LOTTO 2 CIG 70440283CB - LOTTO 3 CIG 70440348BD
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23
DICEMBRE 0000 X. 000
LOTTO 2 CIG 70440283CB - LOTTO 3 CIG 70440348BD
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2017 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
italiana petroli S.p.A. (già TotalErg S.p.A.), a socio unico, sede legale in Xxxx, Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 47.665.314=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxx 00, in persona Consigliere e procuratore speciale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo
della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 21/04/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-75 del 15/04/2017;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2 e 3 della Gara di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le garanzie definitive rilasciate dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710005/426081/3592-2017 per un importo di Euro 1.614.056,40= (unmilioneseicentoquattordicimilacinquantasei/40) per il Lotto 2 e n 8312/8200/710007/426083/3594-2017 per un importo di Euro 922.318,00= (novecentoventiduemilatrecentodiciotto/00) per il Lotto 3 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, e le garanzie rilasciate dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710006/426082/3593-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 2 e n 8312/8200/710008/426084/3595-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 3 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico che contiene anche l’Appendice “Flusso Datamart), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore comprensiva dell’Elenco dei punti vendita abilitati all’accettazione dei Buoni acquisto), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di Fornitura), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “H” (Chiarimenti resi in fase di gara), Allegato “I” (Patto di integrità ai sensi della L. 190/2012).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara del/i Lotto/i di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Importo Massimo: l’importo massimo della fornitura previsto pari a Euro 105.000.000,00 (centocinquemilioni/00) per il Lotto 2 e pari a Euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00) per il Lotto 3 determinato in ragione del valore nominale complessivo ordinato;
h) Buono Acquisto: documento, avente le caratteristiche di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
i) Carburante per Autotrazione: benzina super senza piombo (Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (Norma E.N. 590);
j) Data di Consegna: termine massimo fissato in n. 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile per consegne effettuate in Sicilia e Sardegna e n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile per consegne effettuate nel resto d’Italia. In caso di diverso accordo tra le parti, la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
k) Luogo di Consegna: la sede o l’ufficio delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordinativo di Fornitura, ove devono essere consegnati, nel termine previsto, i Buoni Acquisto oggetto della fornitura.
l) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di
Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’Importo Massimo, per il raggiungimento del quale si terrà conto esclusivamente del valore nominale ordinato.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
4. Il Fornitore è consapevole che la suddivisione in Lotti è in ragione dell’importo nominale richiesto dall’Amministrazione che intende approvvigionarsi di Buoni Acquisto di carburante, secondo le seguenti regole:
a) per approvvigionamenti di Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo pari o superiori ad Euro 40.000,00= (quarantamila/00), l’Amministrazione Contraente dovrà approvvigionarsi dei Buoni Acquisto di tutti i Lotti; infatti, l’Amministrazione dovrà inviare tre Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto, ripartendo l’importo complessivo secondo le seguenti percentuali:
45% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1; 35% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2; 20% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 3.
ovvero, in ragione del fatto che l’aggiudicatario dei lotti 2 e 3 ha offerto il medesimo sconto relativamente a detti lotti,
l’Amministrazione dovrà inviare due Ordinativi di Fornitura, uno per il Lotto 1 e uno per il Lotto 2 o per il Lotto 3, ripartendo l’importo complessivo secondo le seguenti percentuali:
45% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1;
55% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2 o per il Lotto 3. Peraltro:
- in caso di esaurimento del Lotto 1, l’Amministrazione Contraente potrà, in alternativa:
- inviare due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:
64% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2; 36% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 3;
ovvero, sempre in ragione del fatto che l’aggiudicatario dei lotti 2 e 3 ha offerto il medesimo sconto relativamente a detti lotti,
- l’Amministrazione potrà inviare un solo Ordinativo di Fornitura, per l’intero importo dell’ordinativo, sul lotto 2 o 3.
- in caso di esaurimento del Lotto 2 o di attivazione del medesimo Lotto in data successiva a quella di invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente invierà due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:
69% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1; 31% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 3.
- in caso di esaurimento del Lotto 3 o di attivazione del medesimo Lotto in data successiva a quella di invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente invierà due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:
56% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 1; 44% dell’importo oggetto della richiesta per il Lotto 2.
- in caso di esaurimento di due Lotti e/o in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione dei medesimi Lotti in data successiva a quella di invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione contraente invierà un unico Ordinativo di fornitura al Fornitore aggiudicatario del Lotto disponibile.
b) nel caso in cui le Amministrazioni Contraenti intendessero approvvigionarsi di Carburante per Autotrazione mediante utilizzo di Buoni Acquisto per un importo nominale inferiore ad Euro 40.000,00= (quarantamila/00), l’Amministrazione Contraente invierà un unico Ordinativo di Fornitura al fornitore del Lotto che, a suo insindacabile giudizio, riterrà più opportuno.
5. Il Fornitore ha facoltà di non accettare e quindi non dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura relativi a Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo inferiore a Euro 5.000,00= (cinquemila/00).
6. L’erogazione del Carburante per Autotrazione in favore delle Amministrazioni Contraenti dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei Buoni Acquisto presso l’intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore, il cui elenco è rappresentato nell’Allegato “B”.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la
Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Xxxxxxx complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Le Amministrazioni Contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 27/04/2018; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 30 mesi.
ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) garantire, anche ai sensi dell’art. 1381 cod.civ., che il Carburante per Autotrazione fornito mediante i Buoni Acquisto ai sensi della Convenzione abbia le caratteristiche fisico–chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del Carburante per Autotrazione erogato, salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa;
b) garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, della consistenza numerica dei punti vendita di cui all’Allegato “B” alla presente Convenzione;
c) comunicare a Consip S.p.A., anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita di cui all’Allegato “B” alla presente Convenzione.
ARTICOLO 7 CONSEGNA E ACCETTAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Buoni Acquisto entro e non oltre la Data di Consegna.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei Buoni Acquisto presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, oltre che del Capitolato Tecnico.
5. I Buoni Acquisto ordinati dovranno essere consegnati esclusivamente ad uno dei referenti dell’Amministrazione Contraente indicati nell’Ordinativo di Fornitura quali soggetti autorizzati dall’Amministrazione Contraente medesima e dovranno essere accompagnati da un documento nel quale dovranno essere indicati la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; indicazione se i Buoni sono attivi e quindi immediatamente spendibili oppure da attivare secondo quanto riportato al successivo comma 6.
6. Nel caso di Xxxxx Acquisto già attivi e quindi immediatamente spendibili, all’atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, con il corrispondente Punto Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; la data dell’avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo medesimo.
7. Nel caso di Xxxxx Acquisto non attivi al momento della consegna, l’Amministrazione Contraente o, per suo conto, il corrispondente Punto Ordinante, entro 10 giorni lavorativi dalla data effettiva di consegna, provvederà a verificare che i Buoni consegnati siano conformi, in quantità e qualità, con quanto indicato nell’Ordinativo di Fornitura ed a comunicare al Fornitore l’accettazione della fornitura; spirato detto termine, la fornitura si considererà comunque accettata. Il Fornitore, entro n° 2 (due) giorni lavorativi dalla data di accettazione, provvederà ad attivare i Xxxxx Acquisto accettati.
8. Nel caso di Buoni Acquisto ricaricabili a cura dell’Amministrazione Contraente di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore, xxxxx x. 00 (xxxxx) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura deve provvedere ad incrementare il conto/borsellino elettronico intestato all’Amministrazione Contraente per un importo pari all’importo nominale ordinato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e
della normativa vigente.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Unitamente alla fornitura dei Buoni Acquisto, il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare i servizi connessi di:
a) Call Center, secondo le modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica;
b) reportistica, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel successivo comma e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all’appendice al Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base dell’Offerta Economica così come specificato al successivo comma 6.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, di cui al precedente articolo 7.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche
certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo dovuto al Fornitore, per entrambi i lotti 2 e 3, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA (22%), di Euro 0,07198 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall’Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano e secondo le modalità di calcolo dei corrispettivi di cui al paragrafo 4 Modalità di calcolo dei corrispettivi del Capitolato Tecnico.
7. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 5, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
8. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 <il termine indicato unitamente a quello di cui all’art. 3 comma 12 non deve essere inferiore a 30 giorni> giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia
e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a Euro/litro 0,001 al netto di IVA.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a Euro/litro 0,001 al netto di IVA.
ARTICOLO 10
PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna dei Buoni Acquisto richiesti con l’Ordinativo di Fornitura, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera j), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per l’incremento del conto/borsellino elettronico di cui al precedente articolo 7, comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della Convenzione, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Ferma restando l’ipotesi di risoluzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), delle Condizioni Generali, qualora il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00) per la diminuzione della consistenza numerica di ciascuna unità di punti vendita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
7. Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8 e/o all’Appendice del Capitolato Tecnico che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
8. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le
stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
9. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 11 GARANZIA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzie definitive rilasciate in data 20/12/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710005/426081/3592-2017 per un importo di Euro 1.614.056,40= (unmilioneseicentoquattordicimilacinquantasei/40) per il Lotto 2 e n 8312/8200/710007/426083/3594-2017 per un importo di Euro 922.318,00= (novecentoventiduemilatrecentodiciotto/00) per il Lotto 3 in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della
Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzioni rilasciata dalla in data 20/12/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710006/426082/3593-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 2 e n 8312/8200/710008/426084/3595-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 3.
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
1. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n.
50/2016.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,15% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni
Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo – avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto
fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 16 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 19/04/2018
CONSIP S.p.A. italiana petroli S.p.A.
Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXX Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Validità: dal 05/07/2017 al 04/07/2020
C.F.: MRZRRT70M15D969U
Certificatore: Infocert
Validità: dal 12/10/2017 al 12/10/2020
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 19/04/2018
italiana petroli S.p.A. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
C.F.: MRZRRT70M15D969U
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