Prot. n. 67014
Prot. n. 67014
Disposizioni concernenti l’attribuzione della competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali disciplinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015.
IL DIRETTORE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Individuazione delle articolazioni dell’Agenzia delle entrate competenti alla gestione delle istanze di accordo preventivo e all’emissione dei relativi atti dell’iter procedurale
1.1. Alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali di cui alla lettera c. punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 (di seguito “provvedimento”) è attribuita la competenza alla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dai soggetti titolari di reddito di impresa di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015 (di seguito “soggetti titolari del reddito d’impresa” o i “contribuenti”), che indipendentemente dal domicilio fiscale, hanno un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi, indicato nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza, pari o superiore a € 300.000.000.
1.2. Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano è attribuita la competenza alla gestione delle istanze presentate dai soggetti titolari di reddito di impresa, che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi, risultante dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza, inferiore a € 300.000.000.
1.3. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento sono trasmesse, a cura dell’ufficio individuato ai sensi della lettera c. punto 1.1 del provvedimento, alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate come individuate nel punto
1.2. La documentazione integrativa di cui al punto 6.1 del provvedimento per la quale alla data del presente provvedimento non sono ancora scaduti i termini di presentazione, va inviata a cura del contribuente alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate come individuate nel punto 1.2.
1.4. Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, a partire dalla data del presente provvedimento, i soggetti titolari di reddito di impresa indirizzano l’istanza di cui ai punti 2 e seguenti del provvedimento alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate come individuate nel punto 1.2. Il dato da considerare ai fini dell’individuazione dell’articolazione dell’Agenzia delle Entrate cui inviare l’istanza deve essere il maggiore tra volume d’affari ovvero ammontare di ricavi di cui ai punti 1.1. e 1.2.
Motivazioni
Il presente provvedimento, che completa i contenuti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, è emanato per ripartire tra diverse articolazioni dell’Agenzia delle Entrate la gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (istanze di “Patent Box”). In considerazione dell’elevato numero di istanze presentate successivamente all’emanazione del provvedimento tale ripartizione è attuata per consentire una gestione più efficiente delle procedure connesse alle istanze medesime.
In particolare, la competenza alla gestione delle istanze nonché la sottoscrizione degli accordi preventivi connessi all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuita a specifiche articolazioni dell’Agenzia delle entrate, individuate con il presente provvedimento nella Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, nelle Direzioni Regionali e nelle Direzioni provinciali di Bolzano e Trento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 articolo 1, commi da 37 a 45;
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, articolo 5;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni di attuazione dell'articolo l, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 06 Maggio 2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxxx Xxxxxxx