VISTA
Azienda Ospedaliera Santa Xxxxx – Terni
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 0000944 del 09/11/2020
OGGETTO:
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CONTRATTO PONTE - PROVVEDIMENTI
VISTA
Proposta n. 0000532 del 29/10/2020 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):98ca38945eba8023a372514abe2c3315bbfe58f99a26a595b22fd784f41b9eb0 firmata digitalmente da:
Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Parere: FAVOREVOLE
Xxxxxxx Xxxxxxx
IL DIRETTORE SANITARIO Parere: FAVOREVOLE
Xxxxxx Xxxxxxxx
DELIBERA
Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Premesso:
- Che con Deliberazione del D.G. n. 156 del 25.03.2013 Questa Azienda ha aderito alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2” relativa alla gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale previo accordo tra l’Azienda e la Cofely Italia Spa (ora Engie Servizi Spa) sottoscritto in data 08.03.2013 – per la durata di anni 7 a decorrere dal 16.04.2013 (giorno successivo alla data di scadenza della stagione termica 20122013) sino al 15.04.2020;
- Che in data 15.04.2020 è scaduto il suddetto contratto e, pertanto - non potendo interromperne l’erogazione, in quanto prestazione essenziale per garantire la continuità assistenziale, rispondendo al preciso intento di garantire l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico - con comunicazione di non interruzione del servizio del 15.04.2020 e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 356 del 30/04/2020 è stato disposto di espletare la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett c) del D.lgs n. 50/2016 e procedere alla stipula del “Contratto ponte” con l’attuale Fornitore Società Engie Servizi Spa, dal 16.04.2020 al 15.04.2021 per l’esecuzione dei servizi inizialmente affidati con Deliberazione del
D.G. n. 156/2013, per l’importo presunto €. 2.518.817,84, oltre IVA come per legge, secondo lo schema di contratto ivi approvato e prevedendo la facoltà di risoluzione anticipata nel caso in cui le procedure di gara regionale o le Convenzioni Consip si fossero rese disponibili prima del 15.04.2021, in quanto non attive alla data della suddetta delibera;
Preso atto:
- della negoziazione intervenuta tra l’Azienda Ospedaliera e il Fornitore mediante pec prot. n. 26352 del 30.04.2020 e pec prot. n. 27608 del 07.05.2020 a seguito della quale sono state riviste al ribasso alcune delle partite economiche e delle obbligazioni di cui al precedente contratto, permanendo in vigore i principi della spirata convenzione. Le nuove condizioni contrattuali restano disciplinate dal nuovo rapporto contrattuale senza alcun rinvio di qualsivoglia tipo alle previsioni e/o alla contabilità afferenti la Convenzione CONSIP S.I.E. 2 – Lotto n. 6 – O.P.F. prot. n. 5244 del 08/03/2013;
- della nota del Fornitore del 02.09.2020 con cui lo stesso ha comunicato gli importi stimati relativi ai vari servizi ricompresi nello stipulando “Contratto Ponte” per l’importo complessivo di €. 2.406.281,60 oltre IVA come per legge, modificando l’importo presunto di cui alla precedente Delibera n. 356/2020 e i sub-importi relativi alle varie partite economiche afferenti le obbligazioni ivi dedotte, ulteriormente rimodulati in sede di ulteriore negoziazione del 23.10.2020 per l’importo complessivo stimato di €. 2.545.875,60, oltre Iva come per legge;
Considerato:
- che la negoziazione ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 intervenuta tra il Fornitore e l’Azienda Ospedaliera ha apportato modifiche al ribasso agli elementi economici e alle obbligazioni rispetto allo schema di contratto approvato con la Delibera n. 356/2020;
Preso atto:
- che presso Consip Spa in data 28/10/2020 è stata attivata la Convenzione avente ad oggetto: “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2 - Convenzione per l’affidamento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle strutture edili, la fornitura dei vettori energetici, l’implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei sistemi edificio/impianto in uso alle Amministrazioni Sanitarie” che comprende anche il “Servizio energia per gli Impianti di climatizzazione Invernale” di che trattasi;
Ritenuto:
- pertanto opportuno - in attesa dell’adesione alla predetta Convenzione, al fine di consentire la prosecuzione dei servizi essenziali di gestione e manutenzione degli impianti presso l’Azienda
Ospedaliera S. Xxxxx di Terni - procedere alla stipula del “Contratto Ponte” per il prosieguo della fornitura del “Servizio Integrato Energia 2” relativo alla “gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale” con l’attuale Fornitore per l’importo complessivo stimato di €. 2.545.875,60, oltre Iva come per legge, alle condizioni economiche e contrattuali di cui al novato schema di contratto che, unito al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale, sino al 15/04/2021, fatta salva la risoluzione anticipata nel caso in cui l’adesione alla Convenzione Consip Spa attualmente in corso si perfezionasse prima;
Si attesta che:
- l’importo presunto della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € € 2.545.875,60 oltre IVA (= € 3.105.968,23 IVA compresa), di cui l’importo pari ad € 1.696.675,45 IVA compresa – per il periodo aprile - dicembre 2020 – viene finanziato nel Bilancio 2020 CdR AZ20-Q010 come di seguito specificato:
Conto Xx.Xx. 260020010 rigo 070 Prenotazione Fondi n. 200010177 € 93.313,80
Conto Xx.Xx. 470010020 rigo 009 Prenotazione Fondi n. 200010177 € 955.945,21
Conto Xx.Xx. 470040020 rigo 003 Prenotazione Fondi n. 200010177 € 617.000,00
Conto Xx.Xx. 470040020 rigo 004 Prenotazione fondi n. 200010177 € 30.416,44 Per quanto sopra esposto e considerato e vista la normativa vigente.
SI PROPONE DI DELIBERARE
1) di prendere atto, per le ragioni rappresentate in premessa, che si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un Contratto “ponte” con l’attuale Fornitore Società Engie Servizi SpA per l’esecuzione del servizio relativo alla “gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale”, precedentemente affidati con Deliberazione del Direttore Generale n. 156 del 25.03.2013, per l’importo complessivo di
€. 2.545.875,60, oltre Iva come per legge;
2) di dare atto che lo stipulando contratto avverrà agli stessi patti e condizioni dell’originaria Convenzione, salvo quanto specificamente concordato in sede di negoziazione ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 i cui elementi essenziali sono riportati nel nuovo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lett. “A” quale parte integrante e sostanziale, dal 16.04.2020 al 15/4/2021 o minor periodo nel caso in cui l’adesione alla Convenzioni Consip Spa attualmente in corso si perfezionasse prima;
3) di prendere atto che l’importo presunto della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad
€ € 2.545.875,60 oltre IVA (= € 3.105.968,23 IVA compresa), di cui l’importo pari ad € 1.696.675,45 IVA compresa – per il periodo aprile - dicembre 2020 – viene finanziato nel Bilancio 2020 CdR AZ20-Q010 come di seguito specificato:
Conto Xx.Xx. 260020010 rigo 070 Prenotazione Fondi n. 200010177 € 93.313,80
Conto Xx.Xx. 470010020 rigo 009 Prenotazione Fondi n. 200010177 € 955.945,21
Conto Xx.Xx. 470040020 rigo 003 Prenotazione Fondi n. 200010177 € 617.000,00
Conto Xx.Xx. 470040020 rigo 004 Prenotazione fondi n. 200010177 € 30.416,44
4) di confermare, nelle more della riorganizzazione di tutti gli incarichi afferenti alla S.C., l’incarico di responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 al P.I. Xxxxx Xxxxxxxxxx e di Direttore dell’esecuzione del contratto a Xxxxxx Xxxxxxxx, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
L’Istruttore
D.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx
S.C. TECNICOPATRIMONIALE IL DIRIGENTE f.f.
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA XXXXX DI TERNI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER IL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA – S.I.E. 2 – CONTRATTO PONTE
TRA
L’Azienda Ospedaliera X. Xxxxx con sede in Terni, Via Tristano di Xxxxxxxxxx, n. 1 - codice fiscale 0067970553, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Taranto il 16/11/1974, che interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Azienda Ospedaliera X. Xxxxx, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione appaltante”;
E
La Società ENGIE SERVIZI SPA in persona del Procuratore Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Fabriano (AN) il 26.11.1977, giusta procura di cui all’atto a rogito del Notaio Dott. Luigi La Gioia in Roma in data 30 luglio 2019, rep.
n. 95.905, racc. n. 27512, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0 il 31 luglio 2019 al n. 10918 serie 1T, della ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 31, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Roma dal 18.10.1985 con il seguente numero di codice fiscale e Partita IVA 01698911003 e numero di iscrizione REA 597554 di seguito denominata semplicemente “Fornitore”.
PREMESSO
- Che con Deliberazione del D.G. n. 156 del 25.03.2013 l’Azienda Ospedaliera S. Xxxxx di Terni ha aderito alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2” relativa alla “gestione del calore ed alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale” previo accordo tra l’Azienda e la Società Cofely Italia Spa (ora Engie Servizi Spa) sottoscritto in data 08.03.2013 – per la durata di anni 7 a decorrere dal 16.04.2013 (giorno successivo alla data di scadenza della stagione termica 2012-2013) sino al 15.04.2020;
- che, ad oggi, presso Consip Spa non risulta attiva nessuna iniziativa accessibile per la quale è possibile aderire in Convenzione per lo svolgimento dei servizi afferenti o analoghi al S.I.E. 2; né, risulta in corso alcuna procedura di gara presso la C.R.A.S. dell’Umbria, avente ad oggetto forniture comparabili con quella in questione;
- che in attesa dell’esperimento delle suddette procedure di gara, necessita acquisire la fornitura dei servizi afferenti il Servizio Integrato Energia, necessaria all’attività di questa Azienda Ospedaliera;
- che la Circolare del MEF n. 20518 del 19 febbraio 2016 autorizza le Amministrazioni Sanitarie – nelle more delle procedure centralizzate – a stipulare “contratti ponte” previa negoziazione senza pubblica gara, a norma dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs n. 50/2016 e che tale procedura è, tra l’altro, espressamente prevista anche dalle recenti Ordinanze della Protezione Civile e dalla Commissione Europea per l’approvvigionamento di beni e servizi necessari a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, essendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti strettamente funzionale al corretto funzionamento della struttura ospedaliera;
- che al fine di consentire la prosecuzione dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti presso l’Azienda Ospedaliera S. Xxxxx di Terni, riconducibili a quelli precedentemente summenzionati, si rende necessario
procedere ad un Contratto Ponte con l’attuale Assuntore del Servizio Energia
2 di Consip, la Engie Servizi SpA, a decorrere dal 16.04.2020 sino al 15/04/2021 o minor periodo qualora le procedure di gara regionale o la Convenzione CONSIP dovessero rendersi prima disponibili;
- che con comunicazione di non interruzione del servizio del 15.04.2020 e con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 356 del 30/04/2020 è stato disposto di procedere alla stipula del “Contratto ponte” con l’attuale Fornitore Società Engie Servizi Spa, dal 16.04.2020 al 15.04.2021 per l’esecuzione dei servizi precedentemente affidati con Deliberazione del D.G. n. 156 del 25.03.2013, agli stessi patti e condizioni dell’originaria Convenzione, salvo quanto specificatamente concordato nello schema di contratto ponte allegato alla citata delibera, per l’importo presunto
€. 2.518.817,84, oltre IVA come per legge;
- che con la medesima Deliberazione n. 356/2020 è stata altresì prevista la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto nel caso in cui le procedure di gara regionale o le Convenzioni Consip dovessero rendersi disponibili prima del 15.04.2021;
- che in data 07/08/2020 è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) al fine di ottenere il rilascio del certificato di informazione antimafia e che, essendo decorso il termine di 30 giorni da tale consultazione senza alcun riscontro, si procede comunque alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs n. 159/2011, sotto condizione risolutiva recedendo dal presente contratto nell’ipotesi in cui questa si verifichi, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dal verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 07/09/2020, con la conseguente efficacia della suddetta Delibera n. 356/2020, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. …. del… , è stato preso atto della negoziazione ex art. 63, comma 2, lett.
c) del D.lgs n. 50/2016 intervenuta tra il Fornitore e l’Azienda ha apportato modifiche agli elementi economici e alle obbligazioni rispetto allo schema di contratto approvato con la Delibera n. 356/2020 e approvato il novato schema di contratto, nonchè disposto di addivenire alla formale sottoscrizione del presente “Contratto ponte”;
- che l’impresa appaltatrice ha costituito le prescritte garanzie ai sensi di legge,
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1- Oggetto del contratto
La Stazione appaltante affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, il “Servizio Integrato Energia 2 – S.I.E. 2 – relativo alla gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale”, agli stessi patti e condizioni dell’originaria Convenzione, salvo quanto specificatamente concordato nell’Allegato “A”
alla Delibera di affidamento n. 356/2020 qui richiamata come riportato negli articoli seguenti.
Il Fornitore si impegna ad eseguire gli interventi di cui alla fornitura in questione in conformità al Capitolato Tecnico già definito nella Convenzione per l’affidamento del servizio integrato energia scaduto in data 15.04.2020 stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000.
Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 8296333E8F;
Art. 2 – Durata e modalità di esercizio dell’affidamento
Il presente affidamento è decorso dal 16.04.2020 e terminerà il 15.04.2021, in esecuzione alla comunicazione di non interruzione del servizio del 15.04.2020 ed alle Delibere n. 356 del 30.04.2020 e n. ….. del ,
Id Edificio | Comune | Indirizzo | Destinazione d’uso edificio | Volume lordo riscaldato [m3] | Temperatura di riferimento [°C] |
1-A | TERNI | Via Tristano di Joannuccio | EDIFICIO PRINCIPALE | 157.126,74 | 22 |
1-A | TERNI | Via Tristano di Joannuccio | POLIAMBULATORI | 3.882,05 | 22 |
1-A | TERNI | Via Tristano di Joannuccio | SALA CONFERENZE | 2.872,95 | 22 |
2.1 - Identificazione dell'unità di gestione, consistenza, parametri di gestione La tabella che segue riassume le unità di gestione e dei relativi servizi richiesti
1-A | TERNI | Via Tristano di Joannuccio | EX UNIVERSITÀ – UFFICI AMMINISTRATIVI | 14.983,46 | 22 |
1-A | TERNI | Via Tristano di Xxxxxxxxxx | ONCOLOGIA DIALISI MALATTIE INFETTIVE NEUROLOGIA | 13.324,38 | 22 |
1-A | TERNI | Via Tristano di Joannuccio | OBITORIO MEDICINA LEGALE SERT PATOLOGIA MEDICA | 5.819,40 | 22 |
1-A | TERNI | Via Tristano di Joannuccio | NEUROFISIOPATOLOGIA | 4.562,61 | 22 |
1-A | TERNI | Via Tristano di Xxxxxxxxxx | PRONTO SOCCORSO DEU NUOVE SALE OPERATORIE | 26.019,44 | 22 |
2-B | TERNI | Via Mazzieri 3 | Facoltà di Medicina EDIFICIO – A - AULE | 10.959,50 | 20 |
2-B | TERNI | Xxx Xxxxxxxx 0 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxx XXXXXXXX - X - CORPO CENTRALE | 11.725,40 | 20 |
2-B | TERNI | Via Mazzieri 3 | Facoltà di Medicina EDIFICIO – C- LABORATORI | 15.649,00 | 20 |
L'Azienda Ospedaliera utilizzerà il servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione (gruppi frigo, unità di trattamento aria e condizionatori autonomi) quale parte integrante della presente convenzione.
Art. 3 – Importo del contratto
L’importo contrattuale stimato ammonta a complessivi €. 2.545.875,60
(diconsi euro
N. | PRESTAZIONE | IMPORTO |
1 | Servizio Energia | €. 1.300.000,00 |
2 | Fornitura Energia Elettrica (importo decurtato del canone per il noleggio del trigeneratore pari ad €. 256.786,33) | €. 1.100.000,00 |
3 | Fornitura Vapore + ACS | €. 35.000,00 |
Duemilionicinquecentoquarantacinquemilaottocentosettantacinque/60) oltre IVA come per legge, come di seguito dettagliato:
4 | Manutenzione ordinaria Via Xxxxxxx (suore) | €. 3.500,00 |
5 | Manutenzione Gruppi Frigo | €.39.502,51 |
6 | Manutenzione UTA | €. 6.244,37 |
7 | Manutenzione idrico-sanitario con presidio | €. 61.628,72 |
8 | TOTALE | €. 2.545.875,60 |
Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica:
CIG: 8296333E8F
N. Ordine: …………..
Codice IPA: UFTN8V
Art. 4 - Lavori in franchigia
Il canone annuo complessivo include la quota della franchigia contrattuale del 10% dell’importo a consuntivo del Servizio Energia.
Le opere realizzate utilizzando la franchigia contrattuale, saranno contabilizzate utilizzando il prezziario regione Umbria in vigore alla data di emissione del preventivo di spesa applicando lo sconto del 10%.
Qualora non sia possibile l'emissione di un preventivo di spesa con l'utilizzo del prezziario regione Umbria, la società applicherà uno sconto del 10% sui listini dei componenti tecnologici utilizzati, la tariffa oraria applicata alla manodopera sarà quella del prezziario regione Umbria in riferimento alla tipologia ed alla maestranza della manodopera utilizzata.
Art. 5 - Servizi aggiuntivi
5.1 manutenzione impianto idrico sanitario
La società si impegna ad erogare il servizio di conduzione di manutenzione ordinaria, programmata e conservativa degli impianti idrico sanitari.
Dal Lunedì al Venerdì | Sabato |
8-13 / 14-16 | 8-13 |
In particolare sarà utilizzato un tecnico (idraulico IV livello) dedicato che rispetterà il seguente calendario orario:
sarà inoltre garantita una reperibilità 24/24 per 365 giorni con tempi di intervento dalla chiamata di massimo un'ora.
Tale servizio non include le operazioni:
• di fornitura di materiali e componenti tecnologici;
• manodopera necessaria per l'esecuzione degli interventi richiesti al di fuori dell'orario pattuito.
Eventuali opere di manutenzione straordinaria, fornitura di materiali o nuove lavorazioni potranno essere affidate dal committente alla società dopo un'attenta analisi del preventivo di spesa che la società elaborerà con l’utilizzo del prezziario regione Umbria in vigore alla data di emissione del preventivo di spesa, applicando lo sconto del 10%, o con preventivo analitico.
L'autorizzazione all'esecuzione di lavori straordinari avverrà tramite appositi ordinativi emessi dal committente a favore della società. Oppure vista la criticità degli ambienti degli impianti per lavori straordinari urgenti disconoscenza sicura attivare il servizio anche tramite comunicazione a mezzo mail,
L’importo annuo per i servizi ora descritti è di € 61.628,72 più IVA. Qualora si dovessero verificare casi di mancato rispetto dell'orario di presidio o delle condizioni di intervento sopra stabilite, l'Azienda Ospedaliera - previa formale contestazione per inadempienza - applicherà
una penale di euro 300 per ciascuna inadempienza e, comunque, in misura complessivamente non superiore al 10% dell'importo annuo per il servizio sopraindicato.
Resta ferma in ogni caso la risarcibilità del maggior danno.
La fatturazione dei canoni manutentivi avverrà su base bimestrale a partire dalla data di attivazione della convenzione.
5.2 servizio di produzione vapore per UTA, S.O., DEU, sterilizzazione, cucina e post riscaldo Facoltà di medicina
Per la produzione del Vapore non utilizzato per il servizio di riscaldamento nel periodo invernale, l'Azienda Ospedaliera di Terni riconoscerà alla società le spese riguardanti la produzione di vapore per post riscaldamento UTA, sale operatorie, Deu, sterilizzazioni, cucina ad un valore unitario di euro/MWht 58,51 oltre IVA.
Il vapore utilizzato per altri usi non sopra menzionati è compreso nella quota del servizio Energia.
Il vapore per tutte le UTA del presidio ospedaliero dovrà essere garantito 24 ore per tutta la durata della convenzione l'anno sugli impianti esistenti.
La determinazione dei MWh sarà effettuata sulla base dei Kg di vapore effettivamente prodotti, e presi in contraddittorio, moltiplicati per il contenuto entalpico dello stesso ed un rendimento dell'impianto pari a 0,8.
Il valore anno stimato è di euro 35.000,00 + IVA e desunto da un consumo di energia pari a circa 600 MWh/anno. L’importo annuo del servizio risulterà dalla effettiva lettura di idonei misuratori di energia.
Il valore annuo stimato per il post riscaldo della facoltà di medicina verrà contabilizzato in base MWh misurati dai contatori installati con letture in
contraddittorio ad inizio e fine stagione estiva e moltiplicati per il valore unitario €/MWh 80,6 oltre IVA.
I corrispettivi unitari dei MWh del Servizio Produzione Vapore per UTA, S.O., DEU, sterilizzazione, cucina ed altri usi saranno legati alla variazione del prezzo del gas metano.
La fatturazione dei canoni avverrà su base bimestrale a partire dalla data di attivazione della convenzione.
5.3 gestione della macchina trigenerativa e fornitura di energia elettrica Con il presente accordo si conferma quando definito nella precedente pattuizione, salvo alcuni aggiornamenti che saranno illustrati di seguito, pertanto la società continuerà a tenere la totale gestione della macchina cogenerativa, attualmente installata, curandone anche la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il mantenimento in efficienza della stessa.
L'Azienda Ospedaliera di Terni a fronte del servizio reso, si impegna all'acquisto dell'energia elettrica prodotta dal cogeneratore al prezzo pari alla media delle tariffe per fascia altre utenze in media tensione stabilito nelle convenzioni Consip energia elettrica vigente nel periodo di erogazione scontata del 10% per la sola quota energia (materia prima).
Quale servizio aggiuntivo la società si impegna a divenire per l'Azienda Ospedaliera l'unico interlocutore anche per la restante quota di energia elettrica non prodotta dalla macchina cogenerativa e necessaria al buon funzionamento del presidio ospedaliero.
Per l'energia elettrica acquistata direttamente dalla rete e ceduta all'Azienda Ospedaliera, la stessa pagherà un prezzo pari alla media delle tariffe per
fascia altre utenze in media tensione della convenzione Consip energia elettrica vigente nel periodo di erogazione senza alcun sconto.
L'Azienda Ospedaliera riconoscerà gli incrementi, e/o i decrementi, dovuti alla variabilità del costo dell'energia elettrica a seguito della fluttuazione delle materie prime o del mutato quadro impositivo; inoltre saranno riconosciuti i maggiori consumi dovuti alla variabilità di utilizzo delle utenze elettriche alimentate dai punti di consegna e/o dai futuri ampliamenti dei carichi elettrici collegati alla rete elettrica dell'ospedale.
In particolare la società continuerà a mantenere in carico il POD per l'alimentazione elettrica dell'ospedale di Terni, garantendo la fornitura di energia elettrica anche per la quota non prodotta direttamente dal cogeneratore.
Rimarranno in carico all'Azienda Ospedaliera, la manutenzione delle cabine elettriche e degli impianti elettrici del presidio ospedaliero, Oltre agli eventuali oneri derivanti dagli adeguamenti degli stessi per variazione del quadro normativo nazionale o prescrizioni degli enti preposti.
Sulla base dei dati di consumo consolidati nel tempo è possibile stabilire il fabbisogno totale annuale dell'Azienda Ospedaliera di Terni è la quota di energia elettrica autoprodotta dal cogeneratore nell'arco di funzionamento stimato pari a 6200 ore annue.
energia autoprodotta dal cogeneratore | energia acquistata in rete | energia totale |
7.100.000,00 KWh | 3.400.000,00 KWh | 10.500.000, KWh |
l'orario di funzionamento stimato per il trigeneratore quale sorgente di energia elettrica risulta corrispondente al 70% del fabbisogno annuale dell'Azienda Ospedaliera come evidenziato nella tabella seguente:
I 7.100.000,00 KWh rappresentano l'energia minima che la società garantirà all'Azienda Ospedaliera di Terni a prezzo agevolato la fatturazione inerente la vendita di energia elettrica sia essa consumata dalla rete che prodotta dal trigeneratore verrà fatturata bimestralmente a far data dall’attivazione del presente accordo.
L'energia termica prodotta dalla macchina rimarrà a beneficio della società. Il combustibile utilizzato dal cogeneratore rimarrà totalmente in carico alla società.
Art. 6- Canone noleggio del trigeneratore e altri oneri connessi
Essendo la macchina trigenerativa di proprietà dell'Azienda Ospedaliera, la società riconoscerà all'amministrazione un canone omnicomprensivo di
€ 256.786,33 annui.
Il canone sarà corrisposto con cadenza bimestrale e compensabile con i canoni dei servizi aggiuntivi indicati al precedente art. 5.
Gli oneri per il servizio di trasmissione non verranno applicati alla quota di energia elettrica prodotta dal trigeneratore.
Non sarà fatturato all’Azienda Ospedaliera l'onere per i consumi elettrici intrinseci al trigeneratore per il suo funzionamento, in analogia a quanto stabilito per il combustibile.
Gli oneri di manutenzione del trigeneratore (49,42 €/h) e dell’Assorbitore (55,09 €/MWht) saranno a totale carico della società.
Analogamente non saranno addebitati all'Azienda Ospedaliera gli oneri relativi alla sostituzione dei filtri nelle unità di trattamento aria comprensivo del relativo smaltimento che rimarranno interamente a carico della società.
Art. 7- Oneri complessivi
Descrizione Importo | Importo |
servizio energia Uta gruppi frigo split | € 1.345.746,88 |
energia elettrica | € 1.100.000,00 |
manutenzione idrico-sanitario con presidio | € 61.628,72 |
vapore altri usi | € 35.000,00 |
Manutenzione ordinaria Via Xxxxxxx (suore) | € 3.500,00 |
totale anno | € 2.545.875,60 |
Sulla base delle considerazioni esposte nei punti precedenti la tabella che segue indica le somme da stanziare per il budget relativo all'applicazione della presente convenzione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Terni:
Art. 8 - Controlli e manutenzioni impianti
Per le attività di manutenzione e controllo si fa riferimento al precedente accordo che disciplina in maniera dettagliata questa materia mentre resta confermato che le prestazioni per eventuali manovre di sezionamento dell'impianto esistente sono comprese nel canone di conduzione degli impianti stessi.
Si specifica per le attività di pronto intervento il tempo massimo rispetto alle 2 ore previste in convenzione sarà ridotto del 50% sono compresi nella convenzione.
Per la manutenzione ordinaria dei generatori di calore a servizio delle sedi periferiche in locazione di via Xxxxxxx (suore), compresa la fornitura del combustibile, l’Azienda Ospedaliera di Terni riconoscerà alla società un importo pari a quello sostenuto da quest’ultima per l’acquisto del combustibile maggiorato del 25% a copertura degli oneri manutentivi.
Nell'ambito delle attività di manutenzione e controllo dovrà essere garantita dalla società una collaborazione nelle attività di prelievo di campioni a fini analitici per valutare la caratterizzazione chimico fisica e microbiologica delle acque in distribuzione nella rete idrica e dell'aria presente nelle sale operatorie quali indicatori del funzionamento delle UTA.
A tale riguardo dovrà essere predisposto dall’Azienda Ospedaliera di Terni un piano di campionamento per l’intero anno sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal servizio di igiene ospedaliera cui il personale della società dovrà fornire adeguata assistenza.
Art. 9 – Risoluzione anticipata
Nel caso in cui l’Azienda perfezionasse l’adesione alla Convenzione Consip attiva dal 28.10.2020, avente ad oggetto “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2 - Convenzione per l’affidamento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle strutture edili, la fornitura dei vettori energetici, l’implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei sistemi edificio/impianto in uso alle Amministrazioni Sanitarie”, che comprende anche il “Servizio energia per gli Impianti di climatizzazione Invernale” di che trattasi - prima della scadenza del
presente contratto, lo stesso sarà risolto anticipatamente mediante semplice
comunicazione scritta al Fornitore che non avrà null’altro a pretendere.
Art. 10 – Condizione risolutiva
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per effetto di sopravvenuta interdittiva antimafia, è previsto il recesso da parte dell’Azienda Ospedaliera dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.
Art. 11 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terni, presso la Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Terni, sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 0.
Art. 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore del Fornitore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti correnti dedicati – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui al precedente articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
e) le clausole di cui al presente comma devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di alcuna declaratoria.
Articolo 16 - Controversie.
Le eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare, saranno devolute al Tribunale di Terni.
Il Fornitore elegge domicilio in Terni, presso la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni.
Art. 19 - Polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.
Il Fornitore, in possesso del Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 ex art. 93, comma 7, del D.lgs n 50/2016, ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 69/02/803839501 del 10.09.2020 rilasciata dalla Società Amissima Assicurazioni Spa, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x. 000, per l'importo di euro 120.314,10 pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. n. 31/2018.
Art. 20. Obblighi assicurativi.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo e a tale scopo ha prodotto la polizza assicurativa n. IT0023428LI del 01.07.2020 emessa dalla XL Xxxxxx Serivices SE, Rappresentanza Generale per l’Italia in nome e per conto di XL Insurance Company SE, valevole sino al 01.07.2021 per un massimale pari ad €. 10.000.000,00
Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Tecnico già definito nella Convenzione per l’affidamento del servizio integrato energia scaduto in data 15.04.2020 stipulata ai sensi degli artt. 26 della legge n. 400/1999 e 58 della legge 388/2000;
b) la Convenzione di cui alla precedente lettera a);
c) le polizze di garanzia e assicurative di cui ai precedenti articoli 19 e 20;
d) il Patto di integrità ed il Codice Etico e di Comportamento Aziendale.
Art. 17 - Codice Etico e di Comportamento Aziendale
Il Fornitore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che è pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xx e che il predetto affidatario dichiara di conoscere e accettare. La violazione degli obblighi derivante dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o immagine all’Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa
istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera.
Art. 18 - Patto di Integrità
Il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione, ed alle altre sanzioni previste nel Patto di Integrità aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014. Inoltre, copia del Patto di Integrità, scaricabile dal sito aziendale all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, deve essere debitamente firmato dal Legale Rappresentante del concorrente.
Art. 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero 5 contrassegni telematici dell’importo di
€. 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
Il contratto si intende sottoscritto alla data in cui viene apposta l’ultima firma digitale. I relativi effetti giuridici decorreranno dalla trasmissione del presente contratto all’affidatario tramite p.e.c.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Atto informatico ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016, redatto in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale corrispondente a valida certificazione rilasciata da idoneo Ente Certificatore in conformità al disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come segue:
L’Azienda Ospedaliera X. Xxxxx xx Xxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx La Ditta Appaltatrice Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx