Art. 1 ( Decorrenza e garanzie)
Regolamento delle collaborazioni coordinate e continuative dell’IRCCS San Xxxxxxxx – Roma
Art. 1 ( Decorrenza e garanzie)
Il presente accordo decorre dal l gennaio 2016 ed ha durata pari a quella dei CCNL applicati dal Committente. Il presente accordo verrà sottoscritto tra l’IRCCS San Xxxxxxxx Roma e tutti i collaboratori coordinati e continuativi. Al fine di dare ampie garanzie l’accordo trae spunto dall’accordo collettivo nazionale per i collaboratori di enti di ricerca privati, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( IRCCS ) di diritto privato e strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca sottoscritto dalle principali sigle sindacali CGIL, CISL UIL e UGL in data 30-12- 2015
Art. 2 ( xx.xx.xx)
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del d.lgs.81/2015, sono ammessi i rapporti di collaborazione continuativa esclusivamente personali.
Il presente accordo, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, si applica ai rapporti di lavoro non subordinato riconducibili al rapporto di collaborazione con o senza partita IVA instaurati nell’ambito delle attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica e operativa alle stesse o di coordinamento e delle funzioni connesse ed accessorie, nelle attività di didattica ed insegnamento svolte dall’istituto scientifico IRCCS di diritto privato.
E’ facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più contratti al medesimo collaboratore.
Durata della prestazione lavorativa: il contratto di xx.xx.xx. può essere stipulato relativamente ad una prestazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Il contratto può contemplare anche una prestazione che non si esaurisce con la prestazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché l’attività lavorativa svolta sia in concreto funzionale ad un esigenza del committente ;
modalità di esecuzione della prestazione: il collaboratore non offre le proprie energie lavorative, ma svolge un attività finalizzata alla realizzazione di un opera o un servizio, che deve essere predeterminata dalle parti e che, essendo per definizione continuativa nel tempo, presuppone una pianificazione del lavoro, che poi verrà svolto in autonomia;
caratteristiche qualificanti dell’attività del collaboratore: ossia la specificità, l’autonomia, il coordinamento con l’organizzazione dei committenti e la valutabilità della prestazione a prescindere ed indipendentemente dal tempo della sua esecuzione.
La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al Collaboratore alcun diritto
all'assunzione presso il Committente. I1 presente regolamento rappresenta l'insieme dei diritti e delle garanzie minime per i Collaboratori.
Art. 3 (Esclusioni)
II presente regolamento, salvo specifico patto contrario, non si applica ai contratti di prestazione d'opera occasionale ed alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e necessaria 1'iscrizione in appositi albi professionali, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al Collaboratore.
Art. 4 (Forma del contratto)
II contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in forma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:
1 . l'identità delle parti contraenti;
2. individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo dell’adempimento;
3. la durata della collaborazione e l’eventuale termine inderogabile, con l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente;
4. 1'eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;
5. Entità dei compensi, loro modalità e tempi d erogazione;
6. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;
7. le modalità di cessazione o recesso del rapporto;
8. le forme assicurative, ove previste;
9. le modalità di accesso alle informazioni e alla formazione Sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
10. Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il Committente è tenuto, al momento della definizione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell’'inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore, anche con modalità telematiche, il testo del presente accordo insieme al contratto individuale.
Art. 5 (Caratteri generali)
Nel rispetto dell'autonomia del Collaboratore, le collaborazioni saranno rese:
1. autonomia del lavoratore;
2. coordinamento organizzativo operato dal committente;
3. personalità della prestazione;
4. continuità ovvero la costanza nel tempo della collaborazione, anche a tempo indeterminato, svincolata dal raggiungimento di traguardi: pertanto, continuativa significa perdurante nel tempo ovvero sganciata da scadenze/obiettivi (programmi o progetti).
5. senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico-scientifico del referente e le attribuzioni di legge della direzione sanitaria e scientifica.
6. senza vincolo di orario;
Art. 6 (Autonomia e coordinamento)
Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono stabilite di comune accordo dalle Parti nel contratto nei limiti del fondamentale requisito dell'autonomia, e tenendo conto delle esigenze dell'organizzazione del Committente. E’ facoltà del Committente predisporre indicazioni di carattere sanitario-tecnico-scientifico ed organizzativo, senza che da ciò derivino specifiche direttive.
I1 Collaboratore potrà liberamente continuare nell'esercizio delle proprie ulteriori attività, fatte salve diverse richieste da parte degli enti finanziatori specificate nel contratto individuale.
Art 7 (Assenza del potere gerarchico)
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 (Autonomia e coordinamento), il Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico, ne può il Committente esercitare il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Art. 8 (Assenza del potere disciplinare)
E’ in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione, 1'esercizio del potere disciplinare.
Art. 9 (Modalità di esecuzione della prestazione)
Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.
II Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative, ivi incluse le eventuali richieste dell’ente finanziatore della ricerca o le necessita legate alla natura ed alle finalità delle prestazioni dedotte in contratto, potrà unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessita di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
In ogni caso, il Collaboratore non deve giustificare l'assenza, né il Committente può imporne unilateralmente la presenza. II Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza dell'attività concordando questa scelta con il Committente, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e agli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. In sede di stipula si potrà altresì prevedere che le fasce orarie di cui sopra siano determinate di comune accordo periodicamente dalle parti, tenendo conto delle proprie rispettive esigenze. Nei casi in cui, per la particolarità della prestazione - a titolo di esempio: consulenze al personale, formazione, incontri, attivi didattica, vita associativa, ecc. - per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per il coordinamento della propria opera con 1'attività del Committente, sia indispensabile una definita disponibilità / presenza del Collaboratore, essa sarà concordata tenendo conto delle esigenze delle parti.
I sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione della prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura medico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura dell'attività dedotta in contratto.
Art. 10 (Docenza per attività didattiche presso strutture comunque denominate)
I1 Collaboratore, in via esemplificativa e non esaustiva, eventualmente anche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, svolge attività di didattica da concordare con il responsabile della struttura e/o suoi delegati di riferimento, secondo il calendario delle lezioni, partecipando, ove richiesto, ad eventuali collegi, comitati e commissioni scientifiche o di valutazione e svolgendo tutte le attività comunque correlate, ivi incluse la direzione scientifica e il coordinamento.
Art. 11 (Assistenza alla didattica)
II Collaboratore, nell'ambito delle attività di formazione o didattiche organizzate dal Committente, eventualmente anche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, supporta le attività didattiche, curando l'adempimento delle operazioni correlate e/o strumentali alle stesse come, a
titolo esemplificativo, la predisposizione del materiale didattico - nonché i rapporti con i discenti, per i quali può svolgere anche attività di orientamento, eventualmente anche nell'ambito di scambi internazionali.
Art. 12 (Collaborazione per attività di ricerca)
I1 Collaboratore per le attività di ricerca svolge attività di ricerca sulla materia indicata in contratto o nella lettera di incarico. Il Collaboratore, nell'ambito delle prestazioni dedotte in contratto, può, inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva: predisporre progetti di ricerca o collaborare alla loro predisposizione; redigere studi, programmi, progetti, comunicati; svolgere le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto; curare e mantenere i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento; assicurare una sistematica diffusione delle informazioni in suo possesso al Coordinatore/Responsabile scientifico del progetto.
II Collaboratore può assumere il ruolo di coordinatore di attività di ricerca.
Art. 13 (Supporto tecnico alla ricerca)
Vi sono vari profili professionali coinvolti nella Ricerca, il Collaboratore contribuisce alla gestione tecnica, operativa, amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca nelle varie fasi, nel rispetto delle procedure previste; in via esemplificativa e non esaustiva:
1. programma e organizza il complesso di attività necessarie allo svolgimento delle prestazioni
dedotte in contratto, nell’ambito dell'organizzazione complessiva;
2. cura il coordinamento dei progetti in corso di esecuzione;
3. redige studi, programmi, progetti e comunicati;
4. svolge le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto nella gestione dei budget di competenza;
5. cura e mantiene i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;
6. collabora alla pianificazione di campagne di comunicazione, afferenti l'attività di ricerca;
7. svolge attività di tipo statistico o di gestione dei dati della ricerca.
Art. 14 (Durata)
La durata del contratto di collaborazione è correlata alla prestazione richiesta e pertanto, il rapporto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcuna formalità.
Art. 15 (Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore)
Le Parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del Collaboratore e delle indicazioni fomite dal Committente, la sede che, in relazione alla natura delle attività da svolgere, potrà anche essere situata nell'ambito del Centro Ricerche del Committente.
Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di coordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno congiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione e il Committente provvederà a mettere a disposizione – ove occorra - una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono, eventuali appositi software, camici, strumenti di laboratorio e ogni altro strumento tecnico dedicato, necessario all'espletamento della prestazione medesima, compreso l'accesso a laboratori e stabulari.
La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del Collaboratore o altro luogo
a disposizione dello stesso, in base ad accordi da definirsi a livello di contratto individuale.
Art . 16 (Maternità e paternità, malattia e infortunio)
La maternità, la paternità, l'adozione o l'affidamento non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo previsto dagli artt. I, 2 e 3 del d.m. 12 luglio 2007, alle condizioni e nei cast ivi previsti, o, comunque, dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il Committente.
A tal fine, la Collaboratrice trasmette al Committente l'attestazione dello stato di gravidanza, anche allo scopo di poter attivare tutte le misure relative alla interdizione anticipata (con l'intervento del medico competente nei casi previsti dalla legge).
Le assenze per maternità, paternità, adozione o affidamento comportano la proroga del contratto per un periodo di pari durata, salvo che, sulla base delle richieste dell'ente finanziatore o delle necessita legate al progetto di ricerca, nel contratto individuale sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell'opera.
II rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.
In caso di infortunio (anche in itinere) riconosciuto ed indennizzato dall'INAIL il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, sino alla guarigione clinica del Collaboratore. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all'assenza, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente finanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell’opera dedotta in contratto.
In caso di malattia il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.
II Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile, nei casi in cui l’assenza pregiudichi la proficua esecuzione del contratto.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre alle stesse assimilabili, ai fini del comma precedente, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all'assenza dovuta ai suddetti ricoveri/day hospital/terapie, salvo che, sulla base delle richieste dell’ente finanziatore o delle necessita legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione den'opera dedotta in contratto. In ogni caso, il contratto può essere prorogato su accordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui ai commi che precedono.
Nei casi in cui le proroghe previste dal presente articolo, dovute alle assenze del Collaboratore, non siano possibili, il Committente valuterà la possibilità di inserire il Collaboratore in altri progetti o attività di ricerca.
Art. 17 (Diritti d'autore)
II Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle pubblicazioni realizzate nello svolgimento del rapporto. II Committente, salva diversa indicazione del contratto individuale, titolare dei relativi diritti economici, che si intendono espressamente ceduti con la stipula del contratto di
collaborazione.
I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall’articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art 18 (Invenzioni del Collaboratore)
La realizzazione di una innovazione suscettibile di brevettazione da parte del Collaboratore nel corso dello svolgimento del rapporto e disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia.
Art. 19 (Doveri del Collaboratore)
I1 Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e / o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo.
II comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione.
In tale specifico contesto nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l’altro, 1'obbligo di:
1. collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo, nonché quelle previste dal contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza;
2. nei rapporti con l'utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia conoscenza, nel rispetto delle indicazioni fomite;
3. mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
4. attenersi, nell'ambito di professionalità e criteri organizzativi propri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;
5. avere cura dei beni a lui affidati;
6. non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Committente;
7. xxxxxxxsi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi programmi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell’'attività lavorativa.
II Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del Committente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione utile per valutare 1'andamento dell'attività.
Art. 20 (Profili fiscali e contributivi)
Sulle somme lorde concordate, la Committente applicherà quanto stabilito dalla normativa vigente in materia previdenziale, fiscale e assicurativa a carico del Collaboratore ai sensi e per gli effetti del
T.U.I.R. e della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni.
Il Collaboratore provvederà a inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata ( ovvero all’eventuale cassa previdenziale autonoma competente) di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e comunicherà tempestivamente alla Committente qualunque variazione di tale stato di fatto. A seguito di quanto dichiarato dal Collaboratore, la Committente si obbliga a versare il contributo di cui alla Legge n. 335/1995 e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.
La Committente provvederà alla iscrizione del Collaboratore all’Inail, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Il premio dovuto sarà a carico del Collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della Committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.
La instaurazione del rapporto di collaborazione verrà comunicata dalla Committente al Servizio competente in base all’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge n. 296/2006.
Art. 21 (Ambiente di Lavoro: tutela della salute e dell'integrità` fisica)
II Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale. Ai sensi del d.lgs. 81/2008, al Collaboratore sono fomiti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale.
Art. 22 (Assicurazione obbligatoria)
II Committente tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare - laddove dovuto il Collaboratore, presso l’lNAIL, contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 23 (Cessazione del rapporto)
II rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.
I1 rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della realizzazione delle attività previste in contratto in ogni caso ammesso dalla legge e, comunque:
a) per giusta causa;
b) per oggettiva inidoneità del Collaboratore che pregiudichi l'esecuzione del contratto;
c) per i Casi previsti nel precedente art. 16 comma 7;
d) in caso di interruzione del finanziamento della ricerca, ove commissionata dall'esterno, o di sopravvenuta impossibilità di eseguire l'oggetto del contratto.
Nei Casi di cui alla precedente lettera d), il Committente comunicherà il recesso al Collaboratore con un preavviso almeno pari a 30 giorni di calendario. In mancanza di preavviso, il Committente è tenuto verso il Collaboratore a un'indennità equivalente all'importo del compenso che sarebbe spettato per il preavviso.
II Collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa, o di notevole inadempimento da parte del Committente di quanto previsto nel presente accordo o nel contratto individuale. In caso di recesso per giusta causa il Collaboratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.
Art 24 (Corrispettivo minimo)
I1 corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente accordo, è determinato in misura equivalente alla retribuzione globale di fatto definita dai contratti collettivi applicati dal Committente per prestazioni analoghe e di pari professionalità ed estensione temporale.
La corresponsione del compenso avverrà con cadenza di norma mensile. II Committente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale diverse modalità di erogazione del corrispettivo economico.
Sono elementi accessori gli importi - fissi o variabili - eventualmente concordati in sede di contrattazione di secondo livello o individualmente.
La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del Collaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo livello o dal contratto individuate, ovvero Che trovi comunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro.
Tutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.
Art.25 (Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo)
La San Xxxxxxxx Roma adotta un “codice etico” e “modello di organizzazione, gestione e controllo”, applicati dalla Società nell’ambito delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001. ( allegato elettronico o cartaceo al contratto) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente regolamento
La grave violazione da parte del Collaboratore delle clausole contenute nel modello di cui al precedente capoverso costituirà causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art 26 ( Mensa)
I Collaboratori possono accedere al servizio mensa, ove presente, alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti
Visto letto e sottoscritto per accettazione dal collaboratore
Il Rappresentante legale della società