COMUNE DI URZULEI PROVINCIA OGLIASTRA
COMUNE DI URZULEI PROVINCIA OGLIASTRA
Repertorio n. 3/2013 ORIGINALE
Contratto di appalto dei lavori di "PSR Sardegna 2007/2013 Sardegna 2007- 2013 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (Azione 122.1) Valorizzazione economico produttiva della sughereta - Tesilana Biddore"CIG. 449527631B - CUP C45G11002240002.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di Marzo in Urzulei e nella residenza comunale, sita in xxx Xxxxxxx, x. 0;
Avanti a me Mameli Dr.Xxxxxxx, Segretario Comunale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:
- da una parte il Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Nuoro il 26.01.1966 (C.F.: CVAGFR66A26F979A), Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Urzulei, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza dell’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente codice fiscale 82001450913, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;
- dall’altra, il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx nato a Urzulei (OG) il 02.01.1961 ivi residente in Xxx X. Xxxxxxx x. 00, X.X. XXXXXX00X00X000X, rappresentate dell'impresa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx e figli s.n.c., con sede in Urzulei in xxx X.Xxxxxxxxxx x. 0, partita I.V.A. e C.F. n. 00734310915, il quale interviene in qualità di legale rappresentante, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io
Registrato a Lanusei il
/ /2013
Al n. serie Esatte €
Il Segretario Comunale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Segretario rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n 76 del 14.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "PSR Sardegna 2007-2013 - Asse 1 - Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste (Azione 122.1) - Valorizzazione economico produttiva della sughereta - Tesilana - Biddore", per l’importo complessivo di
€ 630.305,65 di cui €. 454,123,85 per lavori a base d’asta e €. 13.623,72, non soggetto a ribasso d’asta, per gli oneri per la sicurezza;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 161 del 08.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare le risultanze di gara e confermare l’aggiudicazione in favore dell’impresa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx e figli con sede in Urzulei per l'importo netto di € 344.907,06 oltre gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 24,050%;
- dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, nulla osta ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- il Responsabile del Servizio Tecnico ha attestato:
a) che la determinazione n. 204 in data 22.11.2012, con la quale si è provveduto ad approvare l’esito delle operazioni di gara, ha acquisito efficacia a seguito dell’accertamento in capo all’aggiudicatario definitivo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006; b) che risultano trascorsi i 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5,
lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) che non ricorre alcuna condizione sospensiva del termine per la stipulazione del contratto (art. 11, commi 9 e 10-ter del D.Lgs 163/2006);
- si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002;
- ai sensi dell’art. 106, comma 3, del DPR 05.10.2010, n. 207 il Responsabile del Procedimento, Geom.Xxxxxx Xxxxxxx e l’Appaltatore, con verbale sottoscritto in data odierna, hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 – Oggetto del contratto – Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra costituito, accetta, l’esecuzione dei lavori di "PSR Sardegna 2007-2013 - Asse 1 - Misura 122 - Azione 122.1 - Valorizzazione economico produttiva della sughereta - Tesilana - Biddore" - da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e condizioni risultanti, nel loro complesso:
- dalle disposizioni del presente contratto;
- dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;
- dal capitolato speciale d’appalto;
- dall’elenco dei prezzi unitari;
- dalla polizza di garanzia;
che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati, ad esclusione del Capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi unitari allegati sotto le lettere "A" e "B". Il Comune come sopra rappresentato, volendo essere esonerato dall’obbligo di allegare al presente contratto tali documenti in applicazione dell’art. 50, comma 6, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, dichiara che gli stessi risultano depositati agli atti del Comune presso il Settore Affari generali – Ufficio contratti ove verranno conservati unitamente ad una copia del presente contratto. L’appalto è, altresì, soggetto all’osservanza delle disposizioni della legge regionale 7 agosto 2007,
n. 5 che, all’art. 70, rinvia agli articoli del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed ai relativi regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia non regolata dalla medesima legge.
Articolo 2 – Ammontare dell’appalto – L’importo dell’appalto è stabilito in
€. 358.530,78 (trecentocinquantottocinquecentotrenta/78), così composto: Importo netto lavori: €. 344.907,064
Oneri per la sicurezza €. 13.623,72
Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3 – Cauzione definitiva – A garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza Fideiussoria numero T762 /00A0105032 in data 04.02.2013 rilasciata dalla TORO assicurazione per l'importo di € 114.729,85(Euro centoquattordicimilasette- centoventinove/85) Le parti prendono atto che la predetta polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a seguito di richiesta del Comune. La predetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 54, comma 5, della
L.R. 7. agosto 2007, n. 5. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà assegnato se il Comune avrà dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Articolo 4 - Responsabilità verso terzi e assicurazione - L’Appaltatore si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall’articolo 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, una polizza assicurativa, dell’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 5 – Direzione dei lavori - La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata all’Dott. Forestale Xxxxx Xxxxxx Xxxxx. Il Comune si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l’Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.
Articolo 6 – Termini di esecuzione e penali – Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto all'articolo 36. Il Comune applicherà una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'appaltatore, una penale, a norma dell'art. 23, comma 1, del capitolato speciale d'appalto, stabilita nella misura di € 227,00/al giorno.
Art. 7 - Risoluzione e recesso – Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e agli articoli 145 e 146 del DPR 207/2010.
Articolo 8 – Esecuzione - L’esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. Articolo 9 – Controlli - Il responsabile del procedimento, avvalendosi del
direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell’attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità e incontri con l’Appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere.
Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art. 19 del d.m. 145/2000.
Articolo 10 – Modalità di pagamento di acconti e saldo – L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 116.936,89 (centosedicimilanovecentotrentasei/89). Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, rimane subordinato all'acquisizione del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC) il quale certifica l'adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili. I pagamenti in acconto e a saldo dovuti all'appaltatore saranno disposti presso la tesoreria comunale, “Banco di Sardegna” Agenzia di Urzulei osservando le modalità che verranno comunicate al Servizio Finanziario dell’Ente.
Articolo 11 - Cessione del contratto e modificazioni dell’operatore
economico - E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al
Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 12 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari - L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al Banco di Sardegna, tesoriere comunale, con sede in Urzulei, di provvedere mediante accredito su conto dedicato da comunicare entro la presentazione del primo stato di avanzamento lavori. La sostituzione del rappresentante legale, del conto dedicato e degli abilitati alla gestione del conto non avrà effetto nei confronti dell'ente appaltante, finché non sarà stata a quest’ultimo comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni eventuale ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere allegata al presente contratto. L’appaltatore si obbliga a comunicare, per iscritto, all’ente appaltante i nominativi dei soggetti abilitati e/o delegati ad operare sul conto dedicato e loro successive modificazioni. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 13 – Norme a tutela dei lavoratori - Nell'esecuzione dei lavori che
formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.
Articolo 14 - Sicurezza sul lavoro - L’Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n.81 così come modificato con il D.Lgs. 03.08.2009, n.106 nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 100, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, come modificato dal
X.Xxx. 03.08.2009, n.106, che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. L'appaltatore ha la facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Si dà atto che l’Appaltatore ha provveduto a redigere e consegnare, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art.89, comma 1, lettera h) del citato X.Xxx. 81/2008, espressamente richiamato all’articolo 1 del presente contratto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. I piani (PSC e POS), sebbene non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell’ art. 131, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto che non si è provveduto a redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106, in quanto non ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Articolo 15 – Collaudo - L’opera oggetto del presente contratto s’intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo.
Articolo 16 - Domicilio – Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM Ministero dei lavori pubblici del 19.04.2000, n. 145, l’Appaltatore dichiara di eleggere il suo domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Urzulei, ubicata in xxx Xxxxxxx, x. 0.
Articolo - 17 - Controversie. In caso di contenzioso fra il Comune e l’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, si specifica che è esclusa la competenza arbitrale prevista dagli articoli 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163. Pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.240 del Dlgs n.163/2006 saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Cagliari.
Articolo 18 – Trattamento dei dati personali – Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Articolo 19 – Spese contrattuali – L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che
rimane a carico del Comune.
Articolo 20 – Registrazione – Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’articolo 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D. Lgs. N. 163/2006, così come modificato dal
D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su dodici Pagine a video, che unitamente agli allegati si compone di 50 pagine a video.
Il presente contratto viene da me, Xxxxxxxxxx, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD)
La Società (Firmato digitalmente)
Il Responsabile del Servizio (Firmato digitalmente) Il Segretario Comunale (Firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzate dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera
f) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
COMUNE DI URZULEI
Provincia Dell’Ogliastra
PSR 2007 2013
Asse I - Mis. 122 Azione1
MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE – VALORIZZAZIONE ECONOMICO PRODUTTIVA
DELLA SUGHERETA “TESILANA - BIDDORE”
PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA 4
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Committente: COMUNE DI URZULEI
Responsabile Ufficio Tecnico: GEOM. XXXXXXXXXX XXXXX
Il Sindaco:
XXXX XXXXX XXXXX
Progettazione:
DOTT. FOR. XXXXX XXXXXX XXXXX
Data: agosto 2012
Scala:
XXX XXXXXX 00 00000 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) TEL./FAX 0000000000 CELL. 0000000000 mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 - Oggetto del contratto 3
Art. 2 - Ammontare del contratto 3
Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 3
Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 3
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 3
Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 3
Art. 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 3
Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 4
Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia 4
Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 4
TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI 5
Art. 10 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 5
Art. 11 - Penale per ritardi 5
Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori 5
Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori 5
Art. 14 - Oneri a carico dell’appaltatore 5
Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 7
Art. 16 - Invariabilità del corrispettivo 7
Art. 17 - Pagamenti 7
Art. 19 - Subappalto 8
Art. 20 - Risoluzione del contratto 8
Art. 21 - Collaudo e manutenzione 8
Art. 22 – Controversie 8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 9
Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 9
Art. 24 - Documenti contrattuali 9
Art. 25 - Spese di contratto e trattamento fiscale 9
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LAVORI 10
CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere 10
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 10
Art. 2 - Ammontare dell'appalto 11
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 11
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili 11
Art. 6 - Descrizione dei lavori 12
Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere 13
CAPO II - Disciplina contrattuale 13
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 13
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto 13
art. 137 dpr 207/10 13
Art. 10 - Qualificazione 14
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 14
Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore 14
Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 14
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i Componenti, i sistemi e l’esecuzione 15
Art. 15 - Denominazione in valuta 15
Art. 16 - Cauzione provvisoria 15
Art. 17 - Cauzione definitiva 15
Art. 18 – Coperture assicurative 16
CAPO IV - Termini per l’esecuzione 16
Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori 16
Art. 21 - Termini per l’ultimazione dei lavori 17
Art. 22 - Sospensioni e proroghe 17
Art. 23 - Penali e premio di accelerazione 17
Art. 24 - Danni di forza maggiore 18
Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 18
Art. 26 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 18
Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 18
CAPO V - Disciplina economica 19
Art. 29 - Pagamenti in acconto 19
Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo 19
Art. 31 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto 19
Art. 32 - Pagamenti a saldo 20
Art. 33 - Revisione prezzi 20
Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 20
Art. 35 - Lavori a misura 21
Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 21
Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 21
Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi 22
CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione 22
Art. 39 - Direzione dei lavori 22
Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 23
Art. 41 - Espropriazioni 23
Art. 42 - Variazione dei lavori 23
Art. 43 - Varianti per errori od omissioni progettuali 24
Art. 44 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 24
Art. 45 - Sicurezza dei lavori 24
CAPO IX - Disciplina del subappalto 25
Art. 50 – Subappalto 25
Art. 51 - Responsabilità in materia di subappalto 27
Art. 52 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti 27
CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio 27
Art. 53 – Controversie 27
Art. 54 - Termini per il pagamento delle somme contestate 28
Art. 55 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 28
Art. 56 - Risoluzione del contratto 29
Art. 57 - Recesso dal contratto 29
CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione 30
Art. 58 - Ultimazione dei lavori 30
Art. 59 - Conto finale 30
Art. 60 - Presa in consegna dei lavori ultimati 30
Art. 61 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 30
CAPO XII - Norme finali 31
Art. 62 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore 31
Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore 32
Art. 64 - Custodia del cantiere 32
Art. 65 - Cartello di cantiere 33
Art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse 33
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 34
Art. 67 - Materiali in genere 34
PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE 34
Art. 68 – utilizzazioni forestali 34
Art. 69 - Lavori eventuali non previsti 34
PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 35
Art. 70 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 35
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del contratto
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad euro 467.747,57 (Euro quattrocentosessantasettesettecentoquarantasette/57) oltre IVA
di cui:
euro 454.123,85 per lavori;
euro 13.623,72 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.
Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 15, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. fanno parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara che, per i lavori "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.
Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM del 19 aprile 2000, n. 145 (d’ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ………………………………………, all’indirizzo
…………………………………………….. presso ………………………………………
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
…………………………………………………………………………………………; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Nei casi in cui l’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all’art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ………………………….…………………... numero in
data…………………. rilasciata dalla società/dall'istituto ………………………..…… agenzia/filiale di ………………….. nella stessa misura e secondo le modalità previste all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,
sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero ……..……………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale
di ……………….... per un massimale di euro ………………………………..………. .
Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dagli art. 4-5-6 del d.p.r 207/2010
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia
1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs dell’8 agosto 1994, n. 490 e del XXX 0 xxxxxx 0000, x. 000 (x’ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base:
(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)
alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98, rilasciata in data …………… al numero
………..…………dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'art. 6 del citato
DPR n. 252/98.
(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)
alla comunicazione rilasciata in data …………………. al numero …………… dalla Prefettura di …………………………….., ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 252/981.
Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
2. a) la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici, la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento che soddisfi i requisiti di cui all’art. 49, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto;
c) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante di cui all’art. 49, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto;
d) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b)2.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza3) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
1 La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.
2 Il piano operativo di sicurezza presentato dall’appaltatore rappresenta un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, nel caso di cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 3, comma 3, del DLgs . 494 del 1996; viceversa, in caso di cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 3, comma 3, del DLgs . 494 del 1996, il piano operativo di sicurezza rappresenta un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento messo a disposizione dalla stazione appaltante.
3 In caso di cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 3, comma 3, del DLgs . 494 del 1996.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 10 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 11 - Penale per ritardi
1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all’art. 22, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art. 14 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
7) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
8) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
9) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
10) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 00/00 x x.x.x. xxxxx "Xxxxx per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
11) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'articolo "Consegna dei Lavori - Programma esecutivo dei Lavori - Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
12) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
13) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
14) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
15) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
16) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
17) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
18) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e
sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e
sorveglianza.
19) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 5 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
20) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
21) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
22) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 161 del Dpr 207/10, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 163 del Dpr 207/10.
Art. 16 - Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Per l’applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nell’art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 17 - Pagamenti
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, e dell'art. 140 del D.P.R.
n. 207/2010, non è dovuta alcuna anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 116.936,89.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della
data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
Ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 19 - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo)
2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto.
(ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
4. Non è ammesso il subappalto.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le modalità indicate al menzionato articolo 58.
Art. 21 - Collaudo e manutenzione
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DLgs 163/06, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 22 – Controversie
(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)
1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in corso d’opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 55, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto.
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di procedura civile.
O in alternativa
È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 24 - Documenti contrattuali
Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
Art. 25 - Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
E richiesto, io …………………………….………………………………………………………(in qualità di ), ho ricevuto quest'atto
da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante dell’ente appaltante…………………………………
l'Appaltatore……………………………………………………..…………
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LAVORI
CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione delle opere relative al progetto “VALORIZZAZIONE ECONOMICO PRODUTTIVA DELLA SUGHERETA “TESILANA - BIDDORE” nel Comune di Urzulei
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto
1. L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella A:
importi in €. | xxxxxxx a | colonna b | a + b |
Importo esecuzione lavori | Oneri attuazione piani sicurezza | Totale | |
lavori a misura | 454.123,85 | 13.623,72 | 467.747,57 |
Importo totale appalto | 454.123,85 | 13.623,72 | 467.747,57 |
Tabella B:
N. Ordine | DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | Importo complessivo di ogni categoria di lavoro |
Lavori compensati | ||
a misura | ||
1 | Lavori forestali (84.18%) | €. 382.299,91 |
2 | viabilità forestale (3.01%) | € 13.680,00 |
3 | Recinzione forestale (12.80%) | € 58.143,85 |
4 | Costi della sicurezza(non soggetti a ribasso) | €. 13.623,72 |
5 | Totale importo contrattuale | €. 467.747,57 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dell’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1, 2, 3 della Tabella B, previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 161 del Dpr 207/10.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all'art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi unitari (Lavori a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, nell'elenco dei prezzi unitari, allegato al presente Capitolato Speciale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in poi DPR n. 34/00) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di OG 13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
2. Ai sensi del all’art. 108 del Dpr 207/10:
a. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, sono indicati nel presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;
Art. 6 - Descrizione dei lavori
Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
XXXXXX XXXXXXXX I lavori riguardano tagli di diradamento boschivo, soprattutto a carico degli alberi di leccio e in misura minore riguardano gli alberi di sughero, decespugliamenti localizzati e potature.
I diradamenti saranno quasi totalmente a carico della lecceta, mentre il taglio della sughera sarà limitato ai soggetti malformati, sottomessi e deperienti e nelle situazioni in cui si renda necessario intervenire per regolarizzarne la composizione e densità DECESPUGLIAMENTO. Verrà asportato lo strato arbustivo intorno alle piante di sughera per una superficie pari ad almeno 6 mq per ciascuna pianta. L’intervento riguarderà il 100% delle piante di sughera
POTATURA. Verrà effettuata la potatura di formazione di 10.000 piante di sughera
Recinzione perimetrale. Una parte della compresa per circa 1000 ml è delimitata da recinzione di tipo pastorale, come evidenziato in cartografia. Verrà messa in opera una recinzione metallica di tipo “pastorale” per una lunghezza complessiva di 4532 ml, un numero di cancelli pari a 5 e uno xxxxxxxxxx ogni 80 metri circa per un totale di 60
RIPRISTINO VIABILITÀ La sughereta è costituita principalmente da tre tratti distinti di viabilità secondaria per una lunghezza complessiva di circa 4000 ml. L’intervento consiste nella manutenzione ordinaria della viabilità secondaria esistente per un totale di 3600. Non vi sarà l’asportazione di suolo o la realizzazione di fronti di scavo.
Si interverrà attraverso: a) la regolarizzazione del piano viario con contropendenze adeguate affinchè il deflusso delle acque meteoriche possa avvenire senza causare danni; b)il ripristino delle cunette in terra su tratti limitati e strettamente necessari a consentire il regolare deflusso delle acque
Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
I criteri da adottare nelle utilizzazioni del soprassuolo, viste le pendenze sulle quali si sviluppa parte del bosco, debbono essere tali da favorire il meno possibile l'innescarsi di fenomeni erosivi.
Le fasi di lavoro previste nelle utilizzazioni forestali sono le seguenti:
Taglio e allestimento.
Avverrà mediante l’ausilio di motoseghe con le quali verranno praticati dei tagli nel punto più basso possibile senza lacerare la corteccia, cercando di ottenere una superficie inclinata o convessa, e comunque in maniera tale da evitare il ristagno dell’acqua. La regolarizzazione della sezione del taglio e la riceppatura delle ceppaie dovrà essere eseguita, per quanto possibile, contestualmente al taglio e, comunque, non oltre il periodo indicato in precedenza. Per quanto concerne l’abbattimento delle piante, si dovrà ricorrere all’uso di funi per regolarne l’atterramento, ovvero procedere al preliminare taglio dei rami allo scopo di alleggerire la chioma e ridurre l’impatto all’atto della caduta, in modo tale da evitare di produrre danni a piante destinate alla dotazione del bosco. L’operazione di potatura riguarderà i rami presenti sul terzo inferiore del fusto, dirigendo i tagli dal basso verso l’alto, senza lacerare la corteccia e creando la minore sezione di taglio possibile.
Concentramento ed esbosco.
Il concentramento e l’esbosco del legname dovrà essere effettuato in prossimità dei piazzali di carico in modo tale che possa essere allontanato facilmente dal bosco, agevolando cosi la pratica di decortica della sughereta e riducendo il percolo di incendi all’interno del bosco
Per evitare fenomeni erosivi e razionalizzare le operazioni di concentramento ed esbosco verranno utilizzate:
- Le piste di esbosco esistenti e la viabilità provinciale nelle aree in cui sono presenti piazzali e si possa operare in sicurezza;
- risine o canalette di esbosco in P.E.T.: sono caratterizzate da spezzoni di diametro compreso tra 40-50 cm e lunghezza di 4-5 metri;
- trattori agricoli e forestali: trattasi di trattrici gommate attrezzate di particolari protezioni che conferiscono una maggiore sicurezza;
- motocarriole e minitrattori: sono macchine aventi la caratteristica di presentare un ingombro ridotto e possono essere utilizzati anche fuori dalle piste forestali;
- rimorchi forestali: caratterizzati dal presentare ruote larghe e assale trazionato;
- gabbie per la legna da ardere: possono essere utilizzate in alternativa al rimorchio forestale. Sono costituite da un pianale che è montato direttamente sul trattore;
- verricelli forestali autonomi o portati da trattrice. Possono essere utilizzati per lo strascico indiretto in situazioni di pendenza non elevate (fino al 30%). Non potranno essere utilizzati su pendenze superiori al 30% e lungo le linee di compluvio o situazioni in grado di innescare potenzialmente fenomeni erosivi
Disposizione delle ramaglie
Al fine di favorire l’azione regimante delle acque meteoriche, la ramaglia verrà lasciata sul letto di caduta e disposta in andane lungo le curve di livello ad una distanza di circa 25-30 m. Non verrà effettuato l’abbruciamento in nessun caso
La scelta dell’utilizzo degli strumenti e attrezzi citati avverrà in base alle condizioni in cui si andrà ad operare, sarà infatti preferibile impiegare, nei tratti con pendenze marcate, canalette o verricelli distanti tra loro circa 50 - 100 metri in modo da evitare il danneggiamento di piante e terreno ed ottenere delle fasce di lavoro di circa 25 - 50 metri ottimizzando i tempi di esbosco.
Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto. Vengono richiamati gli interventi sopra descritti:
- Taglio selettivo della vegetazione arborea
- Ripristino della viabilità forestale
CAPO II - Disciplina contrattuale
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto art. 137 dpr 207/10
1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
2. il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
3. il capitolato speciale;
4. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
5. l'elenco dei prezzi unitari;
6. i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;
7. il cronoprogramma;
8. le polizze di garanzia.
9. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
10. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
11. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.
Art. 10 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d’importo, in conformità al DPR n. 34/00, ai sensi dell’art. 60 del dpr 207/104:
– per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
cat. OG 13 importo €. 467.747,57
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/10, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 131 del codice.
Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
4 Utilizzare la dizione più opportuna per il caso di specie.
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i Componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 15 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
CAPO III - Garanzie
Art. 16 - Cauzione provvisoria
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 è ridotta del 50%, - per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 17 - Cauzione definitiva
L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 18 – Coperture assicurative
A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila).
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004,
n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.
CAPO IV - Termini per l’esecuzione Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione(STIPULA) del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso la Direzione
dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che
giustificano l'immediato avvio del lavori.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
Art. 21 - Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 42 del Reg. n. 554/99, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 22 - Sospensioni e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 158 e 159, D.P.R. n. 207/2010, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera anche nel caso dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante.
3. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
4. Ai sensi dell’art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
5. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
6. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art. 23 - Penali e premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, nella misura di
227,00 €/giorno5.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale.
Art. 24 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma Programma esecutivo dei lavori
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Art. 26 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
5 Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del Reg. n. 554/99 la penale giornaliera è compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 210 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.
CAPO V - Disciplina economica Art. 29 - Pagamenti in acconto
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro 116.936,89.6
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della
data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
5. Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 (trenta) dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 31 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
1. Ai sensi dell’art. 29 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
6 Tale importo dovrà essere stabilito in relazione all'ammontare e alla durata dei lavori. Per le opere appaltate a forfait l'ammontare dei lavori eseguiti sui quali corrispondere l'acconto sarà ricavato dalla tabella di cui all'art. 2.
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito DM di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs
.163/06.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs .163/06.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del Dlgs. 163/06.
Art. 32 - Pagamenti a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Art. 33 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del Dlgs. 163/06, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Dlgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori
Art. 35 - Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 45, comma 9, del Reg. n. 554/99, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.
Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. Per la contabilizzazione delle ceppaie trattate si procederà al conteggio
Per la quantificazione del legname sottoposto a taglio si procederà a stima mediante la realizzazione di cataste e misurate in metri steri
1. MANODOPERA
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato
suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
2. NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
3. TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione Art. 39 - Direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi
dell’art. 123 del Reg. n. 554/99, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Ai sensi dell’art. 128 del Reg. n. 554/99 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore
mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate
all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
(i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00, restano in proprietà all’Amministrazione)
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Cap. Gen.
n. 145/00, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in luogo indicato dalla Direzione Lavori in accordo con l’amministrazione;
2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Art. 41 - Espropriazioni
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (G.U. n. 17 del 22.01.2003).
Art. 42 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Reg. n. 554/99, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
- aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato.
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del Dlgs. 163/06); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;
- lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
Art. 43 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Dlgs. 163/06, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.
Art. 44 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall’art. 136 del Reg. n. 554/99.
CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza Art. 45 - Sicurezza dei lavori
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del "Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è Comune di Urzulei e per esso in forza delle competenze attribuitegli il geom. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81) è la geom. Xxxxxxx Xxxxxx;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Dott. For. Xxxxx xxxxxx Xxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Dott. For. Xxxxx xxxxxx Xxxxx;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., assommano all'importo di Euro 13.623,72. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e
subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi;
a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a redigere e consegnare:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:
il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
CAPO IX - Disciplina del subappalto Art. 50 – Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.
2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile,
con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
c. che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs. 163/06;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d’una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 72, comma 4, del Reg. n. 554/99, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 554/99.
Art. 51 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 5 del Dlgs. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 52 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
(Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, se nel bando di gara l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti)
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l’aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
(in alternativa, se nel bando l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che è fatto obbligo all’appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti)
2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell’art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio Art. 53 – Controversie
(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo xxxxxxx oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo xxxxxxx.
2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente
competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare
la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Art. 54 - Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs °163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell’art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
Art. 55 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 5 %) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del Dlgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità
lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9- bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Art. 56 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.
2. Nei casi di cui all’art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del Dlgs. 163/06.
5. Nei casi di cui all’art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
6. Ai sensi dell’art. 138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento
– nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.
Art. 57 - Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione
Art. 58 - Ultimazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante.
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 59 - Conto finale
Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, il conto finale verrà compilato entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 60 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dell’art. 200 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art. 61 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
(eventualmente e solo per i lavori di cui all’art. 2 del Reg. n. 554/99, comma 1, lettere h) ed i))
2. Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del Reg. n. 554/99, le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell’art. 192, commi 9 e 10, del Reg. n. 554/99 e dell’art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo,
disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità
concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
CAPO XII - Norme finali
Art. 62 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 554/99 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
2. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
4. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
9. la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza della legge 46/90, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti.
10. l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
11. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
12. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
13. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che
potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da
parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
14. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
15. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
16. l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
17. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Corpo forestale e di vigilanza Ambientale ) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
18. la pulizia quotidiana col personale necessario, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori.
19. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
20. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente capitolato.
Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a:
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 160, comma 2, Reg. n. 554/99);
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori (artt. 156 e 160 Reg. n. 554/99);
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 161, comma 2, Reg. n. 554/99);
d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 162, comma 2, Reg. n. 554/99);
2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Art. 64 - Custodia del cantiere
1. Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che
di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Art. 65 - Cartello di cantiere
L’appaltatore deve fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n. 2 tabelle del seguente tipo: lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 3 x 2 composte da due elementi sovrapposti orizzontalmente di m 3 x 1 ciascuno.
Le tabelle dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni:
− l’Ente appaltante;
− l’Ente finanziatore;
− il titolo dell’intervento;
− l’importo generale dell’intervento e l’importo di base d’asta;
− il progettista;
− l’Ingegnere Capo;
− il Direttore dei Lavori;
− il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
− Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
− l’Impresa;
− il Direttore di Cantiere;
− subappaltatori.
In particolare al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai fondi strutturali, dovrà essere riservato alla Unione Europea apposito spazio nel rispetto dei seguenti criteri:
lo spazio, all’interno del cartello, riservato alla U.E. dovrà occupare almeno il 25% della superficie totale, recare l’emblema europeo normalizzato, presentare la seguente dicitura: “QUESTO PROGETTO E’ COFINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE”;
il testo di cui al punto precedente figurerà a destra dell’emblema;
le dimensioni dei caratteri utilizzati per indicare la partecipazione comunitaria non dovranno essere inferiori alle dimensioni dei caratteri usati per la dicitura nazionale.
La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal D.L..
L’Impresa si impegna a provvedere all’installazione delle anzidette tabelle ed al loro ritiro a fine lavori, nella località indicata dal Direttore dei lavori, mediante propri tubolari di ferro del diametro di mm 60, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità. Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi del vettore.
L’Impresa, nel caso che le tabelle giunte a destinazione dovessero risultare non in perfette condizioni, è tenuta alla loro sostituzione.
Art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 112, comma 1, Reg. n. 554/99)
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
CAPO XIII - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO -
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 67 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 68 – utilizzazioni forestali
I criteri da adottare nelle utilizzazioni del soprassuolo forestale, viste le pendenze sulle quali si sviluppa parte del bosco, debbono essere tali da favorire il meno possibile l'innescarsi di fenomeni erosivi.
Le fasi di lavoro previste nelle utilizzazioni forestali sono le seguenti:
1. Taglio e allestimento. Avverrà mediante l’ausilio di motoseghe con le quali verranno praticati dei tagli nel punto più basso possibile senza lacerare la corteccia, cercando di ottenere una superficie inclinata o convessa, e comunque in maniera tale da evitare il ristagno dell’acqua. La regolarizzazione della sezione del taglio e la riceppatura delle ceppaie dovrà essere eseguita, per quanto possibile, contestualmente al taglio e, comunque, non oltre il periodo indicato in precedenza. Per quanto concerne l’abbattimento delle piante, si dovrà ricorrere all’uso di funi per regolarne l’atterramento, ovvero procedere al preliminare taglio dei rami allo scopo di alleggerire la chioma e ridurre l’impatto all’atto della caduta, in modo tale da evitare di produrre danni a piante destinate alla dotazione del bosco. L’operazione di potatura riguarderà i rami presenti sul terzo inferiore del fusto, dirigendo i tagli dal basso verso l’alto, senza lacerare la corteccia e creando la minore sezione di taglio possibile.
2. Concentramento ed esbosco. Per evitare fenomeni erosivi e razionalizzare le operazioni di verranno utilizzate:
- piste di esbosco già esistenti;
- risine o canalette di esbosco in P.E.T.: sono caratterizzate da spezzoni di diametro compreso tra 40-50 cm e lunghezza di 4-5 metri, per un totale di 2500 m lineari;
- trattori forestali: trattrice gommata attrezzata di particolari protezioni che le conferiscono una maggiore sicurezza;
- motocarriole,ATV e minitrattori: macchine aventi la caratteristica di presentare un ingombro ridotto;
- rimorchi forestali: caratterizzate dal presentare ruote larghe e assale trazionato;
- gabbie per la legna da ardere: utilizzate in alternativa al rimorchio forestale, costituite da un pianale che è montato direttamente sul trattore e non su una struttura a sé;
- verricelli forestali autonomi o portati da trattrice.
La scelta dell’utilizzo degli strumenti citati avverrà in base alle condizioni in cui si andrà ad operare, sarà infatti preferibile impiegare, nel tratti con pendenze marcate, canalette o verricelli distanti tra loro circa 50 - 100 metri in modo da evitare il danneggiamento di piante e terreno ed ottenere delle fasce di lavoro di circa 25 - 50 metri ottimizzando i tempi di esbosco.
Art. 69 - Lavori eventuali non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni dell’art. 136 del Reg. n. 554/99, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 142 e seguenti del Reg. n. 554/99) o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 70 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all’art. 42 del Reg. n. 554/99.
COMUNE DI URZULEI
Provincia Dell’Ogliastra
PSR 2007 2013
Asse I - Mis. 122 Azione1
MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE – VALORIZZAZIONE ECONOMICO PRODUTTIVA
DELLA SUGHERETA “TESILANA - BIDDORE”
PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA 3 ELENCO PREZZI
Committente: COMUNE DI URZULEI
Responsabile Ufficio Tecnico: GEOM. XXXXXXXXXX XXXXX
Il Sindaco:
XXXX XXXXX XXXXX
Progettazione:
DOTT. FOR. XXXXX XXXXXX XXXXX
Data: agosto 2012
Scala:
XXX XXXXXX 00 00000 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) TEL./FAX 0000000000 CELL. 0000000000 mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx
pag. 1
Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
Nr. 1 | Cancelli in legno, ad una o piu' partite, con listoni dello spessore di cm 6, complete di ferramenta e serramenta, verniciatura a tre mani | ||
O.009.001 | ed ogni altro onere, in opera. a) IN LEGNO CASTAGNO | ||
euro (duecentotrentanove/74) | €/mq | 239,74 | |
Nr. 2 | Ripulitura della vegetazione infestante localizzata (minimo mq 6,00) attorno alle piante adulte (diametro minimo cm 20) da sottoporre | ||
ZF.305.002 | ad interventi di recupero. b) mediamente cespugliato difficoltà o pendenza media | ||
euro (quattro/13) | a pianta | 4,13 | |
Nr. 3 | Taglio dei soggetti soprannumerari, sezionatura sommaria di quelli di maggiore lunghezza con aggregazione in fasci, in prossimità del | ||
ZF.306 | letto di caduta. | ||
euro (due/80) | q.le | 2,80 | |
Nr. 4 | Concentramento del materiale abbattuto in aree libere, le più prossime al letto di caduta e della rotabile, dove si effettueranno le | ||
ZF.309 | prime lavorazioni e/o la distruzione, ove prescritto, del materiale non proficuamente utilizzabile, a mezzo di trattore forestale a | ||
strascico indiretto | |||
euro (due/75) | q.le | 2,75 | |
Nr. 5 | Trasporto dall'area di prima concentrazione al piazzale di carico del materiale a proficua utilizzazione, allestimento degli assortimenti | ||
ZF.310.002 | commerciali ed accatastamento: b) per q.le di tondelli | ||
euro (tre/96) | q.le | 3,96 | |
Nr. 6 | Potatura di formazione su leccio, roverelle ecc. e di giovani piantine di sughera non ancora demaschiate (altezza fino a mt 1,30 e diam. | ||
ZF.317.002 | inferiore a cm 18 - 20). b) mediamente cespugliato difficoltà o pendenza media | ||
euro (tre/01) | a pianta | 3,01 | |
Nr. 7 | Recinzione costituita con pali in ferro a"T" o in calcestruzzo o in lamiera zincata e sagomata o altra essenza di latifoglia (castagno), | ||
ZF.401.102 | sezione ad"U" da 20/10, lunghi m. 1.75 peso Kg 2 cadauno, collocati a terra per cm 40- 50 buchette aperte alla distanza di m. 3 e | ||
quattro ordini di filo di ferro spinato e zincato a due capi e a quattro punte del n° 14 compreso tracciamento, scalandrini e cancelli ove | |||
occorrono. Altezza fuori terra 1.20 - 1.30 (da realizzarsi solamente all'interno dell'azienda). b) Mediamente cespugliato ,difficoltà o | |||
pendenza media. | |||
euro (dieci/82) | €/ml | 10,82 | |
Nr. 8 | Ripristino di viabilita' precedentemente aperta, mediante risagomatura della sede viaria e delle scarpate, ripulitura della vegetazione, | ||
ZF.402.302 | ripulitura delle cunette e dei tombini: (dal 10 al 45% dei prezzi di cui alla voce precedente, ZF.402.100): b- in terreni con difficolta' e | ||
pendenza media | |||
euro (tre/80) | mt | 3,80 | |
Xx. 0 | Xxxxxxxxxxx per l’accesso a terreni recintati, realizzato in pali di castagno del diametro di cm 8-12; compreso ogni onere in opera | ||
ZF.406 | altezza recinzione sino a mt 1,30. | ||
euro (novantauno/86) | cad | 91,86 | |
Data, 13/08/2012 | |||
Il Tecnico | |||
Dott. For. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx |
COMMITTENTE: Comune di Urzulei