Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’Amministrazione che provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico del Concessionario. |
RSPP | Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sede di via XX Settembre n. 97, con competenze relative all’applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse. |
PEF | Piano Economico Finanziario. |
ART. 1.3.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato Speciale disciplina la Concessione del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici che garantiscono n. 33 punti ristoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Sede di xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx (x. 12 di bevande calde, n. 8 di bevande fredde e n. 13 di bevande fredde e snack).
L'affidamento è regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato negli schemi che seguono, è rapportato alle esigenze dell’Amministrazione sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato Speciale, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, anche in relazione all’evolversi della situazione emergenziale in corso, che saranno comunque concordate dal DEC con il Concessionario.
Ubicazione | X.xx totale distributori | Tipologia distributori | ||
Bevande calde | Bevande fredde | Bevande fredde + snack | ||
Piano sostruzioni – scala H | 3 | 1 | 1 | 1 |
Piano terra - scala C | 3 | 1 | 1 | 1 |
Piano terra - scala D/H | 3 | 1 | 2 | |
1° piano - scala H | 2 | 1 | 1 | |
1° piano - scala G | 3 | 1 | 1 | 1 |
2° piano - scala A | 3 | 1 | 1 | 1 |
2° piano - scala H | 2 | 1 | 1 | |
3° piano - scala D | 3 | 1 | 1 | 1 |
3° piano - scala E | 3 | 1 | 1 | 1 |
4° piano - scala B | 3 | 1 | 1 | 1 |
4° piano - scala E | 3 | 1 | 1 | 1 |
4° piano - scala H | 2 | 1 | 1 | |
T O T A L E | 33 | 12 | 8 | 13 |
L’Amministrazione potrà richiedere, in corso della Concessione del servizio, eventuali spostamenti dei distributori, senza onere alcuno.
In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di macchine da parte del Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Eventuali nuove installazioni o dismissioni di distributori daranno luogo ad un aumento o ad una diminuzione del canone annuo di concessione e del rimborso spese corrispondenti.
Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:
• l’installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso la sede di Roma, in xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00;
• la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
• la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.
Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall’aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell’art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (in seguito anche “Codice”).
Non sono previste compensazioni economiche.
ART.1.3.2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA
Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell’ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare.
La capacità ricettiva massima della sede di Via XX Settembre, n. 97 è di 3.000 unità.
Tuttavia, a causa dell’attuale situazione epidemiologica e tenuto conto delle proiezioni delle presenze, alla luce dello svolgimento delle attività lavorative anche in regime di smart working si ipotizza un bacino di utenza giornaliero di circa 2.000 unità.
I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l’Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze.
Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
Si evidenzia, inoltre, che nella sede sono anche presenti due servizi di bar e somministrazione alimenti e bevande.
ART. 1.4.1 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE
Il Concessionario dovrà provvedere ad installare presso la sede indicata, il numero e le tipologie di distributori automatici descritti al precedente art. 1.3.1.
I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d’igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale;
b) essere di recente fabbricazione, così come previsto dall’art. 1.12;
c) essere in Classe Energetica A, A+ o superiore, al fine di poter ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l’erogazione, l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;
d) essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
e) essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;
f) permettere il pagamento anche tramite scheda o chiave elettronica o altra “modalità di pagamento innovativo” offerto in gara;
g) fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
h) riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
i) essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
j) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni;
k) evidenziare, se offerti in sede di gara, a titolo di offerta migliorativa, la presenza di prodotti freschi, biologici, da produzione integrata, DOP, IGP, STG, mercato equo e solidale e speciali (prodotti per diabetici/per intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, ecc);
l) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
m) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Coordinatore del servizio (CS), il nominativo e la ragione sociale del Concessionario e il relativo recapito telefonico;
n) avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
o) avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
p) per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
q) avere menù selezione disabili ed ipovedenti (almeno n. 2 distributori per bevande calde e n. 2 distributori per bevande fredde ed alimenti preconfezionati).
ART. 1.4.2 - CATALOGO DEI PRODOTTI DA EROGARE
Il servizio dovrà prevedere l’erogazione delle seguenti tipologie di prodotti:
A) BEVANDE CALDE | |
con caffè a grani, macinato fresco | caffè espresso |
caffè espresso lungo | |
caffè espresso macchiato | |
Cappuccino | |
con cialde | caffè espresso |
caffè espresso lungo | |
caffè espresso macchiato | |
Cappuccino | |
altre bevande calde | caffè d’orzo |
caffè d’orzo macchiato | |
caffè al ginseng | |
caffè al ginseng macchiato | |
Latte | |
cappuccino d’orzo | |
cioccolato forte | |
the al limone |
N.B.: per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili
B) BEVANDE FREDDE | |
acqua oligominerale gassata o effervescente naturale | |
acqua oligominerale naturale | |
succhi di frutta ad alta % di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti) | |
bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.) | |
bibite con integratori di sali minerali | |
C) SNACK (SALATI E DOLCI) | |
Snack salati | Cracker |
Patatine classiche |
Taralli | |
Schiacciatine olio oliva e rosmarino | |
Frutta secca | |
Tramezzini | |
Snack dolci | Merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.) |
Biscotti farciti cioccolato/vaniglia | |
Barrette cioccolato/cereali |
ART. 1.4.3 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA
Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.
Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
Il Concessionario deve garantire, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.
Si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e per tutto il periodo di durata della stessa, i distributori devono essere quotidianamente sanificati secondo quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, e integrato in data 24 aprile 2020.
Il Piano di igiene e pulizia, oltre che nel Manuale di autocontrollo e sistema HACCP, deve essere descritto nella Relazione Tecnica, in quanto criterio di valutazione dell’Offerta Tecnica da presentare in sede di gara.
Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all’Amministrazione prima della sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.
ART. 1.4.4 - CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI
Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
• essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale
• essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria
• essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:
- il nominativo del produttore
- gli ingredienti
- la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato
- il peso netto
- la data di scadenza
- le informazioni nutrizionali, ad esempio: contenuto calorico (energia), grassi, grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale
- l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene; l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.
Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori con intolleranze o allergie alimentari.
Affinché il consumatore affetto da intolleranze o allergie riceva informazioni essenziali e comprensibili, il Concessionario dovrà segnalare, tramite avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze che provocano allergia o intolleranza (ad esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro; 2. Crostacei; 3. Uova; 4. Pesce; 5. Arachidi; 6. Soia; 7. Latte; 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia; 9. Sedano; 10. Senape; 11. Semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini;), pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 3.10.
I prodotti da erogare dovranno corrispondere a quanto precisato in sede di gara e avere le seguenti caratteristiche minime per l’intera durata della Concessione:
A) BEVANDE CALDE
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde, dovranno rispettare le quantità minime e le caratteristiche per porzione di seguito indicate:
- caffè espresso/caffè espresso lungo/caffè espresso macchiato: miscela arabica di 1^ qualità in percentuale minima del 30% (il restante miscela robusta di 1^ qualità), in grani, macinato all’istante e con grammatura minima di g 7 di caffè + g 5 latte in polvere
- latte: latte in polvere di 1^ qualità, grammatura minima g 10
- cappuccino: minimo g 7 di latte in polvere + g 7 caffè
- cappuccino d’orzo: minimo g 7 latte + g 2,5 d’orzo
- cioccolato forte: cacao in polvere di 1^ qualità con, almeno g 25 di miscela cioccolato in polvere
- tè al limone: di 1^ qualità solubile, composto da the e succo di limone, minimo g 14 the in polvere
- caffè espresso/lungo - caffè d’orzo, in cialde: 9,5 g
- caffè espresso macchiato, in cialde: 9,5 g + 3 g latte in polvere
- cappuccino, in cialde: 9,5 g + 7 g latte in polvere
- caffè d’orzo: 2 g orzo
- caffè al ginseng: 7 g caffè + ginseng
- caffe d’orzo macchiato: 2 g orzo + g. 3 latte in polvere
- caffè al ginseng macchiato: 7 g caffè + g. 3 latte in polvere + ginseng
B) BEVANDE FREDDE
I contenuti minimi delle bevande fredde dovranno essere i seguenti:
- acqua oligominerale gassata o effervescente naturale: in PET, da ml 500
- acqua oligominerale naturale: in PET, da ml 500
- succhi di frutta ad alta % di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti): in vetro, da ml 200
- bibite (thè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.): in lattina, da ml 330
- bibite con integratori di Sali minerali: in PET, da ml 500
C) SNACK (SALATI E DOLCI)
I contenuti minimi degli snack dovranno essere i seguenti:
- snack salati: cracker (confezione da 5 unità, da min. 30 g), patatine classiche, taralli, schiacciatine (confezione da 2 unità, da min. 40 g), frutta secca (da min. 50 g), tramezzini singoli vari gusti (da 90 g)
- snack dolci: merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.) da min. 40 g, Biscotti farciti cioccolato/vaniglia (da min. 50 g), Barrette cioccolato/cereali (da min. 40 g)
Tutti gli snack dovranno essere confezionati in monoporzioni integre, perfettamente sigillati e conservati e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta.
Nella scelta delle referenze si dovranno prediligere:
- prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione;
- prodotti e preparati alimentari caratterizzati da proprietà nutrizionali naturali quali: basso contenuto in grassi e densità energetica, elevato apporto di fibra, vitamine, sali minerali e antiossidanti, cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%;
- snack dolci: con preferenza per i prodotti da forno semplici, con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o di olio mono seme (arachide, mais o girasole);
- snack salati: senza sale aggiunto in superficie e con contenuto di sodio non superiore a 0,4-0,5 g/100g, con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o di olio mono seme (arachide, mais o girasole).
Dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari snack (sia dolci che salati, nonché ipocalorici/senza zucchero) e alimenti, mantenendo un equilibrio fra i diversi generi.
I distributori misti di bevande fredde + snack (dolci e salati), dovranno garantire l’erogazione di tutti i prodotti sopra indicati, previsti come fornitura minima dalle due tipologie di distributori.
Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.
È vietata la vendita tramite distributori automatici di prodotti non risultanti nel Catalogo dei Prodotti, pena l’applicazione della penale di cui all’art. 3.10 del presente Capitolato Speciale.
Non sono ammessi prodotti che contengono:
• alimenti transgenici (contenenti Organismi Geneticamente Modificati - OGM)
• oli vegetali (palma e cocco)
• acidi grassi trans
• un apporto totale di lipidi superiore a g 9 per porzione
• zuccheri semplici aggiunti
• alto contenuto di sodio (superiore a g 0,4 - 0,5 /100 g)
• conservanti ed additivi chimici (nitriti e/o nitrati), non autorizzati per legge.
Si intende vietata la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina e carnitina, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti e di quant’altro non espressamente specificato dal presente Capitolato Speciale.
Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il…” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l’applicazione delle penali come da successivo art. 3.10.
L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza.
L’eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con il DEC dell’Amministrazione.
Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione del DEC dell’Amministrazione, sostituire alcuni prodotti o introdurne di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.
Il Concessionario dovrà produrre, prima dell’inizio dell’attivazione del servizio, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei prezzi offerti, nonché le relative schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori.
A richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario dovrà esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.
L’Amministrazione dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l’effettiva provenienza biologica, DOP, IGP, STG, equo solidale.
Le bevande calde, periodicamente, saranno oggetto di valutazione congiunta da parte del DEC dell’Amministrazione, il gestore dovrà essere disposto a regolare gli ingredienti per mantenere un adeguato livello qualitativo delle bevande.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo di un giorno lavorativo.
ART. 1.4.5 - PREZZI
I prezzi da applicarsi agli utenti per le somministrazioni sono quelli offerti dal Concessionario in sede di Gara.
I prezzi non dovranno essere superiori a quanto riportato nella seguente tabella:
DESCRIZIONE PRODOTTO | PREZZO MASSIMO IVA INCLUSA (Pagamento contanti) | |||
BEVANDE CALDE | con caffè a grani, macinato fresco | caffè espresso | 7 g | 0,45 € |
caffè espresso lungo | 7 g | 0,45 € | ||
caffè espresso macchiato | 7 g caffè + 5 g latte in polvere | 0,45 € | ||
cappuccino | minimo g 7 di latte in polvere + g 7 caffè per ogni erogazione | 0,45 € | ||
con cialde | caffè espresso | cialda 9,5 g | 0,60 € | |
caffè espresso lungo | cialda 9,5 g | 0,60 € | ||
caffè espresso macchiato | cialda 9,5 g + 3 g latte in polvere | 0,60 € | ||
cappuccino | cialda 9,5 g + 7 g latte in polvere | 0,60 € | ||
altre bevande calde | caffè d’orzo | 2 g orzo | 0,60 € | |
caffè d’orzo macchiato | 2 g orzo + g. 3 latte in polvere | 0,60 € | ||
caffè al ginseng | 7 g caffè + ginseng | 0,60 € | ||
caffè al ginseng macchiato | 7 g caffè + g. 3 latte in polvere + ginseng | 0,60 € | ||
Latte | g 10 latte in polvere per ogni erogazione | 0,45 € | ||
cappuccino d’orzo | almeno g 7 latte + g 2,5 d’orzo | 0,45 € | ||
cioccolato forte | g 25 di miscela cioccolato in polvere per ogni erogazione | 0,45 € | ||
the al limone | almeno g 14 the in polvere per ogni erogazione | 0,45 € |
BEVANDE FREDDE | acqua oligominerale gassata o effervescente naturale | in PET, da ml 500 | 0,50 € | |
acqua oligominerale naturale | ||||
succhi di frutta ad alta % di frutta | in vetro, da ml 200 (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti) | 0,90 € | ||
bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.) | in lattina, da ml 330 | 0,90 € | ||
bibite con integratori di sali minerali | in PET, da ml 500 | 0,90 € | ||
SNACK | snack salati | Cracker | da min. 30 g | 0,50 € |
Patatine classiche | da min. 40 g | 0,50 € | ||
Taralli | 0,50 € | |||
Schiacciatine olio oliva e rosmarino, confezione da 2 unità | 0,50 € | |||
Frutta secca | da min. 50 g | 0,80 € | ||
Tramezzini singoli | da 90 g | 1,80 € | ||
Snack dolci | Merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.) | da min. 40 g | 0,60 € | |
Biscotti farciti cioccolato/vaniglia | da min. 50 g | 0,60 € | ||
Barrette cioccolato/cereali | da min. 40 g | 0,90 € |
I prezzi offerti, per il solo pagamento in contanti, dovranno essere espressi con la frazione minima di 5 centesimi di euro (0,05), accettata dai distributori, cioè con arrotondamento del prezzo offerto in sede di gara, per eccesso o per difetto, al più vicino multiplo di 5 centesimi di euro (es. € 0,17 verrà arrotondato ad € 0,15; € 0,18 verrà arrotondato a € 0,20).
L’Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.
I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto.
Dopo il suddetto periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.
Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.
Per l’eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l’arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.
La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal CS al DEC, corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.
L’Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.
Solo a seguito della formale autorizzazione dell’Amministrazione i prezzi oggetto di revisione sono applicabili dal Concessionario.
L’aumento dei prezzi dei prodotti comporterà l’incremento, con pari percentuale, dell’importo forfettario annuale dovuto all’Amministrazione quale rimborso spese per consumo di acqua ed energia elettrica.
ART. 1.4.6 - SCHEDA - CHIAVE ELETTRONICA O ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO
Per il pagamento con sistema elettronico i distributori dovranno essere dotati di dispositivo funzionante con schede o chiavi elettroniche ricaricabili o, in aggiunta, altra “modalità di pagamento innovativo” offerto in gara (ad esempio: App mobile per smartphone), capace di gestire il credito a scalare, identico per tutti i distributori installati e funzionante tramite il medesimo sistema e la medesima codifica.
Il Concessionario si impegna a fornire in comodato d’uso gratuito schede o chiavi elettroniche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria massima non superiore a € 3,00 (euro tre/00), che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle stesse.
Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all’utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.
La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere concordata tra il DEC ed il Concessionario.
ART. 1.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE
L’aggiudicazione della Concessione viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il valore stimato della concessione (ex art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) risulta essere pari ad € 241.920,00 annuali e, pertanto, il valore complessiva stimato per l’intera durata contrattuale è pari a € 1.330.560,00 al netto dell’IVAa, comprensivo dell’eventuale opzione di proroga (di € 120.960,00) ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF di massima predisposto dall’Amministrazione e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario.
L’Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata sui fatturati dichiarati dal precedente Concessionario, su una previsione di consumi che tiene conto della riduzione di personale in servizio in sede e della contestuale presenza di altri servizi di ristoro.
Tale stima ha, comunque, carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio.
Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell’alea normale di tale tipologia di contratto.
Il valore della Concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore rispetto a quello stimato dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, il valore della Concessione posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati dalla Stazione concedente pari a € 66.226,05, sulla base del CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio.
L’Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della Concessione in oggetto, ha stimato pari a € 1.063,00 i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze.
ART. 1.6 - CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE
Il Concessionario dovrà corrispondere all’Agenzia del Demanio, con decorrenza dalla data formale d’inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna del servizio di cui all’art. 3.3, un Canone fisso annuale di € 612,00, IVA esclusa, per ciascun distributore automatico. L’Amministrazione comunicherà all'Agenzia del Demanio i dati della società aggiudicataria, per il rilascio della Concessione onerosa relativa all'utilizzo degli spazi demaniali.
Il Concessionario dovrà inoltre corrispondere all’Amministrazione un rimborso spese annuale forfetario per consumo di acqua ed energia elettrica pari ad € 11.850,00, calcolato sulla base della quantità e della tipologia dei distributori automatici installati, così determinato:
Tipologia distributore | Quantità | Spese annuali per unità | Totale SPESE ANNUE |
Bevande calde | 12 | € 200,00 | € 2.400,00 |
Bevande fredde | 8 | € 450,00 | € 3.600,00 |
Bevande fredde + snack | 13 | € 450,00 | € 5.850,00 |
T O T A L E | 33 | € 11.850,00 |
ART. 1.7 - RISCHI DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz), del Codice, assume il rischio operativo connesso alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato Speciale e dall’insieme dei Documenti Contrattuali.
Non sono previsti da parte dell’Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.
Il rischio di disponibilità, di cui all’art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice, è a carico del Concessionario.
Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.
Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell’avvio e nell’intera gestione dei servizi.
È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all’aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.
Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all’aumento dei tassi di interesse che all’indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.
L’allocazione dei rischi tra il Concedente e il Concessionario trova evidenza nel documento “Matrice dei rischi”.
Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.
ART. 1.8.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI
Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o l’erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario.
È altresì trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico Finanziario.
ART. 1.8.2 - FORZA MAGGIORE
È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o dell’Amministrazione da cui derivi l’impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato Speciale e che incida sull’equilibrio economico-finanziario della Concessione.
Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:
a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
b) epidemie, terremoti;
c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.
In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale.
ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE
I distributori dovranno essere installati presso gli spazi indicati al precedente art. 1.3.1.
Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i distributori, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, ne potrà mutare la destinazione d’uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l’utilizzo degli stessi e/o la posizione dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l’Amministrazione.
Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati sia Enti o Organizzazioni di qualsiasi natura, dell’uso, anche saltuario, degli spazi concessi o di parte di essi.
Non potranno essere installati negli spazi in Concessione jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe.
L’inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c. e l’Amministrazione potrà richiedere l’immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.
ART. 1.10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE
Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, a proprie cure e spese, all’installazione dei distributori automatici, concordando con il Direttore dell’esecuzione modalità che non creino disagio.
Le operazioni di installazione dovranno essere concluse entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.
Il Concessionario provvederà a prendere contatti con l’Impresa titolare della Concessione scaduta per la rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all’avvio del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all’utenza.
Dell’avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici farà fede apposito Verbale di consegna del servizio redatto congiuntamente dal DEC, dal RSPP e dal Concessionario, prima di metter in funzione i distributori automatici, dai quali dovrà rilevarsi, in conformità a quanto previsto dall’art. 1.12 del presente Capitolato Speciale:
− il regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica e alla rete idrica e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
− la consegna della dichiarazione per ogni apparecchiatura installata, della documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d’istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei
distributori automatici riguardo l’anno di costruzione, ecc.);
− l’effettuazione della verifica effettuata sull’anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede di gara.
ART. 1.11 - CONTABILIZZAZIONE
Il Concessionario ha l’obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, i distributori dovranno essere censiti on line presso l’Agenzia dell’Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
ART. 1.12 - RIFORNIMENTO - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:
a) ad acquistare, trasportare ed installare i distributori automatici richiesti dall’Amministrazione;
b) a fornire e predisporre nella zona circostante i distributori appositi recipienti per i rifiuti.
c) a che i distributori automatici da installare siano tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE.
d) ad eseguire l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica e alla rete idrica a regola d’arte e secondo le norme CEI/UNI, attenendosi alle istruzioni rilasciate in sede di sopralluogo dall’ufficio tecnico. Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto dell’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
e) ad installare, contestualmente all’attivazione dei distributori, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica;
f) a provvedere ad eventuali trasferimenti e/o rimozioni dei distributori installati anche se richiesto dall’Amministrazione;
g) a sostituire i prodotti scaduti e difettosi. Si precisa a tal fine che l’accettazione dei prodotti da parte dell’Amministrazione non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta;
h) a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;
i) ad intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 24 ore dalla segnalazione e, ove non fosse possibile la riparazione, alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 48 ore dalla segnalazione.
j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il piano di manutenzione e i manuali d’uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell’arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali. Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 37/2008, devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità ogni qualvolta si rendessero necessarie.
Il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere descritto nella Relazione Tecnica, in quanto criterio di valutazione dell’Offerta Tecnica da presentare in sede di gara.
Il Concessionario dovrà osservare:
a) le modalità e le tempistiche previste al precedente art. 1.10 “Tempi di installazione”;
b) tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia, in particolare a titolo meramente esemplificativo:
• D.Lgs. 193/2007
• D.Lgs. 114/1998
• D.P.R. 327/1980
• Legge 287/1991
• D.Lgs. 81/2008
• Norme fiscali vigenti in materia
Il Concessionario dovrà fornire:
a) l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate e della relativa potenza assorbita, nonché dei prodotti erogati e dei prezzi offerti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
b) il Piano di igiene e pulizia di cui all’art. 1.4.3, indicante frequenza e modalità con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia e/o sanificazione/disinfezione. I prodotti utilizzati dovranno essere autorizzati dal Ministero della Sanità ed essere corredati da scheda tecnica, mentre i distributori automatici dovranno essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
c) il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei distributori automatici;
d) il Piano di servizio di distribuzione automatica (tempistiche di caricamento dei prodotti all’interno dei distributori automatici), oggetto di criterio di valutazione dell’Offerta Tecnica;
e) prima dell’inizio della gestione, i/il nominativi/o del personale addetto al rifornimento e sanificazione/disinfezione delle apparecchiature installate e le relative attestazioni di partecipazione a corsi di formazione inerenti l’attività svolta. Tali informazioni dovranno essere rese anche per il personale in caso di sostituzione.
Il Concessionario, inoltre:
a) avrà accesso presso la sede solo nei giorni lavorativi, dalle ore 7.00; la permanenza sarà consentita fino al tempo strettamente necessario, e comunque non oltre le ore 18.00, per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione, pulizia e sanificazione; i giorni e gli orari potranno comunque subire variazioni e/o limitazioni in relazione ad esigenze dettate dall’attuale emergenza epidemiologica;
b) dovrà utilizzare l’acqua erogata dall’impianto idrico esistente, senza alterarla con sostanza alcuna (non sono ammessi erogatori mediante boccione d’acqua);
c) sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell’Amministrazione che di terzi e dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull’autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti;
d) dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, mono strato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni dell’Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall’utilizzazione dei distributori di generi di ristoro.
Infine, sono a totale carico del concessionario i seguenti altri oneri:
a) l’organizzazione e la gestione del personale dipendente, sia dal punto di vista normativo che economico;
b) le spese per l’acquisto, il trasporto e collocazione delle bevande e degli alimenti;
c) le imposte e le tasse derivanti dall’assunzione del servizio;
d) le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l’incolumità del personale utilizzato nell’espletamento del servizio.
ART. 1.13 - ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione metterà a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo; garantirà, inoltre, l’erogazione dell’energia elettrica e di acqua per il funzionamento dei distributori.
L’Amministrazione assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante i distributori, consentirà l’accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei distributori automatici, per la pulizia ecc.) e provvederà a fornire ed a vuotare i sacchi che andranno predisposti negli appositi recipienti forniti dal Concessionario.
Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell’erogazione di energia elettrica e/o di acqua.
Nessun altro onere sarà a carico dell’Amministrazione.
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione:
- il presente Capitolato Speciale;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) di massima elaborato dal Concessionario;
- la Matrice dei Rischi;
- il DUVRI elaborato dall’Amministrazione.
ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.
Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Il Ministero è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture e per affidamenti in concessione, l’Amministrazione ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all’offerta il Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, adottato dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, prot. n. 135320 del 17/12/2014, intendendo garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché assicurare una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall’art. 48, commi 17 e 18, e dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE
ART. 3.1 – DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nella fase di esecuzione del Contratto, l’Amministrazione si avvale di un DEC il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.
ART. 3.2 – COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)
Prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio) e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale.
Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all’Amministrazione e motivando la nuova nomina.
I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all’Amministrazione e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o della data del Verbale di consegna del servizio.
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell’arco della giornata lavorativa.
Il Coordinatore del servizio dovrà essere autorizzato, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, dovrà:
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore dell’esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e, all’occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.
ART. 3.3 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di consegna del servizio a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Concessionario.
La durata della Concessione è di 60 mesi a decorrere dalla data del Verbale di consegna del servizio.
A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento.
È escluso qualsiasi tacito rinnovo.
ART. 3.4 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE
L'Amministrazione, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dalla scadenza.
Il Concessionario, pertanto, si impegna in via eventuale a garantire il corretto e pieno funzionamento dei distributori automatici fino al completamento delle procedure di individuazione del nuovo gestore e al suo subentro.
ART. 3.5 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all’art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori:
a) Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (Tir Equity);
b) Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio).
I valori dei predetti indici saranno definiti dal Piano Economico Finanziario dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 165, comma 6, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e, conseguentemente, determinano una variazione dei valori degli indicatori di cui al comma precedente, può comportare la revisione del Piano Economico-Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
I fatti, di cui al capoverso precedente, che potenzialmente sono in grado di incidere sui presupposti e sulle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono rappresentati da:
a) varianti in corso di concessione;
b) modifiche normative e regolamentari;
c) eventi o circostanze di forza maggiore.
ART. 3.6 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
È possibile procedere alla revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri una variazione dell’equilibrio economico-finanziario, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo e a condizione che tale variazione consista in una modifica non marginale, ossia che determini una variazione dell’indice TIR dell’Equity non inferiore a 0,5 punti e dell’indice DSCR non inferiore a 0,05 punti rispetto ai valori di cui all’art. 3.5.
La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte dell’Amministrazione, è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di cui all’art. 3.5 nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell’equilibrio economico-finanziario.
Al verificarsi di una delle fattispecie di cui all’art. 3.5 ultimo capoverso, la Parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario ne dà comunicazione per iscritto all’altra con l’esatta indicazione dell’evento che ha determinato la variazione dell’equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:
a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduca la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) proposta di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
Nel caso in cui si verifichi un evento che determini una variazione dell’equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al Concessionario la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell’Amministrazione.
La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:
a) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
b) l’anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
c) la rideterminazione degli investimenti da realizzare e/o dei servizi da erogare e/o delle tariffe.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 165, comma 6 del Codice.
A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.
ART. 3.7 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 e, in quanto compatibili, dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 3.8 - SOSPENSIONE
Si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 3.9 - REPORTISTICA
Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione, su base annuale, ovvero su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
• numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
• numero di erogazioni nell’anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
• numero di erogazioni totali nell’anno suddivise per distributori;
• incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;
• incasso totale annuale suddiviso per distributori;
• report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalatati, con l’indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.
Il resoconto dovrà essere inviato al DEC entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza annuale.
ART. 3.10 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:
OGGETTO | Importo penale |
Xxxxxxx nell’avvio della prestazione rispetto alla data di cui all’art. 3.3 “Inizio e durata della concessione” | € 500,00 per ogni giorno solare |
Ritardo nei tempi di installazione previsti all’art. 1.10 “Tempi di installazione” | € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare |
Ritardo nella trasmissione all’Amministrazione di quanto previsto agli artt. 1.12 e 3.9 | € 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno solare |
Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione | € 100,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare |
Per mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti per oltre 8 ore lavorative o per prodotti difformi per qualità | € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare |
Per mancato rispetto delle norme previste per la presente Concessione | € 50,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola |
Per ogni giorno di ritardo dei termini di rimborso delle spese forfetarie | € 500,00 per ogni giorno solare |
Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria | € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare |
Per ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione o per termine Concessione | € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare |
Applicazione di prezzi difformi rispetto al listino prezzi | € 250,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare |
Infedele contabilizzazione del fatturato dei distributori automatici | € 100,00 per ogni inadempienza |
Non conformità dei prodotti rispetto al Capitolato Speciale e all’offerta presentata | € 50,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore |
Mancata segnalazione, con appositi avvisi o liste, della presenza di prodotti controindicati ai soggetti con intolleranze alimentari ai sensi dell’art. 1.4.4 | € 100,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore |
Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice l’importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno e l’esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, nel caso in cui siano riscontrate violazioni di legge.
ART. 3.11 - PERSONALE
Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio del servizio e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.
Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare al DEC prima dell’inizio del servizio o dell’impiego di nuovo personale, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l’indicazione dei contratti applicati.
Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del DEC.
Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente al DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.
Il Concessionario assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto.
In caso di assunzione di manodopera per l’esecuzione della prestazione prevista dal presente Capitolato Speciale, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni affinché il proprio personale osservi, pena la risoluzione del contratto, il Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione con D.M. 10 aprile 2015, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e scaricabile attraverso il link xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/xxxx_xxx/Xxxxxx_xxxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
ART. 3.12 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI
Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla Stazione concedente nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105, comma 3, lett. a), del Codice).
Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d’opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.
È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.
Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).
ART. 3.13 - SICUREZZA - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)
Il Concessionario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).
Il Concessionario, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere al R.S.P.P. il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) elaborato ai sensi dell’art. 28 del D.lgs n. 81/2008.
Successivamente alla ricezione del predetto documento, in conformità all’art. 26, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08, verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze, che sarà allegato al Contratto di Concessione.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) elaborato dal Datore di lavoro committente dovrà essere condiviso e sottoscritto, prima della stipula del contratto, previo sopralluogo, dal R.S.P.P. dell’Amministrazione e dal referente del Concessionario.
Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto un apposito Verbale di sopralluogo e coordinamento che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Durante l’esecuzione delle prestazioni all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.
L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
ART. 3.14 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la natura del contratto, l’applicabilità di quanto previsto al comma 7.
Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale.
Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo della Concessione.
Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
a ) che il Concessionario abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare parte della prestazione;
b ) che il Concessionario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
c ) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
d ) che il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
e ) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.
Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all’art. 3.11.
Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, il Concessionario dovrà indicare alla Stazione concedente i dati anagrafici, recapiti e
rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.
Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nel servizio.
ART. 3.15 – CESSIONE E SUB-CONCESSIONE
Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere o affittare l’azienda o sub-concedere l’installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 176 del Codice.
ART. 4.1 - RIMBORSI SPESE
Il pagamento del rimborso spese forfetarie di cui all’art. 1.6, dovrà essere versato anticipatamente con scadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto.
ART. 4.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.
È fatto altresì divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma procura all’incasso.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario è tenuto a prestare ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari a: i) al 10% (dieci per cento) del valore della concessione stimato dall’Amministrazione, oppure ii) al 10% (dieci per cento) del valore della concessione indicato nel PEF dell’aggiudicatario se superiore a quanto stimato dall’Amministrazione.
La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi compreso l’obbligo di pagamento del rimborso delle spese di cui all’art. 1.6 del presente Capitolato Speciale, di esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia, nel caso in cui il Concessionario risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento UE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un’autorità amministrativa o notaio.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e intestate al Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
In caso di inadempienze del Concessionario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA
Il Concessionario è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi).
Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose.
La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione.
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.
La stipulazione della Polizza non solleva il Concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.
ART. 6.1 - RISOLUZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., nei seguenti casi:
a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, xxxxxxxxxxx e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
d. subappalto non autorizzato;
e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010;
f. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
g. il contraente venga diffidato cinque volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari dalla data del verbale di consegna del servizio;
i. nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall’Amministrazione, le criticità che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato Speciale;
j. se, nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del verbale di consegna del servizio, così come indicato all’art. 3.3;
k. mancata osservanza da parte del personale del Concessionario e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione con D.M. 10 aprile 2015, nell’ipotesi prevista dall’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
l. mancata osservanza del divieto di sub-concessione e di cessione o affitto dell’azienda di cui all’art.
3.15 del presente Capitolato Speciale;
m. mancata osservanza del divieto di cessione del Contratto di cui all’art. 4.2 del presente Capitolato Speciale;
n. mancata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario e mancato rispetto dei tempi previsti dal PEF per la realizzazione degli investimenti.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la Stazione concedente - ai sensi del comma 8 dell’art.176 del D.Lgs. 50 del 2016 - comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto.
Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della Concessione alla data del subentro.
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO
L’Amministrazione ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per quanto qui non previsto si rinvia all’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, nonché dall’art. 3, comma 4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 2020.
ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ
Il Concessionario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
È altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Il Concessionario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa dello scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde) o di qualsiasi altro evento (come, ad esempio, guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.)
L’Amministrazione è altresì sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto, relativamente ai distributori e al loro contenuto.
ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L’Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant’altro fa parte dell’organizzazione del servizio al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato Speciale.
A tale fine il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.
I controlli potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• previa apertura dei distributori, le condizioni igieniche degli stessi;
• espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla presenza nei distributori automatici delle bevande e degli alimenti da somministrare, i tempi di attesa per i rifornimenti dei prodotti mancanti, lo stato di manutenzione dei distributori, ecc.;
• decoro, pulizia ed igiene dei distributori adibiti al servizio;
• validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
• qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione dei distributori automatici;
• controlli sulla qualità dei prodotti forniti.
ART. 6.6 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.