Contract
ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI FOOD
TRA
1 – Sardegna Ricerche con xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, 0, codice fiscale 92024600923, P.IVA 01930910920, in persona del suo rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Cabras (OR) il 08/01/1958, il quale interviene nel presente atto in forza della determinazione del Comitato Tecnico di Gestione n. 02/012/2015 del 4 Febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma d’intervento descritto nella scheda, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;
E
2 – AGRIS Sardegna Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura con sede legale in Sassari, località Bonassai S.S. 291 km 18,6, cod. fisc. e P.IVA 02270290907, nella persona del suo legale rappresentante il sostituto del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Tempio Pausania il 29 novembre 1954 il quale interviene nel presente atto in forza della nota del Direttore del Servizio Personale n. 20497 del 20 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO CHE
1. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art.
15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
2. la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
3. i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A)l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura: sussiste cioè un’effettiva condivisione di compiti e di responsabilità ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l’altra assume l’impegno della remunerazione; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; E) viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati, in modo tale che nessuna impresa privata è posta in situazione privilegiata rispetto agli altri concorrenti;
a.
4. l’analisi di contesto elaborata in occasione della stesura dei documenti di programmazione per il periodo 2014/2010 ha evidenziato alcuni elementi di riflessione sia dal punto di vista trasversale sui processi di innovazione, sia nell’ambito specifico del settore alimentare;
5. il settore dell’agroalimentare rientra tra le linee prioritarie della Strategia regionale per la Ricerca e l’Innovazione;
6. nell’ambito di quest’ultima la Sardegna intende portare avanti un processo selettivo mirato a centrare l’azione sulle filiere più rilevanti attraverso un coordinamento e raccordo tra tutti gli interventi e fondi che sostengono l’innovazione con l’obiettivo di incrementare l’attività di innovazione favorendo un match tra le filiere produttive e poli tecnologici e di ricerca, obiettivo dichiarato anche nell’Asse I del POR FESR 2014-2020;
7. sulla base degli elementi evidenziati sopra e delle esperienze maturate da parte di Sardegna Ricerche nel settore agroalimentare, sia nei programmi di servizi rivolti alle singole imprese, che nelle attività di innovazione e trasferimento tecnologico sviluppate attraverso cluster di imprese, con la delibera del Comitato Tecnico di Gestione n. 2/12 del 4.02.2015, Sardegna Ricerche intende promuovere l’avvio di programmi di innovazione incentrati sullo sviluppo di nuovi prodotti in diversi settori dell'agroalimentare ritenuti strategici;
8. tale attività ha l’obiettivo di:
a. individuare e costruire opportunità innovative di business a favore delle imprese del settore agroalimentare;
b. sensibilizzare le imprese sul tema dell’innovazione e supportarle nello sviluppo di un proprio percorso innovativo;
c. rafforzare le capacità di innovazione a livello di singola impresa;
9. i risultati che Sardegna Ricerche si attende possano essere trasferiti alle imprese riguardano nuove formulazioni e metodi di produzione che favoriscano la conquista di ulteriori segmenti di mercato nei seguenti settori:
◦ Lattiero caseario
◦ Vitivinicolo
◦ Ittico
◦ Prodotti da forno e dolciari
◦ Sfarinati, paste secche e fresche
◦ Conserve e lavorati (da prodotti agricoli e da prodotti ittici);
◦ Altri settori dell’agroalimentare
10. Agris Sardegna svolge compiti di ricerca scientifica nel campo dell'agricoltura secondo quanto definito dalla legge istitutiva dell'8 agosto 2006 n. 13 e dalle norme dello statuto dell'agenzia. In particolare Agris Sardegna:
◦ sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa;
◦ sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvoforestali attraverso il trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese, in collaborazione con le Agenzie regionali e con altri soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni;
◦ fornisce, a richiesta, consulenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;
◦ favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
◦ collabora con istituzioni pubbliche o private di ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico congiunti ovvero, sulla base di apposite convenzioni, secondo quanto dettagliato nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
◦ svolge attività scientifica di supporto alla certificazione di qualità delle produzioni locali della Sardegna;
◦ instaura rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con Agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;
11. considerata la comune matrice dei fini istituzionali e l’identità dell’interesse pubblico perseguito nella promozione della ricerca ed innovazione, le parti intendono collaborare per realizzare congiuntamente delle azioni mirate sulle filiere più rilevanti dell’agroalimentare e coordinare le
proprie azioni e risorse a sostegno dell’innovazione delle filiere produttive riconducibili all’agroalimentare;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo di collaborazione)
1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le parti per la progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti food con l’obiettivo di:
- individuare e costruire opportunità innovative di business a favore delle imprese del settore agroalimentare;
- sensibilizzare le imprese sul tema dell’innovazione e supportarle nello sviluppo di un proprio percorso innovativo;
- rafforzare le capacità di innovazione a livello di singola impresa;
- svolgere attività di trasferimento tecnologico alle imprese in materia di nuove formulazioni e metodi di produzione che favoriscano la conquista di ulteriori segmenti di mercato nei seguenti settori:
◦ Lattiero caseario
◦ Vitivinicolo
◦ Ittico
◦ Prodotti da forno e dolciari
◦ Sfarinati, paste secche e fresche
◦ Conserve e lavorati (da prodotti agricoli e da prodotti ittici);
◦ Altri settori dell’agroalimentare
2. La descrizione complessiva della collaborazione è contenuta nella scheda progetto di cui all’allegato B. Con riferimento agli specifici segmenti di mercato nel settore agroalimentare che saranno individuati congiuntamente dalle parti, queste si impegnano a definire la progettazione esecutiva dei singoli interventi.
Art. 3
(Rinvio agli accordi operativi di collaborazione concernenti gli interventi specifici)
1. Successivamente alla progettazione dei singoli interventi, le parti prevedono di firmare specifici accordi per la realizzazione dei progetti; tali accordi, saranno definiti nel pieno rispetto dei tutti i requisiti di legittimità indicati al punto 3) delle premesse. In particolare, i budget in cui saranno evidenziati gli apporti finanziari delle parti saranno dovranno essere definiti nel rispetto del principio per cui:
“ sussiste una reale divisione di compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura: sussiste cioè un’effettiva condivisione di compiti e di responsabilità ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l’altra assume l’impegno della remunerazione; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno”
2. Gli appositi accordi operativi fra i due soggetti definiranno nel dettaglio modalità e obblighi reciproci, tempi e specifiche operative degli interventi, in particolare in esecuzione delle direttive che la Regione Sardegna riterrà di impartire per la corretta attuazione del programma.
CAPO II FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ
Art. 3 (Azioni cluster)
1. Le parti si impegnano a collaborare per promuovere congiuntamente nel settore dell’agroalimentare la creazione di cluster d’imprese, dando atto di voler perseguire le finalità di seguito indicate che traggono origine dalle direttive regionali in materia:
− le “Azioni Cluster” sono attività di animazione economica e rivolte alle imprese di un determinato o di più settori e di quelli complementari con l’obiettivo di sviluppare attività di SSI (Sviluppo, Sperimentazione e Innovazione) su problematiche comuni;
− le “Azioni Cluster” hanno l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese operanti nei vari settori su tematiche comuni, con particolare riferimento a quelle legate all’innovazione. Gli interventi non prevedono erogazione di aiuti alle imprese partecipanti;
− per queste loro caratteristiche, le “Azioni Cluster” sono finanziariamente a completo carico degli Enti pubblici promotori che saranno beneficiari finali degli interventi. I risultati finali del cluster e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà degli Enti pubblici promotori e, conseguentemente, della Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e saranno messi a disposizione delle imprese che hanno partecipato al progetto e delle altre imprese del settore secondo criteri non discriminatori;
− eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività progettuale condotta, restano di proprietà degli Enti pubblici promotori, fatti salvi il riconoscimento dei diritti morali degli inventori, e sono messi a disposizione delle imprese a titolo gratuito, secondo modalità e strumenti da definire a cura di Sardegna Ricerche.
Art. 4
(Funzioni svolte da Sardegna Ricerche)
1. Le funzioni svolte da Sardegna Ricerche nell’ambito della collaborazione riguarderanno in particolare le seguenti attività:
• Promuovere le attività svolte e coordinare l’animazione del cluster di imprese;
• Individuare e realizzare attività di comunicazione, di animazione e creazione di rete nei settori di attività dei progetti approvati;
• Favorire il trasferimento tecnologico dei risultati raggiunti durante il progetto e in fase finale;
• Fornire le attrezzature tecnologiche necessarie al progetto;
• Gestire e coordinare le adesioni delle Piccole e Medie Imprese e di eventuali Partner e tutte le attività amministrative del progetto;
• Organizzare incontri periodici con le imprese del settore e/o aderenti al cluster;
• Monitorare e verificare l’attuazione dei progetti attivati;
Art. 5
(Funzioni svolte da Agris Sardegna)
2. Le funzioni svolte da Agris Sardegna nell’ambito della collaborazione riguarderanno in particolare le seguenti attività:
• Coordinamento e gestione delle attività di sperimentazione individuate nei progetti approvati;
• Coordinamento, in collaborazione con Sardegna Ricerche, del cluster di imprese aderenti al progetto;
• Individuazione delle attrezzature tecnologiche necessarie per lo svolgimento del progetto;
• Fornire le risorse umane interne specifiche per la gestione delle attività di sperimentazione, ricerca e trasferimento tecnologico;
• Organizzazione e coordinamento degli incontri tecnici durante le fasi di sperimentazione con le aziende aderenti al cluster;
• Coordinamento e gestione, in collaborazione con Sardegna Ricerche, delle attività relative alla diffusione dei risultati raggiunti
Art. 6
(Verifica di coerenza. Responsabili di progetto designati dalle parti)
1. Copia del presente Accordo di collaborazione e della documentazione collegata sarà inviata alla Regione Sardegna per la verifica di coerenza con i fini istituzionali affidati e con le disposizioni in materia.
2. Il responsabile del progetto per conto di Sardegna Ricerche è Xxxxxxx Xxxxxx, il responsabile del progetto per conto di Agris Sardegna verrà specificato di volta in volta all’interno del singolo progetto attivato.
3. Sardegna Ricerche e Xxxxx Sardegna manterranno la responsabilità esclusiva in merito alla corretta attuazione delle attività di propria competenza, fermo restando che le stesse sono concepite in un contesto di collaborazione fra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un interesse pubblico comune.
4. Per la gestione di ogni progetto verrà istituito un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante di Sardegna Ricerche, da un rappresentante di Agris Sardegna, che avrà il compito di sovrintendere alla conduzione del progetto.
5. Il gruppo di lavoro rappresenta la sede di condivisione delle attività, anche al fine di garantire omogeneità e univocità dell'azione.
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 7
(Oneri a carico delle Parti)
1. La ripartizione degli oneri, anche finanziari, fra le parti sarà oggetto degli specifici accordi operativi indicati nell’art. 2.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, saranno possibili trasferimenti di risorse finanziarie a seguito della positiva verifica della rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto riportato nell’Art. 8.
3. Gli importi previsti a titolo di rimborso ai sensi del comma precedente, saranno corrisposti esclusivamente per stati di avanzamento verificabili in relazione alle esigenze legate alla realizzazione delle attività in programma.
4. Per la gestione congiunta delle attività di rendicontazione del progetto si istituisce un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante del progetto per conto di Sardegna Ricerche e da un rappresentante del progetto per conto di Agris Sardegna.
Art. 8
(Spese ammissibili e rendicontazione forfettaria)
1. Il rimborso dei costi sostenuti in funzione dei progetti sviluppati nell’ambito del presente Accordo seguirà le disposizioni contenute nel “Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”. Nel presente Accordo sono riconosciute quali spese ammissibili a rimborso:
- risorse umane esterne
- prestazioni di terzi
- viaggi e trasferte
- materiali di consumo
- xxxxx xxxxxxxxx
- altre spese generali
2. L’Agenzia Agris Sardegna deve essere in grado di produrre i documenti giustificativi relativi alle spese di propria competenza.
3. In ogni caso le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del progetto presentato e commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.
4. Sulle spese ammissibili a rimborso l’Agenzia Agris Sardegna potrà richiedere una anticipo pari al 30% dell’importo.
Art. 9
(Decorrenza e durata dell’Accordo di collaborazione)
1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 3 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando che la data di effettiva attivazione delle singole funzioni verrà disposta in attuazione degli specifici accordi operativi di cui all’art. 2.
Art. 10 (Recesso)
1. Dopo la fase di avvio è possibile il recesso su richiesta di una della parti. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione. Nell’ipotesi di recesso anticipato potranno essere rimborsate soltanto le spese sostenute e positivamente verificate.
Art. 11 (Controversie)
1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Cagliari.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 (Patti di integrità)
1. Le parti si impegnano all’adozione ed all’utilizzo dei Patti di integrità da applicare nelle procedure per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi avviate in attuazione della presente collaborazione, in ossequio a quanto previsto con deliberazione della Giunta Regionale n. 30/16 del 16 giugno 2015.
Art. 13 (Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli Accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni.
2. Eventuali modifiche o deroghe all’Accordo di collaborazione potranno essere apportate dai sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.
Art. 14
(Esenzioni per bollo e registrazione)
1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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Allegato A: Protocollo Operativo del progetto di sviluppo e innovazione Allegato B: Scheda Tecnica per l’attuazione dei progetti
Sardegna Ricerche
…………………… Agris Sardegna
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