Polizza
Polizza
Assicurazione di responsabilità civile
Polizza N° 14.019.908
aventi lo stesso numero
annulla e sostituisce tutte le precedenti polizze
Titolare della polizza
SwissArchery Association Xxxxxx xx Xxxxxxxxx 00 0000 Xxxxx
Informazioni generali sul contratto
Inizio 01.01.2021
Termine 31.12.2023
Scadenza 1° Gennaio
Pagabile Annuale
Premio
Imposta federale di bollo 5%
Premio annuale
CHF CHF CHF
5'400.00
270.00
5'670.00
Assicurazione di responsabilità civile Polizza N° 14.019.908
1 Rischio assicurato
Premio
Associazione svizzera degli arcieri comprese le proprie federazioni e associazioni cantonali nonché gli eventi secondo il calendario ufficiale dell'associazione.
2 Prestazioni | |||
(Limitazione delle prestazioni secondo il punto D1 delle CGA) | |||
Somma assicurata | |||
Danni alle persone e alle cose | CHF | 5'000'000 | |
3 Franchigie per evento | |||
Franchigia generale | |||
Danni alle persone e alle cose | CHF | 300 | |
4 Calcolo dei premi | |||
Unità di | Base di | Importo del | Premio |
misura | calcolo | premio | CHF |
Copertura | 5'400.00 | ||
base | 5'400.00 |
Assicurazione di responsabilità civile Polizza N° 14.019.908
5 Basi contrattuali
• Condizioni generali di assicurazione (CGA) Assicurazione di responsabilità civile delle imprese, edizione 00.0000xxx.xxx.xx/xxx/xxx00
• Condizioni contrattuali particolari (CCP)
In aggiunta o modifica delle condizioni sopra elencate, si applicano le seguenti condizioni contrattuali particolari (CCP).
6 Condizioni contrattuali particolari (CCP)
6.1 Associazioni e federazioni
1. Xxxxxxx e responsabilità assicurati
Il punto B1 delle CGA viene completato come segue: l'assicurazione copre la responsabilità civile legale
dell’Associazione svizzera di tiro con l’arco e delle associazioni cantonali e federazioni ad essa affiliate
a. per le attività statutarie;
b. per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi normalmente organizzati ogni anno da una federazione/associazione del tipo e delle dimensioni interessate, nonché di eventi organizzati secondo il calendario ufficiale dell'associazione. In occasione dei suddetti eventi, l'assicurazione copre la responsabilità civile legale derivante dall'organizzazione dei festeggiamenti, nella misura in cui questi sono organizzati dalle federazioni/associazioni , nonché della consistenza dei padiglioni.
2. L'assicurato
Il punto E10 delle CGA viene completato come segue: L'assicurazione copre la responsabilità
a. dell'Associazione svizzera di tiro con l'arco (SBV) e dei suoi Organi;
b. delle associazioni/federazioni cantonali affiliate alla SBV e i loro Organi;
c. dei membri della federazione/associazione, durante le attività della federazione/ associazione, compresi i membri e i non membri che partecipano a corsi introduttivi e di iniziazione, così come i controllori e gli arbitri nominati dall'ASTA per le gare e tornei di tiro . Sono però esclusi i diritti di regresso e le richieste di risarcimento da parte di terzi per i servizi forniti alle parti lese.
L'assicurazione non copre la responsabilità civile dei membri dell'associazione/federazione per lesioni personali subite dai partecipanti a sport da competizione (ad es. calcio, hockey, basket) e sport di combattimento (es. lotta svizzera, wrestling, arti marziali asiatiche).
3. Esclusioni generali
Non sono inoltre assicurati. Chiarimento sulle richieste di risarcimento di cui al punto B4 delle CGA per danni derivanti:
a. dallo svolgimento di eventi organizzati, per i quali è richiesta un'autorizzazione (ad es. eventi sportivi motoristici e ciclistici in conformità con le leggi federali o leggi equivalenti in vigore nel Liechtenstein.
b. agli animali utilizzati o esibiti in relazione alle attività dell'associazione;
c. dalla pratica di
Assicurazione di responsabilità civile Polizza N° 14.019.908
• sport estremi, ovvero attività che spesso comportano prove di coraggio o esperienze collettive, il più delle volte offerte commercialmente e/o praticate sotto la direzione di specialisti, quali Base Jumping, Body Flying, Bungy Jumping, Canyoning, Downhill Mountain bike, Glacier Bungy, Höhlentouren, House Running, Hydro Speed, River Rafting, Rocket Bungy, Sky Surfing;
• corse di auto senza motore.
Detta esclusione si applica anche ad altri e/o nuovi eventi sportivi e di gare che hanno caratteristiche/connotati di rischio, come gli sport estremi sopra elencati o
Xxxxxxxx Xxxxxx Responsabile clienti aziendali
corse di auto senza motore (es: Xxxxx-Car oppure gare di Tret-go-Kart)
Winterthur, 24.12.2020
AXA Versicherungen AG
Xxxxxxxxx Xxxxxx
Articolo 12 della legge sul contratto di
assicurazione
Nel caso in cui il contenuto della polizza o le sue integrazioni non corrispondano agli accordi stipulati, il contraente, entro quattro settimane dal ricevimento, dovrà richiedere la correzione del documento; in caso contrario il contenuto del documento verrà inteso come da lui approvato.
Responsabile assicurazione danni
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)
Assicurazione responsabilità civile Imprese
14641IT – 2018-04 D
Edizione 04.2018
Sommario
Parte A
Condizioni quadro del contratto di assicurazione
A1 Estensione del contratto 5
A2 Durata del contratto 5
A3 Disdetta del contratto 5
A4 Premi 5
A5 Franchigia 5
A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi 5
A7 Obblighi d’informazione 5
A8 Aumento o riduzione del rischio 6
A9 Cessione di diritti 6
A10 Principato del Liechtenstein 6
A11 Diritto applicabile e foro competente 6
A12 Sanzioni 6
Parte B
Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali
B1 Xxxxxxx assicurato e responsabilità civile assicurata 7
B2 Validità temporale 7
B3 Validità territoriale 8
B4 Esclusioni generali 8
Parte C
Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari
C1 Danni da inquinamento ambientale 11
C2 Prevenzione dei danni 11
C3 Ritiro di prodotti – Spese d'avviso 12
C4 Responsabilità civile privata durante i
viaggi di lavoro 12
C5 Uso di veicoli 12
C6 Operazioni di carico e scarico di veicoli 13
C7 Immobili 13
C8 Responsabilità civile del committente dell’o pera 13
C9 Terreni, fabbricati e locali presi in locazione,
in leasing o in affitto 14
C10 Impianti di telecomunicazione
presi in locazione 15
C11 Cose in custodia 15
C12 Cose custodite nei guardaroba 15
C13 Chiavi in consegna 15
C14 Atti di clienti 15
C15 Danni patrimoniali – Consegna di dati 16
C16 Convenzione di esonero dalla responsabilità 16
C17 Prolungamento del termine di prescrizione 16
C18 Rinuncia all’eccezione della colpa grave 16
Parte D Sinistro
D1 Prestazioni 17
D2 Franchigia 17
D3 Notifiche di sinistro e obblighi d’informazione 18
D4 Trattamento del sinistro 18
D5 Regresso contro gli assicurati 18
D6 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR) 18
Parte E Definizioni
Parte F
Protezione dei dati
Protezione dei dati 21
E1 | Xxxx contaminati | 19 |
E2 | Valori pecuniari | 19 |
E3 | Danni corporali | 19 |
E4 | Danni materiali | 19 |
E5 | Spese per la prevenzione dei danni | 19 |
E6 | Sinistro in serie | 19 |
E7 | Inquinamento dell’ambiente | 00 |
X0 | XXX / Xxxxxx | 19 |
E9 | Danni patrimoniali | 19 |
E10 | Assicurati | 19 |
E11 | Rischio assicurato | 20 |
E12 | Anno di assicurazione | 20 |
L’essenziale in breve
La presente panoramica fornisce un’informazione sintetica ai sen- si dell’art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazio- ne e delle vigenti disposizioni di legge.
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è AXA Assicurazioni SA, Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx (di seguito indicata come «AXA»), società anoni- ma con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni avanza- te nei confronti degli assicurati in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile (disposizione B1.1 CGA).
La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile lega- le per i danni corporali e materiali (disposizioni E3 ed E4 CGA) derivanti da:
Rischio impianti: pericoli derivanti dalla proprietà e dal posses- so (ad es. affitto o locazione) di terreni, fabbricati, locali o im- pianti;
Rischio aziendale e professionale: rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte degli assicurati e allo svolgimento dell’at- tività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell’impresa assicurata che al di fuori degli stessi;
Rischio prodotti: rischi in rapporto con la fabbricazione e la for- nitura di prodotti, nonché con il commercio degli stessi;
Rischio ambientale: rischi per l’ambiente derivanti dall’esercizio di impianti, dall’esercizio di attività aziendali e professionali e dalla fabbricazione di prodotti.
Cosa non è coperto tra l’altro dall’assicurazione?
Ai sensi della disposizione B4 delle CGA, l’assicurazione non co- pre fra l’altro le pretese
per danni dello stipulante (B4.1 CGA);
riguardanti l’esecuzione non conforme del contratto e il mancato adempimento degli obblighi di garanzia (B4.2 CGA);
fondate su una responsabilità che eccede le prescrizioni legali (B4.3 CGA);
riguardanti il mancato adempimento dell’obbligo di assicurazio- ne ai sensi di legge (B4.4 CGA);
derivanti da danni a cose in custodia e danni causati come loca- tario (B4.5 CGA). Sono fatte salve le disposizioni C9 a C14 CGA; per danni a cose verificatisi a seguito dell’esecuzione o dell’o- missione di un’attività su di esse o con esse – ad esempio lavo- razione o riparazione (B4.6 CGA);
in rapporto con prodotti e sostanze particolari (B4.17 CGA); derivanti dalla fornitura di merci in USA / Canada o per lavori e servizi effettuati in tali Paesi (B4.25 CGA).
Quali prestazioni sono erogate da AXA?
AXA indennizza l’ammontare che l’assicurato è tenuto a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabi- lità civile legale (D1.1 CGA). Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessi- ve (protezione giuridica ai sensi della disposizione D1.2 CGA).
Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massima- le speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come ga- ranzia doppia per anno di assicurazione.
A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?
Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo paga- mento è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione.
Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?
Lo stipulante è tenuto tra l’altro a
notificare immediatamente e per iscritto qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (A8.1 CGA); eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provo- care un sinistro (A6.1 CGA);
dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui con- seguenze potrebbero interessare l’assicurazione (D3 CGA); provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, ecc. di sostanze nocive all’ambiente vengano esegui- ti in conformità alle disposizioni di legge e delle autorità (C1.3.1 CGA).
Lo stipulante deve tra l’altro astenersi da qualsiasi trattativa diret- ta con il danneggiato, né deve riconoscere alcuna pretesa, conclu- dere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsi- voglia pretesa derivante dall’assicurazione (D4.2 e A9 CGA).
Eventuali obblighi particolari sono specificati nelle condizioni con- trattuali riportate nella proposta e nella polizza.
Quando inizia e quando finisce l’assicurazione?
Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella poliz- za. Xxxxxx non viene consegnata la polizza o rilasciata una confer- ma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L’assicu- razione è valida per la durata indicata nella polizza.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in vol- ta per 1 ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata infe- riore a 1 anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.
Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein
Con la consegna o l’invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un con- tratto di assicurazione.
Qualora AXA violi l’obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.
L’autorità di sorveglianza di competenza è l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 0000 Xxxxx.
Quali definizioni trovano applicazione?
I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.
Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?
Le informazioni circa l’impiego dei dati sono disponibili sotto «Pro- tezione dei dati» nella Parte F.
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)
Parte A
Condizioni quadro del contratto di assicurazione
A1 Estensione del contratto
Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complemen- tari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicura- zione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l’e- stensione della copertura assicurativa.
A2 Durata del contratto
A4 Premi
A4.1 Importo e scadenza del premio
Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di paga- mento rateale, le frazioni di premio che giungono a sca- denza nel corso dell’anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un sup- plemento su ogni singola rata.
A4.2 Calcolo dei premi
Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente per 1 ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a 1 anno, il contratto si estingue alla data indi- cata nella polizza. Con la consegna della polizza si estin- gue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.
Nella proposta o nella polizza è stabilito se il premio si configura come premio forfetario oppure se lo stesso viene calcolato alla fine di ogni anno di assicurazione sulla base dei dati che vengono forniti, quali salari o fatturato.
A5 Franchigia
AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura
assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponen- te ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il pro- ponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzio-
Fa stato quanto previsto alla disposizione D2.
A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi
nale alla durata effettiva della copertura provvisoria.
In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del con- tratto cessano con la dichiarazione di fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l’amministra- zione del fallimento può, dietro pagamento del premio, richiedere la continuazione della polizza con decorrenza
A6.1 Eliminazione di una fattispecie di pericolo
Lo stipulante deve eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa en- tro un termine adeguato.
dalla data di detta dichiarazione.
A6.2 Violazione degli obblighi contrattuali o dell’obbligo di notifica
A3 Disdetta del contratto
A3.1 Disdetta alla scadenza
Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto fino a tre mesi prima della scadenza.
A3.2 Disdetta in caso di sinistro
Se lo stipulante o l’assicurato viola con colpa i propri obblighi (ad esempio ai sensi delle disposizioni C1.3 o D4.2) oppure gli obblighi di avviso e di informazione (ad esempio ai sensi della disposizione D3) e se ciò com- porta un aumento delle prestazioni che AXA deve forni- re, la copertura assicurativa si riduce in misura propor- zionale all’aumento generato.
Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazio-
ni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:
da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’erogazione del- la prestazione; la copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
A6.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro Fa stato quanto previsto alle disposizioni X0, X0.0, X00.0, X00.0, X0 e D4.2.
A7 Obblighi d’informazione
da parte di AXA, al più tardi all’atto dell’erogazione
della prestazione; la copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.
A7.1 Comunicazione con AXA
Lo stipulante o l’avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentan- za competente.
A3.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio
Fa stato quanto previsto alla disposizione A8.2.3.
A7.2 Aumento o riduzione del rischio
Fa stato quanto previsto alle disposizioni A8.1, A8.3.1 e A8.4.
A7.3 Caso di sinistro
Fa stato quanto previsto alla disposizione D3.
A8 Aumento o riduzione del rischio
A8.1 Modifica di circostanze sostanziali
rifiutare l’inclusione della nuova impresa nell’assicu- razione;
disdire il contratto entro 14 giorni dal pervenimento della notifica concernente la nuova società affiliata.
A8.3.3 Le disposizioni A8.2.3 e A8.2.4 trovano applicazione per analogia.
Lo stipulante deve notificare immediatamente e per
iscritto ad AXA, al più tardi entro la fine dell’anno di assi- curazione in corso, qualsiasi cambiamento di una fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l’entità alla conclu- sione del contratto.
A8.2 Nuovi rischi
A8.4 Riduzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, AXA riduce di conse- guenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione scritta dello stipulante.
A9 Cessione di diritti
A8.2.1 Qualora si manifesti una nuova fattispecie che si concre-
tizza come un aggravamento essenziale del rischio (ad esempio a seguito di un cambiamento di attività o di una nuova attività), la copertura assicurativa si estende an- che al nuovo rischio nei limiti delle altre condizioni con- trattuali (copertura automatica).
Senza il consenso di AXA, l’assicurato non è autorizzato a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.
A10 Principato del Liechtenstein
A8.2.2 AXA si riserva tuttavia il diritto di
fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell’assicurazione;
rifiutare l’assunzione del nuovo rischio;
disdire il contratto entro 14 giorni dal pervenimento della notifica circa l’aggravamento del rischio.
A8.2.3 Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il con- tratto di assicurazione entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo
Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione con- trattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispon- denti disposizioni di legge del Principato del Liechten- xxxxx.
A11 Diritto applicabile e foro competente
premio o alle nuove condizioni.
Se AXA rifiuta di accettare il nuovo rischio, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e il con- tratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezio- ne, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.
A11.1 Diritto applicabile
Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domi- cilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova appli- cazione il diritto materiale di tale Paese.
In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al
nuovo rischio, e ciò a contare dall’inizio fino all’estinzio- ne della copertura provvisoria o del contratto di assicu- razione.
A8.2.4 Se per il nuovo rischio è in corso un’altra assicurazione responsabilità civile, obbligata a versare le prestazioni per lo stesso danno o danno in serie, la disposizione B2.5 si applica per analogia.
A11.2 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicu- razione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.
A12 Sanzioni
A8.3 Nuove imprese
A8.3.1 Se lo stipulante fonda o rileva società affiliate nelle quali detiene una partecipazione di almeno il 50 % oppure una partecipazione tra il 30 % e il 50 % con controllo manage- riale, tali società affiliate risultano assicurate a partire dalla data della loro fondazione o del loro rilevamento, a condizione che le rispettive sedi siano ubicate in Svizze- ra o nel Principato del Principato del Liechtenstein (assi- curazione automatica).
Lo stipulante deve comunicare ad AXA il nome, il domicilio legale e lo scopo aziendale delle nuove società affiliate.
A8.3.2 Se l’attività svolta dalla nuova società affiliata è diversa da quella dello stipulante specificata nella polizza, AXA si riserva il diritto di
fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale società affiliata con effetto retroattivo dalla sua inclu- sione nell’assicurazione;
La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziare che si contrappongono all’erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.
Parte B
Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali
B1 Xxxxxxx assicurato e responsabilità civile assicurata
B1.1 Responsabilità civile assicurata, rischio assicurato La copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento di danni pertinenti al rischio assicurato specificato nella polizza, le quali vengono avanzate in
B2.2 Sinistro in serie
Nel caso di un sinistro in serie, l’occorrenza del primo danno appartenente alla serie è considerata come il momento di sopravvenienza di tutti i danni. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell’inizio del con- tratto, per le pretese relative a tutti i danni della stessa serie non sussiste alcuna copertura assicurativa.
virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabi-
lità civile nei confronti dell’assicurato per danni corpora- li e materiali.
La copertura assicurativa trova applicazione per perso- ne fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti o istituti – rispettivamente per la loro attività aziendale e professionale e/o statutaria.
B2.3 Sopravvenienza del danno per le spese per la preven- zione dei danni
Quale momento dell’insorgere della necessità delle spe- se per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene constatata per la prima volta l’imminenza di un danno.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per prete-
se di regresso e di compensazione avanzate da terzi nei confronti di persone ai sensi delle disposizioni E10.3 ed E10.6 per prestazioni che tali soggetti terzi hanno ero- gato a favore del danneggiato.
B1.2 Sedi assicurate
La copertura assicurativa è operante per tutte le sedi dell’azienda assicurata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein: stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le sedi dell’azienda assicurata al di fuori dei due suddetti Pae- si.
B2.4 Assicurazione del rischio precedente
Per le pretese derivanti da un danno singolo, o facente parte di una serie, causato prima dell’entrata in vigore del contratto, la copertura assicurativa è operante sol- tanto se lo stipulante dimostra in modo attendibile che al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di atti od omissioni e neppure di difetti o vizi delle cose fabbricate o fornite che avrebbero potuto motivare la responsabilità dell’assicurato.
Ciò si applica per analogia anche a eventuali modifiche delle disposizioni contrattuali effettuate nel corso della durata del contratto, ad esempio in relazione a variazioni delle regolamentazioni delle somme o delle franchigie.
B1.3 Coinvolgimento di terzi
La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello stipulante per danni causati da aziende o artigiani indipendenti (quali i subappaltato- ri) a cui lo stipulante ha fatto ricorso come personale ausiliario.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la re- sponsabilità civile personale di queste aziende e di arti- giani indipendenti.
B1.4 Personale dato in prestito o in locazione
La copertura assicurativa è operante per le pretese
B2.5 Assicuratore precedente
In presenza di un’assicurazione precedente tenuta a versare le prestazioni per lo stesso danno o per lo stes- so sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che supera la somma assicu- rata o il massimale speciale dell’assicurazione prece- dente (copertura della differenza nella garanzia).
La somma assicurata, o il massimale speciale, dell’as- sicurazione precedente viene dedotta dalla somma assi- curata o dal massimale speciale stabiliti nella polizza di AXA.
avanzate nei confronti dello stipulante per danni cagio-
nati dalle persone che egli dà in prestito o in locazione a favore di un terzo (locazione di personale o di servizi) in rapporto con l’esplicazione di attività per conto di tale soggetto terzo.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la re- sponsabilità civile di questa parte terza in veste di pa- drone di azienda per i danni causati dalle persone in prestito o in locazione.
B2 Validità temporale
B2.1 Momento di sopravvenienza del sinistro
La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto.
Se il momento di sopravvenienza del sinistro non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale constatazione.
B2.6 Termine ulteriore di notifica
Per le pretese avanzate in relazione a un sinistro verifi- catosi nel corso della durata contrattuale, la copertura assicurativa è operante soltanto se il danno viene notifi- cato ad AXA entro 5 anni dalla risoluzione del contratto o dopo la fine della copertura assicurativa. Per le prete- se correlate a un sinistro in serie, ai fini della notifica è determinante il primo danno appartenente alla serie.
B2.7 Assicurazione del rischio postumo
B2.7.1 In caso di risoluzione del contratto a seguito della ces- sazione dell’attività aziendale assicurata (tranne in caso di fallimento) o a seguito di decesso dello stipulante, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese derivanti da danni causati prima della fine del contratto ma manifestatisi soltanto dopo la fine del contratto stesso. I danni verificatisi durante il periodo di validità della presente assicurazione del rischio postumo, che non fanno parte di un sinistro in serie, si intendono veri- ficatisi alla data di cessazione del contratto.
B2.7.2 Se degli assicurati escono dalla cerchia delle persone assicurate, trova applicazione quanto segue: se degli assicurati di cui alle disposizioni E10.2, E10.3 ed E10.6 hanno causato, prima della loro uscita, dei danni a se- guito di atti od omissioni, per le pretese che ne risulta-
per pregiudizi patrimoniali e per perdite di reddito con- seguenti a tali danni e difetti.
Questa esclusione è estesa anche alle pretese extracon- trattuali che vengono avanzate unitamente a o in luogo delle pretese contrattuali escluse.
no nei confronti dello stipulante sussiste una copertura
assicurativa al massimo sino alla fine del contratto; in caso di risoluzione del contratto ai sensi della preceden- te disposizione B2.7.1, dette pretese sono coperte a titolo accessorio anche durante l’assicurazione del ri-
B4.3 Responsabilità assunta contrattualmente
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali.
schio postumo.
Per quanto concerne la responsabilità personale degli assicurati usciti dalla cerchia delle persone assicurate ai sensi delle disposizioni E10.2, E10.3 ed E10.6, la copertura resta operante anche dopo un’eventuale riso- luzione del contratto.
B4.4 Mancato adempimento di un obbligo assicurativo
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni per i quali doveva essere stipulata un’altra assicurazione in virtù di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.
B2.7.3 Nei seguenti casi la copertura assicurativa è operante
anche per i sinistri che si verificano sino alla fine del contratto:
se le aziende o le parti aziendali comprese nella co- pertura vengono esplicitamente escluse.
se le attività assicurate vengono cessate.
se vengono cessate le attività di consegna di merci
B4.5 Danni a cose in custodia
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a cose ricevute in uso, in la- vorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per espo- sizione), oppure prese in affitto, in leasing o in locazione.
verso USA / Canada.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi della dispo- sizione B2.7.1, per questi danni la copertura è operante a titolo accessorio per la durata dell’assicurazione del rischio postumo.
B3 Validità territoriale
La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi in tutto il mondo. Per i dan- ni occorsi in USA/Canada restano fatte salve le disposi- zioni B4.25.
B4 Esclusioni generali
B4.1 Danni propri
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni subiti dallo stipulante;
per danni che riguardano la persona dello stipulante (ad es. perdita della persona che provvede al sosten- tamento);
per danni subiti da persone che convivono nella stes- sa economia domestica con l’assicurato civilmente responsabile.
B4.2 Rischio d’impresa
B4.6 Danni a cose lavorate
Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni a cose verificatisi a seguito dell’esecu- zione o dell’omissione di un’attività su di esse o con es- se – ad esempio lavorazione o riparazione.
Rientrano nel novero delle suddette attività anche la pro- gettazione e la direzione dei lavori, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili non- ché i collaudi, indipendentemente da chi vengano effettua- ti.
Se un’attività viene esplicata solo su determinate parti di cose immobili, questa esclusione vale unicamente per le pretese avanzate in relazione ai danni a tali parti, nonché alle parti vicine della cosa immobile ubicate direttamente nell’ambito dell’attività.
B4.7 Spese per il ritiro di prodotti
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese o costi in relazione a
il richiamo o il ritiro di cose, nonché i relativi lavori di preparazione necessari;
altre misure alternative al richiamo o al ritiro.
B4.8 Atti temerari
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ad atti temerari ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese
riguardanti l’esecuzione di contratti, oppure le richieste di risarcimento avanzate per mancato adempimento o ese- cuzione non conforme di questi contratti, e segnatamente per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o per lavori eseguiti dallo stipulante stesso o da un terzo
da lui incaricato, se la causa di tali danni e difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella pre- stazione lavorativa;
per danni e spese relativi alla constatazione e alla riparazione dei danni e difetti di cui sopra;
B4.9 Elevata probabilità e accettazione implicita
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni
il cui verificarsi doveva essere ritenuto altamente pro- babile da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o delle persone incaricate della direzione o della sorve- glianza dell’impresa.
implicitamente accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali o perdite di reddito.
B4.10 Danni a impianti per i rifiuti
Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a pretese avanzate per danni causati da sostanze im- messe negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l’eliminazione di rifiuti, acque di
ossichinolina;
metil-tert-butiletere (MTBE).
Questa esclusione trova applicazione anche se i prodot- ti e le sostanze di cui sopra vengono sottoposti consa- pevolmente a ulteriore trattamento o lavorazione.
scarico o materiale di riciclaggio.
La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o la decantazio- ne di acque di scarico.
B4.11 Crimini e delitti intenzionali
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità dell’autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni causati in relazione al compimento o al tentativo di tali reati.
B4.12 Risarcimenti a carattere punitivo
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo (come i cosiddetti «punitive / exemplary damages»).
B4.13 Campi elettromagnetici
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l’azione di campi elettroma- gnetici (CEM).
B4.18 Organismi geneticamente modificati e organismi patogeni
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità civile di un’impresa sog- getta all’obbligo di notifica o di autorizzazione in base alla legislazione svizzera per danni conseguenti all’utiliz- zazione di
organismi geneticamente modificati, o di altri prodotti ad essi assimilati, a seguito della modificazione del materiale genetico;
organismi patogeni per effetto delle loro peculiarità patogene.
Per l’impresa assicurata, l’esclusione si applica anche in caso di utilizzazione all’estero di detti organismi e prodotti per i quali in Svizzera l’impresa assicurata sa- rebbe soggetta all’obbligo di notifica o di autorizzazione. Tale esclusione non trova tuttavia applicazione se, al momento dell’importazione o della messa in circolazio- ne degli organismi e dei prodotti, lo stipulante non era a conoscenza della loro modificazione genetica.
B4.14 Radiazioni ionizzanti
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l’azione di radiazioni ionizzanti.
B4.15 Danni nucleari
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni nucleari, così come defi- niti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le spese ad essi connesse.
B4.16 Amianto
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in rapporto con la presenza di amianto.
B4.17 Prodotti e sostanze particolari
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità civile prodotti in veste di produttore, quasi-produttore, importatore o esportatore di:
tabacco e generi voluttuari contenenti tabacco o nico- xxxx;
prodotti contraccettivi, per la stimolazione della fertili- tà, la gravidanza assistita o l’interruzione di gravidan- za, come ad esempio anticoncezionali, preservativi, farmaci induttori dell’ovulazione, prodotti abortivi; prodotti di origine umana, compresi il sangue e i pro- dotti ematici;
silicone e prodotti al silicone (per uso sul corpo uma- no);
urea-formaldeide;
idrocarburi alogenati, come ad esempio percloroetile- ne, tricloretano, idroclorocarburi, idroclorofluorocarburi (HCFC), bifenile policlorato (PCB), pentaclorofenolo (PCP), clorofluorocarburi (CFC), dibenzodiossina, di- benzofurano;
B4.19 Mangimi per animali e additivi per mangimi
Non sussiste alcuna copertura assicurazione per prete- se in relazione a danni derivanti dalla fabbricazione o dal commercio di prodotti, additivi o loro componenti per l’alimentazione di animali, laddove essi contengano organismi geneticamente modificati, nella misura in cui i danni o i costi siano dovuti agli organismi genetica- mente modificati.
B4.20 Aeromobili, veicoli spaziali e relative parti
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni riconducibili a
aeromobili, veicoli spaziali o parti degli stessi, proget- tati, costruiti, fabbricati o forniti dagli assicurati o per conto degli stessi;
attività eseguite su aeromobili e veicoli spaziali o su parti degli stessi, come ad esempio montaggio, ma- nutenzione, ispezione, revisione, riparazione o tra- sporto.
La presente esclusione non vale:
per gli aeromobili per i quali la legislazione svizzera non prescrive un’assicurazione di responsabilità civile o per i quali non esiste alcun obbligo di garanzia;
per le parti destinate alla costruzione di aeromobili o veicoli spaziali oppure al montaggio in aeromobili o in veicoli spaziali all’insaputa dell’assicurato;
per pretese avanzate in relazione a danni riconducibili ad aeromobili o parti di essi prodotti o forniti dagli assicurati – a condizione che nell’anno di assicurazio- ne antecedente a quello in cui si è verificato il sinistro il fatturato derivante dalle forniture di aeromobili o parti di essi non sia risultato superiore al 25 % del fatturato annuo complessivo dell’assicurato.
B4.21 Software e dati informatici
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dal pregiudizio di software o di dati elaborabili mediante computer (ad es. alterazione, cancellazione, rendere inutilizzabile), salvo laddove si tratti delle con- seguenze di un danno assicurato subito dai supporti dati (hardware).
B4.22 Beni immateriali
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione alla cessione di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani e progetti di costruzione, fabbricazione ed edificazione, nonché di software o di dati elaborabili mediante computer.
La consegna di cose in cui è incorporato un software per il governo delle cose stesse non è considerata co- me cessione di software.
B4.23 BSE, TSE, sindrome di Creutzfeldt-Jakob
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a
BSE (encefalopatie spongiformi bovine);
TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili); sindrome di Creutzfeldt-Jakob;
un’altra malattia cerebrale causata da prioni modifica- ti.
B4.24 Responsabilità civile del datore di lavoro di diritto estero
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese fondate su normative estere in materia di responsabili- tà civile avanzate nei confronti dello stipulante in quali- tà di datore di lavoro – ad esempio «employers liability»,
«employment practices liability», «workers compensa- tion» od «occupational diseases».
B4.25 USA / Canada
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese correlate a sinistri che si verificano negli USA / in Cana- da e che sono in relazione a
B4.25.1 forniture di merci dirette o indirette verso questi Paesi.
La presente esclusione non si applica:
se lo stipulante dimostra in modo attendibile di non essere stato a conoscenza di forniture effettuate ver- so USA/Canada;
se si tratta di singoli prodotti destinati all’uso privato, acquistati nel commercio al dettaglio fuori dai territori di USA/Canada e portati con sé e poi importati in questi Paesi;
B4.25.2 lavori di montaggio, costruzione e manutenzione nonché progettazione e pianificazione, sorveglianza o direzione di tali attività nei suddetti Paesi;
B4.25.3 servizi o lavori per progetti o clienti nei suddetti Paesi; B4.25.4 danni da inquinamento ambientale;
B4.25.5 i seguenti prodotti:
prodotti implantari vaccini
armi e munizioni, nonché relativi componenti impianti, parti di impianti e componenti per parchi di divertimento
lattice
piombo e prodotti che contengono piombo caschi
pneumatici, camere d’aria, catene da neve o dispositi- vi di ausilio della trazione;
B4.25.6 la trasmissione e diffusione di malattie ed epidemie (ad es. AIDS) o di virus (ad es. HIV);
B4.25.7 l’infestazione da fungo aspergillo verificatasi dentro o fuori di edifici o parti di edifici, compresi i danni agli im- pianti e al mobilio.
Per fungo aspergillo si intende qualsiasi genere di fungo e i relativi composti e prodotti intermedi, i batteri, le micotossine e le relative combinazioni e spore volatili organiche, gli odori o i sottoprodotti.
B4.26 Guerra e guerra civile
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se in rapporto con guerre e guerre civili.
Parte C
Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari
C1 Danni da inquinamento ambientale
C1.3 Obblighi e violazione di obblighi
C1.3.1 L’assicurato deve provvedere affinché la produzione, la
C1.1 Estensione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è operante in relazione alle pretese per danni corporali e materiali determinati da inquinamento ambientale per le seguenti cause:
C1.1.1 episodi di inquinamento ambientale riconducibili a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richiede altresì provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l’allarme per la popo- lazione, oppure l’adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni;
C1.1.2 inquinamento ambientale causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (tuttavia non le acque di scarico o altri rifiuti aziendali), in quanto un impianto stabilmen- te fissato al terreno è colpito da ruggine perforante o presenta delle perdite. Ciò vale tuttavia unicamente se la fuoriuscita constatata richiede l’adozione di misure immediate ai sensi della disposizione C1.1.1.
La presente copertura assicurativa è operante soltanto
trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all’ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell’autorità.
C1.3.2 L’assicurato deve provvedere affinché gli impianti depu- tati allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i di- spositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d’arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.
C1.3.3 L’assicurato deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risana- menti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.
C1.3.4 Laddove l’assicurato non dia seguito a queste incom- benze, l’obbligo di prestazione di AXA decade ai sensi della disposizione A6.2.
C2 Prevenzione dei danni
se lo stipulante dimostra che l’impianto in questione è
stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e in conformità alle prescrizioni vigenti in materia.
C1.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
C1.2.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa qualora più eventi simili che producono il medesimo effetto (ad es.: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio o ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano provvedimenti ai sensi del- la disposizione C1.1.1, i quali non sarebbero invece necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificasse- ro singolarmente.
C1.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se fondate su danni in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti.
C2.1 Estensione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è operante per le spese per la prevenzione dei sinistri se la sopravvenienza di un dan- no corporale o materiale assicurato risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto. Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misure adottate dopo che il pericolo è stato or- mai evitato, come ad esempio lo smaltimento dei pro- dotti difettosi.
In caso di inquinamento già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C1.1.1 o C1.1.2, la copertura assicurativa è operante anche per le spese a carico dell’assicurato derivanti dalle misure ordinate dall’autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevo- le dello stato dei terreni e delle acque di terzi.
C1.2.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete-
se avanzate in relazione ai danni determinati dal pertur- bamento dello stato dell’aria o delle acque, dei terreni, della flora e della fauna che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile.
C1.2.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a siti contaminati già esistenti al momento della stipulazione del contratto
su terreni che sono di proprietà o in possesso di un assicurato;
su terreni di terzi, laddove la contaminazione sia sta- ta (con)causata da un assicurato.
C1.2.5 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione con la proprietà, il possesso o l’esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l’eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.
Questa esclusione non trova applicazione per gli impian- ti appartenenti all’impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti, nonché per gli impian- ti aziendali di depurazione o di decantazione delle ac- que di scarico.
C2.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
C2.2.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misu- re di prevenzione dei danni nell’ambito di un’attività fun- zionale al corretto adempimento del contratto – come ad esempio la riparazione di difetti e danni a cose fab- bricate o fornite o a lavori effettuati.
C2.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spe- se di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposi- zione A6.1.
C2.2.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione alle spese sostenute per la localizzazione di perdite, l’accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di im- pianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture (ad esempio spese di risana- mento).
C2.2.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spe- se di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.
C3 Ritiro di prodotti – Spese d'avviso
C3.1 Estensione della copertura assicurativa
In deroga alla disposizione B4.7, la copertura assicurati- va è operante per le spese di avviso proprie che sono a carico dello stipulante e che si trovano in diretta correla- zione con il ritiro di
prodotti parziali o finali che vengono fabbricati, forniti o lavorati dall’assicurato e il cui possesso è già stato trasferito a terzi;
prodotti di terzi che contengono prodotti parziali difet- tosi forniti dallo stipulante.
Si considerano spese d’avviso esclusivamente quelle sostenute per
avvisare i destinatari del prodotto, ad esempio trami- te lettera, e-mail, telefono, SMS o fax;
informare i destinatari del prodotto attraverso i me- dia, ad esempio tramite i media della carta stampata, oppure via radio o televisione.
C3.2 Presupposti
Un presupposto imprescindibile per questa copertura assicurativa è tuttavia che
il richiamo risulti necessario e adeguato a seguito di constatazione di difetti nei prodotti, ovvero in base alla supposizione di tali difetti sulla scorta di fatti oggettivi, al fine di evitare dei danni coperti dall’assicurazione
oppure
il richiamo venga ordinato dall’autorità al fine di evita- re detti danni.
C3.3 Franchigia
Per ogni evento l’assicurato sopporta la franchigia stabi- lita per i danni corporali e materiali.
C4 Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro
Durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, la co- pertura assicurativa è operante per la responsabilità civi- le degli assicurati in relazione ai danni corporali e mate- riali causati anche in veste di privati negli atti della loro vita quotidiana, laddove la responsabilità civile non risulti
per i quali è stato rilasciato un particolare attestato di assicurazione per la circolazione senza licenza di circo- lazione e senza targhe su strade pubbliche o su un’a- rea aziendale con accesso al pubblico;
che vengono utilizzati per l’esecuzione di lavori, a con- dizione che il danno causato sia in diretta correlazione con tali lavori.
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che, in relazione alle somme assicurate o alle con- dizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un’assi- curazione di responsabilità civile per veicoli a motore eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno (co- pertura della differenza).
C5.1.2 Salvo laddove la polizza non preveda importi più elevati, trovano applicazione le somme assicurate minime prescrit- te dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale.
C5.1.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile
delle persone che utilizzano il veicolo per viaggi per i quali non dispongono di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente o che non erano autorizzate a fare;
delle persone che erano responsabili per gli utenti del veicolo in questione;
delle persone che abbiano ordinato o che fossero a conoscenza di tali viaggi.
C5.1.4 A complemento della disposizione C5.1.3 e in luogo della disposizione B4, in caso di sinistri per i quali esiste un ob- bligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sul- la circolazione stradale, sono escluse le seguenti pretese:
pretese del detentore per danni materiali causati da persone delle quali egli debba rispondere in virtù della legislazione vigente;
pretese per danni materiali subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti del detentore del veicolo nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
pretese per danni al veicolo utilizzato (incluso il rimor- chio) e alle cose con esso trasportate. Sono esclusi i danni alle cose che il danneggiato portava con sé, co- me ad esempio il bagaglio e altri oggetti simili; pretese in rapporto con incidenti avvenuti in occasione di corse.
già assicurata attraverso nessun’altra copertura.
In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate in relazione a danni a locali quali camere d’albergo e appartamenti utilizzati dagli assicurati.
C5 Uso di veicoli
C5.1 Veicoli a motore
C5.1.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabili- tà civile in veste di detentore e per la responsabilità civi- le derivante dall’uso di veicoli a motore e rimorchi
per i quali non sono prescritte licenze di circolazione e targhe;
le cui targhe sono depositate presso l’autorità com- petente;
C5.2 Ciclomotori
C5.2.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall’impiego di ciclomotori soggetti all’ob- bligo di assicurazione – inclusi ciclomotori elettrici, sedie a rotelle motorizzate e monopattini elettrici – laddove si tratti di tragitti effettuati per conto dell’impresa assicurata. Co- stituiscono un’eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.
C5.2.2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che eccede le somme assicurate delle assicurazio- ni di responsabilità civile prescritte dalla legge (copertura della differenza).
C5.2.3 Le limitazioni di cui alle disposizioni C5.1.3 e C5.1.4 tro- vano applicazione per analogia.
Per il resto si applicano le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando la loro appli- cazione sia di natura imperativa.
C5.3 Natanti
C7 Immobili
La copertura assicurativa è operante per la responsabili-
tà civile in veste di detentore e per la responsabilità civi- le derivante dall’uso di natanti per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un’assicurazione di responsabilità civile, purché si tratti di tragitti compiuti per conto dell’impresa assicurata. Costituiscono un’ec- cezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.
C5.4 Aeromobili
La copertura assicurativa è operante per la responsabili- tà civile in veste di detentore e per la responsabilità civi- le derivante dall’uso di aeromobili per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un’assicurazione di responsabilità civile o per i quali non sussiste alcun obbligo di garanzia, purché detti aeromobili vengano im- piegati per le finalità aziendali dell’impresa assicurata.
C6 Operazioni di carico e scarico di veicoli
C6.1 Estensione della copertura assicurativa
C6.1.1 In deroga alla disposizione B4.6, la copertura assicurati- va è operante per pretese avanzate in relazione a danni a veicoli terrestri e natanti (inclusi i semirimorchi e le sovrastrutture) verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli.
Per «colli» si intendono le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente: ad esempio macchine, apparec- chi, elementi per costruzioni come porte, finestre o travi,
C7.1 Estensione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile per danni la cui causa è riconducibile a terreni, fab- bricati, locali e impianti situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell’attività dell’impresa assicurata.
C7.2 Comproprietà o proprietà per piani
Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, trova inoltre applicazione quanto segue:
C7.2.1 La copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate in relazione a danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato (inclusi gli impianti e le installa- zioni di pertinenza) che sono oggetto del diritto esclusivo dello stipulante.
C7.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa
per pretese avanzate dalla comunione dei proprietari a seguito di danni a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (compresi gli impianti e le installazioni di perti- nenza) – per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dello stipulante;
per pretese avanzate da un altro comproprietario a se- guito di danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) – per la parte del danno che corrisponde alla quota di pertinenza degli altri com- proprietari.
nonché palette e recipienti di ogni genere quali casse,
gabbie, container, botti o taniche.
C6.1.2 In deroga alla disposizione B4.6, la copertura assicurati- va è operante per le pretese avanzate in relazione a dan- ni ad autobotti e autocisterne verificatisi durante le ope- razioni di riempimento o svuotamento di materie liquide o solide.
C7.3 Proprietà comune
Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in proprietà comune, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate nei confronti dello stipulante nella sua qualità di proprietario in comune.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni dei proprietari in comune.
C6.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
C6.2.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni al materiale rotabile delle ferrovie.
C6.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a veicoli terrestri e natanti che l’assicurato ha preso in prestito, in locazione o in
leasing;
causati a seguito delle operazioni di carico e scarico di merci sfuse. È fatta salva la disposizione C6.1.2; So- no considerate merci sfuse le cose sciolte che vengo- no caricate o scaricate senza imballaggio, quali cerea- li, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo o rifiuti;
C7.4 Copertura della differenza
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che, in relazione alle somme assicurate o alle con- dizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un’altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un’assicu- razione di responsabilità civile per immobili separata, sti- pulata dalla comunione di proprietari per piani), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.
C8 Responsabilità civile del committente dell’opera
causati a seguito dell’eccessivo riempimento o del so-
vraccarico.
C6.2.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni a contenitori (esclusi i
In caso di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. di un’opera edile o di parti di essa, trova applicazione quanto segue:
semirimorchi e le sovrastrutture di cui alla disposizione
C6.1.1 nonché le autobotti e le cisterne di cui alla dispo- sizione C6.1.2) e alle merci manipolate durante le opera- zioni di carico e scarico dei suddetti veicoli.
C8.1 Estensione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è operante per le pretese avan- zate a seguito di danni corporali e materiali dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di com-
mittente di detti lavori (committente di opere) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione E10.4.
C8.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
fabbricati e i locali in questione, quali impianti di riscalda- mento e per l’approvvigionamento d’acqua calda, ascen- sori e montacarichi, scale mobili, impianti di condiziona- mento d’aria e di aerazione nonché impianti sanitari.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete-
se in rapporto con un progetto di costruzione
C8.2.1 se i relativi costi complessivi come da preventivo ecce- dono l’importo di CHF 1 000 000. A tale riguardo i sin- goli oggetti appartenenti allo stesso progetto (comples- sivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un’unica opera;
C8.2.2 se per esso viene eseguito uno scavo di fondazione pre- visto per più di un piano interrato;
C9.2 Perdita di chiavi
In caso di perdita delle chiavi dei fabbricati e dei locali di cui alla disposizione C9.1.1 che sono state ricevute in consegna o custodia, l’assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per la sostituzio- ne delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.
C8.2.3 se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con
pendenza superiore al 25 %;
C8.2.4 nel caso in cui un’opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione;
C8.2.5 se la costruzione viene effettuata in aderenza a un’opera di terzi;
C8.2.6 per il quale si procede all’abbassamento della falda freatica;
C8.2.7 per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell’impiego di esplosi- vo o a lavori di battitura;
C8.2.8 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole;
C8.2.9 per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terre- no, ad esempio per sonde termiche o per fondazioni palificate.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa parimenti per le pretese
C8.2.10 riguardanti l’opera stessa o il terreno che ne fa parte; C8.2.11 che sono in rapporto con il prosciugamento o l’impoveri-
mento di una sorgente.
C8.3 Copertura della differenza
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un’altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un’assicurazione di responsabilità civile del committente dell’opera), la quale in linea di principio è tenuta ad as- sumersi le prestazioni per lo stesso danno.
C9 Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto
C9.3 Esclusioni a complemento della disposizione B4
C9.3.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni cagionati a palestre e sale multiuso, stadi, sale da concerto nonché padiglioni fieristici ed espositivi presi in affitto, in leasing o in loca- zione.
C9.3.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni a locali in cui vengono depositate materie o sostanze velenose o corrosive, qualora il danno sia attribuibile all’influsso di tali mate- rie o sostanze.
C9.3.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni a terreni, fabbricati o locali presi in affitto, in leasing o in locazione per una durata inferiore a 6 mesi.
C9.3.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a locali abitativi presi in loca- zione per l’alloggio di dipendenti o di richiedenti l’asilo.
C9.3.5 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni dovuti all’azione prolun- gata dell’umidità nonché a danni che si verificano a poco a poco: danni dovuti all’usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori e simili.
C9.3.6 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a spese per il ripristino dello stato originario del terreno, del fabbricato o dei locali che sono stati modificati di proposito direttamente da un assicurato o comunque dietro sua disposizione.
C9.3.7 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni alla mobilia, ai macchi- nari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. È fatta salva la disposizione C9.1.3.
C9.4 Copertura della differenza
C9.1 Estensione della copertura assicurativa
In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione ai seguenti danni:
C9.1.1 danni a terreni, fabbricati e locali in affitto, in leasing o in locazione;
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un’altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un’assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.
C9.1.2 danni a parti di fabbricato e a locali utilizzati in comune
con altri affittuari, utilizzatori di leasing o locatari, ovvero con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta, come ad es. atrio, tromba delle scale, ri- messa di veicoli;
C9.1.3 danni agli impianti che servono esclusivamente per i
C9.5 Franchigia
A complemento della disposizione D2.1, la franchigia viene dedotta soltanto una volta per tutte le pretese avanzate al termine del contratto di locazione, di affitto o di leasing (ovvero al momento della riconsegna del xxxxxx- cato e dei locali al locatore o al fornitore di leasing).
C10 Impianti di telecomunicazione presi in locazione
C12 Cose custodite nei guardaroba
C12.1 Estensione della copertura assicurativa
C10.1 Estensione della copertura assicurativa
In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in rela- zione a danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing, quali apparecchi telefonici, fax,
In deroga alla disposizione B4.5, la copertura assicurati- va è operante per le pretese avanzate in relazione a di- struzione, danneggiamento, sottrazione o perdita di cose custodite in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave.
apparecchi Videotex, videotelefoni, apparecchi per vide-
oconferenza, segreterie telefoniche, server voice mail, nonché per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi e per danni agli impianti di commuta-
C12.2 Esclusione a complemento della disposizione B4
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni a valori pecuniari, documenti, atti, progetti e piani.
zione per utenti (installazioni interne).
C12.3 Obbligo
C10.2 Esclusione a complemento della disposizione B4
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se avanzate in relazione a danni a telefoni mobili, cerca- persone, sistemi di radiotrasmissione a scopo profes- sionale, PC portatili e fissi, impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati.
C10.3 Copertura della differenza
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che, in relazione alle somme assicurate o alle
A complemento della disposizione D3, in caso di furto l’assicurato deve avvisare la polizia non appena ha avuto conoscenza dell’accaduto e, su richiesta di AXA, deve sporgere denuncia contro l’autore del reato. Laddove l’assicurato non dia seguito a questa incombenza, l’ob- bligo di prestazione di AXA decade ai sensi della disposi- zione A6.2.
C13 Chiavi in consegna
condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da
un’altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un’assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.
C11 Cose in custodia
C11.1 Estensione della copertura assicurativa
In deroga alla disposizione B4.5, la copertura assicurati- va è operante per le pretese avanzate in relazione alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di cose che un assicurato ha ricevuto in uso o in lavorazione,
C13.1 Estensione della copertura assicurativa
In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura è operante per le pretese avanzate da terzi in relazione alle spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cam- biamento delle serrature), qualora vadano perse le chiavi ricevute in affidamento di terreni, stabili, locali o impianti in cui o sui quali gli assicurati devono svolgere dei lavori o che devono essere amministrati da uno o più assicura- ti. Tali spese sono considerate come danni materiali.
Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.
laddove la causa del danno sia riconducibile alla custo-
dia di dette cose.
C11.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a:
danni a cose esclusivamente ricevute in deposito, in consegna o custodia, per trasporto, vendita su com- missione o esposizione, oppure prese in affitto, in lea-
C13.2 Obbligo
In caso di perdita di chiavi o badge, l’assicurato deve avvi- sare tempestivamente il committente. Laddove l’assicura- to non dia seguito a questa incombenza, l’obbligo di pre- stazione di AXA decade ai sensi della disposizione A6.2.
C14 Atti di clienti
sing o in locazione;
danni a valori pecuniari, documenti, atti, progetti e piani;
danni a veicoli di ogni tipo nonché a parti e accessori di tali veicoli. In questa esclusione non rientrano i danni a velocipedi e ciclomotori nonché a parti e ac- cessori di essi;
C14.1 Estensione della copertura assicurativa
In deroga alla disposizione B 4.5, la copertura assicurati- va è operante per le pretese derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di documenti che l’assicurato ha ricevuto in consegna dai clienti per analisi, calcoli, perizie o scopi simili.
danni ad animali.
C14.2 Copertura della differenza
C11.3 Copertura della differenza
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un’altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un’assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarci- mento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un’altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un’assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.
C15 Danni patrimoniali – Consegna di dati
C15.1 Estensione della copertura assicurativa
A complemento della disposizione B1.1, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile degli assicurati in relazione a danni patrimoniali derivanti da lesioni della personalità a seguito della consegna o del trasferimento illeciti di dati personali da parte di assicu- rati durante l’esercizio di attività di servizio.
C15.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a:
un procedimento intentato ai fini della concessione del diritto di consultazione, di rettifica o di distruzione di dati;
la pubblicazione, la vendita o il trasferimento di dati per scopi commerciali;
la trasmissione incompleta o inesatta di comunica- zioni o informazioni;
danni nell’ambito di crimini o delitti commessi in ma- niera intenzionale – ad esempio attacchi di hacker, malware o altri tipi di criminalità informatica.
C15.3 Franchigia
Per ogni evento l’assicurato sopporta la franchigia stabi- lita per i danni corporali e materiali.
C16 Convenzione di esonero dalla responsabilità
Se l’assicurato ha stipulato convenzioni di responsabili- tà civile di tenore più restrittivo rispetto a quanto previ- sto dalla legge in materia, AXA rinuncia ad applicare una simile convenzione laddove l’assicurato non possa farla valere oppure non intenda applicarla (ad es. per motivi di politica aziendale).
C17 Prolungamento del termine di prescrizione
Se in un contratto di compravendita o di appalto un as- sicurato conviene con i propri clienti un prolungamento del termine legale di prescrizione in relazione alla forni- tura di prodotti, AXA rinuncia a far valere le eccezioni previste alla disposizione B4.3, laddove si tratti di sini- stri coperti in base alle condizioni d’assicurazione e am- messo che il termine di prescrizione non superi 5 anni.
C18 Rinuncia all’eccezione della colpa grave
AXA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni attri- buitole dall’art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) qualora l’evento sia stato cagio- nato per colpa grave degli assicurati.
La rinuncia all’eccezione non trova applicazione
per gli eventi che presentano un rapporto di causalità con gli effetti di alcol, droghe o medicinali;
per le disposizioni di legge applicabili che si contrap- pongono a questa rinuncia.
Parte D Sinistro
D1 Prestazioni
D1.1 Risarcimento di pretese giustificate
Nei limiti della copertura assicurativa e della responsa- bilità legale AXA indennizza l’ammontare che l’assicura- to è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarci- mento. AXA può corrispondere l’indennizzo direttamente al danneggiato.
D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate
AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall’assicurazione.
D1.3 Limitazione delle prestazioni
D1.3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza – compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità processuali o ripetibili alla controparte. Per singoli rischi inclusi nell’assicura- zione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assi- curata), debitamente specificato nella polizza.
In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le presta- zioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.
Se l’assicurato promuove il procedimento a proprio ri- schio, in caso di successo (ad es. di assoluzione) AXA risarcisce le spese d’avvocato e procedurali sostenute. Eventuali indennità ripetibili riconosciute all’assicurato spettano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le pre- stazioni e le spese personali sostenute dall’assicurato, nonché le indennità per danni economici e per la ripara- zione morale. La mera riduzione delle sanzioni penali o amministrative decise dall’istanza precedente, come pene o misure disciplinari, non viene considerata come successo.
D1.4.4 Le prestazioni di AXA per le spese di cui alla disposizio- ne D1.4.1 sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un’altra assi- curazione eventualmente presente (ad es. un’assicura- zione di protezione giuridica), la quale in linea di princi- xxx è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).
Qualora le pretese e i costi per ogni evento o sinistro in
serie eccedano la somma assicurata fissata nella poliz- za (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di ri- sarcimento è limitata all’importo della somma assicura- ta (indennizzo massimo).
Dalla somma assicurata o dal massimale speciale vie- ne dedotto l’ammontare della franchigia convenuta.
D1.3.2 La somma assicurata o il massimale speciale sono inte- si come garanzia doppia per ogni anno di assicurazione, vale a dire come importo che viene corrisposto al mas- simo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.
D1.3.3 Le prestazioni si basano sulle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro, ad esempio come regolamentazioni delle somme assicura-
D1.5 Anticipo delle spese di perizia
Al verificarsi di un evento fondamentalmente assicurato AXA versa a titolo d’anticipo le spese di perizia effettive fino a un massimo di CHF 20 000 (massimale).
L’anticipo viene versato se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:
la perizia serve per chiarire la situazione e per indivi- duare il soggetto responsabile;
la perizia è necessaria e appropriata;
la perizia viene commissionata da AXA o d’intesa con AXA.
AXA si riserva il diritto di chiedere al terzo responsabile il rimborso delle spese da essa anticipate. All’anticipo delle spese di perizia non viene applicata la franchigia.
D2 Franchigia
te o delle franchigie.
D2.1 Franchigia per evento
D1.4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo
D1.4.1 Se contro l’assicurato viene promosso un procedimento da parte di autorità penali o amministrative a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti all’assicurato da un tale procedimento (ad es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese
Lo stipulante sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un’eventuale franchigia speciale specificata nella poliz- za.
La franchigia si riferisce anche alle spese, ad esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate. È fatta sal- va la disposizione D6.
del procedimento stesso poste a carico dell’assicurato.
D1.4.2 Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa per le obbligazioni di carattere penale o simile, come ad esempio le multe nonché le cauzioni penali e di altra natura.
D1.4.3 Di concerto con l’assicurato, AXA designa un legale per il patrocinio dell’assicurato stesso. Da parte sua, l’assi- curato non può conferire mandato a un legale senza il consenso preventivo da parte di AXA.
D2.2 Franchigia in presenza di più coperture
Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più copertu- re che prevedono una franchigia identica, lo stipulante dovrà sopportare la franchigia una sola volta.
Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo stipulante dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.
D2.3 Rimborso
Di regola la franchigia deve essere assunta dallo stipu- lante. Se AXA paga l’indennizzo direttamente al danneg- giato senza deduzione preventiva della franchigia, lo stipulante dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinun- ciando a qualsiasi obiezione.
D3 Notifiche di sinistro e obblighi d’informazione
Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potreb- bero presumibilmente interessare l’assicurazione, lo
D4.3 Procedura arbitrale
La liquidazione delle pretese nell’ambito di una proce- dura arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove
detta procedura sia conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC) e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP); si tratti di una sentenza arbitrale di diritto estero con forza esecutiva in Svizzera.
D5 Regresso contro gli assicurati
stipulante deve darne avviso tempestivamente ad AXA.
Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito dell’evento in questione, nei confronti di un as- sicurato venga avviata un’inchiesta di polizia.
Lo stipulante è tenuto, in ogni momento e a proprie spe- se, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le in- formazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudi- ziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante deve inoltre fornire ad AXA, senza at- tendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazio-
Se AXA ha corrisposto l’indennizzo direttamente al dan- neggiato sebbene disposizioni specifiche del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) limitino o escludano la copertura assicurativa, ad AXA stessa spetta un diritto di regresso nei confronti dell’assicurato civilmente responsabile nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiuta- re le proprie prestazioni.
D6 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)
ne sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedi-
menti presi dal danneggiato.
D4 Trattamento del sinistro
D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro
AXA si occupa del trattamento del sinistro a condizione che le pretese avanzate superino l’ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, svolge il ruolo di rappre- sentante dell’assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l’assi- curato.
Se non può essere ottenuta un’intesa con il danneggia- to e questi procede per via giudiziaria, AXA designa un avvocato e si assume la conduzione del processo.
Eventuali indennità processuali e altre ripetibili alla con- troparte spettano ad AXA, fino a concorrenza delle pre- stazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dall’assicurato.
D4.2 Obblighi degli assicurati
Senza un consenso preventivo da parte di AXA, l’assicu- rato deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né ha facoltà di riconoscere alcuna prete- sa, concludere accordi transattivi, corrispondere inden- xxxxx e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall’assicu- razione.
L’assicurato ha inoltre l’obbligo di sostenere AXA nel trattamento del sinistro, segnatamente nell’accertamen- to della fattispecie e del danno nonché nella difesa con- tro le pretese avanzate.
Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA rimborsa l’onere sostenuto per scongiurare tempe- stivamente o contenere un possibile danno di reputazio- ne. Essa si assume le spese per le attività svolte da un’agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o diret- tamente da parte di AXA stessa per l’assistenza e il supporto dello stipulante, fino a concorrenza di un im- porto massimo di CHF 50 000 per evento (massimale speciale).
Per le spese sostenute in relazione alla comunicazione in caso di crisi non viene applicata la franchigia.
Parte E Definizioni
E1 Siti contaminati
Esistenza di aree di deposito di rifiuti e di aree con suo- lo e acque contaminati.
E2 Valori pecuniari
Denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di monetica quali cash card, tax card, ecc.; assegni e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.
E3 Danni corporali
La morte, il ferimento o un altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano.
L’inserimento chirurgico di impianti o protesi sbagliati o che presentano vizi o difetti è considerato lesione cor- porale.
E4 Danni materiali
La distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato.
nell’istruzione o nella presentazione), oppure allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell’obbligo di diligenza o errori).
E7 Inquinamento dell’ambiente
Perturbamenti durevoli dello stato dell’aria, delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile defini- sce come danno all’ambiente.
E8 USA / Canada
Tutti gli stati confederati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d’America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giuri- sdizione di tali paesi.
E9 Danni patrimoniali
Danni pecuniari che non sono conseguenti né a un dan- no corporale né a un danno materiale subito dal dan- neggiato stesso.
E10 Assicurati
L’uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di ani-
mali, nonché la loro perdita, sono equiparati a danni materiali.
Sono considerate assicurati le persone fisiche o giuridi- che di seguito specificate:
Non è considerato danno materiale il pregiudizio della
funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla so- stanza della cosa stessa.
E5 Spese per la prevenzione dei danni
Oneri derivanti dall’adozione di misure per la prevenzio- ne dei danni, ossia misure opportunamente e immedia- tamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.
Non sono considerati costi per la prevenzione dei danni
E10.1 Stipulante
Persona fisica o giuridica, società di persone, ente o istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella poliz- za come «stipulante».
Se lo stipulante è nel suo complesso una società di per- sone o una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione sono equiparati allo stipulante stesso per quanto concerne diritti e obblighi.
Sono parimenti considerate come «stipulanti» altre eventuali imprese incluse nella polizza – ad esempio società affiliate.
gli oneri sostenuti in relazione al ritiro dal mercato o alla
riconsegna di cose difettose (inclusi i relativi preparativi ritenuti necessari), nonché i costi sostenuti per provve- dimenti alternativi al ritiro o alla riconsegna (ritiro di pro- dotti).
E6 Sinistro in serie
La totalità delle pretese per l’insieme dei danni e delle spese per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stes- sa causa, è considerata come un unico evento (sinistro
E10.2 Rappresentanti dello stipulante
I rappresentanti attuali e passati dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell’impresa.
E10.3 Dipendenti e personale ausiliario
I dipendenti attuali e passati e gli altri ausiliari dello stipulante in relazione all’esplicazione delle loro attività per conto dell’impresa assicurata. Le persone di cui alla disposizione B1.3 non rientrano nel novero di questa definizione.
in serie), indipendentemente dal numero dei danneggia-
ti, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto. Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando siano ad esempio riconducibili allo stesso vizio o difetto di un prodotto o di un materiale (come errori nello sviluppo, nella costruzione o fabbricazione,
E10.4 Terzi come proprietari del terreno
Il proprietario del terreno, se lo stipulante è soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).
E10.5 Imprese incluse nell’assicurazione
Ulteriori «imprese incluse» nella polizza, compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni E10.2 – E10.4.
E10.6 Personale preso in prestito o in locazione
Rischi per l’ambiente derivanti dall’esercizio di impianti, dall’esercizio di attività aziendali e professionali e dalla fabbricazione di prodotti.
E12 Anno di assicurazione
Persone prese in prestito o in locazione, attualmente o
in passato, dallo stipulante, le quali svolgono o hanno esplicato un’attività per conto dello stipulante stesso (locazione di personale o di servizi).
La copertura non comprende le persone che vengono date in prestito o in locazione dall’assicuratore a favore di un terzo ed esplicano un’attività per conto di tale sog- getto terzo (locazione di personale o di servizi).
E11 Rischio assicurato
Sono considerati come «rischio assicurato» i seguenti rischi:
E11.1 Rischio d’esercizio, professionale, prodotti
Pericoli derivanti dal tipo d’impresa o di professione specificato nella polizza nonché dalle attività, dai servizi e dai prodotti ad essa normalmente attinenti.
E11.2 Rischio d’impianto
Pericoli derivanti dalla proprietà e dal possesso (ad es. affitto o locazione) di terreni, fabbricati, locali o impianti.
E11.3 Rischi accessori
Rischi derivanti da:
partecipazione a fiere ed esposizioni;
organizzazione, preparazione e svolgimento di manife- stazioni aziendali, attività sportive e per il tempo libe- ro;
imprese ausiliarie, come ad esempio officine per la manutenzione di macchinari e veicoli funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale;
mense, corpo aziendale dei vigili del fuoco, casse pensione, associazioni aziendali;
binari di raccordo;
uso di velocipedi e di veicoli a motore di potenza o velocità ridotta ai sensi dell’Ordinanza sull’assicura- zione dei veicoli svizzera da parte degli assicurati – ad esempio biciclette elettriche con pedalata assisti- ta fino a 25 km/h o carri a mano provvisti di motore. Costituiscono un’eccezione i viaggi per recarsi al la- voro e viceversa.
E11.4 Rischio ambientale
Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base a cui viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.
Parte F
Protezione dei dati
Per la preparazione e l’esecuzione del contratto, AXA viene a co- noscenza dei seguenti dati:
dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazio- nalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell’assicurato- re precedente sull’andamento dei sinistri ecc.) archiviati nei dossier delle polizze;
dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti ecc.), salvati in banche dati incasso; eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.
Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.
AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l’esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se neces- sario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, non- ché a creditori pignoratizi, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente respon- sabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autoriz- zata a notificare a terzi a cui aveva confermato l’esistenza della copertura assicurativa (ad esempio alle autorità competenti) la sospensione, la modifica o la cessazione dell’assicurazione.
I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.
AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere in- formazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l’affidabilità creditizia del cliente.
In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA.
In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e altri terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l’avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. A tale riguardo, si rimanda all’art. 39 della Legge federale sul con- tratto di assicurazione (LCA).
Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Grup- po AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:
dati di base
dati contrattuali di base panoramica dei sinistri profili dei clienti
Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblici- tarie, è possibile presentare richiesta in tale senso al numero di telefono 0000 000 000 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).
È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.
Notificare un sinistro?/
Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido – online all’indirizzo:
xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx
AXA
Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx 00
Casella postale 357
8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24:
0000 000 000
AXA Assicurazioni SA
xxx.xxxxx.xx (portale clienti)