Jobs act.
Jobs act.
Come evitare il passaggio automatico al lavoro a tempo indeterminato.
Con il 1.1.2016, la gran parte delle collaborazioni a progetto ed autonome, si tramuteranno per effetto di legge in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro – committente che vuole evitare questo automatico passaggio potrà procedere entro il 31.12.2015 all’instaurazione volontaria di contratti di lavoro subordinati sotto la disciplina del jobs act e quindi con benefici economici e facilità nell’eventuale licenziamento.
Ecco come procedere.
Trattasi in sostanza di operare una serie di assunzioni a tempo indeterminato entro il 31.12.2015. ad evitare l’automatica trasformazione dei rapporti in contratti di lavoro ed al fine di ottenere le provvidenze garantite dalla legge di stabilità del 2015 oltre alla definizione di qualsiasi pendenza connessa ai rapporti in essere.
In primo luogo, va esaminato l’articolo 2 del Dlgs 81/2015.
Esso stabilisce che a far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Ecco il testo del citato articolo 2:
Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la d isciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.
Ciò significa che prima di questa data la gran parte delle prestazioni autonome con connotatidi personalità e continuatività, dovranno essere trasformate in rapporti di lavoro subordinato.
A fronte di questa necessaria trasformazione, sono previsti benefici ed incentivi
L’articolo 54 del dlgs n.81/2015 menziona espressamente la stabilizzazione dei collaboratori a progetto e delle partite IVA. Quindi l’articolo 1 comma 118 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) stabilisce che per 36 mesi chi assume fruirà dell’esonero contributivo con un limite massimo di euro 8.060. – circa
Contestualmente all’assunzione sarà pure stipulato un atto di rinuncia ad ogni pregressa pretesa finalizzato ad escludere eventuali future sanzioni (articolo 54 dlgs 81/2015).
Riportiamo il testo dell’articolo 54 Dlgs 81/2015
“Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA.”
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che pro cedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti gia' parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di
soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
L’assunzione, a mio avviso non ammette patto di prova, in quanto per il primo anno il recesso può avvenire esclusivamente per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
Quindi, come già accennato, la legge di stabilità per il 2015, legge 23.12.2014
n.190 all’articolo 1, comma 118 stabilisce che :
“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.”
Si tratta dunque di procedere alla stipula di un contratto di lavoro ex novo con le caratteristiche delle tutele crescenti del jobs act. Gli adempimenti di cui all’articolo 54 impedirebbero l’adozione di qualunque tipo di sanzione a posteriori.