CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Premessa
Agli effetti del contratto si intende per:
“Ecoanalitica” o “Laboratorio”: la società Ecoanalitica srl con sede in Orbassano(TO) in viale I Maggio n.1/A, codice fiscale o partita IVA 08844840010,“Cliente”: il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a Ecoanalitica l’effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;
“Campione”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione di una Autorità.
2. Applicazione delle Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto tra Ecoanalitica e il Cliente ad eccezione di condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
A seguito della richiesta del Cliente Ecoanalitica formula la propria offerta che rimane valida per sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dell’offerta. Il contratto si considera definito nel momento in cui perviene al laboratorio formale accettazione sottoscritta dal Cliente. Previa accettazione da parte di Ecoanalitica, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti. In ogni caso l’invio dei campioni presso il laboratorio si intende come accettazione dell’offerta e delle condizioni generali di fornitura. La Società presta i propri servizi a favore della persona fisica e/o giuridica che ha impartito le istruzioni corrispondenti e nessun altro soggetto ha titolo per impartire istruzioni. Il Rapporto di Prova (RdP) può essere trasmesso ad una terza parte su istruzione del cliente ovvero a discrezione della Società quando sia previsto da circostanze, usi, prassi o consuetudini commerciali.
3. Svolgimento dell’attività
Il laboratorio si impegna a effettuare le prestazioni concordate nel contratto in funzione delle esigenze del Cliente e in base alle prescrizioni vigenti. In presenza di più procedure di prova disponibili viene scelta quella ritenuta più confacente alle esigenze del Cliente. Il Laboratorio informa il cliente quando il metodo proposto dal cliente stesso è considerato non essere appropriato od obsoleto. Le prove vengono effettuate con metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti o secondo procedure del laboratorio. In caso di aggiornamento delle norme da parte degli entri di normazione o, se metodi interni, da parte di Ecoanalitica il laboratorio applicherà automaticamente il metodo aggiornato senza specifiche comunicazioni al cliente qualora i livelli prestazionali del metodo aggiornato siano pari o migliori del metodo superato. Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi e sulle procedure utilizzati.
3.1 Subappalto
Qualora sia necessario affidare prove in subappalto Ecoanalitica ne informa il cliente in fase di offerta. Ecoanalitica è responsabile verso il cliente per il laboratorio cui è affidato il subappalto tranne quando il cliente stesso o l’autorità d’ambito legislativo indichino quale laboratorio o ente debba essere utilizzato per un tale scopo
3.2 Accettazione campioni
Ove non sia diversamente definito in maniera espressa, i campioni da sottoporre ad analisi sono recapitati al Laboratorio a cura del Cliente, definendo con il laboratorio le corrette modalità di prelievo e di trasporto dei campioni.
Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al Laboratorio. In tale caso sono a suo carico gli eventuali aggravi di costo, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi sempre motivati, nella consegna dei servizi.
Nel caso in cui il Ecoanalitica ravvisi nei campioni prevenuti uno scostamento dalle condizioni specificate, si impegna ad avvisare il Cliente, il quale sotto la propria responsabilità, potrà decidere se sospendere o meno l’analisi, fermo restando l’obbligo da parte del Laboratorio di riportare le condizioni di non idoneità sul Rapporto di Prova e una dichiarazione in cui il Laboratorio declina la responsabilità.
3.3 Conservazione dei campioni dopo l’analisi
Terminate le prove, il campione residuo viene conservato per un tempo massimo di quindici giorni (in funzione della sua stabilità) a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di Prova salvo diverse disposizioni di legge ed accordi con il cliente. Il Laboratorio conserva i contro campioni solo nel caso di prelievi ufficiali, accompagnati dal verbale di prelievo, per un periodo massimo di due mesi decorrenti dalla data di accettazione in Laboratorio. La restituzione dei materiali di prova avviene solo se preventivamente concordata con il Cliente. Qualora, su richiesta del Cliente, i campioni vengano conservati per un periodo superiore, al Cliente verranno addebitate le spese di immagazzinamento e, eventualmente, di riconsegna o smaltimento speciale.
3.4 Emissione Rapporti di Prova
Quando è necessario modificare, correggere o emettere nuovamente un rapporto già emesso, Ecoanalitica riporta nel Rapporto di Prova sostitutivo anche il motivo della modifica. I Rapporti di Prova sono riemessi solo in caso di correzione di errori da parte del Laboratorio e/o di inserimento di informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell'esecuzione delle prove; la riemissione dei rapporti di prova quando cambia il nome/marchio commerciale del campione analizzato (compreso il nome del produttore), non è permessa in accordo al documento della 33ma Assemblea Generale EA (European co-operation for Accreditation) del 27- 28 Maggio 2014. La richiesta di riemissione deve pervenire al laboratorio tramite e-mail. Il laboratorio non si assume responsabilità dell’eventuale utilizzo da parte del Cliente del rapporto di prova annullato.
I risultati delle prove, indicati nel Rapporto di Xxxxx, sono rappresentativi del solo campione sottoposto ad analisi. E’ vietata la riproduzione parziale del Rapporto di Prova senza l’autorizzazione scritta di Ecoanalitica.
Le registrazioni dei dati relativi alle prove e i rapporti di prova saranno conservate presso i nostri archivi per un periodo minimo di 48 mesi salvo diverso accordo scritto tra le parti o diverse prescrizioni normative.
Per le prove microbiologiche quantitative di alimenti e superfici in base alla ISO 19036:2019 par 4 e 8.1.3 il laboratorio esprime l’incertezza di misura mediante il solo scarto tipo di riproducibilità (opzione b ISO 19036:2019).
Nel caso in cui il cliente richieda la valutazione attraverso la stima delle tre componenenti (opzione a ISO 19036:2019) sarà cura del laboratorio effettuare un’offerta specifica.
Il laboratorio gestisce la valutazione di conformità nel seguente modo:
Il labororio fornisce, nel caso in cui sia presente un limite, la dichariazione di conformità senza tenere conto dell’incertezza di misura con un livello di rischio del 50%
Nel caso in cui il cliente richieda una regola decisionale differnte sarà cura del laboratorio effettuare un’offerta specifica.
I principali dispositivi di legge o di norma o linee guida cui Ecoanalitica fa riferimento per la valutazione di conformità sono indicati nella tabella seguente:
Dispositivi di legge o norma o linee guida recanti limiti | argomento di analisi |
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. | esposizione dei lavoratori al rumore, alle vibrazioni meccaniche, inquinanti chimici aerodispersi, microclima |
Valori Limite di Soglia (ACGIH) | limiti di esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni |
Linee Guida su acque e soluzioni per dialisi, SIN 2005 | acque per emodialisi |
D.Lgs 31/2001 e s.m.i. | acqua potabile |
DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 e s.m.i. | acque minerali |
DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 e s.m.i.+ D.Lgs 31/2001 e s.m.i. | acque di sorgente |
D.Lgs 30/2009 e s.m.i. | corpi idrici sotterranei |
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | acque reflue; acque sotterranee; terre e rocce da scavo |
D.Lgs 75/2010 e s.m.i. | fertilizzanti |
D.Lgs. 99/1992 e s.m.i. | utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. |
D.P.G.R. 4558/1986 e s.m.i. | smaltimento in agricoltura dei fanghi residuati da processi di depurazione delle acque reflue |
D.M. 186 05/04/2006 e s.m.i. | Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero |
D.M. 27/09/2010 + D.M. 24/06/2015 e s.m.i. | ammissibilita' dei rifiuti in discarica |
Delibera della Giunta Regionale 28/04/2003 n. 119-9199 | acque di piscina -Regione Piemonte |
DPR 19/10/2011 n.227 e s.m.i. | acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche |
Reg. (CE) 2073/2005 e s.m.i. | criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari |
Reg. (CE) 1881/2006 e s.m.i. | contaminanti nei prodotti alimentari |
Reg. (UE) 2017/2158 e s.m.i. | presenza di acrilammide negli alimenti |
Reg. (UE) 828/2014 e s.m.i. | alimenti senza glutine |
Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i. + Reg. (CE) n. 889/2008 + Reg. (CE) n.396/2005 | alimenti da produzione biologica |
Reg. (CE) n.396/2005 | fitofarmaci |
Reg. (UE) 10/2011 e s.m.i. | materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
UNI EN 590:2017 | Requisiti del gasolio per motori diesel |
USP 37–NF 32 pg 5990 | Organic Colors and Lakes in prodotti farmaceutici non obbligatoriamente sterili |
Altri dispositivi di legge o norme potranno essere presi in considerazione in funzione di oggetti da sottoporre a prova non contemplati nella presente tabella; in questo caso l’offerta indicherà in modo specifico il dispositivo di legge o di norma specifico laddove sia richiesta la valutazione di conformità.
Opinioni ed interpretazioni costituiscono separata prestazione e possono essere oggetto di separato addebito Opinioni e interpretazioni non costituiscono certificazione di prodotto. Opinioni ed interpretazioni verranno rilasciate dal laboratorio basandosi solo sui risultati del campione sottoposto a prova e / o ispezione di prodotto.
4. Tutela della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. - GDPR)
In ossequio al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e DGPR, Ecoanalitica informa che presso l’archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente l’accordo di fornitura. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con l’impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Informazioni riservate saranno divulgate solo se richiesto per legge.
5. Obblighi di riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto di ufficio ed impone tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. Il laboratorio considera le informazioni relative al cliente riservate (anche quelle ottenute da fonti diverse dal cliente stesso) e non le comunica a terzi ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili o quelle necessarie per la gestione dei reclami. I risultati delle prove effettuate e le eventuali informazioni acquisite durante il campionamento o sopralluogo presso il cliente sono considerate riservate. Il Laboratorio è autorizzato a comunicare informazioni riservate se ciò è previsto dalla Legge o è oggetto di un esplicito contratto con il Cliente. In ogni caso il cliente o le singole persone interessate saranno preliminarmente informati sulle informazioni fornite.
6. Termini di pagamento.
Il pagamento delle fatture, quando non sia diversamente concordato con il Cliente, dovrà avvenire entro 30 giorni al mese successivo di emissione. In mancanza di pagamento entro i limiti stabiliti la Società avrà diritto ad applicare gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 a decorrere dalla data della fattura fino al giorno dell'effettivo incasso. La consegna dei Rapporti di Prova sarà effettuata dopo il pagamento in caso di importi inferiori a 300,00€.
Nel caso sorgano spese impreviste nel corso dell'esecuzione dei servizi, la Società si impegna ad informare tempestivamente il Cliente, potendo poi addebitargli ogni corrispettivo e vedersi rimborsato ogni costo addizionale necessario per completare il servizio.
Qualora alla Società sia impedito per qualunque causa al di fuori del suo controllo di rendere anche parzialmente i servizi, la medesima avrà comunque diritto al pagamento delle spese, non diversamente rimborsabili, sostenute dalla Società, della quota parte della tariffa applicabile commisurata al servizio effettivamente eseguito.
7. Sospensione o interruzione dei servizi:
La Società sospende o interrompe tutti servizi senza alcuna responsabilità in caso di:
-Inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Cliente, a cui questo non abbia posto rimedio entro 10 giorni dal relativo avviso notificatogli dalla Società.
-Sospensione dei pagamenti, dichiarazione di fallimento, apertura procedura concorsuale, concordato, messa in liquidazione, cessazione dell'attività del Cliente
-Casi di forza maggiore (es. scioperi, eventi atmosferici eccezionali.)
8. Responsabilità:
a) Limitazioni della responsabilità:
I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova.
Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente.
Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto.
La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente.
Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanalitica.)
Manleva: il Cliente si obbliga a manlevare Ecoanalitica contro qualunque reclamo mosso da terzi per perdite, danni o spese sorgenti in relazione all'esecuzione, anche parziale, o alla non esecuzione, del servizio.
I reclami devono essere inoltrati all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Su richiesta scritta del cliente, Ecoanalitica fornisce copia della procedura di gestione dei reclami.
9. Foro Competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Torino