ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE CONTRATTO DI LOCAZIONE
ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX XXXXXXXXX DI LOCAZIONE
L’anno 2023 il giorno …. del mese di febbraio 2023 in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0
TRA
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX con sede in Roma, Piazzale Xxxxxxx Xxxxx n. 4 - Codice Fiscale 80112430584 – Partita
I.V.A. 06510971002, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxx Xxxxx (di seguito Locatore, nonché ASP), da una parte;
E
L'Azienda Sanitaria Locale ROMA 2 con sede in Roma, Xxx X. Xxxxxxxxx x. 00, Xx. X Codice Fiscale e Partita IVA 13665151000 in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (di seguito Conduttore, nonché ASL), dall'altra;
PREMESSO
- che l’Istituto Romano di San Xxxxxxx è proprietario di un fabbricato cielo terra, comprensivo di pertinenze ed aree esterne, denominato Palazzina “Liuzzi” ubicato all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente di Xxxxxxxx X. Xxxxx x. 0 Xxxx e con attuale accesso in Xxx Xxxxx xx Xxxxxx x. 0;
- che la suddetta unità immobiliare è identificata al NCEU del Comune di Roma al foglio 843, particella 147 sub 501, zona censuaria 4, categoria B/2 (ospedali e case di cura) classe 3 consistenza 29.256 mc., superficie catastale di 6.951 mq. e rendita di € 14.202,91;
- tali superfici, dal 01 settembre 2008 al 31 agosto 2020 sono state oggetto di rapporto locativo in virtù di un contratto stipulato tra l’Istituto e la ASL Roma 2 (ex ASL RM/C) ed utilizzati come sede di uffici e servizi socio-sanitari;
- che i locali fino ad oggi sono rimasti nella disponibilità della ASL Roma 2 in regime di occupazione senza titolo;
- che per l’unità immobiliare risulta in corso, da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, una procedura d’ufficio di verifica di interesse culturale ex art. 12 c. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii;
- l’Istituto e la ASL Roma 2, hanno concordato di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per le superfici immobiliari, pertinenze ed aree esterne suddette;
- le Parti si danno espressamente atto che il presente contratto è stato negoziato in base alle disposizioni della Legge 392/78;
Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1) – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2) – Oggetto della locazione
L’ASP concede in locazione alla ASL Roma 2 l’unità immobiliare cielo/terra, comprensiva di pertinenze ed aree esterne, denominata Palazzina “Liuzzi” ubicata all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente di Xxxxxxxx X. Xxxxx x. 0 Xxxx , con attuale accesso in Xxx Xxxxx xx Xxxxxx x. 0, ed identificata al NCEU del Comune di Roma al foglio 843, particella 147 sub 501, zona censuaria 4, categoria B/2 (ospedali e case di cura) classe 3 consistenza 29.256 mc., superficie catastale di 6.951 mq. e rendita di € 14.202,91, come da allegate planimetrie e visura catastale, parte integrante del presente contratto.
Art. 3) – Durata della locazione
La locazione ha la durata di sei anni, con decorrenza dal giorno 01 marzo 2023 e fino al giorno 28 febbraio 2029 e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, si intenderà tacitamente rinnovata di sessennio in sessennio.
Tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso PEC, almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.
Art. 4) – Recesso anticipato
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3 il Conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata a/r o posta certificata, con preavviso di almeno sei mesi, in caso di intervenute nuove disposizioni legislative, nazionali o regionali, che regolino diversamente i rapporti tra le ASP e le ASL in merito alla concessione d’uso di beni di proprietà delle ASP medesime.
5) – Canone della locazione
Il canone di locazione, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, viene stabilito in € 905.520,00 (euro novecentocinquemilacinquecentoventi/00) annui, pari ad
€ 75.460,00 (euro settantacinquemilaquattrocentosessanta/00) mensili.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l’importo del canone di locazione sopra determinato sarà decurtato, per la durata della vigenza della norma di legge, dell’abbattimento obbligatorio del 15% previsto dall’art. 3, commi 4 e 6, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii. Pertanto, per il periodo di efficacia di tale norma di legge, il canone viene rideterminato, arrotondato, in € 770.000,00 (euro settecentosettantamila/96) annui, pari ad € 64.166,67 (euro sessantaquattromilacentosessantasei/67) mensili.
Art. 6) – Modalità di determinazione del canone locativo
Il canone di locazione, di cui al precedente art. 5), è stato determinato sulla base delle tariffe minime desunte dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari emesse dall’Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2022, riferite ad immobili aventi destinazione d’uso Terziaria per la fascia/zona semicentrale Tor Marancia/Navigatori.
Art. 7) – Aggiornamento ISTAT
Ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, cosi come sostituito dall'art. 1, c. 9 sexies, della legge 5 aprile 1985, n. 118, il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. Le variazioni in aumento del canone di locazione saranno calcolate nella misura massima prevista dalle leggi vigenti, attualmente pari al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati edito dall'ISTAT. L’adeguamento di cui sopra non sarà applicato in caso di sospensione per specifiche disposizioni di legge.
Art. 8) – Modalità e termini di pagamento del canone
Il pagamento del canone deve essere effettuato in mensilità anticipate entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito diretto sul c.c. bancario 000000007890 – Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale Roma Agenzia 26 – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x –XXX 00000 CAB 03226 CIN B IBAN XX00X0000000000000000000000,
salvo diversa disposizione da comunicare per scritto. Le rate del canone di locazione sono computate e stabilite a mese e non a giorni. Esse maturano all'inizio di ciascun mese di locazione e, conseguentemente, l'occupazione delle superfici immobiliari, anche per un solo giorno successivo alla data di scadenza, obbliga il Conduttore a corrispondere la rata del canone per l’intero mese. Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e/o di eventuali oneri accessori oltre i termini stabiliti. Il ritardo nel pagamento di canoni ed eventuali oneri accessori produrrà di diritto, a carico del Conduttore, il pagamento degli interessi legali. Gli interessi legali decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento. In espressa deroga all’art. 1460 c.c., il pagamento del canone, e di eventuali oneri accessori, non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia la ragione, salvo il successivo e separato diritto a far valere le proprie eventuali ragioni in sede competente. La clausola è essenziale e comunque la sua violazione produrrà la risoluzione di diritto del contratto
ai sensi dell’art.1456 c.c. quando il Locatore dichiari all’altra parte che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Art. 9) – Ritardato o mancato pagamento
Fatto salvo, in caso di morosità, quanto stabilito con il precedente art. 8, il solo fatto del mancato o ritardato pagamento oltre il novantesimo giorno dalla scadenza di una mensilità di affitto e/o di eventuali oneri accessori, qualunque ne sia la causa, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c., previa diffida ad adempiere, con danni e spese a carico della parte inadempiente.
Art. 10) – Destinazione d’uso
L’unità immobiliare viene locata con destinazione d’uso catastale categoria B/2. Il Conduttore dichiara di avere preso visione dei locali avendo già la disponibilità degli stessi. Pertanto le superfici immobiliari e le aree pertinenziali esterne sono concesse in locazione al Conduttore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna, formalizzata con verbale sottoscritto tra le parti, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.
Il Locatore con la stipula del presente atto autorizza il Conduttore ad utilizzare le aree oggetto del contratto quale sede di uffici e servizi sanitari ricompresi nella propria attività istituzionale. Il Conduttore dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all’Attestazione della Prestazione Energetica riferita all’unità immobiliare. Il Conduttore si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, tenendone espressamente indenne il Locatore, per eventuali danni diretti o indiretti connessi con il tipo di attività svolta.
Art. 11) – Cessione del Contratto - Sublocazione
Il Conduttore non potrà sublocare in tutto o in parte l’immobile né concederlo in comodato, né cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto del locatore e fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui al presente atto.
Art. 12) – Manutenzione
Il Conduttore, come detto già detentore dell’unità immobiliare oggetto del presente contratto, accetta i locali senza eccezioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, impegnandosi a provvedere a sua cura, spese e responsabilità a tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici locate, adattandole e migliorandole in funzione dell’utilizzo dell’immobile. Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica alle superfici immobiliari locate senza il preventivo consenso del Locatore. Il Conduttore, qualora intenda apportare modifiche allo stato della porzione immobiliare, dovrà presentare al Locatore almeno 60 giorni prima di iniziare qualsivoglia lavoro, apposita istanza corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, compresi quindi i progetti esecutivi. Il Locatore dovrà rilasciare al Conduttore l’autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori. L’eventuale mancata concessione di tale autorizzazione da parte del Locatore non farà sorgere in capo al Conduttore alcun diritto risarcitorio. Il Conduttore si impegna ad acquisire, qualora necessari per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le autorizzazioni da parte degli organi statali, regionali e comunali competenti. È obbligo del Conduttore trasmettere al Locatore, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle opere realizzate rispetto alle normative di riferimento. Il Locatore si impegna sin d’ora ad autorizzare i lavori necessari per adeguare i locali in questione alle esigenze funzionali e logistiche del Conduttore rinunciando a chiedere a fine locazione il ripristino della situazione preesistente. Il Locatore declina fin d’ora qualsiasi responsabilità per lavori eseguiti in difformità alle vigenti normative in materia. Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che i lavori di ristrutturazione, adattamento e miglioria non possono modificare le strutture architettoniche esterne né porre in essere stati di pericolo statico dell'edificio. Il Locatore rinunzia, sin d’ora, a pretendere ulteriori incrementi dell’importo del canone di locazione, così come pattuito con il presente atto, per le migliorie o i mutamenti di destinazione d’uso della cosa locata.
Inoltre il Conduttore provvederà a propria totale cura e spese alla realizzazione di un nuovo ed esclusivo ingresso indipendente da Via dell’Annunziatella, con l’onere dell’espletamento di tutte le pratiche burocratiche connesse e facendosi carico del pagamento della tassa annuale comunale dovuta per l’apertura dei passi carrabili. Nelle more della realizzazione del nuovo accesso autonomo sarà garantito il diritto di passaggio di terzi dall’attuale ingresso di Via Casal De Merode 8.
Premesso quanto sopra si evidenzia che per l’unità immobiliare risulta in corso, da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, una procedura d’ufficio di verifica di interesse culturale ex art. 12
c. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.. Pertanto, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, qualsiasi intervento edilizio effettuato nel corso del periodo locativo sull’unità immobiliare è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della competente Soprintendenza del Ministero della Cultura, la cui acquisizione preventiva dovrà essere espletata a cura e spese del Conduttore e trasmessa per conoscenza al Locatore.
Art. 13) – Oneri accessori
Sono posti a carico del Conduttore gli oneri accessori riguardanti i servizi di acqua, energia elettrica, gas riscaldamento e telefonici per i quali dovranno essere richieste ed attivate utenze autonome a cura e spese del Conduttore.
Sono inoltre a carico del Conduttore gli oneri, tutti nessuno escluso, concernenti le Tasse attualmente ed o in futuro gravanti sul detentore dell’unità immobiliare.
Art. 14) – Autorizzazioni in favore del Conduttore
Il Conduttore, previa formale autorizzazione del Locatore, potrà installare all’esterno dell’unità immobiliare concessa in uso targhe o insegne indicanti gli accessi ai locali.
Art. 15) – Migliorie - addizioni
Il Conduttore deve conservare le superfici immobiliari, nel corso della locazione, in ottime condizioni di manutenzione e conservazione e riconsegnarle, salvo l’usura
ordinaria, al Locatore alla fine della locazione in buono stato locativo, libere da persone e cose; pertanto, al cessare della locazione, nulla potrà pretendere il Conduttore per eventuali migliorie e per trasformazioni consentite dal Locatore, il quale avrà diritto di ritenerle gratuitamente, al termine della locazione. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del Conduttore. Il Conduttore inoltre si impegna a far eseguire tutti i controlli che il Locatore ritenga opportuno effettuare, per mezzo di propri incaricati, nel corso del periodo locativo presso le superfici concesse in uso.
Art. 16) – Responsabilità
Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per tutte le molestie e i danni che eventualmente gli fossero arrecati nel godimento dell'unità immobiliare, da fatto doloso o colposo di terzi; tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nei locali affittati. Il Conduttore s’impegna alla custodia della porzione immobiliare in uso. Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità:
- per danni derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare da quelli causati da difetto di allacciamento degli impianti o dall’uso degli stessi;
- per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell’accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all’interno delle stesse.
Infine il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione d’altri inquilini confinanti o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Conduttore stesso.
Art. 17) – Allestimento locali
Il Conduttore si obbliga ad allestire i locali affittati secondo la destinazione convenuta e, agli effetti del privilegio di legge che quanto introduce e introdurrà nella cosa locata è di sua esclusiva e piena proprietà, con obbligo di comunicare preventivamente al Locatore l’esistenza, sui beni mobili in questione, di eventuali diritti reali di terzi, di costoro precisando le generalità ed il titolo del diritto stesso.
Art. 18) – Osservanza di leggi e norme di rinvio
Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme speciali vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo (Legge 27 luglio 1978 n. 392, Legge 11 novembre 2014 n. 164).
Art. 19) – Clausole contrattuali
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sicché, per patto espresso, la violazione soltanto di una delle dette condizioni, dà diritto al Locatore di chiedere l'immediata risoluzione del contratto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Art. 20) – Registrazione contratto
Il presente contratto è soggetto a registrazione e sconta l’imposta proporzionale di registro nella misura pro-tempore vigente. Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge. Le registrazioni verranno effettuate a cura del Locatore e le relative spese poste a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
Restano a carico del Conduttore le spese di bollo.
Art. 21) – Elezione domicilio
A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede legale sita in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, mentre il Locatore elegge domicilio presso la propria sede istituzionale sita in Roma – Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 0.
Art. 22) – Controversie
Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa ad esso – comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – per la quale fosse obbligatorio il previo esperimento di un tentativo di mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010 s.m.i. o di altra disposizione vigente ed
applicabile, sarà preliminarmente sottoposta a mediazione davanti ad un Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed iscritto nel relativo registro, che dovrà avere sede a Roma. Le Parti convengono che la controversia sarà deferita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora la lite non venga conciliata all’esito della mediazione, ovvero il tentativo di mediazione non debba essere obbligatoriamente esperito.
Art. 23) – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che Le riguardano saranno oggetto di trattamento, da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, in qualità di incaricati del trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all’altra, ai recapiti indicati nel presente contratto, per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa vigente quali, ad esempio, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l’elenco di eventuali Responsabili del Trattamento.
Il presente contratto viene redatto in due originali ciascuno dei quali costituito da n. 11 fogli più gli allegati.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì ………..
IL LOCATORE IL CONDUTTORE ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX A.S.L. ROMA 2
(Dott.ssa Xxxxx Xxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione: Art. 3) Durata della locazione; Art. 4) Recesso anticipato; Art. 5) Canone della locazione; Art. 6) Modalità di determinazione del canone locativo; Art. 7) Aggiornamento ISTAT; Art. 8) Modalità e termini di di pagamento del canone; Art. 9) Ritardato o mancato pagamento; Art. 10) Destinazione d’uso; Art. 11) Cessione del contratto-Sublocazione; Art. 12) Manutenzione; Art.13) Oneri accessori; Art. 14) Autorizzazioni in favore del Conduttore; Art. 15) Migliorie-Addizioni; Art. 16) Responsabilità; Art. 17) Allestimento locali; Art. 18) Osservanza di leggi e norme di rinvio; Art. 19) Clausole contrattuali; Art. 20) Registrazione contratto; Art. 21) Elezione domicilio; Art. 22) Controversie.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE ISTITUTO ROMANO DI SAN XXXXXXX A.S.L. ROMA 2
(Dott.ssa Xxxxx Xxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)