R E G I O N E C A L A B R I A
R E G I O N E C A L A B R I A
ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA TRA LA REGIONE CALABRIA E LE PARTI SOCIALI
(ART. 22 DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18)
PREMESSO CHE
1. Il confronto è stato caratterizzato da ampia convergenza intorno all’obiettivo condiviso di utilizzare gli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire una protezione sociale dei lavoratori colpiti da sospensioni dell'attività produttiva a seguito dell’emergenza sanitaria;
2. il sistema economico e produttivo regionale registra il permanere di vaste aree di crisi sia settoriali che territoriali, maggiormente aggravate dall’emergenza sanitaria;
3. l’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” al fine di ridurre gli impatti negativi, per i lavoratori e i datori di lavoro, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. le Parti convenute nel prendere atto della nuova disciplina introdotta dal citato art. 22 del
D.L. 17/03/2020 n. 18 al fine di garantire l'accesso ai trattamenti in deroga ritengono necessario procedere alla stipula del presente Accordo
VISTA
La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
CONSIDERATO CHE
L’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- assicura un quadro di regole omogeneo per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD);
- stabilisce che la concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga può essere autorizzata previa sottoscrizione di un accordo tra azienda e XX.XX. e che, il predetto accordo, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;
RITENUTO NECESSARIO
✓ adottare le seguenti modalità operative di intervento al fine di attuare quanto disposto dall’art. 22 del D.L. 17/03/2020
✓ rinviare, a successivi accordi con le Parti, gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro
I datori di lavoro privati assumono tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione che si è venuta a creare a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, e le limitazioni imposte dal Governo, d’intesa con le Regioni, al fine di limitare la diffusione del COVID-19, produca effetti negativi sul piano occupazionale, nel caso in cui, la predetta situazione, produca sospensione o riduzione dell’attività produttiva, gli stessi si impegnano ad attivare tutte le forme di sostegno al reddito previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 148/2015 e a richiedere la CIGD, solo nel caso in cui non trovino applicazione le tutele prevista dalla normativa ordinaria, secondo quanto disposto dall’art. 22 del D.L , 17/03/2020 e s.m.i.
1. La Cassa integrazione guadagni in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e vi accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc..) perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti, ovvero siano state esaurite le risorse previste dai medesimi fondi;
2. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga possono essere concessi per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
3. Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo delle risorse assegnate, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
4. I lavoratori che fruiscono della CIG in deroga hanno altresì assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
5. La prestazione di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del citato D.L. n. 18/2020.
Destinatari del trattamento di CIGD sono:
Tutti i lavoratori, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata, aventi alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ovvero dipendenti da datori di lavoro che possono accedere ancora agli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015, limitatamente a quei lavoratori che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, con la qualifica di:
• Operai
• Impiegati
• Quadri
• Apprendisti
• Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
• I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione).
• Lavoratori a domicilio monocommessa;
• Lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro;
• Lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell'anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18;
• Per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell’ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l’esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto;
Di aziende private di qualsiasi settore operanti in Calabria:
1. per le quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015;
2. per le quali non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale, di settore, ecc.) e che devono ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, emergenza sanitaria;
3. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;
4. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano ricevuto un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall’emergenza sanitaria e dalle ordinanze ministeriali, ovvero perché, con riferimento ai Fondi di Solidarietà Bilaterale, la domanda sia stata respinta per esaurimento delle risorse, comprovata da documentazione del Fondo. Le predette istanze saranno esaminate con priorità rispetto all’ordine cronologico.
5. Per le aziende del Settore della pesca il beneficio si applica a tutti i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.
Gli interventi di CIGD possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.
Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga
Consultazione Sindacale
1. L’accordo di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.L. 17/03/2020 non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o e-mail;
2. I datori di lavoro che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale fornendo, anche attraverso l’Associazione Datoriale, una informativa alla RSU o RSA aziendale ed alle XX.XX di categoria, firmatarie del presente accordo, dalla quale risulti la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIGD;
3. Tale informativa che attiva la procedura sindacale, deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali anche tramite le Associazioni Datoriali e/o gli Enti Bilaterali, da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro, può presentare la domanda di CIGD allegando l’evidenza dell’informativa data alle XX.XX.; l’Informativa deve attestare l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD. Il trattamento di CIGD previsto nell’accordo sindacale non potrà superare le nove settimane.
Il verbale di accordo dovrà contenere tutti i seguenti dati:
• Data dell'accordo;
• I nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (datore di lavoro, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
• I dati identificativi dei datori di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unita produttiva per la quale e richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai e apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza;
• Indicazione della causa che ha costretto il datore di lavoro ad una riduzione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di XXX in deroga;
• Il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto;
• Il datore di lavoro deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS.
Nella domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro:
▪ Non può usufruire di CIGO o la CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015, né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18;
▪ Non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività
▪ Ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.
La Regione Calabria si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base e stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Calabria trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.
Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere previsto che il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18.
Termini e modalità di presentazione della domanda e modalità di pagamento
Nella domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro:
✓ Non può usufruire di CIGO o la CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II
del D. Lgs. N. 148/2015 né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18;
✓ Non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività
✓ Ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.
La domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 4 (quattro) mesi dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 15 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto.
La domanda va inoltrata per via telematica all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, corredata di tutti i documenti richiesti.
Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda, compresi gli allegati. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
L'unica modalità di pagamento per la CIG in deroga è il pagamento diretto da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18.
Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni
Le domande saranno valutate entro 15 giorni lavorativi dalla loro presentazione secondo i termini e le modalità sopra descritte e autorizzate - nel caso di istruttoria positiva - seguendo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa al competente ufficio della Regione Calabria – Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” Settore n. 4 “Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti” e nel limite delle risorse assegnate.
Le domande ritenute incomplete o inesatte, verranno sospese e verranno riesaminate soltanto dopo che il datore di lavoro farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Calabria. L’ordine cronologico ripartirà dalla data in cui l’istanza viene completata.
Il datore di lavoro è tenuto a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata tramite PEC. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.
Le comunicazioni di sospensione o diniego della domanda di CIG in deroga verranno inviate al datore di lavoro richiedente tramite PEC, nonché all'INPS Regionale.
Comunicazione all'INPS e pagamento
La Regione Calabria – Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” Settore n. 4 “Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti” trasmette all'INPS, nei termini di cui all’art.22, comma 4, del DL 18/2020, l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.
I datori di lavoro sono obbligati ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro i termini previsti dall’art 44, comma 6 ter, del X.X.xx 148/2015. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione i datori di lavoro dovranno comunicare a Regione Calabria e INPS, a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, con lettera sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Il predetto monitoraggio sarà condiviso con le Parti Sociali sottoscrittrici il presente Accordo Quadro.
Le parti si impegnano a recepire, fin da ora, le modifiche normative che dovrebbero essere apportate all’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, in sede di conversione.
Letto, confermato e sottoscritto, 23 marzo 2020
Per la Regione Calabria:
Assessore al Lavoro
Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali”