PARCO DEL TICINO
SCHEMA di Contratto
PARCO DEL TICINO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER IL PERIODO DI ANNI 3 (tre)
CIG 0000000000
L’anno duemilasedici il giorno ----- del mese di --------------in Pontevecchio di Magenta, nel mio ufficio nella sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in Xxx Xxxxxx xx xxxxxx x. 0, avanti a me Dr……………………….Segretario del Parco della Valle del Ticino, autorizzano a rogare gli atti e contratti dell’Ente Parco medesimo ai sensi della legge 3 maggio 1966, n. 261, nonché della deliberazione di Consiglio di Gestione n. 37 del 09.04.2014, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti aventi i requisiti di legge, sono presenti i sigg.ri:
1. ……………………………….., nato a ………………………..il ……………………….., in qualità di ………………………..
del Parco Lombardo della Valle del Ticino – domiciliato per la carica, agli effetti del presente contratto presso la sede dell’Amministrazione predetta;
E
2. il Sig. ………………………………….., nato a ……………………….. il ………………………, che interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico
……………………….. con sede legale in ……………………….., via iscritta al registro delle
imprese di ……………………….., al n. ……………………….. R.E.A. n. ……………………….. (d’ora in avanti “Appaltatore”) come risulta dal certificato della Camera di Commercio di ,
acquisito in data , documento che rimane agli atti dell’Amministrazione;
Premesso:
a) che, in esecuzione della Determinazione n. ……………………….. del ………………………..da parte del Responsabile dell’ U.O.2 – Finanziaria e Personale – Settore Finanziario del Parco del Ticino è stato disposto di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in out sourcing dei sevizi informatici per il periodo di anni 3 (tre) del Parco del Ticino”; l’affidamento in questione è avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 18.04.2016, n. 50) avvalendosi della piattaforma elettronica fornita da ARCA Lombardia – SINTEL in
conformità ai principi stabiliti dalla normativa di e-procurement, procedendo all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
b) che con determinazione n.---- del a seguito dell’esperimento delle procedure di gara
si disponeva l’affidamento del servizio in out sourcing dei sevizi informatici per il periodo di anni 3 (tre) dal 01.07.2016 al 30.06.2019 del Parco della Valle del Ticino a ;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante, sostanziale ed indivisibile del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse
I summenzionati contraenti dichiarano di conoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.
Articolo 2 Oggetto del Contratto
Il ……………………….., nell’accennata qualità, conferisce al ……………………….., che accetta in nome e per conto dell’Operatore Economico ………………………..da Lui rappresentata, il in outsourcing dei sevizi informatici come descritti descritti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto inviati in fase di gara ed accettati dall’aggiudicatario che formano parte integrante del contratto. I servizi oggetto del presente contratto possono essere catalogati come segue:
Gestione Amministrativa e Supporto Progettuale (12 ore settimanali):
• Gestione delle attività amministrative del sistema informativo compresa la redazione di atti amministrativi, capitolati e documentazioni per lo svolgimento di gare necessarie all’acquisto di materiale o servizi informatici, di rinnovi o affidamenti di servizi di assistenza e manutenzione del sistema informatico
• Supporto per la progettualità dell’evoluzione del sistema informatico e dei servizi con esso erogati
• Analisi del sistema e proposte di miglioramento
• Stesura dei documenti di previsione di investimento e proposte di progetti
• Supporto per la gestione dei rapporti con fornitori che operano sul sistema informatico
• Catalogazione e mantenimento delle relative informazioni del sistema informatico e di tutte le sue componenti sia hardware che software
• Svolgimento delle attività connesse all’incarico di Amministratore di sistema e responsabile della sicurezza del sistema informatico
Assistenza e supporto al sistema informatico (36 ore settimanali):
• Assistenza di I livello agli uffici per problematiche riguardanti tematiche informatiche in genere e specifiche del sistema
• Attività sistemistiche di base per il corretto funzionamento del sistema, dei backup, delle postazioni e delle periferiche
• Installazione e configurazioni delle postazioni di lavoro
• Installazione degli aggiornamenti dei software di base e dei gestionali specifici dell’Ente
• Gestione di tutte le attività di backup e restore dei dati secondo la normativa in materia di sicurezza informatica
• Attività sistemistiche di base per configurazione e mantenimento dei sistemi server, delle utenze di dominio e delle policy di sicurezza
Articolo 3
Durata e Importo del contratto
Il contratto avrà la durate di anni tre a decorrere dal -------- e fino al --------- per il prezzo contrattuale di Euro …………………… (in cifre) diconsi euro (in lettere) oltre IVA 22%, come
da offerta presentata.
Articolo 4
Luogo e modalità di esecuzione
Il servizio oggetto di gara dovrà essere svolto presso le sedi dell’Amministrazione tramite un presidio operativo da effettuarsi secondo le modalità e il numero di ore settimanali indicate nel precedente articolo.
In caso di erogazione di un numero di ore settimanali inferiori a quelle stabilite ed in assenza di una compensazione concordata tra le parti, la differenza verrà decurtata pro quota sulle fatture da emettere.
In casi sporadici e previo accordo con l'Ente, potrà essere concessa una compensazione oraria su base mensile - o su diverso periodo – fermo restando il monte ore stabilito.
L'Ente esercita la supervisione ed il controllo delle prestazioni rese dalle figure professionali proposte.
Qualora ritenga una o più figure non idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale ne darà comunicazione all'impresa, che è tenuta a proporre un'adeguata sostituzione entro cinque giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, ferme restando le condizioni poste dagli artt. 15 e 17 del capitolato.
Qualora l’Impresa dovesse provvedere alla sostituzione di una figura professionale, anche per cause di forza maggiore, è tenuta a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Ente.
L'Impresa è altresì tenuta a garantire un periodo di affiancamento tra la figura uscente e quella subentrante sino alla completa autonomia della figura subentrante senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
Articolo 5
Obblighi a carico dell’Impresa
L'impresa si obbliga a rispettare completamente quanto indicato nel presente capitolato e quanto indicato nella proposta tecnica presentata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.
Periodicamente verrà effettuata dall'Amministrazione con l’Aggiudicatario una puntuale verifica della qualità e quantità dei servizi erogati evidenziando eventuali difetti e definendo le azioni correttive necessarie. Allo scopo l’Impresa dovrà presentare apposita rendicontazione.
In caso di inadempimento da parte dell'impresa rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ferma restando l'applicazione delle penali previste e il diritto al risarcimento del danno.
Entro 30 giorni dall'inizio delle attività l'impresa aggiudicataria dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.
Articolo 6 Trattamento dei lavoratori
L’Impresa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e dagli accordi integrativi territoriali in vigore. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’Impresa è altresì tenuta
all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Articolo 7 Responsabilità Civile dell’Impresa
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si ritiene sollevato da ogni responsabilità inerente il servizio.
L’Impresa è responsabile, sia in sede civile che penale, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze nell'esecuzione del contratto, subiti dall'Amministrazione, dal suo personale nonché da terzi. A tal fine l’Impresa allega al presente contratto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a € 1.000.000,00, stipulata con --.
L’Impresa conferma che nella predetta polizza è prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell’Ente ed in ogni caso l'Impresa terrà comunque indenne l’Ente stesso da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i sopraccitati danni.
Tale polizza ha durata pari a quella del contratto e l’Impresa si impegna a prorogare la durata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
L'impresa resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 8 Revisione prezzi
A partire dal secondo anno è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 511 della legge 208/2015. La revisione viene operata sulla base della variazione del costo della manodopera determinato dalle tabelle ministeriali.
Articolo 9 Pagamenti
La fatturazione delle prestazioni avverrà con cadenza mensile sulla base dei certificati di pagamento emessi dall'U.O. Sistemi Informativi, previo rilascio da parte degli enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
I pagamenti verranno effettuati direttamente dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, con ordinativo intestato all’Impresa, su presentazione di regolare fattura elettronica a mezzo sistema SDI (Sistema di Interscambio) attivato dal MEF (Ministero Economia e Finanza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.
La predisposizione dei certificati di pagamento da parte dell'Amministrazione avverrà sulla base del prospetto riassuntivo di rendicontazione mensile delle ore effettivamente effettuate per i servizi oggetto dell'appalto da parte dell'impresa.
Il pagamento delle prestazioni effettivamente effettuate avverrà entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture, a mezzo bonifico bancario.
L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’Operatore Economico presso la banca ..- Filiale di
………………………...avente codice IBAN: ………………………....
Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:
▪ Sig. ………………………..., Presidente della società, nato a ………………………...– codice fiscale
………………………..., residente a ………………………..., via ………………………....
▪ Sig. ………………………..., Presidente della società, nato a ………………………...– codice fiscale
………………………..., residente a ………………………..., via ………………………....
L’Impresa s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.
L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 10
Subappalto e cessione del contratto
Non è ammesso il subappalto né totale né parziale del presente contratto.
Articolo 11 Proprietà
Tutto il materiale originale sia in forma scritta, sia su supporto leggibile dall'elaboratore, creato o preparato esclusivamente per l’Amministrazione in relazione al contratto, inclusi tra l'altro i
programmi sotto forma sorgente, i supporti magnetici, i tabulati e ogni altra documentazione, resterà di proprietà esclusiva del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
Articolo 12
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
L’Impresa assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione affidataria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d’uso, l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è obbligato a informare prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente. Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria di cui sopra, l’Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa avanzata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto utilizzo, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’utilizzo dei dispositivi.
Articolo 13 Penali
Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Appaltatore e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto.
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse è facoltà dell’Ente procedere all’applicazione di opportuna penale come di seguito descritto.
Discontinuità del servizio: poiché l’Ente ritiene di fondamentale importanza la continuità nella presenza delle figure professionali che interverranno è prevista una penale in caso di sostituzione del personale che opera presso l’Ente Parco per motivi diversi da cause di forza maggiore.
Nel caso di sostituzione della figura di Tipo A la penale è del 10% dell’importo contrattuale residuo alla data di sostituzione.
Nel caso di sostituzione della figura di gestione operativa – figura B, la penale è del 5% dell’importo contrattuale residuo alla data di sostituzione.
In caso di malattia la sostituzione temporanea è ammessa fino al termine della malattia.
L’Ente Parco può richiedere copia del certificato di malattia.
Minor presenza non concordata con l’Ente: nel caso di immotivata presenza inferiore a quanto proposto in offerta, la penale è di Euro 100,00 per ogni ora di mancata presenza della figura di Tipo A e Euro 50,00 per ogni ora di mancata presenza della figura di Tipo B.
Mancato svolgimento delle attività: in caso di mancata effettuazione delle attività indicate ai precedenti artt. 1 e 5 e di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Ente si applicherà una sanzione che, a seconda della gravità riscontrata, va da un minimo di Euro 100,00 ad un importo massimo di Euro 500,00 per ogni violazione.
A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Ente si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di rescindere il contratto.
L’Ente riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Ente il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento.
Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall’avviso.
Articolo 14 Garanzie
A garanzia della corretta e puntuale esecuzione del presente contratto l’Impresa presta una cauzione pari al 10% dell’importo netto del contratto a mezzo Xxxxx
……………………………………… presentata a titolo di cauzione è presente la clausola espressa della rinunciaal beneficio della rpeventiva escussione del debitore principale.
L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire del beneficio l'operatore
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempimento.
Resta salvo per l’Ente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Impresa prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.
Articolo 15 Notifiche all’Impresa
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dalla Stazione Appaltante. L’Impresa via
………………………...di ………………………... s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 16 Risoluzione del contratto
L’Ente Parco, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d’appalto senza che l’Impresa possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:
a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte Ente;
b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell’Appaltatore, dei servizi oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
c) quando la ditta appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività, salvo quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) frode;
e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
g) abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il regolare svolgimento del servizio;
h) nel caso di subappalto non autorizzato.
Le parti potranno chiedere lo scioglimento/risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c.;
b) nel caso in cui durante il suo svolgimento dovessero intervenire provvedimenti normativi, regolamentari che vietino, impediscano o pregiudichino l’erogazione totale o parziale dei servizi oggetto dell’appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si riserva la facoltà di escutere la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
Articolo 17 Recesso
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Articolo 18 Controversie
In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano.
Articolo 19
Trattamento dei dati personale – Legge 196/2003
Ai sensi della legge 196/2003 l'Amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi all'utenza del servizio e delle attività ad esso collegate, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
L’impresa aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Ente, in particolare:
- l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
- l'Appaltatore non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- l'Appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- l'Appaltatore dovrà restituire alla scadenza contrattuale tutti i dati, i documenti e gli atti in suo possesso.
Articolo 20
Rispetto codice di comportamento e art. 53 comma 16/ter del D.lgs. 165/2001
L’impresa è tenuta all'osservanza del codice di comportamento dell'ente, visionabile sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali”. L'Impresa è tenuta inoltre a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Parco Lombardo della Valle del Ticino nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla gara e la risoluzione contrattuale.
Articolo 21
Spese, regime fiscale, registrazione
Sono carico di -------------------------------------------------------- tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti. Le parti richiedono per il presente contratto, essendo soggetto all’imposta sul valore aggiunto, l’applicazione dell’imposta di registro in maniera fissa. L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 22.2.2007, mediante Modello Unico Ifnormatico (M.U.I.), per l’importo di euro --------
Disposizioni finali 22
Per quanto non risulti contemplato nel presente contratto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti dell’Ente Parco vigenti nonché al capitolato speciale d’appalto.