CITTA’ DI RACALE
CITTA’ DI RACALE
Provincia di Lecce
SETTORE O2
Servizi Finanziari
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
ORIGINALE
N°. 127 data 12/06/2017 del Registro di Settore N°. 489 data 12/06/2017 del Registro Generale
OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATI
l’art.7 del D.P.C.M. n°325 del 05/08/1988 – Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni;
l’art.1, comma 47 della Legge 30/12/2004, n°311 e s.m.i. che così dispone:”In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche, e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”;
l’art.30 del decreto legislativo n°165/2001, come modificato dall’art.49 del DLgs n°150/2009, che definisce la mobilità volontaria come “cessione del contratto di lavoro”
la circolare della Funzione pubblica n.20506 del 27/03/2015, recante all’oggetto: ”Questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”,
CONSIDERATO che la vigente disciplina consente la mobilità compensativa e garantisce la necessaria neutralità della medesima sugli equilibri economicofinanziari;
VISTE le seguenti richieste:
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Argento
prot.n°591 dell’11/01/2017 del dipendente a tempo indeterminato parttime sig. Xxxxxxx XXXXXX, Vigile Urbano di cat. C in servizio presso il Comando di Polizia Locale di questo ente, di trasferimento presso il Comando di Polizia Locale del Comune di San Xxxx dei Normanni, mediante interscambio/compensazione con la dipendente a tempo indeterminato fulltime del predetto comune sig.ra Xxxxxxxx XXXXXXX, Istruttore di Polizia Locale di pari categoria;
prot.n°595 dell’11/01/2017 della dipendente del Comune di San Xxxx dei Normanni sig.ra
Xxxxxxxx XXXXXXX, di trasferimento presso il Comando di Polizia Municipale di questo ente, mediante interscambio/compensazione con il nostro dipendente sig. Xxxxxxx XXXXXX, dando disponibilità di essere assunta a tempo parziale;
prot.n°3858 dell’8/03/2017 con il quale i dipendenti sopra richiamati, hanno avanzato richiesta congiunta di mobilità per compensazione o interscambio ai sensi ex. art. 1 comma 47 L. del 30.12.2004 e art. 7 D.P.C.M. n.325 del 05.08.1988;
PRESO ATTO che sino ad oggi non sono pervenute ulteriori domande di mobilità congiunta di compensazione per le stesse destinazioni;
RICHIAMATE
la deliberazione di Giunta comunale n°47 del 14/04/2017, con la quale il Comune di San Xxxx dei Normanni, stante il nulla osta prot.n°4938/5418 del 15/03/2017 concesso dal Comandante della Polizia Locale a favore dell’Agente sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxx, ha disposto la mobilità per interscambio tra la propria dipendente ed il dipendente del Comune di Racale sig. XXXXXX Xxxxxxx a decorrere dal 12 giugno 2017;
la deliberazione di Giunta comunale n°112 del 19/05/2017, con la quale il Comune di Racale, stante il nulla osta prot.n°5151/17 espresso in data 28/03/2017 dal responsabile del Servizio di P.M. f.f., ha disposto la mobilità per interscambio tra il proprio dipendente e la dipendente del Comune di san Xxxx dei Normanni sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxx a decorrere dal 12 giugno 2017;
RITENUTO di poter procedere alla cessazione dal servizio e dai ruoli di questo Ente, a seguito di trasferimento per mobilità per interscambio, ai sensi dell’art.30 D.Lgs n°165/2001 e del combinato disposto di cui all’art.7 del DPCM 325 del 5/08/1988 e art.1, comma 47 della L. 30/12/2004, n°311, presso il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR) del dipendente sig. XXXXXX Xxxxxxx, in servizio presso questo ente con il profilo professionale di Vigile Urbano di cat. C a tempo parttime (18 ore settimanali), con decorrenza 12/06/2017;
RITENUTO altresì dover procedere all’immissione a tempo parttime (18 ore settimanali) nei ruoli del Comune di Racale (LE), a seguito di trasferimento per mobilità per interscambio, ai sensi dell’art.30 D.Lgs n°165/2001 e del combinato disposto di cui all’art.7 del DPCM 325 del 5/08/1988 e art.1, comma 47 della L. 30/12/2004, n°311, della sig.ra XXXXXXX Xxxxxxxx, già in servizio presso il Comune di San Xxxx dei Normanni con il profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale, cat. C, con decorrenza 12/06/2017;
DATO ATTO che i suddetti dipendenti verranno trasferiti previa sottoscrizione di separati e corrispondenti atti di cessione del contratto di lavoro subordinato tra lavoratore, ente cedente ed ente cessionario ai sensi dell'art.1406 e seguenti del Codice Civile, di cui allo allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI
lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il DLgs 18/08/2000, n°267 e s.m.i.;
il DLgs 30/03/2001, n°165 e s.m.i.;
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Argento
il decreto sindacale n°16 dell’8/07/2011;
PER TUTTO quanto in narrativa premesso, adotta la presente
DETERMINAZIONE
1. Di prendere atto, per le motivazioni sopra esposte, qui integralmente richiamate come parte integrante e sostanziale del dispositivo, del nullaosta concesso dall’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta comunale n°112 del 19/05/2017 in ordine alla mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 del dipendente a tempo indeterminato parttime Sig.XXXXXX Xxxxxxx, Vigile Urbano di categoria C – posizione economica C.1, per il trasferimento presso il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR);
2. di prendere atto, pertanto, che ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 165/2001, con decorrenza 12/06/2017, come già concordato con l’ente di destinazione si darà corso alla procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio tra i seguenti dipendenti: Sig. XXXXXX Xxxxxxx e Sig.xx XXXXXXX Xxxxxxxx, ascritti entrambi alla stessa Categoria e profilo professionale, dando altresì atto che la spesa occorrente rientra in quella del personale prevista in bilancio e rispetta i parametri di legge;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai dipendenti interessati e al Comune di San Xxxx dei Normanni per la sottoscrizione di separati e corrispondenti atti di cessione del contratto di lavoro subordinato tra lavoratore, ente cedente ed ente cessionario ai sensi dell'art.1406 e seguenti del Codice Civile, di cui allo allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dallo scrivente Responsabile del Servizio ed in calce riportato;
5. di dare atto altresì, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.
Il Responsabile
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Argento
Xxxx. Xxxxxxxxxx X’Xxxxxxx
CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
Le parti di seguito costituite:
- Il Comune di RACALE (LE), sito in via Fiumi Marina n°6, - P.I. 01423910759 – rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxxxx D’ARGENTO che interviene in qualità di Responsabile del Secondo Settore “Servizi Finanziari” del Comune di Racale, che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CEDENTE”;
- Il Comune di SAN XXXX DEI NORMANNI (BR), sito in Piazza Carducci, civ.1 – P.I. 00175480748, rappresentato da , che interviene in qualità di
, che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CESSIONARIO”;
- il sig. XXXXXX Xxxxxxx, nato il 9/08/1973 a Xxxxxxx Xxxxxx (TA) - codice fiscale XXXXXX00X00X000X e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “LAVORATORE CEDUTO”;
- visto l’articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, (d’ora in avanti denominato TUPI);
- ritenuto di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinato dal capo VIII del titolo II del libro IV del Codice Civile con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Cessione contratto di lavoro
Il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data 14/11/2016 con il dipendente XXXXXX Xxxxxxx, tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell’articolo 30 del TUPI.
Il CEDENTE rilascia al CESSIONARIO una copia autenticata del contratto di lavoro subordinato ceduto.
Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto
Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.
Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell’articolo 1409 del codice civile.
Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Argento
Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda l’anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.
Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo part-time e indeterminato. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del CESSIONARIO.
Art. 4 – Durata del contratto
Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza 12/06/2017.
Art. 5 – Inquadramento professionale
Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza e con la posizione economica e il seguente profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e così indicati:
- Categoria Giuridica C - Posizione Economica C.1
- Profilo Professionale: Vigile Urbano
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell’ordinamento professionale del 31 marzo 1999, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il
dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. Ulteriori specificazioni integrative sono contenute nel sistema dei profili professionali del personale del Comune di San Xxxx dei Normanni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53/2015 e ss.mm.ii.
L’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell’articolo 52 del TUPI e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 – Trattamento economico
Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello prevista dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 – Periodo di prova
Alla cessione di contratto non si applica l’istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.
Art. 8 – Sede di lavoro
La prestazione lavorativa è espletata presso il Comune di Racale nel 5° Settore Polizia Municipale.
In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l’assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o servizio o ufficio, da parte del Responsabile del Servizio.
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Argento
Art. 9– Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 18 ore settimanali, articolato nell’orario di servizio stabilito dal Responsabile del Servizio, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.
Art. 10 – Obblighi del lavoratore
Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
Il LAVORATORE CEDUTO, sottoscrivendo il contratto, si impegna ad osservare il codice di comportamento vigente del quale si consegna copia unitamente a copia del codice disciplinare e delle linee guida per l’uso degli strumenti dell’Ente, delle quali accetta la ricezione, lettura, comprensione ed accettazione.
Art. 11 – Incompatibilità
Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del TUPI. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del TUPI e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
Art. 12 – Disciplina
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati (Codice Privacy, art. 13)
Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito dell’attività di gestione del rapporto di lavoro con l’ente, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.
L’interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
Art. 14 – Disposizione di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:
a) nel TUPI e successive modificazioni;
b) nel codice civile (capo I, titolo II, libro V);
c) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;
d) nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni-Autonomie Locali senza qualifica dirigenziale;
e) dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse – secondo le rispettive competenze – dagli organi o altri dirigenti dell’Ente.
Art. 15 – Foro competente
Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro.
Art. 16 – Oneri e spese contrattuali
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Argento
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall’imposta di xxxxx e non soggetto a registrazione.
Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL LAVORATORE
IL CEDENTE Xxxx. Xxxxxxxxxx D’ARGENTO
IL CESSIONARIO Dott.
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Argento
Determinazione
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Xxxxxxxxxx X'Xxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.
Racale, lì lì 12/06/2017
Il responsabile del Servizio Finanziario
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione. Firmato da: Xxxxxxxxxx X'Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx X'Xxxxxxx
In data …………..…………. l'originale della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita nella raccolta degli originali delle stesse.
Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:
- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria
Racale, lì …………………
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Xxxxxxxxxx X`Argento
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Il sottoscritto , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267. Racale, lì lì 12/06/2017 Il responsabile del Servizio Finanziario Xxxxxxxxxx X'Xxxxxxx |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. |
VISTO DEL SINDACO Racale, lì ………………… Xxxxxxx Xxxxxx |
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il …….. 12/06/2017…… e per 15 giorni consecutivi. Racale, lì 12/06/2017 Il Responsabile del 1° Settore Dr. Xxxx Xxxxxxxxx |
Comune di Racale
Determina n. 489 del 12/06/2017
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria compensativa per interscambio di dipendenti con il Comune di San Xxxx dei Normanni (BR). Approvazione schema contratto di cessione.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"