CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI: “RIFIUTI INGOMBRANTI”
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LOTTO 1 – LISCATE:
CODICE CIG 7639211C55
LOTTO 2 – AGRATE BRIANZA: CODICE CIG 76392203C5
LOTTO 3 – BELLUSCO:
CODICE CIG 76392268B7
LOTTO 4 – TREZZANO ROSA: CODICE CIG 7639229B30
art. 1 – Riferimenti normativi
Il presente appalto è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affi- damenti pubblici e gestione dei rifiuti urbani. In particolar modo si ispira ai criteri di efficienza, effi- cacia, economicità, trasparenza di cui al D.Lgs. 50/2016 ed ai principi espressi agli artt. dal 177 al 184 del D. Lgs. 152/2006.
art. 1bis – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trattamento/lavorazione e recupero di rifiuti urbani classificati come ingombranti (CER 20.03.07 - R 13) provenienti dalle piattaforme ecologiche e centri di raccolta dei comuni soci di CEM Ambiente (di seguito anche CEM) per un quantitativo stimato di circa 7.000 tonnellate nel semestre, suddivisi in 4 lotti:
• LOTTO 1 : Ton 1.750 circa
• LOTTO 2 : Ton 1.750 circa
• LOTTO 3 : Ton 1.750 circa
• LOTTO 4 : Ton 1.750 circa
Le caratteristiche del rifiuto – così come valutate in sede di effettuazione del sopralluogo obbligatorio
– non potranno in nessun caso essere oggetto di contestazione nel corso di esecuzione del servizio.
Il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico della ditta concorrente, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale e tutti gli oneri accessori necessari per la
corretta erogazione del servizio, con particolare riferimento ai costi per eventuali analisi merceologi- che di omologa dei rifiuti in ingresso all’impianto, che saranno pertanto a carico della stessa.
La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed ade- guate all’espletamento dei servizi richiesti per l’intera durata dell’appalto, pena l’annullamento dell’affidamento.
Gli impianti di destino indicati dalla ditta appaltatrice dovranno ricevere i rifiuti esclusivamente at- traverso l’operazione di recupero R13 per tutta la durata dell’appalto.
La distanza di tali impianti non potrà in ogni caso essere superiore a km 45 di sola andata dai siti in- dicati nell’elenco sottostante in relazione al principio di prossimità di cui all’art. 182-bis D. Lgs. 152/2016:
• LOTTO 1 – CIG 7639211C55: Cantiere CEM di Liscate (MB) – via S. d’Acquisto;
• LOTTO 2 – CIG 76392203C5: Xxxxxxxx XXX xx Xxxxxx Xxxxxxx (XX) – via Sofocle;
• LOTTO 3 – CIG 76392268B7: Cantiere CEM di Bellusco (MB) – via dell’Artigianato;
• LOTTO 4 – CIG 7639229B30: Cantiere CEM di Trezzano Rosa (MI) – Via Firenze.
Per la determinazione del numero dei chilometri si farà riferimento al percorso più breve risultante dal sito xxx.xxxx.xxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxx.xx ottenuto indicando i siti di riferimento sopra elen- cati con l’indirizzo esatto dell’impianto di destino.
Sarà onere del concorrente provvedere al recupero di almeno il 5% dei rifiuti trattati. Tale percentua- le di recupero dovrà essere certificata con apposita documentazione a cadenza annuale.
Gli impianti di destino dei rifiuti individuati dal concorrente dovranno rispettare le normative vigenti con riferimento particolare al D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.
L’appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio attraverso contratti di mutuo soccorso, alle medesimi condizioni contrattuali e in vigore per tutta la durata dell’affidamento e delle eventuali pro- roghe, in caso contrario CEM Ambiente, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto previa costituzione in mora dell’appaltatore, reperirà altri impianti presso cui conferire il rifiuto al fine di non interrompere il servizio. Tutti i costi derivanti dallo spostamento dell’impianto, in particolare i maggiori oneri di smaltimento, saranno addebitati all’appaltatore maggiorati del 20% per coprire gli oneri gestionali. Qualora detti importi non venissero corrisposti, sarà facoltà di CEM dedurre tali spe- se dalla fidejussione.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del 1° Febbraio 2019 fino a tutto il 31 Lu- glio 2019 con facoltà di rinnovo per un ulteriore semestre da esercitare previo accordo consensuale scritto intervenuto tra le parti entro il 31 Maggio 2019.
L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla data del 1° Feb- braio 2019, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appaltante trasmetterà con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi da tale data.
Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta di CEM Ambiente S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle medesime condizioni contrattua- li, per un periodo massimo di mesi tre, senza poter pretendere indennizzo alcuno.
ART. 3 – QUANTITATIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO
In funzione di quanto previsto dal precedente art. 1 e dalla documentazione di gara, le quantità di ri- fiuto da trattare saranno in ogni caso passibili di variazione nell’ordine del 20% in eccesso o in difet- to. Tali quantità potranno inoltre essere passibili di variazione nell’ordine del 20% in eccesso nel caso di ingresso in CEM Ambiente di nuovi soci o per eventuali intermediazioni.
I produttori dei rifiuti solo da trattare saranno i comuni Soci o altri soggetti convenzionati o in rappor- to di intermediazione con CEM Ambiente S.p.a.
art. 3bis – Proprietà dei Rifiuti
La proprietà dei rifiuti è dei comuni Soci di CEM Ambiente spa fino all’avvenuta consegna del carico presso l’impianto di conferimento. Una volta conferito, il rifiuto diventa di proprietà dell’impianto, che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni di stoccaggio e/o trattamento. Detentore del rifiuto è il raccoglitore/trasportatore.
ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il servizio verrà compensato “a misura“, ovvero in base alle reali quantità di rifiuti trattati, in relazio- ne al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d’asta per ogni quantitativo.
L’importo a base d’asta per il servizio in oggetto e di €/ton 190,00 oltre iva
Il valore presunto del contratto, sulla base dei quantitativi stimati e del prezzo posto a base di gara, per ogni lotto, è pari a:
1. LOTTO 1 : € 332.500,00 + IVA
2. LOTTO 2 : € 332.500,00 + IVA
3. LOTTO 3 : € 332.500,00 + IVA
4. LOTTO 4 : € 332.500,00 + IVA
L’importo totale per i 4 LOTTI risulta conseguentemente essere di € 1.330.000,00 + IVA.
Tale valore è da intendersi come stima di riferimento e potrà variare in più come in meno in funzione dell’effettivo quantitativo trattato nel periodo di riferimento contrattuale e del prezzo unitario offerto in sede di gara.
Al fine della sola aggiudicazione, il prezzo offerto per il servizio in oggetto sarà costituito dal prodot- to del prezzo unitario offerto sommato al seguente coefficiente definito in base alla distanza dall’impianto identificato per il conferimento dei rifiuti in questione rispetto alla sede (tragitto di an- data) :
• fino a 30 Km: + €. 0,00/Km.
• superiore a 30 Km e fino a 45 Km: + €. 1,00/Km.
I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per l’intero periodo dell’appalto e non saranno assogget- tati a revisione.
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla normativa vigente.
L’Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione ed in conse- guenza allo stoccaggio, trattamento e recupero.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i).
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse; il servizio, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n.146 per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
E’ reso obbligatorio il sopralluogo preventivo al fine di verificare le caratteristiche, la tipologia e la qualità del materiale presso una o più piattaforme ecologiche o Centri di raccolta di proprietà della stazione appaltante.
L’appaltatore è tenuto ad inviare mensilmente un file analitico in formato excel attestante tutti i rifiuti ricevuti all’impianto. Tale file dovrà essere trasmesso a CEM Ambiente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, all’indirizzo mail che sarà comunicato.
L’elenco dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
Data registrazione | Produttore (Ragione Sociale) | Produttore (Unità locale) | N° di formulario | CER | Quantità (ton) | Trasportatore | Note |
ART. 6 – PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati in base alle fatture – in regime di split-payment/scissione dei paga- menti ex art. 7 D.P.R. 633/72 – emesse mensilmente dalla ditta appaltatrice del servizio, in relazione ai quantitativi trasportati registrati con le pesature presso gli impianti di destino.
Le fatture saranno liquidate a 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a mezzo bonifico bancario. I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore a norma di quanto previ- sto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 7 – SUBAPPALTO / CESSIONE
I servizi previsti nel presente appalto possono essere concessi in subappalto a norma dell’ art. 105 D.Lgs.n. 50/2016. Il presente contratto non può essere ceduto.
Il mancato rispetto di tali obblighi, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può esse- re causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore con risarcimento di eventuali danni.
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dei patti contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva per l’importo e secondo le modalità previste e disciplinate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa appaltatrice, la cauzio- ne di cui sopra sarà incamerata da CEM Ambiente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’impresa appaltatrice.
art. 9 – Penalità / esecuzione d’ufficio / Rescissione
Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non garantisca sufficienti spazi di conferimento presso gli impianti, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 1, sarà applicata la sanzione di € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio, fatti salvi i maggiori danni.
Nel caso in cui la mancata possibilità del conferimento si verifichi per più di due volte, l’ente appal- tante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell’Appaltatore, dandone semplice comunicazione e fatta salva l’applicazione delle penali di cui sopra e l’addebito dei maggio- ri danni conseguenti.
Il mancato invio del file riepilogativo dei movimenti, entro il giorno 10 del mese, sarà sanzionato con un importo di € 50 per ogni giorno di ritardo.
L’importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute da CEM Ambiente S.p.A. per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all’Appaltatore e, per l’eventuale eccedenza, sarà impuntato alla cauzione.
ART. 10 – REVOCA DELL’APPALTO
CEM Ambiente S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà - previa diffi- da e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
▪ gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori;
▪ cessazione, cessione o fallimento dell’affidataria;
▪ violazione del divieto di subappalto stabilito dall’art. 7;
▪ venir meno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
CEM Ambiente potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva co- stituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di
rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all’esercizio dell’impianto nonché, più in ge- nerale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.
Al verificarsi di tali eventualità, CEM Ambiente provvederà ad incamerare la cauzione definitiva pre- stata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l’appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 11 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia legata all’esecuzione dell’appalto sarà competente il foro di Monza.
ART. 12 – SPESE
Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi - fatto salvo quanto precisato nell’art. 3 - sono a carico dell’impresa appaltatrice.
Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti, etc. L’iva, in quanto dovuta, è a carico della stazione appaltante.
Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabi- liranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
ART. 13 – RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed ai seguenti documenti stilati da CEM e pubblicati sul sito internet della società : Codice Etico e Politica Ambientale che si intendono accettati con la sottoscrizione del presente Capitolato.