COMUNE DI SANLURI
COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano
Servizio Affari Generali
Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo
xxx Xxxxx Xxxxxx, 000 tel. 000 00000 fax 000 0000000
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di realizzazione, affidamento e gestione del Progetto Coworking del Comune di Sanluri nei locali nel Polo Culturale e dell'Alta Formazione – Sanluri (VS) [CIG 65852808F6], in esecuzione alla Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 43 del 16.02.2016 (Reg. Gen.le n. 176 del 16.02.2016)
Art. 1 Oggetto dell’appalto e canone a base d’asta
L’appalto ha per oggetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., la concessione dei vani presenti al Piano Primo del Polo Culturale e dell’Alta Formazione ubicati in Sanluri (VS), come da planimetria allegata.
Il Comune di Sanluri intende realizzare un progetto di idee imprenditoriali nell’ambito dell’economia delle conoscenze e della creatività e di Coworking (Ufficio condiviso) a favore di giovani lavoratori e/o imprenditori, lavoratori precari e atipici di ogni categoria, disoccupati, microimprese del servizio terziario avanzato (escluse le società di capitali) che intendano svolgere la propria attività in un luogo funzionale ed economicamente sostenibile e che hanno bisogno temporaneamente di un ufficio attrezzato.
Il Comune, per lo scopo suddetto, mette a disposizione i locali situati al Piano 1° del Polo Culturale, come da planimetria allegata, i quali saranno assegnati per sei (6) anni al soggetto gestore che risulterà vincitore del bando.
Il soggetto gestore dovrà sostenere un costo, a base d’asta, pari a € 1.000,00 mensili, più IVA nella misura di legge, a titolo di canone di concessione.
Il soggetto gestore non dovrà identificarsi esclusivamente come locatore, ma dovrà facilitare la collaborazione tra i soggetti fruitori degli spazi (coworkers) con la condivisione del know - how, agevolare la creazione di progetti integrati e favorire lo stimolo di crescita personale e professionale dei fruitori.
Potrà inoltre realizzare eventuali start up di progetti imprenditoriali aggiuntivi rispetto alla gestione del servizio di coworking.
La concessione avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, per la durata di anni 6 (sei). La concessione dovrà essere espletata secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.
L’Amministrazione Comunale, così come disposto con Del. G.C. n. 31 del 28.01.2016, ha stabilito che nell’ambito della concessione del servizio in oggetto, non troverà applicazione e pertanto sarà espunto dal Piano Primo [per la durata contrattuale della gestione del Progetto Coworking] il Servizio di supporto e assistenza per la gestione dei rapporti regolati da canoni e tariffe per la concessione e l’utilizzo degli spazi del Polo Culturale come disciplinato ai sensi e per gli effetti del Contratto d’appalto (Rep. n. 1753 del 19.06.2015) stipulato tra il Comune di Sanluri e Abaco Associazione culturale per le Arti” (P. IVA: 01856430929).
Art. 2 Procedura di aggiudicazione
L’affidamento in concessione del servizio avverrà a seguito di Procedura aperta (artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006).
Art. 3 Durata della Concessione
La durata della Concessione è stabilita in anni 6 (sei), a far data dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabili previa adozione di provvedimento formale dell’Organo competente secondo la normativa vigente in materia.
Art. 4 Importo a base di gara della Concessione
Il valore contrattuale è costituito dal canone annuo moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto, in favore del Comune di Sanluri che la Ditta aggiudicataria offrirà in sede di gara, a decorrere dall’anno di concessione per un importo annuo a base d’asta pari a € 12.000,00 IVA esclusa (€ dodicimila/00) per un importo complessivo a base d’asta pari a € 72.000,00 IVA esclusa (€ settantaduemila/00).
Il canone fisso sarà oggetto di rivalutazione annuale pari all’Indice ISTAT a decorrere dal secondo anno di concessione.
Gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenti, come indicati nel D.U.V.R.I., come da documento allegato agli atti di gara, sono quantificati in € 500,00 IVA inclusa a carico del Concessionario.
Art. 5 Descrizione del servizio
Il soggetto gestore dovrà ottimizzare e migliorare la struttura, compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie per l’avvio del progetto, garantendo almeno 30 postazioni minime di lavoro secondo la seguente scansione temporale:
✓ almeno 15 postazioni minime di lavoro entro il primo anno di affidamento della concessione
✓ almeno 20 postazioni minime di lavoro entro il terzo anno di affidamento della concessione, se necessario e richiesto dal numero di coworkers presenti
✓ almeno 30 postazioni minime di lavoro entro il quarto anno di affidamento della concessione, se necessario e richiesto dal numero di coworkers presenti
Al fine di facilitare gli investimenti necessari a garantire tali condizioni, l’Amministrazione Comunale riconoscerà all’aggiudicatario la somma pari a € 2.500,00 IVA inclusa a ristoro delle spese sostenute per l’acquisto delle attrezzature necessarie per l’avvio del progetto; l’importo sarà portato in detrazione dal canone complessivo di aggiudicazione che l’aggiudicatario deve versare in favore dell’Ente.
Gli investimenti realizzati con suddetta somma andranno regolarmente rendicontati al Comune di Sanluri e rimarranno di proprietà del Concessionario anche dopo lo scadere del Contratto d’appalto.
Il Concessionario dovrà promuovere e pubblicizzare i servizi coworking.
Il Concessionario dovrà svolgere attività imprenditoriale necessaria all’erogazione del servizio di coworking come stabilito nel Capitolato.
È prevista la possibilità che il soggetto gestore possa realizzare lo start – up di progetti imprenditoriali aggiuntivi rispetto alla gestione del coworking.
Tali progetti dovranno necessariamente riferirsi al settore del terziario avanzato e dell’economia della conoscenza e potranno essere illustrati nell’Offerta tecnica.
I progetti saranno elemento di valutazione positiva ai fini dell’affidamento (Criterio di valutazione: EFFICACIA DEL PROGETTO DI GESTIONE E DEL PIANO FINANZIARIO).
Il soggetto gestore dovrà stabilire l’offerta dei servizi differenziando anche diverse tipologie di canoni, assecondando le esigenze dell’utenza, con canoni settimanali, mensili, annuali, all inclusive, ecc.
La differenziazione delle tariffe dovrà essere definita tenendo conto dei seguenti vincoli:
a) nel caso di utilizzo annuo l’ammontare della tariffa non dovrà superare il costo di € 100,00 mensili + IVA di legge per lo spazio condiviso e il costo massimo pari a € 180,00 + IVA di legge per lo spazio singolo;
b) nel caso di utenti occasionali (max sessanta giorni annui) per le postazioni o altri servizi la tariffa di utilizzo sarà determinata in modo autonomo dal Concessionario.
I locali messi a disposizione dell’Amministrazione, come da planimetria allegata, avranno le seguenti dotazioni minime:
− energia elettrica, acqua, climatizzazione
− accesso libero alla rete WI-FI nelle Aule condivise n. 2 e Aula n. 4
− servizi igienici
Il soggetto gestore dovrà provvedere, se richiesto e necessario, all’implementazione della rete wi-fi negli altri spazi singoli non coperti dalla rete wi-fi messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale; l’intervento di implementazione dovrà essere previamente presentato agli Uffici comunali che rilasceranno relativa autorizzazione per l’esecuzione.
I coworkers che utilizzano gli spazi in modalità stabile/continuativa, sono giovani lavoratori e/o imprenditori, lavoratori precari e atipici, tirocinanti, praticanti, disoccupati, microimprese del terziario avanzato che intendano svolgere la propria attività in un luogo funzionale ed economicamente sostenibile e che hanno bisogno di un ufficio attrezzato, una sala riunioni e una sede di rappresentanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono coworkers: giovani professionisti, startup, creativi, consulenti, architetti, programmatori, fotografi, brokers, avvocati, commercialisti, web developers, mediatori, grafici, giornalisti, etc.
I cowokers dovranno avere un’età minima di anni 18 ed essere in possesso a pena esclusione dei seguenti requisiti:
− non disporre di spazi lavorativi di proprietà o in affitto, salvo la propria abitazione
− non disporre di altri spazi pubblici a qualunque titolo, per l’esercizio della propria attività lavorativa
Art. 6 Obblighi del Concessionario
Il Concessionario ha l’obbligo:
− di rispettare il Progetto di gestione e finanziario presentato in sede di gara;
− di garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all’art. 5 del presente Capitolato;
− di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 (quindici) giorni dall’affidamento, l'elenco degli operatori impiegati, e se questi non coincidessero con quelli individuati in sede di gara corredarlo con curriculum professionale del nuovo personale;
− entro il termine di 5 (cinque) giorni dall’affidamento, comunicare per iscritto all’Amministrazione Comunale il nominativo di un Responsabile/referente amministrativo che assuma le funzioni di referente dell’attività nei confronti della Stazione Appaltante e che deve essere sempre reperibile al recapito telefonico che a tale scopo devono essere comunicati agli Uffici Comunali competenti;
− di individuare il Responsabile addetto alla sicurezza, ai sensi delle norme del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
− di fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti eventuali sostituzioni o variazioni. Il Concessionario si impegna, inoltre, a sostituire il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato;
− di garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale;
− di fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo;
− di assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della Legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”;
− di osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
− di dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso al Responsabile dell’Ufficio Comunale competente;
− di favorire il collegamento operativo e lo scambio di esperienze tra il proprio personale e quello comunale operante nell'ambito dei servizi culturali, avvalendosi in ciò delle funzioni di coordinamento;
− di provvedere alla dotazione tecnica e agli allestimenti, come previsto dall’art. 5 del Capitolato;
− di sostenere i costi relativi ai materiali di consumo legati alle attività di cui all’art. 5 ed interventi di manutenzione ordinaria (es. pulizie, tinteggiatura, manutenzione ordinaria degli impianti per l’espletamento dei servizi di cui all’art. 5, sostituzione di lampadine, manutenzione ordinaria di rubinetterie e serramenti, etc.);
− di mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto del presente affidamento. Il Concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi pertinenti il servizio di coworking;
− di utilizzare gli spazi concessi per attività compatibili con la loro destinazione ed in modo consono alla destinazione stessa;
− di assicurarsi, tramite il proprio personale, di spegnere l’illuminazione al termine del servizio e ogni qual volta sia superflua; non lasciare i rubinetti dell’acqua aperti e segnalare tempestivamente, eventuali guasti degli impianti;
− di sostenere i costi relativi ai materiali di consumo legati alle attività di cui all’art. 5 ed interventi di manutenzione ordinaria (es. pulizie, tinteggiatura, manutenzione ordinaria degli impianti per l’espletamento dei servizi di cui all’art. 5, sostituzione di lampadine, manutenzione ordinaria di rubinetterie e serramenti, etc.);
− di fornire un adeguato servizio di pulizia degli spazi comuni del servizio coworking, dei servizi sanitari ubicati nel 1° Piano del Polo Culturale, degli anditi di accesso agli spazi comuni nel 1° Piano;
− di osservare tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività di pulizia,
− di sostenere ogni altra spesa inerente la gestione del servizio escluse quelle espressamente a carico del Comune;
− di provvedere direttamente a tutti gli adempimenti tecnici – amministrativi – previdenziali - contributivi (autorizzazioni, iscrizioni, gestione rapporti e versamenti con gli Enti preposti, etc…) necessari allo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5;
− di assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione allo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5;
− di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività connesse al servizio di coworking;
− di sottostare alle verifiche di cui al successivo art. 12 ed impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare.
− di riportare in tutti i materiali informativi e promozionali riguardanti l’oggetto dell'appalto la denominazione e il logotipo del Polo Culturale “Gli Scolopi”, eventuale logo del servizio di coworking e riportare, accanto al nome del concessionario, anche quello del Comune di Sanluri. Tutto il materiale informativo e promozionale prima della sua pubblicazione e circuitazione deve essere approvato dall’Ufficio Comunale competente.
Art. 7 Oneri a carico del Comune di Sanluri
Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.
E’ fatto divieto all’Affidatario di modificare lo stato attuale delle strutture degli spazi affidati nel Polo Culturale “Gli Scolopi”.
Per manutenzioni straordinarie s’intendono tutte quelle che non sono contenute nell’elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all’uso; altresì, sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.
Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture.
Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture oggetto del servizio, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.
L’Affidatario potrà realizzare, previa autorizzazione del Comune che ne valuterà l’urgenza, lavori urgenti di manutenzione straordinaria.
Il Comune provvederà al rimborso delle somme spese previo accertamento della congruità della
spesa.
Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento,
migliorie inerenti le strutture, che l’Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.
Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale della gestione per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività.
I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all’adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli Impianti e degli edifici che impongano l’intervento immediato) con un anticipo di almeno 2 (due) mesi e concordati con l’Affidatario nel rispetto della programmazione dell'attività del medesimo.
Sono inoltre, a carico del Comune, tutte le spese relative alle utenze:
− fornitura idrica
− fornitura di energia elettrica
ubicate presso il Polo Culturale e dell’Alta Formazione.
Art. 8 Rapporti con l’utenza
Il servizio di coworking e le attività ivi previste, si rivolgono a tutta la popolazione, pertanto l’azione di tutto il personale e di tutti i collaboratori deve essere orientata verso un’ottica sostanziale di formazione, di socializzazione e di animazione, con l'obiettivo di coinvolgere il più ampio numero di utenti, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e delle risorse, in un processo dinamico di partecipazione, di adeguata accessibilità e di coinvolgimento di “nuovi” utenti potenziali.
È cura di tutti gli operatori del servizio di coworking, avviare e mantenere i rapporti con gli utenti tenendo fede ai seguenti principi:
− evitare qualsiasi discriminazione riconducibile all’estrazione sociale, alla nazionalità, alla condizione fisica, alla cultura, alla religione, al sesso degli utenti;
− mantenere una costante analisi dei bisogni e degli interessi espressi dall’utenza adottando opportune modalità di monitoraggio, confronto e incontro;
− stimolare il coinvolgimento e la partecipazione reale degli utenti alle attività del servizio di coworking.
− il personale deve sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle regole e dei comportamenti che sono richiesti a chi frequenta uno spazio pubblico.
Forme specifiche di partecipazione e coinvolgimento dell'utenza possono essere previste e proposte in sede di presentazione del progetto, od anche nel corso del rapporto contrattuale, da parte del concessionario.
Art. 9 Consegna e riconsegna dei luoghi oggetto del servizio
All’atto dell’affidamento del servizio verrà redatto, in contraddittorio con le parti, apposito verbale di consegna relativo allo stato dei luoghi oggetto della concessione.
All’atto della consegna saranno rimesse all’aggiudicatario le indicazioni per il corretto utilizzo degli impianti tecnologici, di sicurezza, antincendio e climatizzazione installati presso il Polo Culturale e dell’Alta Formazione.
L’affidamento del servizio potrà essere effettuato per ragioni di interesse pubblico anche nelle more della stipula del contratto, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Gli impianti consegnati e gli spazi oggetto del servizio dovranno essere riconsegnati alla scadenza contrattuale.
Almeno quindici (15) giorni prima della riconsegna degli impianti e degli spazi consegnati, sarà eseguita, alla presenza di personale del Servizio Affari Generali e dell’Impresa appaltatrice, una verifica dello stato di conservazione degli immobili e una prova di funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti che dovranno risultare perfettamente funzionanti; sarà tenuto conto del normale deterioramento dovuto all’uso relativamente ad una accurata ed efficiente manutenzione ordinaria eseguita dall’Impresa aggiudicataria.
Art. 10 Inadempienze e penalità
L’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente Capitolato, degli altri atti di gara e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.
Le inadempienze contrattuali a cui conseguirà l’applicazione delle penali vengono di seguito elencate in maniera esemplificativa:
− mancato aggiornamento delle presenze nel coworking con particolare riferimento alla attività di tenuta del calendario delle prenotazioni di postazioni e spazi comuni sia dei coworker permanent che temporany;
− inottemperanza delle direttive impartite dall’Ente circa l’eliminazione di disfunzione e difformità rilevate in sede di verifica ex art. 12 del presente Capitolato;
− mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
− arbitrario abbandono, da parte dell’Affidatario, degli spazi concessi;
− grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente Capitolato;
− alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazione di uso degli spazi concessi;
− mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest’ultima quando dovute);
− mancato perseguimento delle finalità proprie del servizio di coworking;
− frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
− danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
− gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
Per ognuna di tali inadempienze si applica una penale pari a € 50,00.
L’applicazione delle penali non preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte della Stazione appaltante anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
L’Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione del contratto e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Qualora l’Amministrazione Comunale:
− valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dal concessionario, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni;
− ritenga insufficienti gli elementi presentati a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dal concessionario, comunicherà l’ammontare della penale e la modalità di versamento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione della quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 11 Risoluzione del contratto
L'Amministrazione Comunale di Sanluri si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata.
Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto:
− inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
− commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
Qualora venga riscontrato l’insorgere di una delle cause di cui sopra, l’Amministrazione Comunale procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del concessionario con l’invito a produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della notifica.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Art. 12 Verifica gestionale
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal Concessionario ai principi della Concessione del servizio di realizzazione, affidamento e gestione del Progetto Coworking del Comune di Sanluri e all’osservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.
L’Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione del servizio, di verificare l’andamento dello stesso, verificarne le condizioni di manutenzione degli spazi concessi, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo.
E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione Comunale osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.
L’Amministrazione Comunale (a cura degli Uffici del Servizio Affari Generali) e il Concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo del servizio.
Art. 13 Responsabilità v/terzi
Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, all’osservanza delle disposizioni contenute nella normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Prima della stipula del contratto di appalto il concessionario dovrà provvedere a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso degli spazi e dalla gestione del servizio
di coworking concesso dall’Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e comunque non inferiore
ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).
Il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.
A tal fine il concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile v/terzi e prestatori di lavoro, che preveda:
a. Sezione Responsabilità civile verso terzi (RCT)
a) oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante dalla gestione e dall'uso degli spazi e dalla gestione del servizio di coworking
b) massimale minimo di garanzia: € 1.000.000,00 unico, fermo restando la responsabilità dell’Affidatario per danni eccedenti tale massimale.
b. Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro
a) massimali minimi: € 1.000.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 500.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità dell’Affidatario per danni eccedenti tali massimali.
La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario, con la sottoscrizione del Contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le parti danno atto che le transazioni della Concessione dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A.
Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, dal quale effettuerà i relativi pagamenti, e le generalità delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
Art. 15 Disposizioni generali e finali
Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal Contratto di concessione.
Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario.
Art. 16 Spese di contratto
Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico del Concessionario.
Agli effetti della registrazione si richiede l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131 e ss.mm.ii.
Art. 17 Controversie
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della concessione, non darà mai diritto all’Impresa concessionaria di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.
Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell’esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.
Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all’accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari, con sede in Xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxx – Tel 000 000000, fax 000 00000000.
Art. 18 Tutela della riservatezza
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Concessionario tratta i dati raccolti al solo fine dell’esecuzione della concessione e, comunque, in applicazione della predetta legge.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Concessionario è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della citata legge.
Art. 19 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 20 Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento
Responsabile del Servizio: Dr. Xxxxx Xxxxx
tel. 000 0000000 fax 000 0000000 – e-mail: xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Responsabile del Procedimento: Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
tel. 000 0000000 fax 000 0000000 – e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Sanluri, 16.02.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Dr. Xxxxx Xxxxx |