DISTRETTO SOCIO - SANITARIO Ag 7
Allegato B
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO Ag 7
X. Xxxxxxxxxx X. Xxxxx Sambuca di X. Xxxxxxx Caltabellotta Montevago A. S.P. Agrigento
Schema “Patto di Accreditamento per l’erogazione del Servizio di Educativa Domiciliare”
TRA
Il Dirigente del del Comune di Sciacca, capofila del Distretto SS/7, dott.
, in nome e per conto dei Comuni dell’Ambito, che rappresenta,
e
il Sig. , nato a
il , X. X. xxxxxxxxx in via , n. , in qualità di Rappresentante legale della con sede legale in
via n. , Partita IVA Codice Fiscale iscritta all’Albo Regionale, ex art. 26, L. 22/86,
[ ] Sezione minori al n.
[ ] Sezione disabili al n.
(indicare entrambe le sezioni o la sezione inerente la tipologia di utenti per quali si richiede
l’accreditamento)
Premesso che:
• con determinazione n° del Dirigente del 3° Settore del Comune di Sciacca, capofila del Distretto socio sanitario D7, è stato approvato l’Avviso distrettuale per la costituzione di un elenco di Enti accreditati all’erogazione delle prestazioni inerenti l’Educativa Domiciliare in favore di Xxxxxxxx in difficoltà; e che detto elenco è stato pubblicato giorno nel sito online istituzionali del Comune di Sciacca;
CONSIDERATO che:
• l’accreditamento si propone come una procedura di evidenza pubblica che consente di regolamentare il sistema di definizione e realizzazione dei servizi al fine di:
- Aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di “acquisto” mediante libera scelta del
Cittadino attraverso titoli sociali (voucher)
- Rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio
- Incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino la qualità del servizio nel tempo fino a raggiungere livelli di eccellenza
• a seguito dell’istruttoria effettuata nel rispetto di quanto previsto in detto Avviso, il/la
è stato/a inserito/a nell’Elenco distrettuale degli Enti accreditati all’erogazioni delle prestazioni di Educativa Domiciliare e che, di conseguenza, è possibile procedere alla sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento.
Tutto ciò premesso e considerato, d’accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto del Patto di Accreditamento
Il Patto di accreditamento disciplina il rapporto tra il Distretto Socio Sanitario D/7, di seguito denominato Distretto, ed il Soggetto, di seguito denominato Ente, inserito nell’ Elenco distrettuale degli Enti autorizzati all’erogazione delle prestazioni di “Educativa Domiciliare” in favore di famiglie con uno o più minori e/ o con componenti portatori di disabilità individuate dai Servizi Sociali Territoriali, caratterizzate dalle seguenti situazioni:
- famiglie con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- famiglie fortemente conflittuali;
- famiglie che presentano gravi problematiche sociali quali: detenzione di un componente, alcolismo, tossicodipendenza, patologie psichiatriche ed altro;
- famiglie monoparentali con particolari difficoltà;
- famiglie e minori deistituzionalizzati;
- famiglie con situazioni pregiudizievoli per i minori;
- famiglie a rischio di maltrattamenti ed abusi;
- famiglie dove vi è inadeguatezza del ruolo genitoriale.
Art. 2 Prestazioni/Interventi
L’Ente si impegna a garantire l’attuazione delle prestazioni previste nel Progetto educativo individualizzato elaborato dai Servizi Sociali del Comune, d’intesa con il destinatario degli interventi, con la famiglia di sua appartenenza, e con altri Servizi (Sanità, Scuola, ecc..) eventualmente coinvolti nel processo di aiuto.
Il Servizio di Educativa Domiciliare comprende:
Interventi atti a favorire processi di responsabilizzazione dei ruoli attraverso: il supporto pedagogico, il sostegno psicologico e relazionale alle singole figure genitoriali e ai minori, azioni che favoriscano l’acquisizione di adeguate modalità di comunicazione intrafamiliari, tutoraggio, azioni che promuovono l’integrazione e l’inserimento sociale della famiglia sul territorio, azioni di supporto alla gestione del ménage familiare.
Interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età dello stesso, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio- ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l’organizzazione nello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori);
Gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con i servizi e le istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti del nucleo, le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio.
Gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e servizi socio- sanitari, la funzione di collegamento con l’intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia.
Art. 3
Obblighi dell’Ente accreditato
L’Ente si impegna a:
- erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ai soggetti rientranti nella tipologia di utenza per cui si è accreditato senza discriminazione o selezione alcuna, pena l’esclusione dall’elenco dei soggetti accreditati;
- realizzare gli interventi nel rispetto di quanto previsto nei Progetti educativi individualizzati concordati dal Servizio Sociale comunale, dai Soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del caso, dal Beneficiario, dall’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori, dall’Amministratore di Sostegno/Tutore qualora trattasi di persone con disabilità;
- comunicare tempestivamente, al Servizio Sociale di riferimento, qualsiasi evento avente carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà inerenti i rapporti fiduciari tra l’Ente ed i destinatari, diretti ed indiretti, dell’intervento;
- vietare al proprio personale di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura dai Beneficiari;
- fornire al Servizio Sociale comunale di riferimento elementi di conoscenza rispetto
all’andamento quali-quantitativo degli interventi;
- stipulare un contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando il Comune di Sciacca, nella qualità di capofila del Distretto D7, da ogni responsabilità per eventuali danni agli assistiti e/o a terzi arrecati da esso stesso o dal proprio personale nell’espletamento del servizio;
- accettare incondizionatamente gli oneri e i vincoli esplicitati nell’Avviso inerente l’accreditamento de quo, e nei relativi allegati da recepire in ogni loro parte e contenuto;
- mantenere i requisiti minimi richiesti per l’accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio come definiti e richiesti per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti accreditati all’erogazione del servizio Educativa Domiciliare;
- apporre, previo accordo formale, i loghi dei Comuni del Distretto SS/7, affiancandoli al proprio, nel materiale di comunicazione relativo al Servizio
- informare preventivamente il Comune capofila, illustrandone finalità, contenuti e modalità, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, in qualsiasi modo connessa al servizio.
ART. 4
Modalità di gestione
Il Servizio sarà erogato in forma indiretta mediante l’assegnazione agli Aventi Diritto di buoni di servizio (voucher) da utilizzare per l’acquisto di specifiche prestazioni presso Soggetti no profit inseriti nell’Elenco distrettuale, degli Enti accreditati all’erogazione del servizio Educativa Domiciliare, visionabile nel sito web del Comune di Sciacca quale ente capofila.
L’emissione dei voucher sarà successiva alla sottoscrizione del Progetto educativo individualizzato redatto dai Servizi Sociali e Sanitari, eventualmente coinvolti, d’intesa con i Soggetti destinatari, diretti ed indiretti, degli interventi.
Il voucher dovrà evidenziare: a) il numero complessivo delle ore delle prestazioni; b) l’indicazione dell’Ente di cui intende avvalersi il beneficiario, scelti fra quelli che hanno sottoscritto il “patto di accreditamento” con il Comune capofila.
Il numero di ore settimanali delle prestazioni, la durata e la periodicità degli interventi potranno variare in relazione ai livelli di bisogno rilevati dai Servizi sociali e sanitari territorialmente competenti
Il Servizio Sociale competente provvederà a curare ogni rapporto necessario di informazione, supporto e contatto fra i beneficiari e gli enti no profit.
Gli Enti individuati liberamente dai beneficiari, fra quelli che hanno provveduto a sottoscrivere il “Patto di accreditamento”, dovranno, preliminarmente, accettare formalmente il Progetto Educativo Individualizzato.
Gli Assistenti Sociali, che agiscono per conto dei Comuni del Distretto SS/7, vigileranno sull’attuazione del piano individualizzato e potranno revocare il voucher qualora le parti interessate ne facessero un uso diverso da quello concordato.
Agli aventi diritto viene riconosciuta, espressamente, la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione dell’incarico, attribuito all’Ente erogatore delle prestazioni, prima della scadenza della validità temporale del buono di servizio.
Le prestazioni domiciliari potranno essere erogate dal lunedì al sabato, in orari da concordare, escluso i festivi. Ogni prestazione avrà la durata di 1 ora.
L’Ente potrà proporre, ai Soggetti interessati e al Beneficiario, una integrazione o modifica del
Progetto Individualizzato, allo scopo di rendere maggiormente efficaci gli interventi.
Tale eventuale proposta diventerà operativa mediante l’accettazione formale di tutti i firmatari il Progetto Educativo Individualizzato.
Gli Enti, a fronte dell’attività svolta, secondo le modalità e i tempi concordati nel progetto individualizzato, dovranno inviare mensilmente al Servizio Sociale territorialmente competente una relazione che evidenzi gli interventi posti in essere e l’andamento del PEI.
ART. 5
Compiti del Servizio Sociale comunale
Il Servizio Sociale territorialmente competente:
- eroga il Buono di Servizio contenente gli elementi descritti al sup. art. 4
- effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere nel rispetto di quanto previsto nel Progetto
Educativo Individualizzato, allo scopo di valutarne l’efficacia;
- cura e garantisce il raccordo e l’integrazione fra i diversi Soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella realizzazione del PEI;
- organizza incontri di verifica periodici e quando si rilevano problemi, difficoltà, emergenze;
- incontri di verifica complessiva del Servizio unitamente ai componenti l’Ufficio di Piano.
ART. 6
Personale
L’Ente accreditato deve garantire l’utilizzo di operatori aventi la qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico, ai sensi della Legge 20 dicembre 2017, n. 2443.
L’Ente:
- si impegna a comunicare al Comune capofila i nominativi e relativi titoli di studio e professionali degli operatori utilizzati in funzione delle prestazioni da erogare in riferimento ai progetti personalizzati.
- si obbliga ad applicare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori
d’opera e a trasmettere al Comune copia dei contratti di lavoro sottoscritti.
- per garantire la regolare implementazione degli interventi si avvarrà di un Coordinatore che svolgerà, nei riguardi del Distretto SS/7, la funzione di referente tecnico- amministrativo;
- garantisce che il personale adibito alle prestazioni tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e diligenza professionale e a vietare allo stesso di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori;
- dota il personale, che presta servizio, di apposito tesserino di riconoscimento, esibito in
modo visibile durante l’orario di lavoro, corredato di fotografia, contenente la denominazione della ditta, i dati anagrafici e la relativa qualifica dell’Operatore;
- garantisce continuità dell’intervento allo scopo di salvaguardare nel tempo il rapporto instauratosi tra operatore ed utente,
- si impegna a sostituire tempestivamente gli Operatori, se necessario e in presenza di circostanze particolari (ferie, malattia, cessazione del rapporto di lavoro ), dandone
immediata comunicazione all’utente e al servizio sociale comunale, individuando un
altro Educatore professionale qualificato.
- si impegna a sostituite entro 48 ore l’Educatore segnalato dal Servizio Sociale comunale, su richiesta dell’utente, quando, effettuati gli opportuni accertamenti, saranno rilevati comportamenti inadeguati ed inefficienza da parte dell’Operatore, nell’esercizio delle funzioni.
ART. 7
Validità del Patto di Accreditamento
Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al
Art. 8 Corrispettivo/Valore unitario prestazione
Per ogni ora di servizio, verrà corrisposta all’Ente la somma € 24,26 , comprendente il trattamento
lordo (retribuzione, tredicesima mensilità, CPDL a carico del datore di lavoro, Contribuzione
TFR/TFS, IRAP) previsto per la categoria D1 dal CCNL, uniformandosi alla tariffa prevista nella “Nota Metodologica per il calcolo UCS (Unità di Costo Standard) allegata al Decreto n°406 dell’1 agosto 2018, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprensivo delle spese di gestione e l’IVA.
ART. 9
Fatturazione e pagamenti
All’Ente accreditato sarà corrisposto il pagamento in relazione all’effettiva erogazione delle
prestazioni previste nel voucher.
Gli interventi effettivamente resi verranno fatturati con cadenza mensile.
Ogni fattura sarà accompagnata dalla modulistica descrittiva degli interventi resi.
I Comuni di riferimento, avranno cura di trasmettere con sollecitudine al Comune Capofila attestazione relativa al regolare svolgimento del servizio, specificando il numero delle prestazioni erogate nel mese di riferimento agli utenti e la somma dovuta ad ogni Ente accreditato.
Il Comune Capofila, verificata la regolarità della documentazione e previa acquisizione, d’ufficio
di D.U.R.C. regolare, avrà cura di liquidare ai soggetti accreditati le somme dovute.
Nel caso di irregolarità della fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate tramite sistema di interscambio al codice univoco UFP0HF al comune di Sciacca;
Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali quote relative a penalità applicate.
Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del patto e all’erogazione da parte del Servizio
Sociale competente del Buono di Servizio.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da
parte dell’Amministrazione.
Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/10 n.136.
ART. 10
Cause sopravvenute sospensione
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali dei Comuni o al Distretto, il Comune capofila sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
ART. 11
Responsabilità
L’Ente è responsabile nei confronti del Comune capofila dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Patto, previste nel Progetto Educativo Individualizzato.
E’ altresì, responsabile nei confronti di Xxxxx dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione di quanto previsto nel Patto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.
È fatto obbligo all’Ente di mantenere sollevati il Comune capofila, e i servizi sociali territorialmente competenti, da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da Terzi, riguardanti il Servizio in argomento.
ART. 12
Subappalto e cessione
Sono vietati il subappalto ed è espressamente vietata la cessione, anche parziale, della gestione di quanto previsto nel Patto.
ART. 13
Modifica degli assetti proprietari
Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune capofila ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 14
Vigilanza e controlli
Il Comune capofila provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, in merito al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l’accreditamento richiesti e previsti nell’Avviso di cui trattasi ed alle caratteristiche presenti nell’offerta progettuale dell’accreditato.
A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione o tramite la convocazione dei referenti interessati e/o tramite sopralluogo nei luoghi di lavoro degli Operatori. L’Ambito si riserva, comunque, la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica in sede, nel corso della durata di efficacia dell’iscrizione all’Elenco degli Enti Accreditati.
Le verifiche ispettive possono essere effettuate da personale appositamente autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso.
Ai sopralluoghi dovrà partecipare il Rappresentante Legale, o suo delegato, dell’Ente, il coordinatore del servizio e una rappresentanza del personale.
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le proprie osservazioni/deduzioni.
ART.15
Sistemi di monitoraggio della qualità
L’Ente curerà l’attività di reporting, finalizzata anche alla promozione e alla diffusione di informazioni
riguardanti la valenza sociale e l’efficacia degli interventi personalizzati posti in essere.
Adotterà un sistema di monitoraggio, ad hoc, concordato con gli Attori coinvolti per facilitare il processo di gestione delle azioni, legittimare e rafforzare la credibilità delle stesse, motivare i partecipanti, trasferire e riprodurre i benefici ottenuti.
Per conseguire tale obiettivo: delineerà il percorso di monitoraggio nella fase che precede l’avvio degli interventi previsti nel Progetti Educati Individualizzati; strutturerà il monitoraggio intorno a un gruppo di indicatori controllabili in maniera oggettiva; terrà conto, nella fase di realizzazione, dei momenti critici in modo da garantirne il controllo; farà in modo di assicurare la partecipazione di tutti gli attori coinvolti.
Data la quantità e complessità degli elementi coinvolti, predisporrà strumenti appropriati atti a garantire le condizioni necessarie affinché il processo di monitoraggio si applichi alle azioni da intraprendere, ai risultati attesi e al rispetto del budget (controllo dei costi).
Nelle procedure di reporting, al fine di assicurare il controllo di qualità, l’Ente garantirà la massima trasparenza nell’evidenziare e comunicare i contributi forniti da ognuno dei partner nel raggiungimento di risultati tangibili.
Il Gruppo Piano per assicurare un sistema di comunicazione efficiente curerà la stesura di rapporti e relazioni interne, da utilizzare come strumento per monitorare da vicino l’avanzamento dei lavori e in particolare delle spese.
Il percorso di monitoraggio consentirà di valutare in maniera esaustiva, critica e oggettiva l’adeguatezza degli obiettivi e la qualità delle azioni compiute in relazione ai risultati ottenuti, agli effetti provocati e ai bisogni prefissati.
Le fasi del percorso di valutazione sono programmate durante tutto l’arco di vita del PEI, in relazione alle diverse aree di interesse: - Ex-Ante – pianificazione logica (progettazione e individuazione delle risorse inclusa un’analisi costi-benefici) - Interim/durante – rilevanza ed efficacia delle azioni di implementazione (gestione del PEI, valutazione degli obiettivi, controllo dei fattori esterni) - Ex-Post – efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto).
ART. 16
Penalità
Per ogni prestazione non attivata, per ogni ritardo, e per qualsiasi altra violazione sarà applicata una penale da 200,00 € a 500,00 €. La stessa penale sarà applicata per ogni giorno di erogazione parziale o inadeguata. Ad ogni violazione successiva, la penale sarà applicata con la maggiorazione del 10%. Le penali applicate saranno detratte dalla somma da corrispondere. E’ fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito.
ART. 17
Cause di Risoluzione
Il presente Patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:
a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e dei requisiti previsti per l’accreditamento;
b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
c) esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'Ufficio di Piano
d) mancata attivazione di interventi richiesti per tre volte consecutive in un anno solare.
e) perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti dall’Avviso per l’accreditamento.
f) gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
g) per tutte le cause previste dagli artt. 1543 e seguenti del Codice Civile.
Qualora ricorra una delle sopra elencate ipotesi si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco di cui trattasi.
Il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nel presente Patto.
Art. 18
Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’accreditato, qualora previsto, è tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all’attività delle prestazioni oggetto del presente Patto ed a fornire ai propri lavoratori, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione,
informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto.
Art. 19
Adempimenti in materia di tracciabilità
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., l’accreditato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; in particolare, quello di comunicare al Comune di Sciacca, capofila del Distretto, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati previsti dall’art. 3 della legge 136.
ART. 20
Osservanza di Leggi e regolamenti
Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e
regolamenti in vigore, all’Avviso inerente l’accreditamento e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato, previa adeguata informazione fra le Parti.
ART. 21
Spese
Tutte le eventuali spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, xxx comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’accreditato.
ART. 18
Soluzione delle controversie
Eventuali controversie relative al presente Xxxxx, o comunque allo stesso anche indirettamente
connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Sciacca.
ART. 19
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento del servizio.
L’accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 20
Registrazione
Il presente Xxxxx sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.