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Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2021/0104(COD)
Bruxelles, 18 febbraio 2022 (OR. fr, en)
6292/22
DRS 8
EF 50
ECOFIN 128
SUSTDEV 37
CODEC 163
IA 13
COMPET 95
NOTA
Origine: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario: Consiglio
n. doc. prec.: 5864/22 n. doc. Comm.: 8132/21
Oggetto: Direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità
Orientamento generale
I. Introduzione
Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità1. La base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1 Doc. 8132/21 + COR 1 + ADD 1 COR 1 + ADD 2 COR 1 + ADD 3 COR 1.
L'obiettivo della proposta è quello di colmare le lacune nelle norme vigenti in materia di informazioni di carattere non finanziario. L'informativa sulla sostenibilità potrebbe attrarre ulteriori investimenti e finanziamenti per facilitare la transizione verso un'economia sostenibile quale delineata nel Green Deal. Pertanto, è necessario che le imprese forniscano dati migliori riguardo ai rischi di sostenibilità a cui sono esposte e all'impatto che esse producono sulle persone e sull'ambiente.
La proposta introduce alcune novità, in particolare:
• estende la portata degli obblighi di informativa ad altre imprese, comprese tutte le imprese di grandi dimensioni e le imprese quotate in un mercato regolamento (ad eccezione delle microimprese quotate in borsa);
• impone l'obbligo di certificazione delle informazioni sulla sostenibilità;
• specifica in maggior dettaglio le informazioni che le imprese dovrebbero comunicare e impone loro di comunicarle nel rispetto di principi obbligatori dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità;
• prevede che tutte le informazioni siano pubblicate in una sezione ad hoc delle relazioni sulla gestione redatte dalle imprese.
II. Stato dei lavori
Le discussioni in sede di Consiglio sono iniziate il 7 giugno 2021 sotto la presidenza portoghese e, grazie all'atteggiamento costruttivo di tutte le delegazioni, il gruppo "Diritto delle società" è riuscito a compiere progressi significativi.
L'8 dicembre 2021 il gruppo ha esaminato un primo testo di xxxxxxxxxxx (doc. 14268/21) presentato dalla presidenza slovena. Il 13 e 20 gennaio 2022 il gruppo ha dato seguito alle osservazioni e agli interventi delle delegazioni e ha proseguito le discussioni sulla base di un testo di compromesso adattato. Il 28 gennaio 2022 la presidenza ha presentato un testo di compromesso riveduto2, che è stato esaminato dal gruppo nelle riunioni del 3 e 9 febbraio 2022. Il
16 febbraio 2022 il Coreper ha espresso il proprio sostegno al testo di compromesso3 presentato dalla presidenza, approvandolo senza modifiche ma con l'aggiunta, su proposta di una delegazione e con il sostegno di varie altre, di una frase all'articolo 29 ter, paragrafo 2 ter intesa a introdurre un periodo transitorio durante il quale alle PMI sarebbe concessa una certa flessibilità per trasmettere informazioni sulle catene del valore. Il nuovo testo è così formulato: "Inoltre, per i primi tre anni di applicazione della presente direttiva, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie concernenti i rapporti commerciali e la catena di fornitura, l'impresa include le informazioni in suo possesso e una dichiarazione indicante che i rapporti commerciali e le imprese all'interno della sua catena del valore non hanno messo a disposizione le informazioni necessarie.".
Le principali modifiche apportate al testo rispetto alla proposta originaria sono le seguenti:
Ambito di applicazione (articoli 1 e 2 della "direttiva contabile")
Il testo di compromesso precisa il modo in cui le esigenze in materia di informativa sulla sostenibilità si applicano alle banche e alle imprese di assicurazione. È stata aggiunta una definizione di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione al fine di tenere conto delle loro specificità.
2 Doc. 5788/22.
3 Doc. 5864/22.
Ubicazione (articolo 19 bis, paragrafo 1, e articolo 29 bis, paragrafo 1, della "direttiva contabile").
È prevista la pubblicazione di informazioni in una sezione chiaramente identificabile della relazione sulla gestione, al fine di facilitare la leggibilità e l'identificazione dell'informativa sulla sostenibilità.
Attività immateriali – Definizione e informativa (articolo 19 della "direttiva contabile")
Alcune delegazioni hanno chiesto chiarimenti in merito alla definizione di "immobilizzazioni immateriali" e agli obblighi connessi. A titolo di compromesso, la presidenza ha suggerito di includere gli obblighi di informativa connessi nell'articolo 19, "Contenuto della relazione sulla gestione", della direttiva contabile.
PMI – Obblighi di informativa (articolo 19 bis della "direttiva contabile")
Per quanto riguarda le PMI, varie delegazioni hanno espresso il desiderio di escludere tutte le PMI dall'ambito di applicazione. Altre delegazioni hanno chiesto di disciplinare ulteriormente il contenuto degli obblighi per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni richieste alle PMI (norme semplificate), sia nel contesto dell'informativa obbligatoria delle PMI quotate sia nel contesto dell'informativa volontaria delle altre PMI. La presidenza ha rafforzato la possibilità per le PMI di limitare le informazioni da fornire (ad eccezione delle PMI che sono anche imprese madri di grandi imprese).
Per quanto riguarda gli enti di interesse pubblico (EIP), la maggioranza delle delegazioni ha chiesto di prevedere l'esenzione dall'obbligo di informativa per tali enti (come per qualsiasi altra impresa figlia), quando si tratta di imprese figlie di un gruppo soggetto a obblighi di informativa, fermo restando che l'informativa effettuata a livello consolidato deve includere le informazioni necessarie sulle imprese figlie. In questa fase la presidenza ha scelto di mantenere l'esenzione (articolo 19 bis, paragrafo 7 bis, e articolo 29 bis, paragrafo 7 bis, della "direttiva contabile").
Regime linguistico(Articolo 29 bis della "direttiva contabile")
Al fine di tener conto delle preoccupazioni espresse da alcune delegazioni, il testo di compromesso prevede che uno Stato membro possa richiedere la pubblicazione della relazione sulla gestione e della relazione sulla certificazione della conformità dell'impresa madre in una lingua accettata dallo Stato membro che vigila sulla sua impresa figlia esentata dall'obbligo di informativa sulla sostenibilità.
Catena del valore (Articolo 29 ter, paragrafo 2 bis, della "direttiva contabile")
Varie delegazioni hanno fatto riferimento alle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nel raccogliere informazioni dai diversi attori della loro catena del valore, in particolare le PMI. Il compromesso prevede che tali difficoltà siano prese in considerazione nell'elaborazione dei principi, prevedendo obblighi d'informativa proporzionati e tenendo conto in particolare delle imprese nelle catene del valore che non sono soggette agli obblighi della direttiva. È stato inoltre chiarito che, per un periodo transitorio di tre anni, le imprese che non sono in grado di fornire determinate informazioni a causa della mancanza di dati da parte delle imprese nelle loro catene del valore, in particolare le PMI, potranno beneficiare di una certa flessibilità.
Formato elettronico unico di comunicazione (articolo 29, paragrafo 5, della "direttiva contabile")
La proposta iniziale della Commissione conteneva disposizioni che, oltre al contenuto delle relazioni sulla sostenibilità delle imprese, riguardavano le modalità di raccolta dei dati sulla sostenibilità da parte degli organismi ufficialmente abilitati a effettuare tale raccolta. Poiché questo aspetto era legato alle modalità di creazione di un punto di accesso unico europeo ai dati finanziari e non finanziari delle società4, si è deciso di riservare la discussione a quest'ultima proposta legislativa. Di contro, il testo continua a richiedere il formato elettronico per l'informativa sulla sostenibilità. Tuttavia, il testo di compromesso sopprime le disposizioni che introducono l'obbligo per le società non quotate soggette alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità di pubblicare le loro informazioni contabili nel formato elettronico unico europeo (ESEF).
4 Punto di accesso unico europeo (ESAP), proposta pubblicata il 23 novembre 2021, 14377/21.
Sanzioni (articolo 51 della "direttiva contabile")
La maggioranza delle delegazioni ha chiesto la soppressione delle modifiche apportate all'articolo 51. Di conseguenza, la presidenza ha deciso di sopprimere l'articolo che modifica l'articolo 51 della direttiva contabile.
Revisione e revisori (articolo 34 ter della "direttiva contabile")
Alcune delegazioni hanno sottolineato la necessità di prevedere che revisori diversi possano effettuare revisioni legali dei conti, da un lato, e certificazioni della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, dall'altro. Altre delegazioni hanno chiesto maggiore chiarezza sugli obblighi applicabili ai prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità. Alcune delegazioni hanno chiesto chiarimenti sul controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi. Questo aspetto è stato chiarito nel testo.
Principi di certificazione in materia di sostenibilità (articolo 23, paragrafo 4, della "direttiva sulla trasparenza")
Un revisore di un paese terzo deve garantire che le informazioni sulla sostenibilità siano conformi ai principi di certificazione adottati dall'Unione. In caso contrario, tale revisore può fornire suddette informazioni secondo norme equivalenti. La Commissione può adottare norme in materia di "equivalenza" mediante atto delegato.
Formazione professionale (articolo 6 della "direttiva sulla revisione contabile")
Alcune delegazioni hanno chiesto che i revisori possano decidere se desiderano essere abilitati ai fini della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità o se desiderano continuare a svolgere soltanto il controllo finanziario. Varie delegazioni hanno inoltre sollevato la questione della durata del tirocinio. Il testo di compromesso porta a otto mesi la durata del tirocinio necessario per essere autorizzati a eseguire la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità (rispetto ai 12 mesi del testo originale).
Divieto di fornire servizi diversi dalla revisione dell'informativa sulla sostenibilità (articolo 25 quater della "direttiva sulla revisione legale dei conti")
Varie delegazioni hanno voluto definire l'incompatibilità tra la certificazione dell'informativa sulla sostenibilità di un'impresa e la prestazione di servizi di consulenza alla stessa impresa. Disposizioni al riguardo sono state inserite nella direttiva sulla revisione legale dei conti. Esse si basano sul regime previsto per il controllo finanziario e, come quest'ultimo, sono applicabili alla revisione contabile degli enti di interesse pubblico.
Obblighi connessi alla revisione dell'informativa sulla sostenibilità (articolo 25 quinquies della "direttiva sulla revisione legale dei conti")
Varie delegazioni hanno espresso l'auspicio di applicare anche ai revisori in materia di sostenibilità l'obbligo di segnalare le frodi esistenti per i revisori finanziari. Disposizioni al riguardo sono state inserite nella direttiva sulla revisione legale dei conti. Esse si basano sul regime previsto per il controllo finanziario e, come quest'ultimo, sono applicabili alla revisione contabile degli enti di interesse pubblico.
Prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità (articolo 34, paragrafo 3 bis, della "direttiva contabile")
Varie delegazioni hanno sottolineato la necessità di disporre di condizioni di parità e di prevedere gli stessi obblighi per i prestatori indipendenti di servizi assicurativi e i revisori legali. La presidenza ha adeguato il testo in questo senso.
Adeguamento dei termini (articolo 5 della proposta)
Alcune scadenze sono state considerate troppo ambiziose da molte delegazioni. Varie delegazioni hanno chiesto che il termine di recepimento sia fissato in relazione all'entrata in vigore della direttiva, mentre altre delegazioni hanno suggerito di posticipare la data di applicazione al fine di concedere alle imprese tempo sufficiente per adeguarsi. In quest'ottica, la presidenza propone i seguenti termini:
• termini previsti per il recepimento da parte degli Stati membri (18 mesi dopo l'entrata in vigore);
• termini per l'attuazione da parte delle imprese:
o 1o gennaio 2024 per le imprese già soggette alla NFRD (comunicazione nel 2025 sui dati del 2024);
o 1o gennaio 2025 per le grandi imprese non attualmente soggette alla NFRD (comunicazione nel 2026 sui dati del 2025);
o 1o gennaio 2026 per le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive (comunicazione nel 2027 sui dati del 2026)
Altri termini
• termini previsti per la transizione verso la certificazione ragionevole dell'informativa sulla sostenibilità: sei anni dopo l'entrata in vigore. (articolo 26 bis della "direttiva sulla revisione legale dei conti")
• termini previsti per l'adozione dei principi da parte della Commissione: 31 ottobre 2022 per l'adozione dei principi generali e 31 ottobre 2023 per l'adozione di principi settoriali e di principi adattati alle PMI (articolo 29 ter della "direttiva contabile").
III. Conclusione
Si invita il Consiglio a:
- confermare l'accordo sull'orientamento generale e
- invitare la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base del presente orientamento generale al fine di giungere a un accordo in prima lettura.
ALLEGATO
2021/0104 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo5,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
5 GU C […] del […], pag. […].
considerando quanto segue:
(1) Nella sua comunicazione relativa al Green Deal europeo, adottata l'11 dicembre 20196, la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario7. Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'Unione europea. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'UE e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione europea ha proposto di rendere vincolante l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 20508. Inoltre, nella sua strategia sulla biodiversità per il 2030, la Commissione europea si impegna a garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. Tale strategia si prefigge di riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030.
6 COM(2019) 640 final.
7 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
8 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) [2020/0036 (COD)].
(2) Nel suo piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile la Commissione indica misure volte a realizzare i seguenti obiettivi: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie9. La divulgazione, da parte delle imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità è condizione preliminare per la realizzazione di tali obiettivi. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di atti legislativi nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio10 disciplina la modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti sono tenuti a divulgare informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali e ai proprietari di attivi. Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio11 crea un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari che si presentano come sostenibili pur non essendolo.
9 COM(2018) 97 final.
10 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
11 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
Il regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio12, integrato dai regolamenti delegati (UE) 2020/181613, (UE) 2020/181714 e (UE) 2020/181815 della Commissione, introduce obblighi di comunicazione in materia ambientale, sociale e di governance ("ESG") per gli amministratori di indici di riferimento e norme minime per la realizzazione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 impone agli enti di grandi dimensioni che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di divulgare informazioni sui rischi ESG a decorrere dal 28 giugno 2022. Il nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento istituito dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e dalla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio18 contiene disposizioni riguardanti l'introduzione della dimensione dei rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) nel processo di revisione e valutazione prudenziale da parte delle autorità competenti e prevede obblighi di informativa a carico delle imprese di investimento per la segnalazione dei rischi ESG, obblighi che si applicano a decorrere dal 26 dicembre 2022.
12 Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).
13 Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).
14 Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).
15 Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
16 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
17 Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 000/0000 x (XX) x. 000/0000 (XX L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
18 Xxxxxxxxx (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
La Commissione ha inoltre annunciato una proposta relativa a una norma europea per le obbligazioni verdi nel suo programma di lavoro per il 2021, dando seguito al piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.
(3) Il 5 dicembre 2019, nelle sue conclusioni sull'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di disporre di informazioni affidabili, comparabili e pertinenti in materia di rischi, opportunità e impatto in termini di sostenibilità e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di una norma europea di informativa non finanziaria.
(4) Nella sua risoluzione sulla finanza sostenibile del 29 maggio 201819 il Parlamento europeo ha chiesto di sviluppare ulteriormente i requisiti di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario nel quadro della direttiva 2013/34/UE. Nella sua risoluzione sul governo societario sostenibile del 17 dicembre 202020 il Parlamento europeo ha accolto con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva 2013/34/UE e ha indicato la necessità di istituire un quadro globale dell'Unione in materia di rendicontazione non finanziaria contenente norme obbligatorie dell'Unione per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Parlamento europeo ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione ad ulteriori categorie di imprese e di introdurre un obbligo di revisione contabile.
19 2018/2007(INI).
20 A9-0240/2020 (INI).
(5) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"). L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" ha collegato gli obiettivi di sviluppo sostenibile al quadro delle politiche dell'Unione, al fine di garantire sin dall'inizio l'integrazione di tali obiettivi in tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno sia nel resto del mondo21. Nelle sue conclusioni del
20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate22
(6) La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 ha modificato la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva 2014/95/UE ha introdotto l'obbligo per le imprese di comunicare almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Con riferimento a tali tematiche, tale direttiva ha disposto che le imprese comunichino informazioni nei seguenti ambiti: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato delle politiche, rischi e gestione dei rischi nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa.
21 COM(2016) 739 final.
22 Conclusioni del Consiglio "Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", 20 giugno 2017.
23 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(7) Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione "di carattere non finanziario" sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso tuttavia le informazioni in questione sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore fanno riferimento alle informazioni sulla "sostenibilità". È dunque preferibile utilizzare l'espressione "informazioni sulla sostenibilità" anziché "informazioni di carattere non finanziario". La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica.
(8) In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio dei singoli cittadini e risparmiatori. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il secondo gruppo di utenti è costituito da organizzazioni, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali. I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene del valore. I responsabili politici e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.
(9) Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali (quali la perdita di biodiversità) e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e delle catene del valore delle imprese. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.
(10) Le imprese stesse possono trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona informativa sulla sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario. L'informativa sulla sostenibilità può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione. Inoltre, una base coerente per l'informativa sulla sostenibilità delle imprese, sotto forma di principi di informativa, dovrebbe assicurare la comunicazione di informazioni pertinenti e sufficienti e, pertanto, ridurre considerevolmente le richieste di informazioni ad hoc.
(11) La relazione sulla clausola di revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE) e il relativo documento di lavoro sul controllo dell'adeguatezza delle comunicazioni societarie hanno individuato problemi attinenti all'efficacia di tale direttiva24. Numerosi elementi dimostrano che molte imprese non divulgano informazioni rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità. La relazione ha inoltre evidenziato che la limitata comparabilità e attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità costituisce un problema di rilievo. Inoltre molte imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle.
(12) In assenza di intervento politico il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese è destinato ad aumentare, determinando notevoli conseguenze negative. Gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi e delle opportunità correlati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. L'aggregazione di molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità ha la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria. La Banca centrale europea e le organizzazioni internazionali, come ad esempio il Consiglio per la stabilità finanziaria, hanno richiamato l'attenzione su tali rischi sistemici, in particolare nel caso del clima. Gli investitori hanno inoltre più difficoltà a concentrare le loro risorse finanziarie sulle imprese e sulle attività economiche che anziché esacerbare i problemi sociali e ambientali li affrontano; ciò pregiudica la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.
24 Ufficio delle pubblicazioni: inserire riferimento alla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulle clausole di riesame delle direttive 2013/34/UE, 2014/95/UE e 2013/50/UE e al documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza che accompagna la relazione.
Le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi sono meno in grado di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Ciò crea un deficit di responsabilità e può contribuire a ridurre il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, il che a sua volta può ripercuotersi negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato. L'assenza di parametri e di metodi universalmente accettati per la misurazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla sostenibilità rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi profusi dalle imprese per garantire la sostenibilità delle proprie attività e dei propri modelli aziendali.
(13) Anche la relazione sulla clausola di revisione della direttiva 2014/95/UE e il documento relativo al controllo dell'adeguatezza delle comunicazioni societarie che accompagna la relazione hanno riconosciuto il notevole aumento delle richieste di informazioni sulle questioni di sostenibilità rivolte alle imprese, nel tentativo di ovviare alla carenza di informazioni esistente. Inoltre le attuali sollecitazioni rivolte alle imprese affinché utilizzino una gamma di quadri e principi diversi sono probabilmente destinate a protrarsi e addirittura a intensificarsi per effetto della crescente importanza attribuita alle informazioni sulla sostenibilità. In assenza di un intervento politico volto a raggiungere un consenso sulle informazioni che le imprese dovrebbero comunicare, si verificherà un notevole aumento dei costi e degli oneri a carico delle imprese che comunicano le informazioni e degli utenti che le utilizzano.
(14) Il crescente divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le attuali pratiche di comunicazione delle imprese rende più probabile l'introduzione, da parte dei singoli Stati membri, di norme o principi nazionali sempre più divergenti. L'esistenza di prescrizioni diverse in materia di informativa nei vari Stati membri creerebbe ulteriori costi e complessità per le imprese che operano a livello transfrontaliero, con il risultato di compromettere il mercato unico, e lederebbe il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Tali prescrizioni divergenti in materia di informativa, inoltre, rendono meno comparabili a livello transnazionale le informazioni comunicate, compromettendo l'Unione dei mercati dei capitali.
(15) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE si applicano rispettivamente alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare tali informazioni dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese, siano tenute a comunicare informazioni dettagliate sulla sostenibilità. Gli articoli 19 bis e 29 bis stabiliscono esplicitamente la portata degli obblighi in materia di informativa con riferimento agli articoli 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, gli articoli 19 bis e 29 bis non "semplificano" né "modificano" un altro obbligo e non si applica la limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 40 della direttiva 2013/34/UE. In particolare, gli enti di interesse pubblico non dovrebbero essere trattati come imprese di grandi dimensioni ai fini degli obblighi di informativa di cui agli articoli 00 xxx x 00 xxx, xxxxx gli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni dovrebbero essere autorizzati a comunicare informazioni conformemente ai principi semplificati di informativa sulla sostenibilità destinati alle PMI. Inoltre tutte le imprese che sono imprese madri di gruppi di grandi dimensioni dovrebbero predisporre un'informativa sulla sostenibilità a livello di gruppo.
(16) Estendere alle imprese di grandi dimensioni non quotate l'obbligo di comunicare informazioni relative alle questioni di sostenibilità è una necessità dettata principalmente dalle preoccupazioni espresse riguardo all'impatto e alla responsabilità di tali imprese, anche all'interno delle loro catene del valore. A tale riguardo tutte le imprese di grandi dimensioni dovrebbero essere soggette ai medesimi obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità. Inoltre anche i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di ricevere informazioni da tali imprese di grandi dimensioni non quotate.
(17) Estendere alle imprese non stabilite nell'Unione ma con titoli quotati in mercati regolamentati l'obbligo di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità risponde alla necessità dei partecipanti ai mercati finanziari di ricevere informazioni da tali imprese al fine di comprendere i rischi e l'impatto dei propri investimenti e di adempiere agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088.
(18) Poiché i rischi legati alla sostenibilità sono sempre più pertinenti e tenuto conto del fatto che le piccole e medie imprese (PMI) quotate in mercati regolamentati rappresentano una quota significativa di tutte le imprese quotate nell'Unione, al fine di garantire la protezione degli investitori è opportuno prevedere che anche tali PMI comunichino informazioni sulle questioni di sostenibilità. L'introduzione di tale obbligo contribuirà a garantire che i partecipanti ai mercati finanziari possano includere le imprese quotate di minori dimensioni nei portafogli di investimento in virtù del fatto che tali imprese comunicano le informazioni sulla sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno. Tale obbligo contribuirà pertanto a proteggere e migliorare l'accesso delle imprese quotate di minori dimensioni al capitale finanziario e ad evitare che tali imprese siano discriminate dai partecipanti ai mercati finanziari. L'introduzione di tale obbligo è necessaria anche per garantire che i partecipanti ai mercati finanziari ottengano dalle partecipate le informazioni di cui necessitano per poter adempiere i rispettivi obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Le PMI quotate in mercati regolamentati dovrebbero tuttavia disporre di un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione dell'obbligo di informativa sulla sostenibilità, date le loro dimensioni inferiori e le risorse limitate di cui dispongono e tenuto conto delle difficili circostanze economiche create dalla pandemia di COVID-19. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di comunicare le informazioni secondo principi che sono proporzionati alle capacità e alle risorse delle PMI e pertinenti relativamente alla portata e alla complessità delle loro attività. Anche le PMI non quotate possono scegliere di utilizzare su base volontaria questi principi proporzionati. I principi applicabili alle PMI costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene del valore.
(19) La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25 si applica a tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati. Al fine di garantire che tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati, compresi gli emittenti dei paesi terzi, siano assoggettate ai medesimi obblighi di informativa sulla sostenibilità, la direttiva 2004/109/CE dovrebbe contenere i necessari riferimenti incrociati a eventuali disposizioni relative alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nella relazione finanziaria annuale.
(20) L'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), della direttiva 2004/109/CE autorizza la Commissione ad adottare misure istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della direttiva, mentre il paragrafo 4, quarto comma, del medesimo articolo autorizza la Commissione ad adottare misure intese a stabilire criteri di equivalenza generale relativi ai principi contabili. L'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE autorizza inoltre la Commissione ad adottare le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Al fine di riflettere l'inserimento degli obblighi relativi alla sostenibilità nella direttiva 2004/109/CE, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità applicati dagli emittenti di valori mobiliari di paesi terzi, simile a quello di cui al regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione26 esistente che stabilisce i criteri per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di paesi terzi. Per lo stesso motivo dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. L'autorità competente dello Stato membro di origine di un paese
25 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
26 Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).
terzo può considerare che l'emittente di un paese terzo sia conforme agli obblighi di informativa sulla sostenibilità dell'UE se la comunicazione avviene secondo principi equivalenti in materia di informativa sulla sostenibilità. Tali modifiche garantiranno regimi di equivalenza coerenti per quanto riguarda gli obblighi di informativa sulla sostenibilità e gli obblighi di informativa finanziaria concernenti la relazione finanziaria annuale.
(21) L'articolo 00 xxx, xxxxxxxxx 0, x x'xxxxxxxx 00 xxx, xxxxxxxxx 0, della direttiva 2013/34/UE attualmente esentano tutte le imprese figlie dall'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, a condizione che tale relazione contenga informazioni di carattere non finanziario comunicate secondo le prescrizioni dell'UE. Tale esenzione dovrebbe applicarsi anche qualora l'impresa madre che comunica le informazioni a livello consolidato sia un'impresa di un paese terzo che comunica informazioni sulla sostenibilità in osservanza di principi equivalenti in materia di informativa sulla sostenibilità. Dato che la direttiva 2004/109/CE prevede opportuni meccanismi per stabilire l'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità e visto che sia le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati, sia quelle i cui valori mobiliari non sono quotati in mercati regolamentati dovrebbero essere tenute a fornire informazioni secondo i medesimi principi di informativa sulla sostenibilità, per determinare l'esenzione delle imprese figlie di imprese madri non UE nell'ambito del regime della direttiva 2013//UE è opportuno applicare le misure adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), e dell'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2004/109/CE istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza dei principi. In tal senso l'impresa figlia dovrebbe essere esentata allorquando l'informativa consolidata sulla sostenibilità è redatta con modalità equivalenti ai principi europei in materia di informativa sulla sostenibilità, determinati conformemente alle pertinenti misure adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), e dell'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2004/109/CE.
(21) bis È necessario far sì che le informazioni sulla sostenibilità siano facilmente accessibili da parte degli utenti e garantire la trasparenza necessaria a individuare l'impresa madre dell'impresa figlia esentata che comunica le informazioni a livello consolidato. Occorre dunque imporre a tali imprese figlie di imprese madri UE di inserire nella loro relazione sulla gestione il nome dell'impresa madre, i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e al giudizio sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, nonché il fatto che l'impresa sia esentata dagli obblighi di informativa sulla sostenibilità. Onde assicurare la fruibilità delle informazioni, è necessario dare la possibilità agli Stati membri di richiedere la pubblicazione della relazione di gestione consolidata e del giudizio in merito all'informativa sulla sostenibilità in una lingua accettata dallo Stato membro al cui diritto l'impresa figlia esentata è soggetta e assicurare che ogni traduzione necessaria in tale lingua sia certificata conforme. Le imprese figlie di imprese madri non UE dovrebbero inoltre pubblicare la relazione di gestione consolidata e il giudizio sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità in una lingua accettata dallo Stato membro al cui diritto l'impresa figlia esentata è soggetta, onde garantire che le pertinenti informazioni sulla sostenibilità soddisfino i requisiti di pubblicazione nell'UE, assicurando l'accesso digitale a tali informazioni.
(22) L'articolo 23 della direttiva 2013/34/UE esenta le imprese madri dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata quando tali imprese sono imprese figlie di un'altra impresa madre che adempie tale obbligo. È tuttavia opportuno specificare che il regime di esenzione riguardante il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consolidate opera indipendentemente dal regime di esenzione relativo all'informativa consolidata sulla sostenibilità. Un'impresa può dunque essere esentata dagli obblighi di informativa finanziaria ma non dagli obblighi di informativa consolidata in materia di sostenibilità laddove l'impresa capogruppo rediga il bilancio consolidato e le relazioni di gestione consolidate secondo il diritto dell'Unione, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo, ma non predisponga l'informativa consolidata sulla sostenibilità secondo il diritto dell'UE, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo.
(23) Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo in linea con il Green Deal europeo. Essi possono esercitare una notevole influenza positiva o negativa attraverso le rispettive attività di prestito, investimento e sottoscrizione assicurativa. Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione diversi da quelli che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE, comprese cooperative e mutue, dovrebbero pertanto essere assoggettati agli obblighi di informativa sulla sostenibilità a condizione che soddisfino determinati criteri dimensionali. Gli utilizzatori di tali informazioni avrebbero così la possibilità di valutare sia l'impatto di tali imprese sulla società e sull'ambiente sia i rischi che tali imprese potrebbero affrontare in relazione alle questioni di sostenibilità. La direttiva contabile prevede l'applicazione di tre possibili criteri per stabilire se un'impresa è considerata una "grande impresa", ovverosia il totale dello stato patrimoniale, i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e il numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio. Il criterio relativo ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni deve essere adattato per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione facendo riferimento alla definizione di importo netto del volume d'affari di cui alla direttiva 1986/635 e alla direttiva 1991/674 anziché alla definizione generale di cui alla direttiva 2013/34/UE. Per garantire coerenza con gli obblighi di informativa previsti dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio27 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari gli Stati membri potranno scegliere di non applicare gli obblighi di informativa sulla sostenibilità agli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio28.
27 Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
28 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 0000/00/XX x 0000/00/XX (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(24) L'elenco delle questioni di sostenibilità in relazione alle quali le imprese sono tenute a fornire informazioni dovrebbe essere il più coerente possibile con la definizione di "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088. Tale elenco dovrebbe inoltre rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti e delle stesse imprese, che spesso utilizzano i termini "ambientale", "sociale" e "governance" per designare le tre principali categorie di questioni di sostenibilità. L'elenco dei fattori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 non comprende espressamente le questioni di governance. La definizione dell'espressione "questioni di sostenibilità" nella direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto fare riferimento a fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, ed essere basata sulla definizione dei "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento
(UE) 2019/2088.
(25) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE prevedono l'obbligo di comunicare non soltanto informazioni "in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione" ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tali articoli dispongono pertanto che le imprese comunichino informazioni relative sia all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente sia al modo in cui le varie questioni di sostenibilità incidono sull'impresa. È la cosiddetta prospettiva della "doppia rilevanza", nella quale il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza. Il controllo dell'adeguatezza dell'informativa societaria indica che spesso queste due prospettive non sono comprese o applicate correttamente. È pertanto necessario chiarire che le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva di rilevanza singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva.
(26) L'articolo 00 xxx, xxxxxxxxx 0, x x'xxxxxxxx 00 xxx, xxxxxxxxx 0, della direttiva 2013/34/UE dispongono che le imprese comunichino informazioni nei seguenti cinque ambiti: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato delle politiche, rischi e gestione dei rischi nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti dell'informativa che gli utilizzatori delle informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri internazionali, comprese le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. Gli obblighi di informativa dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza ai rischi legati alle questioni di sostenibilità. Oltre agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero pertanto essere tenute a comunicare informazioni concernenti la propria strategia aziendale e la resilienza del modello e della strategia aziendali ai rischi correlati alle questioni di sostenibilità, oltre ad eventuali piani elaborati per garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra; dovrebbero altresì indicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi dei portatori di interessi e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle attività dell'impresa e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare. Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è più necessario.
(27) Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, prevenire e mitigare le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.
(28) La direttiva 2013/34/UE non impone la comunicazione di informazioni relative a risorse immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale. È ampiamente riconosciuto che le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e ad altri fattori immateriali, comprese le attività immateriali generate internamente, non sono comunicate in misura sufficiente, il che ostacola la corretta valutazione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione e il monitoraggio degli investimenti. Per consentire agli investitori di comprendere meglio il divario crescente tra il valore contabile di molte imprese e la loro valutazione di mercato, visibile in numerosi settori dell'economia, dovrebbe essere obbligatoria un'adeguata comunicazione di informazioni relative alle attività immateriali da parte di tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese. Ciononostante, talune informazioni sulle risorse immateriali sono intrinseche alle questioni di sostenibilità e saranno pertanto incluse nell'informativa sulla sostenibilità. Per esempio, le informazioni riguardanti le abilità, le competenze e l'esperienza dei dipendenti, la loro fedeltà nei confronti dell'impresa e la loro motivazione a migliorarne i processi, i beni e i servizi sono informazioni sulla sostenibilità afferenti a questioni sociali che potrebbero essere considerate anche informazioni su risorse immateriali. Analogamente, le informazioni sulla qualità delle relazioni tra l'impresa e i suoi portatori di interessi, compresi i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, sono informazioni sulla sostenibilità pertinenti per questioni sociali o di governance che potrebbero essere considerate anche informazioni su risorse immateriali. Tali esempi dimostrano come in alcuni casi non sia possibile distinguere le informazioni sulle risorse immateriali dalle informazioni sulle questioni di sostenibilità.
(29) L'articolo 00 xxx, xxxxxxxxx 0, x x'xxxxxxxx 00 xxx, xxxxxxxxx 0, della direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbano essere di tipo prospettico o riguardare invece i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici, che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo. L'informativa sulla sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a seconda dei casi. Le informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all'interno dell'UE e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell'impresa si estenda al di fuori dell'UE.
(30) L'articolo 00 xxx, xxxxxxxxx 0, x x'xxxxxxxx 00 xxx, xxxxxxxxx 0, della direttiva 2013/34/UE dispongono che le imprese includano nell'informativa di carattere non finanziario riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. Tuttavia tali articoli non impongono alle imprese di fare riferimento ad altre informazioni nella relazione sulla gestione né di aggiungervi ulteriori precisazioni. Pertanto si rileva attualmente una scarsa coerenza tra le informazioni di carattere non finanziario comunicate e le altre informazioni divulgate nella relazione sulla gestione. A tale riguardo è necessario stabilire norme chiare.
(31) L'articolo 00 xxx, xxxxxxxxx 0, x x'xxxxxxxx 00 xxx, xxxxxxxxx 0, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono che le imprese, ove decidano di non applicare politiche in relazione a uno o più degli aspetti elencati, devono fornire una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Il diverso trattamento delle informazioni comunicate riguardo alle eventuali politiche delle imprese, rispetto agli altri ambiti dell'informativa previsti da detti articoli, ha generato confusione tra le imprese che comunicano le informazioni e non ha contribuito a migliorare la qualità delle informazioni divulgate. Pertanto nella direttiva non è necessario mantenere questa diversità di trattamento delle politiche. I principi stabiliranno quali sono le informazioni da comunicare in relazione a ciascuno degli ambiti dell'informativa previsti dagli articoli 19 bis e 29 bis.
(32) Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE possono basarsi su standard nazionali, dell'Unione o internazionali, specificando lo standard seguito. Tuttavia la direttiva 2013/34/UE non obbliga le imprese a utilizzare un quadro o uno standard comune per l'informativa, né impedisce loro di comunicare le informazioni senza utilizzare un quadro o uno standard esistente. A norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE, nel 2017 la Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva29. Nel 2019 la Commissione ha pubblicato ulteriori orientamenti, che riguardano specificamente la comunicazione di informazioni relative al clima30. Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima riportavano esplicitamente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. I dati disponibili indicano che tali orientamenti non vincolanti non hanno prodotto effetti significativi sulla qualità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Dato il carattere volontario degli orientamenti, le imprese possono scegliere liberamente se applicarli o meno. Gli orientamenti pertanto non possono di per sé garantire la comparabilità delle informazioni comunicate dalle varie imprese né la divulgazione di tutte le informazioni che gli utenti considerano pertinenti. Per tale ragione è necessario definire principi comuni obbligatori in materia di informativa per garantire la comparabilità delle informazioni e la divulgazione di tutte le informazioni pertinenti. Tali principi, basandosi sul principio della doppia rilevanza, dovrebbero applicarsi a tutte le informazioni rilevanti per gli utenti. Principi comuni in materia di informativa sono inoltre necessari per consentire la revisione e la digitalizzazione dell'informativa sulla sostenibilità e per facilitarne il controllo e l'applicazione. L'elaborazione di principi comuni obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità è necessaria affinché le informazioni sulla sostenibilità acquistino gradualmente uno stato comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario. L'adozione di principi in materia di informativa sulla sostenibilità mediante regolamenti delegati garantirà l'armonizzazione dell'informativa sulla sostenibilità in tutta l'Unione. Pertanto, un'impresa è ritenuta conforme agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis se comunica informazioni conformemente ai principi in materia di informativa sulla sostenibilità.
29 Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)" (C/2017/4234).
30 Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima" (C/2019/4490).
(33) Di per sé i quadri e i principi esistenti non soddisfano le esigenze dell'Unione in materia di informativa dettagliata sulla sostenibilità. Le informazioni prescritte dalla direttiva 2013/34/UE devono comprendere informazioni pertinenti rispetto a ciascuna prospettiva di rilevanza, riguardare tutte le questioni di sostenibilità ed essere in linea, se del caso, con altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alla divulgazione di informazioni sulla sostenibilità, compresi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre i principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità per le imprese dell'Unione devono essere commisurati al livello di ambizione del Green Deal europeo e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di adottare principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, consentendone la rapida adozione e garantendo che il contenuto di tali principi sia coerente con le esigenze dell'Unione.
(34) Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi europei in materia di informativa sulla sostenibilità e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della collaborazione tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui principi di informativa sulla sostenibilità.
Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale.
Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di analisi costi-benefici e avvalendosi delle competenze di pertinenti portatori di interessi. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1606/2002 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) contribuiscono all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio31 l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA esprimano un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG.
31 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
Tale parere dovrebbe essere espresso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro due mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.
(35) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio32, delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33 e il regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio34, e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione35 e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti.
32 Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
33 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
34 Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
35 Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
I principi dovrebbero inoltre tenere conto di altri atti legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio36 e le prescrizioni previste dal diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.
(36) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario37 e degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni relative al clima38. Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE e non direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE.
(37) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non creare inutili oneri amministrativi per le imprese che hanno l'obbligo di utilizzarli. Al fine di ridurre al minimo i disagi per le imprese che già comunicano informazioni sulla sostenibilità, i principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei quadri e dei principi esistenti per la contabilità e la comunicazione in materia di sostenibilità. Ne sono un esempio quelli elaborati dalla Global Reporting Initiative, dal Sustainability Accounting Standards Board, dall'International Integrated Reporting Council, dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile, dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, dal Carbon Disclosure Standards Board e dal CDP (ex Carbon Disclosure Project). I principi dell'Unione europea dovrebbero tenere conto di tutti i principi di informativa sulla sostenibilità elaborati sotto l'egida della Fondazione IFRS. Per evitare un'eccessiva frammentazione normativa che potrebbe avere conseguenze negative per le imprese che operano a livello mondiale, i principi europei dovrebbero contribuire al processo di convergenza dei principi di informativa sulla sostenibilità a livello globale.
36 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
37 2017/C 215/01.
38 2019/C 209/01.
(38) Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione europea si è impegnata a coadiuvare le imprese e altri portatori di interessi nell'elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale nell'Unione e a livello internazionale, al fine di garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e delle opportunità di mitigazione e di ridurre i relativi costi di transazione. Il "progetto trasparente" sponsorizzato nell'ambito del programma LIFE sta elaborando la prima metodologia contabile per il capitale naturale, destinata a migliorare la comparabilità e la trasparenza dei metodi esistenti e ad abbassare nel contempo la soglia per l'adozione e l'uso dei sistemi da parte delle imprese ai fini dell'adeguamento delle loro attività alle esigenze future. Anche il Natural Capital Protocol (protocollo per il capitale naturale) è un importante riferimento in questo campo. I metodi contabili per il capitale naturale, sebbene servano principalmente a rafforzare le decisioni di gestione interna, dovrebbero essere tenuti in debito conto nell'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità. Alcune metodologie contabili per il capitale naturale cercano di attribuire un valore monetario all'impatto ambientale delle attività delle imprese, il che può aiutare gli utenti a comprendere meglio tale impatto. È pertanto opportuno che i principi di informativa sulla sostenibilità siano in grado di includere indicatori monetizzati dell'impatto in termini di sostenibilità ove ciò sia ritenuto necessario.
(39) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero inoltre tenere conto dei quadri e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite.
(40) È opportuno garantire che le informazioni comunicate dalle imprese conformemente ai principi di informativa sulla sostenibilità soddisfino le esigenze degli utenti. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a tutti i principali fattori ambientali, compreso il loro impatto e le loro dipendenze in relazione a clima, aria, acqua, suolo e biodiversità. Il regolamento (UE) 2020/852 fornisce una classificazione degli obiettivi ambientali dell'Unione. Per motivi di coerenza è opportuno utilizzare una classificazione analoga per individuare i fattori ambientali che dovrebbero essere contemplati dai principi di informativa sulla sostenibilità. I principi di informativa dovrebbero prendere in considerazione e specificare eventuali informazioni geografiche o altre informazioni contestuali che le imprese sarebbero tenute a divulgare per consentire la comprensione del loro principale impatto sulle questioni di sostenibilità e dei principali rischi che tali questioni comportano per le imprese stesse.
(41) Per quanto riguarda le informazioni relative al clima gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese e la loro resilienza ai diversi scenari climatici. Inoltre ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese, compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese devono comunicare in relazione a tali aspetti.
(42) La realizzazione di un'economia circolare e climaticamente neutra e di un ambiente privo di sostanze tossiche richiede la piena mobilitazione di tutti i settori economici. La riduzione del consumo di energia e il miglioramento dell'efficienza energetica sono elementi fondamentali a tale riguardo, giacché l'energia è utilizzata lungo tutte le catene di fornitura. È dunque opportuno tenere in debito conto gli aspetti energetici nell'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità, in particolare in relazione alle questioni ambientali.
(43) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani e i fattori relativi ai dipendenti. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone e sulla salute umana. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, se del caso, informazioni in materia di lavoro forzato con riferimento alle loro catene del valore. Principi di informativa che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(44) Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance. I fattori di governance più pertinenti per gli utenti sono elencati da quadri autorevoli in materia di informativa, come la Global Reporting Initiative e la task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, nonché da quadri autorevoli a livello mondiale, come i principi di governance globale della International Corporate Governance Network e i principi di governo societario del G20/OCSE. I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo ai fattori di governance. Tali informazioni dovrebbero riguardare il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e il loro accesso alle competenze e alle capacità per svolgere tale ruolo attraverso le competenze di cui dispongono o attraverso l'accesso alle competenze necessarie, nonché informazioni sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio delle imprese in relazione al processo di informativa sulla sostenibilità.
Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, che sono elementi riconosciuti di quadri autorevoli in materia di governo societario, come i principi di governance globale della International Corporate Governance Network, incluse informazioni sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva e sugli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying. Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità delle relazioni con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa nonché il suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Le informazioni sui rapporti con i fornitori comprendono le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui alla
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio39 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto PMI, sostengono oneri amministrativi e finanziari dovuti a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. La maggiore disponibilità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.
(45) I principi di informativa dovrebbero promuovere una visione più integrata di tutte le informazioni pubblicate dalle imprese nella relazione sulla gestione affinché gli utilizzatori di tali informazioni comprendano meglio l'andamento, i risultati dell'attività, la situazione e l'impatto delle imprese in questione. Tali principi dovrebbero operare una distinzione, se del caso, tra le informazioni che le imprese sono tenute a divulgare quando comunicano a livello individuale e le informazioni che le imprese devono divulgare a livello consolidato. Dovrebbero inoltre fornire alle imprese un orientamento sulle procedure da seguire per individuare le informazioni sulla sostenibilità da inserire nella relazione sulla gestione, dal momento che un'impresa dovrebbe essere tenuta a comunicare solo le informazioni che consentono di comprendere il suo impatto sulle questioni di sostenibilità e le informazioni che consentono di comprendere in che modo le questioni di sostenibilità incidono sul suo sviluppo, sui suoi risultati e sulla sua posizione.
39 Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48
del 23.2.2011, pag. 1).
(46) Le imprese dello stesso settore sono spesso esposte a rischi simili legati alla sostenibilità e spesso hanno un impatto simile sulla società e sull'ambiente. I confronti tra imprese dello stesso settore sono particolarmente utili per gli investitori e per altri utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. I principi di informativa sulla sostenibilità adottati dalla Commissione dovrebbero pertanto specificare sia le informazioni che le imprese di tutti i settori devono divulgare sia le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in funzione del loro settore di attività. I principi dovrebbero inoltre tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto le PMI fornitrici e i fornitori dei mercati e delle economie emergenti.
(47) Al fine di soddisfare tempestivamente le esigenze di informazione degli utenti, e soprattutto data l'urgenza di rispondere alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi previsti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088, la Commissione dovrebbe adottare una prima serie di principi di informativa entro il 31 ottobre 2022. Tale serie di principi dovrebbe specificare le informazioni che le imprese sono tenute a divulgare con riferimento a tutti gli ambiti dell'informativa e a tutte le questioni di sostenibilità e precisare che i partecipanti ai mercati finanziari devono adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Entro il 31 ottobre 2023 la Commissione dovrebbe adottare una seconda serie di principi di informativa, specificando le informazioni complementari che le imprese dovrebbero divulgare in merito alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa, nonché le informazioni specificamente attinenti al settore di attività dell'impresa. La Commissione dovrebbe riesaminare i principi, compresi quelli per le PMI, almeno ogni tre anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresa l'elaborazione di principi internazionali.
(48) La direttiva 2013/34/UE non prevede l'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione in un formato digitale, il che ostacola la reperibilità e la fruibilità delle informazioni comunicate. Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano reperibili e disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per le imprese di redigere la relazione sulla gestione nel formato XHTML di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione40 e di marcare le informazioni sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato di cui a detto regolamento delegato, una volta che sia stato determinato. Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi, la taggatura delle informazioni comunicate. Tali prescrizioni dovrebbero confluire nel lavoro sulla digitalizzazione annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione "Una strategia europea per i dati"41 e nella "Strategia in materia di finanza digitale per l'UE"42. Esse integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni societarie accessibili al pubblico, come previsto nel piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, che considera anche la necessità di dati strutturati.
40 Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).
41 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx
42 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/000000-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
(49) Affinché le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese senza titoli quotati in mercati regolamentati pubblichino il loro bilancio d'esercizio, compresa l'informativa sulla sostenibilità, nel formato elettronico prescritto dal regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione.
(50) L'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE consente agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione la dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono operare tale scelta quando l'impresa in questione redige una relazione distinta che è pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30 di tale direttiva, o quando tale relazione è messa a disposizione del pubblico nel sito web dell'impresa entro un termine ragionevole non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio ed è menzionata nella relazione sulla gestione. La stessa possibilità è prevista per la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE. Venti Stati membri si sono avvalsi di tale opzione. La possibilità di pubblicare una relazione distinta ostacola tuttavia la disponibilità di informazioni che colleghino le informazioni di carattere finanziario a quelle relative alle questioni di sostenibilità. Essa ostacola inoltre la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni da parte degli utenti, soprattutto gli investitori, che sono interessati a ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità. Tale problema è acuito dalla possibilità di pubblicare in momenti diversi le informazioni finanziarie e quelle che riguardano la sostenibilità. La pubblicazione delle informazioni in una relazione distinta può inoltre trasmettere l'idea, all'interno e all'esterno, che le informazioni sulla sostenibilità appartengano a una categoria di informazioni meno pertinenti, il che può influire negativamente sulla percezione dell'affidabilità delle informazioni. Le imprese dovrebbero pertanto comunicare le informazioni sulla sostenibilità
chiaramente identificabile della relazione sulla gestione e gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati ad esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione informazioni sulle questioni di sostenibilità. Tale obbligo contribuisce inoltre a chiarire il ruolo delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il controllo dell'informativa sulla sostenibilità, nell'ambito della relazione sulla gestione, conformemente alla direttiva 2004/109/CE. Inoltre le imprese che hanno l'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità non dovrebbero in alcun caso essere esentate dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione, giacché è importante garantire che le informazioni sulla gestione siano accessibili al pubblico.
(51) L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati includano nella loro relazione sulla gestione una relazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo. L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e la relativa attuazione. Tuttavia per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno offrire a tali imprese la possibilità di comunicare alcune delle informazioni prescritte dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE unitamente ad altre informazioni relative alla sostenibilità. Se decidono in tal senso, la relazione sul governo societario deve includere un riferimento all'informativa sulla sostenibilità dell'impresa, e le informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dovrebbero continuare a essere soggette agli obblighi di certificazione della relazione sul governo societario.
(52) L'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE impone agli Stati membri di assicurare che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa la responsabilità di garantire che i bilanci di esercizio (consolidati), la relazione sulla gestione (consolidata) e la dichiarazione (consolidata) sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva. Tale responsabilità collettiva dovrebbe essere estesa agli obblighi di digitalizzazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/815, all'obbligo di osservanza dei principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità e all'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità.
(53) I professionisti che svolgono incarichi di certificazione operano una distinzione tra incarichi di certificazione limitata e incarichi di certificazione ragionevole. Solitamente il professionista a cui è stato conferito un incarico di certificazione limitata formulerà una conclusione in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell'oggetto della verifica. Il revisore effettua verifiche più limitate rispetto a quelle necessarie per ottenere una certificazione ragionevole. Nell'ambito di un incarico di certificazione limitata il carico di lavoro è dunque inferiore rispetto a quello necessario per ottenere una certificazione ragionevole. L'attività da svolgere per ottenere una certificazione ragionevole comporta procedure complesse che prevedono, tra l'altro, l'esame dei controlli interni dell'impresa che redige l'informativa e l'esecuzione di verifiche sostanziali ed è pertanto notevolmente più impegnativa rispetto a quella svolta per ottenere una certificazione limitata. Solitamente il professionista a cui è conferito un incarico di questo tipo formulerà una conclusione in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti. L'articolo 19 bis, paragrafo 5, e l'articolo 29 bis, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE dispongono che gli Stati membri provvedano affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Tali articoli non prevedono che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità verifichi le informazioni, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di richiedere una siffatta verifica.
L'assenza di un obbligo di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, mentre invece è previsto l'obbligo per il revisore legale di svolgere un incarico di certificazione ragionevole per quanto riguarda i bilanci, metterebbe a repentaglio la credibilità delle informazioni sulla sostenibilità comunicate e dunque non consentirebbe di soddisfare le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. Sebbene l'obiettivo sia prevedere un livello di certificazione analogo per l'informativa finanziaria e per l'informativa sulla sostenibilità, l'assenza di una norma concordata per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità comporta il rischio di generare interpretazioni e aspettative divergenti riguardo all'oggetto delle attività svolte nell'ambito di un incarico di certificazione ragionevole per le diverse categorie di informazioni sulla sostenibilità, soprattutto per quanto concerne la comunicazione di informazioni prospettiche e qualitative. Pertanto è opportuno prendere in considerazione la possibilità di adottare un approccio graduale per migliorare il livello della certificazione delle informazioni sulla sostenibilità, introducendo innanzitutto l'obbligo per il revisore legale o l'impresa di revisione contabile di esprimere un giudizio in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione sulla base di un incarico di certificazione limitata. Tale giudizio dovrebbe riguardare la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, la procedura svolta dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di informativa sulla sostenibilità e l'adempimento dell'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità. Il revisore dovrebbe inoltre valutare se l'informativa sulla sostenibilità dell'impresa rispetti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.
Al fine di garantire che vi siano una comprensione e un'aspettativa comuni riguardo all'oggetto di un incarico di certificazione ragionevole, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero essere tenuti a formulare un giudizio, sulla base di un incarico di certificazione ragionevole, in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione, qualora la Commissione adotti principi di certificazione ragionevole dell'informativa sulla sostenibilità a distanza di sei anni dalla prima applicazione degli obblighi di certificazione e di informativa. Il passaggio graduale dalla certificazione limitata alla certificazione ragionevole consentirebbe anche lo sviluppo graduale del mercato della certificazione per le informazioni sulla sostenibilità e delle pratiche di informativa delle imprese. Infine la progressività di tale approccio consentirebbe un aumento graduale dei costi a carico delle imprese che comunicano le informazioni, dato che l'ottenimento di una certificazione ragionevole è più oneroso rispetto alla procedura da seguire per ottenere una certificazione limitata. Le imprese soggette agli obblighi di informativa sulla sostenibilità possono decidere, se lo desiderano, di ottenere un giudizio sulla loro informativa sulla sostenibilità sulla base di un incarico di certificazione ragionevole; in tal caso, si riterrebbe rispettato da parte loro l'obbligo di ottenere un giudizio sulla base di un incarico di certificazione limitata. Va osservato che il giudizio di certificazione ragionevole sulle informazioni prospettiche è solo una garanzia che tali informazioni siano state redatte nel rispetto dei principi applicabili.
(54) I revisori contabili o le imprese di revisione contabile eseguono già la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione. La certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità da parte dei revisori contabili o delle imprese di revisione contabile contribuirebbe a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle inerenti alla sostenibilità. Tale aspetto è particolarmente importante per gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. Vi è tuttavia il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni, che potrebbe mettere a repentaglio l'indipendenza dei revisori e determinare un aumento dei corrispettivi per le revisioni o dei corrispettivi relativi agli incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. È dunque auspicabile offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accreditare i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio43 affinché essi formulino un giudizio in merito all'informativa sulla sostenibilità, che dovrebbe essere pubblicato unitamente alla relazione sulla gestione. Inoltre, si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di consentire a un revisore legale diverso da quello che esegue la revisione legale dei bilanci di esprimere un giudizio sull'informativa sulla sostenibilità. Inoltre, qualora consentano a prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità di effettuare la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, gli Stati membri dovrebbero al tempo stesso consentire a un revisore legale diverso da quello che esegue la revisione legale dei bilanci di esprimere un giudizio sull'informativa sulla sostenibilità.
43 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Gli Stati membri dovrebbero stabilire prescrizioni atte a garantire la qualità dell'incarico di certificazione svolto dai prestatori indipendenti di servizi di certificazione e uniformità nei risultati della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Pertanto tutti i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità dovrebbero essere soggetti a obblighi che siano equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e nel contempo adattati alle caratteristiche dei prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità che non effettuano revisioni legali dei conti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni equivalenti in materia di formazione ed esame, formazione continua, sistemi di garanzia di qualità, deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale, designazione e revoca, organizzazione del lavoro dei prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità, nonché in materia di indagini, sanzioni e segnalazione di irregolarità. Ciò garantirà inoltre parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che sono autorizzate dagli Stati membri a esprimere un giudizio sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, compresi i revisori legali. L'impresa che incarichi un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità accreditato, diverso dal revisore legale, di esprimere un giudizio in merito alla sua informativa sulla sostenibilità non dovrebbe essere tenuta a richiedere anche il giudizio del revisore legale. I prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità che sono già stati accreditati da uno Stato membro per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità dovrebbero poter continuare a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità che, alla data di entrata in applicazione dei nuovi obblighi in materia di formazione ed esame, sono oggetto di una procedura di accreditamento non siano soggetti ai nuovi obblighi di accreditamento, a condizione che concludano la procedura entro i due anni successivi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che tutti i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità accreditati da uno Stato membro per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in applicazione dei nuovi obblighi inerenti all'accreditamento acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso la formazione professionale continua.
(55) La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio44 stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati. È necessario garantire che la revisione dei bilanci e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità da parte del revisore legale siano soggette a norme uniformi. La direttiva 2006/43/CE dovrebbe applicarsi qualora il giudizio riguardo all'informativa sulla sostenibilità sia formulato da un revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.
(56) Le norme riguardanti l'abilitazione e il riconoscimento dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovrebbero consentire l'ulteriore qualifica dei revisori legali per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità . Gli Stati membri dovrebbero garantire che i revisori legali che desiderano qualificarsi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tuttavia i revisori legali che sono già stati abilitati o riconosciuti da uno Stato membro dovrebbero poter continuare a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone fisiche oggetto di una procedura di abilitazione alla data di entrata in applicazione dei nuovi obblighi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità non siano soggette a tali obblighi, a condizione che concludano la procedura entro i due anni successivi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che i revisori legali abilitati prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in applicazione dei nuovi obblighi e che desiderano svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso la formazione professionale continua. Le persone fisiche che decidono di essere abilitate in qualità di revisori legali unicamente per il controllo finanziario possono decidere in un momento successivo di qualificarsi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.
44 Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
A tal fine, dovrebbero soddisfare i requisiti necessari stabiliti dagli Stati membri affinché i revisori legali che desiderano qualificarsi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Dovrebbero pertanto completare a quel punto il tirocinio di otto mesi richiesto in materia di certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità.
(57) È opportuno garantire la coerenza degli obblighi imposti ai revisori per quanto riguarda la loro attività di revisione legale e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno stabilire che ci sia almeno un partner chiave per la sostenibilità che partecipi attivamente all'esecuzione delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Nello svolgimento di tali attività i revisori legali dovrebbero essere tenuti ad assegnare tempo e risorse sufficienti all'incarico al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni. Infine il fascicolo relativo al cliente dovrebbe specificare i corrispettivi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e dovrebbe essere creato un file di certificazione per includere informazioni relative alla certificazione fornita. Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci annuali e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, il file di certificazione può essere incluso nel file di revisione. Tuttavia, gli obblighi imposti ai revisori legali in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità dovrebbero applicarsi unicamente ai revisori legali che effettuano la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.
(58) L'articolo 25 della direttiva 2006/43/CE dispone che gli Stati membri pongano in essere regole adeguate per garantire che i corrispettivi per la revisione legale dei conti non siano influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile e non siano subordinati ad alcuna condizione. Gli articoli da 21 a 24 di tale direttiva prevedono l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i revisori legali che effettuano le revisioni legali dei conti rispettino le norme in materia di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Per motivi di coerenza è opportuno che tali norme siano estese all'attività svolta dai revisori legali dei conti per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.
(59) Al fine di prevedere pratiche di certificazione uniformi e un elevato livello qualitativo della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità in tutta l'Unione, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, principi di certificazione della sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare principi, procedure o requisiti nazionali di certificazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di certificazione concernente la medesima materia. Tali principi di certificazione della conformità dovrebbero stabilire le procedure che il revisore è tenuto a eseguire al fine di trarre le sue conclusioni sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Al fine di agevolare l'armonizzazione della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità in tutti gli Stati membri, il CEAOB è incoraggiato ad adottare orientamenti non vincolanti per definire le procedure da seguire nell'esprimere un giudizio in merito all'informativa sulla sostenibilità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di certificazione concernente la medesima materia.
(60) L'articolo 27 della direttiva 2006/43/CE stabilisce norme in materia di revisione legale di un gruppo di imprese. Norme simili dovrebbero essere stabilite per la certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità.
(61) L'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE prevede che i revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrino i risultati della revisione legale dei conti in una relazione di revisione. Norme simili dovrebbero essere stabilite per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. I risultati dell'incarico dovrebbero essere presentati in una relazione sulla certificazione. Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci annuali e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, le informazioni relative all'incarico di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità possono essere presentate nella relazione di revisione.
(62) L'articolo 29 della direttiva 2006/43/CE prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Al fine di garantire che i controlli della qualità abbiano luogo anche per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e che le persone che effettuano controlli della qualità abbiano la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e di informativa sulla sostenibilità, la prescrizione relativa all'istituzione di un sistema di controllo della qualità dovrebbe essere estesa alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, le persone che effettuano controlli della qualità relativi alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza pertinente in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, informativa sulla sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.
(63) Il capo VII della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di predisporre un sistema di indagine e sanzioni per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti. Il capo VIII di tale direttiva prevede che gli Stati membri organizzino un sistema efficace di controllo pubblico e assicurino che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico consentano un'efficace cooperazione a livello dell'Unione tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero essere estese ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che svolgono incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, al fine di garantire la coerenza dei quadri per le indagini, le sanzioni e i controlli istituiti per le attività svolte dal revisore nell'ambito della revisione legale e della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.
(64) Gli articoli 37 e 38 della direttiva 2006/43/CE contengono norme relative alla designazione e alla revoca dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano le revisioni legali dei conti. Tali norme dovrebbero essere estese alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, in modo da garantire la coerenza delle norme applicabili ai revisori per quanto riguarda l'attività da questi svolta nell'ambito della revisione legale e della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.
(65) L'articolo 39 della direttiva 2006/43/CE dispone che gli Stati membri assicurino che qualunque ente di interesse pubblico disponga di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile e ne precisa i compiti per quanto riguarda la revisione legale dei conti. Al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrebbero essere assegnati taluni compiti per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Tali compiti dovrebbero includere l'obbligo di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e spiegare in che modo il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ha contribuito all'integrità dell'informativa sulla sostenibilità e il ruolo da esso svolto in tale processo. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile relative all'informativa sulla sostenibilità e alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo.
(66) L'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE contiene disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo e il controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi. Al fine di garantire l'esistenza di un quadro coerente per l'attività svolta dai revisori nell'ambito sia della revisione legale dei conti sia della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità è necessario estendere tali prescrizioni alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.
(67) Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio45 si applica ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Al fine di garantire l'indipendenza dei revisori legali nell'effettuare la revisione legale dei conti, detto regolamento stabilisce un limite per i corrispettivi per altri servizi che tali revisori possono ottenere. È importante chiarire che la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolo di tale limite. Inoltre, l'articolo 5 di tale regolamento vieta la prestazione di taluni servizi diversi dalla revisione contabile nell'arco di determinati periodi allorquando il revisore legale effettua la revisione dei conti. Anche i servizi connessi alla preparazione dell'informativa sulla sostenibilità, compresi i servizi di consulenza, dovrebbero essere considerati servizi vietati nell'arco di tempo prescritto dal regolamento. Tali divieti dovrebbero applicarsi in tutti i casi in cui il revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci. Per garantire l'indipendenza del revisore legale, alcuni servizi diversi dalla revisione contabile dovrebbero altresì essere vietati allorquando effettua la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 537/2014 impone ai revisori legali di segnalare le irregolarità all'ente sottoposto a revisione e, in determinate circostanze, alle autorità designate dagli Stati membri quali responsabili di esaminare tali irregolarità. Tali obblighi dovrebbero altresì essere estesi, se del caso, ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile in relazione alle loro attività in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità degli enti di interesse pubblico.
45 Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
(70) L'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE conferisce alle autorità di vigilanza nazionali il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di informativa societaria da parte delle imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati. L'articolo 4 di tale direttiva specifica il contenuto delle relazioni finanziarie annuali ma non contiene un riferimento esplicito agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, che prevedono l'obbligo di redigere una dichiarazione (consolidata) di carattere non finanziario. Ne consegue che le autorità nazionali competenti di alcuni Stati membri non dispongono di alcun mandato giuridico per il controllo di tali dichiarazioni di carattere non finanziario, soprattutto se tali dichiarazioni sono pubblicate in una relazione distinta dalla relazione finanziaria annuale, possibilità che attualmente è prevista in alcuni Stati membri. È pertanto necessario inserire nell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE un riferimento all'informativa sulla sostenibilità. È inoltre necessario prescrivere che le persone responsabili presso l'emittente confermino nella relazione finanziaria annuale che, a quanto loro consta, la relazione sulla gestione è redatta in conformità dei principi di informativa sulla sostenibilità. Inoltre dato il carattere innovativo di tali obblighi di informativa l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe emanare orientamenti rivolti alle autorità nazionali competenti per promuovere la convergenza in materia di vigilanza riguardo all'informativa sulla sostenibilità degli emittenti che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Tali orientamenti dovrebbero applicarsi solo alla vigilanza sulle imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati.
(71) Gli Stati membri sono invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le PMI nell'applicazione dei principi volontari in materia di informativa semplificata.
(72) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
1) all'articolo 1, sono aggiunti i paragrafi 3 e 3 bis seguenti:
"3. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 e
33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), della presente direttiva:
a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio46;
b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio47.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48.
46 Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).
47 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
48 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le
direttive 0000/00/XX x 0000/00/XX (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
3 bis. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12, lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché il prodotto finanziario non sia autogestito."
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 5) è sostituito dal seguente:
"5) "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni": gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; per gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva i "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni" sono definiti conformemente all'articolo 43,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1986/635 del Consiglio; per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva, i "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni" sono definiti conformemente all'articolo 35 della direttiva 1991/674 del Consiglio";
b) sono aggiunti i punti seguenti da 17 a 20:
"17) "questioni di sostenibilità": diritti ambientali, sociali e umani e fattori di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio49;
18) "informativa sulla sostenibilità": la comunicazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies della presente direttiva;
49 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
19) "risorse immateriali essenziali": risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore dell'impresa;
20) "prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità": un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio50*5 per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.";
2 bis) all'articolo 19, è aggiunto il seguente comma:
"Le grandi imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le piccole e medie imprese quali definite all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, che sono imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e spiegano tale dipendenza e il modo in cui tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.";
3) l'articolo 19 bis è sostituito dal seguente:
50 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
"Articolo 19 bis
Informativa sulla sostenibilità
1. Le grandi imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le piccole e medie imprese quali definite all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, che sono imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Tali informazioni sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un'apposita sezione di tale relazione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:
i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
iii) i piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;
iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
b) una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità definiti dall'impresa e dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
e) una descrizione:
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore dell'impresa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;
iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;
f) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
g) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da
a) a f).
Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 e, in tale processo, tengono conto delle prospettive a breve, medio e lungo termine.
3. Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività dell'impresa, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, se del caso, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.
Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.
4. Le imprese comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 29 ter.
5. In deroga all'articolo 19 bis, paragrafi da 2 a 4, e fatti salvi i paragrafi 7 e 7 bis, le piccole e medie imprese di cui al paragrafo 1, gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché le imprese di assicurazione captive quali definite all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE e le imprese di riassicurazione captive quali definite
all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE possono limitare la loro informativa sulla sostenibilità alle seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
c) le principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare tali ripercussioni negative effettive o potenziali o per porvi rimedio;
d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
e) indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).
Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi nonché le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che si avvalgono di tale deroga comunicano le informazioni in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.
6. Si considera che le imprese che rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 e le imprese che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 5 abbiano adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.
7. L'impresa ("impresa figlia esentata") che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se l'informativa consolidata sulla sostenibilità è redatta con modalità equivalenti ai principi di informativa sulla sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati in conformità delle pertinenti misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), e dell'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio51.
L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle seguenti condizioni:
i) la relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata contiene tutte le informazioni seguenti:
a) il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità degli articoli 29 e 29 bis della presente direttiva, o con modalità equivalenti ai principi di informativa sulla sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente alle misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), e dell'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma della direttiva 2004/109/CE;
51 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
b) i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma e al parere di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera a bis), della presente direttiva o al parere di cui al punto ii) del presente comma;
c) l'esenzione dell'impresa dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
ii) se l'impresa madre di cui al primo comma è stabilita in un paese terzo, la relazione sulla gestione consolidata e il giudizio basato su un incarico di certificazione limitata espresso da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a esprimere un giudizio in merito alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità a norma del diritto nazionale a cui è soggetta l'impresa che ha redatto la relazione sulla gestione consolidata, sono pubblicati conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa figlia esentata.
Lo Stato membro al cui diritto l'impresa figlia esentata è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre sia effettuata in una lingua da esso accettata e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.
Le imprese esentate dal redigere una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, punto i), lettere a),
b) e c), purché pubblichino la relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 37.
Ai fini del primo comma e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE)
n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3), lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nello stesso articolo sono trattati come sue filiazioni.
Ai fini del primo comma, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo sulla base di una relazione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE che è soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c) di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
7 bis. L'esenzione di cui al paragrafo 7 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi previsti dal presente articolo."
[spostato al capo 6 bis come 29 ter e 29 quater e al capo 6 ter come 29 quinquies]
5) l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.";
b) è aggiunto il comma seguente:
"Le imprese soggette all'articolo 19 bis possono adempiere gli obblighi di cui al presente articolo, primo comma, lettera g), includendo le informazioni prescritte da tale lettera nella loro informativa sulla sostenibilità e un riferimento nella relazione sul governo societario.";
6) l'articolo 23 è così modificato:
a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;"
b) al paragrafo 8, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis,";
c) al paragrafo 8, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:
"iii) in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o";
7) l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 29 bis
Informativa consolidata sulla sostenibilità
1. Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Tali informazioni sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione consolidata, tramite un'apposita sezione della relazione sulla gestione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:
i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
ii) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;
iii) i piani del gruppo atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;
iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
b) una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo e dei progressi da esso realizzati nel conseguimento di tali obiettivi;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;
e) una descrizione:
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;
ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore del gruppo, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;
iii) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;
f) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;
g) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da
a) a f).
Le imprese madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al paragrafo 1 e, in tale processo, tengono conto delle prospettive a breve, medio e lungo termine.
3. Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore del gruppo, comprese informazioni concernenti le attività del gruppo, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.
Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.
4. Le imprese madri comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 29 ter.
6. Si considera che un'impresa madre che rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 19 bis.
7. L'impresa madre ("impresa madre esentata") che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa madre che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se l'informativa consolidata sulla sostenibilità è stata redatta con modalità equivalenti ai principi di informativa sulla sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter, determinati in conformità delle pertinenti misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), e dell'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2004/109/CE.
L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle seguenti condizioni:
i) La relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata contiene tutte le informazioni seguenti:
a) il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità dell'articolo 29 e del presente articolo, o con modalità equivalenti ai principi di informativa sulla sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente alle misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), e dell'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma della direttiva 2004/109/CE;
b) i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma e al giudizio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera a bis), della presente direttiva o al giudizio di cui al punto ii) di tale comma;
c) l'esenzione dell'impresa madre dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
ii) se l'impresa madre di cui al primo comma è stabilita in un paese terzo, la relazione sulla gestione consolidata e il giudizio basato su un incarico di certificazione limitata espresso da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a esprimere un giudizio in merito alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità a norma del diritto nazionale a cui è soggetta l'impresa che ha redatto la relazione sulla gestione consolidata, sono pubblicati conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre esentata.
Lo Stato membro al cui diritto l'impresa madre esentata è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre sia effettuata in una lingua da esso accettata e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.
Le imprese madri esentate dal redigere una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, punto i), lettere a), b) e c), purché pubblichino la relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 37.
Ai fini del primo comma e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE)
n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, punto 3), lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nello stesso articolo sono trattati come sue filiazioni.
Ai fini del primo comma, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo sulla base di una relazione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE che è soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c) di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
7 bis. L'esenzione di cui al paragrafo 7 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi previsti dal presente articolo.";
7 ter) sono aggiunti gli articoli 29 ter e 29 quater:
"Articolo 29 ter
Principi di informativa sulla sostenibilità
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire principi di informativa sulla sostenibilità. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura per la comunicazione di tali informazioni. In particolare:
a) entro il 31 ottobre 2022 la Commissione adotta atti delegati che specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, se del caso, e che precisano almeno le informazioni corrispondenti alle esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088;
b) entro il 31 ottobre 2023 la Commissione adotta atti delegati che specificano:
i) le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario;
ii) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.
La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la relativa data di applicazione, qualunque atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali.
Almeno una volta all'anno la Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 sul programma di lavoro dell'EFRAG per quanto riguarda l'elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità.
2. I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 prevedono che le informazioni da comunicare siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e siano rappresentate fedelmente.
I principi di informativa sulla sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio:
a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali:
i) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
iii) le risorse idriche e marine;
iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare;
v) l'inquinamento;
(vi) la biodiversità e gli ecosistemi;
b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani:
i) pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo di competenze, nonché l'occupazione e l'inclusione di persone con disabilità;
ii) le condizioni di lavoro, compresa l'occupazione flessibile e sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato;
iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance:
i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e le loro competenze e capacità per svolgere tale ruolo o il loro accesso a tali competenze e capacità;
i bis) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione al processo di informativa sulla sostenibilità:
ii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva;
iii) gli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying;
iv) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento;
[spostato al punto i bis)]
2 bis. I principi di informativa sulla sostenibilità specificano le informazioni prospettiche e retrospettive e le informazioni qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare.
2 ter. I principi inoltre tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti all'obbligo di pubblicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. Tali principi specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività, nonché alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di informativa sulla sostenibilità di cui agli articoli 19 bis o 29 bis della presente direttiva. Inoltre, per i primi tre anni di applicazione della presente direttiva, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie concernenti i rapporti commerciali e la catena di fornitura, l'impresa include le informazioni in suo possesso e una dichiarazione indicante che i rapporti commerciali e le imprese all'interno della sua catena del valore non hanno messo a disposizione le informazioni necessarie.
3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto nella misura più ampia possibile:
a) dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di informativa sulla sostenibilità, nonché dei principi e dei quadri esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale e dei gas a effetto serra, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile;
b) delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano per adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento;
c) degli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/85252;
52 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
d) degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento nella dichiarazione sull'indice di riferimento e nella metodologia degli indici di riferimento e delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi in conformità con i regolamenti delegati (UE) 2020/181653, (UE) 2020/181754 e (UE) 2020/181855 della Commissione;
e) delle informative specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/201356;
f) della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione57;
g) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio58;
53 Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).
54 Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).
55 Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
56 Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021)1595).
57 Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
58 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
h) del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio59.
Articolo 29 quater
Principi di informativa sulla sostenibilità per le PMI
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, per introdurre principi di informativa sulla sostenibilità proporzionati e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività e alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a), le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 5.
I principi di informativa applicabili alle piccole e medie imprese tengono conto dei criteri di cui all'articolo 29 ter, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 3. Specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura per la comunicazione di tali informazioni.
La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la relativa data di applicazione, qualunque atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali.
La Commissione adotta tali atti delegati entro il 31 ottobre 2023." 7 quater) è inserito un nuovo titolo del capo
59 Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
"Capo 6 ter - Formato elettronico" 7 quinquies) è aggiunto un nuovo articolo:
"Articolo 29 quinquies
Formato elettronico unico di comunicazione
1. Le imprese soggette all'articolo 19 bis redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione60 e marcano la loro informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato di cui al detto regolamento delegato.
2. Le imprese madri soggette all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico unico di comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato di cui al detto regolamento delegato.";
8) l'articolo 30 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
60 Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).
"1. Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nel formato prescritto dall'articolo 29 quinquies della presente direttiva, se del caso, nonché i giudizi e la dichiarazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del titolo 1, capo III, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Se un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità formula il giudizio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera
a bis), tale giudizio è pubblicato unitamente ai documenti di cui al primo comma.
Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.
L'esenzione di cui al terzo comma non si applica alle imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis. ";
9) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato 2019/815, dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 29 ter, o all'articolo 29 quater, se del caso, della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva:
a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente;
b) i bilanci consolidati, le relazioni sulla gestione consolidate e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.";
9 bis) il capo 8 è modificato come segue:
Revisione e certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità
10) l'articolo 34 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
i) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
"se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, ad esclusione degli obblighi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 bis;"
ii) è inserita la lettera a bis) seguente:
"a bis) se del caso, esprimono un giudizio basato su un incarico di certificazione limitata per quanto riguarda la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi di informativa adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di informativa, la conformità con l'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. ";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri possono consentire a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile diversi da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di esprimere il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera a bis).
3 bis. Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità formuli il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di certificazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio61 per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22, di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:
i) formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità;
ii) formazione continua;
iii) sistemi di controllo della qualità;
iv) deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;
v) designazione e revoca;
vi) indagini e sanzioni;
61 Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
vii) l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; nonché
viii) le segnalazioni di irregolarità.
Qualora un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità esprima il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), gli Stati membri assicurano che tale giudizio sia preparato in conformità degli articoli 26 bis, 27 bis e 28 bis della direttiva 2006/43/CE e che, se del caso, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o un comitato ad hoc verifichino e monitorino l'indipendenza del prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, lettera e), della direttiva 2006/43/CE.
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità accreditati anteriormente al 1º gennaio 2024 per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 non siano soggetti agli obblighi in materia di formazione ed esame di cui al primo comma, punto i).
Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità che al 1º gennaio 2024 sono oggetto della procedura di accreditamento conformemente ai pertinenti requisiti nazionali non siano soggetti agli obblighi in materia di formazione ed esame di cui al primo comma, punto i), per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, a condizione che concludano la procedura entro il 1º gennaio 2026.
Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità di cui al terzo e quarto comma acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui al primo comma, punto ii)."
Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di autorizzare un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità a esprimere il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera a bis), esso consente altresì a un revisore legale diverso da quello che effettua la revisione legale del bilancio di fare lo stesso.";
b) bis. è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis bis. Quando la Commissione adotta principi di certificazione ragionevole a norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/43/UE, in seguito a una valutazione volta a stabilire se è possibile per un revisore e per un'impresa fornire una certificazione ragionevole, il giudizio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), si basa su un incarico di certificazione ragionevole.";
11) l'articolo 49 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 29 ter e all'articolo 29 quater è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 29 ter e all'articolo 29 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";
b) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
"3 bis. Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 29 ter e 29 quater, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che tale parere:
a) sia stato elaborato secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e facendo ricorso alle competenze dei pertinenti portatori di interessi,
b) sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità,
c) sia corredato da una spiegazione delle modalità con cui tiene conto delle iniziative e della legislazione di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 3.
I documenti a corredo del parere tecnico dell'EFRAG sono presentati unitamente a tale parere tecnico.
La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter e 29 quater.
La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali formulano il rispettivo parere entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.
La Commissione consulta inoltre l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 29 ter e 29 quater. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.";
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3,
paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 29 ter e dell'articolo 29 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2004/109/CE
La direttiva 2004/109/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera r) seguente:
"r) "informativa sulla sostenibilità": informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio62";
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui agli articoli 29 ter e 29 quater della direttiva 2013/34/UE.";
62 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il bilancio è sottoposto a revisione conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
Il revisore legale esprime il giudizio e la dichiarazione in merito alla relazione sulla gestione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo xxxxx, lettere a) e b), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
La relazione di revisione di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE, firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
Se del caso, l'informativa sulla sostenibilità è certificata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera a bis), dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3 bis e dell'articolo 34, paragrafo 3 bis bis della direttiva 2013/34/UE.
La relazione sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/43/CE è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
5. La relazione sulla gestione è stilata conformemente agli articoli 19 e 19 bis, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, e all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE, purché siano soddisfatte le soglie relative alla dimensione prescritte da tali articoli.
Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, la relazione sulla gestione consolidata è redatta conformemente all'articolo 29 quinquies, paragrafo 2, e agli articoli 29 e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, purché siano soddisfatte le soglie relative alla dimensione prescritte da tali articoli.";
3) all'articolo 23, paragrafo 4, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, e all'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi.
Qualora decida che i principi contabili o i principi di informativa sulla sostenibilità di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi durante un periodo transitorio appropriato.
Nel contesto del terzo comma la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili e ai principi di informativa sulla sostenibilità riguardanti emittenti di più di un paese.";
4) è inserito l'articolo 28 quinquies seguente:
"Articolo 28 quinquies
Orientamenti dell'ESMA
Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'ESMA formula orientamenti in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo dell'informativa sulla sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti."
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2006/43/CE
La direttiva 2006/43/CE è così modificata:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e la certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità.";
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) i punti da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
"2. "revisore legale": una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
3. "impresa di revisione contabile": una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
4. "ente di revisione contabile di un paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diverso da un ente iscritto al registro come impresa di revisione contabile in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi dell'articolo 3;
5. "revisore di un paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diversa da una persona iscritta al registro come revisore legale in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 44;
6. "revisore del gruppo": il revisore o i revisori legali oppure l'impresa o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale del bilancio consolidato o, se del caso, svolgono incarichi di certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità;"
a bis) è aggiunto il seguente punto 16 bis:
"16 bis. "responsabile o responsabili della sostenibilità":
a) il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile per uno specifico incarico di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione di tale incarico per conto dell'impresa di revisione contabile; o
b) nel caso della certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità, almeno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dell'incarico di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità a livello di gruppo e il revisore o i revisori legali designati in qualità di responsabile o responsabili principali a livello di imprese figlie di rilevante importanza; o
c) il revisore o i revisori legali che firmano la relazione sulla certificazione di cui all'articolo 28 bis della presente direttiva;"
b) sono aggiunti i punti 21, 22 e 23 seguenti:
"21. "informativa sulla sostenibilità": l'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18, della direttiva 2013/34/UE;
22. "(incarico di) certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità": il giudizio espresso dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo xxxxx, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE;
23. "prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità": un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]*5 per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE."
3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Xxxxxx e diplomi
1. Fatto salvo l'articolo 11, una persona fisica può essere abilitata ad effettuare la revisione legale dei conti soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente.
2. Una persona fisica può inoltre essere abilitata a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità quando sono soddisfatti i requisiti specifici aggiuntivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo xxxxx, e all'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva.
3. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano fra loro per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente articolo. Nell'avviare tale cooperazione, dette autorità competenti tengono conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e, in particolare, della convergenza già raggiunta dalla professione. Esse cooperano con il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) e con le autorità competenti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014, nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini della revisione legale dei conti e della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di enti di interesse pubblico.";
3 bis) all'articolo 7, è aggiunto il paragrafo 2:
"2. Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6 garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.";
4) all'articolo 8, è aggiunto il paragrafo 3:
"3. Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, tale controllo ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie:
a) obblighi legali e principi di informativa concernenti la redazione dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità;
b) analisi della sostenibilità;
c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
d) obblighi legali e principi di certificazione della conformità per l'informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 26 bis";
5) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
Affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, almeno otto mesi di tale tirocinio riguardano la certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità.";
6 bis) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Combinazione di tirocinio e formazione teorica
1. Gli Stati membri possono prevedere che periodi di formazione teorica nelle materie di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, contino nel calcolo delle durate dell'attività professionale di cui all'articolo 11, purché tale formazione sia attestata dal superamento di un esame riconosciuto dallo Stato. La durata di detta formazione non può essere inferiore a un anno e non può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni.
2. Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma.";
7) all'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
"Affinché il revisore legale sia altresì abilitato a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, la prova attitudinale di cui al primo comma verte sulla conoscenza adeguata, da parte del revisore legale, delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";
8) è inserito l'articolo 14 bis seguente:
"Articolo 14 bis
Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1º gennaio 2024 e persone oggetto di una procedura di abilitazione per revisori legali al 1º gennaio 2024
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati o riconosciuti per l'esercizio della revisione legale anteriormente al 1º gennaio 2024 non siano soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo xxxxx, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma della presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché le persone oggetto della procedura di abilitazione di cui agli articoli da 6 a 14 al 1º gennaio 2024 non siano soggette agli obblighi previsti
dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo xxxxx, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva, a condizione che concludano la procedura entro il 1º gennaio 2026.
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati anteriormente al
1º gennaio 2026 che intendono svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, anche in relazione alle materie elencate all'articolo 8, paragrafo 3, attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui all'articolo 13.";
8 bis) l'articolo 16 è così modificato:
a) al primo comma, è inserita la lettera b ter) seguente:
"b ter) un'indicazione che specifichi se il revisore legale è abilitato anche a effettuare la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità."
b) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda il controllo finanziario, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità o entrambi.
c) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
Il registro indica se i revisori contabili di paesi terzi sono iscritti per effettuare il controllo finanziario, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità o entrambi.";
8 ter) l'articolo 17 è così modificato:
a) al paragrafo 1, le lettere e) e i) sono sostituite dalle seguenti:
"e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti e un'indicazione che specifichi se sono abilitati anche a effettuare la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità;
i) ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda il controllo finanziario, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità o entrambi";
b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
"Il registro indica se gli enti di revisione contabile di paesi terzi sono iscritti per effettuare il controllo finanziario, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità o entrambi.";
9) l'articolo 24 ter è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri assicurano che, se la revisione legale dei conti è eseguita da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della revisione risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
Gli Stati membri assicurano che, se la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità è eseguita da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della sostenibilità, che può essere il responsabile (uno dei responsabili) della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della sostenibilità risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili della revisione e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte dell'impresa di revisione contabile ai fini della relativa designazione. I responsabili della revisione operano attivamente nell'esecuzione della revisione legale dei conti. Il responsabile della sostenibilità opera attivamente nell'esecuzione della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";