CONTRATTO DI RICERCA TRA
CONTRATTO DI RICERCA TRA
La KLOPMAN INTERNATIONAL Srl, di seguito denominata brevemente “KLOPMAN” ovvero “Committente”, con sede legale a Frosinone (FR) in xxx Xxxxxxx Xxxx 00, Codice fiscale e Partita
I.V.A. 03985530967, in persona del legale rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Nardò (Lecce) il 22 luglio 1957, CF MRRLN557L22F842A
E
Il Centro di Ricerca per le Nanotecnologie Applicate all’Ingegneria di Sapienza Università di Roma (di seguito denominato “CNIS”), con sede e domicilio fiscale in Roma presso il Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - X.xx Xxxx Xxxx 0 – 00000 Xxxx, C.F. n. 80209930587, P.IVA 02133771002,
rappresentato dal Direttore Prof. Xxxxxxx D’Xxxxxxxxxx, nato a ****** il ******, CF *****, autorizzato in data **** dal Comitato Direttivo del CNIS a sottoscrivere il presente atto, congiuntamente definite come le "Parti" e disgiuntamente come la "Parte".
PREMESSO CHE
- KLOPMAN ha chiesto ed ottenuto la concessione di agevolazioni finanziarie a valere fondo per la crescita sostenibile (in breve f.c.s.) d.m. del 15 ottobre 2014 (agenda digitale e industria sostenibile) e d.m. del 30 aprile 2015, misura di finanziamento promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), a seguito dell’approvazione del progetto NANOFAB (Sviluppo di innovative soluzioni tecnologiche di processo per l'uso di nanomateriali per la fabbricazione di tessuti sensorizzati; Prog. MISE n. F/030004/02/X28);
- Il MISE ha emanato il relativo decreto di concessione, registrato in data 14.10.2016 (mise.AOO_IAI.registro interno.R.0005806);
- la proposta progettuale prevede l’affidamento dell’esecuzione delle attività di ricerca a consulenti esterni espressamente richiamati nella domanda di progetto e che la valutazione della validità progettuale è stata fatta anche sulla base delle competenze dei consulenti indicati;
- CNIS è tra questi consulenti esterni ed è in possesso dei requisiti scientifici e tecnici nonché delle strutture necessarie all’esecuzione delle suddette attività;
- Si è conclusa con successo la fase I del progetto;
- KLOPMAN intende procedere ed affidare l’esecuzione delle attività della fase II a CNIS. LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Definizioni
In questo contratto valgono le presenti definizioni:
a) per “Informazioni Confidenziali” intendono, ai fini della presente contratto, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto del presente contratto, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Sideground e nei Risultati delle Parti.
b) per “Diritti della Proprietà Intellettuale” o “IPR” si intende l’insieme dei brevetti, domande di brevetto e risultati brevettabili, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni, diritti d’autore;
c) per “Background” si intende le Informazioni Confidenziali e l’IPR preesistenti (brevetti, know- how, copyright, invenzioni, dati o informazioni od ogni altro diritto di proprietà intellettuale precedente alla data di stipula del presente contratto) che ciascuna Parte mette a disposizione per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto;
d) per “Risultati” si intende le Informazioni Confidenziali e l’IPR che derivino direttamente dall’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo oggetto del presente contratto, ivi inclusi i perfezionamenti dei Brevetti;
e) per “Sideground” si intende le Informazioni Confidenziali e l’IPR che costituiscono un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto del presente contratto, non voluti direttamente come risultato ma comunque utili per le altre attività delle Parti, siano o meno essi tutelabili tramite Diritti della Proprietà Intellettuale.
Articolo 2 - Oggetto
Con riferimento al Piano di Sviluppo del progetto NANOFAB, KLOPMAN affida a CNIS, che accetta, l’esecuzione delle attività di ricerca descritte nell’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 3 – Periodo di validità
Il presente contratto avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e terminerà in data 14 gennaio 2021, corrispondente al termine della fase II del Piano di Sviluppo del progetto NANOFAB. Eventuali attività in aggiunta a quelle descritte nell’Allegato Tecnico, che si rendano opportune o necessarie per il miglior esito del Progetto, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, potranno essere concordate tra le Parti per iscritto, provvedendo ad aggiornare l’Allegato Tecnico e a ridefinire contestualmente durata e corrispettivo.
Il costo del presente contratto comprende ogni eventuale attività precedente alla firma e che si è resa necessaria per la stipula del contratto stesso.
CNIS deve informare tempestivamente per iscritto e con adeguata motivazione la Parte Committente di eventuali fattori che rendessero impossibile la realizzazione delle attività di ricerca di sua competenza nei tempi previsti nell’Allegato Tecnico.
Articolo 4 - Responsabile scientifico
CNIS designa il Xxxx. Xxxxx Xxxxx quale responsabile scientifico dell’esecuzione della ricerca, con il compito di coordinare il personale dipendente e di eventuali borsisti e collaboratori, coinvolti nelle attività contrattuali.
KLOPMAN designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della ricerca il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
L’eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata per iscritto.
Articolo 5 - Assicurazioni e Sicurezza
Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco alle proprie sedi al personale coinvolto nelle attività. Il personale di una delle due Parti che si rechi presso la sede dell’altra sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di protezione sanitaria previsti dalla Legge e/o dalle disposizioni interne della Parte ospitante.
Articolo 6 - Programma delle attività
Il programma di ricerca, così come descritto nell’Allegato Tecnico, è articolato in una serie di attività descritte analiticamente e temporalmente nel Piano di Sviluppo del Progetto NANOFAB, al quale si rinvia. Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all’evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento. CNIS, nella persona del suo Responsabile Scientifico, dovrà trasmettere alla Parte Committente i rapporti e le relazioni tecniche sullo stato della ricerca, nonché ogni ulteriore rapporto, relazione ed informazione necessaria a KLOPMAN, in accordo a quanto riportato nell’Allegato Tecnico.
Per l'esecuzione delle attività di ricerca CNIS dovrà, ad esclusive proprie cura e spese, provvedere ai mezzi strumentali necessari a garantirne il corretto svolgimento.
Articolo 7 – Corrispettivo e Modalità di pagamento
La Parte Committente si impegna a versare a CNIS, fermo restando quanto previsto al successivo art.10, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di € 12.000 (dodicimila) + IVA.
Tale importo sarà corrisposto da KLOPMAN, previa emissione di idonee fatture da parte di CNIS, con le seguenti modalità:
- Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre IVA ai sensi di legge, alla stipula del presente contratto;
- Euro 5.000,00 (cinque/00), oltre IVA ai sensi di legge, alla consegna del report finale, secondo quanto riportato nell’Allegato Tecnico.
I pagamenti degli importi sopraindicati dovranno essere effettuati da KLOPMAN entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolari fatture emesse da CNIS e corrisposti sul c/c bancario IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato al CNIS.
Art. 8 - Proprietà Intellettuale dei Risultati
Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo al Background è e rimane di esclusiva proprietà della Parte che lo ha sviluppato. Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra, in forma non esclusiva, il proprio Background per le finalità di ricerca e sviluppo di cui al Progetto.
I diritti di proprietà intellettuale sul Sideground, sviluppato da CNIS nell’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto nonché i diritti di sfruttamento commerciale ad essi connesso, si intenderanno costituiti in capo a CNIS.
Il presente accordo pertanto non riconosce a KLOPMAN alcun diritto di sfruttamento industriale, commerciale e/o economico diretto e indiretto relativo ai suddetti Background e Sideground.
L’eventuale concessione di tali diritti di sfruttamento industriale saranno regolati da apposito contratto di licenza stipulato dall’Ateneo.
Diversamente, i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati conseguiti nell’espletamento del presente contratto saranno della Parte Committente, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti. CNIS, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
Articolo 9 – Riservatezza
9.1 Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 10 Pubblicazioni, le Parti si impegnano, per tutta la durata dell’Accordo e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o
indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall’Accordo.
9.2 - La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
9.3 - Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni dell’Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i) diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell’Accordo;
ii) è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
iii) è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.
9.4 - Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
9.5 - La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 10 - Consulenze esterne
Nel rispetto delle norme di riservatezza, CNIS potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Sapienza Università di Roma, nel rispetto della normativa vigente. Qualora partecipino
all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università questi dovranno essere autorizzati dall'Ateneo di provenienza.
Art. 11 - Pubblicazioni
11.1 - Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti di CNIS e di KLOPMAN coinvolti nella attività di ricerca dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
11.2 - Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) i Risultati ed il Sideground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell’altra Parte copia dell’atto di divulgazione proposto e, entro 30 giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:
- per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- per consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; in caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda, o se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza.
Resta inteso tra le Parti che l’approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.
Articolo 12 - Risultati brevettabili
Eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell’ambito della ricerca, saranno di proprietà comune e verranno depositate congiuntamente. CNIS, nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto, si obbliga a concedere al committente, in regime di licenza esclusiva, la propria quota di titolarità secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi.
Articolo 13 - Uso del nome, del logo/marchio, citazioni e comunicati
Nessun contenuto di questo accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti dell’accordo, alcun nome, logo/marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni, che potranno essere utilizzati solo ed
esclusivamente nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva del CNIS e di Sapienza per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
Per converso le Parti si impegnano nell’ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente – il Progetto, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte da CNIS, in collaborazione con KLOPMAN.
Articolo 14 - Comunicazioni
Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti che scaturiscono dall’applicazione del presente accordo dovranno essere effettuati per iscritto e comunicati, in base a specifici usi e necessità, mediante lettera raccomandata A/R, o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):
CNIS:
c/o Xxx.xx di Chimica, P.le A. Moro 5 – 00000 Xxxx Tel: 06/49913986- 06/49914482
Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx0.xx – xxxxx.xxxxx@xxxxxxx0.xx Email certificata: xxxx@xxxx.xxxxxxx0.xx
KLOPMAN
Indirizzo: xxx Xxxxxxx Xxxx 00 - Xxxxxxxxx Tel: 0000 000000 (Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Email certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Articolo 15 - Recesso unilaterale dal contratto e Risoluzione
Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso ad opera della Parte Committente, essa corrisponderà a CNIS l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
In caso di inadempimento di una delle Parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c. Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali
CNIS provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Sapienza unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 17 - Controversie e Foro Competente
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto. Per ogni vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Articolo 18 - Registrazione e spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39
D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte committente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico della parte committente.
Roma lì, ***********
PER CNIS - Centro di Ricerca per le Nanotecnologie Applicate all’Ingegneria di Sapienza Università di Roma
Prof. Xxxxxxx D’Xxxxxxxxxx
PER KLOPMAN INTERNATIONAL Srl
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx