BOZZA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRENTINO MARKETING S.r.l. con sede in Trento, via X. Xxxxxxxxx 11, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, Partita I.V.A. 02341860225, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Xxxxxxxx, xxx X. Xxxx x. 0, Partita I.V.A. 00123240228, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 20/12/2017 dal Notaio in Trento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, repertorio n. 40.904, in persona xxxxxx, ai fini del presente atto ivi domiciliato, nel seguito anche “Sponsee”
E
xxxx di xxxx., con sede in xxxx, Codice Fiscale e X.Xxx xxxx, in persona del Legale Rappresentante xxx, nel seguito “Sponsor”
premesso che
- Trentino Marketing S.r.l. è società di scopo, costituita da Trentino Sviluppo S.p.A., per l’ideazione, la realizzazione e la promozione, in Italia e all’estero, per conto della Provincia autonoma di Trento, di attività finalizzate allo sviluppo del turismo trentino, concepite quale marketing del territorio e come veicolo promozionale dell’immagine turistica e delle realtà socio-economiche che caratterizzano il Trentino;
- Trentino Sviluppo S.p.A., infatti, ha affidato a Trentino Marketing S.r.l. per lo svolgimento delle predette attività, la gestione operativa del cd. “Fondo Marketing” di cui al comma 1 lettera “a bis” dell’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999;
- Trentino Marketing S.r.l. conclude, pertanto, il presente accordo in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A.;
- Lo Sponsee ha indetto una procedura per l’individuazione di partner tecnici e sponsor in relazione ai beni e servizi necessari alla realizzazione della manifestazione “Traverse19",
- a seguito della procedura di cui al punto precedente, è stato selezionato, quale sponsor /partner tecnico, la ditta
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto e finalità
Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della ditta dell’Evento
“Traverse19" attuata mediante corrispettivo di denaro e/o fornitura di beni/servizi in natura relativi all’attività dello sponsor. Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato a:
- attivazione di modalità di incremento del contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio valorizzando le iniziative a valenza turistica, comportando così economie di spesa per l'organizzatore attraverso risorse messe a disposizione dai soggetti privati;
- all’incremento della notorietà dei propri segni distintivi per la ditta
trspa-07/03/2019-0004474 - Allegato Utente 4 (A04)
Art. 2 Durata
Il presente contratto ha durata dal al . È esclusa ogni forma di rinnovo.
Art. 3 Obblighi dello Sponsor
La ditta in qualità di sponsor/partner tecnico, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi provvede al versamento di un importo in denaro di € , e/o fornisce il servizio/bene di come di seguito specificato e si impegna a :
- individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende sostenere la sponsorizzazione mettendo a disposizione dello Sponsee adeguati strumenti (come ad esempio riproduzioni fotografiche, files, grafica, loghi, ecc.) per la riproduzione dell’immagine di riconoscibilità prescelta;
- se trattasi di sponsorizzazione in beni/servizi a mettere a disposizione l’oggetto in beni/servizi della sponsorizzazione secondo norme di legge;
- (in caso di fornitura di beni/servizi) ad emettere fattura elettronica per l’importo pari al valore della sponsorizzazione a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. – xxx X Xxxx 0 00000 Xxxxxxxx (XX) – C. FISC. E P.IVA 00123240228, utilizzando il codice destinatario xxxxxxxxxxx;
- (in caso di fornitura di beni/servizi) ad anticipare allo Sponsee, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, il valore della IVA che lo Sponsee deve versare all’erario in regime di split payment.
Al termine del contratto, lo Sponsor si obbliga, a propria cura e spese, alla rimozione del messaggio pubblicitario.
Art. 4 Obblighi dello Sponsee
Lo Sponsee garantisce un ritorno di immagine al brand dello Sponsor sulla base del valore della sponsorizzazione offerta, tramite la messa a disposizione di appositi spazi pubblicitari e/o ad altre forme di comunicazione durante la realizzazione dell’evento, così come definiti nell’Allegato 2 “schema sponsorizzazioni” dell’Avviso di manifestazione di interesse e precisamente:
xxxxx xxxxxx
Art. 5 Corrispettivo
Il corrispettivo previsto dal presente contratto corrisponde al valore complessivo della sponsorizzazione ed ammonta a €. Il suddetto importo è da intendersi al netto di IVA.
Art. 6 Esclusione e responsabilità
La conduzione e le scelte organizzative e gestionali relative alle iniziative dello Sponsee restano completamente estranee allo Sponsor il quale non potrà in alcun modo intervenire nello svolgimento delle stesse e non risponderà per nessuna ragione delle scelte operate dallo Sponsee.
Art. 7 Risoluzione del contratto
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
- l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell’immagine di ciascuna parte.
Il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.
Art. 8 - Facoltà di recesso
È attribuita allo Sponsee la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor.
L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.
Art. 9 - Responsabilità
Lo Sponsor è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, che lo Sponsee si trovi a dover subire e/o risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell’adempimento o di inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente scrittura.
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto
É vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in un’altra società e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 11- Clausola di non esclusività.
Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime per la stessa categoria merceologica.
Art. 12 - Foro Competente
Per ogni controversia inerente al presente contratto, è competente il Foro di Trento. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Lo Sponsor autorizza sin d’ora lo Sponsee al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)).
Lo Sponsor è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell’esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori dello Sponsee o altro soggetto da quest’ultima individuato.
Art. 14 – Modello Organizzativo e Codice Etico
Lo Sponsor dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli
amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxx e/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
Art. 15 - Spese contrattuali
Ogni spesa inerente la stipula e la registrazione del presente contratto è a carico dello Sponsor.
Art. 16 – Norma di chiusura
Lo Sponsor, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di Sponsorizzazione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente contratto.
Trento
Trentino Marketing Sponsor