CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Contratto a misura
Importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavori | 98.096,17 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 10.927,12 |
T | Totale Importo | 109.023,29 |
INDICE
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
art. 1 - oggetto dell’appalto
art. 2 - forma ed ammontare dell’appalto art. 3 - descrizione sommaria delle opere
art. 4 - forma e principali dimensioni delle opere art. 5 - categorie di lavoro e requisiti delle imprese art. 6 - variazione delle opere progettate
CAPO II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
art. 7 - documenti che fanno parte del contratto
art. 8 - disposizioni particolari riguardanti l’appalto e il modo di valutare i lavori art. 9 - spese di contratto - oneri fiscali - garanzie cauzioni - iva
art. 10 - polizza assicurativa per danni d’esecuzione - responsabilità civile e danni art. 11 - consegna lavori - sospensioni
art. 12 - termine utile per il compimento dei lavori - penale in caso di ritardo art. 13 - pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
art. 14 - conto finale - collaudo
art. 15 - disposizioni generali relative ai prezzi delle categorie di lavoro e forniture art. 16 - obblighi dell’impresa - trattamento - trattamento dei lavoratori
art. 17 - dichiarazione relativa alla remunerabilità ed invariabilità dei prezzi art. 18 - norme di sicurezza - sicurezza dei lavoratori - responsabilità
art. 19 - oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore
art. 20- condotta dei lavori – personale dell’appaltatore disciplina nei cantieri - variazioni dello stato dei luoghi art. 21 - tracciamenti
art. 22 - reperibilità dell’impresa
art. 23 - ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
art. 24 - norme per la misurazione e valutazione dei lavori art. 25 - ordini di servizio
art. 26 - variazione dei lavori – diminuzione dei lavori
art. 27 - sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza requisiti minimi di sicurezza art. 28 - risoluzione del contratto e recesso
art. 29 - oneri ed obblighi derivanti dalla legge 46/90 e norme vigenti art. 30 - sinistri alle persone e danni alle proprietà
art. 31- controversie
art. 32 - disciplina dei subappalti art. 33 - disposizioni antimafia art. 34 - domicilio legale
art. 35 - responsabilità dell’appaltatore
art. 36 - pagamento dei dipendenti dell’appaltatore art. 37 - cessione del corrispettivo dell’appalto
art. 38 - disposizioni finali
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
art. 39 - difesa ambientale
art. 40 - accettazione dei materiali art. 41 - direzione lavori
art. 42 - rilievi – capisaldi – tracciati art. 43 - Demolizioni
art. 44 - Movimenti di materie scavi in genere art. 45 - Esecuzione di pali
art. 46 - Scavi di sbancamento art. 47 - Scavi di fondazione
art. 48 - Armature e sbadacchiature
art. 49 - Opere in conglomerato cementizio armato art. 50 - Tubi in PVC rigido
art. 51 - Pozzetti
art. 52 - Dispositivi di chiusura e coronamento
art. 53 - Allacciamenti alla condotta delle acque bianche art. 54 - Fondazione stradale
art. 55 - Scarifiche art. 56 - Binder
art. 57 - Tappeto d’usura
art. 58 - Abbassamento o alzamento di chiusini o caditoie art. 59 - Barriere di sicurezza
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un cordolo su pali in un tratto di via Monte Ortigara in prossimità dei civici n°111-113, individuato sulla tavola del progetto architettonico per la richiesta dell'Autorizzazione Paesaggistica con l'identificativo TRATTO C.
L’intervento previsto consiste nelle opere di esecuzione di pali e successiva realizzazione di trave di testa pali su cui fissare il guard-rail di protezione verso valle, in corrispondenza del lato di valle di un tratto di strada comunale, al momento privo di qualsiasi opera di sostegno del fronte e di protezione verso valle. Sono previste anche alcune opere complementari di regimazione delle acque stradali, mediante emersione del cordolo di testa pali rispetto al livello stradale.
Il movimento ha interessato tratti alterni di strada di lunghezza pari a circa 66 ml, determinando in particolare un abbassamento a tratti del sedime stradale verso valle. Nell'ambito di questa lunghezza, tra due diversi tratti di strada interessati da movimenti, sono compresi circa 5-6 ml di strada stabile, in corrispondenza della quale per continuità di intervento si è prevista la semplice realizzazione del cordolo in prosecuzione di quello a valle e a monte intestato sui pali e allo stesso connesso mediante armatura continua.
Al fine di intervenire sulla strada onde imperdirne ulteriori movimenti, occorrerà procedere alle seguenti opere:
• allestimento del cantiere;
• scavo con mezzi meccanici;
• realizzazione di pali;
• realizzazione di trave in c.a. di testa pali;
• formazione di massicciata e pavimentazione stradale in corrispondenza delle aree di intervento, con modifica della pendenza verso il lato di monte;
• posa di guard-rail;
Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono illustrate nella relazione generale, nel Computo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, negli elaborati grafici e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nella Pratica strutturale composta da elaborati grafici e relazioni specialistiche.
Art. 2
FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.
I lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a misura e saranno pertanto contabilizzati a misura in base alle quantità reali ed ai prezzi unitari contrattuali.
L’importo generale dei lavori posto a base d’asta ammonta ad Euro9109.023,29, di cui Euro10.927,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo a base d'asta per i lavori a misura è suddiviso nei seguenti gruppi di lavorazioni ritenute omogenee con i corrispondenti importi e percentuali parziali:
TIPOLOGIA | IMPORTO (€) | % | |
1 | TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA | € 1.656,60 | 1,52% |
2 | MALTE - CALCESTRUZZI | € 1.721,44 | 1,58% |
3 | SCAVI - RILEVATI - REINTERRI | € 408,80 | 0,37% |
4 | CASSEFORME - ACCIAIO PER C.A. - OPERE IN CLS E C.A. | € 9.439,58 | 8,66% |
5 | PALIFICAZIONI | € 77.813,12 | 71,37% |
6 | OPERE STRADALI | € 7.056,63 | 6,47% |
7 | ONERI SICUREZZA | € 10.927,12 | 10,02% |
Totale | € 109.023,29 | 100,00% |
Pertanto risulta: | |
importo lavori | € 98.096,17 |
di cui oneri di sicurezza | € 10.927,12 |
Totale generale | € 109.023,29 |
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro soggetti al medesimo ribasso d’asta, con la sola esclusione degli importi relativi al costo della sicurezza (€ 10.927,12), i cui importi non saranno soggetti a ribasso contrattuale, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che la Stazione Appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue:
• allestimento del cantiere;
• scavo con mezzi meccanici;
• realizzazione di pali;
• rivestimento di cordolo in ca.a di testa pali;
• formazione di massicciata e pavimentazione stradale in corrispondenza delle aree di intervento, con modifica della pendenza verso il lato di monte;
• posa di guard-rail;
Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
Le tipologie di intervento, che formano oggetto dell’appalto, risultano dalla relazione illustrativa generale, dalle relazioni specialistiche e dall'elenco dei prezzi unitari, salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
Art. 5
CATEGORIA DI LAVORO E REQUISITI DELLE IMPRESE.
L’importo complessivo dell’opera è di Euro € 109.023,29 IVA esclusa, di cui Euro 10.927,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria principale: OS21 “opere strutturali speciali ….” per € 77.813,12 – Classifica adeguata
Categoria subappaltabile o scorporabile: OG3: “Strade, autostrade, ….” - € 31.210,17 - Classifica adeguata;
Art. 6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.
Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norme di massima per le opere da realizzare.
La Stazione appaltante e/o la D.L. si riserva perciò l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente Capitolato Speciale d’appalto. Devono essere comunque osservate le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
CAPO II -
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Si fa riferimento allo schema di contratto e si ricorda in particolare che l’impresa è vincolata:
- al Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto Ministero Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n°145 per le norme non abrogate.
- Codice dei contratti pubblici X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.
- al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n°163 del 12 Aprile 2006 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, “D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010”, per le parti ancora in vigore;
- a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
- alla Legge n°136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. recante”Piano straordinario contro la mafia, nonché la delega al Governo in materia di antimafia”
Art. 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.
L’Impresa è consapevole della necessità di mantenimento in esercizio di tutti gli scarichi di acqua di qualunque tipo incontrati.
È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Nei soli lavori o forniture che si eseguiranno sul suolo pubblico, sarà permessa l'occupazione gratuita di questo nell'adiacenza dei lavori che l'Appaltatore andrà eseguendo, nella misura indispensabile, a giudizio della Appaltante e con massimo riguardo alla circolazione sulle strade ed al libero deflusso delle acque.
L’Impresa è consapevole della necessità di attendere per l'inizio delle opere strutturali il rilascio da parte degli Uffici competenti della Provincia di Imperia dell'Autorizzazione Sismica preventiva, nel caso in cui l'intervento non ricada nella tipologia relativa al semplice deposito. Nulla potrà essere vantato dall'Impresa appaltatrice in caso di tempi di attesa superiori a quanto previsto dalla Norma vigente per detto rilascio, in quanto non di competenza della Stazione Appaltante.
Art. 9
SPESE DI CONTRATTO – ONERI FISCALI – GARANZIE – CAUZIONI – I.V.A.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. Sono pure a carico dello Stesso tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le necessarie spese di bollo per i verbali occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di data di emissione del collaudo.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria ( cauzione definitiva) del 10% dell’importo contrattuale , in conformità alle disposizioni dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La Stazione appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore; inoltre avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La cauzione viene svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’imposta valore aggiunto sarà a totale carico dell’Ente Appaltante.
Art. 10
POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI.
L’Appaltatore dei lavori è obbligato ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma stessa, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
La polizza, redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004, dovrà assicurare la stazione appaltante per i seguenti importi:
Danni di esecuzione:
1. Opere: Euro 109.023,29
2. Responsabilità civile verso terzi Euro 500.000,00
Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporterà l’inefficacia della garanzia. Sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere all’Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
In caso di associazione temporanea d’imprese o di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le garanzie fideiussorie ed assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 11
CONSEGNA LAVORI – SOSPENSIONI.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale in bollo redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative per i lavoratori contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
All’atto della consegna dei lavori verrà comunicato il recapito dell’ispettore di cantiere incaricato di seguire l'intervento, che la ditta è tenuta a contattare, e che controllerà il corretto svolgimento dei lavori e procederà alle misurazioni degli stessi, coadiuvando il Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010, (visto l’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 56/2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Si precisa che ciascuna fase d’intervento dovrà essere trattata come un cantiere autonomo e dotato di adeguata segnaletica di cantiere e di viabilità.
Dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza per il mantenimento del pubblico transito veicolare nell’intorno del cantiere provvedendo a cura e spesa dell’appaltatore al posizionamento di opportuna segnaletica di cantiere.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere immediatamente all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui Dlgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli immediatamente, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali, solari, consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni e criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni sono regolate in base all’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori verrà incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere indipendentemente dalla durata della sospensione.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 12
TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI – PENALE IN CASO DI RITARDO.
Il tempo utile per l’esecuzione è giorni centocinquanta (gg. 150) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La penale pecuniaria rimane stabilita per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Si fa presente che la stazione appaltante potrebbe avere la necessità di occupare parte dell’opera prima che intervenga il collaudo provvisorio così come previsto dall’art. 230 del D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i.
Art. 13
PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.
La ditta avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qual volta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e della prescritta ritenuta (0,5%), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano la cifra di Euro 40.000,00 (diconsi quarantamila/00).
L’importo del costo della sicurezza sarà pari all’ammontare di cui all’art. 2 del presente capitolato ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell’avanzamento lavori, in ogni stato avanzamento lavori sino al raggiungimento della cifra di Euro 10.927,12
La trattenuta di garanzia verrà effettuata nella misura dello 0,5% per infortuni.
Si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque ne sia l’ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra. La rata di saldo sarà corrisposta in conformità all’art.103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Art. 14
CONTO FINALE – COLLAUDO.
IL CONTO FINALE dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità all’art. 200 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice in vigore fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs 56/2017 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dovrà essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Il collaudo, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza dei termini di cui all'ultimo capoverso dell'art.1667 Cod. Civ., le opere si intenderanno consegnate definitivamente al Committente solo dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo .
Per tutto il periodo intercorrente fra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo , e salve le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza di un normale uso, purché corretto, delle opere.
Non adempiendo l’Appaltatore a tale obbligo, l’Amministrazione procederà alle prescritte riparazioni valendosi delle somme contenute nella rata di saldo e di quella depositata per cauzione.
L’Impresa sarà sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto che eventualmente venissero riscontrate dal D.L. all’atto della visita di collaudo.
Art. 15
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE.
Nei prezzi unitari a misura espressi nell’elenco prezzi, parte integrante del contratto, sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi unitari sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.
I prezzi per tutti i lavori, le forniture di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore; queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a misura, in economia, ecc.).
I prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato speciale.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera sarà comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Il prezzo dei noli è comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini indicati dalla
D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
I lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno pagati dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta.
Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato Generale d’appalto circa le responsabilità dell’Appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in economia che a tal fine fanno parte dell’appalto.
Art. 16
OBBLIGHI DELL’IMPRESA – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.
In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applica l’art. 30, comma 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 56/2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica l’art. 30 comma 6 dello stesso decreto.
L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Si richiamano al riguardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la Legge n°266/2002.
La ditta ha l’obbligo di assumere gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti). La violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 17
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITÀ ED INVARIABILITÀ DEI PREZZI.
L’Appaltante ritiene in via assoluta che l’Appaltatore prima di adire l’appalto abbia diligentemente visitato i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e si sia reso conto delle opere da eseguire, della loro entità, dei luoghi per l’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle distanze dei mezzi di trasporto, delle difficoltà di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed allegati contrattuali.
I prezzi unitari, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono dunque accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo; essi sono fissi ed invariabili.
Nulla potrà essere vantato dall'Impresa appaltatrice in caso di tempi di attesa superiori a quanto previsto dalla Norma vigente per rilascio da parte degli Uffici competenti della Provincia di Imperia dell'Autorizzazione Sismica preventiva, nel caso in cui l'intervento non ricada nella tipologia relativa al semplice deposito, in quanto non di competenza della Stazione Appaltante.
Art. 18
NORME DI SICUREZZA – SICUREZZA DEI LAVORATORI – RESPONSABILITÀ.
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
- di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
- di aver preso conoscenza dell’esigenza dell’Amministrazione di realizzare il lavoro nel migliore dei modi attraverso tratti di intervento al fine di creare meno disagio possibile al traffico veicolare della strada;
- di aver eseguito i necessari sopralluoghi al fine dell’individuazione e presa conoscenza delle condizioni al contorno o interferenze dei tratti interessati dai lavori;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei
trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Direttore dei lavori, ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante il Piano Operativo di sicurezza entro 10 (dieci) giorni dall’affidamento.
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori dei lavori dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento, nonché gli eventuali adeguamenti del piano operativo di Sicurezza, qualora necessari; in tal caso, la Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.
In particolare l'Impresa dovrà consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.
Il piano operativo di sicurezza dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare; inoltre, dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, che assumono, di conseguenza:
l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.
Art. 19
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.
Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati, restando espressamente convenuto che di tutti essi si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori.
- consentire l’accesso ai luoghi di lavoro ai tecnici CPT; porre a disposizione degli stessi tutta la documentazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cui tenuta sono obbligati per disposizioni di leggi vigenti; fornire al CTP, entro quattro giorni lavorativi successivi alla prima visita in cantiere, tutte le informazioni e dichiarazioni previste art. 90 comma 9 lett. b del Dlgs 81/2008
- la conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione di lavori;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili e successive modifiche;
- le opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi e del transito dei veicoli e pedoni;
- l’accertamento e l’ubicazione delle utenze pubbliche e private in sottosuolo; la deviazione provvisoria di strade, di accessi, condotte, ecc., nonché al mantenimento degli accessi alle proprietà private e ai negozi
- gli esaurimenti di acqua che potranno verificarsi negli scavi per infiltrazioni, fughe da condotte esistenti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, piogge, ecc.;
- l’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte che dovrà essere integrata nella polizza per i rischi di esecuzione di cui all’art. 10 del presente Capitolato;
- eventuale pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per l’eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, per l’uso e l’agibilità di passi carrabili;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel contenute nel D.Lgs. 81/2008
- l’uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla D.L. senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- al lavaggio accurato giornaliero con getti d’acqua ed eventuale scopatura delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- sono pure a carico dell’Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dall’Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori; infatti l’Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
- tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla Legge n.55/90;
- la fornitura di tutto il personale idoneo nonché degli attrezzi e degli strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- l’onere di rilevare in contraddittorio con la Direzione Lavori le misurazioni dei lavori eseguiti
- l’impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori provvedere o autorizzare a terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto di appalto;
- ad ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di esposizioni ai rumori;
- comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata alla Stazione appaltante ed alla Direzione Lavori ogni modificazione intervenuta durante il corso dei lavori riguardo la rappresentanza legale, tecnica della società e del cantiere;
- è obbligo dell’impresa aggiudicataria fornire prima della posa in opera di qualsiasi materiale, o l’esecuzione di un qualsiasi tipologia di lavoro, presentare alla Direzione Lavori la campionatura dei materiali, i dettagli costruttivi e le schede tecniche relativi alla posa in opera
- eventuali lavori e gli ingombri sulla sede dovranno essere segnalati e delimitati nel rispetto del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e dal D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento per l’esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
- eventuale illuminazione notturna del cantiere, secondo le disposizioni della D.L.;
- l’impresa è obbligata a sottostare in pieno e senza riserve alle condizioni poste dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato Speciale, capitolati impianti, norme tecniche e a tutte le norme vigenti in materia, le quali, anche se non espressamente indicate, si intendono tutte richiamate nei Capitolati stessi;
- il completo sgombero entro 24 ore dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere, da materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprietà;
- nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile dei lavori e relativa comunicazione all’Ente appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, come da disposizioni di legge;
- le spese e procedure di istanze, analisi, permessi, trasporti speciali, ecc. e tutto quanto occorra per lo smaltimento dei materiali di risulta classificabili tra quelli inquinanti in base alla vigente legislazione;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazioni di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- fornire alle imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle elaborazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto quanto previsto dal Dlgs 81/2008
- mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il piano di sicurezza e coordinamento;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
Tutti gli oneri sopra descritti fanno carico all’Appaltatore e sono compresi nei prezzi di applicazione per ciascuna categoria di lavoro.
Art. 20
CONDOTTA DEI LAVORI – DISCIPLINA DEI CANTIERI – PERSONALE DELL’APPALTATORE – VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI.
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
La Direzione dei Lavori potrà esigere l’immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del personale per incapacità, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti dell’Ente committente per i danni, inadempienze, malafede o frode degli addetti nell’impiego dei materiali.
A fronte di tali eventi né l’Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna indennità. L’impresa non potrà variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori.
Per la realizzazione dell’impianto di bassa tensione l’impresa aggiudicataria dovrà acquistare il materiale conforme a quanto prescritto nella relazione specialistica facente parte del progetto
Il ritiro e lo stoccaggio dei corpi illuminati stradali, forniti dalla Stazione Appaltante, composti da lampioni saranno a carico dell’ impresa esecutrice
In caso di necessità, l’appaltatore dovrà coordinarsi con i vari enti per la realizzazione dei sottoservizi.
Art. 21 TRACCIAMENTI.
L’impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di rilievo dello stato attuale prima dell'inizio lavori e di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla D.L., restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell’appalto. Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l’appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell’Amministrazione appaltante e sarà obbligata ad eseguire a sue spese tutti gli interventi che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni compresa la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
Art. 22
REPERIBILITÀ DELL’IMPRESA.
L’impresa deve garantire la reperibilità totale e l’immediata attivazione del servizio nei casi d’emergenza.
L’Appaltatore presenterà al Committente, subito dopo la firma del contratto, con nota scritta e controfirmata, il recapito telefonico al quale l’Amministrazione farà ricorso nei casi in cui si manifestassero necessità urgenti, ivi comprese le ore ed i giorni non lavorativi. L’impresa deve organizzarsi in modo da garantire l’avvio immediato, nei suddetti casi, dei lavori che le saranno ordinati e che saranno richiesti telefonicamente al recapito di cui sopra. Nel caso in cui essa, contattata telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con i criteri descritti, l’Amministrazione resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto, salvo addebito dei danni che potessero conseguire dal mancato intervento della ditta.
Art. 23
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI.
La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterrà più conveniente, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
Art. 24
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.
Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura appaltati e le forniture sono indicati rispettivamente nell'elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture e nell'elenco prezzi unitari allegati.
I prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili.
I documenti amministrativi e di contabilità per l’accertamento dei lavori e la loro compilazione saranno quelli indicati nella vigente normativa in materia di appalti pubblici.
I rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore. All’atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuerà il controllo della buona esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.
Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere approntati dall’Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla Direzione Lavori per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si potrà procedere alla contabilizzazione e per il ritardo derivante l’Appaltatore non avrà diritto al risarcimento o ad indennizzo alcuno.
Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.
Art. 25
ORDINI DI SERVIZIO.
La Direzione Lavori impartirà tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante ordini di servizio, redatti in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e saranno comunicate all’Appaltatore che li restituirà firmati per avvenuta presa conoscenza.
Art. 26
VARIAZIONE DEI LAVORI – DIMINUZIONE DEI LAVORI. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.
Si richiama l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Art. 27
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Per tutti gli altri casi si richiama l’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Art. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il contratto s’intenderà risolto in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla Legge n°136 del 13 Agosto 2010 ”Piano straordinario contro la mafia, nonché la delega al Governo in materia di antimafia”
Art. 29
ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL DM. 37/2008 E NORME VIGENTI.
L’appaltatore è tenuto al pieno rispetto del D.M.22/01/2008 n°37 “Disposizioni in materia di impianti negli edifici “ in particolare, qualora interessino le opere in questione, sono a carico dell’appaltatore i seguenti specifici oneri:
- deposito del progetto ai sensi dell’art.3, del D.M.22/01/2008 n. 37,
- rilascio delle dichiarazioni di conformità (art.11 D.M.22/01/2008 n. 37) o certificato di collaudo.
Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma stabilita dal D.M. 20 febbraio 1992 e DPR 447/91. Altresì l’Appaltatore è soggetto agli oneri ed all’esatta osservanza delle normative CEI, alle normative
VV. FF. riguardanti l’attuazione dei provvedimenti di prevenzione incendi.
Art. 30
SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.
Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà il Direttore di Lavori compilerà apposita relazione che trasmetterà al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.
ART. 31 CONTROVERSIE.
Si applicano gli artt. 204 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - E’ esclusa la competenza arbitrale
Art. 32
DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.
Per quando riguarda eventuali opere di subappalto, esse dovranno essere preventivamente autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dall’Ente appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Nel contratto sottoscritto tra l’appaltatore ed i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge n°136 del 13 Agosto 2010.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente
Art. 33
MOTIVI DI ESCLUSIONE E DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.
Si applica l’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. -
Ai sensi dell’art. di cui al precedente comma, l’operatore economico non si deve trovare in nessuna situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Art. 34
DOMICILIO LEGALE.
L’appaltatore dovrà, nel contratto, eleggere domicilio legale in Sanremo. Le richieste, le intimazioni, gli ordini, le prescrizioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona dell’appaltatore direttamente quanto ai suoi rappresentanti.
Le citazioni e gli atti giudiziari saranno notificati in conformità alle prescrizioni vigenti. Per qualsiasi controversie il foro competente è quello di IMPERIA.
Art. 35
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..
Art. 36
PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l’art. 30,comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 37
CESSIONE DEL CREDITO.
Si applica l’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 39
DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, dovrà provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
– mantenere sempre efficiente il sistema di smaltimento dei reflui.
Art. 40
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti, sia nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
Campionatura
La fornitura di ogni elemento o materiale potrà essere avviata solo dopo l’approvazione di un campione completo dell’elemento in sede di cantiere.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle descrizioni dell’allegato elenco prezzi unitari al presente capitolato;
c) da disegni costruttivi completi di dettagli dei particolari costruttivi forniti dall’impresa, relazioni tecniche specifiche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D. L., ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
Tutti i materiali dovranno in ogni caso essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direzione Lavori affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
Qualora la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiutasse il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale già approvvigionato dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal
cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese a compensi o indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora l’Appaltatore stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita della costruzione.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti,
L’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di produrre, relativamente ai materiali impiegati e alle forniture effettuate, tutte le specifiche tecniche, i certificati di origine, i certificati di rispondenza alla vigente normativa, le prove di laboratorio e quant’altro espressamente richiesto dalla Direzione Lavori, compreso gli schemi tecnici di installazione e di montaggio, i manuali di manutenzione e controllo e ogni e qualsiasi altro documento necessario all’uopo richiesto dalla D.L..
Art. 41
DIREZIONE LAVORI
L’Appaltante, prima della consegna dei lavori, comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e dell’Assistente di Cantiere ai quali competono le attività demandate dalla Legge e dal Regolamento.
La Direzione Lavori, esercita la sorveglianza dei Lavori stessi senza l'obbligo di presenza continuativa in cantiere, non potrà avere alcuna responsabilità in materia infortunistica: l'Appaltatore pertanto sarà tenuto a mantenere costantemente presenti "Dirigenti di Impresa", qualificati, preposti alla predisposizione, applicazione e manutenzione delle provvisioni anti-infortunio, come richieste dalla legge ed in accordo con il Piano di Coordinamento e con il Piano Operativo per la Sicurezza e con le disposizioni impartite dal coordinatore della sicurezza.
Sottoscrivendo il presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara di accettare l'onere sopra accennato, nell'ambito dell'autonomia organizzativa d'impresa, esonerando da qualsiasi responsabilità in materia l'Appaltante, la Direzione Lavori.
Il nominativo del (o dei) responsabile delle provvisioni anti-infortunio dovrà essere comunicato per iscritto all'Appaltante prima dell'inizio dei lavori; tale comunicazione conterrà allegata l'accettazione dell'incarico sottoscritta dai dirigenti in argomento.
Se, per causa accidentale, i responsabili delle provvisioni anti-infortunio dovessero assentarsi dal cantiere, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi.
La Direzione Lavori , nell'esercizio della sua attività, principalmente di controllo di rispondenza fra esecuzione e contratto, potrà emettere ordini verbali e scritti ai quali l'Appaltante è tenuto ad adeguarsi con adempimento immediato.
La Direzione Lavori, senza l'obbligo di giustificazione alcuna verso l'Appaltatore o l'Appaltante, ha la facoltà insindacabile di allontanare dal cantiere, anche definitivamente, personale o fornitori che non siano di gradimento della stessa Direzione Lavori, quando questa li ritenga pregiudizievoli per il buon andamento dei Lavori.
Per l'esecuzione dei Lavori costituiranno indicazione definitiva gli elaborati del progetto esecutivo previa le indicazioni dettagliate che al momento opportuno fornirà la D.L.
Alla Direzione Lavori spetta la insindacabile facoltà di fornire le disposizioni esecutive per l'esecuzione dei lavori nonché di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa per ciò trarre motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura o specie.
Si sottolinea che prima di procedere ad ogni e qualsiasi fornitura l'appaltatore dovrà chiedere espressamente autorizzazione scritta all D.L. che provvederà a ciò mediante apposito "ordine di servizio". Senza autorizzazione scritta specificatamente emessa dalla Direzione Lavori la fornitura che eventualmente fosse fatta potrà non essere riconosciuta ai fini contabili.
I tecnici della D.L., all'uopo designati dall'Amministrazione, cureranno la Direzione dei Lavori con visite periodiche, emanando disposizioni ed ordini orali e scritti per l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi, riconoscendoli l'Amministrazione quali suoi rappresentanti a questo fine e a tutti gli effetti connessi ai sensi del presente Capitolato. L'appaltatore dovrà dare costantemente prova, nei confronti della Direzione Lavori, di volenteroso e leale spirito di collaborazione, seguendone con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel progetto e nel Capitolato e prescrizioni tecniche, nonché uniformandosi a tutte le istruzioni orali e scritte che essa formulerà nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Il fatto che vengano forniti a cura dell'Amministrazione e della Direzione Lavori elaborati anche dettagliati e che la Direzione Lavori presti eventualmente la sua diligente opera di collaborazione alla buona riuscita del lavoro, assistendo ai tracciamenti ed alle varie fasi di esecuzione dell'opera e controllandone la rispondenza agli elaborati, non esime minimamente l'Appaltatore dalla sua piena responsabilità per quanto concerne l'esecuzione delle varie parti e la riuscita delle medesime a perfetta regola d'arte, restando quindi lo stesso obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
Ad esclusione delle finiture per le quali la D.L. può prescrivere esattamente la provenienza, la cava, e così via, i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzioni Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti di cui in appresso.
Quando la Direzione Xxxxxx avrà rifiutata una qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con l'altra che risponde ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore.
Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ect., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione, qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ect., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse, quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze, intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.
Per la provvista dei materiali in genere, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno - a seconda dei casi - applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal C.N.R. e ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017), all'osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto segue:
a) I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere dellamigliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori.
b) L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
c) Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
d) Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
e) L’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
f) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
g) Si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246.
4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n° 29 del 4 febbraio 2008).
Stante il particolare di:
– capo cantiere
– geometra o ingegnere tipo di intervento l'Impresa si obbliga a garantire la presenza continuativa
– entrambe esperti in lavori edili, che abbiano maturato una buona esperienza e forniscano referenze attendibili e comprovabili.
L'impresa appaltatrice si impegna a sostituire tale personale, a semplice richiesta della D.L., qualora ad insindacabile giudizio della stessa D.L. i tecnici designati dall'Impresa non possedessero i requisiti necessari.
L'Impresa dovrà tenere le seguenti scritture:
– Libro giornale, nel quale verranno registrate giornalmente tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori:
– le condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento lavori, data dei getti dei c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati dall'Impresa ad altre ditte;
– le disposizioni ed osservazioni della Direzione Lavori;
– le annotazioni dell'Impresa;
– le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
La compilazione del libro giornale sarà curata dal Direttore dei Lavori, anche a mezzo dei propri collaboratori designati.
Lo stesso dovrà essere sottoscritto in ogni foglio dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori. Normalmente durante il corso dei lavori resterà in consegna all'Impresa, in cantiere; al termine verrà ritirato dal Direttore dei Lavori, che dovrà tenerlo a disposizione delle parti contraenti.
Art. 42
RILIEVI – CAPISALDI - TRACCIATI
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà verificare la rispondenza degli schemi grafici allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d’opera, richiedendo, entro 24 ore dalla consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli elaborati e le relative prescrizioni.
Sarà onere dell’Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguire, con l’impiego di xxxxxx e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali eseguirà il successivo tracciamento.
ART.43 DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere guidati o trasportati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l'appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 40 del capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere e l'appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 40.
La direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto.
Art. 44
MOVIMENTI DI MATERIE SCAVI IN GENERE
Gli scavi occorrenti per l'esecuzione dell'opera saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni e computi metrici, salvo le eventuali variazioni che la D.L. è in facoltà di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavorazioni.
Art. 45 PALI
I pali, per i quali si rimanda integralmente a quanto previsto nelle relazioni specialistiche e negli elaboorati grafici che compongono la partica strutturale a firma di tecnico abilitato depositata presso l'Ufficio Cemento Armato de Antisimica della Provincia di Imperia e dal medesimo Ufficio approvati con rilasciio della Autorizzazione Sismica preventiva, dovranno essere realizzati secondo la seguente procedura:
• posizionamento in zona sicura della perforatrice;
• esecuzione della perforazione a rotazione e/o rotopercussione per pali di qualsiasi tipo eseguita con qualsiasi inclinazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza;
• eventuale fornitura e iniezione di apposito additivo colloidale da utilizzare in fase di trivellazione, al fine di stabilizzare temporaneamente il foro di perforazione;
• fornitura e posa dell’armatura metallica a barre come previsto da calcoli strutturali, comprensiva di tutti gli accessori (manicotti di giunzione, piastre di ripartizione, dadi conici, distanziatori a fiasco.. ecc.);
• fornitura ed iniezione a pressione di boiacca cementizia di caratteristiche come previsto da calcoli strutturali, convenientemente additivata con correttivo antiritiro, fino al completo intasamento del
foro, compresi i rabbocchi necessari per ripristinare il livello sino al boccaforo per tutte le volte e nelle quantità che si rendesse necessario;
• eventuale utilizzio di additivo accelerante per la rapida maturazione del getto;
• esecuzione delle prove di normativa richieste dal collaudatore.
Le seguenti prestazioni accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
• preparazione dei piani di lavoro e delle aree di cantiere necessarie (in accordo con committenza);
• utilizzo di idonei sistemi per l’abbatimento delle polveri;
• installazione degli allacciamenti alla rete elettrica e idrica (in accordo con committenza)
• misurazione dei punti d'attacco delle perforazioni ed esecuzione di eventuali perforazioni a vuoto
• l’esecuzione della perforazione attraverso tutti i tipi di terreno affiorante compresa la roccia compatta e disgregata;
• rimozione e smaltimento dei detriti derivanti dalla perforazione e della sospensione di riflusso durante la realizzazione dei tiranti;
• iniezione dei bulbi con la possibilità di iniezioni ripetute;
• il taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti;
• tutte le spese per le verifiche di laboratorio anche se su richiesta della DL sono a carico dell’appaltatore;
• eventuali impalcati e piattaforme;
• tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e scarti.
• Prove di collaudo
ART.46
SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
ART.47
SCAVI DI FONDAZIONE
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variare nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
É vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate, potranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'impresa dovrà provvedere
a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio la direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per una altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, l'appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.
L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'amministrazione, resteranno di proprietà dell'impresa, che potrà perciò ricuperare ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di cm 20 (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondità d'acqua di cm 20. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.
In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'appaltatore dovrà ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti gli saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.
L'impresa sarà però tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.
ART.48
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI
Le armature occorrenti per gli scavi debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale carico dell'appaltatore essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietà dell'appaltatore. Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.
ART.49
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Nella esecuzione delle opere in cemento armato la impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato normale o precompresso di cui alle N.T.C. 2008 e Circolari Esplicative, compresa attesa prima dell'inizio delle opere strutturali, del rilascio dell'Autorizzazione Sismica preventiva da parte degli Uffici competenti della Provincia di Imperia, ove previsto.
Xxxxxx seguirsi scrupolosamente i contenuti delle relazioni specialistiche e degli elaborati grafici allegati alla Pratica strutturale depositata per l'Ufficio Cemento Armato e Antisismica della Provincia di Imperia, redatta da tecnico abilitato, ai quali si rimanda integralmente per la tipologia dei materiali da utilizzare e per la geometria e armature da porre in opera.
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con il pietrisco o la ghiaia ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di xxxxx, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
I conglomerati devono essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla direzione dei lavori e comunque non superiore a cm 15 ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm 20). Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più).
I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti: nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.
Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm 50).
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori.
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Di man in mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. Qualora non fosse possibile evitare la ripresa di getto, sono preferibili riprese di getto nel senso della lunghezza dell'opera da realizzare assicurando la continuità dell'armatura longitudinale.
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettere bene la superficie del conglomerato eseguito precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla direzione dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidità dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e dei tipi esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della direzione dei lavori, l'impresa potrà dare inizio al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla direzione dei lavori.
Spetta in ogni caso all'impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato.
Le prove da eseguirsi sui materiali verranno eseguite a spese dell'impresa, comprese quelle a rottura presso un Laboratorio autorizzato, e le modalità di esse saranno fissate dalla direzione dei lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nella circolare n. 384 sopraccitata. Le prove a carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
ART.50
TUBI DI PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI.
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso.
I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.
ART.51 POZZETTI
I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.
I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per acque bianche, in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.
I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555.
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.
Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.
ART.52
DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95.
A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.
ART.53
ALLACCIAMENTI ALLA CONDOTTA DELLE ACQUE BIANCHE
I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione.
Eccezionalmente la D.L. potrà autorizzare l’esecuzione di xxxxxxx successivamente alla realizzazione della condotta. In quel caso si dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale.
Art. 54
FONDAZIONE STRADALE
Provvista e stesa di stabilizzato di cava per fondazioni stradali, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 12, assolutamente scevro di materie terrose e organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, compresa la compattazione attraverso l’utilizzo di rullo pesante o vibrante sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori effettuata ad intervalli di spessore non superiore a 30 cm;
Art. 55 SCARIFICHE
Le scarifiche consistono nell’asportazione parziale della pavimentazione stradale esistente in conglomerato bituminoso eseguita con apposita macchina fresatrice a freddo.
Si intendono compresi nell’autorizzazione il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, gli oneri di discarica autorizzata, la pulizia della sede stradale, l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili, e quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
Le profondità delle scarifiche saranno indicate dalla D.L.
Art. 56 BINDER
Consiste nella provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche.
La posa in opera comprende la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Gli spessori sono indicati nel Computo metrico estimativo.
Art. 57
TAPPETO D’USURA
Consiste nella provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per spessori di cm 3.
Art. 58
ABBASSAMENTO O ALZAMENTO DI CHIUSINI O CADITOIE
Consiste nell’adeguamento della quota di chiusini o caditoie mediante abbassamento od alzamento degli stessi compreso il loro smontaggio e rimontaggio. Tale lavorazione dovrà essere fatta prima della stesa del tappeto di usura in modo da non dover effettuare alcun taglio della nuova pavimentazione in adiacenza ai chiusini o alle caditoie e per garantire la continuità e l’omogeneità della pavimentazione.
Art. 59
BARRIERE DI SICUREZZA
I materiali occorrenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e cioè: DIRETTIVA 25 agosto 2004, n. 3065.
Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali
D.M. 21 giugno 2004, n. 2367. (G.U. n.182 del 5.8.04)
Aggiornamento del decreto 18 febbraio 1992, n. 223 e successive modificazioni CIRCOLARE 27 maggio 2004, n. 1960. (G.U. n. 153 del 2.7.04).
Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe N", destinazione "bordo laterale", ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223. CIRCOLARE 27 maggio 2004, n. 1959. (G.U. n. 153 del 2.7.04).
Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H3, destinazione "spartitraffico", ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223. CIRCOLARE 27 maggio 2004, n. 1958. (G.U. n. 153 del 2.7.04).
Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H2, destinazione "spartitraffico", ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223. CIRCOLARE 2 dicembre 2002, n.3278. (G.U. n. 299 del 21.12.2002).
Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H1, destinazione "bordo laterale", i sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223. CIRCOLARE 4 luglio 2002, n.1173. (G.U. n. 186 del 9.8.2002).
Comunicazione dell’avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H4, destinazione “spartitraffico” ai sensi dell’art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223.
CIRCOLARE 29 maggio 0000, x. 000. (X.X. n. 135 dell'11.6.2002).
Comunicazione dell’avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H4, destinazione “bordo laterale” ai sensi dell’art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223.
CIRCOLARE 29 maggio 0000, x. 000. (X.X. n. 135 dell'11.6.2002).
Comunicazione dell’avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H3, destinazione “bordo laterale” ai sensi dell’art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223.
CIRCOLARE 28 maggio 2002, n.296. (G.U. n. 135 dell'11.6.2002).
Comunicazione dell’avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H2, destinazione “bordo laterale” ai sensi dell’art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223.
D.M. 2 agosto 2001. (G.U. n. 301 del 29.12.01).
Proroga dei termini previsti dall'articolo 3 del D.M. 11 giugno 1999, inerente le barriere stradali di sicurezza.
CIRCOLARE 6 aprile 2000, n.2424. (G.U. 97 del 27.4.2000).
Integrazione e aggiornamento della circolare 15 ottobre 1996 di individuazione degli Istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza
D.M. 11 giugno 1999. (G.U. n. 184 del 7.8.1999).
Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza". D.M. 3 giugno 1998. (G.U. n. 253 del 29.10.98).
Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione CIRCOLARE 15 ottobre 1996, n. 4622.
Istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza. D.M. 15 ottobre 1996. (G.U. n.283 del 3.12.96). (126 KB in formato .pdf)
Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
CIRCOLARE 9 giugno 1995, n. 2595. (G.U. n.139 del 16.6.95).
Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992,n.223. D.M. 18 febbraio 1992, n.223. (G.U. n.63 del 16.3.92) (114 KB in formato .pdf)
Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
▪Circolare del Ministero LL.PP. n.2337 del 11 gennaio 1987
Tutti i materiali forniti dovranno inoltre rispondere alle normative dettate dalle Norme CE.
Quando la D.L. avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l’impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai cantieri a cura e spese dell’appaltatore.
Per quanto qui sopra non riportato si richiama espressamente la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16/05/1996 n° 2357 "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale".
Tutti i materiali forniti dovranno inoltre rispondere alle normative dettate dalle Norme CE.
Tutti gli elementi metallici della barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a FE 360, zincato a caldo nel rispetto della normativa UNI 7070 E, ed avere le seguenti caratteristiche;
Entro 10 giorni dall’affidamento l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare idonea documentazione indicante la tipologia di barriera da utilizzare con schema di assemblaggio della barriera stessa e quant’altro necessario per avere la documentazione completa.
Inoltre, entro 10 giorni dall’affidamento, l’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre in originale o copia autenticata idonea certificazione della omologazione della barriera fornita, corrispondente alla classe di contenimento richiesta.
Nel caso di non avvenuta omologazione, l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. un'idonea documentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito positivo, le prove dal vero (crash test) effettuate secondo le procedure fissate dai citati XX.XX.
E’ facoltà della D.L. di rifiutare la barriera di sicurezza fornita come non atta all’impiego; in tal caso l’impresa appaltatrice dovrà sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente a cura e spse della stessa Impresa.
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L. l’Impresa resta totalmente responsabile della qualità dei materiali.
La fornitura da parte della ditta aggiudicataria di materiali, marchi e e manufatti diversi da quelli dichiarati costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell’interesse di questa Amministrazione.
Le barriere per opera d’arte saranno fissate ai cordoli del manufatto con sostegni su piastra saldata alla base e relativa contro piastra. In alternativa alla contropiastra di base potranno essere impiegati tirafondi, inghisati nelle opere in c.a. con malta reoplastica o resina poliestere. L’ancoraggio al manufatto dovrà comunque garantire il mantenimento dellostesso indice di severità (o livello di contenimento Lc) minimo per la barriera nel suo complesso.
L'esame e la verifica nonché l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l'Impresa dalla responsabilità ad esso derivanti per legge e per pattuizione di contratto restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Sanremo, 21 luglio 2017
Il Progettista Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx