CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E
CHIRURGIA
Il Direttore
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(Acquisizione di piattaforma digitale TeleTC finalizzata alla ricerca e alla didattica a distanza per i docenti e gli studenti nell’ambito del bando di rifinanziamento di interventi emergenziali COVID)
CIG - 89899938E8 CUP J31B21002930001
PER TRE ANNI
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE 2
3. Tempi per l’esecuzione e importo del contratto 2
5. Presentazione dell’offerta 2
8. Personale addetto e sicurezza 4
10. Divieto di cessione del contratto 5
11. Risoluzione del contratto 5
13. Fallimento dell’appaltatore 6
14. Obblighi a carico dell’impresa 7
15. Garanzia per evizione e vizi 7
18. Controversie e foro competente 9
II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 9
19Descrizione delle forniture 9
20. Disposizioni sull’esecuzione ed erogazione delle forniture 10
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE
1. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in unico lotto per l’acquisizione di piattaforma digitale denominata TeleTC finalizzata a alla ricerca e alla didattica a distanza per i docenti e gli studenti, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
2. Documenti del contratto
Formano parte integrante del contratto d’appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente Capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta economica;
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”.
3. Tempi per l’esecuzione e importo del contratto
La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il 30 gennaio 2022.
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari a € 65.000,00, IVA esclusa di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire la fornitura compiuta a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato speciale.
4. Revisione dei prezzi
L’importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l’intera durata del contratto: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei prezzi.
5. Presentazione dell’offerta
6. Fatturazione e pagamenti
La fatturazione sarà unica. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in
corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013,
n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: TXUZCZ
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.
L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. Penali
In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.
8. Personale addetto e sicurezza
Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.
L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative all’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore, all’avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5
marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l’Università degli Studi dell’Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx sezione “Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture”.
9. Subappalto
È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzati dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell’offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.
Il concorrente deve altresì dimostrare alla Stazione appaltante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle forniture o dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle forniture o dei servizi subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.
Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 13, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
10. Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
11. Risoluzione del contratto
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà
all’affidatario, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.
12. Recesso
L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione della fornitura, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 c.c..
Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge
n. 135/12, l’Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
13. Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.
14. Obblighi a carico dell’impresa
Il Fornitore deve:
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l’obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta appaltatrice;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento della fornitura di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento della fornitura;
- assicurare che nell’espletamento della fornitura gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell’Amministrazione, i propri dipendenti o soci che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire, entro la data di attivazione dei servizi oggetto dell’appalto, l’attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro ai fini della redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008. Tale attività dovrà inoltre essere assicurata per tutta la durata dell’appalto;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
15. Garanzia per evizione e vizi
Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile,
dall’evizione e dai vizi dei materiali venduti.
I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l’accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.
Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti nell’elenco allegato e/o non idonei all’uso cui sono destinati, l’Amministrazione inoltrerà all’aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.
L’aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sua sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo nell’adempimento dell’aggiudicazione.
16. Garanzie definitive
Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia decorrerà dalla data dell’affidamento dell’incarico e dovrà avere termine entro 30 gennaio 2022.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
17. Tutela della privacy
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Inoltre con particolare riguardo a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679
18. Controversie e foro competente
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE
19. Descrizione delle furniture
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi dell’Insubria chiede di acquisire dispositivi digitali di cartelle cliniche elettroniche (eEMR) connesse alla rete allo scopo di fornire didattica a distanza e implementazione della ricerca.
Il campo di applicazione riguarda i rapporti fra docenti e discenti (studenti, specializzandi, dottorandi).
I destinatari finali, docenti e discenti, si gioveranno della forte integrazione innovativa fra i dati digitali e realtà clinica in vari campi medici di applicazione.
L’operatività dei docenti e discenti consentirà una migliore integrazione dell’assistenza con ricadute nella didattica e nella ricerca. Lo scopo è di snellire notevolmente le procedure dell’insegnamento per studenti che possono accedere, al parere dei loro supervisori da remoto senza attendere di interpellarli personalmente.
Procedure di telemedicina guidata consentiranno l’insegnamento e la condivisione delle eEMR attraverso percorsi di inserimento dati in rete, scambio pareri e notifiche a distanza (mail, sms) per una facile interattività.
Particolare risalto deve essere dato al caricamento veloce di immagini strumentali per consentire ingrandimenti e paragoni per valutare nel tempo i cambiamenti morfologici in telemedicina.
Tutte le procedure dovranno essere in accordo con le attuali normative vigenti su progetti di telemedicina con
vari profili di accesso dei fruitori.
Telemedicina:
• insegnamento e condivisione delle eEMR attraverso percorsi di inserimento dati in rete, scambio pareri e notifiche a distanza (mail, sms) per una facile interattività;
• gestione di immagini strumentali e dati per valutare nel tempo i cambiamenti morfologici in telemedicina
Le eEMR devono connettersi a un database in rete di ampie dimensioni che consenta:
• richieste e inserimento di dati clinici e laboratoristici di ipotetici pazienti (idealmente curati in vari reparti in modo interdisciplinare) per verificare la correttezza dei dati in base alla presunta patologia di base. Idonei tutor verificheranno la correttezza del percorso assistenziale.
• richieste e inserimento di immagini strumentali degli ipotetici pazienti per verificarne la correttezza in base alla presunta patologia di base.
• accesso e gestione di tutti i dati sopra menzionati con sistema di didattica a distanza per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia fruitori del servizio.
• possibilità di accedere da remoto alla banca dati costituitasi con procedure di visualizzazione rapida e rilevazione statistica.
• in campo Odontoiatrico per effettuare, in tempi rapidi e a distanza, uno screening da parte dello specialista affiancato da discenti. La realizzazione di una piattaforma di teleconsulto deve creare un collegamento tra medici odontoiatrici presenti sul territorio e il reparto di patologia orale per pareri diagnostico-terapeutici.
• tali dispositivi digitali faranno parte di un progetto pilota poi valutato con indicatori di prestazioni (KPI) utili per la valutazione finale.
Caratteristiche delle eEMR richieste
• procedure di utilizzo da parte dei fruitori compatibili per condividere un percorso di formazione e assistenza con i tutor per l’apprendimento di scienze mediche.
• ottenere e processare file dedicati per archiviazione e follow-up di dati e immagini di ampie dimensioni a vari livelli di accesso. La piattaforma informatica visibile on line deve sostenere e processare in tempo reale tutti i dati per ogni singolo tutor/studente e per gruppi di tutor/studenti di aree similari.
• inserimento da parte di studenti e tutor di dati e immagini in modo sincrono e asincrono da differenti reparti con procedure on-line.
• permettere la successiva estrazione dati di competenza con specifici strumenti per raccolta, analisi ed elaborazione per studi e ricerca.
• fornire accessi personalizzati e distinti a vari livelli di accesso
• ottenere tutti i dati in modo immediato per valutazione, studi e ricerche statistiche.
• controlli con vari “alert” di corretto inserimento e estrazione dati.
• la piattaforma operativa in cui si svolge il progetto deve avere: tecnologia avanzata, disponibilità operatività database 24h, aggiornamenti real-time, utilizzo facile e intuitivo anche da dispositivi mobili, sicurezza database Server (backup giornaliero), criptatura dati, sicurezza Internet Server (gruppi di continuità, backup Server, sale macchine dedicate), sistemi automatizzati di controllo inserimento e gestione dati, visualizzazione dati personalizzati e indipendenti, connessione sicura e veloce, assistenza e consulenza tecnica, service dedicato, elaborazione dati.
• la piattaforma dovrà utilizzare un preprocessore ipertestuale di alta tecnologia, preferibilmente basato sul linguaggio di scripting web PHP. Dovrà utilizzare una funzione crittografica di hash (algoritmo matematico che mappa dei dati di lunghezza arbitraria (messaggio) in una stringa binaria di dimensione fissa chiamata valore di hash) per la protezione dei dati, preferibilmente argon2id.
• la piattaforma informatica su cui opera la eEMR deve avere una esperienza almeno decennale, essere stata utilizzata per molti progetti simili di archiviazione dati in ambito medico e didattico con tutti gli odierni requisiti di sicurezza e privacy.
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Requisiti tecnici e funzionali
Il presente capitolato ha lo scopo di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai servizi connessi alla creazione e gestione di una piattaforma digitale dedicata connessa alla rete per l’utilizzo da remoto per la gestione di eCRF (Case Report Form on-line) nell’ambito del progetto denominato “TeleTC”.
20. Disposizioni sull’esecuzione ed erogazione delle forniture
La fornitura sopra descritta dovrà anche comprendere:
• Consegna, installazione e collaudo a carico della ditta fornitrice;
• Corso di formazione all’utilizzo dello strumento rivolto agli utilizzatori presso la sede dell’installazione a carico della ditta fornitrice