SOMMARIO
ACCORDO
sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
SOMMARIO
Preambolo
Articolo 1 Oggetto e scopo
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri e in loro mancanza
Articolo 4 Accertamenti bancari
Articolo 5 Squadre investigative comuni
Articolo 6 Collegamento in videoconferenza
Articolo 7 Trasmissione accelerata di richieste
Articolo 8 Assistenza giudiziaria alle autorità amministrative
Articolo 9 Restrizioni all'uso per motivi di protezione dei dati personali e di altro tipo Articolo 10 Richiesta di riservatezza da parte dello Stato richiedente
Articolo 11 Consultazioni
Articolo 12 Applicazione nel tempo
Articolo 13 Inderogabilità
Articolo 14 Futuri trattati bilaterali di assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri Articolo 15 Designazioni e notificazioni
Articolo 16 Applicazione territoriale
Articolo 17 Riesame
Articolo 18 Entrata in vigore e denuncia Nota esplicativa
L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,
DESIDEROSI di agevolare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'Ame- rica,
DESIDEROSI di lottare contro la criminalità in modo più efficace quale mezzo per proteggere le rispettive società demo- cratiche e i valori comuni,
NEL DEBITO RISPETTO dei diritti della persona e dello Stato di diritto,
TENENDO CONTO delle garanzie stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici che sanciscono per l'indiziato di reato il diritto a un processo equo nonché il diritto ad una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale costituito a norma di legge,
DESIDEROSI di concludere un accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
Articolo 1
Oggetto e scopo
Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposi- zioni del presente accordo, a prevedere l'intensificazione della cooperazione e della mutua assistenza giudiziaria.
Articolo 2
Definizioni
1. Per «parti contraenti» si intendono l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.
2. Per «Stato membro» si intende uno Stato membro dell'U- nione europea.
Articolo 3
Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri e in loro mancanza
1. L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono a che le dispo- sizioni del presente accordo siano applicate in relazione ai trat- tati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni seguenti.
a) L'articolo 4 si applica per l'individuazione di conti e transa- zioni finanziari, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
b) L'articolo 5 si applica per autorizzare la costituzione e le attività di squadre investigative comuni, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
c) L'articolo 6 si applica per autorizzare l'assunzione della deposizione di una persona che si trova nello Stato richiesto mediante tecnologie di trasmissione video tra lo Stato richie- dente e lo Stato richiesto, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
d) L'articolo 7 si applica per autorizzare l'impiego di mezzi di comunicazione rapida, ad integrazione dei poteri già confe- riti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
e) L'articolo 8 si applica per autorizzare la prestazione di mutua assistenza giudiziaria alle autorità amministrative interessate, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
f) Xxxxx salvi i suoi paragrafi 4 e 5, l'articolo 9 si applica in sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bila- terale che disciplinano le restrizioni all'uso di informazioni o mezzi di prova trasmessi allo Stato richiedente e che disci- plinano la prestazione condizionale o il rifiuto dell'assistenza per motivi di protezione dei dati.
g) L'articolo 10 si applica in mancanza di disposizioni del trat- tato bilaterale relative alle circostanze in cui lo Stato xxxxxx- xxxxx può chiedere che la sua richiesta sia protetta da riser- vatezza.
2. a) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, provvede a che ciascuno Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, che il pertinente trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore con gli Stati Uniti d'America è applicato come stabilito dal presente articolo.
b) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che i nuovi Stati membri che aderi- scono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che sono dotati di trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera a).
c) Le parti contraenti si adoperano per concludere la proce- dura di cui alla lettera b) prima della data prevista per l'adesione di un nuovo Stato membro o al più presto dopo l'adesione. L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America la data di adesione dei nuovi Stati membri.
3. a) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono inoltre a che le disposizioni del presente accordo si applichino in mancanza di un trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America.
b) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che tale Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
c) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che i nuovi Stati membri che aderi- scono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera b).
4. Se alla data di adesione non è stata espletata la procedura di cui al paragrafo 2, lettera b) e al paragrafo 3, lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano nei rapporti tra gli Stati Uniti d'America e il nuovo Stato membro a decorrere dalla data in cui si sono notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie e l'hanno notificato all'U- nione europea.
5. Le parti contraenti convengono che il presente accordo riguarda esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra gli Stati inte- ressati. Le disposizioni del presente accordo non conferiscono a un privato alcun diritto a ottenere, sopprimere o escludere mezzi di prova né a impedire l'esecuzione di una richiesta, né a estendere o limitare i diritti altrimenti previsti dalla normativa nazionale.
Articolo 4
Accertamenti bancari
1. a) Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o impu- tata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato richiesto comunica senza indugio allo Stato xxxxxx- xxxxx l'esito degli accertamenti effettuati.
b) Gli accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere:
i) informazioni su persone fisiche o giuridiche condan- nate per un reato o altrimenti implicate in un reato;
ii) informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche, o
iii) su transazioni finanziarie slegate da conti.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 include:
a) informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni; e
b) informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato richiesto di:
i) sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuri- dica in questione sia implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel terri- torio dello Stato richiesto possano disporre delle infor- mazioni richieste;
ii) giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale;
c) per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circoscrivere gli accertamenti.
3. La trasmissione delle richieste di assistenza a norma del presente articolo è effettuata tramite:
a) le autorità centrali competenti per l'assistenza giudiziaria negli Stati membri o le autorità nazionali degli Stati membri competenti per le indagini o l'azione penale, designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e
b) le autorità nazionali degli Stati Uniti competenti per le inda- gini o l'azione penale, designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.
Le parti contraenti possono, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, concordare mediante scambio di note diplomatiche, di cambiare, i canali tramite i quali sono effettuate le richieste ai sensi del presente articolo.
4. a) Xxxxx salva la lettera b) uno Stato può, in applicazione dell'articolo 15, limitare il proprio obbligo di prestare assistenza a norma del presente articolo:
i) ai reati punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente;
ii) ai reati punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a quattro anni nello Stato richiedente e a due anni nello Stato richiesto; oppure
iii) a determinati reati gravi punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente.
b) Lo Stato che limita il proprio obbligo, a norma della lettera a), punto ii) o iii), permette almeno gli accerta- menti sui conti associati ad attività terroristiche e al rici- claggio dei proventi di una vasta gamma di gravi attività criminali, punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente.
5. L'assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.
6. Lo Stato richiesto risponde a una richiesta volta alla trasmissione dei dati inerenti ai conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposi- zioni del pertinente trattato di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati o, in mancanza di questo, ottem- perando ai requisiti della sua normativa nazionale.
7. Le parti contraenti provvedono a che l'applicazione del presente articolo non comporti oneri straordinari per lo Stato richiesto. Qualora siffatti oneri risultino comunque per lo Stato richiesto, anche riguardo alle banche o per l'utilizzazione dei mezzi di comunicazioni di cui al presente articolo, le parti contraenti procedono immediatamente a consultazioni per faci- litare l'applicazione del presente articolo, anche tramite l'ado- zione dei provvedimenti necessari per limitare gli oneri presenti e futuri.
Articolo 5
Squadre investigative comuni
1. Le parti contraenti che non hanno ancora proceduto in tal senso prendono le misure necessarie a permettere la costitu- zione e l'operatività di squadre investigative comuni nel rispet- tivo territorio, di ciascuno Stato membro e degli Stati Uniti d'America, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono uno o più Stati membri e gli Stati Uniti d'America, ove ritenuto appropriato sia dallo Stato membro interessato che dagli Stati Uniti d'America.
2. Le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, designate dallo Stato interessato, concordano le procedure secondo cui la squadra deve operare, quali compo- sizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato.
3. Ai fini della costituzione e dell'operatività di dette squadre, le autorità competenti, designate dallo Stato interes- sato, comunicano direttamente, salvo quando si ritiene che la complessità eccezionale, la vastità del campo d'intervento o la presenza di altre circostanze impongano un maggior accentra- mento del coordinamento su tutti gli aspetti o alcuni di essi; in tal caso gli Stati possono concordare altri canali di comunica- zione appropriati.
4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie auto- xxxx competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.
Articolo 6
Collegamento in videoconferenza
1. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per consentire l'impiego di tecnologie per il collegamento video tra ciascuno Stato membro e gli Stati Uniti d'America per l'assun- zione della deposizione in un procedimento, per il quale è disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trova nello Stato richiesto, se tale tipo di assistenza non è ancora disponibile. Ove non espressamente previste nel presente articolo, si applicano a tale procedura le modalità previste nel pertinente trattato di assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati in questione o nel diritto dello Stato richiesto, a seconda dei casi.
2. Salvo diversa intesa tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, lo Stato richiedente sostiene i costi per stabilire e mantenere il collegamento video. Gli altri costi risultanti dalla prestazione dell'assistenza (comprese le spese di viaggio dei partecipanti nello Stato richiesto) sono imputati secondo le
disposizioni applicabili del trattato di assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati, o, in mancanza di un siffatto trat- tato, secondo quanto convenuto tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.
3. Lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche connesse con l'esecuzione della richiesta.
4. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza è punibile nello Stato richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'am- bito di un procedimento nazionale.
5. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la deposizione nello Stato richiesto in virtù del trattato o della legge applicabile.
6. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni degli accordi bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America che esigono o consentono l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di persone o cose o dell'as- sunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine. Ove non già previsto dal trattato o dalla legge applicabile, uno Stato può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videocon- ferenza in detti casi.
Articolo 7
Trasmissione rapida di richieste
Le richieste di mutua assistenza giudiziaria e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comuni- cazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato richiesto la esige. Lo Stato richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.
Articolo 8
Assistenza giudiziaria alle autorità amministrative
1. L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su un comportamento, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detto comportamento o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità ammini- strative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.
2. a) La trasmissione delle richieste di assistenza a norma del presente articolo è effettuata tramite le autorità centrali designate in virtù del trattato bilaterale di mutua assi- stenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati o tramite altre autorità eventualmente designate di comune accordo dalle autorità centrali.
b) In mancanza di un trattato, la trasmissione delle richieste è effettuata tramite il dipartimento della Giustizia statuni- tense e il ministero della Giustizia dello Stato membro interessato, o, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, analogo ministero, competente per la trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, o tramite altre autorità eventualmente designate di comune accordo dal dipartimento della Giustizia e detto ministero.
3. Le Parti contraenti provvedono a che l'applicazione del presente articolo non comporti oneri straordinari per lo Stato richiesto. Qualora siffatti oneri risultino comunque per lo Stato richiesto, le Parti contraenti procedono immediatamente a consultazioni per facilitare l'applicazione del presente articolo, anche tramite l'adozione dei provvedimenti necessari per limi- tare gli oneri presenti e futuri.
Articolo 9
Restrizioni all'uso per motivi di protezione dei dati perso- nali e di altro tipo
1. Lo Stato richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato richiesto:
a) ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;
b) per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;
c) nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:
i) menzionati alla lettera a), oppure
ii) per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 8;
d) per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere a), b) e c);
e) per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato richiesto.
2. a) Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, laddove l'inadempimento di tali condi- zioni impedisca il soddisfacimento della specifica richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condi- zioni supplementari conformemente alla presente lettera, lo Stato richiesto può esigere che lo Stato richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.
b) Lo Stato richiesto non può imporre restrizioni generiche, con riferimento alle norme giuridiche dello Stato richie- dente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione di mezzi di prova o di informazioni.
3. Qualora lo Stato richiesto, successivamente alla comuni- cazione allo Stato richiedente, venga a conoscenza di circo- stanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.
4. Lo Stato richiesto può applicare, invece del presente arti- colo, la disposizione sulla restrizione d'uso prevista dal perti- nente trattato bilaterale di assistenza giudiziaria se ne risulta una restrizione minore all'uso delle informazioni e dei mezzi di prova.
5. Se il trattato bilaterale di assistenza giudiziaria tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America, in vigore alla data della firma del presente accordo, consente limitazioni dell'ob- bligo di prestare assistenza per determinati reati tributari, lo Stato membro interessato può indicare, nello scambio di stru- menti scritti con gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che per tali reati continuerà ad applicare la dispo- sizione sulla restrizione d'uso contenuta in detto trattato.
Articolo 10
Richiesta di riservatezza da parte dello Stato richiedente
Lo Stato richiesto si adopera al massimo per garantire la riser- vatezza della richiesta e del suo contenuto se così gli è doman- dato dallo Stato richiedente. Se la richiesta non può essere eseguita senza violare la riservatezza domandata, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente, il quale decide se essa debba essere eseguita comunque.
Articolo 11
Consultazioni
Le parti contraenti si consultano secondo necessità per assicu- rare la massima efficacia nell'applicazione del presente accordo nonché per agevolare la composizione delle eventuali contro- versie sulla sua interpretazione o applicazione.
Articolo 12
Applicazione nel tempo
1. Il presente accordo si applica ai reati commessi sia prece- dentemente sia successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria trasmesse successivamente alla sua entrata in vigore. Gli articoli 6 e 7 si applicano tuttavia alle richieste che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sono pendenti nello Stato richiesto.
Articolo 13
Inderogabilità
Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre i motivi di rifiuto di assistenza previsti da un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria o, in mancanza di questo, derivanti dai suoi pertinenti principi giuri- dici, e inoltre quando l'esecuzione della richiesta ne pregiudi- cherebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali.
Articolo 14
Futuri trattati di assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri
Il presente accordo non preclude la conclusione, successiva- mente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali fra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi al presente accordo.
Articolo 15
Designazioni e notificazioni
1. Se a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) è desi- gnato un ministero diverso da quello della giustizia, l'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America tale designazione anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
2. Xxxxxx reciproche consultazioni su quali siano le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale da designare conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, le parti contraenti si notificano, anteriormente allo scambio di stru- menti scritti tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America previsto all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, le autorità nazionali da esse designate. Per gli Stati membri che non hanno concluso un trattato di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America, anterior- mente a tale scambio, l'identità delle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Le parti contraenti si notificano le eventuali limitazioni invocate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati membri di cui all'arti- colo 3, paragrafi 2 e 3 e gli Stati Uniti d'America.
Articolo 16
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica:
a) agli Stati Uniti d'America;
b) in relazione all'Unione europea:
— agli Stati membri,
— ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, concordati tra le parti contraenti con uno scambio di note diplomatiche debita- mente confermate dallo Stato membro pertinente.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l'applica- zione del presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del paragrafo 1, lettera b), mediante preav- viso scritto di sei mesi all'altra parte per via diplomatica, con debita conferma dello Stato membro pertinente e degli Stati Uniti d'America.
Articolo 17
Riesame
Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame riguarda in particolare l'attua- zione pratica dell'accordo e può vertere anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata nell'U- nione europea sul tema oggetto del presente accordo.
Articolo 18
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno succes- sivo al terzo mese dalla data in cui le Parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Detti stru- menti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter previsto all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altra parte; tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo
Fatto a Washington D.C., addì venticinque giugno duemilatre in duplice esemplare in lingua danese, finlan- dese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Por la Unión Europea
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea
Voor de Europese Unie Pela União Europeia Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
Por los Estados Unidos de América For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique Per gli Xxxxx Xxxxx x'Xxxxxxx
Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx da América Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
Nota esplicativa relativa all'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
La presente nota rispecchia le intese tra le parti contraenti per l'applicazione di talune disposizioni dell'ac- cordo sull'assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in seguito «accordo»).
Articolo 8
Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria alle autorità amministrative ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, la prima frase dell'articolo 8, paragrafo 1, impone l'obbligo di concedere l'assistenza giudiziaria alle autorità amministrative federali statunitensi richiedenti e alle autorità amministrative nazionali degli Stati membri richiedenti. A norma della seconda frase di tale paragrafo l'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative, non federali o locali. L'applicazione di detta disposizione è lasciata alla discrezionalità dello Stato richiesto.
Le parti convengono che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, l'assistenza giudiziaria sia concessa ad una autorità amministrativa richiedente che, al momento della richiesta, sta procedendo a inda- gini o svolgendo procedimenti nell'intento di perseguire penalmente un comportamento o di rinviare il caso alle competenti autorità preposte all'azione penale, in conformità del mandato conferitole per legge, come illustrato più in dettaglio qui di seguito. Il fatto che, al momento della richiesta, si prenda in conside- razione il rinvio ai fini dell'azione penale non esclude che detta autorità possa chiedere sanzioni diverse da quelle penali. Pertanto l'assistenza giudiziaria ottenuta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, può portare l'au- torità amministrativa richiedente alla conclusione che non sia appropriato chiedere l'azione penale o il rinvio all'autorità penale. Queste eventuali conseguenze lasciano impregiudicato l'obbligo delle parti contraenti di fornire assistenza ai sensi di detto articolo.
Tuttavia l'autorità amministrativa richiedente non può ricorrere all'articolo 8, paragrafo 1, per chiedere assistenza giudiziaria quando non sono presi in considerazione l'azione penale o il rinvio, né nei casi in cui il comportamento su cui s'indaga non è passibile, a norma della legge dello Stato richiedente, di sanzioni penali o di rinvio.
L'Unione europea rammenta che, per quanto la riguarda, la materia dell'accordo rientra nelle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea e che l'accordo è concluso nell'ambito di tali disposizioni.
Articolo 9
L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), mira ad assicurare che si possa rifiutare l'assistenza adducendo motivi di protezione dei dati solo in casi eccezionali. Tale situazione potrebbe presentarsi se, una volta ponderati gli interessi importanti in gioco nella fattispecie (da un lato, l'interesse pubblico, compresa la buona ammi- nistrazione della giustizia e, dall'altro, l'interesse della vita privata), la comunicazione dei dati specifici chiesti dallo Stato richiedente creasse difficoltà talmente gravi da rientrare per lo Stato richiesto tra i motivi di interessi essenziali che giustificano il rifiuto. Lo Stato richiesto non può quindi applicare in maniera ampia, tassativa o sistematica i principi della protezione dei dati per rifiutare la cooperazione. Pertanto, il fatto che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto abbiano sistemi diversi per tutelare la riservatezza dei dati (ad esempio, il fatto che lo Stato richiedente non disponga dell'equivalente del garante della riservatezza dei dati) o ricorrano a mezzi diversi per tutelare i dati personali (ad esempio, il fatto che lo Stato richiedente, per tutelare la riservatezza o l'esattezza dei dati personali comunicati dalle autorità incaricate dell'applica- zione della legge, usi mezzi diversi dalla cancellazione) non può, in quanto tale, essere imposto come condizione supplementare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
Articolo 14
L'articolo 14 dispone che l'accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali sull'assistenza giudiziaria tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi all'accordo.
Qualora le misure previste nell'accordo creino difficoltà operative per gli USA e per uno o più Stati membri, tali difficoltà dovrebbero essere risolte in primo luogo, se possibile, mediante consultazioni tra lo Stato membro o gli Stati membri interessati e gli Stati Uniti d'America o, se del caso, mediante le procedure di consultazione previste nell'accordo. Se non fosse possibile risolvere tali difficoltà operative per il solo tramite delle consultazioni, sarebbe conforme all'accordo prevedere per futuri accordi bilaterali tra lo Stato membro dell'UE e gli Stati Uniti d'America un meccanismo alternativo realizzabile sul piano operativo che soddisfacesse gli obiettivi della disposizione specifica che ha dato luogo alle difficoltà.