REGIONE LAZIO
Allegato 1
REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
Accordo di Programma triennale 2015-2017,
in attuazione dell’articolo 45 “Residenze” del D.M. 1° luglio 2014
Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per le annualità 2016-2017
Art. 1 PREMESSA: il Progetto Interregionale “Residenze” 2015-2017
Le Regioni Calabria, Campania, Xxxxxx-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento hanno dato attuazione all’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 45 del D.M. 1.07.2014 e sancita il 18.12.2014, presentando il Progetto interregionale “Residenze” 2015-2017 che prevede il cofinanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito indicato “MiBACT”).
Il Progetto, realizzato attraverso un Accordo di Programma triennale e Programmi annuali, perseguirà, nel triennio 2015-2017, le finalità e gli obiettivi sotto riportati.
Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MiBACT, la realizzazione nel corso del triennio, di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite all’articolo 2 del presente avviso.
I risultati attesi al termine del triennio riguardano una maggiore diffusione delle Residenze sul territorio nazionale ed una relazione maggiormente integrata fra le diverse esperienze regionali, che ne sottolinei le differenze ma favorisca anche lo scambio di buone pratiche, la valorizzazione dei processi di innovazione che alle residenze fanno capo, in funzione dello sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo dal vivo e del confronto con altre esperienze europee e internazionali.
Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono:
OBIETTIVO a) Mobilità e permanenza degli artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a sostenere l’attraversabilità dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non “titolari” delle residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche, attraverso periodi e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e al potenziamento di progetti creativi, al confronto, alla ricerca e alla qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte .
OBIETTIVO b) Valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti attraverso il sostegno alla circolazione delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel
mercato nazionale ed internazionale. Ovvero azioni interregionali destinate ad assicurare opportunità sostenibili e non episodiche alle produzioni degli artisti coinvolti nei processi di residenza e la loro visibilità nel sistema complessivo dello spettacolo dal vivo .
OBETTIVO c) Realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per avviare, sviluppare o consolidare la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri soggetti della filiera artistica, culturale formativa di ciascun territorio.
Il Progetto interregionale 2015/2017 declina gli obiettivi della mobilità e permanenza degli artisti nelle Residenze, della valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti, nonché della realizzazione di progetti originali sui territori, attraverso due “parole chiave”: multidisciplinarietà e interregionalità.
Art. 2 . Definizioni
Ai fini del presente Avviso ed alla luce di quanto indicato negli atti citati all’articolo 1, s’intende per:
- Residenza: lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della programmazione di spettacolo dal vivo. La residenza è il luogo di diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio;
- Sistema delle Residenze: l’insieme delle relazioni istituzionali anche a livello interregionale, fra i soggetti titolari delle Residenze e la Regione e gli Enti Territoriali;
- Titolari delle Residenze: i soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività di residenza mirata a consolidare il rapporto tra spazio attrezzato gestito con carattere di continuità, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti.
Inoltre, s’intende per Residenza individuale la proposta progettuale di residenza presentata da un soggetto singolo.
Art. 3 L’attuazione in ambito regionale del Progetto: il Programma di attività di residenza per le annualità seconda e terza (giugno - dicembre 2016 e annualità 2017)
La Regione Lazio, partecipa al Progetto interregionale Residenze 2015-2017, sulla base dell’Accordo di Programma approvato con D.G.R. 7 luglio 2015 n. 338 e sottoscritto il 24 luglio 2015, nonché coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15 .
In attuazione del Progetto interregionale, la Regione intende selezionare progetti mirati all’insediamento, sviluppo e consolidamento di residenze individuali di spettacolo dal vivo che andranno a costituire il Programma delle attività di residenza per la seconda e terza annualità (giugno-dicembre 2016 e annualità 2017), beneficiando del cofinanziamento regionale e statale, con le risorse assegnate dall’Accordo di Programma, indicate all’articolo 6 del presente avviso.
In considerazione delle specificità della realtà regionale il programma perseguirà gli obiettivi a) e
c) dell’articolo 1.
Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi
Possono essere ammessi alla selezione dei progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo associazioni, fondazioni, società e cooperative, costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente avviso, che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche e che rispetto a quanto indicato all’articolo 2, abbiano i seguenti requisiti:
a. essere organismi professionali che operano, compatibilmente con le previsioni statutarie, nel settore della produzione e/o della programmazione di spettacolo dal vivo, con esperienza continuativa documentata almeno dal 2014 ed essere in possesso di partita IVA;
b. avere sottoscritto un accordo (comodato d’uso, convenzione, locazione o altro accordo formale), preferibilmente con un Ente Locale o Ente Pubblico nel territorio regionale, che prevede la messa a disposizione di uno o più spazi teatrali attrezzati per le attività di spettacolo dal vivo, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza sul lavoro, per almeno tutta la durata del progetto di residenza proposto;
c. essere titolari di posizione INPS ex gestione ENPALS attiva almeno dal 2014;
d. essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e con il rispetto e l’applicazione dei C.C.N.L. ed il versamento degli obblighi contributivi;
e. non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione; non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; il legale rappresentante e i membri degli organi di indirizzo non devono aver riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, frode, riciclaggio o essere destinatari di altri provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche;
Sono esclusi dal presente avviso i progetti presentati in forma associata.
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei vincitori del presente avviso.
Art. 5 Caratteristiche del progetto di residenza
I soggetti di cui all’articolo 4 dovranno presentare un progetto artistico mirato all’insediamento/sviluppo/consolidamento di residenze individuali di spettacolo dal vivo a carattere biennale, da sviluppare per la prima annualità nel periodo giugno-dicembre 2016 e per la seconda annualità nell’arco del 2017.
Il programma di attività da realizzare dovrà essere svolto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento.
I progetti di residenza dovranno essere realizzati nel territorio regionale ad esclusione del territorio di Roma Capitale, prioritariamente nei comuni non capoluogo.
Il progetto dovrà sviluppare e proporre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi a) e c) dell’articolo 1, attraverso le seguenti azioni:
Azione 1 (con riferimento all’OBIETTIVO a ) - Mobilità e permanenza degli artisti)
Periodi di residenza di artisti singoli, compagnie di teatro e danza e di gruppi musicali, con supporto di tutoraggio, per progetti mirati a percorsi di lavoro relativi ai processi creativi (studio, ricerca, nuove creazioni) attenti alla innovazione, alla multidisciplinarietà e alla contemporaneità dei linguaggi, che comprendano momenti di confronto e coinvolgimento della realtà territoriale.
Dalla mobilità sono esclusi i soggetti titolari di residenza.
Il programma di attraversamento dovrà garantire:
a) condizioni di lavoro (tecniche ed organizzative) che prevedano la messa a disposizione di spazi per il periodo di lavoro proposto, delle attrezzature tecniche necessarie e di personale tecnico-organizzativo di supporto;
b) vitto, alloggio (qualora necessario);
c) tutor per consulenze artistico culturali e/o tecnico-organizzative;
d) compensi al personale artistico e tecnico ospite per i giorni di effettiva permanenza in residenza;
e) periodo di permanenza dell’artista singolo o delle formazioni ospiti non inferiore a 20 giorni, anche non consecutivi per ciascuna annualità;
f) attività di coinvolgimento del contesto territoriale (scuole, associazioni etc.).
Verrà favorita la mobilità che coinvolge artisti di età pari o inferiore ai 35 anni, singoli o associati. In quest’ultimo caso si intendono formazioni (cast artistico e tecnico) in cui il requisito sia prevalente nel gruppo (oltre il 50%).
Nell’arco del progetto biennale dovrà inoltre essere garantita la mobilità interregionale delle permanenze in Residenza di almeno uno degli artisti o formazioni artistiche ospiti, attraverso collaborazioni produttive e accordi opportunamente documentati con altri soggetti titolari di residenze extraregionali partecipanti al Progetto Interregionale. Informazioni e riferimenti sulle residenze partecipanti al progetto nazionale sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Spese ammissibili
sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati :
1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili;
2. Costi di produzione (noleggi e acquisti materiale, ad esclusione dei costi ammortizzabili);
3. Compensi al personale artistico e tecnico ospite per i giorni di effettiva permanenza in residenza e rimborso al soggetto delle spese effettivamente sostenute;
4. Costi di ospitalità per il personale artistico e tecnico per i giorni di effettiva permanenza in residenza;
5. Paghe ed oneri del personale tecnico, artistico e formativo (supporto e tutoraggio artistico) a carico del titolare della residenza a disposizione dell’artista o della formazione ospite;
6. Promozione, pubblicità e monitoraggio, nella misura massima del 10 % del totale delle spese ammissibili.
Azione 2 (con riferimento all’OBIETTIVO c) - Progetti originali nella relazione con i propri territori)
Interventi di formazione ed educazione del pubblico attraverso attività innovative di avvicinamento e coinvolgimento dello stesso, nonché di accompagnamento alla visione della scena contemporanea, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti della filiera artistica, culturale e formativa del territorio.
Le azioni dovranno prevedere una chiara identificazione dell’obiettivo, dei target e degli strumenti da utilizzare, orientati con particolare attenzione ai pubblici giovani ed a quelli “difficili da raggiungere” (persone disabili, anziani, migranti, etc.), nonché alla formazione sui linguaggi del contemporaneo.
Le azioni dovranno essere attuate in un’ottica di interregionalità con le Regioni aderenti al Progetto 2015-2017 e con i soggetti titolari delle Residenze extraregionali, garantendo la partecipazione ad almeno un incontro annuale fra i titolari di Residenze finanziati nell’ambito dell’Accordo di programma interregionale, al fine di attivare collaborazioni e sinergie.
Spese ammissibili
sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati :
1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili;
2. Compensi agli operatori impiegati nelle attività di formazione e educazione del pubblico;
3. Spese per viaggi e soggiorno dei partecipanti agli incontri interregionali;
7. Pubblicità e monitoraggio, nella misura massima del 10 % del totale delle spese ammissibili.
Per entrambe le azioni suddette, sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Art. 6 Copertura economica
Per l‘annualità giugno-dicembre 2016, le risorse pubbliche a disposizione per gli interventi previsti dal presente avviso sono complessivamente pari ad € 164.000,00.
Le attività vengono cofinanziate nella misura della copertura del disavanzo, comunque non superiore all’80 per cento dei costi complessivi ammissibili, per una quota del 40 % a carico del MiBACT e del 60% a carico della Regione Lazio.
La quota parte regionale trova copertura per € 98.400, sul capitolo di Bilancio G11913. La quota parte del MiBACT trova copertura per € 65.600,00 sul capitolo G11113.
La dotazione finanziaria per l‘annualità 2017 verrà individuata a seguito dell’approvazione della legge regionale di Bilancio 2017, dei documenti di programmazione previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014 e della determinazione delle risorse a carico del MiBACT, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs. 118/2011. L’eventuale concessione di un contributo per l’annualità 2017 è quindi subordinata all’approvazione dei sopraindicati documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall’articolo 11.
Art. 7 Contenuto della proposta progettuale
Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione, un’unica domanda,
completa della seguente documentazione:
a) istanza (allegato A);
b) scheda identificativa del soggetto richiedente comprensiva del curriculum e della descrizione dettagliata delle attività svolte a partire dal 2014; (allegato B);
c) scheda - progetto annualità 2016-2017 contenente le informazioni ed i dati relativi al progetto biennale di residenza (allegato C);
d) copia dell’accordo di cui all’articolo 4, lettera b) che dovrà contenere in allegato documentazione relativa alle autorizzazioni di legge di cui al medesimo articolo ed una planimetria dello spazio teatrale;
e) scheda relativa allo spazio teatrale gestito (allegato D);
f) atto costitutivo, con evidenza della data di registrazione, nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione sia già agli atti di questa Amministrazione, specificando la struttura della Regione Lazio presso cui sono depositati e i dati necessari per il reperimento;
g) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.
La scheda identificativa del soggetto richiedente, di cui alla precedente lettera b), deve indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all’articolo 14, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell’articolo 9. E’ quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.
Nell’istanza dovrà risultare l’impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare tutte le disposizioni previste nell’avviso con riferimento all’attuazione dei progetti e le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo.
Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali
La domanda di contributo completa della documentazione allegata di cui all’articolo 7, deve essere inviata in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con le modalità meglio descritte di seguito.
La domanda e la documentazione allegata di cui all’articolo 7 devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso.
La domanda, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovrà essere spedita, completa della documentazione di cui all’articolo 7, in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area GR26 03 - Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, oppure consegnata a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, entro il termine di scadenza. I plichi dovranno riportare la dicitura: Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di Residenza individuale di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per le annualità 2016-2017.
Le domande consegnate a mano al servizio Accettazione della Regione, dovranno pervenire entro il termine di scadenza stabilito. A tal fine farà fede il timbro con data di arrivo apposto del suddetto ufficio, che ne rilascia ricevuta.
Le domande spedite a mezzo di posta raccomandata, dovranno essere spedite entro il termine di scadenza stabilito. A tal fine farà fede il timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando od oltre il termine sopra indicato sarà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.
La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente o della dicitura sul plico, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità
Con atto del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:
• presentate fuori termine;
• non presentate secondo le modalità di trasmissione di cui all’articolo 8 o prive di uno o più dei documenti di cui all’articolo 7;
• con istanza non sottoscritta dall’interessato;
• presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall’articolo 4;
• presentate in forma associata o provenienti da un medesimo soggetto.
In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, l’Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all’interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile.
Le richieste di regolarizzazione suddette, saranno trasmesse al richiedente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all’articolo 14.
Art. 10 Valutazione tecnica e criteri di valutazione
Le domande ammesse a valutazione saranno esaminate da una Commissione formata da tre membri della Direzione Regionale Competente: due dirigenti, uno dei quali con funzioni di presidente ed un funzionario con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto della Direzione Regionale competente.
La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo, fino a esaurimento delle risorse indicate all’articolo 6 secondo l’ordine di graduatoria.
La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di 100 punti così distribuiti:
a) fino ad un massimo di 15 punti per l’ubicazione della residenza, la qualità dello spazio teatrale e le modalità di gestione dello stesso;
b) fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione del soggetto proponente, come articolati di seguito:
b.1 fino ad un massimo di 5 punti per la capacità di svolgere attività di interesse interregionale e nazionale;
b.2 fino ad un massimo di 5 punti per la competenza ad operare in rete;
b.3 fino ad un massimo di 5 punti per la capacità di sviluppare progetti multidisciplinari;
b.4 fino ad un massimo di 5 punti per la capacità di svolgere attività di formazione ed educazione del pubblico;
c) fino ad un massimo di 65 punti per la valutazione del progetto di residenza biennale come articolati di seguito:
c.1 fino ad un massimo di 10 punti per la qualità artistica, culturale e formativa del progetto;
c.2 fino a un massimo di 10 punti per la coerenza del progetto e delle attività in esso proposte, rispetto agli obiettivi ed alle azioni definiti all’articolo 5;
c.3 fino ad un massimo di 10 punti per gli aspetti di multidisciplinarietà e valorizzazione del repertorio contemporaneo;
c.4 fino ad un massimo di 10 punti per il coinvolgimento di giovani artisti di età non superiore a 35 anni;
c.5 fino ad un massimo di 10 punti per le attività nei confronti del pubblico e delle comunità di riferimento, specificamente dirette ai giovani ed ai pubblici “difficili da raggiungere” (persone disabili, anziani, migranti etc.);
c.6 fino ad un massimo di 5 punti per le attività di collaborazione con altri soggetti titolari di residenze partecipanti al Progetto interregionale.
c.7 fino ad un massimo di 10 punti per l’affidabilità gestionale e la sostenibilità economica del budget presentato.
Possono essere ammessi a contributo, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, i progetti che conseguono una valutazione di almeno 60 punti, di cui almeno 40 relativi alla valutazione del progetto di residenza.
In ogni caso il contributo pubblico non può essere superiore a € 30.000, non può superare l’80% dei costi ammissibili e non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.
Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi per l’annualità 2016, nell’ambito degli stanziamenti previsti.
La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’attribuzione dell’ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente revoca del contributo.
Art. 11 Concessione di contributi per l’annualità 2017
Ai fini dell’eventuale concessione del contributo per le attività dell’annualità 2017 l’Amministrazione procederà come segue.
La Direzione regionale competente in materia di cultura, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività dell’annualità 2017 ai sensi dell’articolo 6, provvederà a determinare il contributo concedibile in misura proporzionale alle stesse.
Il contributo sarà concesso ai soli soggetti che abbiano regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi dell’annualità 2016, senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo stesso.
La concessione del contributo per l’annualità 2017 verrà disposta con apposito provvedimento della Direzione competente, pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile anche dal sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx.
Nel caso in cui il contributo concesso sia inferiore a quanto richiesto con l’istanza, il beneficiario potrà presentare una rimodulazione del progetto, fermo restando quanto previsto all’articolo 10.
Alla erogazione dei contributi relativi agli interventi per l’annualità 2017 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 12 Informazioni sul procedimento
La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx Informazioni sul presente avviso possono essere richieste a:
Xxxxxxxxxx Xxxxx e mail: xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx
Art. 13 Modalità di erogazione del contributo
La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:
A) I tranche pari al 60% del contributo annuale: compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:
a.1 presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.
a.2 presentazione del cronoprogramma definitivo del progetto annuale di residenza;
a.3 verifica della Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.
B) II tranche pari al 40% del contributo annuale: a saldo e a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e dietro presentazione di:
b.1 dettagliata relazione sull’attività svolta, nonché relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto;
b.2 certificato di Agibilità INPS ex ENPALS;
b. 3 verifica della Regolarità Contributiva (DURC).
In ogni caso l’erogazione delle somme avverrà a completamento delle procedure previste dall’Accordo di Programma 2015-2017 e ad esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione e dal MiBACT in merito alla documentazione presentata.
Art. 14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.
Con la firma apposta in calce all’Istanza il richiedente autorizza l’Amministrazione a trasmettere all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata nella scheda anagrafica allegata all’istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. E’ pertanto onere dell’istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.
Con la firma apposta in calce all’istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 dicembre dell’annualità di riferimento.
Art. 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche
Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - GR 26 03 entro e non oltre il 31 gennaio 2017 per l’annualità 2016 ed il 31 gennaio 2018 per l’annualità 2017.
La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all’arco temporale del programma (art. 1, comma 4, D.M. 1-7-2014).
I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere redatti secondo gli schemi di cui all’allegato C, suddivisi sulla base degli obiettivi (a, c) e delle spese ammissibili di cui all’articolo 5; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell’attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e l’attribuzione del contributo.
Il contributo pubblico (statale e regionale) previsto a sostegno dei titolari delle Residenze, non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.
Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall’Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi e, in caso di particolare rilevanza della modifica dell’iniziativa rispetto al progetto complessivo, la revoca integrale del contributo.
Fermo restando i limiti in precedenza indicati, l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo con il recupero delle somme eventualmente già liquidate.
Considerata la condivisione dei progetti e dei contributi di Regione e MiBACT, l’Amministrazione potrà disporre la riduzione e la revoca dei contributi, anche nel caso di analoghi provvedimenti disposti dal MiBACT.
Art. 16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti
I beneficiari dei contributi sono tenuti a riportare su tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, il logo del MIBACT-Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo insieme a quello della Regione Lazio (art. 20 L.R. n. 16 del 20 maggio 1996), completi di lettering.
I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall’Amministrazione a seguito di specifici accordi che saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del MIBACT e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di quanto previsto nell’Accordo di Programma triennale 2015-2017 per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.
Art. 17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo
La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.
Art. 18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 15/2014, e successive modificazioni e dell’Accordo di Programma Triennale 2015-2017.
I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e potranno essere trasmessi a terzi o pubblicati nei casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 212 – Roma.
Responsabile del trattamento è il Direttore p.t. della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.
Art. 19 Regime di aiuto
Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2016, gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).