ACCORDO DI RISERVATEZZA
Versione: XY 2012 CONFIDENTIALE Rif.:
Questo Accordo, con data effettiva dal XX / YY / ZZZZ, è stipulato da e tra IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione "Senatore X. Xxxxxxx", con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 di seguito denominato "INT-XXXXXXX" e il Dipartimento WWWW (o l'azienda) KKK con sede in _______________ Via _______________Città_______________, di seguito denominato ........
Premesso che, INT-XXXXXXX ha sviluppato o controlla know-how nel campo della oncologia e nell’identificazione di nuovi potenziali targets per la terapia del cancro e vuole scambiare informazioni con ......... al fine di stipulare un accordo di ricerca e collaborazione
Premesso che INT-Xxxxxxx ha dimostrato capacità e know-how nel campo della oncologia e sta perseguendo lo sviluppo di nuove terapie potenziali contro il cancro
Premesso che le parti riconoscono che durante e nell'ambito dello scambio di informazioni tra le parti potrebbe verificarsi la divulgazione di informazioni riservate, proprietarie, segreti commerciali o informazioni riservate simili appartenenti alle parti o ai loro collaboratori (ad esempio, scienziati e consulenti), e che tale divulgazione serve unicamente a favorire lo scambio di informazioni tra le parti.
In considerazione delle suddette premesse le parti convengono quanto segue:
1. Tutte le informazioni che una parte rivelante ritiene essere confidenziali, proprietarie, segreto commerciale o informazioni riservate, compreso e senza limitazione qualunque materiale biologico, dati o specifiche tecniche, metodi di prova, attività di ricerca e sviluppo devono essere forniti in modo tangibile, per iscritto o in altra forma visiva e permanente (come, ad esempio, un prototipo fisico, un campione fisico, fotografia, nastro video, o registrazione audio) e chiaramente ed opportunamente etichettate come riservate o proprietarie al momento della consegna alla parte ricevente. Le informazioni scambiate oralmente saranno trattate in modo riservato, a condizione che la parte rivelante indichi la natura confidenziale e riservata della divulgazione.
2.Con "INFORMAZIONE RISERVATA" si intende ogni informazione divulgata da una parte all'altra, che viene identificata dalla parte rivelante come riservata o proprietaria al momento della comunicazione secondo le modalità di cui al comma 1. Tuttavia, non sarà considerata INFORMAZIONE RISERVATA l’informazione che la parte ricevente dimostrerà che:
a) è già nota alla parte ricevente al momento della divulgazione; o
b) è facilmente accessibile al pubblico o diventi di dominio pubblico non per atto illecito della parte ricevente; o
c) è ricevuta dalla parte ricevente da una terza parte che aveva legale diritto a diffonderla; o
d) è sviluppata indipendentemente dalla conoscenza delle informazioni riservate che la parte ricevente ha ricevuto dalla parte rivelante, come dimostrabile dalla relativa documentazione; o
e) debba essere comunicata alle agenzie governative.
3. Con riferimento all’INFORMAZIONE RISERVATA, se non espressamente autorizzata dalla parte rivelante in forma scritta, con preciso riferimento al presente accordo ed alla data di stipula, la parte ricevente manterrà ogni INFORMAZIONE RISERVATA separatamente e in forma confidenziale per un periodo di anni quattro (4) dalla data dell'ultimo trasferimento di INFORMAZIONE RISERVATA a norma del presente accordo, non divulgherà tale INFORMAZIONE RISERVATA a terze parti durante il suddetto periodo di tempo, e non utilizzerà tale INFORMAZIONE RISERVATA a beneficio di terze parti. L'obbligo di restituzione e/o distruzione dell’INFORMAZIONE RISERVATA, come concordato nel punto 4 sotto elencato, resterà valido anche dopo il termine del presente accordo.
4. Entro trenta (30) giorni a seguito di una richiesta scritta, la parte ricevente deve restituire o distruggere tutti gli scritti, modelli e simili forniti dalla parte rivelante ad eccezione di una copia degli stessi che potrà essere conservata solo per scopi legali.
5. La parte ricevente si impegna ad esercitare la stessa cura e salvaguardia, rispetto all’INFORMAZIONE RISERVATA ricevuta dalla parte rivelante, di quella utilizzata per mantenere la riservatezza delle proprie informazioni di carattere simile, ma in nessun caso le misure adottate dovranno essere inferiori ad un ragionevole grado di protezione.
Nessuna delle parti può cedere o trasferire il presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo che una parte ceda il presente Accordo ad una persona fisica o giuridica che acquisisce tutte o sostanzialmente tutte le sue attività o beni ai quali l’INFORMAZIONE RISERVATA si riferisce in origine.
6. Le parti convengono che nulla obbligherà una parte a rivelare informazioni all'altra in virtù del presente Accordo. Tuttavia, le parti riconoscono che di volta in volta una delle parti possa decidere di fornire informazioni alla controparte di carattere così altamente riservate e sensibili che saranno necessarie ulteriori restrizioni sull'uso e / o la divulgazione, prima che tali informazioni possano essere rese note. In tal caso,le parti in accordo tra loro, negozieranno un accordo separato che disciplinerà la divulgazione di tali informazioni.
7. Se alla parte ricevente viene richiesto da un'agenzia governativa, tribunale o altro organo giurisdizionale o di regolamentazione, di fornire INFORMAZIONE RISERVATA ricevuta ai sensi del presente accordo, la parte ricevente non è responsabile di tale divulgazione a condizione che, nel più breve e ragionevole tempo possibile, la parte ricevente dia avviso alla controparte della richiesta di divulgazione, in modo che la parte rivelante possa contestare la necessità di fornire tali informazioni.
8. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato, né esplicitamente né implicitamente, come la concessione alla parte ricevente di qualsiasi diritto alla tecnologia o di una licenza nell’ambito di qualunque brevetto, copyright o marchio di fabbrica esistenti ora o in seguito tranne che per gli scopi circoscritti qui enunciati.
9. Nel caso in cui le parti stipulino un contratto o un accordo successivo al presente accordo che riguardi qualsiasi cosa contemplata dal presente accordo, il presente accordo continuerà a rimanere in vigore a tutti gli effetti a meno che il contrario non vena espressamente specificato nel contratto o accordo successivo.
10. Le parti dichiarano e garantiscono che hanno diritto o sono autorizzate a divulgare tutte le informazioni riservate alla parte ricevente. Esse si consulteranno con le proprie terze parti prima di divulgare informazioni riservate che possano appartenere a tali terze parti.
11. Il presente Accordo rappresenta la completa comprensione tra le parti degli obblighi di ciascuna parte relativi alla INFORMAZIONE RISERVATA. Il presente Accordo può essere modificato solo da un documento scritto eseguito da un rappresentante legale autorizzato delle parti con preciso riferimento al presente accordo e che includa una copia del presente accordo come allegato.
12. Il presente Accordo sarà interpretato ed applicato in conformità alla legge italiana. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o relativa al presente accordo, o successive modifiche in materia, ivi compresa ogni controversia in merito alla conclusione valida, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione o invalidità del medesimo, sia per contratto o torto o altro campo legale (di seguito denominata "contestazione"), deve essere presentata alla mediazione o (se la mediazione non ha avviene entro (60) giorni dopo l'avvio di tali procedure) l'arbitrato accelerato in conformità con le regole del WIPO per la mediazione e arbitrato accelerato in vigore alla data di inizio del procedimento. Le disposizioni del presente accordo sono molteplici. L' invalidità o inapplicabilità di una disposizione non pregiudica qualsiasi altra disposizione del presente Accordo. Al posto della disposizione invalida o inapplicabile sarà considerata una disposizione alternativa che per essere efficace dovrà conformarsi all'intenzione originaria della disposizione invalida o inapplicabile.
IN FEDE, ciascuna delle parti di questo accordo, che per essere efficace deve essere sottoscritto da funzionari debitamente autorizzati alla data sopraindicata, dichiara di essere rappresentante legale e di essere stata debitamente autorizzata a firmare l'accordo in nome e per conto delle loro rispettive parti.
AZIENDA INT-XXXXXXX
Da da
Nome Nome: Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx
Qualifica Qualifica: Direttore Generale
CDA Standard 4/3