Condizioni Contrattuali Generali
Condizioni Contrattuali Generali
Rev 14/05/2021
Sommario
1. NORME GENERALI DI RIFERIMENTO 2
2. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 2
3. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 2
4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI LEGGE 136/10 3
5. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 3
6. PREVENZIONE FENOMENO MAFIOSO 4
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO 4
8. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CREDITI 5
9. QUALITA’, AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA 5
12. NONINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 6
13. DICHIARAZIONE VIOLAZIONE ART 53 COMMA 16-TER D.LGS. 165/2001 9
17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 10
1. NORME GENERALI DI RIFERIMENTO
L’affidamento dovrà sempre essere svolto dall’Fornitore con l’osservanza delle norme generali contenute nel:
• X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i., per le disposizioni compatibili all’incarico;
• Codice Civile, per tutto quanto non previsto nella documentazione
Laddove sia applicato il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) saranno osservate anche le norme generali contenute nel:
• X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i.;
• DPR n. 207/2010 e s.m.i. per quanto in vigore;
• Linee Guida ANAC
2. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile di tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi a causa delle attività da lui svolte in esecuzione del contratto, sollevando il Committente e le sue società da ogni responsabilità e si obbliga a tenere indenne lo stesso da ogni richiesta in tal senso proveniente da terzi.
3. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi si riferiscono a servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base a propri calcoli, indagini, stime, e sono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi pattuiti. I prezzi pattuiti rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I corrispettivi si intendono onnicomprensivi delle prestazioni ed in particolare includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni spesa per paghe, contributi, oneri assicurativi, misure di sicurezza, trasferte, materiali, oneri accessori di ogni specie e trasporti.
3.1. Contabilizzazione
Il Fornitore provvede sulla base delle prestazioni validate ed approvate dal referente dell’azienda, ad emettere fattura sulla base dei prezzi e delle modalità offerte con data fattura non antecedente la data di validazione.
3.2. Fatturazione
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita al Committente nel rispetto di condizioni e termini contrattuali, pena l’applicazione delle penali ivi previste.
La fattura dovrà riportare obbligatoriamente:
▪ numero contratto
▪ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc );
▪ la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/1972” così come disposto dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 che ha convertito con modificazioni il D.L. 50 del 24 aprile 2017.
Non sono ammesse e saranno pertanto respinte tutte le fatture prive di tali indicazioni.
Si precisa che in caso di applicazione di penali verrà operata dal Committente rivalsa sui mandati di pagamento a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero.
Se appalto ai sensi del D.Lgs. 50/16, ciascuna fattura dovrà contenere anche il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dal Committente ovvero dovrà comunque essere riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dal Committente nei pagamenti. Saranno respinte tutte le fatture prive di tali indicazioni o contenenti più di un diverso codice CIG.
3.3. Pagamenti
Laddove ricorressero gli obblighi, i pagamenti saranno eseguiti solo a seguito di invio al Committente del “certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’art. 17-bis”.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti e sia verificata la regolarità contributiva dell’Fornitore, i pagamenti verranno effettuati a nei termini contrattuali. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste nei documenti contrattuali. Il Fornitore, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte del Committente e riprende a decorrere dal ricevimento della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva irregolare.
4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI LEGGE 136/10
Il Fornitore si dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010, si impegna a comunicare al Committente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ogni variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi al Committente.
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il contratto di appalto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
5. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Il suddetto obbligo vincola il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Fornitore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il Fornitore si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che fossero emanate durante l’esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle attività di cui al contratto. Il Fornitore si obbliga,
6. PREVENZIONE FENOMENO MAFIOSO
Il Fornitore si impegna espressamente al rispetto delle condizioni tutte previste dalle Leggi n. 575/1965, n. 464/1982, n. 936/1982, n. 55/1990, n. 203/1991, n. 47/1994, n.
136/2010, xxx, D.P.C.M. n. 187/1991, smi, in ordine alla prevenzione del fenomeno mafioso.
Il Fornitore si impegna a:
▪ denunciare all’Autorità Giudiziaria, alla Prefettura o agli Organi di Polizia, dandone contestuale comunicazione al Committente, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
▪ denunciare all’Autorità Giudiziaria, alla Prefettura o agli Organi di Polizia, dandone contestuale comunicazione al Committente, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell’affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di qualificazione o di aggiudicazione di appalti o nella fase di esecuzione del servizio.
Il Fornitore prende atto ed accetta incondizionatamente che la violazione degli obblighi di cui ai predetti punti, sia espressamente sanzionata come causa risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Committente potrà risolvere il contratto con provvedimento motivato, previa comunicazione al Fornitore del procedimento stesso con lettera raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:
▪ ritardo non giustificato delle forniture/prestazioni oggetto del contratto;
▪ dichiarazione di stato fallimentare o di insolvenza o richiesta di concordato giudiziale o extragiudiziale;
▪ violazione della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o per sinistro avvenuto per mancato rispetto da parte dell’Fornitore delle condizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
▪ violazione degli obblighi previsti per la prevenzione del fenomeno mafioso;
▪ gravi inadempienze tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 c.p.) e in particolare, l’espletamento del servizio con modalità e caratteristiche diverse da quelle, essenziali, accettate in sede di gara;
▪ mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
▪ mancato rispetto dei principi contenuti nel "Codice etico” e nel “L’impegno al rispetto principi etici attinenti alla responsabilità sociale d’impresa” come riportati nella registrazione al portale fornitori all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
▪ risulti inadempiente alle disposizioni del Referente designato dal Committente per l’esecuzione riguardo ai tempi e alle prestazioni dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
▪ palesi una manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella prestazione richiesta;
▪ sospenda la prestazione o ometta di riprenderla senza giustificato motivo;
▪ rallenti l’esecuzione della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la prestazione stessa nei termini previsti dal contratto;
▪ ponga in essere un subappalto abusivo, un’associazione in partecipazione, una cessione anche parziale del contratto o una violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
▪ non assicuri la rispondenza della prestazione alle specifiche di contratto.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti per la prestazione dei servizi, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa delle inadempienze e dei ritardi. Il Committente si riserva di differire il pagamento del saldo dovuto in base alle forniture effettuate, sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
8. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CREDITI
Il subappalto del contratto, se autorizzato, potrà avvenire solo nei casi e con le modalità previste dalla legislazione in vigore.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a soggetti terzi, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura, senza l'espressa autorizzazione del Committente pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
9. QUALITA’, AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA
Il Committente ritiene indispensabili, per lo sviluppo delle proprie attività, la qualità dei propri processi, la tutela dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’efficienza energetica, nonché la sostenibilità delle proprie attività.
Il Committente orienta le proprie scelte “integrando” i diversi aspetti coerentemente con il modello che ha adottato, per migliorare le proprie prestazioni e allo stesso tempo garantire la tutela dei propri dipendenti, dei terzi per essa operanti, delle popolazioni che vivono nel territorio in cui essa opera.
Il Committente richiede ai propri fornitori una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori e ai consumi energetici in conformità alla politica adottata dal Committente stesso.
10. CODICE ETICO
Il Fornitore prende atto che il Committente uniforma la propria attività al rispetto di quanto contenuto nel proprio Codice Etico, quale dichiarazione di valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, etc.).
Il Fornitore prende altresì atto che tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti
etici della gestione dei contratti definiti nel “Codice Etico” e “L’impegno al rispetto principi etici attinenti alla responsabilità sociale d’impresa” come riportati nella registrazione al portale fornitori all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente a chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
11. PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte riconosce di avere ricevuto idonea informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, (da qui in poi solo GDPR) e della normativa italiana applicabile sul punto (i.e.: D. Lgs 196/03 per come modificato dal D. Lgs 101/2016 da qui in avanti Codice Privacy) in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di personal data protection ed acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le modalità ammesse dalla normativa applicabile soprattutto in nome per conto e nell’interesse dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Resta inteso tra le parti che i dati personali di cui eventualmente le parti verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente proposta saranno trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza, fornendo sufficienti garanzie nell'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti posti dal Regolamento e dal Codice. Sarà onere delle parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’uso, la diffusione e la trasmissione non autorizzata dei dati.
12. NONINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Fornitore è nominato, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) quale Responsabile del Trattamento dei Dati e garantisce la massima riservatezza nella gestione dei dati personali comunicati dal Committente, assicurando di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e, in particolare, all’art. 32 (Sicurezza del trattamento) dello stesso garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio oltre che la tutela dei diritti dell’interessato (artt. 15 – 23 del GDPR). Il Fornitore garantisce:
1. Che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
2. Di aver adottato tutte le misure richieste dall’art. 32 del GDPR;
3. Di rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del Trattamento;
4. Che, su scelta del Committente, cancellerà o gli restituirà tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellerà le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione preveda la conservazione dei dati;
5. La corretta conservazione dei dati, proteggendoli da possibili utilizzi fraudolenti quali la comunicazione a terzi o la divulgazione anche parziale;
6. La disponibilità per eventuali verifiche da parte del Committente sui propri sistemi riguardo al rispetto di queste norme;
7. Di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.
Istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Responsabile effettua le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia di Privacy. In particolare:
a) tratta i dati personali, soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) fa osservare ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori ed eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili) ogni prescrizione contenuta nel Regolamento, nei Provvedimenti, nei comunicati ufficiali, nelle linee guida, nelle autorizzazioni generali emesse dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché le istruzioni contenute nel presente atto di nomina, quale Responsabile del trattamento. Inoltre, garantisce che le persone autorizzate (dipendenti, collaboratori ed eventuali altri sub-responsabili) al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza tramite incarico scritto e vigila costantemente sull'operato delle stesse. Nello specifico, coerentemente con la propria struttura organizzativa, deve:
● | Garantire l'adozione dei diversi profili di autorizzazione, in modo da limitare il trattamento ai soli dati necessari alle operazioni consentite rispetto alle mansioni svolte; |
● | Verificare annualmente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione, modificando tempestivamente detti profili al modificarsi delle circostanze (es. cambio di mansione); |
● | Curare la formazione e l'aggiornamento professionale di quanti operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali; |
c) adotta le necessarie misure di sicurezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, di perdita, di sottrazione, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati. Adotta anche le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In particolare, tra le altre, se del caso:
● | La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; |
● | La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; |
● | La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso d’incidente fisico o tecnico; |
● | Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. |
Inoltre deve, se del caso:
● | Predisporre interventi di aggiornamento delle misure di sicurezza, anche al fine del loro adeguamento a eventuali disposizioni legislative e/o regolamentari, ad aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico; |
● | Verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli amministratori di sistema, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di |
sicurezza previste dalle norme vigenti; | |
● | Conservare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema; |
d) può ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub responsabili), senza previa autorizzazione specifica da parte del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento ne comunica il nominativo al Titolare del trattamento e lo informa di eventuali modifiche previste, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
e) assiste il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, deve garantire l'esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento, informando immediatamente il Titolare circa eventuali richieste ricevute dagli interessati, e fornendo le informazioni necessarie per il relativo riscontro;
f) assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei trattamenti;
g) cancella tutti i dati personali e le copie esistenti, che li contengono, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento. Nello specifico deve:
● | Cessare il trattamento dei dati messi a disposizione dal Titolare per qualunque scopo; |
● | Restituire i supporti magnetici contenenti i dati personali oggetto del trattamento; |
● | Cancellare qualsiasi copia dei dati, conservata in formato cartaceo o su supporto elettronico; |
● | Conservare i dati, ove legalmente previsto, per un periodo di tempo, non superiore a quello necessario agli scopi, per i quali sono stati raccolti, o successivamente trattati; |
h) Mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento, o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) Informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente Regolamento o altre disposizioni normative, relative alla protezione dei dati;
l) Collabora con il Titolare del trattamento nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di Privacy. Nello specifico deve:
● | Fornire gli elementi informativi necessari per l'attuazione delle prescrizioni del Garante Privacy; |
● | Avvisare tempestivamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria; |
m) Informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore, di eventuali violazioni dei dati personali di cui è venuto a conoscenza (es.: perdita, sottrazione, smarrimento ...). La notifica deve almeno:
● | Descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, il |
numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero di registrazioni dei dati personali in questione; | |
● | Indicare, ove possibile, la data e/o la durata della violazione dei dati personali; |
● | Comunicare il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, o di altro punto di contatto, presso cui ottenere più informazioni; |
n) Tiene, se necessario, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
● | Il nome e i dati di contatto del Sub - Responsabile o dei Sub - Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento, per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, e, ove applicabile, del Responsabile della Protezione dei Dati; |
● | Le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento; |
● | Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate; |
● | Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative. |
Il Titolare potrà disporre, a propria cura e spese, verifiche a campione presso le sedi aziendali del Responsabile, previa richiesta da inviarsi al Responsabile in forma scritta con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi sulla data proposta e, comunque, in ora e giorno da concordare con il Responsabile, al fine di valutare la conformità del trattamento dei dati al contratto per il servizio in essere tra le parti, al presente atto di nomina ed alla normativa vigente. Il Titolare si impegna affinché lo svolgimento dell’attività di verifica predetta si svolga nel più breve tempo possibile in modo tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell’attività aziendale del Responsabile. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, della nomina ed in genere delle disposizioni normative applicabili ai trattamenti posti in essere per conto del Titolare.
13. DICHIARAZIONE VIOLAZIONE ART 53 COMMA 16-TER D.LGS. 165/2001
Il Fornitore dichiara di non essere stato, non aver assunto o affidato incarichi professionali a soggetti che, nei tre anni precedenti, in qualità di dipendenti pubblici abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei confronti del Fornitore stesso per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza (art. 53 “Incompatibilità, cumulo di incarichi e impieghi”, comma 16-ter, D.Lgs.165/2001).
Se trattasi di contratto per consulenza, il Fornitore dichiara di non essere stato, nei tre anni precedenti, un dipendente pubblico che abbia svolto poteri negoziali e autorizzativi e più in generale attività che abbiano avuto un impatto determinante per la pubblica amministrazione di appartenenza nella decisione finale espressa nei confronti del Committente (art. 53 “Incompatibilità, cumulo di incarichi e impieghi”, comma 16-ter, X.Xxx.165/2001)
14. SICUREZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di ottemperare a quanto previsto e applicabile dal D.Lgs. 81/08. Nel caso in cui siano previsti servizi o lavori presso gli ambienti di lavoro del Committente, tali attività non potranno avere luogo prima della trasmissione del DUVRI da parte del Committente e relativa accettazione da parte dell’Appaltatore. Per i lavori
xxxxx e di ingegneria civile il Committente applicherà quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
15. CONTROVERSIE TECNICHE
Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l’insorgenza di una controversia in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione delle clausole contrattuali, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d’accordo tra le Parti. In caso di mancato accordo, la Parte più diligente può chiedere che l’esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, salvo diversa indicazione.
16. FORO COMPETENTE
Le controversie in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Monza, salvo diversa indicazione.
17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti l’eventuale registrazione in caso d’uso, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.