COLLABORAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE METROPOLITANA
Accordo attuativo della
Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli
Comuni dell'area bolognese
COLLABORAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE METROPOLITANA
Richiamati:
🟃 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
🟃 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
🟃 lo Statuto della Città metropolitana di Bologna
🟃 la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese
🟃 la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
🟃 La Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”
Considerato in particolare che:
La Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di “...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali… ”.
La Legge 150/2000, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e all'articolo 1, commi 4 e 5, prevede che, tra le altre, sono considerate tali:
🟃 l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
🟃 la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
🟃 illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
🟃 illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
🟃 favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
🟃 promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
🟃 favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
🟃 promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:
🟃 all'articolo 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni. Promuove il principio di partecipazione dei cittadini
e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, anche al fine di valorizzarne i saperi e le risorse. Garantisce la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia...”.
🟃 agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
🟃 all'articolo 8 in tema di trasparenza e legalità che: “La Città metropolitana riconosce la trasparenza quale principio fondamentale della propria attività amministrativa. La Città metropolitana assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, i diritti dei cittadini alla trasparenza e alla conoscibilità dei documenti e delle informazioni in suo possesso.
🟃 all'articolo 9, specificamente in tema di comunicazione, che: “La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati”.
🟃 All'articolo 18 che “...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...”.
Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana, oppure quest'ultima può avvalersi degli Uffici di Comuni o Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito dell'E-government metropolitano specificamente “la comunicazione” istituzionale.
In attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R. Er 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” all'art. 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge
n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione
1approvata dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 20 del 27.05.2015 e dal Comune di Bologna con Delibera del Consiglio Comunale OdG n. 305 del 05/10/2015
europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.
Valutata la necessità di avviare un percorso progressivo e modulare di carattere sperimentale, improntato fin da subito a realizzare a livello metropolitano un coordinamento previsto inizialmente fra la Città metropolitana di Bologna e il Comune capoluogo, delle attività di comunicazione istituzionale, rivolte ai cittadini, alle collettività e agli altri enti, attraverso forme organizzative flessibili e da estendere successivamente alle adesioni volontarie degli altri enti locali interessati,
La Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna convengono quanto segue:
Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo
1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna (d'ora innanzi le parti) perseguono il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di comunicazione e informazione istituzionale a livello metropolitano come definite dalla L.150/2000.
2. Le parti concordano di avviare un percorso di miglioramento del rapporto fra istituzioni e cittadini attraverso strategie comunicative condivise per la qualità, la congruenza e la diffusione capillare delle informazioni istituzionali e di servizio.
3. Oggetto del presente accordo è l'avvio di una collaborazione fra gli uffici specialistici competenti in materia di comunicazione e informazione.
4. Le parti concordano inoltre di avviare un approfondimento tecnico finalizzato ad evolvere la collaborazione nei modi stabiliti dall'articolo 3 e a rendere un servizio comune agli altri enti locali dell'area metropolitana interessati.
Articolo 2 - Collaborazione funzionale a livello metropolitano per il coordinamento delle attività di comunicazione
1. La collaborazione non strutturata di carattere funzionale - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Convenzione quadro citata in premessa - avviene mediante la collaborazione tra le unità organizzative competenti nei rispettivi enti, su obiettivi e iniziative specifiche condivise, preservando le singole individualità e autonomie. In particolare per lo svolgimento in modo coordinato delle seguenti funzioni:
• produzione e condivisione di contenuti multimediali (testi, foto, video);
• attività di ufficio stampa (rapporti con le redazioni, organizzazione conferenze stampa e redazione comunicati stampa);
• comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa con particolare riferimento al web;
• elaborazione di campagne di comunicazione su progetti comuni;
2. Le parti concordano di finalizzare la presente collaborazione anche alla realizzazione di una strategia di comunicazione coordinata e di incontri formativi e di aggiornamento professionale. Le parti intendono altresì razionalizzare,
semplificare, armonizzare ed ove possibile unificare le procedure amministrative inerenti le funzioni di comunicazione e informazione.
Articolo 3 - Evoluzione della collaborazione
1. Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo possa evolvere - in base a specifica integrazione - in ufficio comune o in altre forme strutturate di collaborazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, attraverso il conferimento, anche temporaneo, di unità di personale in dotazione presso i rispettivi enti.
2. Le parti si impegnano ad effettuare nell'ambito dell'attuale forma di collaborazione uno studio di fattibilità ed avviare la progettazione di un ufficio comune finalizzato a rendere specifici servizi in materia di comunicazione agli enti locali interessati e, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, alla futura messa in rete di alcuni strumenti (abbonamenti a quotidiani, rassegna stampa, agenzie...).
3. Tale ufficio potrà porre in essere i seguenti servizi:
-supporto tecnico alle attività degli uffici stampa o altri uffici adibiti alla medesima funzione;
-supporto tecnico alla redazione e allo sviluppo dei Siti istituzionali anche in relazione agli obblighi normativi in materia di trasparenza amministrativa.
4. Le Unioni di comuni ed i Comuni singoli non associati potranno avvalersi di tali servizi mediante adesioni anche in tempi successivi all'accordo integrato nei modi previsti dal comma 1 .
5. Gli enti locali interessati possono individuare ulteriori dipendenti dei loro organici da assegnare all'espletamento delle attività e dei servizi resi dall'ufficio comune in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza maturata.
Articolo 4 - Risorse finanziarie, umane e strumentali
1. La presente collaborazione fra le parti non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti.
2. Con il presente accordo le parti intendono effettuare una condivisione delle professionalità presenti nei due enti e delle risorse strumentali disponibili per una gestione massimamente economica ed efficace delle funzioni assegnate. Le parti, con individuano con successivo atto i dipendenti dei rispettivi enti dotati delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'accordo stabilendo i reciproci obblighi e garanzie; i dipendenti rimangono collocati nei diversi uffici come previsto dal modello organizzativo esistente nei rispettivi enti.
3. Le parti con l'atto di cui al comma precedente individuano un referente unico per le attività oggetto della presente collaborazione fra i propri dirigenti/funzionari in base alla professionalità posseduta. Il referente è competente all'attuazione del presente accordo e alla direzione operativa delle attività in esso previste.
4. In caso di sviluppo del presente accordo nei modi stabiliti dall'articolo 3, i costi relativi al mantenimento e allo sviluppo dei servizi sono a carico degli enti aderenti. In tal casi gli enti aderenti provvedono al finanziamento delle spese sostenute e rendicontate annualmente, mediante un contributo forfettario annuale come specificamente e successivamente previsto in apposito atto.
Articolo 5 - Durata dell'accordo e recesso
1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di
sottoscrizione della stessa. E' possibile il rinnovo per un altro mandato di comune accordo fra le parti.
2. E' ammesso il recesso da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta .
Articolo 6 - Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.
Art. 7 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano e dal Consiglio Comunale del Comune di Bologna.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti2.
Bologna, 30 giugno 2016
per la Città metropolitana di Bologna - il Vice Sindaco metropolitano - Xxxxxxx Xxxxx per il Comune di Bologna - Il Sindaco - Xxxxxxxx Xxxxxx
2 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente