ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA
ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA
Regione Lazio – Direzione Regionale competente in materia, con sede legale in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7 (CAP 00145), Cod. fisc. 80143490581, in persona del Direttore avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1961, domiciliata per la carica presso la Regione medesima (di seguito “Amministrazione regionale”);
E
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, con sede in Cassino (FR), Via Sant’Angelo, snc – Campus Folcara (CAP 03043), (C.F.81006500607 P. IVA 01730470604) in persona del Rettore pro tempore prof. ,
nato a ( ), il , domiciliato per la carica presso
, autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù di
(di seguito “Università”),
(di seguito anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”) (CUP )
VISTO
- lo statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato conferito all’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
- lo statuto Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- il regolamento generale dell’Università degli Studi di Cassini e del Lazio Meridionale del 18 settembre 2019, n. 680;
- il regolamento del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute del 21 gennaio 2014, n.
40;
- la legge 10 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- la Determinazione Dirigenziale n° …………del di approvazione del presente accordo;
PREMESSO
- che l’Amministrazione regionale, nel quadro delle strategie di attuazione del POR Lazio FSE 2014-2020 e in particolare dell’Asse 3 “Istruzione e Formazione”, Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5, promuove interventi - quali il Piano Generazioni I e II e il progetto di apertura h24 delle biblioteche universitarie - volti a rendere i luoghi dell’apprendimento universitario come “contenitori aperti” in cui il sapere divenga il più possibile alla portata di tutti e quindi spazi di inclusione formativa e sociale, che, pur nel rispetto della normativa e delle regole di riferimento per l’acquisizione formale dei titoli, consentano di “certificare” determinati tasselli di apprendimento per la popolazione più fragile del territorio;
- che, in tale quadro, l’Amministrazione regionale, a potenziamento dell’insieme di strumenti sin qui offerti alla popolazione del territorio regionale con l’intervento del FSE per le finalità sopra descritte, intende favorire lo sviluppo di servizi integrati di accoglienza, assistenza e inserimento all’interno del contesto universitario per consentire ai giovani in condizioni di disabilità lo svolgimento di un loro percorso formativo;
- che l’Università è da tempo impegnata in una sperimentazione per lo sviluppo di un modello di inserimento nei percorsi universitari dei giovani in condizioni di disabilità quale risposta concreta agli stessi e alle loro famiglie per poter agevolare nel loro progetto di vita, la possibilità di conseguire le relative competenze e di partecipare alla vita sociale del campus, dando attuazione a quanto disposto dall’art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
CONSIDERATO
- che è interesse delle Parti collaborare per il perseguimento delle comuni finalità di inclusione formativa e sociale degli studenti in condizioni di disabilità come descritte in premessa;
- che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che, con nota prot. 807702 del 10/10/2019, l’Amministrazione regionale ha richiesto all’Università una proposta progettuale per la realizzazione di una sperimentazione inerente a un modello di accesso alla formazione accademica dei giovani con disabilità;
- che, con nota prot. 24523 del 25/10/2019, assunta al prot. 945359 del 22/11/2019 dell’Amministrazione regionale, l’Università ha trasmesso un progetto denominato “Progetto CASPI Carriera Speciale per l’Inclusione - Un ponte dopo la scuola, con l’università, verso l’inclusione sociale”, con allegato Piano finanziario, che è depositato presso il responsabile del procedimento e deve considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo
1. Il presente accordo (di seguito “Accordo”) ha ad oggetto la realizzazione di un progetto sperimentale denominato “Progetto CASPI Carriera Speciale per l’Inclusione – Un ponte dopo la scuola, con l’università, verso l’inclusione sociale” (di seguito “Progetto”).
2. Il contesto e le finalità del Progetto, nonché il dettaglio delle relative attività e le caratteristiche dei destinatari sono descritti nella nota prot. 24523 del 25/10/2019 del 25/10/2019, assunta al
prot. 945359 del 22/11/2019 dell’Amministrazione regionale, che è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Art. 2 – Disciplina del rapporto
1. L’Università dichiara di conoscere la normativa comunitaria sui Fondi SIE e, in particolare, i Regolamenti (UE) 1303/2013 e s.m.i. e 1304/2013 con i relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarle integralmente.
2. L’Università dichiara di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR Lazio FSE 2014-2020, compreso quanto indicato nella D.D. G14284 del 20/11/2015, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di costi ammissibili, compresa la D.D. B06163 del 17/09/2012, e si impegna a rispettarle integralmente.
3. L’Università dichiara di conoscere la normativa comunitaria di lotta antifrode (OLAF) e, in particolare, il Regolamento (UE – EURATOM) 883/2013, nonché la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarle integralmente.
Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività progettuali
Le modalità di svolgimento delle attività progettuali sono descritte nella nota prot. 24523 del 25/10/2019, assunta al prot. 945359 del 22/11/2019 dell’Amministrazione regionale.
Art. 4 – Impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per garantire la piena ed efficace realizzazione del Progetto, anche attraverso il costante confronto e la partecipazione a tavoli tecnici per il superamento di eventuali problematiche e l’adozione di eventuali azioni correttive.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione il rispettivo know-how e ogni informazione necessaria all’espletamento delle attività progettuali, mirando entrambe alla sperimentazione di un modello di intervento con caratteristiche tali da consentirne la replicabilità negli altri contesti universitari.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare nell’ambito delle verifiche condotte dalle Autorità preposte ai controlli (quali Regione Lazio, Commissione Europea, Corte dei Conti), anche per quanto concerne la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione di cui all’art. 2220 del codice civile.
Art. 5 – Durata dell’accordo
L’Accordo ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data del suo perfezionamento, con possibilità di rinnovo espresso con apposito provvedimento da concordare entro il mese precedente la scadenza.
Art. 6 – Oneri
Per la copertura finanziaria degli oneri intesi come ristoro delle spese sostenute per il progetto ed in assenza di remunerazione, che saranno sostenuti dall’Università nella realizzazione del Progetto, l’Amministrazione regionale si impegna al trasferimento di risorse in suo favore fino a un massimo stimato di € 39.000,00, a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, dell’Asse 3 “Istruzione e Formazione”, Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5. Le relative voci di costo sono dettagliate nel Piano finanziario trasmesso in allegato alla nota prot. 24523 del 25/10/2019, assunta
al prot. 945359 del 22/11/2019 dell’Amministrazione regionale, che è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Art. 7 – Modalità di pagamento
L’Amministrazione regionale si impegna a sostenere gli oneri di cui al precedente art. 5 con le seguenti modalità:
- primo anticipo pari al 40% dell’importo totale, alla data di sottoscrizione dell’Accordo (previa presentazione della richiesta di erogazione e di un documento contabile fiscalmente idoneo);
- secondo anticipo pari al 40% del totale, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo (previa presentazione di una relazione dettagliata sulle attività, della richiesta di erogazione e di un documento contabile fiscalmente idoneo);
- saldo finale (previa presentazione di un rendiconto, di una relazione conclusiva sulle attività, della richiesta di erogazione e di un documento contabile fiscalmente idoneo).
Art. 8 – Referenti
Saranno individuati e nominati i referenti delle attività progettuali, con successivo scambio di corrispondenza; in particolare un referente per l’Amministrazione regionale e uno per l’Università.
Art. 9 – Proprietà e Riservatezza
1. Tutti i risultati e le informazioni derivanti dall’esecuzione dell’Accordo saranno di proprietà comune delle parti.
2. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni, ai dati e alle notizie di qualsivoglia natura che esse si scambieranno durante l’esecuzione dell’Accordo.
Art. 10 – Tutela della Privacy
Tutti i dati forniti/acquisiti per la redazione e l’esecuzione dell’Accordo saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016.
Art. 11 – Gestione delle controversie
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’esecuzione dell’Accordo verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile il Foro competente sarà quello di Roma.
Art. 12 – Oneri fiscali
Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa, ad eccezione del bollo che viene apposto con contrassegno telematico per l’importo dovuto a carico dell’Università di Cassino.
Art. 13 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nell’Accordo si applicano le norme del codice civile.
Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, in un unico originale informatico ex art. 24 del Codice Amministrazione Digitale.
Per l’Amministrazione regionale Per l’Università