CONTRATTO N. 2/2017
CONTRATTO N. 2/2017
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA “COGITO INTELLIGENCE PLATFORM” E DEI RELATIVI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE, ASSISTENZA MANUTENTIVA ED ASSISTENZA EVOLUTIVA
TRA
l’Agenzia per l’Italia Digitale, istituita ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, nel seguito indicata come “Agenzia”, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Xxxxx 21, CAP 00144, codice fiscale n. 97735020584, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
la Expert System SpA (di seguito indicata come “Prestatore”), con sede legale in Xxxxxxxx (Xxxxxx), Xxx Xxxxxxxxx Xxxx, x. 0, codice fiscale e partita IVA n. 02608970360, nella persona del Presidente e rappresentante legale, xxxx. Xxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
1. con il decreto istitutivo dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 83/2012 e s.m.i., sono state attribuite all’AgID, tra l'altro, le funzioni in materia di sicurezza del- le reti, nonchè quelle di coordinamento, indirizzo e regolazione già preceden- temente affidate, rispettivamente, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello Sviluppo economico e al soppresso DigitPA
2. alla luce del dPCM del 24 gennaio 2017 in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionale, le attività di informazione per la sicurezza so-
no declinate in modo da rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza in- formatica, secondo un modello organizzativo-funzionale che lo stesso decreto persegue, volto alla piena integrazione di tali attività con quelle di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell’AgID, nonchè con quelle esple- tate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle pro- prie reti e sistemi nonchè alla condotta di operazioni militari nello spazio ci- bernetico, dalle strutture del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezio- ne civile;
3. nell’ambito di tale modello l’AgID assicura un ruolo di particolare rilevanza per la prevenzione e la gestione degli incidenti di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione attraverso il CERT-PA (Computer Emergency Re- sponse Team Pubblica Amministrazione), Struttura preposta al trattamento de- gli incidenti di sicurezza informatica del dominio costituito dalle pubbliche amministrazioni
4. ai fini di un efficace assolvimento dei compiti demandati a tale Struttura, l’esigenza di integrare la configurazione di analisi delle minacce cibernetiche con uno specifico sistema di analisi semantica volto:
- a monitorare le informazioni non strutturate, provenienti da OSINT (siti web, blog, feed news, social network, ecc..) e CLOSINT (canali come IRC e Pastebin);
- a classificare automaticamente le informazioni per l’estrazione di entità e relazioni a partire dalle informazioni analizzate;
- a predisporre delle tassonomie personalizzate per le specifiche esigenze del CERT-PA;
- a fornire supporto al lavoro dell’analista nella gestione dell’intero processo di analisi delle informazioni (definizione fonti e tassonomie di riferimento, acquisizione, selezione, gestione alert, valutazione e validazione, dissemi- nazione);
- disporre di un’interfaccia web interattiva, comprensiva di visualizzazioni grafiche a supporto del lavoro di analisi;
5. l’attività di implementazione e potenziamento dei sistemi di analisi delle mi- nacce cibernetiche è ritenuta necessaria per consentire al CERT-PA di erogare alle pubbliche amministrazioni servizi proattivi, atti ad anticipare per quanto possibile l’adozione degli strumenti idonei a contrastare e mitigare attacchi in- formatici ai sistemi e alle reti;
6. l’acquisizione dello specifico servizio finalizzato all’acquisto di un sistema di analisi semantica idoneo a soddisfare le esigenze connesse alle attività del CERT PA rientra nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi adot- tato dall’AgID, ai sensi dell’art 21 del decreto legislativo n. 50/2016, con De- terminazione del Direttore Generale n. 131/2017 del 8 maggio 2017;
7. al fine di dar seguito a detta programmazione, l’Area CERT PA ha dato corso ad una approfondita analisi volta ad individuare e verificare soluzioni applica- tive per l’elaborazione semantica di dati non strutturati e – nell’ambito di que- ste – a determinare la soluzione software più rispondente alle esigenze operati- ve del CERT-PA;
8. l’analisi svolta ha evidenziato come soluzione più adeguata quella relativa alla piattaforma denominata “Cogito Intelligence Platform” dell’azienda italiana Expert System SpA che – per le caratteristiche intrinseche del prodotto e per le circostanze di seguito evidenziate – si caratterizza come fornitura di bene in-
fungibile, non esistendo soluzioni alternative ragionevoli per le esigenze dell’AgID in materia di sicurezza informatica; in particolare:
a) la tecnologia Cogito – presente da anni sia nei diagrammi di Gartner (lea- der mondiale nella ricerca e nella consulenza aziendale nel settore dell’Information Xxxxxxxxxx-xxx.xxxxxxx.xxx), in relazione alle tecnolo- gie dell’Information Access, sia nel Report del Forrester (altro leader mon- diale nella ricerca e nella consulenza aziendale nel settore dell’Information Xxxxxxxxxx-xxx.xxxxxxxxx.xxx), dedicato alle migliori 10 soluzioni per la big data text analytics (“The Forrester Wave™: Big Data Text Analytics Platforms, Q2 2016”, pubblicato a Maggio 2016) – è l’unica in grado di soddisfare le esigenze di AgID indicate al punto 1, atteso che il relativo software, della Expert System SpA, fornisce un servizio infungibile di ana- lisi semantica per la lingua italiana, personalizzabile dall’utente finale e ca- ratterizzata da una analisi linguistica ascrivibile come ‘deep semantic’;
b) la piattaforma Cogito è l’unica che utilizza una rete semantica estremamen- te ricca e organizzata in termini di concetti e di relazioni concettuali che rendono la soluzione unica per il raggiungimento degli obiettivi individua- ti;
c) la soluzione Cogito, oltre all’analisi morfologica e tagging grammaticale, utilizza una tecnologia linguistica semantica che aggiunge l’analisi logica e la disambiguazione del termine, risultando così in grado di elaborare in modo “intelligente” il contenuto dei documenti testuali per l’estrazione dei significati e la comprensione del linguaggio naturale;
9. la piattaforma Cogito è basata su tecnologia e risorse proprietarie della Società Expert System SpA e che una delle funzionalità di maggior interesse per il
CERT-PA (l’estrazione di relazioni tra concetti) è riconosciuta ufficialmente dal brevetto ‘Patent USA No. 7,899,666 B2 del 1 Marzo 2011 Application No: 11/744,479 - Title: METHOD AND SYSTEM FOR AUTOMATICALLY EXTRACTING RELATIONS BETWEEN CONCEPTS INCLUDED IN TEXT’;
10.le complessive capacità della piattaforma Cogito, e in particolare della funzione text mining, concretizzano la soluzione tecnica più adeguata alle esigenze ope- rative del CERT-PA, in considerazione della capacità di estrarre sia entità stan- dard (persone, aziende, enti/organizzazioni, località) sia entità custom (concetti dell’ontologia di dominio caratterizzante i contenuti oggetto di analisi, come ad esempio il mondo cyber) e che a tali capacità si aggiunge anche quella di estrarre automaticamente relazioni specifiche tra le suddette entità;
00.xx piattaforma Cogito presenta caratteristiche di infungibilità delle relative pre- stazioni basate su valutazioni concrete ed attuali, confermate dall’Area CERT PA che – allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare l’effettiva unicità di tale piattaforma – ha osservato il comportamento di acqui- sto tenuto da altre pubbliche amministrazioni per soddisfare analoghe esigenze in materia di sicurezza informatica, riscontrando in ciascun caso osservato le medesime valutazioni di infungibilità dei servizi connessi alla piattaforma Co- gito e il conseguente ricorso da parte delle stesse amministrazioni a procedure negoziate dirette; in particolare:
a) a simili determinazioni sono giunte in tempi recentissimi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero dei Beni Culturali, la Corte dei Conti, l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza: tutte le citate ammi-
nistrazioni hanno ‘valutato le caratteristiche uniche’ di Cogito e proceduto ad acquisto mediante ‘trattativa diretta’;
b) l’unicità del software Cogito ha trovato particolare evidenza nell’ambito dei provvedimenti di acquisto adottati dalla società del Ministero dell’Economia e delle Finanze Sogei SpA, assumendo rilievo quanto pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – di seguito riportato
– in cui l’oggetto del bando prevedeva ‘l'ottimizzazione dei servizi gestiti nell'ambito del sistema informativo della fiscalità’ e la cui implementazio- ne prevedeva, tra l’altro, anche sistemi di monitoraggio e di text mining da fonti aperte non strutturate per supportare l’attività di indagine e contrasto all’illegalità dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia delle Entrate:[…] A se- guito di una analisi dello specifico mercato e di una valutazione delle di- verse soluzioni analizzate dalla SOGEI è stato verificato che la piattafor- ma Cogito, per la lingua italiana, è l’unica piattaforma che utilizza una re- te semantica estremamente ricca e organizzata in termini di concetti e di relazioni concettuali che rendono la soluzione unica per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla SOGEI. La soluzione Cogito utilizza una tecnologia linguistica semantica, che oltre all’analisi morfologica e tag- ging grammaticale, tipici della tecnologia linguistica superficiale, aggiun- ge l’analisi logica e la disambiguazione del termine risultando così in gra- do di elaborare in modo “intelligente” il contenuto dei documenti testuali per l’estrazione dei significati e la comprensione del linguaggio naturale. La piattaforma oggetto di acquisizione è basata su tecnologia e risorse proprietarie della Società Expert System SpA”;
00.xx data 24 marzo 2017, allo scopo di confermare ulteriormente l’esistenza di presupposti di infungibilità di detto sistema, AgID ha pubblicato l’ “Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una proce- dura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’acquisizione di sistemi di intelligenza artificiale e analisi semantica per la lingua italiana e per la lingua inglese dotati di tecnologia linguistica semantica contenente ana- lisi morfologica, tagging grammaticale, analisi logica e disambiguazione dei termini, per l’elaborazione su basi di dati anche non strutturati, per l’estrazione dei significati e la comprensione del linguaggio naturale.”;
13. nel termine previsto dal citato Avviso – entro e non oltre le ore 12.00 del suc- cessivo 10 aprile 2017 – hanno risposto la società Expert System SpA e la società IBM SpA, formulando le rispettive offerte, sulle cui basi la soluzione “Cogito in- telligence platform” della società Expert System è stata valutata come l’unica pie- namente rispondente ai requisiti del sistema di intelligenza artificiale e di analisi semantica descritti nello stesso Avviso, necessari alle esigenze operative del CERT-PA;
14. l’esito della suddetta consultazione preliminare del mercato ha confermato la sussistenza, in concreto, delle condizioni di cui all’articolo 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016, per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto e alla conseguente stipula del contratto con la Expert System SpA;
15. con prot. AgID n. 7644 del 05/04/2017, è stata acquisita agli atti l’offerta pre- sentata dalla società Expert System SpA, allegata e parte integrante del presente contratto;
16. con determinazione n. 138/2017 del 12 maggio 2017 è stata aggiudicata alla Expert System SpA la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento della fornitura della piattaforma “Cogito Intelligence Plat- form” e dei relativi servizi di personalizzazione, assistenza manutentiva ed assi- stenza evolutiva, come previsto dalla richiamata offerta del 05.04.2017 (prot. AgID n. 138/2017 del 12.05.2017), qui disciplinata;
17. ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta con la suddetta determina- zione n. 138/2017 e della stipula del relativo contratto è stata effettuata, attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC, la verifica del possesso dei requisiti in capo alla Expert System SpA, nonché è stato acquisito il relativo Durc on line prot. INAIL_ 8149331 del 05/07/2017, con scadenza di validità il 02/11/2017. Tale verifica ha avuto esito regolare;
18. in data 6 luglio 2017 è stata richiesta l’informazione antimafia presso la BDNA, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; attesa l’urgenza di provvedere, ricorrono le condizioni previste dall’art. 92, comma 3, del predetto d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., tale che si può procedere alla stipula del con- tratto anche in assenza dell’informazione antimafia, fermo restando il diritto di re- cesso dal contratto stesso qualora, successivamente alla stipula del presente con- tratto, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
00.xx esito alle verifiche effettuate, l’aggiudicazione disposta con la citata deter- minazione n. 138/2017, è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
Tutto quanto premesso e considerato, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse e Documenti richiamati)
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto l’allegata offerta tecnico-economica (di seguito << Offerta>>) presentata dal Prestatore in data 05/04/2017, in risposta alla consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’acquisizione di sistemi di intelligenza artificiale e analisi semantica, acquisita in pari data agli atti dell’AgID, con prot. n. 7644.
Art. 2 (Oggetto del Contratto)
1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura da parte del Prestatore della piattaforma “Cogito Intelligence Platform” e dei relativi servizi di personalizzazione, assistenza manutentiva ed assistenza evolutiva.
2. La fornitura e i servizi di cui al precedente comma 1 sono specificati e dettagliati nell’allegata Offerta del Prestatore.
Art. 3 (Decorrenza e durata)
1. Il presente Contratto si perfeziona dalla data di conoscenza dell’Agenzia dell’accettazione da parte del Prestatore del presente contratto da firmare digitalmente e da inviare tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
2. Il presente Contratto ha una durata complessiva di 36 mesi con decorrenza dal suo perfezionamento.
Art. 4 (Obblighi del Prestatore)
1. Il Prestatore si impegna ad eseguire la fornitura della piattaforma “Cogito Intelligence Platform” e dei relativi servizi di personalizzazione, assistenza manutentiva ed assistenza evolutiva secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Offerta allegata e parte integrante del presente contratto.
2. Il Prestatore si obbliga a dare immediata comunicazione all’AgID di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
3. Sono a carico del Prestatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 7 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le attività in modo adeguato e aggiornato secondo i migliori standard di mercato e nel rispetto di tutte le norme vigenti, fermi restando i livelli di servizio indicati e sottesi nell’allegata Offerta.
5. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Prestatore si impegna a rispettare le norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Prestatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualunque titolo collaboreranno alla realizzazione delle attività previste dal
presente Contratto, i rispettivi C.C.N.L. di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando esplicitamente l’AgID da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi quale conseguenza immediata e diretta delle attività espletate in relazione al presente Contratto.
7. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell’AgID e, nei casi più gravi, alla risoluzione del presente Contratto.
Art. 5
(Condizioni della prestazione e Manleva)
1. Nell’esecuzione delle attività connesse alla fornitura della piattaforma “Cogito Intelligence Platform” e ai relativi servizi di personalizzazione, assistenza manutentiva ed assistenza evolutiva dovrà essere impiegato personale altamente specializzato.
2. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’AgID da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Art. 6 (Responsabili del Contratto)
1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto sono svolte dall’AgID e, per essa, dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto. Gli stessi vigilano, tra l’altro, sul rispetto delle garanzie assicurate dal Prestatore e sul rispetto dei requisiti di sicurezza e di qualità della fornitura e dei servizi oggetto del presente Contratto.
2. Il Prestatore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Contratto, comunica all’AgID il nominativo del proprio Responsabile del
contratto, che avrà il compito di rappresentare il Prestatore e di assicurare che le attività richieste vengano svolte nei tempi e con le modalità definite, al fine di garantirne qualità ed efficienza.
Art. 7 (Corrispettivi)
1. Il corrispettivo massimo dovuto da AgID al Prestatore per la fornitura della piattaforma “Cogito Intelligence Platform” e per i relativi servizi di personalizzazione, assistenza manutentiva ed assistenza evolutiva oggetto del presente Contratto è definito in complessivi € 737.429,00 (settecentotrentasettemilaquattrocentoventinove/00), parte a corpo e parte a misura, IVA esclusa, così come specificato al paragrafo 4 dell’allegata Offerta, di cui:
a) € 342.450,00, relativamente alla fornitura della piattaforma “Cogito Intelligence Platform” (corrispettivo a corpo; rif. Paragr. 4.1 dell’Offerta “Fornitura in licenza d’uso dei Prodotti”);
b) € 263.750,00, relativamente ai servizi di progettazione, personalizzazione e integrazione di software (corrispettivo parte a corpo e parte a misura; rif. Paragr.
4.2 dell’Offerta “Attività di progettazione, personalizzazione e integrazione di software”);
c) € 131.229,00, relativamente al canone di manutenzione e aggiornamento software (corrispettivo a corpo; paragr. 4.3 dell’Offerta “Canone di manutenzione software”);
2. I corrispettivi contrattuali di cui al precedente comma sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, indagini e stime, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il
Prestatore di ogni relativo rischio e/o alea connessa alla prestazione. Il Prestatore non potrà vantare altri compensi se non nei limiti di quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall’esecuzione del presente Contratto, ivi comprese le spese di viaggio e trasferta del proprio personale, le attività connesse alla reportistica e all’osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali di cui al precedente comma 1.
Art. 8 (Verifica di conformità)
1. Il RUP controlla l’esecuzione del presente Contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del Contratto stesso, al fine di certificare che l’oggetto contrattuale sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle relative pattuizioni, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative della fornitura e dei connessi servizi previsti.
2. La verifica di conformità sarà svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto il quale rilascerà il certificato di verifica di conformità, confermato dal RUP, per assicurare la regolare esecuzione della fornitura da parte del Prestatore anche ai fini dell’emissione della connessa fattura da parte del Prestatore stesso.
Art. 9 (Fatturazione e pagamenti)
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 7, corredato della connessa documentazione giustificativa, sarà effettuato dall’AgID in favore del Prestatore come segue:
a) € 342.450,00, fornitura della piattaforma “Cogito Intelligence Platform”, in
soluzione unica alla data del rilascio, con esito positivo, del certificato di verifica di conformità;
b) € 263.750,00, “Attività di progettazione, personalizzazione e integrazione di software”, come segue:
I. relativamente ai servizi di “Sviluppo Modulo IRC e Pastebin”, Sviluppo tassonomia ad hoc”, “Installazione, collaudo e messa in esercizio”, “Formazione” e “Documentazione”, in soluzione unica alla data del rilascio, con esito positivo, del certificato di verifica di conformità;
II. relativamente ai servizi di “Supporto Esercizio per 1 anno” e “Pacchetto gg/uu per piccole evoluzioni”, sulla base di SAL trimestrali delle giornate effettivamente erogate nel periodo, alla data del rilascio, con esito positivo, del certificato di verifica di conformità;
c) € 131.229,00, relativamente al canone di manutenzione e aggiornamento software (corrispettivo a corpo; paragr. 4.3 dell’Offerta “Canone di manutenzione software”), all’inizio del periodo di copertura del canone di manutenzione.
2. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
3. Le singole fatture saranno emesse ed intestate come segue:
Agenzia per l’Italia Digitale
Area Contabilità, Finanza e Funzionamento
Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
CF: 97735020584.
4. La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro ad AgID.
5. L’AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), del-la legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà quindi a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile.
6. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Eventuali fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
7. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
8. Sono inoltre elementi essenziali della fattura:
a) i riferimenti (protocollo e data) del contratto di affidamento del servizio;
b) la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento;
c) la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servi- zio (es.: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa);
d) il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
e) tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
f) eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.
9. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio.
10. L’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).
11. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Prestatore, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
12. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
13. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192.
Art. 10
(Livelli di servizio e penali)
1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche, delle qualità e dei livelli di servizio indicati nell’Offerta allegata al presente Contratto.
2. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale, l’AgID accerti uno scostamento dalle caratteristiche, dalle qualità e dai livelli di servizio indicati dall’Offerta, ovvero in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l’AgID applica le penali di cui al Codice dei Contratti, stabilite nella misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
3. Il Prestatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’AgID di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della stessa penale.
5. Resta inteso che, ove l’ammontare complessivo delle penali applicate al Prestatore raggiunga il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, l’AgID avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto per colpa del Prestatore.
6. L’applicazione e l’entità delle penali saranno contestate al Prestatore con comunicazione inviata tramite PEC. In caso di contestazione, il Prestatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, inviandole tramite PEC all’AgID entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’AgID nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stessa XxXX a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel presente articolo.
Art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Con riferimento al presente Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
2. Il Prestatore deve comunicare all’AgID gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione ovvero, se già accesi, entro 7 (sette) giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all’AgID. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’AgID per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 12
(Garanzia definitiva - Fideiussione)
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
Contratto, il Prestatore entro 15 (quindici) giorni dalla data di perfezionamento di detto Contratto presenterà all’AgID una fideiussione pari al 10 (dieci) % dell’ammontare netto contrattuale, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. 50 del 2016. Tale garanzia sarà svincolata a seguito della piene ed esatta esecuzione del presente Contratto.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 potrà essere prestata attraverso:
a) fideiussione bancaria costituita presso un Istituto di credito di cui al d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
b) polizza fideiussoria, debitamente quietanzata, rilasciata ai sensi della legge n. 348/1982, successivamente modificata dal d.lgs. n. 175/1995 da Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico della legge sull’esercizio di assicurazioni private di cui al D.M. 12/10/1990;
c) fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. La garanzia di cui al precedente comma 1, potrà essere ridotta secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 93 del d. lgs. n. 50 del 2016.
4. La garanzia di cui al precedente comma 1, rilasciata a favore dell’AgID, deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del predetto d. lgs. n. 50/2016 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta dell’AgID. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
5. In particolare, la garanzia di cui al comma 1garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, fatto salvo il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’AgID e, in ogni caso, sarà liberato alla cessazione del presente Contratto.
Art. 13
(Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento)
1. Il Prestatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, dei suddetti obblighi di riservatezza.
4. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al vincolo di riservatezza delle informazioni anche successivamente alla scadenza del presente Contratto.
5. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto legislativo, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
6. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Prestatore dichiara di:
− accettare, ora per allora, l’eventuale designazione del medesimo, da parte dell’AgID, quale Responsabile del trattamento dei dati personali;
− svolgere tale eventuale incarico gratuitamente e nel rispetto delle istruzioni che saranno concordate da ciascun Titolare del trattamento.
Art. 14 (Risoluzione e Recesso)
1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ed in particolare in tutti i casi previsti negli articoli 4 (Obblighi del Prestatore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Livelli di servizio e penali), 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento), 15 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), 17 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l’AgID avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del presente Contratto nei termini di cui al successivo comma 2.
2. L’AgID, accertato l’inadempimento, lo contesterà al Prestatore mediante apposita lettera inviata tramite PEC nella quale fisserà al Prestatore medesimo un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza di detto termine, l’inadempimento persista, l’AgID avrà facoltà di considerare risolto il presente Contratto e/o di applicare una penale equivalente e/o di avvalersi della garanzia fideiussoria, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno.
3. Il presente Contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità del documento di gara unico europeo (DGUE) reso con apposita dichiarazione sostitutiva dal Prestatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; nonché all’esito negativo del controllo presso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.); i suddetti controlli sono svolti rispettivamente dal RUP attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC e dagli uffici dell’AgID. In caso di controllo con esito positivo (ovvero qualora risultino elementi di non veridicità o evidenze riguardanti l’antimafia), salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l’Agenzia valuterà l’eventuale risoluzione di diritto, nonché il
diritto stesso al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. In caso di recesso il Prestatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate, purché effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile.
7. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’AgID troverà applicazione l’articolo 109 del D. lgs. n. 50/2016, a condizione che il Prestatore fornisca opportuna documentazione.
8. L’AgID, nel caso in cui sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore, ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
9. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’AgID ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, il Prestatore ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 15
(Divieto di cessione del contratto - subappalto)
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, il Prestatore non può cedere a terzi in nessun caso l’esecuzione del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno del Prestatore, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, il subappalto non è autorizzabile.
3. In caso di inadempimento da parte del Prestatore dell’obbligo di cui al presente articolo, l’AgID, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 16
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’AgID.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare all’Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del
D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
3. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo come previsto dall’art. 2 della Tariffa annessa al D.P.R. 642/1972. Il Prestatore è tenuto a inviare apposita comunicazione, tramite il xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, al RUP, all’Area Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Ufficio Affari e giuridici e contratti, dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo all’atto del perfezionamento del presente Contratto.
Art. 17
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
1. Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
2. A tal fine si dà atto che l’AgID ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del presente Contratto.
Art. 18 (Responsabilità civile)
1. Il Prestatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
2. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni di
qualsiasi natura, materiali e immateriali, eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell’AgID o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Le Parti, stabiliscono che la responsabilità del Prestatore risulterà circoscritta ai danni diretti, da calcolarsi alla data del verificarsi dell’evento che ha determinato il danno da risarcire.
4. Il Prestatore non assume alcun obbligo e responsabilità qualora la violazione delle leggi nazionali ed internazionali di cui al precedente comma 1 sia dovuta a modifiche, manomissioni ed interventi, compiuti arbitrariamente dall’AgID.
Art. 19
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’AgID riconosce i diritti morali di proprietà intellettuale del Prestatore in merito ai software “Cogito”.
2. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di terzi.
3. Qualora venga promossa nei confronti dell’AgID un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’AgID, a condizione che sia rispettato il tempestivo obbligo di informazione di cui al successivo comma 4.
4. L’Agenzia si impegna ad informare prontamente il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’AgID
riconosce al Prestatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’AgID.
Art. 20 (Clausola risolutiva)
1. Il Prestatore dà atto che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di informazioni antimafia.
2. Al riguardo, il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 21 (Clausole finali)
1. Il presente Contratto e il relativo Allegato costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Resta inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dello stesso Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’AgID non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti che AgID si
riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Con il presente Contratto, incluso l’allegata Offerta, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà delle parti manifestata per iscritto.
5. Il foro competente per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è quello di Roma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’AgID per il Prestatore
il Direttore Generale il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente da:VA
XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXXXX Data: 2017.08.01
SAMARITANI
09:12:55 +02'00'
XXXX XXXXX Data:01/08/2017 10:54:04
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: 3 (Decorrenza e Durata), 4 (Obblighi del Prestatore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Xxxxxxx di servizio e penali), 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 12 (Garanzia definitiva - Fideiussioni), 13 (Riservatezza - Trattamento dei dati – Consenso al trattamento), 14 (Risoluzione e recesso), 15 (Divieto di cessione del contratto - subappalto), 16 (Oneri fiscali e spese
contrattuali), 17 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 18 (Responsabilità civile), 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 21 (Clausole finali).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’AgID per il Prestatore
il Direttore Generale il Legale Rappresentante
XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXXXX Data: 2017.08.01
SAMARITANI
09:13:27 +02'00'
Firmato digitalmente da:VAR ONE MARCO Data:01/08/2017 10:54:45