FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Anno 2017
Procedura aperta Settori speciali CIG: 6806445818
CAPITOLATO SPECIALE
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxx Xxxxx
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un Produttore, o da un Grossista Distributore “Idoneo” di energia elettrica alla S.I.I. S.c.p.A. per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017.
Art. 2
QUANTITA’ DELLA FORNITURA
I quantitativi totali presunti della fornitura sono determinati su un periodo di 12 mesi per un totale presunto di 44 milioni di kWh annui complessivi pari ad € 7.000.000,00 (settemilioni/00) annui presunti nei punti di consegna indicati nell’allegato B al presente capitolato speciale e disciplinare amministrativo.
Tale quantità può essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolte dalla S.I.I. S.c.p.A., soprattutto per nuove attivazioni di impianti. Il totale dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto e tale circostanza non potrà costituire in nessun caso motivo per la mancata o ridotta fornitura o per variazioni al prezzo di appalto.
Per quanto concerne l’aspetto amministrativo la S.I.I. S.c.p.A. si configura come cliente idoneo NON DISPONIBILE all’interruzione della fornitura per tutti i suoi punti di riconsegna.
Art. 3
CONDIZIONI DI FORNITURA
L’esecuzione della fornitura è regolata dalle:
clausole del contratto;
condizioni stabili nel presente Capitolato, nel diciplinare e nel bando di gara;
disposizioni di legge in materia;
disposizioni del Codice Civile e dalla altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati;
D.Lgs. 50/2016 e successive norme e regolamenti da essa discendenti.
Nell’accettare la fornitura sopra indicata il fornitore dichiara:
a) di avere preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura;
b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore;
c) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura;
d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura.
Art. 4 SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura.
Art. 5 STRUTTURA DEL PREZZO
I prezzi unitari contrattuali dell’energia elettrica, espressi in c€/kwh, sono composti e definiti come segue:
prezzi unitari base pari al costo dell’energia elettrica al netto delle perdite e comprensivi delle maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP 6/92, agli oneri di sbilanciamento ed agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multioraria F1, F2, F3; monoraria F0);
prezzi unitari integrativi dell’energia elettrica relativi al trasporto, perdite convenzionali, costi di eventuali sfasamenti, dispacciamento, componenti di sistema (A, UC, MCT, misura, vendita) applicabili al mercato libero e tasse. Detti costi, stabiliti dall’AEEG, saranno anticipati dal fornitore e riportati senza maggiorazioni in fattura.
Precisazioni
Sulle fatture, l’aggiudicatario dovrà indicare con cadenza mensile:
per la potenza, i valori max mensili per singola fascia oraria e per l’unica fascia F0 per le forniture monorarie;
per l’energia reattiva le quantità riferite a ciascuna fascia oraria ed all’unica fascia F0;
l’aggiudicatario si impegna ad applicare le condizioni offerte anche nel caso in cui, durante il periodo di fornitura, ci dovessero essere dismissioni, immissioni di impianti nonchè modificazioni di tensione di alimentazione per uno o più punti di consegna, ivi comprese le modificazioni di prelievo e consumo per potenziamenti o variazioni in diminuzione di impianti esistenti. Ai fini del presente appalto in via esclusivamente informativa si comunica che il consumo complessivo annuo è di circa 44 milioni di kWh, con incidenza relativa in MT;
nel caso in cui una fornitura in BT, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inizialmente monoraria e diviene successivamente multioraria, il fornitore applicherà fra la multioraria e la monoraria, la tariffa che si rivelerà più conveniente per la S.I.I. S.c.p.A., a partire dal mese in cui i consumi dovessero essere parzializzati in fasce orarie. In tal caso vanno applicate le condizioni di cui ai punti che precedono.
Il prezzo unitario Pi contrattuale non sarà indicizzato Pi = prezzo base offerto dal fornitore
Il pedice “i” si riferisce alle fasce di consumo F1, F2, F3 definite dall’AEEG per la fornitura multioraria ovvero alla fascia F0 per la fornitura in BT monoraria, ove ancora applicata.
Prezzo di applicazione:
Per quanto innanzi esposto il prezzo che verrà corrisposto dalla S.I.I. S.c.p.A. al Fornitore sarà costituito:
prezzo omnicomprensivo di perdite di rete, scambio, le riserve e bilanciamenti, e dei costi per il recepimento della normativa sull’emission Trading (oneri CO2) e le componenti di costo parametro V.E., calcolato in base all’offerta formulata, cui saranno aggiunti:
oneri di dispacciamento, di trasporto, componenti A - UC, come rilevabili dai valori deliberati dall’AEEG;
tasse, imposte ed IVA come per legge;
oneri di trasferimento.
ART. 6
OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il fornitore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno della S.I.I. S.c.p.A. in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero essere attivate, nonché quelle ancora in essere e che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario.
Qualora dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del fornitore, questi si impegna a corrispondere alla S.I.I.
S.c.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della S.I.I. S.c.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART. 7
GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo della S.I.I. S.c.p.A. alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra S.I.I. S.c.p.A. e il gestore della rete competente alla quale le utenze della S.I.I. S.c.p.A. sono collegate. Il fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della S.I.I. S.c.p.A. connessi con eventuali pretese nei confronti del gestore di rete competente per un livello di qualità tecnica dell’energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.
ART. 8 COMPLESSI DI MISURA
Il Fornitore, su istanza della S.I.I. S.c.p.A., nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell’energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in cui S.I.I. S.c.p.A. l’ha richiesta. Quando l’irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
ART. 9
ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA
La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall’AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato. Inoltre, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, eventualmente completo di un’analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico- economica dei contratti. In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre, e la S.I.I. S.c.p.A. si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti dalla S.I.I. S.c.p.A. Il fornitore per agevolare l’attività di controllo della S.I.I.
S.c.p.A. fornirà l’accesso a banche dati, la cui fonte possa essere verificata per il controllo dei dati riportati nella fatturazione.
ART. 10
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il Fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività auditing:
a) fornire alla S.I.I. S.c.p.A., unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un’eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico- economica del contratto per la fornitura di energia elettrica. Le modalità di invio e rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati da S.I.I. S.c.p.A. anche in vigenza di fornitura; il tutto integrato come dalle previsioni del precedente art.9.
b) fornire alla S.I.I. S.c.p.A. la certificazione dell’avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.
c) consentire alla S.I.I. S.c.p.A. la verifica in ogni momento circa l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi, e l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente.
Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell’Energia elettrica erogata.
In particolare viene richiesta al Fornitore l’elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico
– di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:
1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)
3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.
In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti
1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo orario.
Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di data management per l’acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.
Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere la S.I.I. S.c.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell’AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati.
Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi.
ART. 11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Fornitore, all’atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e un suo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti della S.I.I. S.c.p.A. in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ART. 12
PERIODICITA’ DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:
a) la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea e/o telematica. Le fatture dovranno pervenire alla S.I.I. S.c.p.A. entro il 30° giorno dal mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 gg. dalla data di ricezione delle stesse (farà fede il protocollo della S.I.I. S.c.p.A. accreditando gli importi complessivi fatturati come comunicato dal fornitore);
b) qualora la S.I.I. S.c.p.A., nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo con il Fornitore, a recuperare l’importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.
Il Fornitore, unitamente alla fattura produrrà alla S.I.I. S.c.p.A. il tabulato, in xxx xxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx di energia e di potenza massima, per fasce orarie, del mese di riferimento, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati nel mese di riferimento, completo di un’analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato di salvaguardia, evidenziandone i risparmi conseguiti.
ART. 13
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà inizio il 01.01.2017 e terminerà di regola il 31.12.2017.
Il contratto, laddove si verifichino cause eccezionali che non coinvolgano la responsabilità della S.I.I. S.c.p.A., potrà essere prorogato, per volontà della S.I.I. S.c.p.A., sino al 28.2.2018, alle stesse condizioni indicate nel presente capitolato, disciplinare e bando di gara per il 2017, salvo consentire al Fornitore l’adeguamento del prezzo che si rendesse necessario in relazione al mutamento delle condizioni del mercato.
ART.14 MODIFICHE DEL CONTRATTO
In periodo di vigenza il contratto di intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, S.I.I. S.c.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall’AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.
ART. 15
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura che sarà emesso a fronte del presente appalto non è cedibile.
ART. 16 RISERVATEZZA
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto di fornitura. L’appaltante tratterà i dati forniti dalle ditte partecipanti ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula del contratto con l’aggiudicataria. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie.
Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è la
S.I.I. S.c.p.A., Xxx Xx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx.
ART. 17 RISOLUZIONE
Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente migliorative per la singola categoria di Utenze di cui ai profili allegati, relativamente all’intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel Contratto, è facoltà della
S.I.I. S.c.p.A. richiedere l’adeguamento dei corrispettivi contrattuali a tali condizioni. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e formulerà un aggiornamento dei corrispettivi di cui all’offerta, a valere dal primo giorno del primo mese seguente. Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all’adeguamento o proponesse adeguamenti parziali, è facoltà della S.I.I. S.c.p.A., salvo ogni altro rimedio, recedere dal Contratto di Fornitura, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso gli effetti del recesso decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione. In ogni caso trova applicazione quanto riportato nell’art. 13 comma 1 del D.L. 6.07.2012 n. 95 per cui in caso di recesso della stazione appaltante l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
ART. 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella italiana. E’ esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore e la S.I.I. S.c.p.A.. è quello di Terni.
ALLEGATI:
Elenco punti di consegna.