Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni soci della Polesine Servizi S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato.
Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni soci della Polesine Servizi S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato.
Art. 1 Oggetto
1. I Comuni intervenuti convengono di gestire il servizio idrico integrato (S.I.I., costituito dalle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, fognatura e depurazione delle acque reflue) in forma associata e coordinata a mezzo di una società di capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 113, comma 5°, lettera C) del D.Lgs. 267/2000, individuata nella Società Polesine Acque S.p.A., il cui Statuto è allegato alla presente convenzione come parte integrante.
2. La presente convenzione non incide sulle funzioni che in base alle normative vigenti deve espletare l’Autorità d’ambito ottimale (A.T.O.), a cui i Comuni stessi partecipano ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
3. La presente convenzione ha altresì lo scopo di conformare a principi unitari ed a criteri di omogeneità la organizzazione e la gestione dei succitati servizi pubblici locali gestiti dalla Società Polesine Acque S.p.A..
4. Le disposizioni contenute nella presente convenzione sono preordinate a garantire ai soci Enti locali il controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell’art. 113, comma 5°, Lettera C), del D.Lgs. 267/2000.
Art. 2 Espletamento dei servizi
1. Il concreto espletamento del servizio idrico integrato avverrà in base all’apposita convenzione stipulata con l’autorità d’ambito ottimale.
Art. 3 Durata
1. Gli Enti Locali convengono di fissare la durata della presente convenzione in maniera coincidente con la durata della Polesine Acque S.p.A. e cioè fino al 31/12/2050.
2. Rimane comunque in facoltà degli Enti Locali soci deliberare lo scioglimento anticipato della convenzione, qualora la stessa non risultasse più rispondente alla formula contrattuale dell’affidamento in house providing del S.I.I., ovvero che il medesimo sia affidato mediante gara ad evidenza pubblica.
Art. 4
Compiti e poteri dell’Assemblea di coordinamento intercomunale
1. L’assemblea di coordinamento intercomunale è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun comune socio, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in Polesine Acque S.p.A. quale risultante dal libro soci.
2. Le funzioni e i compiti dell’assemblea di coordinamento intercomunale sono quelli stabiliti dall’art. 40 e dall’art. 20 del vigente statuto.
3. Le conclusioni e le proposte conseguenti dell’assemblea intercomunale, che necessitano di una formale deliberazione da parte dell’Assemblea medesima, devono essere presentate ed approvate secondo le maggioranze previste dallo Statuto.
Art. 5
Funzionamento dell’assemblea di coordinamento intercomunale
1. L’assemblea di coordinamento intercomunale si riunisce presso la propria sede per iniziativa del suo Presidente o per iniziativa dei Comuni che rappresentino almeno il 20% del capitale pubblico di Polesine Acque S.p.A. o, in mancanza del 20%, su iniziativa di almeno 5 Comuni soci. In ogni caso l’assemblea si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di Xxxxxxxx Acque S.p.A. e prima delle assemblee della Società che abbiano per oggetto l’approvazione dei bilanci o la nomina di Amministratori o Sindaci.
2. Il Presidente dell’assemblea viene eletto dall’assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° e resta in carica per l’intero mandato amministrativo e comunque fino all’elezione del nuovo Presidente dell’assemblea.
3. La convocazione dell’assemblea è effettuata a mezzo fax inviato a tutti gli Enti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della riunione del collegio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare alla seduta del collegio previamente legittimati nei modi di legge.
4. Fermo restando l’impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali devono esprimersi, l’assemblea di coordinamento intercomunale delibera con il voto favorevole degli Enti locali che rappresentino almeno il 66,7% del capitale pubblico di Polesine Acque S.p.A.
Art. 6 Controllo contabile
1. Il controllo contabile nei confronti di Xxxxxxxx Acque S.p.A. viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società. Ai fini previsti dall’art. 4, una copia della relazione sul bilancio prevista dall’art. 2409 ter comma 2°, del c.c., viene trasmessa all’assemblea di coordinamento intercomunale al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.
2. Come garanzia di controllo contabile, finalizzato al soddisfacimento dell’interesse pubblico nell’erogazione dei servizi, sarà possibile potenziare nei confronti della Società, per quanto possibile, lo strumento del controllo di gestione.
Articolo 7 Obblighi e garanzie
1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente convenzione.
2. La gestione associata del servizio idrico integrato da parte dei Comuni aderenti deve garantire la massima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla misura di partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.
3. Al fine di favorire e/o consolidare il radicamento locale del servizio idrico integrato sarà esaminata la possibilità di creare presidi territoriali da parte dei Comuni, di riferimento nei rispettivi territori.
Articolo 8 Recesso
1. La perdita della qualità di socio in Polesine Acque S.p.A. determina l’automatico recesso dalla presente convenzione.
Articolo 9 Rapporti finanziari
1. Gli Enti locali che recedano dalla presente convenzione ai sensi del precedente articolo 9 sono tenuti a regolare i rapporti di debito/credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società entro 6 mesi dal recesso.
2. Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente convenzione vengono imputate a Polesine Acque S.p.A.
3. Nessuna indennità è dovuta ai componenti dell’assemblea di coordinamento intercomunale.
Articolo 10 Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell’ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa la giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Rovigo su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Comune, per gli stessi motivi più comuni, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.
3. Nell’ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell’arbitro, l’altra, decorsi inutilmente 10 giorni dall’invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Rovigo di provvedere a tale nomina.
4. Ove le parti contendenti siano 3 o più, il Collegio arbitrale sarà composto da 3 membri tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Rovigo, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri il Presidente del collegio.
5. L’amministrazione comunale, secondo le sue competenze, nomina gli arbitri, scegliendoli tra le persone di provata competenza in materie economiche e giuridiche e recepisce la decisione del Collegio arbitrale entro 45 giorni dalla comunicazione della stessa.
Articolo 11
Adesione di nuovi Enti locali alla convenzione
1. E’ consentita l’adesione alla presente convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quei Comuni dell’ambito territoriale ottimale che acquisiscano quote di Polesine Acque S.p.A. per la gestione a mezzo della Società del servizio idrico integrato.
2. La richiesta di aderire alla presente convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente dell’assemblea di coordinamento intercomunale. Sull’ammissione dell’Ente locale richiedente delibera l’assemblea di coordinamento intercomunale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 2, il Comune ammesso a partecipare alla convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d’obbligo approvato dal Consiglio comunale, di accettare formalmente tutte le clausole i patti e le condizioni contenute nella convenzione medesima.
4. Per effetto dell’adesione alla convenzione, il Comune acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
5. La presente convenzione è efficace nei confronti dei singoli Comuni firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.
Articolo 12 Gruppo operativo di lavoro
1. E’ facoltà dell’assemblea di coordinamento intercomunale istituire gruppi operativi di lavoro.