GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
(artt. 54 e 55 D.Lgs n. 163/2006 _ art. 17 L.R. n. 5/2007)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Oggetto della gara: SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA E RAMMENDO DI CAMICI E DIVISE PER IL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO .
CIG: 5935243D74
STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Servizio responsabile: Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Tel +39 079/2892249-276 _ Fax. +39 079/272189 PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx-xxxxxxxx.xx
ART. 1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio, il lavaggio, la disinfezione, l’asciugatura, la stiratura e la manutenzione di camici e divise, di seguito definiti “capi”, per il personale tecnico in servizio presso i laboratori ubicati nelle sedi di Sassari, Cagliari, Nuoro ed Oristano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito definito “Istituto”.
Le prestazioni oggetto d’appalto comprendono:
✓ la fornitura a noleggio, nelle quantità con le caratteristiche e secondo le modalità specificate nel presente Capitolato speciale di appalto, di capi personalizzati nuovi di fabbrica, idonei per l’uso in ambiente sanitario;
✓ la costituzione, gestione e costante mantenimento di una adeguata scorta di magazzino pronta all’uso per far fronte tempestivamente a nuove richieste di approvvigionamento;
✓ l’espletamento con personale, attrezzature e mezzi propri, dell’attività di raccolta dei capi sporchi presso le varie sedi dell’Istituto e di trasporto degli stessi presso gli stabilimenti di lavaggio;
✓ il lavaggio, la disinfezione, l’asciugatura, la stiratura ed il confezionamento dei capi;
✓ il trasporto e lo smistamento con personale, attrezzature e mezzi propri, dei capi puliti presso le varie sedi dell’Istituto;
✓ lavori di rammendo e piccola sartoria;
✓ fornitura periodica di buste/sacchi per la raccolta dei capi sporchi, o da sostituire o da rammendare.
La durata dell’appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del servizio di lavanderia, redatto dall’Istituto in contradditorio con l’appaltatore dopo la stipula del contratto.
Con frequenza semestrale l’appaltatore dovrà procedere in contradditorio con l’Istituto ad una ricognizione circa la composizione e lo stato d’uso della dotazione iniziale, ed al suo aggiornamento, completando eventuali dotazioni incomplete e/o sostituendo i capi eccessivamente logori con altrettanti capi nuovi di fabbrica.
Le suddette revisioni annuali delle dotazioni sono da intendersi ricomprese nel prezzo d’appalto, senza quindi alcun aggravio di costo per l’Istituto.
I primi sei mesi di servizio sono da intendersi periodo di prova. In tale periodo l’Istituto, qualora riscontri reiterate e gravi inefficienze nella qualità delle prestazioni rese, potrà procedere, con apposito provvedimento motivato, alla risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 1453 del Codice civile. In tale ipotesi all’appaltatore spetteranno esclusivamente i corrispettivi maturati per le prestazioni già erogate, con esclusione di qualsiasi ipotesi di indennizzo o rimborso.
ART. 2 CARATTERISTICHE E PERSONALIZZAZIONE DEI CAPI
Le caratteristiche tecniche dei capi forniti a noleggio dovranno essere conformi alle norme tecniche ed ai regolamenti UNI EN vigenti in materia di indumenti da lavoro per servizi sanitari e comunità.
Sono richieste le seguenti caratteristiche estetiche funzionali:
_Camici:
▪ composizione tessuto 100% cotone, di colore bianco a manica lunga;
▪ tessuto sanforizzato idoneo a sostenere le condizioni termiche di lavaggio e disinfezione richieste, con grado di restringimento massimo del 3%;
▪ tessuto mercerizzato di facile stiratura;
▪ chiusura sul davanti con xxxxxxx ed asole;
▪ due tasche applicate sui fianchi ed un taschino applicato sul petto;
▪ elastici ai polsini, spacco e martingala posteriore;
_Divise:
▪ composizione tessuto 100% cotone; di colore bianco a manica lunga;
▪ tessuto sanforizzato idoneo a sostenere le condizioni termiche di lavaggio e disinfezione richieste con grado di restringimento massimo del 3%;
▪ tessuto mercerizzato di facile stiratura;
▪ chiusura sul davanti della casacca con xxxxxxx ed asole
▪ due tasche applicate nella casacca sui fianchi ed un taschino applicato sul petto;
▪ elastici ai polsini della casacca
▪ elastico o laccio in vita del pantalone.
I capi dovranno essere personalizzati tramite l’applicazione di etichette termoadesive. Tali etichette dovranno essere resistenti ai protocolli di lavaggio utilizzati, non dovranno scolorirsi o staccarsi e dovranno riportare i seguenti dati personali:
• nome e cognome per esteso dell’operatore;
• indicazione, anche per acronimo, dell’Istituto, del Dipartimento e del Reparto di appartenenza.
I capi dovranno essere dotati di codice a barre, microchip, o altro dispositivo idoneo a garantirne la tracciabilità in ogni fase di utilizzo e lavaggio.
L’appaltatore dovrà garantire un’adeguata varietà di taglie, le quali sono richieste obbligatoriamente in modalità italiana partendo dalla taglia 40 fino alla taglia 60, con la possibilità per le divise di differenziazione di taglia tra la casacca ed il pantalone.
I capi che verranno forniti a noleggio dovranno avere le medesime caratteristiche indicate nella scheda tecnica presentata in sede di gara e riscontrate nella campionatura. In caso di difformità l’Istituto si riserva di rifiutare in tutto od in parte la fornitura con l’obbligo per l’appaltatore di provvedere nei termini prescritti, e con oneri interamente a suo carico, ad una nuova fornitura conforme alle specifiche richieste.
ART. 3 DOTAZIONE ORGANICA, QUANTITATIVI E SCORTE DI MAGAZZINO.
Il numero dei capi da fornire a noleggio, suddiviso per sede territoriale, che andrà a costituire la dotazione iniziale, è il seguente:
Camici
Sassari | Cagliari | Oristano | Nuoro/Tortolì | TOTALE CAPI |
615 | 114 | 82 | 126 | 937 |
Divise
Sassari | Cagliari | Oristano | Nuoro/Tortolì | TOTALE CAPI |
105 | 6 | 2 | 0 | 113 |
I quantitativi di cui sopra sono riferiti alla dotazione organica di circa 300 operatori esistente al momento dell’avvio della procedura di gara.
Tale organigramma potrà variare in incremento o riduzione, sin dall’avvio del servizio e per tutta la durata del medesimo, per effetto di immissioni in organico di nuovo personale, anche per brevi periodi di tempo, ovvero per cessazioni del rapporto di lavoro con l’Istituto, per cui l’appaltatore non potrà trarne motivazione per rifiutare forniture maggiori o per pretendere compensi ulteriori per forniture minori.
L’appaltatore dovrà essere quindi in grado di garantire sempre agli operatori le dotazioni standard di capi, adeguando tempestivamente le scorte esistenti alle mutate esigenze organizzative dell’Istituto.
A tal fine l’appaltatore ha l’obbligo di garantire sin dall’avvio del servizio la costituzione, la gestione ed il mantenimento costante presso i propri stabilimenti di una “Scorta di Magazzino” di taglie miste, per far fronte tempestivamente a qualunque richiesta di capi nuovi.
I costi di approvvigionamento, lavorazione e lavaggio dei capi ricompresi nella Scorta di Magazzino sono da intendersi ricompresi nel canone contrattuale conseguente al ribasso formulato sull’importo posto a base di gara, e fino al conseguimento del quinto di legge (20%).
Pertanto l’appaltatore non potrà richiedere variazioni delle condizioni economiche contrattuali per le forniture di capi nuovi, non eccedenti il 20%, richieste per nuove immissioni in organico.
Qualora le richieste di capi per nuovi assunti dovessero superare complessivamente nel periodo di vigenza contrattuale il 20% della dotazione iniziale, il prezzo contrattuale mensile sarà oggetto di adeguamento progressivo al crescere dei quantitativi richiesti sulla base delle seguenti proporzioni:
Incremento canone mensile
Incrementi quantitativi
oltre 20% fino al 40% | + 10% |
oltre 40% fino al 60% | + 20% |
oltre 60% fino al 80% | + 30% |
oltre 80% fino al 100% | + 40% |
Nel caso di scostamento in meno eccedente il 20% l’appaltatore potrà richiedere la rinegoziazione del canone contrattuale per l’anno di riferimento qualora dimostri che l’appalto rischia di non essere più remunerativo. L’adeguamento, da concordare in contradditorio, non potrà comunque essere superiore al 15% del canone contrattuale.
L’appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo rispetto al canone contrattuale nel caso in cui le richieste di capi nuovi avvengano a titolo di sostituzione per usura o per cambio taglia.
L’appaltatore ha l’onere di verificare regolarmente le giacenze esistenti nella scorta di magazzino al fine di provvedere tempestivamente ad integrare la stessa con nuovi capi per garantire sempre la disponibilità di tutte le taglie.
Nessuna giustificazione sarà ammessa per eventuali ritardi nella consegna dei capi nuovi, a qualsiasi titolo richiesti, dovuti alla mancata disponibilità degli stessi da parte dell’appaltatore. In caso di ritardi rispetto alle tempistiche prescritte troveranno applicazione le penalità di cui al successivo art. 14.
Qualora un operatore interrompa per qualsiasi motivo il proprio rapporto di lavoro con l’Istituto, tutti i capi da questi ricevuti in dotazione verranno restituiti all’appaltatore.
L’appaltatore dovrà rilasciare all’Istituto dei report trimestrali sulle consistenze assegnate al fine di riscontrare gli eventuali incrementi di capi intervenuti rispetto alla dotazione iniziale. Tali report potranno inoltre essere richiesti in qualunque momento dall’Istituto.
ART:4. COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE INIZIALE
Immediatamente dopo l’intervenuta efficacia ai sensi di legge dell’aggiudicazione definitiva della gara e la successiva stipula del contratto l’Istituto fornirà all’appaltatore la “Scheda di Dotazione Nominativa” contenente l’elenco nominativo del personale utilizzatore dei capi suddiviso per sede di appartenenza. Nella scheda di dotazione nominativa saranno contenute le seguenti informazioni:
▪ nome e cognome dell’operatore;
▪ sede territoriale, Dipartimento e Laboratorio di appartenenza;
▪ taglia dei capi;
▪ numero di capi richiesti (solitamente 3 per operatore);
Le quantità indicate nella Scheda di Dotazione Nominativa, corrispondenti ai quantitativi complessivi di cui al precedente art. 3, costituiscono la scorta pronta all’uso che rimarrà a disposizione degli operatori per tutta la durata dell’appalto.
L’appaltatore dovrà rendersi disponibile, sin dall’avvio del servizio, ad adeguare le scorte iniziali alle mutate esigenze di approvvigionamento che dovessero eventualmente manifestarsi.
L’Istituto provvederà ad aggiornare periodicamente la Scheda di Dotazione Nominativa, avendo cura di comunicare tempestivamente all’appaltatore ogni variazione apportata.
Alla data concordata per l’avvio dell’esecuzione del servizio di lavanderia l’appaltatore dovrà aver provveduto a costituire ex novo presso ciascuna Sede territoriale dell’Istituto la dotazione completa di capi, come da scheda di dotazione nominativa.
Tutti i capi fornititi dovranno essere nuovi di fabbrica; non saranno pertanto accettate in alcun caso, nemmeno per far fronte ad esigenze di natura temporanea, forniture di capi usati anche se in buono stato d’uso, anche nell’ipotesi di continuità nell’appalto del medesimo appaltatore.
Al momento della consegna della dotazione iniziale l’appaltatore dovrà inoltre dare evidenza dell’avvenuta costituzione della scorta di magazzino di cui al precedente art. 3, indicando anche la relativa ripartizione in taglie.
Ogni consegna che andrà a costituire la dotazione iniziale dovrà essere comprovata da un documento contenente l’elenco nominativo, il numero dei capi effettivamente consegnati ed il relativo cip, il quale sarà firmato per presa in carico dal personale preposto dell’Istituto.
Non saranno accettate distribuzioni parziali o frazionate; le consegne andranno quindi fatte per ogni sede territoriale in lotto unico ed alla data concordata.
Contestualmente alla costituzione della dotazione iniziale dovrà essere consegnato presso ogni sede territoriale un numero adeguato di buste/sacchi da utilizzare per la raccolta dei capi sporchi. La consegna dei sacchi per lo sporco dovrà essere garantita periodicamente, a seconda delle necessità rilevate, per tutta la durata dell’appalto.
Le operazioni di consegna della dotazione iniziale dovranno essere effettuate in contradditorio con il Direttore dell’esecuzione del contratto o con altro personale designato che effettuerà i dovuti riscontri al termine dei quali verrà rilasciato apposito verbale di avvenuta presa in carico.
L’Istituto si riserva di verificare la conformità delle caratteristiche tecniche ed estetiche dei capi forniti rispetto a quelle indicate in sede di gara. In caso di difformità l’Istituto potrà intimare all’appaltatore di provvedere all’immediata sostituzione dei capi ritenuti non idonei, senza che lo stesso possa opporre rifiuto. In caso di sostituzione le relative spese sono interamente a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore dovrà garantire per tutte le Sedi territoriali la fornitura della dotazione iniziale personalizzata nei quantitativi richiesti entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della Scheda di Dotazione Nominativa.
In caso di ritardo rispetto al predetto termine nella costituzione della dotazione iniziale verranno applicate per ogni giorno lavorativo di ritardo le penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato speciale di appalto, fatta salva la possibilità per l’Istituto di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto qualora il ritardo superi i trenta giorni naturali e consecutivi.
Tutti gli oneri relativi alla personalizzazione e fornitura della dotazione iniziale nei quantitativi e con le caratteristiche richieste sono da intendersi ricompresi nel prezzo d’appalto e pertanto non verrà riconosciuto all’appaltatore alcun ulteriore compenso.
ART. 5. FREQUENZA DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA.
Il ritiro dei capi sporchi, e la contemporanea restituzione dei capi puliti, dovrà avvenire una volta alla settimana in un giorno concordato tra il lunedì ed il venerdì. Le operazioni di movimentazione nelle varie Sedi territoriali potranno essere ripartite in giorni differenti della settimana, previo accordo in tal senso.
Il ritiro e la consegna dei capi dovrà essere effettuato improrogabilmente nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 12:30; è fatta salva la possibilità per l’Istituto di variare la suddetta articolazione oraria in base alle proprie esigenze di servizio.
L’Istituto si riserva di rifiutare le consegne di capi effettuate oltre la predetta fascia oraria, ovvero effettuate in un giorno diverso da quello concordato, con obbligo per l’appaltatore di rimettere i capi in consegna per il giorno immediatamente successivo.
La periodicità, nonché la localizzazione, della raccolta e distribuzione dei capi potranno essere variate su richiesta formale dell’Istituto in relazione alle esigenze che dovessero manifestarsi sia prima dell’attivazione del servizio, sia nel corso di esecuzione del contratto. Nessuna modifica nell’organizzazione e gestione della logistica potrà essere fatta dall’appaltatore senza il preventivo consenso dell’Istituto.
L’appaltatore si impegna a garantire la disponibilità al ritiro e consegna nella medesima sede anche in più giorni della settimana per far fronte ad urgenti ed impreviste esigenze che dovessero manifestarsi in qualsiasi momento e senza alcun aggravio di costo.
Resta inteso che tutte le operazioni di ritiro e restituzione dei capi sono interamente a carico del personale dell’appaltatore che le gestirà a proprio rischio e proprie spese.
ART. 6. RITIRO E TRASPORTO DEI CAPI SPORCHI
Il ritiro dei capi sporchi dovrà avvenire contestualmente alla consegna dei capi puliti relativi al precedente ritiro, fatte salve motivate ragioni che l’appaltatore dovrà comunicare anticipatamente a mezzo fax o a mezzo posta elettronica. La mancata comunicazione costituirà motivo di contestazione.
Il ritardo non giustificato nel ritiro dello “sporco” costituirà motivo di contestazione di non conformità ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 14.
I capi sporchi destinati al lavaggio verranno depositati dal personale utilizzatore negli appositi sacchi o buste previamente forniti dall’appaltatore. Il ritiro dovrà avvenire presso i vari punti di raccolta designati e resi noti all’appaltatore a seguito di sopralluogo.
Presso ogni punto di raccolta sarà presente un Modulo Consegna Capi nel quale ciascun operatore, al momento della consegna dei propri capi destinati al lavaggio, annota il proprio nominativo, il Dipartimento e/o reparto di appartenenza, la tipologia ed il numero di capi consegnati. Il Modulo Consegna Capi dovrà essere controfirmato all’atto del ritiro dal personale dell’appaltatore in segno di accettazione e presa in carico.
Sarà facoltà del personale dell’appaltatore verificare al momento del ritiro che i capi presenti nei punti di raccolta corrispondano ai quantitativi ed ai nominativi riportati nel Modulo Consegna Capi.
Eventuali differenze riscontrate nei quantitativi e/o nei nominativi dovranno essere prontamente segnalate agli operatori presenti per i riscontri del caso. La presa in carico dei capi da parte del personale dell’appaltatore in mancanza di rilievi in loco equivale ad accettazione dei quantitativi riportati nel Modulo Consegna Capi, per cui nessuna successiva contestazione potrà essere mossa all’Istituto.
L’appaltatore dovrà provvedere con proprio personale al carico nei mezzi dei capi destinati al lavaggio, prelevandoli direttamente dai punti di raccolta; il personale dell’Istituto provvederà a sovrintendere alle operazioni di ritiro.
Per il trasporto dei capi sporchi, così come dei capi puliti, dovranno essere utilizzati mezzi idonei. Non è ammesso il trasporto contemporaneo di biancheria sporca e pulita se il mezzo non è attrezzato con contenitori/scomparti separati.
ART. 7. LAVAGGIO, DISINFEZIONE, ASCIUGATURA E STIRATURA DEI CAPI
I capi sporchi dovranno essere sottoposti a cicli di ammollo, prelavaggio, lavaggio e disinfezione a temperature elevate con l’utilizzo di adeguati disinfettanti e successivo risciacquo.
Il processo di lavaggio dovrà garantire:
▪ la disinfezione da residui chimici, biologici e comunque l’eliminazione di qualsiasi traccia dei prodotti utilizzati nei laboratori potenzialmente irritanti od allergizanti;
▪ l’eliminazione di qualsiasi forma di sporco/macchia/sudore;
▪ un risciacquo tale da garantire l’eliminazione di qualsiasi residuo di prodotto detergente potenzialmente allergizante;
▪ l’eliminazione degli odori.
▪ il trattamento con prodotti ammorbidenti.
Il processo di lavaggio e disinfezione in particolare, dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:
1. ammollo a basse temperature con l’impiego di prodotti candeggianti;
2. prelavaggio a 50/60° con l’impiego di prodotti alcalini,
3. lavaggio e disinfezione, che dovrà obbligatoriamente essere effettuato ad una temperatura non inferiore a 85°c, con l’impiego di prodotti alcalini, candeggianti ed infine detergenti;
4. risciacquo, nel quale dovrà essere assicurato un elevato flusso d’acqua al fine di rimuovere tutti i microrganismi patogeni ed i residui dei detergenti utilizzati. Nell’ultima fase del risciacquo dovranno essere eliminati i residui di alcalinità dei capi i quali dovranno essere poi trattati con prodotti ammorbidenti;
5. asciugatura, preceduta da pressatura, che dovrà essere effettuata in essiccatoio a temperature elevate e non dovrà lasciare un tasso di umidità superiore al 5%.
6. stiratura manuale con l’impiego di manichini stira camici e successivo confezionamento finale in materiale plastico con modalità tali da evitare che i capi si sgualciscano.
Tutte le operazioni di lavanderia dovranno essere effettuate a perfetta regola d’arte affinché alla fine del processo i capi risultino perfettamente lavati, asciugati e stirati.
L’Istituto si riserva in qualunque momento il diritto di effettuare, direttamente o tramite imprese specializzate, l’analisi dei capi trattati al fine di verificarne lo stato di pulizia e di igiene conseguito. L’Istituto potrà inoltre predisporre, con preavviso di due giorni, dei sopralluoghi negli stabilimenti di lavaggio per controllare i cicli di lavorazione ed i prodotti utilizzati, nonché per controllare la qualità in generale del servizio.
L’appaltatore non potrà avanzare alcuna eccezione circa lo stato di sporco dei capi da lavare. I capi macchiati dovranno essere lavati fino alla completa rimozione della macchia; in caso contrario dovranno essere eliminati e prontamente sostituiti.
I detersivi e gli altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle vigenti normative ed idonei ad assicurare morbidezza, confort ed assenza di odori, nonché evitare qualsiasi danno fisico agli utilizzatori, quali allergie ed irritazioni in genere.
L’appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati se richieste dall’Istituto, il quale si riserva la facoltà di richiedere la campionatura di tali prodotti al fine di verificarne la qualità e l’effettiva corrispondenza con le schede tecniche fornite dall’appaltatore. Questi dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei prodotti utilizzati che dovesse verificarsi durante il periodo di validità del contratto.
La stiratura e piegatura dei capi dovranno essere effettuate a regola d’arte senza pieghe o grinze mediante l’impiego di presse e manichini. Il successivo confezionamento dovrà garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e contenere un numero di pezzi tale da garantirne una agevole movimentazione durante la consegna. Il confezionamento dovrà essere per singolo Reparto; comunque non saranno accettati confezionamenti misti di capi relativi a reparti differenti anche se ubicati nei medesimi edifici, con la sola eccezione delle sedi di Oristano, Cagliari e Nuoro.
ART. 8. CONSEGNA DEI CAPI PULITI
La restituzione dei capi puliti dovrà avvenire entro la settimana successiva al prelievo, fatte salve motivate ragioni di forza maggiore che l’appaltatore dovrà comunicare anticipatamente a mezzo fax o a mezzo posta elettronica. La mancata comunicazione del ritardo costituirà motivo di contestazione.
Il ritardo non giustificato nelle consegne, anche parziale, del “pulito” costituirà motivo di contestazione di non conformità ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 14.
All’atto della restituzione dei capi puliti presso ogni sede territoriale, l’appaltatore unitamente al Documento Di Trasporto dovrà allegare una Lista di Consegna nella quale dovrà essere riportato l’elenco nominativo e le relative quantità dei capi restituiti nonché la data della consegna. Tale documento dovrà essere controfirmato per accettazione e trattenuto dal personale designato come prova dell’avvenuta consegna e costituisce uno degli strumenti di controllo e verifica della qualità del servizio. Copia di tale documentazione probatoria dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica anche al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Istituto.
La firma per accettazione delle bolle di trasporto non equivale al positivo collaudo di accettazione, potendo l’Istituto comunicare con nota a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni di non conformità in seguito all’uso dei capi.
Il personale preposto dell’Istituto verificherà la piena corrispondenza tra i quantitativi riportati nel Modulo Consegna Capi di cui al precedente art. 6 ed i quantitativi risultanti dal D.D.T e dalla lista di consegna ad esso allegata. Qualora il numero dei capi restituiti fosse inferiore a quello indicato nel Modulo consegna capi, l’appaltatore autonomamente o su segnalazione dell’Istituto dovrà provvedere al reintegro dei pezzi mancanti nel turno settimanale immediatamente successivo, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.
Qualora si verifichino per più di due turni settimanali consecutivi delle ingiustificate consegne di capi in quantità inferiori a quelle dovute, l’Istituto in caso di necessità ed urgenza si riserva di approvvigionarsi degli stessi da terzi con spese a totale carico dell’appaltatore che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità o sui prezzi dei capi così acquistati e fatta comunque salva l’applicazione delle anzidette penali.
L’appaltatore ha l’obbligo di verificare che i capi consegnati siano esenti da difetti che possano compromettere la loro funzionalità.
Il personale preposto dell’Istituto provvederà, anche a campione, a controllare che i capi in ricevimento siano in buono stato, lavati, asciugati e ben stirati. Il personale dell’Istituto potrà rifiutare il ritiro dei capi che non corrispondono ai requisiti igienico funzionali attesi.
ART. 9. RAMMENDO E SOSTITUZIONE CAPI PER USURA O CAMBIO TAGLIA.
L’appaltatore, anche su segnalazione dell’Istituto, dovrà effettuare un attento controllo dei capi da consegnare, separando quelli che risultino strappati, scuciti, privi di bottoni e, più in generale, aventi necessità di rammendo, dandone tempestiva comunicazione all’Istituto.
La riparazione dei capi deteriorati è ammissibile solo se, a insindacabile giudizio dell’Istituto, non contrasta con la funzionalità od il decoro estetico degli stessi; pertanto tutte le riparazioni non conformi saranno respinte ed i relativi capi dovranno essere prontamente sostituiti con altri nuovi di fabbrica.
I capi destinati alla sartoria dovranno essere restituiti nel turno settimanale immediatamente successivo, al ritiro pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.
Qualora un capo presenti un eccessivo grado di usura verrà dichiarato “fuori uso” dall’Istituto e l’appaltatore dovrà provvedere, nel termine massimo di un turno settimanale successivo alla richiesta, al ritiro ed alla sostituzione del capo fuori uso con un capo nuovo di fabbrica.
Nello stesso termine di un turno settimanale l’appaltatore dovrà provvedere inoltre alla sostituzione dei capi per cambio taglia.
Nel caso di ritardo nella sostituzione per usura o cambio taglia rispetto al predetto termine troveranno applicazione le penali di cui all’art. 14.
I capi da sostituire per usura o cambio taglia saranno messi a disposizione dell’appaltatore per il ritiro definitivo in appositi sacchi contrassegnati con apposite etichette, in maniera tale da distinguerli dagli altri capi destinati al lavaggio, nelle quali verrà riportato il nominativo dell’operatore che rende il capo, il laboratorio di appartenenza ed il motivo della messa in fuori uso.
Nessun compenso è dovuto all’appaltatore nel caso di sostituzione di capi per usura o cambio taglia, essendo tale prestazione da intendersi ricompresa nel prezzo di appalto.
ART. 10. NUOVI ASSUNTI
l’appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire la fornitura di capi nuovi per il personale che dovesse essere assunto, anche temporaneamente, dall’Istituto.
Le richieste di capi per il personale di nuova assunzione verranno inoltrate all’appaltatore a mezzo posta elettronica o, in alternativa, a mezzo fax e riporteranno i seguenti dati: nome e cognome dell’operatore, sede territoriale, Dipartimento/laboratorio, taglia e numero di capi richiesti.
La richiesta di capi nuovi, che potrà essere effettuata anche cumulativamente per più sedi, dovrà essere regolarmente evasa nel termine massimo del turno settimanale immediatamente successivo tenendo conto della data della richiesta stessa . In caso di ritardi verranno applicate le penali di cui all’art. 14.
Ogni consegna di capi per i nuovi operatori dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto nel quale dovrà essere riportata la data della richiesta ed il nominativo dell’operatore. Copia di tale documento dovrà essere inviata, se richiesta, agli Organi di controllo di qualità dell’Istituto.
Sarà cura dell’appaltatore provvedere, in caso di nuove assunzioni o cessazioni, ad aggiornare gli elenchi contenuti nella
Scheda di dotazione nominativa di cui al precedente art. 4.
Per la contabilizzazione dei capi forniti per i nuovi assunti si rinvia al precedente art. 3.
ART. 11. CONTROLLI E CONTESTAZIONI DI NON CONFORMITÀ.
Per tutta la durata dell’appalto l’appaltatore dovrà sempre attenersi alle procedure di controllo previste dal proprio Sistema Qualità, che dovrà essere conforme agli standard qualitativi fissati dalla vigente normativa.
In particolare tutte le procedure di controllo, conformemente ai criteri di gestione delle non conformità fissati dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 o equivalenti, dovranno essere finalizzate a garantire un costante monitoraggio della qualità del servizio ed un pronto intervento per la risoluzione delle non conformità rilevate.
L’appaltatore dovrà predisporre una procedura, ed una modulistica, adeguata a rilevare e risolvere i reclami e le non conformità, garantendo all’Istituto una costante informazione in merito alle azioni poste in essere per garantire ottimali standard qualitativi.
L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e con le metodiche più idonee tutti i controlli che riterrà più opportuni per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni richieste nel presente Capitolato speciale di appalto e delle procedure tecniche e operative dichiarate dall’appaltatore in sede di gara. Tali controlli potranno riguardare, a titolo di esempio:
▪ le modalità di lavaggio, asciugatura e stiratura;
▪ lo stato di usura dei capi;
▪ la conformità degli interventi di rammendo;
▪ gli orari e le modalità di ritiro e consegna;
▪ la tempestività delle consegne di capi nuovi;
▪ il rispetto degli adempimenti documentali/amministrativi.
La rilevazione di una non conformità verrà tempestivamente segnalata a mezzo posta elettronica o fax, ovvero con altre modalità da concordarsi, dal Direttore dell’esecuzione o dal personale preposto dell’Istituto: L’appaltatore dovrà attivarsi con immediatezza per porre in essere tutte le azioni più efficaci per la tempestiva e definitiva risoluzione della non conformità.
La non conformità potrà riferirsi sia alla qualità che alla quantità dei capi forniti e, più in generale, sulla qualità del servizio erogato nelle sue varie articolazioni e verrà gestita nel rispetto del principio del contradditorio tra le parti.
Nello specifico, la non conformità di tipo qualitativo verrà risolta mediante la sostituzione dei capi non conformi o nella correzione della prestazione inefficiente, mentre la non conformità di tipo quantitativo troverà la soluzione nel completamento della fornitura.
La non conformità dovrà essere risolta tassativamente nei tempi e secondo le modalità desunte dalle norme del presente Capitolato speciale di appalto o che saranno concordate tra le parti, in relazione alla rilevanza dell’incongruenza.
In generale, e salvo diversa disposizione in merito, i vincoli temporali a cui l’appaltatore dovrà attenersi nella soluzione delle non conformità sono fissati in sette giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione.
Qualora una medesima non conformità inizialmente segnalata e successivamente sollecitata, venga reiterata nel tempo per almeno due volte, l’Istituto invierà a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, una diffida ad adempiere in via definitiva all’appaltatore il quale dovrà rispondere positivamente entro il termine perentorio di sette giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. L’inottemperanza totale o parziale a quanto richiesto potrà comportare la facoltà di risoluzione del contratto secondo le modalità successivamente specificate.
ART. 12 DANNEGGIAMENTI O AMMANCHI DI CAPI
L’appaltatore ha il diritto di effettuare controlli quantitativi e qualitativi finalizzati a tutelare il proprio patrimonio di capi; a tal fine dovrà contrassegnare tutti i capi forniti a noleggio con un proprio segno identificativo.
I capi saranno utilizzati solo dal personale di ruolo dell’Istituto o da altro personale espressamente autorizzato, e non potranno essere portati al di fuori dei locali dell’Istituto.
L’Istituto si impegna a far sì che il proprio personale utilizzi e custodisca i capi con cura, divulgando al riguardo adeguate circolari informative.
Nel caso in cui il comportamento del personale dell’Istituto arrechi un danno certo per dolo o colpa grave ai capi forniti a noleggio, determinandone il venir meno del decoro e della funzionalità, l’appaltatore dovrà sostituirli e ne potrà richiedere, motivandolo adeguatamente il risarcimento, previo contradditorio tra le parti, seguendo la seguente procedura:
1. i capi che l’appaltatore considera danneggiati per incuria saranno soggetti a verifica da parte dell’Istituto;
2. questi dovrà provvedere a redigere un apposito verbale indicante la quantità dei capi dichiarati in contradditorio fuori uso, che dovranno essere contabilizzati ai fini del risarcimento.
Analogamente potranno essere oggetto di richiesta di risarcimento, a seguito di contradditorio, gli eventuali ammanchi di capi imputabili a comprovata responsabilità oggettive dell’Istituto.
La valutazione del costo degli eventuali danneggiamenti o ammanchi dovrà essere congrua rispetto al valore di acquisto dei capi stessi, così come risultante da idonea documentazione da allegare alla richiesta di risarcimento rapportato al numero di lavaggi effettuato e rilevabile dal sistema di gestione degli impianti.
ART. 13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ai fini della contabilizzazione del servizio, per tutta la durata dell’appalto l’appaltatore dovrà effettuare fatturazioni mensili posticipate di importo fisso.
L’Istituto si riserva di subordinare la liquidazione delle fatture alla preventiva verifica, nelle forme previste dalla legge, della regolarità contributiva dell’appaltatore.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni, o, decorrente dalla data di presentazione della fattura.
Trova applicazione il dettato del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 cui si rinvia.
Dall’ammontare delle fatture poste in liquidazione verranno detratte le penali eventualmente applicate nel periodo di esecuzione del servizio per il quale viene emessa fattura, e rispetto alle quali dovrà essere emessa relativa nota di credito.
L’Istituto, in fase di liquidazione delle fatture, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.P.R n. 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,5%. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del DURC.
ART. 14. INADEMPIMENTI E PENALITÀ.
In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali l’Istituto si riserva la facoltà di applicare delle penali commisurate alla gravità dell’evento contestato, previa contestazione dell’addebito all’appaltatore e rigetto delle sue eventuali controdeduzioni.
Gli eventi che potranno determinare l’applicazione delle penali verranno tempestivamente contestati all’appaltatore dal direttore dell’esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento.
La contestazione dell’addebito con diffida ad eseguire scrupolosamente il servizio potrà avvenire a discrezione dell’Istituto a mezzo posta raccomandata AR, fax, o posta elettronica certificata.
L’appaltatore ha la facoltà di far pervenire con gli stessi mezzi, entro sette giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni e giustificazioni.
Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini stabiliti, ovvero non siano ritenute valide a giustificare la non responsabilità dell’appaltatore, l’Istituto procederà all’applicazione della penale.
L’applicazione delle penali non pregiudica la possibilità per l’Istituto di intraprendere azione legale per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti o delle maggiori spese sostenute.
L’ammontare delle penali potrà essere detratto, a discrezione dell’Istituto, in fase di liquidazione delle fatture dai crediti maturati dall’appaltatore o alternativamente mediante prelievo dalla cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art. 298 del D.P.R n. 207/2010, nel caso in cui l’ammontare delle penali sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo del contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. In tal caso saranno a carico dell’affidatario tutte le spese che l’Istituto dovrà sostenere per la risoluzione del contratto, fatta salva l’azione per il risarcimento di ulteriori danni.
L’Istituto potrà applicare le seguenti penali:
1. ritardo nella costituzione della dotazione iniziale:
€ 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
2. mancata corrispondenza dei capi forniti alle specifiche tecniche richieste dal Capitolato di appalto e/o dichiarate in sede di offerta:
€ 100,00 per ogni contestazione
3. mancato ritiro dei capi sporchi o mancata consegna dei capi puliti:
€ 200,00 per ogni settimana di ritardo
4. mancata o ridotta consegna dei capi puliti:
€ 3,00 per ogni capo non restituito
5. mancato rispetto del giorno o dell’orario di consegna/ritiro:
€ 100,00 per ogni contestazione per ogni sede,
6. imperfette condizioni igieniche e/o di decoro dei capi consegnati evidenziate attraverso macchie, rammendi, odori sgradevoli, strappi, etc:
€ 3,00 per ogni contestazione
7. ritardo nella sostituzione di capi per cambio taglia o per usura:
€ 200,00 per ogni settimana di ritardo per ogni richiesta
8. ritardo nella consegna di nuovi capi per nuovi assunti:
€ 200,00 per ogni settimana di ritardo per ogni richiesta
9. mancata presentazione DDT con lista di consegna:
€ 5,00 per ogni contestazione
10. mancata disponibilità e/o utilizzo dei DPI necessari per lo svolgimento del servizio:
€ 50,00 per ogni contestazione
11. Ogni altro caso di inadempienza rispetto agli obblighi contrattuali, accertato in contradditorio tra le parti: non meno di € 20,00 e non più di € 200,00
ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.
L’appaltatore è pienamente responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della esecuzione a regola d’arte del servizio in appalto, oltre che dell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di esercizio dell’attività di lavanderia industriale. Dovranno essere quindi rispettate tutte le norme giuridiche e tecniche in materia igienico sanitaria
L’appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato a cose e persone in conseguenza di un negligente svolgimento del servizio, tenendo in ogni caso indenne da ogni responsabilità l’Istituto ed il proprio personale. Qualora l’appaltatore non provveda al risarcimento o alla riparazione del danno, l’Istituto provvederà direttamente rivalendosi sui crediti maturati dall’appaltatore e non ancora liquidati.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, l’appaltatore non potrà arbitrariamente interrompere o limitare il servizio in appalto, nemmeno nell’ipotesi di vertenze sindacali del proprio personale dipendente.
Qualora l’appaltatore dovesse rescindere il contratto prima della scadenza convenuta senza una giusta causa, l’Istituto oltre al risarcimento del danno potrà addebitare all’appaltatore le eventuali spese aggiuntive derivanti dall’assegnazione del servizio ad altri soggetti e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. Tali spese potranno essere trattenute dalla cauzione definitiva o in sede di liquidazione delle fatture in scadenza. Tali facoltà potranno essere esercitate dall’Istituto senza costituzione in mora dell’appaltatore e senza preventiva pronuncia dell’autorità giudiziaria.
ART. 16. PERSONALE DELL’APPALTATORE.
L’appaltatore dovrà provvedere all’espletamento del servizio con personale idoneo ed adeguato numericamente. Il personale incaricato del trasporto dei capi, in particolare, dovrà essere adeguatamente istruito circa le modalità di effettuazione delle operazioni di ritiro e consegna dei capi e dovrà prestare la massima collaborazione al personale dell’Istituto al momento dell’effettuazione dei riscontri quantitativi e documentali previsti ai precedenti articoli 6 e 8.
Il personale occupato dall’appaltatore durante la permanenza nei locali dell’Istituto deve essere munito di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e delle generalità.
L’Istituto si riserva il diritto di ottenere la sostituzione immediata del personale che non ottemperi in maniera soddisfacente agli adempimenti anzidetti.
Rispetto al proprio personale l’appaltatore ha il dovere di corrispondere le retribuzioni dovute, tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di provvedere ad ogni ulteriore adempimento inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti, restando esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità da parte dell’Istituto.
L’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nel presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare le misure idonee per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs n. 81/2008, garantendo al proprio personale tutte le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla vigente normativa, in analogia a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.
I dipendenti dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei alle mansioni affidate.
Il particolare, il personale dell’appaltatore dovrà essere in possesso del certificato medico di idoneità fisica alle mansioni ed essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge.
Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 l’appaltatore prima dell’avvio del servizio dovrà presentare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto il proprio piano della sicurezza e dovrà fornire tutte le informazioni in merito ai rischi introdotti all’interno dell’Istituto dalle attrezzature e dai mezzi di trasporto utilizzati. L’Istituto a sua volta provvederà a fornire informazioni in merito ai rischi specifici esistenti sui luoghi di espletamento del servizio.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di sciopero del personale dell’appaltatore, dovrà comunque essere sempre garantito un servizio minimo di emergenza, da concordare tra le parti nel rispetto di quanto previsto dalla Legge
n. 146/1990, per garantire la continuità del servizio. La data effettiva dello sciopero dovrà essere comunicata per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni.
In caso di inottemperanza da parte dell’appaltatore agli obblighi sopra detti, accertata dall’Istituto o ad essa segnalata dagli organismi preposti, questa provvederà a sospendere il pagamento dei crediti maturati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato, e comunicato all’Istituto, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
ART. 17. RESPONSABILE DI COMMESSA.
L’appaltatore prima dell’avvio del servizio dovrà segnalare il nominativo di un proprio incaricato, facilmente reperibile tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro, al quale l’Istituto possa fare riferimento per qualsiasi problema ed esigenza inerente l’esecuzione dell’appalto. L’incaricato con delega di rappresentanza dovrà inoltre accertare che tutti gli obblighi contrattuali siano regolarmente adempiuti e far osservare al personale impiegato le mansioni concordate per il regolare funzionamento del servizio. Oltre ad un recapito telefonico diretto, l’incaricato dovrà fornire un proprio
indirizzo di posta elettronica verso il quale saranno inoltrate le richieste di capi nuovi, le segnalazioni di non conformità nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il servizio in appalto.
Tutte le comunicazioni relative alla gestione dell’appalto trasmesse per iscritto con qualunque mezzo all’incaricato si intendono validamente effettuate direttamente all’appaltatore.
ART. 18. RISOLUZIONE PER INADENPIMENTO E RECESSO DAL CONTRATTO.
La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e derivanti dal contratto che si andrà a stipulare, potrà determinare la facoltà per l’Istituto di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile mediante dichiarazione semplice da darsi con lettera raccomandata AR.
L’Istituto potrà procedere in particolare alla risoluzione ex art. 1456 c.c nei seguenti casi:
1) ritardo superiore a trenta giorni naturali e consecutivi per la costituzione della dotazione iniziale.
2) qualità del servizio complessivamente non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato di appalto,
3) abbandono ingiustificato del servizio;
4) reiterato mancato rispetto delle temporalità concordate per almeno cinque volte consecutive;
5) frode e negligenza grave nell’esecuzione della commessa;
6) accertato utilizzo di veicoli per il trasporto dei capi ove sia commisto lo sporco al pulito;
7) accertata insufficienza del processo di lavaggio e disinfezione tale da poter cagionare un danno alla salute;
8) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato nell’appalto;
9) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
10) cessione dell’impresa ad altro soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per contrattare con la Pubblica amministrazione;
11) mancata risoluzione di non conformità rilevate e reiterate per almeno tre volte;
12) mancato rispetto dei termini prescritti per la risoluzione di determinate adempienze rilevanti tali da compromettere la qualità del servizio;
13) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e smi;
14) mancato reintegro della cauzione definitiva in caso di prelievo da parte dell’Istituto.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza l’Istituto avrà diritto al risarcimento del danno eventualmente subito, all’incameramento della cauzione definitiva, oltre che all’eventuale maggiore spesa derivante dal ricorso alle prestazioni di altro soggetto. L’appaltatore avrà diritto alla liquidazione dei soli crediti relativi ai servizi espletati regolarmente. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
Qualora le inadempienze riscontrate siano ritenute, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, non gravi, tali cioè da non compromettere irrimediabilmente la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate per iscritto all’appaltatore. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore, l’Istituto potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto.
Il diritto di recesso è regolato dalle vigenti norme di legge e regolamentari. L’Istituto ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento, previo preavviso di trenta giorni, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico.
Per quanto non previsto e regolamentato nel presente capitolato, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
ART. 19. REQUISITI DEGLI STABILIMENTI.
Il servizio oggetto di appalto dovrà essere effettuato presso stabilimenti che siano in regola con le vigenti disposizioni di legge ed in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte, con particolare riferimento all’esercizio degli impianti, all’agibilità dei locali, al trattamento e scarico delle acque reflue, alle emissioni in atmosfera ed alla prevenzione incendi. Gli stabilimenti inoltre dovranno essere dotati di sistemi per il filtraggio e la depurazione delle acque e forniti di aree separate per il trattamento ed il lavaggio della biancheria sporca e per la biancheria pulita. L’appaltatore dovrà essere proprietario degli stabilimenti o, in caso contrario, averne la piena disponibilità per tutto il periodo di esecuzione dell’appalto.
ART. 20. RESTITUZIONE DEI CAPI.
Alla scadenza del contratto, salvo proroghe o rinnovi, tutti i capi forniti a noleggio dovranno essere ritirati a cura e spese dell’appaltatore.
I tempi e le modalità di ritiro dovranno essere concordati preventivamente tra le parti al fine di agevolare il subentro del nuovo soggetto affidatario ed evitare possibili carenze nel servizio.
Ai fini della restituzione si procederà all’inventario dei capi in dotazione, verificando in contradditorio il carico in essere e confrontandolo con la dotazione iniziale e con la successiva movimentazione.
L’appaltatore sarà tenuto a sostenere a proprie spese eventuali ammanchi, fino ad una tolleranza massima del 20%. Oltre tale franchigia i capi mancanti saranno rimborsati dall’Istituto nella misura del 50% del costo commerciale rapportato ai cicli di lavaggio subiti.
ART. 21. CAUZIONE DEFINITIVA.
L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’Iva da rendersi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da agenzia autorizzata. Nel caso di ribasso superiore al 10% si applica l’art. 113 c. 1 del D.Lgs n. 163/2006.
La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione verrà svincolata quando le parti contraenti avranno regolato in modo definitivo ogni partita o conto in sospeso nell’esecuzione dell’appalto.
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni successivi alla data di scadenza del contratto e dovrà essere reintegrata qualora l’Istituto operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Qualora ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta di reintegro da parte dell’Istituto, sorgerà per quest’ultimo la facoltà di risolvere il contratto.
ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento del danno. È altresì vietato all’appaltatore di subappaltare le prestazioni contrattuali, o parti di esse, senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto. Su richiesta dell’appaltatore, l’Istituto potrà autorizzare il subappalto per una quota non superiore al 30% del servizio. In tal caso l’appaltatore resta ugualmente il solo responsabile nei confronti dell’Istituto dei servizi subappaltati.
È fatto obbligo dell’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subAppaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 55/90 e smi l’appaltatore è tenuto ad indicare in sede di offerta le prestazioni che intende eventualmente subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. Il subappaltatore è obbligato a rispettare integralmente le disposizioni del Capitolato speciale di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto. Nell’ipotesi di subappalto trova applicazione l’art. 118 del D.Lgs n. 163/06.
Per quanto riguarda la cessione del credito trova applicazione quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs n. 163/06.
ART. 23. REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo d’appalto potrà essere soggetto a revisione periodica, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs n. 163/06 con eventuali adeguamenti annuali di prezzi, dopo la prima annualità, applicando percentuali non superiori alle percentuali ricavabili dai costi standardizzati elaborati dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici presso l’AVCP, ovvero, in mancanza di costi standardizzati, dai dati ISTAT (indice F.O.I). La revisione opererà a seguito di istruttoria da parte del Responsabile del procedimento avviata su richiesta scritta formulata dall’appaltatore entro e non oltre il tredicesimo e venticinquesimo mese dall’avvio del servizio e non avrà efficacia retroattiva.
ART. 24. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
È fatto espresso divieto all’appaltatore che nel corso dell’espletamento dell’appalto abbia accesso a dati personali posseduti o gestiti dall’Istituto di utilizzare tali dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento e diffusione a terzi soggetti non giustificata da esigenze legate all’espletamento del servizio. In caso di violazione del presente obbligo di riservatezza dei dati, comunque ottenuti, l’Istituto si riserva di intraprendere ogni azione in sede civile e penale a tutela dei propri diritti.
Il presente appalto è soggetto alla disciplina del D.Lgs n. 196/2003 in materia di tutela della privacy.
ART. 25. SPESE CONTRATTUALI
Il contratto d’appalto è soggetto a registrazione in caso d’uso in termine fisso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R n. 634/1972. Le spese di bollo, registro e le altre spese accessorie saranno integralmente a carico dell’appaltatore, mentre l’Iva ed ogni eventuale altro onere fiscale saranno assolti secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 26. FORO COMPETENTE
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente per qualsiasi controversia innanzi al Giudice Ordinario quello di Sassari.
ART. 27. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale di appalto si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento al Codice civile ed alla legislazione in materia di appalti pubblici.