REGIONE UMBRIA
REGIONE UMBRIA
ACCORDO QUADRO PER L’ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020
PRESO ATTO
- del Dlgs 148/2015 e smi
- del D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6,
- del D.L. 2 Marzo 2020 n. 9,
- del D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- della Circolare INPS n. 38 del 12.03.2020
- del D.L17 Marzo 2020 n. 18
- del Messaggio INPS n. 1287 del 20-03-2020
Preso atto altresì che è in corso di emanazione il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il Ministero dell’Economia che ripartisce tra le regioni parte delle risorse previste all’articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
PREMESSO CHE
Al fine di ridurre gli impatti sui datori di lavoro e i lavoratori derivanti dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-2019 e dalle connesse ordinanze del Consiglio dei Ministri, è stato emanato il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18. La Regione Umbria e le parti sociali comparativamente più rappresentative procedono alla sottoscrizione del presente accordo che regola le modalità di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga (di seguito CIGD) di cui all’Art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
Dato atto che il DL 18/2020 al Titolo II, Capo I prevede
• All’art. 19 I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Detti periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
• All’art. 20. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
• All’art. 21. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19
per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
• I lavoratori destinatari delle norme di cui al capo I del DL 18/2020 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (anzianità di 90 giornate non richiesta).
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Cassa integrazione in deroga (CIGD)
La materia della cassa integrazione in deroga è normativamente disciplinata dal DL. 18/2020 e dalle relative disposizioni collegate emanate dal Ministero del Lavoro e da INPS, nonché dalle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali definite dal Dlgs 148/2015 e smi.
2. Dotazione finanziaria
Il DL 18/2020 prevede uno stanziamento a livello nazionale pari ad euro 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020; il riparto di tali risorse è operato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La Regione non può emettere provvedimenti concessori una volta raggiunto il tetto massimo delle risorse assegnate anche in via prospettica.
3. Ambito di applicazione della CIGD):
Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.lgs 148/2015 e smi così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020) relativamente alle unità locali/operative aventi sede in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste .
Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 a meno che non abbiano accesso agi stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l’operatività ovvero in ragione dell’esaurimento delle specifiche dotazioni finanziaria.
Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell’articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all’articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.
- Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero di occupati nell’unità locale richiedente) l’accesso alla CIGD è previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la
condivisione); l’esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni dall’invio non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali;
- Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, il contributo addizionale e la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
4. Lavoratori beneficiari di CIGD:
- Accedono all’ammortizzatore i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio, che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l’unità produttiva che fa richiesta di CIGD.
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga gli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all’art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo); possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o “nulla osta”) al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.
- In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l’ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale, possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri dipendenti. I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti dalla media delle 9 settimane precedenti il periodo richiesto dalla comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata.
5. Periodi fruibili
- Il periodo di CIGD che può essere richiesto è pari la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque non superiore a nove settimane (63 giornate) non antecedenti la data del 23.02.2020 e non successivi al 30.06.2020.
6. Modalità di richiesta:
- Presentazione ad ARPAL Umbria di una richiesta telematica per il tramite del sistema SARe, per ogni singola unità locale/operativa per periodi non antecedenti la data del 23.02.2020 e non successivi alla data del 30.06.2020 aventi una durata complessiva pari alla sospensione lavorativa e non superiore a 63 giornate (9 settimane). E’ possibile anche effettuare una unica richiesta telematica per più unità locali/operative riferite allo stesso datore di lavoro, qualora vi sia coincidenza del periodo richiesto. In ogni caso la richiesta non potrà essere presentata prima della data dell’inizio del periodo richiesto e oltre il 30.06.2020.
- Nella richiesta telematica oltre all’identificazione del periodo di utilizzo previsto è obbligatorio indicare per ogni singolo lavoratore inserito nella stessa l’orario contrattuale
settimanale al fine della determinazione del monte ore autorizzabile e del relativo impegno finanziario da comunicare ad INPS.
- Alla richiesta SARe è obbligatorio allegare in formato pdf:
- l’istanza, stampata dal sistema SARe debitamente firmata dal legale rappresentante o suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo, comprensiva di copia del documento di identità dello stesso (se trattasi di delegato: copia della delega e del documento del delegante e del delegato) e scannerizzata in formato pdf;
- nel caso il datore di lavoro occupi nel complesso più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero occupati nell’unità locale richiedente), l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale utilizzando i modelli resi disponibili nel sito di ARPAL Umbria, (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx- integrazione-in-deroga) – o in alternativa altri predisposti a livello nazionale - nei quali viene indicata la causale prevista dal DL 18/2020 “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevedendo espressamente quale modalità di erogazione del trattamento da parte dell’INPS a pagamento diretto e una validità temporale corrispondente al periodo indicato nell’istanza. Detto verbale, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro, può essere condiviso con OOSS anche per via telematica (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione); l’esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali, dando conto sul verbale stesso di tale “silenzio assenso”.
- autodichiarazione del numero di giornate previste nel caso di lavoratori intermittenti e agricoli e nel caso dei somministrati.
- Le dichiarazioni contenute nella istanza sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. Il Servizio Politiche integrate del Lavoro di ARPAL Umbria provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti nei termini e nelle modalità previste dalla normativa.
L’INVIO DELLA DOMANDA VIENE ASSOLTO CON LA SOLA TRASMISSIONE A MEZZO IL SISTEMA “SARe” CHE CONSENTE L’INSERIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – NON DOVRA’ ESSERE INVIATA NESSUNA PEC
- Il sistema SARe all’invio della domanda attribuisce un codice identificativo univoco progressivo che ne garantisce l’identificazione e l’ordinamento all’interno del gestionale dedicato che determina l’ordine di istruttoria, senza necessità di ulteriori protocollazioni nel rispetto delle previsioni dell’art. 22 del DL 18/2020.
- Le richieste telematiche potranno essere caricate nel sistema SARe a partire dalla data che sarà comunicata nel sito di ARPAL Umbria (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx) una volta emanato il DI di assegnazione delle risorse ed adeguato il sistema informativo sulla base di quanto previsto dal presente accordo e dalle circolari, comunicazioni o note esplicative del MLPS e di INPS da cui discendono anche le specifiche tecniche necessarie per la compilazione delle domande e la fruizione dei periodi.
7. Autorizzazioni.
- Le richieste complete saranno autorizzate da ARPAL Umbria secondo l’ordine SARe, identificato dalla data e dal codice attribuito dal sistema SARe che ne determina l’ordinamento nel gestionale dedicato nei limiti di capienza delle risorse assegnate. Il DL
18/2020 prevede che al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
- L’istruttoria delle domande comprende il controllo della presenza e della corretta compilazione dell’accordo sindacale se previsto (sopra a 5 dipendenti) e dell’istanza allegata alla domanda SARe. Qualora l’istruttoria ravvisi delle inesattezze e la necessità di integrazioni, esse sono operate mediante l’invio di una nuova domanda. Le domande presentante con informazioni incomplete o errate non saranno infatti autorizzate; il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione.
- L’istruttoria e l’autorizzazione sono a cura di ARPAL Umbria a cui ai sensi dell’art. 14 della LR 1/2018 è attribuita la competenza regionale.
- Le richieste autorizzate vengono inviate ad INPS in via telematica entro 48 ore dal provvedimento di autorizzazione assunto a completamento della fase istruttoria riportante il numero di decreto convenzionale “33193” individuato dalla nota INPS 1287/2020 o altro numero successivamente indicato.
- L’errata dichiarazione dei requisiti di cui sopra riscontrata a seguito di verifiche INPS, intervenute successivamente alla autorizzazione, comporterà l’automatico annullamento del provvedimento regionale.
8. Pagamento
- Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’art 44, comma 6-ter del D.lgs n. 148/2015.
- I datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare all’INPS i modelli SR41 per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIGD nei termini previsti dalla normativa nazionale (art. 44 c. 6 ter del Dlgs n. 148/2015 e smi).
9. Monitoraggio
- Ai fini del monitoraggio delle risorse è necessario provvedere mediante il sistema SARe, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione del numero delle giornate in cui è stata utilizzata la CIGD nell’unità locale e il numero delle ore fruite dai singoli lavoratori previsti nella domanda e coincidenti con l’ammontare complessivamente richiesto ad INPS con il modello SR41. La comunicazione dell’utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.
- L’assenza di detta comunicazione potrà comportare la non autorizzazione di ulteriori domande nell’ipotesi in cui la normativa nazionale preveda periodi aggiuntivi rispetto quanto disciplinato all’art. 22 del DL 18/2020 di cui al presente accordo.
- ARPAL Umbria provvederà, anche in collaborazione con INPS - che ai sensi del DL 18/2020 effettua il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni - al costante monitoraggio dell’andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e dell’utilizzo delle risorse finanziarie rendendo disponibili tali informazioni alle parti firmatarie.
- ARPAL Umbria pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione contenenti la denominazione delle imprese beneficiarie, il periodo autorizzato e il numero dei lavoratori.
Si conviene di richiedere al MLPS e ad INPS l’utilizzo delle risorse residue di cui all’art. 44 c. 6 bis del Dlgs 148/2015 e smi al fine di ampliare la possibilità autorizzare la concessione di trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 22 del decreto legge 18/2020.
Le parti firmatarie concordano nel prevedere momenti di condivisione sui risultati dell’attuazione delle previsioni del presente accordo.
Il presente accordo potrà essere altresì oggetto di modifiche ed integrazioni qualora intervengano nuovi provvedimenti normativi e circolari, comunicazioni o note del MLPS e/o di INPS che forniscano interpretazioni diverse ovvero non coerenti con quanto sopra riportato nonché in esito ai risultati di monitoraggio sull’attuazione dello stesso.
Si conviene infine di dare massima diffusione alle suddette regole attraverso apposita informativa sul sito regionale all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e di ARPAL Umbria xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx.
Perugia.