Assicurazione Viaggio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione
all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) Prodotto: Imaway Assicurazione Multirip Viaggi Lavoro
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire una sintesi della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nella documentazione della Polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Imaway è un’assicurazione Travel. Questa assicurazione è rivolta a coloro che intendono avere un’assistenza ed una
copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.
Che cosa è assicurato?
Le principali prestazioni fornite sono le seguenti:
✓ Assistenza in Viaggio. Nel caso in cui l’assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;
✓ Assistenza Famigliari a Casa. Nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito durante il viaggio dell’assicurato;
✓ Assistenza all’abitazione (In Italia) per la durata del Viaggio. Nel caso del verificarsi di un sinistro che colpisca l’abitazione dell’Assicurato, mentre è in viaggio;
✓ Spese Mediche in Viaggio. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure non rimandabili al rientro;
✓ Bagaglio e attrezzatura di lavoro. La Società rimborsa le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, gli oggetti indossati, nonché le perdite conseguenti a mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio;
✓ Ritardata Partenza. La Società eroga un indennizzo all’Assicurato in caso di ritardo del vettore superiore alle 8 ore;
✓ Rinuncia al Viaggio a Seguito di Ritardata Partenza. La Società rimborserà la quota di partecipazione al viaggio pagata dall’assicurato qualora intenda rinunciare al viaggio a seguito del ritardo;
✓ Perdita del Volo/Nave/Traghetto. La Società rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per l’acquisto di nuovi biglietti sostitutivi per raggiungere il luogo di destinazione;
✓ Interruzione Viaggio. La Società rimborsa la quota di costo del viaggio non utilizzata;
✓ Infortuni In Viaggio compreso Volo. La Società indennizza gli infortuni non professionali che l’Assicurato subisca in viaggio.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti
da:
🗶 , rapina, scippo o siano
🗶 dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
🗶 guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
🗶 atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
🗶 terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
🗶 esplosioni derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Xxxxxxxxxxx e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;
Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
🗶 atti di temerarietà;
🗶 le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
🗶 svolgimento di attività che implichino
l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
🗶 malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
🗶 malattie preesistenti nei 24 mesi prima dell’acquisto della polizza, qualsiasi causa o patologia per le quali sono stati necessari consultazioni, assunzioni di farmaci, prescrizioni mediche, controlli medici, controlli chirurgici, test o indagini (diversi da quelli per il comune raffreddore) nei 24 mesi prima dell'acquisto della polizza, e/o malattie in atto al momento della Prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;
🗶 malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
🗶 viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
🗶 viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
🗶 le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;
🗶 le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
🗶 le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
🗶 le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
🗶 le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti.
Ci sono limiti di copertura?
! L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 67 anni al momento della sottoscrizione;
! Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti soltanto per viaggi effettuati a scopo di lavoro (Missione/Trasferta), di durata non superiore a 30 giorni per singolo viaggio e per una permanenza totale di massimo 180 giorni all’estero nel periodo di validità della polizza.
! La Polizza assicura i liberi professionisti, i dipendenti di aziende e gli appartenenti a studi associati e professionali in Missione/Trasferta di lavoro, con esclusione dei lavori pericolosi, che siano residenti o domiciliate in Italia, residenti all’estero ma domiciliati temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza;
! La Polizza deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio e prima della partenza dal luogo di residenza in Italia;
! Non è consentito sottoscriver la presente Polizza a Viaggio iniziato, né per assicurare un viaggio con partenza da un luogo diverso da quello di residenza in Italia;
! Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso;
! La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza;
! Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo
restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di Assicurazione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Che obblighi ho?
• Contattare la Struttura Organizzativa prima di prendere una qualsiasi iniziativa in merito al Sinistro
• Comunicare alla Società ogni circostanza che può aggravare il rischio, nonché la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.
Quando o come devo pagare?
Il premio deve essere pagato dal Contraente per intero ed in via anticipata alla Società, tramite sistemi di pagamento elettronici.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata della polizza è pari a 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio.
Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato
l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza senza che sia necessario inviare la disdetta.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.
Prodotto: Imaway Assicurazione Multitrip Viaggi Lavoro
Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 06/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
IMA Italia Assistance S.p.A. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx; x. xxxxxx 00; -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX); tel. x00 00 00 000 (1); sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx ; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX); tel. x00 00 00 000 (1), sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, Autorizzata all’esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione 1.00114. |
Ammontare complessivo del patrimonio netto: 25.632.150 €; Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €; Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 20.098.876 € (riserve ed utili riportati a nuovo) La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx nell’area comunicati. Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 13.725.391€; Requisito patrimoniale minimo (MCR): 6.176.426 €; Fondi propri a copertura (eligible own funds): 28.709.381 €; Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 209,17%. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI Quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, la Struttura provvede all’invio di suddetti medicinali. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli il trasporto sanitario dell’Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società. Il trasporto sanitario dell’Assicurato avviene con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell’Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, dell’Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di xxxxxxx.Xx prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE Quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un famigliare maggiorenne, viene organizzato e preso in carico il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo: Ifino a € 800,00 per Costo Viaggio; Soggiorno fino a 10gg per un massimo di € 80,00/gg; |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell’Assicurato in caso di: A) improvviso decesso o improvviso ricovero ospedaliero di un famigliare in pericolo di vita; B) improvviso ricovero di famigliare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 5.000,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: PROLUNGAMENTO SOGGIORNO La garanzia prevede l’organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l’Assicurato convalescente sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali). Massimale per perona, per viaggio e per anno assicurativo fino a 6gg; max € 120,00/gg. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE Quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, segnala il nominativo di un legale, anticipa i costi per la difesa e l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona, per viaggio e per anno assicurativo. 1) Segnalazione di un legaleincluso; 2) Eventuale anticipo spese di difesa fino a € 3.000,00 3) Eventuale cauzione penalefino a€ 15.000,00 |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INTERPRETE A DISPOSIZIONE Quando l’Assicurato a seguito di ricovero o di procedura giudiziaria per fatti colposi avvenuti all'estero trovi difficoltà a comunicare, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il tempo strettamente necessario.Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 1.500,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ Se l’Assicurato ne avesse bisogno, previa adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture o ad anticipare la somma di denaro necessaria. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a€ 5.000,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE (Imaway Top) Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 150,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: COLLEGA IN SOSTITUZIONE (prestazione valida per gli Assicurati dipendenti del Contraente che ha sottoscritto la polizza) La prestazione prevede l’organizzazione e presa in carico di un biglietto aereo o ferroviario per il collega che il Contraente invierà per sostituire l’Assicurato, che durante il viaggio di lavoro (Trasferta/Missione) sia impossibilitato allo svolgimento delle attività professionali a seguito di malattia o infortunio. Prestazione valida solo ed esclusivamente per gli Assicurati dipendenti del Contraente che ha sottoscritto la polizza. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo .€ 500,00. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: CONSULTO MEDICO TELEFONICO Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Sulla base delle |
informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO DI MEDICINALI URGENTI Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro 24h. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO DI UN MEDICO Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato o, in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE Qualora il famigliare abbia subito un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 500,00. |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN FABBRO A seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso all’abitazione; furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso all’abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa; la Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA Per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti a causa di furto o tentato furto. La Società tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza. |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN IDRAULICO A seguito di allagamento o infiltrazione, mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature dell’impianto idraulico, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN ELETTRICISTA A seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. La Società terrà a proprio carico il costo sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO La Garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente. I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona, per viaggio e per anno assicurativo: Mondo intero: € 5.000.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 2.000.000,00 Europa: € 1.000.000,00 Italia: € 3.000,00 Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione: SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 3.000,00. SPESE PER CURE AL RIENTRO, INCLUSE QUELLE FISIOTERAPICHE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 550,00. SPESE ODONTOIATRICHE URGENTI Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 550,00. |
XXXXXXXX E ATTREZZATURA DI LAVORO La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: Mondo intero: € 3.000,00 |
Mondo escluso Usa – Canada: € 1.550,00 Europa: € 1.250,00 Limite massimo per singolo oggetto di € 200,00. Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili: SPESE DI PRIMA NECESSITÀ Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 150,00. RIFACIMENTO DOCUMENTI Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 300,00. ATTREZZATURA DI LAVORO Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a € 2.500,00. |
RITARDATA PARTENZA La Società indennizza una somma fissa se il “primo mezzo” di trasporto in partenza dall’Italia (Aereo, Nave,Traghetto) previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di 8 ore rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dall’Operatore Turistico al Contraente/Assicurato. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: € 200,00. |
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA La garanzia opera in alternativa alla garanzia F – “RITARDATA PARTENZA” e prevede il rimborso nei limiti dei massimali indicati di seguito della quota di partecipazione o dei singoli servizi di viaggio acquistati e non goduti al netto delle quote di iscrizione e/o assicurazione. La garanzia viene attivata nel caso in cui l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata o della nave/traghetto dal primo porto di imbarco, superiore a 18 ore complete, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dall’organizzatore del viaggio o dall’Operatore Turistico all’Assicurato, fino al giorno precedente la partenza. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati al Contraente/Assicurato così come risulterà dall’estratto conto di Prenotazione. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: € 500,00. Massimale per evento in caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza: € 1.000,00 |
PERDITA DEL VOLO/NAVE/TRAGHETTO La Società, nel caso di una qualsiasi causa o evento documentabile che colpisca l’Assicurato direttamente o un suo famigliare, socio contitolare o del diretto superiore, che determini il ritardato arrivo sul luogo di partenza, rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o il costo di acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi, resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo per persona ed evento indicato nella tabella che segue. Massimale per persona, per viaggio, per evento e per anno assicurativo fino a: Mondo intero: € 500,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 400,00 Europa: € 200,00 |
INTERRUZIONE VIAGGIO La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli servizi a terra non utilizzati nel caso in cui l’Assicurato, i suoi famigliari o il Compagno di Viaggio, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi: • Rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa. • Ricovero in ospedale dell’Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l’interruzione anche parziale del viaggio. • Rientro anticipato dell’Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un famigliare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio. • Rientro anticipato dei familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del decesso dell’Assicurato. Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: Mondo intero: € 1.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 750,00 Europa: € 500,00 Il Massimale che segue è da intendersi per evento in caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza: Mondo intero: € 5.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 2.000,00 Europa: € 2.000,00 Conteggio dell’importo risarcibile: Per tutti i Motivi Assicurati e nei limiti dei Massimali applicabili, il rimborso è pari al costo dei giorni non goduti del viaggio originariamente Assicurato, calcolato dividendo il costo totale del viaggio al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti. In caso di viaggio organizzato autonomamente, il valore totale del viaggio sarà calcolato sommando il costo di tutti i Servizi a terra sostenuti dagli Assicurati. |
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO L’assicurazione è prestata per i capitali assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione. Sono considerati “infortuni” anche: a) gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; b) l’asfissia non di origine morbosa; c) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; d) l’annegamento; e) la folgorazione; f) l’assideramento o il congelamento; g) i colpi di sole, di calore o di freddo; h) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; i) gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; j) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; k) le lesioni determinate da sforzo, con esclusione delle ernie di ogni natura degli strappi muscolari, della rottura sottocutanea di tendini; l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Massimale per persona e per anno assicurativo fino a: € 25.000,00. |
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO: GUERRA E INSURREZIONE Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero. |
INFORTUNI VIAGGIO COMPRESO VOLO: RISCHIO VOLO L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: • da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; • apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani, mezzi per il parapendio; • da aeroclub. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso. |
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO: EVENTI NATURALI Sono compresi gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’esborso a carico della Società non potrà superare l’importo complessivo di € 2.000.000,00. |
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO: MORTE PRESUNTA Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, in applicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell’Art. 211 del Codice della Navigazione, l’Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | A precisazione di quanto indicato nel DIP, quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato; b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo; c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio; d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche; e) esplosioni derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, |
parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, xxx, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Xxxxxxxxxxx e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. g) atti di temerarietà; h) le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; i) svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza, oppure le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi dal Ministero Degli Affari Esteri. A tale scopo è necessario verificare se vi siano avvertenze vigenti verso la destinazione del proprio viaggio al seguente sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx;x) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione; l) malattie preesistenti; m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto; n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. Sono inoltre escluse: p) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500; q) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari; r) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; s) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; t) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti. | |
Assistenza all’abitazione (in Italia) per la durata del viaggio | Ad integrazione delle Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, dalla garanzia sono esclusi: a) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; c) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; d) l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; e) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; f) guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore. |
Ritardata partenza | Ad integrazione delle Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da: a) overbooking; b) eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato; c) insolvenza morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggi o e/o a i fornitori di servizi; d) cancellazione improvvisa del volo avvenuta nelle 24 ore precedenti all’orario di partenza; e) mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”; f) annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento Assicurato. |
Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza | Ad integrazione delle Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, la garanzia non opera per fatti conosciuti o avvenuti o per scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi: - gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio Assicurato e/o dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; - i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti. |
Infortuni in viaggio compreso | Fermo quanto indicato nelle Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni, sono escluse dalla garanzia gli infortuni causati: |
volo | • dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nel successivo articolo “Rischio Volo”; • da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci; • da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; • dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; • da alluvioni, inondazioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche; • da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto per gli infortuni causati da guerra e insurrezione; • da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), da sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche quando usate per fini non pacifici; • dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard; • dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili. |
Ci sono limiti di copertura? |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato. La prestazione opera sempreché i medicinali siano commercializzati in Italia. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO L’eventuale utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali. Per Spostamenti Locali si intendono tutti gli spostamenti effettuabili all’interno della stessa Xxxxxxx e comunque non oltre i 500km dal luogo dell’evento assicurato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE La garanzia viene erogata previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ La garanzia viene erogata previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA Sono escluse le spese funerarie e l’eventuale recupero e ricerca della salma. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO, per le sole Prestazioni: TRASPORTO SANITARIO; RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE;; VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO; RIMPATRIO SALMA; qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore, si sia organizzato in proprio, la Società, a seguito di presentazione di idonea certificazione medica e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro l’importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e nella misura strettamente necessaria a giudizio della Struttura Organizzativa. Per gli Assicurati non residenti in Italia ma domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni: TRASPORTO SANITARIO; RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE;; RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: CONSULTO MEDICO TELEFONICO Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO DI MEDICINALI URGENTI Il Costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato. |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO Per le prestazioni INVIO DI UN FABBRO; INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA; INVIO DI UN IDRAULICO; INVIO DI UN ELETTRICISTA: 1. tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. 2. per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato. |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. |
XXXXXXXX E ATTREZZATURA DI LAVORO L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Il rimborso è limitato alla percentuale della somma assicurata indicata per gli oggetti: a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore; b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è limitato per ogni singolo al massimo di €200,00. I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento. Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro. L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento. |
RITARDATA PARTENZA L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati. |
RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. |
INTERRUZIONE VIAGGIO Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “Rientro Sanitario dell’Assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa. |
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO La Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L’assicurazione non vale per persone di età superiore a 67 anni al momento di sottoscrizione della Polizza. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 2.500.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. Per quanto concerne l’applicazione della franchigia, la liquidazione dell’indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia di 5 punti percentuali. Pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore a 5 punti percentuali. Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore a 5 punti percentuali, la Società liquida l’indennità solo per la parte eccedente. Limite in caso di xxxxxx: a) Morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per |
invalidità permanente.Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. b) Invalidità Permanente Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente, l’indennizzo è dovuto solo se l’invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione) entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nello Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
ASSISTENZA IN VIAGGIO L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. | |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza. L’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. | |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (in Italia) PER LA DURATA DEL VIAGGIO L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza. L’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa durante il viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro. | |
Per le prestazioni appena menzionate il contatto con la Struttura Organizzativa avviene al numero telefonico di assistenza +39 02.24128525. | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi in viaggio di una malattia improvvisa o di un infortunio; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa che prende in carico direttamente le spese mediche; entro i sottolimiti indicati nella sezione E, la Società provvede al rimborso previa denuncia che deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dal verificarsi del sinistro; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al: numero telefonico di assistenza +39 02.24128525 rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva |
autorizzazione della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità: •collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa •via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa •in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa •telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. inviando -nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, IBAN; -numero di polizza; -certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito; -in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; -originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; -prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati; -la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C. XXXXXXXX E ATTREZZATURA DI LAVORO L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dalla data del rientro attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); i • n alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN; • Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; • Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; • In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata di € 50,00 per sinistro. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; • In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; • In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta; |
• In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati. RITARDATA PARTENZA L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dalla data del rientro attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • descrizione dettagliata dell’avvenimento; • cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN; • operativo Voli; • copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti. RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 5 giorni dalla data del rientro attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • descrizione dettagliata dell’avvenimento; • cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN; • operativo Voli; • copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti. PERDITA DEL VOLO/NAVE/TRAGHETTO L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 5 giorni dalla data del rientro. L’Assicurato, entro 5 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa • telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti; • originali dei titoli di viaggio inutilizzabili; • copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; • estremi della polizza; • cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN; • operativo Voli; • descrizione dettagliata dell'avvenimento. INTERRUZIONE VIAGGIO |
L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo. Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute (Motivo Assicurato lettera a), l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Per gli altri Motivi Assicurati (Motivi Assicurati lettere b, c, d) la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dalla data del rientro. Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa al numero telefonico di assistenza in viaggio +39 02.24128525 comunicando il numero di polizza a mani dell’Assicurato. La Struttura Organizzativa predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla polizza. Successivamente l’assicurato dovrà inviare i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati alla Società. Per gli altri Motivi Assicurati (Motivi Assicurati lettere b, c, d delle condizioni particolari di polizza) l’Assicurato dovrà inviare alla Società, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia corredata dei seguenti documenti: • nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio; • la certificazione medica; • i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del viaggio/noleggio/locazione; • codice IBAN. Le comunicazioni di cui sopra, inerenti il rientro sanitario e/o le altre garanzie, potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’infortunio occorso all’Assicurato durante il viaggio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia del sinistro sottoscritta dall’Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. La denuncia può avvenire attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. | |
Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. |
Obblighi | l’indennizzo è corrisposto all’Assicurato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la |
dell’impresa | documentazione richiesta dall’Ufficio Gestione Sinistri. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel DIP. |
Rimborso | Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - La durata della polizza è pari a 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. - Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza. |
Sospensione | Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza, l’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese. Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo. Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso. Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti. |
Risoluzione | Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A tutte le persone che intendono assicurarsi contro i principali rischi che possono verificarsi nel corso di un viaggio effettuato a scopo di lavoro, missione o trasferta. |
Quali costi devo sostenere? |
La presente polizza non prevede costi di intermediazione o altri costi aggiuntivi rispetto al pagamento del premio quando è distribuita direttamente dalla Compagnia assicurativa. In presenza di intermediari la provvigione media è pari al 20,00% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice |
La funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami ricevuti è l’Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento. | |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, oppure a mezzo fax al n. 00.00000000, o anche via p.e.c. all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: xxx.xxxxx.xx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Sistema alternativo obbligatorio. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |
ATTO DI INFORMAZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., (C. f.: 09749030152 – P. IVA: 02069150965) (infra “IMA ITALIA”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Xxxxx X. Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ti informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i tuoi dati personali descritti all’art. 1 saranno trattati, da parte di IMA ITALIA, per l’esecuzione delle finalità di trattamento descritte all’art. 2.
1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.
1.1. IMA ITALIA raccoglie, anche in via indiretta, e tratta, al fine di perseguire le specifiche finalità di trattamento descritte all’art. 2, i tuoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi (es. nome; cognome; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; codice fiscale/partita iva; informazioni sul motoveicolo oggetto di copertura assicurativa (es. modello/marca; data di immatricolazione; targa), in qualità di assicurato ex art. 1882 x.x. xx xx X.Xxx. x. 000/0000 (xxxxx “dati personali”).
1.2. Nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera f) del GDPR (da leggersi, assieme, al relativo Considerando n. 61), IMA ITALIA precisa che l’origine dei tuoi dati personali, descritti al precedente art. 1.1., può anche derivare dall’attività di comunicazione (in via generale, con cadenza quotidiana o comunque regolare) ad IMA ITALIA da parte del relativo broker assicurativo convenzionato con quest’ultima, e che ha sottoscritto, in qualità di contraente, una polizza collettiva multirischio per motoveicoli con IMA ITALIA.
2. Finalità del trattamento e base giuridica.
2.1. I tuoi dati personali sono trattati, da parte di IMA ITALIA, per l’esecuzione delle seguenti finalità di trattamento:
a. Attivazione, mediante adesione, della polizza multirischio per motoveicoli, oggetto di apposita convenzione tra IMA ITALIA ed il relativo broker assicurativo/contraente, ivi inclusa l’esecuzione dei connessi e conseguenti adempimenti fiscali, amministrativi e legali/normativi;
b. Ove necessario, esercizio/difesa di un diritto anche in sede giudiziale, gestione di un reclamo/segnalazione ovvero implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti;
c. Esecuzione dell’attività di customer care/satisfaction volta a verificare/monitorare la qualità (ed eventualmente il grado di soddisfazione) dei servizi forniti, da effettuarsi mediante il contatto telefonico ovvero mediante l’ausilio, ove opportuno, di qualsivoglia differente metodologia (es. indagine; questionario; monitoraggio reclami, segnalazioni, osservazioni e suggerimenti);
Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che l’eventuale mancata comunicazione, nel caso anche parziale, dei tuoi dati personali può determinare l’impossibilità, da parte di IMA ITALIA, di eseguire, in modo corretto e compiuto, le finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere a) e d).
A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che: la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1) lettere b) e c) del GDPR; la base giuridica delle finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere b) e c) si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR; la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera d) si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1) lettera b) del GDPR.
Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera b) del GDPR), IMA ITALIA precisa che l’”interesse legittimo” sotteso alle finalità di trattamento descritte all’art. 2.1. lettere b) e c) consiste, da un lato, nella tutela/esercizio di un diritto anche in sede giudiziale, nella gestione di un reclamo/segnalazione ovvero nell’implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti, e, dall’altro lato, nell’esecuzione dell’attività di customer care/satisfaction.
3. Periodo di conservazione.
3.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR (e, ove applicabile, in ossequio all’art. 14 paragrafo 2) lettera a) del GDPR), IMA ITALIA comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali i tuoi dati personali saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione, eventualmente anche in ragione dell’esercizio dei poteri in capo all’Autorità di Controllo ai sensi dell’art. 58 paragrafo 2) lettera g) del GDPR: (i) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a): in xxx xxxxxxxx, x. 00 anni ex art. 2220 c.c., da leggersi, in via analogica, con quanto disposto dal Regolamento n. 27 del 14.10.2008 a firma dell’ISVAP: tale criterio temporale di conservazione può, tuttavia, essere soggetto ad un’estensione/proroga, laddove sia necessario, per IMA ITALIA, rispettare un onere normativo (anche sopraggiunto) ovvero far valere o difendere un diritto, anche in sede giudiziale; (ii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera b): ove necessario, sino alla completa e definitiva gestione/risoluzione di un’attività stragiudiziale/giudiziale posta in essere a tal fine; (iii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera c): sino alla conclusione del rapporto tra te e IMA ITALIA; (iv) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera d): sino a quando te decidi/sei impossibilitato definitivamente ad utilizzare l’app, ivi inclusi i servizi gratuiti ovvero a pagamento ivi disponibili.
4. Destinatari.
4.1. Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 1) lettera e) del GDPR), IMA
ITALIA precisa che i tuoi dati personali possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4
n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a): soggetti cd. autorizzati al trattamento ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR da IMA ITALIA (infra “soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA); società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all’espletamento della finalità di trattamento in questione (es. soggetti della cd. catena assicurativa); (ii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere b) e c): soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all’espletamento di ciascuna finalità di trattamento in questione (es. società ICT; consulente
legale); (iii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera d): soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; IMA SERVIZI S.c.a.r.l..
5. Trasferimento.
5.1. I tuoi dati personali sono conservati, da parte di IMA ITALIA, all’interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, ad IMA ITALIA, ed ubicati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).
6. Diritti del soggetto interessato.
6.1. In relazione ai tuoi dati personali, IMA ITALIA ti informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle ulteriori limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti a IMA ITALIA, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall’interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d’analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.
6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., IMA ITALIA ti precisa che, in relazione ai tuoi dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall’art. 19 del GDPR (“Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda”), da considerarsi connesso e collegato all’esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall’altro lato, IMA ITALIA ti precisa che, in relazione ai tuoi dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall’art. 22 paragrafo 1) del GDPR (“L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).
6.3. In ossequio all’art. 12 paragrafo 1) del GDPR, IMA ITALIA si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l’identità di quest’ultimo.
6.4. In ossequio all’art. 12 paragrafo 3) del GDPR, IMA ITALIA informa che si impegna a fornire le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, IMA ITALIA si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).
6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.
7. Dati di contatto.
7.1. IMA ITALIA può essere contattata al seguente recapito: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato dal gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA, può essere contattato al seguente recapito: xxx@xxx.xx.
Xxxxx X. Xxxxxxxx (XX), xx 00.0.0000 (xxxx di ultimo aggiornamento).
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI MULTITRIP VIAGGI LAVORO
denominata
Imaway Assicurazione Viaggi Lavoro xxx.xxxxxx.xx
Aggiornamento 06/2022
IMA Italia Assistance S.p.A. Gruppo IMA ITALIA Assistance
Glossario
Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa,
autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio
al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il
quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti
verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
INDICE
Definizioni 5
Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie 8
Sezione A - Assistenza in viaggio 12
Sezione B - Assistenza famigliari a casa 16
Sezione C - Assistenza all’abitazione (in Italia) per la durata del viaggio 17
Sezione D - Spese mediche in viaggio 18
Sezione E – Xxxxxxxx e attrezzatura di lavoro 20
Sezione F - Ritardata partenza 22
Sezione G - Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza 23
Sezione H - Perdita del volo/nave 24
Sezione I - Interruzione viaggio 25
Sezione L - Infortuni in viaggio compreso volo 27
Tabella riepilogativa delle garanzie 31
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
• Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato uni famigliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l’Assicurato ha il proprio domicilio e/o residenza anagrafica.
• Aeromobile: macchina per trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: il soggetto, indicato in Polizza, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Si intendono Assicurati i liberi professionisti, dipendenti di Aziende e collaboratori di Studi associati e/o Professionali che svolgono una Missione/Trasferta professionale con esclusione dei lavori pericolosi.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Assistenza: l’aiuto tempestivo in natura o in denaro previsto dalla Polizza, fornito all’Assicurato che si
trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o
porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
• Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
• Certificato di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società al Contraente che sottoscrive la Polizza.
• Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
• Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione per sé o per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori e ne assume i relativi oneri.
• Convalescente: la persona fisica che si trova nello stato intermedio tra la malattia ormai superata ed il
recupero completo dell’organismo.
• Cose: oggetti materiali.
• Day Hospital: la degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, documentata da Cartella clinica e Scheda di Dimissione Ospedaliera dalle quali risultino i giorni di effettiva presenza.
• Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di Prenotazione dell’Operatore
Turistico come meta del soggiorno e/o la prima tappa, in caso di Viaggio che preveda un pernottamento.
• Documenti di viaggio: contratto stipulato con l’Operatore Turistico, biglietti di viaggio, voucher alberghieri o altri Voucher per le vacanze, passaporti, carte d’identità, patenti, altri documenti personali validi per l’espatrio.
• Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografi e, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese notule e ricevute dei farmaci).
• Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
• Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole
Canarie.
• Evento: il verificarsi di un fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
• Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e
risultanti da certificato Anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
• Famigliare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, nipoti
dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare
certificazione.
• Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo
del danno indennizzabile.
• Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
• Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Incendio: Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
• Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
• Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
• Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
• Lavoro pericoloso: qualsiasi lavoro che comporti attività manuali, fisiche, di installazione o assemblaggio.
• Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.
• Malattia Preesistente: situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di sottoscrizione della Polizza.
• Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
• Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
• Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale
dove è ricoverato l’Assicurato.
• Missione: qualunque spostamento provvisorio e temporaneo dell’Assicurato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx in una sede diversa da quella presso la quale svolge normalmente l’attività lavorativa.
• Mondo intero: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa” e “Mondo escluso USA/Canada”.
• Mondo escluso USA/Canada: qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d’America,
Canada.
• Overbooking: sovra Prenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
• Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione
aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
• Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
• Pericolo di vita: quando previa valutazione da parte dei medici della Struttura Organizzativa, in contatto con i Xxxxxx curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l’evento morte.
• Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla
scadenza della Polizza stessa.
• Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
• Prenotazione: la transazione e/o l’insieme delle singole transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la Polizza.
• Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
• Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle
naturali o di coltura.
• Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
• Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
• Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
• Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Xxxxxx: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno
indennizzabile.
• Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
• Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.
• Spese/Acquisti Di Prima Necessità: l’acquisto di beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
• Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
• Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “famigliare”.
• Trasferta professionale: qualunque viaggio di lavoro intrapreso dall’Assicurato in qualunque Paese estero del mondo. Sono ricomprese le partecipazioni a seminari e conferenze, considerate alla stregua dei viaggi di lavoro.
• Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta, anche in formato elettronico, rappresentante un valore certo e spendibile.
• Vettore: soggetto che, attraverso un regolare contratto di trasporto, si obbliga a trasferire persone con
i propri bagagli da un luogo all’altro dietro corrispettivo economico.
• Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante da relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza per scopi lavorativi (Missione o Trasferta professionale)
• Viaggio Iniziato: lo spostamento dal luogo di residenza/domicilio in Italia verso la destinazione del
viaggio stesso oggetto dell’assicurazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI E GARANZIE
Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 - Premessa
• La Polizza assicura i liberi professionisti, i dipendenti di aziende e gli appartenenti a studi associati e professionali in Missione/Trasferta di lavoro, con esclusione dei lavori pericolosi, che siano residenti o domiciliate in Italia;
• residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia.
In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza.
Si intende escluso dalla copertura il viaggio normale ed abituale dall’abitazione dell’Assicurato al posto di lavoro
e viceversa.
La Polizza deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio e prima della partenza dal luogo di residenza in Italia.
La data di decorrenza e di scadenza della Polizza sono specificate nel Certificato di Assicurazione.
La data di partenza del primo viaggio dal luogo di residenza in Italia non deve essere antecedente alla data di decorrenza della Polizza.
La data di ritorno dell’ultimo viaggio nel luogo di residenza in Italia non deve essere posteriore alla data di scadenza della Polizza.
Non è consentito sottoscrivere la presente Polizza a Viaggio iniziato, né per assicurare un viaggio con partenza da un luogo diverso da quello di residenza in Italia.
Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie/prestazioni
La durata della polizza è pari a 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio.
Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato
l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
Art. 1.3 - Limite di età
L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 67 anni al momento della sottoscrizione della polizza.
Art. 1.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di Assicurazione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.
Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza
(aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Art. 1.5 - Periodo di assicurazione e operatività della Polizza
La polizza è stipulata in forma temporanea e cessa automaticamente alla data indicata nel Certificato di Assicurazione, senza tacito rinnovo.
Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti soltanto per viaggi effettuati a scopo di lavoro (Missione/Trasferta), di durata non superiore a 30 giorni per singolo viaggio e per una permanenza totale di massimo 180 giorni all’estero nel periodo di validità della polizza.
Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo
restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art. 1.6 - Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato dal Contraente per intero ed in via anticipata alla Società, tramite sistemi di pagamento elettronici.
Art. 1.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.9 - Diritto di surroga
Ai sensi dell’Art. 1916 Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata
in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a
dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Art. 1.10 - Limitazione di responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è
prestata l’assistenza.
Art. 1.11 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 1.12 - Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più adesioni con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
La polizza opera esclusivamente per i Viaggi la cui data di inizio sia uguale o successiva alla data di decorrenza indicata nel Certificato di Assicurazione.
Non è consentito all’Assicurato stipulare l’adesione alla presente polizza a Viaggio iniziato.
Art. 1.13 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 1.14 - Segreto professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro per gli eventi relativi alla polizza. L’Assicurato inoltre consente la comunicazione dei dati necessari alla eventuale gestione dei sinistri nei confronti della compagnia e dei soggetti da essa incaricati.
Art. 1.15 - Valuta di pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 1.16 - Persone non assicurabili
Si premette che non sono assicurabili coloro che non siano residenti o domiciliati (anche solo temporaneamente) in Italia.
Art. 1.17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento
sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.18 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.20 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 1.21 - Diritto di recesso (valido per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover
indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro per la polizza oggetto della richiesta di recesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei
termini pattuiti.
Art. 1.22 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
e) esplosioni derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Xxxxxxxxxxx e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
g) atti di temerarietà;
h) le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
i) svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
l) malattie preesistenti nei 24 mesi prima dell’acquisto della polizza, qualsiasi causa o patologia per le quali sono stati necessari consultazioni, assunzioni di farmaci, prescrizioni mediche, controlli medici, controlli chirurgici, test o indagini (diversi da quelli per il comune raffreddore) nei 24 mesi prima dell'acquisto della polizza, e/o malattie in atto al momento della Prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;
m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. Sono inoltre escluse:
p) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti
od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;
q) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
r) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
s) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
t) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) ASSISTENZA IN VIAGGIO
Condizioni sempre valide.
ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad
erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in
funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.24128525
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI:
1-CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
2-INVIO MEDICINALI Invio medicinali quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | llimitato |
3- TRASPORTO SANITARIO
Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli il trasporto sanitario dell’Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco.
Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società.
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell’Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, del solo Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
6-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE Quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un famigliare maggiorenne, viene organizzato e presa in carico il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona, per viaggio e per anno assicurativo. | |
Costo Viaggio fino a: | € 800,00 |
Soggiorno fino a: | Soggiorno fino a 10gg per un massimo di €80,00/gg. |
7-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell’Assicurato in caso di: a) improvviso decesso o di improvviso ricovero ospedaliero di un famigliare con imminente pericolo di vita; b) improvviso ricovero di famigliare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg. Per famigliare si intende: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, nipoti dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 5.000,00 |
8-PROLUNGAMENTO SOGGIORNO La garanzia prevede l’organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l’Assicurato convalescente sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali). La prestazione è applicabile al solo Assicurato convalescente. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | 6gg max €120,00/gg |
9-SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE Quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, segnala il nominativo di un legale, anticipa i costi per la difesa e l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona, per viaggio e per anno assicurativo. | |
Segnalazione di un legale: | Inclusa |
Eventuale anticipo spese di difesa: | € 3.000,00 |
Eventuale cauzione penale: | € 15.000,00 |
10-INTERPRETE A DISPOSIZIONE Quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale. Il servizio di traduzione della cartella clinica è compreso solo se reputato necessario dalla Struttura Organizzativa. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 1.500,00 |
11-ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ Se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 5.000,00 |
12-TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. | |||
Livello delle coperture | Imaway Top | Imaway Smart | Imaway Easy |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
13-RIMPATRIO SALMA Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. Sono escluse le spese funerarie e l’eventuale recupero e ricerca della salma. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
14-RIMBORSO SPESE TELEFONICHE Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 150,00 |
15-COLLEGA IN SOSTITUZIONE (prestazione valida per gli Assicurati dipendenti del Contraente che ha sottoscritto la polizza) La prestazione prevede l’organizzazione e presa in carico di un biglietto aereo o ferroviario per il collega che il Contraente invierà per sostituire l’Assicurato, che durante il viaggio di lavoro (Trasferta/Missione) sia impossibilitato allo svolgimento delle attività professionali a seguito di malattia o infortunio. Prestazione valida solo ed esclusivamente per gli Assicurati dipendenti del Contraente che ha sottoscritto la polizza. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 500,00 |
Art.A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.
Per le sole Prestazioni di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; 5- RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; ; 6-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; 7-RIENTRO ANTICIPATO
DELL’ASSICURATO; 13-RIMPATRIO SALMA; qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque nella misura strettamente necessaria ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.
A parziale deroga dell’Art.1.1 - “Premessa” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, per gli Assicurati non residenti in Italia ma domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; 05-RIENTRO
DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 13-RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
B) ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA
Condizioni sempre valide.
Art.B1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’Assicurato, un suo famigliare a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128525
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-CONSULTO MEDICO TELEFONICO: Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
2-INVIO DI MEDICINALI URGENTI: Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro 24h. Il Costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
3-INVIO DI UN MEDICO: Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | Illimitato |
4-ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE: Qualora il famigliare abbia avuto un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 500,00 |
C) ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO
Condizioni sempre valide.
Art.C1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione, per un intervento di emergenza occorso alla stessa, durante il periodo del viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128525
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-INVIO DI UN FABBRO: A seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso all’abitazione; furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso all’abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 150,00 |
2-INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA: Per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti a causa di furto o tentato furto. La Società tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | 10 ore |
3-INVIO DI UN IDRAULICO: A seguito di allagamento o infiltrazione, mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature dell’impianto idraulico, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 150,00 |
4-INVIO DI UN ELETTRICISTA: A seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 150,00 |
1. tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
2. per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.
Art. C2 - ESCLUSIONI
Ad integrazione dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, dalla garanzia sono esclusi:
a) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
c) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
d) l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
e) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
f) guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.
D) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Condizioni sempre valide.
Art.D1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all’art 1.22. “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente.
Gli assicurati sono invitati a contattare tempestivamente la Struttura Organizzativa e non prendere alcuna iniziativa personale nel caso in cui abbiano contratto il COVID-19 durante il proprio viaggio.
Si ricorda inoltre che la Compagnia prevede l’attivazione della garanzia Spese Mediche in Viaggio anche per malattie ed infortuni derivanti da atti di terrorismo. Resta inteso che l’esclusione per atti di terrorismo (Art.1.22) non viene applicata a questa garanzia.
Art. D2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128525
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.
La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità dell’Assicurato a contattare la Struttura Organizzativa non è preclusa l’assistenza o il rimborso delle spese mediche ma l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità.
La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai
sensi dell’art. 1915 C.C.
I Xxxxxxxxx che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a:
Mondo intero: | € 5.000.000,00 |
Mondo escluso Usa – Canada: | € 2.000.000,00 |
Europa: | € 1.000.000,00 |
Italia: | € 3.000,00 |
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione:
a) Spese mediche e farmaceutiche. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 3.000,00 |
b) Spese per cure al rientro, incluse quelle fisioterapiche conseguenti ad infortunio.
Rimborso delle spese per cure, incluse quelle fisioterapiche sostenute al rientro al luogo di residenza, purché siano conseguenti ad infortunio occorso durante il viaggio per il quale sia stata contattata la Struttura Organizzativa e siano sostenute nei 30 giorni successivi all’infortunio stesso. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 550,00 |
c) Spese odontoiatriche urgenti. Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 550,00 |
Art. D3 - FRANCHIGIA APPLICATA
I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.
Art. D4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare la denuncia del sinistro entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro. Inviando, anche oltre il limite di 15 giorni, i seguenti documenti:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono, IBAN;
- numero di polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi
medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati; Attraverso una delle seguenti modalità:
- collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
- via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del
diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
E) XXXXXXXX E ATTREZZATURA DI LAVORO
Condizioni sempre valide.
Art.E1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal Vettore a cui era stato consegnato.
Art. E2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
I Xxxxxxxxx che seguono variano in base al livello di copertura selezionato ed alla destinazione del viaggio, ed operano per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino alla somma indicata.
Mondo intero: | € 3.000,00 |
Mondo escluso Usa – Canada: | € 1.500,00 |
Europa: | € 1.250,00 |
In ogni caso il massimo rimborsabile per singolo oggetto è di 200,00.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:
a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 8 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata sotto indicata le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 150,00 |
b) RIFACIMENTO DOCUMENTI Il rimborso delle spese per il rifacimento/duplicazione del passaporto, carta di identità e della patente di guida in conseguenza degli avvenimenti previsti all’Art. E1 “Oggetto della Garanzia”. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 300,00 |
c) ATTREZZATURA DI LAVORO Copertura in caso di xxxxxxx, furto, rapina, scippo dell’Attrezzatura di lavoro che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio. Si intende per attrezzatura di lavoro la dotazione aziendale e/o professionale necessaria per svolgere l’attività lavorativa cui il viaggio si riferisce. | |
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 2.500,00 |
Art. E3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Il rimborso è limitato al massimale di € 200,00 per oggetto come indicato all’Art. E2 “Massimale per Persona e Periodo Assicurativo”. Per gli oggetti:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-tele-visivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche
la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato al Vettore.
I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Art. E4 - FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro.
Art. E5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN;
b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all’Art. F4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
e) In caso di xxxxxxx affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
f) In caso di xxxxxxx non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta;
g) In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
Art. E6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
F) RITARDATA PARTENZA
Condizioni sempre valide.
Art.F1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza una somma fissa se il “primo mezzo” di trasporto in partenza dall’Italia (Aereo, Nave, Traghetto) previsto dal proprio viaggio o dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di 8 ore rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dall’Operatore Turistico al Contraente/Assicurato.
€ 200,00
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a:
Art. F2- ESCLUSIONI
Ad integrazione dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie”, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore
del viaggi o e/o a i fornitori di servizi;
4. infortunio e malattia;
5. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
6. annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento Assicurato.
Art. F3- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Ritardata Partenza, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
• descrizione dettagliata dell’avvenimento;
• cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
• documentazione o notifica scritta che attesta la ritardata partenza;
• copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.
Art. F4- RECUPERI
L’Assicurato si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati.
G) RINUNCIA AL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
Condizioni sempre valide.
Art. G1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia opera in alternativa alla garanzia F – “RITARDATA PARTENZA” e prevede il rimborso nei limiti dei massimali indicati di seguito della quota di partecipazione o dei singoli servizi di viaggio acquistati e non goduti al netto delle quote di iscrizione e/o assicurazione. La garanzia viene attivata nel caso in cui l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata o della nave/traghetto dal primo porto di imbarco, superiore a 18 ore complete, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dall’organizzatore del viaggio o dall’Operatore Turistico all’Assicurato, fino al giorno precedente la partenza.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati al
Contraente/Assicurato così come risulterà dall’estratto conto di Prenotazione.
I Xxxxxxxxx che seguono sono da intendersi per persona, per viaggio e per anno assicurativo.
Massimale per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino a: | € 500,00 |
I Massimali che seguono sono da intendersi per evento in caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza.
Massimale per evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza: | € 1.000,00 |
Art. G2 - ESCLUSIONI
La garanzia non opera per fatti conosciuti o avvenuti od per scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi:
- gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio Assicurato e/o dolo e colpa grave dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero;
- i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.
Art. G3 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 5 giorni dalla rinuncia definitiva al viaggio, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
• descrizione dettagliata dell’avvenimento;
• cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
• documentazione o notifica scritta che attesta la ritardata partenza;
• copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.
Art. G4 - RECUPERI
L’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto
e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.
H) PERDITA DEL VOLO/NAVE/TRAGHETTO
Condizioni sempre valide.
Art.H1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, nel caso di una qualsiasi causa o evento documentabile che colpisca l’Assicurato direttamente o un suo famigliare, socio contitolare o del diretto superiore, che determini il ritardato arrivo sul luogo di partenza, rimborsa il costo ulteriore di riprotezione sostenuto per la modifica o il costo di acquisto di nuovi biglietti del viaggio di andata sostitutivi, resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato entro il limite massimo per persona, viaggio, anno assicurativo ed evento indicato nella tabella che segue.
I Xxxxxxxxx che seguono operano per persona, per viaggio, per evento e per anno assicurativo fino alla somma indicata.
Mondo intero: | € 500,00 |
Mondo escluso Usa – Canada: | € 400,00 |
Europa: | € 200,00 |
Art. H2- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 5 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
• copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti;
• originali dei titoli di viaggio inutilizzabili;
• copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati;
• estremi della polizza;
• cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
• documentazione o notifica scritta che attesta la causa o l’evento del ritardo;
• descrizione dettagliata dell'avvenimento.
I) INTERRUZIONE VIAGGIO
Condizioni sempre valide.
Art. I1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli Servizi a terra (per servizi a terra si intendono le prenotazioni presso strutture ricettive e le escursioni) non utilizzati nel caso in cui l’Assicurato sia costretto ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a) Rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa. | Inclusa |
b) Ricovero in ospedale dell’Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l’interruzione anche parziale del viaggio. | Inclusa |
c) Xxxxxxx anticipato dell’Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un famigliare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio. | Inclusa |
Per i Motivi Assicurati si applicano i seguenti Massimali che variano in base al livello di copertura selezionato ed alla destinazione del viaggio, ed operano per persona, per viaggio e per anno assicurativo fino alla somma indicata.
Mondo intero: | € 1.000,00 |
Mondo escluso Usa – Canada: | € 750,00 |
Europa: | € 500,00 |
I Massimali che seguono sono da intendersi per evento in caso di evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza.
Mondo intero: | € 5.000,00 |
Mondo escluso Usa – Canada: | € 2.000,00 |
Europa: | € 2.000,00 |
Conteggio dell’importo risarcibile:
Per tutti i Motivi Assicurati e nei limiti dei Massimali applicabili, il rimborso è pari al costo dei giorni non goduti del viaggio originariamente Assicurato, calcolato dividendo il costo totale del viaggio al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.
In caso di viaggio organizzato autonomamente, il valore totale del viaggio sarà calcolato sommando il costo di tutti i Servizi a terra sostenuti dagli Assicurati.
Art. I2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “Rientro Sanitario dell’Assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa.
Art. I3 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute (Motivo Assicurato lettera a), l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa al
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.24128525
comunicando il numero di polizza a mani dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla polizza.
Successivamente l’assicurato dovrà inviare i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati alla Società.
Per gli altri Motivi Assicurati (Motivi Assicurati lettere b, c, d) l’Assicurato dovrà inviare alla Società, entro 15
giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia corredata dei seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati ed altri documenti comprovanti
i motivi dell’interruzione del viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
Le comunicazioni di cui sopra, inerenti il rientro sanitario e/o le altre garanzie, potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
L) INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO
Condizioni sempre valide.
Art. L1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non
abbia carattere professionale.
L’assicurazione è prestata per i capitali assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione. Sono considerati “infortuni” anche:
a) gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
b) l’asfissia non di origine morbosa;
c) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
d) l’annegamento;
e) la folgorazione;
f) l’assideramento o il congelamento;
g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
h) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
i) gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
j) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
k) le lesioni determinate da sforzo, con esclusione delle ernie di ogni natura degli strappi muscolari, della rottura sottocutanea di tendini;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che
l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. L2 - MASSIMALI
L’assicurazione è prestata per il caso di Morte e per il caso di Invalidità Permanente, nei limiti delle somme
indicate per ciascuna persona assicurata, nel Certificato di Assicurazione.
€ 25.000,00
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a:
Art. L3 - INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE
Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero.
Art. L4 - ESCLUSIONI
Fermo quanto indicato dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie” e ad integrazione di quanto Indicato nelle singole Garanzie, sono escluse dalla garanzia gli infortuni causati:
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nel successivo
articolo “Rischio Volo”;
• da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
• da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
• dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
• da alluvioni, inondazioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche;
• da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all’ART L3;
• da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), da sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche quando usate per fini non pacifici;
• dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
• dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili.
Art. L5 - LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione non vale per persone di età superiore a 67 anni al momento di sottoscrizione della Polizza.
Art. L6 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. L7 - GARANZIE LIMITE PER CUMULO
a) Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
b) Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente, l’indennizzo è dovuto solo se l’invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione) entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nello Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
ART L8 - FRANCHIGIA ASSOLUTA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE
La liquidazione dell’indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia di 5 punti percentuali. Pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore a 5 punti percentuali. Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore al 5 punti percentuali, la Società liquida l’indennità solo per la parte eccedente.
Art. L9 - RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento,
effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani, mezzi per il parapendio;
• da aeroclub.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso.
Art. L10 - EVENTI NATURALI
L’Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza l’esborso
a carico della Società non potrà superare l’importo complessivo di € 2.000.000,00.
Art. L11 - MORTE PRESUNTA
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, in applicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell’Art. 211 del Codice della Navigazione, l’Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
In base agli elementi ed alle circostanze relative all’infortunio, la Società può richiedere totalmente o
parzialmente la seguente documentazione:
• il certificato di morte;
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
• il certificato autoptico;
• il certificato di non gravidanza della coniuge superstite dell’Assicurato;
• in presenza di indennizzi spettanti a figli minori, il decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizza la riscossione della quota di indennizzo a loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità della Società relativamente al reimpiego della somma.
Art. L12 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.
La denuncia del sinistro sottoscritta dall’Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
La denuncia può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
• telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Art. L13 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari
designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. L14 - LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO COLLETTIVO
Si conviene tra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 2.500.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE
FRANCHIGIE
MASSIMALI |
Polizza multiviaggio fino a 12 mesi di validità per ogni singolo viaggio della durata massima di 30 giorni
Livello di copertura
Sezione
Garanzie di assicurazione / Prestazioni |
Imaway Viaggi di Lavoro |
A
Assistenza in viaggio |
Consulenza medica telefonica |
Invio medicinali |
Trasporto sanitario |
Rientro sanitario |
Rientro del convalescente |
Spese supplementari di soggiorno |
Viaggio di un famigliare: costo viaggio |
Viaggio di un famigliare: soggiorno |
Rientro anticipato dell'assicurato |
Prolungamento soggiorno |
Segnalazione di un legale |
Anticipo spese difesa |
Eventuale cauzione penale |
Interprete a disposizione |
Anticipo spese prima necessità |
Trasmissione messaggi urgenti |
Rimpatrio salma |
Rimborso spese telefoniche |
Collega in sostituzione |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
10gg per 60€/gg |
€ 800,00 |
10gg per 80€/gg |
€ 5.000,00 |
fino a 6gg; max 120€/gg |
Inclusa |
€ 3.000,00 |
€ 15.000,00 |
€ 1.500,00 |
€ 5.000,00 |
Illimitato |
Illimitato |
€ 150,00 |
€ 500,00 |
NO Franchigia
B
Assistenza famigliari a casa |
Consulto medico |
Invio di medicinali urgenti |
Invio di un medico |
Assistenza infermieristica domiciliare |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 500,00 |
NO Franchigia
C
Assistenza abitazione (in Italia) durante il viaggio |
Fabbro |
Guardia giurata |
Idraulico |
Elettricista |
Inclusa |
€ 150,00 |
10 ore |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
NO Franchigia
D
Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche |
Mondo intero |
Mondo escluso USA/Canada |
Europa |
Italia |
Sottolimite: Spese mediche e farmaceutiche |
Sottolimite: Spese per cure al rientro |
Sottolimite: Spese odontoiatriche urgenti |
Inclusa |
€ 5.000.000,00 |
€ 2.000.000,00 |
€ 1.000.000,00 |
€ 3.000,00 |
€ 3.000,00 |
€ 550,00 |
€ 550,00 |
€ 50,00
E | Bagaglio e attrezzatura di lavoro | Inclusa | € 50,00 | ||
Mondo intero | € 3.000,00 | ||||
Mondo escluso USA/Canada | € 1.500,00 | ||||
Europa | € 1.000,00 | ||||
Sottolimite: Spese di prima necessità (ritardo oltre 8 ore) | € 150,00 | ||||
Sottolimite: Rifacimento documenti | € 300,00 | ||||
Sottolimite: attrezzatura di lavoro | € 2.500,00 | ||||
Sottolimite: per singolo oggetto | € 200,00 |
F
NO Franchigia
Ritardata partenza (aereo, nave) superiore ad 8 ore |
€ 200 |
G
Rinuncia al viaggio per ritardata partenza oltre 18 ore |
Massimale per Persona |
Massimale per Evento |
Inclusa |
€ 500,00 |
€ 1.000,00 |
NO Franchigia
H
Perdita del volo/nave |
Mondo intero |
Mondo escluso USA/Canada |
Europa |
Inclusa |
€ 500,00 |
€ 400,00 |
€ 200,00 |
NO Franchigia
I
Interruzione del viaggio |
Mondo intero |
Mondo escluso USA/Canada |
Europa |
Inclusa |
€ 1.000,00 per persona / € 5.000,00 per evento |
€ 750,00 per persona / € 2.000,00 per evento |
€ 500,00 per persona / € 2.000,00 per evento |
NO Franchigia
L | Infortuni in viaggio compreso volo | Inclusa | Invalidità permanente inferiore al 5% | ||
Per persona | € 25.000,00 | ||||
Per evento naturale | € 2.000.000,00 | ||||
Per sinistro collettivo | € 2.500.000,00 |
NOTE:
• I massimali operano per persona, per viaggio e per anno assicurativo.
• Limiti per evento.
Ad integrazione dei Massimali per persona, per viaggio e per anno assicurativo, sono previsti massimali per evento nelle seguenti garanzie: G; H; I, L.
• Sottolimiti.
Sono previsti sottolimiti per le seguenti garanzie: D; E.
• Franchigie.
Le franchigie, ove operanti, si applicano per persona e per tutti i livelli di copertura della garanzia cui si riferiscono.
Per il dettaglio completo delle garanzie / limiti / esclusioni e massimali si consiglia di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione.